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Document 52007PC0765
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574}
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574}
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574}
/* COM/2007/0765 def. - COD 2007/0279 */
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574} /* COM/2007/0765 def. - COD 2007/0279 */
IT Bruxelles, 5.12.2007 COM(2007) 765 definitivo 2007/0279 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574} RELAZIONE 1. Contesto della proposta 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta In tutti gli Stati membri l'esportazione dei prodotti destinati alla difesa (attrezzature militari, ma anche sottosistemi, componenti, parti di ricambio, tecnologie, ecc.) è soggetta a un regime nazionale di licenza. Il mercato europeo della difesa è quindi frammentato in 27 regimi nazionali molto diversi tra loro per quanto riguarda le procedure, l’ambito d'applicazione e i tempi, nonostante gli sforzi di coordinamento di alcuni Stati membri. Questa pluralità di regimi, oltre a comportare un onere amministrativo rilevante per le imprese, ritarda sensibilmente, a volte di vari mesi, i tempi di fornitura. Questi vincoli sono del tutto sproporzionati rispetto alle necessità reali di controllo: difficilmente le domande di licenza per trasferimenti intracomunitari vengono respinte. Inoltre, data l'incertezza giuridica derivante dalla necessità di ottenere un’autorizzazione per ogni trasferimento, le industrie della difesa e i committenti pubblici non possono fare pieno affidamento sui propri fornitori. La diversità delle situazioni nuoce gravemente alla competitività delle industrie e ostacola lo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature per la difesa e lo stesso funzionamento del mercato interno. L’obiettivo di questa proposta è di ridurre gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno delle merci e dei servizi (prodotti) destinati alla difesa e le distorsioni della concorrenza che ne risultano, semplificando e armonizzando le condizioni e le procedure per il rilascio delle licenze. Tenuto conto delle specificità del mercato della difesa e della necessità di garantire la sicurezza nazionale, non si propone di eliminare l’obbligo della licenza, ma di sostituirlo con un sistema semplificato di licenze generali e globali, limitando la licenza individuale a casi eccezionali. Questo sistema garantirebbe l'affidabilità dei destinatari quanto al rispetto delle restrizioni imposte dallo Stato membro d'origine e contribuirebbe in misura rilevante a: · rafforzare la competitività dell'industria europea della difesa, facilitandone la specializzazione e favorendo la cooperazione industriale nell’UE; · migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti destinati alla difesa (acquisti e manutenzione) per gli Stati membri. 1.1. Contesto generale Alcuni Stati membri e l'Unione europea hanno cercato di dare una soluzione a questi problemi concludendo accordi specifici o parziali: – nel 1998 i ministri della difesa di sei Stati membri hanno sottoscritto una lettera di intenti, cui è seguito nel 2000 l'accordo di Farnborough, allo scopo di favorire una ristrutturazione dell'industria europea della difesa, anche mediante misure riguardanti le procedure di esportazione. Le nazioni firmatarie dell’accordo si sono impegnate ad applicare procedure di esportazione semplificate ai trasferimenti. Non vi sono state, in seguito, nuove adesioni a questa iniziativa. – Nel 1998 il Consiglio ha adottato, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, un "codice di condotta per le esportazioni di armamenti" per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere la convergenza per quanto riguarda le esportazioni di armi convenzionali. Il Consiglio si prepara inoltre ad adottare il codice aggiornato come posizione comune in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea. – Di recente gli Stati membri hanno istituito l'Agenzia europea per la difesa, che ha in particolare il compito di "promuovere, d’intesa con la Commissione, la creazione di un mercato europeo delle attrezzature per la difesa concorrenziale sul piano internazionale, dando nuovo impulso all'elaborazione e all'armonizzazione di norme e regolamentazioni riguardanti il mercato europeo della difesa, in particolare applicando a livello dell'UE norme e procedure corrispondenti a quelle negoziate per l'accordo quadro della lettera di intenti". Il comitato direttivo dell'agenzia ha adottato un regime per un codice di condotta applicabile dal luglio 2006 alle commesse militari nelle situazioni previste dall'articolo 296 del trattato CE. Questo codice di condotta, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri firmatari a semplificare i trasferimenti e i transiti intracomunitari di merci e tecnologie per la difesa. La proposta della Commissione prende atto del fatto che, a determinate condizioni, i trasferimenti intracomunitari non rappresentano più, dopo 50 anni d'integrazione europea, la stessa minaccia per la sicurezza nazionale delle esportazioni destinate a paesi terzi o regioni in crisi. Attualmente, i trasferimenti all'interno dell'Unione subiscono un trattamento simile a quello delle esportazioni verso i paesi terzi e gli Stati membri sono di fatto assimilati a paesi terzi. Introducendo disposizioni chiare circa il rischio di riesportazioni indesiderate, la proposta della Commissione intende rafforzare la fiducia reciproca e apre così la via alla semplificazione dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea. Secondo uno studio realizzato nel 2005 per la Commissione europea intitolato "I trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa" [1], i costi diretti [2] e indiretti [3] degli ostacoli ai trasferimenti intracomunitari ammontano a 3,16 miliardi di euro all'anno. Il trattamento delle licenze ha un costo diretto di 434 milioni di euro all'anno e i costi indiretti sono stimati in 2,73 miliardi di euro all'anno. Benché sia molto difficile valutare i benefici che deriveranno da una cooperazione industriale facilitata e da una maggiore sicurezza delle forniture per gli Stati membri, è largamente diffusa l'opinione che l'esistenza di diversi regimi nazionali di licenza ostacoli la cooperazione industriale. Le imprese operanti nel settore della difesa su scala europea incontrano difficoltà, a causa delle divergenze tra i regimi nazionali, anche nella cooperazione transfrontaliera tra unità di produzione. La proposta segue la linea presentata nel 2003 dalla Commissione nella sua comunicazione "Difesa europea - Questioni industriali e di mercato. Verso una politica comunitaria in materia di attrezzature militari" [4]. 1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta La Comunità non ha ancora adottato norme di diritto derivato nel settore della proposta. 1.4. Coerenza con le altre politiche dell'Unione e la cooperazione internazionale La proposta fa parte di un insieme di misure che interessano il settore della difesa, comprendente una comunicazione quadro e due iniziative legislative, riguardanti rispettivamente le commesse pubbliche e i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa. – La proposta sulla facilitazione dei trasferimenti completerà quella sulle commesse: l'apertura dei mercati della difesa presuppone infatti che i committenti possano ragionevolmente contare sul fatto che la fornitura dei prodotti non incontri inutili ostacoli amministrativi. Inoltre, anche se è difficile che le licenze siano rifiutate, la possibilità "teorica" di un rifiuto induce gli Stati membri ad approvvigionarsi in attrezzature militari presso i produttori nazionali e non dai loro concorrenti europei (che potrebbero offrire condizioni più vantaggiose). Facilitare i trasferimenti intracomunitari contribuisce a rendere la direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa più efficace e ad accrescere l'apertura dei mercati della difesa degli Stati membri. – Politica estera e di sicurezza comune (PESC): pur avendo come obiettivo principale il completamento del mercato interno dei prodotti destinati alla difesa, la proposta contribuisce anche al raggiungimento di obiettivi della PESC, come il miglioramento della sicurezza delle forniture per le forze armate degli Stati membri, e della politica industriale, come il rafforzamento della base tecnologica e industriale europea per la difesa. Una maggiore cooperazione industriale può generare economie di scala (e quindi ridurre i costi) e permettere alle forze armate degli Stati membri di massimizzare la redditività dei loro investimenti. – Agenda di Lisbona: l'ultima considerazione rimanda agli obiettivi di Lisbona, rafforzamento della competitività internazionale delle industrie europee (nel settore della difesa) e mantenimento dell'occupazione in Europa. – Lettera d'intenti: la proposta è compatibile con le iniziative adottate nel quadro della lettera di intenti e ad esse complementare, in quanto fornisce gli strumenti comuni necessari che potranno successivamente essere sviluppati su base intergovernativa. 2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto 2.1. Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori interpellati e profilo generale dei partecipanti La Commissione ha organizzato una consultazione pubblica che si è svolta da marzo a settembre 2006 ed è stata seguita, da settembre 2006 a luglio 2007, da tre cicli di seminari con i rappresentanti dell'industria e degli Stati membri. Durante la fase preparatoria i servizi della Commissione hanno avuto stretti contatti con vari degli attori interessati: organismi rappresentativi dell'industria (in particolare la Aerospace and Defence Association - AED), organizzazioni non governative, autorità locali e rappresentanti delle imprese. Per tutto il periodo della consultazione una pagina del sito della DG Imprese, regolarmente aggiornata, ha messo a disposizione tutti i documenti utili. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione: Una consultazione pubblica mediante Internet si è svolta dal 21 aprile al 15 settembre 2006. La Commissione ha ricevuto 25 risposte. I risultati di questa consultazione sono stati pubblicati nel sito Europa al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/defense_en.htm 2.2. Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati: Le competenze necessarie per quanto riguarda i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa sono state pienamente utilizzate nel corso della consultazione e della valutazione delle opinioni espresse dagli intervenuti. Metodologia applicata I consulenti che hanno effettuato lo studio iniziale e che hanno fornito elementi per lo studio di valutazione dell'impatto hanno collaborato strettamente con esperti del controllo delle esportazioni, appartenenti sia all'industria, sia alle amministrazioni nazionali. Hanno anche avuto regolari contatti con esperti dell'ASD e del mondo accademico. Inoltre, i servizi della Commissione hanno spesso chiesto il parere di esperti dell'industria e degli Stati membri su aspetti specifici. Principali organizzazioni/esperti consultati Le industrie della difesa rappresentate dalla ASD, singole imprese, studiosi universitari e autorità nazionali competenti. Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Nei loro commenti iniziali, l'industria e gli Stati membri hanno prospettato le seguenti principali opzioni : – rinunciare alla creazione di un sistema centrale informatizzato di tracciabilità; – basarsi sull'elenco comune delle attrezzature militari del Consiglio per definire il campo d'applicazione del regolamento; – mantenere l'obbligo della licenza nazionale: nel contesto attuale (assenza di una politica estera comune e integrazione politica incompleta) voler fare dell'Unione europea una zona non soggetta a licenza non è una prospettiva realistica. La Commissione potrebbe tuttavia contribuire a semplificare e ad armonizzare il sistema di licenza; – introdurre un sistema di certificazione delle imprese destinatarie di prodotti per la difesa che garantisca agli Stati membri la loro affidabilità per quanto riguarda il rispetto delle restrizioni all'esportazione una volta il trasferimento avvenuto. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I pareri espressi dagli esperti dell'industria e degli Stati membri sono stati pubblicati nel sito Europa, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/defense_en.htm 2.3. Valutazione dell'impatto La Commissione ha proceduto a una valutazione dell'impatto di questa proposta. Le conclusioni si possono consultare sul sito Europa, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/defense_en.htm Sono state prese in esame due opzioni: il mantenimento dello status quo o un'iniziativa legislativa. È rapidamente apparso chiaro che la terza possibilità, consistente nell'adozione di misure non legislative, non avrebbe effetti significativi sui regimi nazionali di licenza, basati su disposizioni di legge vincolanti. Una scelta di questo tipo non sarebbe sostanzialmente diversa dalle prassi nazionali attuali ed è stata quindi equiparata a quella del "nessun cambiamento". Se si mantiene la situazione attuale, per ridurre gli oneri amministrativi che comporta il sistema della licenza generalizzata non c’è altro modo che ricorrere ad accordi intergovernativi. Ma gli accordi intergovernativi conclusi in passato hanno avuto scarso successo e il fatto che siano limitati ad alcuni Stati membri compromette la possibilità di raggiungere i due obiettivi perseguiti, la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri e la piena utilizzazione delle competenze e delle capacità specialistiche di cui l’Europa dispone, in particolare di quelle esistenti nei nuovi Stati membri. Tra le numerose possibilità di iniziative legislative è stata presa in considerazione la creazione di una zona in cui gli operatori sarebbero esentati dall’obbligo di licenza e di un sistema di gestione a livello comunitario del rilascio delle licenze per i trasferimenti intracomunitari, ma l’idea è stata abbandonata dato che per ora non esiste una politica estera comune e l'integrazione politica tra gli Stati membri è insufficiente. L'altra opzione legislativa considerata è quella della semplificazione e del ravvicinamento dei regimi di licenza e delle regolamentazioni nazionali con l’attuazione progressiva di un sistema di licenze generali e globali e l'adozione di misure atte a creare un clima di sicurezza e di fiducia, come la certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa e garanzie quanto al loro rispetto delle restrizioni all'esportazione. Tenuto conto del fatto che progressi sulla via della semplificazione sono possibili soltanto se esistono valide garanzie in fatto di sicurezza, dalla valutazione dell'impatto è emerso che la soluzione migliore sarebbe: – istituire regimi nazionali di licenza globale e generale, che tengano adeguatamente conto della diversità dei trasferimenti e della diversa sensibilità dei prodotti; – promuovere il ricorso alla licenza generale quando non ci sono problemi di sicurezza (specie per quanto riguarda la riesportazione indesiderata): trasferimenti ad amministrazioni pubbliche degli Stati membri o a imprese certificate e trasferimenti che avvengono nel quadro di programmi di cooperazione interstatale. 3. Elementi giuridici della proposta 3.1. Sintesi delle misure proposte La presente proposta mira a semplificare e ad armonizzare i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa nell'Unione europea. Si articola lungo due linee d’intervento: – sul piano della semplificazione, la proposta prevede che gli Stati rilascino licenze generali e globali per i trasferimenti intracomunitari e licenze individuali solo in circostanze eccezionali; – sul piano dell'armonizzazione, la proposta prevede che gli Stati membri istituiscano regimi di licenza generale per due tipi di trasferimenti: quelli destinati alle amministrazioni pubbliche di altri Stati membri e quelli a destinatari in altri Stati membri di cui sia certificata la rispondenza ai criteri comuni fissati dalla direttiva. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a stabilire le modalità e le condizioni d’uso di ogni licenza, in particolare i prodotti ai quali si applica, gli usi che ne possono essere fatti e gli obblighi di dichiarazione a cui sono soggette le imprese che utilizzano la licenza. Per accompagnare la messa in atto progressiva delle licenze generali e globali con garanzie di salvaguardia della sicurezza nazionale, la proposta comprende due elementi destinati ad accrescere la fiducia tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rispetto da parte delle imprese delle restrizioni all’esportazione a cui lo Stato membro d’origine subordina i trasferimenti: – gli Stati membri dovranno certificare, in base a criteri comuni, le imprese che intendono usufruire per le loro forniture di licenze generali rilasciate da altri Stati membri; – le imprese che chiedono una licenza di esportazione dovranno fornire alle rispettive autorità competenti la garanzia che rispettano le restrizioni all'esportazione stabilite dal paese d'origine. Questa proposta va anche vista come uno strumento per favorire una maggiore apertura dei mercati della difesa tra gli Stati membri. L'uso di licenze generali per i prodotti acquistati presso fornitori di altri Stati membri migliorerà notevolmente la sicurezza delle forniture sul mercato comunitario. 3.2. Base giuridica Articolo 95 del trattato CE. 3.3. Principio di sussidiarietà Come rileva la comunicazione interpretativa della Commissione relativa agli appalti pubblici della difesa [5], le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci si applicano pienamente a questi prodotti. La Comunità dispone quindi di una competenza esclusiva per l'organizzazione delle condizioni della libera circolazione mediante l'armonizzazione delle condizioni di rilascio delle licenze per il trasferimento all’interno del suo territorio di prodotti destinati alla difesa. In particolare, per creare un clima di fiducia reciproca è essenziale fornire alle autorità del paese d'origine garanzie quanto al rispetto delle restrizioni all'esportazione da parte delle imprese destinatarie. Introducendo misure comuni destinate a garantire il rispetto di tali restrizioni da parte delle imprese, la cooperazione amministrativa e il controllo alle frontiere esterne, la proposta contribuisce in misura significativa al raggiungimento di questo obiettivo. Oltre che favorire la cooperazione amministrativa, dovrebbe permettere di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, indispensabile condizione preliminare in ogni questione attinente alla difesa e alla sicurezza. L’esperienza insegna che un’azione condotta unicamente al livello degli Stati membri difficilmente permette di creare, in tempi brevi, condizioni uniformi. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni per facilitare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa e una cooperazione interstatale è in atto, nel quadro della lettera d’intenti, tra i sei principali Stati membri produttori. Queste iniziative puramente nazionali hanno però arrecato benefici soltanto alle imprese esportatrici degli Stati membri interessati e non hanno permesso di risolvere le difficoltà che queste imprese incontrano per migliorare la sicurezza delle forniture transfrontaliere di componenti. Una semplice estensione di tali accordi ad altri Stati membri risulterebbe assai problematica. L’intervento della Comunità non va oltre quanto è necessario per realizzare gli obiettivi comunitari. Poiché le misure proposte mirano a creare fiducia reciproca tra gli Stati membri, non è necessario centralizzare le decisioni di rilascio delle licenze, né armonizzare ulteriormente le politiche esterne comuni. La sussidiarietà è salvaguardata dal rispetto delle decisioni adottate dagli Stati membri nel quadro della loro politica estera e di difesa e del coordinamento nell’ambito della PESC. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni. La direttiva proposta permetterà di ridurre gli oneri che gravano sulle autorità nazionali e sulle imprese in quanto le licenze individuali saranno sostituite, nella misura del possibile, da licenze generali e globali. Dovranno essere stabilite procedure di certificazione in tutti gli Stati membri, ma la maggior parte delle grandi imprese operanti nel settore della difesa è già sottoposta a controlli da parte delle autorità nazionali data la sensibilità di questo settore, ad esempio mediante programmi di conformità o simili. Le attività di controllo poste in essere dalle autorità nazionali saranno mantenute. 3.5. Scelta dello strumento Lo strumento proposto è una direttiva. Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. La semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze è primariamente di competenza degli Stati membri. Lasciando loro un’ampia discrezionalità quanto ai mezzi più idonei per istituire un sistema di licenze globali e generali, una direttiva si presta meglio a tener conto delle specificità e della particolare delicatezza delle questioni che attengono alla difesa ed è quindi lo strumento più adatto. 4. Incidenza sul bilancio La proposta avrà un'incidenza sul bilancio della Comunità derivante dai nuovi compiti seguenti: – cooperazione alle attività del Consiglio in vista dell’aggiornamento dell'allegato dell'elenco comune delle attrezzature militari; – elaborazione di una relazione sulle disposizioni adottate dagli Stati membri per dare attuazione alla direttiva; – elaborazione di una relazione sul funzionamento della direttiva e dei suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa; – organizzazione dei lavori del gruppo di cooperazione (si veda oltre); – verifica della conformità delle procedure e dei metodi di cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, uso dei suoi poteri. I compiti anzidetti potrebbero richiedere personale e assistenza tecnica supplementari, come precisato nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta di direttiva. La Commissione prevede la costituzione di un gruppo di cooperazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, che avrà il compito di esaminare ogni questione concernente l'applicazione della direttiva sollevata dal presidente o da rappresentanti degli Stati membri e di valutare, tra l'altro: – le disposizioni di attuazione adottate da ogni Stato membro, sulla base di una relazione della Commissione; – il ricorso alla clausola di salvaguardia; – i provvedimenti che dovrebbero essere adottati dagli Stati membri per informare gli operatori degli obblighi loro imposti dalla direttiva; – le istruzioni da fornire per quanto riguarda i moduli di licenza. 5. Informazioni supplementari 5.1. Semplificazione La proposta prevede la semplificazione di procedure amministrative per i pubblici poteri, come pure la semplificazione di formalità amministrative per le imprese. Avendo per effetto una riduzione del numero delle domande di licenza, la direttiva proposta allevierà gli oneri gravanti sulle amministrazioni nazionali. Le imprese del settore della difesa vedranno notevolmente ridotti gli oneri connessi alle domande di licenza. 5.2. Riesame/revisione/caducità La proposta contiene una disposizione che prevede il riesame. 5.3. Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e deve quindi essere esteso ad esso. 2007/0279 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [6], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [7], visto il parere del Comitato delle regioni [8], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9], considerando quanto segue: (1) Il trattato prevede la realizzazione di un mercato interno che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata. (2) Le disposizioni del trattato che istituiscono il mercato interno si applicano a tutte le merci e a tutti i servizi forniti contro una remunerazione, quindi anche ai prodotti destinati alla difesa, ma non precludono agli Stati membri la possibilità di adottare, a certe condizioni, altre misure in casi particolari, quando ritengano necessario tutelare gli interessi essenziali della loro sicurezza. (3) Le disposizioni legislative, regolmentari e amministrative che disciplinano i trasferimenti dei prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità differiscono secondo gli Stati membri, il che può ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare la concorrenza nel mercato interno. (4) Le leggi e i regolamenti degli Stati membri hanno in generale lo scopo di salvaguardare i diritti dell'uomo, la pace, la sicurezza e la stabilità mediante sistemi di controllo rigoroso e di restrizione delle esportazioni e della proliferazione dei prodotti destinati alla difesa in paesi terzi e altri Stati membri. (5) Le restrizioni alla circolazione dei prodotti destinati alla difesa nella Comunità non possono essere eliminate applicando in maniera generalizzata i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dal trattato, dato che queste restrizioni possono, in singoli casi, essere giustificate in base agli articoli 30 o 296 del trattato. (6) È quindi necessario armonizzare le leggi e i regolamenti degli Stati membri in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa, per garantire un corretto funzionamento del mercato interno. (7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto degli obblighi cui gli Stati membri sono tenuti nel quadro dei regimi internazionali di non proliferazione, delle disposizioni in vigore sul controllo delle esportazioni, dei trattati o della discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la politica delle esportazioni. (8) La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati alla difesa che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità, ossia ai prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. (9) La presente direttiva deve applicarsi a tutti i prodotti destinati alla difesa figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea [10], compresi i sottosistemi, i componenti, i pezzi di ricambio, il trasferimento di tecnologia, la manutenzione e la riparazione. (10) Per far fronte ai rischi simili che presenta il trasferimento di prodotti destinati alla difesa non figuranti nell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare la direttiva a tali prodotti e quindi assoggettare il loro trasferimento alle stesse norme. (11) Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di prodotti destinati alla difesa, esigono che il trasferimento di tali prodotti all'interno della Comunità resti soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine e a garanzie offerte dallo Stato membro di destinazione. (12) Poiché le garanzie previste nella presente direttiva salvaguardano tali obiettivi, gli Stati membri non hanno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per raggiungerli. (13) La presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione delle disposizioni necessarie per la tutela dell'ordine pubblico, come quelle in materia di sicurezza dei trasporti. (14) Ogni trasferimento di prodotti destinati alla difesa all'interno della Comunità europea deve essere oggetto di un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l'autorizzazione deve essere valida in tutta la Comunità, senza che sia necessaria alcun'altra autorizzazione per il transito attraverso altri Stati membri o per l'importazione in altri Stati membri. (15) Gli Stati membri devono stabilire il tipo di licenza per i prodotti o le categorie di prodotti destinati alla difesa, nonché le modalità e le condizioni di ciascuna licenza di trasferimento, tenendo conto della sensibilità del trasferimento. (16) Per quanto riguarda i sottosistemi e i componenti, gli Stati membri devono astenersi, per quanto possibile, dall'imporre restrizioni all'esportazione, accettando la dichiarazione d'uso dei destinatari tenendo conto del grado d'integrazione di tali sottosistemi e componenti nei loro prodotti. (17) Per facilitare i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa, le licenze generali devono essere emesse mediante disposizioni regolamentari degli Stati membri autorizzanti le imprese che rispondano ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti. (18) Una licenza generale deve essere emessa per i trasferimenti di prodotti destinati alle forze armate, in modo da accrescere sensibilmente la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri che scelgono di approvvigionarsi nella Comunità. (19) Una licenza generale deve essere emessa per i trasferimenti di sottosistemi e di componenti destinati ad imprese europee certificate operanti nel settore della difesa, in modo da favorire la cooperazione e l'integrazione di tali imprese, in particolare facilitando l'ottimizzazione delle catene di fornitura e le economie di scala. (20) Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono emettere una licenza generale per i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa a destinatari situati in altri Stati membri partecipanti se tali trasferimenti sono necessari per attuare il programma di cooperazione. Le condizioni della partecipazione a programmi di cooperazione di imprese stabilite negli Stati membri interessati ne risulteranno migliorate. (21) Gli Stati membri devono poter emettere altre licenze generali nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, i rischi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sono scarsi. (22) Nei casi in cui non può essere emessa una licenza generale, gli Stati membri devono concedere licenze globali su richiesta delle singole imprese, tranne quando la domanda riguarda un solo trasferimento o la natura del prodotto o del destinatario giustifica la concessione di una licenza individuale a salvaguardia degli interessi essenziali della loro sicurezza o per assicurare il rispetto di regimi internazionali di non proliferazione, di disposizioni sul controllo delle esportazioni o di trattati. (23) Le imprese devono informare le autorità competenti dell'uso di licenze generali, ai fini della salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità e per permettere un'informazione trasparente sui trasferimenti di prodotti destinati alla difesa, per assicurare un controllo democratico. (24) La discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze generali, globali e individuali deve essere sufficiente a consentire il proseguimento della cooperazione in atto nell'attuale quadro internazionale di controllo delle esportazioni. Poiché la decisione di autorizzare o no un'esportazione è e deve rimanere prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione deve essere unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione. (25) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono mantenere la facoltà di proseguire e intensificare l’attuale cooperazione, quale è attuata, tra l’altro, nel quadro della lettera di intenti. (26) La progressiva sostituzione dei controlli individuali ex ante nello Stato membro d'origine dei prodotti destinati alla difesa con controlli generali ex post richiede che si creino condizioni di fiducia garantendo che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. (27) Gli Stati membri cooperano nel quadro del codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armamenti, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998, con l'applicazione volontaria di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei rifiuti e di consultazione, per accrescere la convergenza dell'applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti destinati alla difesa. (28) I fornitori devono informare i destinatari delle restrizioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali restrizioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione nei paesi terzi. (29) Deve spettare alle imprese decidere se i benefici derivanti dalla possibilità di ricevere prodotti destinati alla difesa usufruendo di una licenza generale di trasferimento giustificano la domanda di certificazione. I trasferimenti tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo devono poter aver luogo nell’ambito di un regime di licenza generale quando le imprese del gruppo sono certificate nel rispettivo Stato membro di stabilimento. (30) Criteri comuni per la certificazione sono necessari per permettere l’instaurarsi di una fiducia reciproca, in particolare nella capacità dei destinatari di rispettare le restrizioni all'esportazione per i prodotti destinati alla difesa ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro. (31) Per favorire la fiducia reciproca, i destinatari di prodotti destinati alla difesa trasferiti devono astenersi dall’esportare tali prodotti quando la licenza di trasferimento prevede restrizioni all'esportazione. (32) Quando presentano una domanda di licenza di esportazione in paesi terzi, le imprese devono dichiarare alle autorità competenti se si sono attenute alle restrizioni all'esportazione cui il trasferimento del prodotto destinato alla difesa è stato subordinato dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di trasferimento. (33) Quando esportano in un paese terzo un prodotto destinato alla difesa ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento, le imprese devono fornire alle autorità doganali competenti, alla frontiera esterna comune della Comunità, la prova della licenza di esportazione. (34) L'elenco dei prodotti destinati alla difesa figurante nell’allegato della presente direttiva deve essere aggiornato per allinearlo sull'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. (35) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le restrizioni all’uso dei prodotti destinati alla difesa successivo a un trasferimento. (36) Qualora abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, uno Stato membro deve, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter sospendere provvisoriamente gli effetti delle sue licenze di trasferimento per l'impresa in questione, in considerazione della sua responsabilità nella salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. (37) Per favorire la reciproca fiducia, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per assicurare la conformità alla presente direttiva deve essere differita, in modo da permettere, prima di tale applicazione, una valutazione dei progressi compiuti sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure prese. (38) La Commissione deve pubblicare periodicamente una relazione sull'attuazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte legislative. (39) Poiché l'obiettivo della misura da adottare, ossia la realizzazione del mercato interno mediante l’introduzione di un sistema obbligatorio di licenza per i prodotti destinati alla difesa, non può essere raggiunto adeguatamente dagli Stati membri in ragione della diversità delle attuali procedure di rilascio delle licenze e del carattere transfrontaliero dei trasferimenti e può quindi essere meglio perseguito a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. (40) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11]. (41) In particolare, è necessario conferire alla Commissione la facoltà di modificare l’allegato. Poiché tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I Oggetto, campo d'applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto 1. La presente direttiva definisce le norme e le procedure relative al trasferimento di prodotti destinati alla difesa nel mercato interno. 2. La presente direttiva è ininfluente sulle politiche di esportazione degli Stati membri. Articolo 2 Campo d'applicazione 1. La presente direttiva si applica ai prodotti destinati alla difesa. 2. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva, mutatis mutandis, a prodotti destinati alla difesa diversi da quelli elencati nell'allegato, ma il cui trasferimento nella Comunità presenta rischi simili per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. 3. Quando uno Stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 2, pubblica l'elenco dei prodotti in questione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva, s’intende per: (1) "prodotto destinato alla difesa", ogni prodotto specificamente destinato a essere utilizzato a fini militari e compreso nell’elenco figurante nell'allegato; (2) "trasferimento", qualsiasi spedizione di un prodotto destinato alla difesa a un destinatario situato in un altro Stato membro nel quadro di una transazione commerciale; (3) "fornitore", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento; (4) "destinatario", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento in un altro Stato membro; (5) "licenza di trasferimento", un'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti destinati alla difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro; (6) "licenza di esportazione", un'autorizzazione di fornire prodotti destinati alla difesa a un destinatario stabilito in un paese terzo. Capo II Licenze di trasferimento Articolo 4 Disposizioni generali 1. Il trasferimento di prodotti destinati alla difesa tra Stati membri è soggetto a un'autorizzazione preventiva. Non è richiesta l'autorizzazione di altri Stati membri per il transito attraverso Stati membri o l'importazione in altri Stati membri di prodotti destinati alla difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela dell'ordine pubblico, come quelle in materia di sicurezza dei trasporti. 2. Gli Stati membri rilasciano ai fornitori stabiliti nel loro territorio licenze di trasferimento generali, globali o individuali. 3. Gli Stati membri scelgono il tipo di licenza per i prodotti o le categorie di prodotti destinati alla difesa in questione in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7. 4. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Gli Stati membri possono proseguire ed estendere la cooperazione esistente per realizzare gli obiettivi della presente direttiva. 5. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i sottosistemi e i componenti in base a una valutazione della sensibilità del trasferimento fondata sui criteri seguenti: (a) la natura dei sottosistemi e dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e agli impieghi finali dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali; (b) la rilevanza dei sottosistemi e dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati. 6. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di sottosistemi o di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre restrizioni all'esportazione per tali sottosistemi o componenti se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i sottosistemi o i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali. 7. Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare o limitare l'uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza. 8. Gli Stati membri determinano i destinatari delle licenze di trasferimento senza operare discriminazioni, se non per ragioni di tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza. Articolo 5 Licenze generali di trasferimento 1. Gli Stati membri emettono licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori che rispondono ai requisiti indicati nella licenza a effettuare più trasferimenti di più prodotti destinati alla difesa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro, almeno nei casi seguenti: (a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro; (b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 9. 2. Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione interstatale concernente lo sviluppo, la produzione e l’uso di uno o più prodotti destinati alla difesa possono emettere una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, necessari per la realizzazione di quest'ultimo. Articolo 6 Licenze globali di trasferimento 1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze globali di trasferimento che autorizzano uno o più trasferimenti di uno o più prodotti destinati alla difesa a uno o più destinatari situati in un altro Stato membro. 2. Gli Stati membri precisano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti destinati alla difesa a cui essa si riferisce, i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati e la durata di validità della licenza. La validità di una licenza globale di trasferimento è di almeno tre anni. Articolo 7 Licenze individuali di trasferimento Gli Stati membri rilasciano ai singoli fornitori, su loro richiesta, licenze individuali di trasferimento che autorizzano un trasferimento di prodotti destinati alla difesa a un destinatario solo in uno dei seguenti casi: (a) quando la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento; (b) quando è necessario per tutelare gli interessi essenziali della loro sicurezza; (c) quando è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni che derivano per gli Stati membri da regimi internazionali di non proliferazione, disposizioni sul controllo delle esportazioni o trattati. Capo III Informazione,certificazione ed esportazione successiva al trasferimento Articolo 8 Informazioni comunicate dai fornitori 1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. 2. Gli Stati membri dispongono che i fornitori notifichino alle autorità competenti la loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. 3. Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni: (a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa; (b) la quantità del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento; (c) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; (d) l'impiego finale e l'utilizzatore finale del prodotto destinato alla difesa, se noti; (e) la prova che il destinatario dei prodotti destinati alla difesa è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento. 4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i tre anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. Articolo 9 Certificazione 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari stabiliti nel loro territorio. 2. In particolare, la certificazione stabilisce la capacità di un destinatario di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, sulla base dei seguenti criteri comuni: (a) esperienza e reputazione in attività inerenti alla difesa, attestate in particolare da un'autorizzazione a produrre e commercializzare prodotti destinati alla difesa e dall'impiego di personale dirigente sperimentato; (b) attività industriale pertinente nel settore dei prodotti destinati alla difesa nella Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi; (c) la nomina di un dirigente superiore ad un incarico specifico comportante la responsabilità personale dei trasferimenti e delle esportazioni; (d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'impiego finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; (e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente superiore di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; (f) descrizione, controfirmata dal dirigente superiore di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione delle esportazioni messo in atto nell'impresa. La descrizione di cui alla lettera f) del primo comma precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di audit interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni. 3. Il certificato contiene le seguenti informazioni: (a) l'autorità competente che rilascia il certificato; (b) nome e indirizzo del destinatario; (c) una dichiarazione circa la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; (d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato. La durata di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. 4. I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative a: (a) la comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri comuni; (b) la sospensione o la revoca del certificato. 5. Le autorità competenti verificano regolarmente la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4. 6. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro. 7. Se un'autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione. 8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica tali informazioni nel suo sito Internet. Articolo 10 Restrizioni all'esportazione 1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, confermino alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni all'esporazione, di essersi attenuti a tali restrizioni. 2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. . Capo IV Cooperazione doganale e amministrativa Articolo 11 Cooperazione doganale 1. Gli Stati membri dispongono che l'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di prodotti destinati alla difesa presso l'ufficio doganale competente per trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. 2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2913/92 [12], uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a 30 giorni, sospendere l'operazione di esportazione dal suo territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto destinato alla difesa escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che: (a) le informazioni circa le restrizioni all'esportazione in paesi terzi riguardanti i prodotti destinati alla difesa oggetto della licenza di trasferimento non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; (b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione. 3. Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali. 4. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Articolo 12 Scambio di informazioni Gli Stati membri, agendo d'intesa con la Commissione, adottano tutte le misure idonee per porre in essere una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le autorità competenti. Capo V Aggiornamento dell'elenco dei prodotti destinati alla difesa Articolo 13 Adattamento dell'allegato 1. La Commissione aggiorna l'elenco dei prodotti destinati alla difesa figurante nell'allegato conformemente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. 2. Le disposizioni intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 14 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione. Capo VI Disposizioni finali Articolo 15 Misure di salvaguardia 1. Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista un serio rischio che un destinatario certificato in un altro Stato membro di destinazione non rispetterà le condizioni cui è soggetta la licenza generale di trasferimento, ne informa l'altro Stato membro e chiede una valutazione della situazione. 2. Qualora i dubbi persistano, lo Stato membro può sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento nei riguardi delle società in questione. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia. Lo Stato membro che ha adottato la misura di salvaguardia può decidere di revocarla qualora non la ritenga più giustificata. Articolo 16 Relazioni 1. La Commissione riferisce sulle disposizioni emanate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e 15, entro [12 mesi dalla data di recepimento della direttiva]. 2. La Commissione trasmette periodicamente, per la prima volta entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base industriale e tecnologica europea di difesa, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. Articolo 17 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [18 mesi dopo la data di entrata in vigore] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni dal [36 mesi dopo la data di entrata in vigore]. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 18 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 19 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ALLEGATO Elenco dei prodotti destinati alla difesa ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici; Nota Il punto ML1.a. non sottopone ad autorizzazione: 1. i moschetti, i fucili e le carabine fabbricati prima del 1938; 2. le riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890; 3. i revolver, le pistole e le mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni. b. armi ad anima liscia, come segue: 1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare; 2. altre armi ad anima liscia, come segue: a. completamente automatiche; b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa; c. armi che impiegano munizioni senza bossolo; d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c. Nota 1 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche. Nota 2 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione. Nota 3 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche. Nota 4 Il punto ML1.d non sottopone ad autorizzazione i congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare. ML2 Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa; Nota 1 Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal medesimo punto. Nota 2 Il punto ML2.a non sottopone ad autorizzazione: 1. i moschetti, i fucili e le carabine fabbricati prima del 1938; 2. le riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890. b. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici; Nota Il punto ML2.b non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione. c. congegni di mira. ML3 Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. munizioni per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1, ML2 o ML12; b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni sottoposte ad autorizzazione dal punto ML3.a. Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono: a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni; b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d’innesco; c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta; d. bossoli combustibili per cariche esplosive; e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale. Nota 2 Il punto ML3.a non sottopone ad autorizzazione le munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e le munizioni demilitarizzate con bossolo forato. Nota 3 Il punto ML3.a non sottopone ad autorizzazione le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini: a. segnalazione; b. allontanamento volatili; o c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi. ML4 Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati: NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7. a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (cioè apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali); Nota Il punto ML4.a comprende: 1. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi; 2. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro. b. apparecchiature appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, posizionamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a. Nota Il punto ML4.b comprende: 1. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida; 2. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche. Nota tecnica: I dispositivi portatili, progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a. ML5 Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati: a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori; c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b; d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali sottoposti ad autorizzazione dai punti ML5.a o ML5.b. ML6 Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: NB: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7. a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare; Nota tecnica: Ai fini del punto ML6.a, l’espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi. b. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore. NB: cfr. anche punto ML13.a. Nota 1 Il punto ML6.a comprende: a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nel punto ML4; b. veicoli corazzati; c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde; d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d’arma e relativi macchinari per movimentare carichi. Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre sottoposto ad autorizzazione dal punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono: a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi; b. sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio azionati dall’interno del veicolo in moto; c. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida); d. speciali rinforzi o assemblaggi per armi; e. dispositivi di schermatura dell’illuminazione. Nota 3 Il punto ML6 non sottopone ad autorizzazione le automobili civili o i furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica. ML7 Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue: a. agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente; b. agenti per la guerra chimica, comprendenti: 1. agenti nervini per guerra chimica: a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o iso- propil) - fosfonofluorurati, quali: Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0); b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali: Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6); c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propilo isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9); 2. agenti vescicanti per guerra chimica: a. ipriti allo zolfo, quali: 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5); 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2); 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6); 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8); 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); 8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1); 9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8); b. lewisiti, quali: 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3); 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1); 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8); c. ipriti all’azoto, quali: 1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8); 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2); 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1); 3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali: a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2); 4. agenti defolianti per guerra chimica, quali: a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF); b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (agente arancione); c. prescursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue: 1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil fosforil difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3); 2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8); 3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7); 4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5); d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti: 1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8); 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1); 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4); 4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8); 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9) 6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); Nota 1 Il punto ML7.d non sottopone ad autorizzazione gli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale. Nota 2 Il punto ML7.d non sottopone ad autorizzazione le sostanze chimiche attive e relative combinazioni identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari. e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati: 1. materiali o agenti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; oppure 2. agenti per guerra chimica costituiti da precursori sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.c; f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, loro componenti appositamente progettati e miscele chimiche specificamente formulate, come segue: 1. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per difendersi contro materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati; 2. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per la decontaminazione di oggetti contaminati da materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati; 3. miscele chimiche specificamente sviluppate/formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati da materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a o ML7.b; Nota Il punto ML7.f.1 comprende: a. i condizionatori d’aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico; b. gli indumenti protettivi. NB: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per individuare o identificare materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati; Nota Il punto ML7.g non sottopone ad autorizzazione i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni. NB: Cfr. anche voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. h. «biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione; i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue: 1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici; 2. sistemi biologici, come segue: «vettori di espressione», virus o colture di cellule contenenti l’informazione genetica specifica per la produzione di «biocatalizzatori» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.i.1. Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non sottopongono ad autorizzazione: a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso; b. acido cianidrico (CAS 74-90-8); c. cloro (CAS 7782-50-5); d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso; e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8); f. soppresso; g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4); h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0); i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3); j. bromo acetone (CAS 598-31-2); k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3); l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0); m. cloro-acetone (CAS 78-95-5); n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3); o. iodoacetone (CAS 3019-04-3); p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici elencati ai punti ML7.h e ML7.i. 2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione le cellule o i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare). ML8 «Materiali energetici», e relative sostanze, come segue: NB: Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Note tecniche: 1. Per questa voce, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8. 2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è sottoposta ad autorizzazione dall’elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante). a. «esplosivi», come segue, e relative miscele: 1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1); 2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9); 3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1); 4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi «precursori»); 5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4); 6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7); 7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6); 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina); 9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6); 10. DIPAM (3,3’-diammino-2,2’,4,4’,6,6’-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0); 11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8); 12 furazani, come segue: a. DAAOF (diamminoazossifurazano); b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3); 13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi «precursori»), come segue: a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0); b. difluoroamminati analoghi di HMX; c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3); 14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9); 15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0); 16. imidazoli, come segue: a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo); b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0); c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo); d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo); e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo); 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina); 18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9); 19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro; 20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2); 21. RDX e derivati, come segue: a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4); b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1); 22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2); 23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi «precursori»); 24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina); 25. tetrazoli, come segue: a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo); b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo); 26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8); 27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi «precursori»); 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi «precursori»); 29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7); 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9); 31. triazine, come segue: a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0); b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4); 32. triazoli, come segue: a. 5-azido-2-nitrotriazolo; b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0); c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo); d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina); e. DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4); f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9); g. NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dinitrammide) (CAS 75393-84-9); h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo); i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo); j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1); 33. qualsiasi esplosivo non elencato altrove nel punto ML8.a, con velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima o con pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar); 34. altri esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a, in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 °C); b. «propellenti», come segue: 1. qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio; 2. qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati; 3. «propellenti» dotati di forza costante maggiore di 1 200 Kjoule/kg; 4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C); 5. «propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (– 40 °C); 6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze elencate nel punto ML8.a; c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele: 1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare; 2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6); 3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati; 4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell’i-drazina): a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%; b. monometilidrazina (CAS 60-34-4); c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8); d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); 5. combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti: a. «metalli», come segue, e relative miscele: 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell’ossido di ferro con l’idrogeno; b. miscele che contengono uno degli elementi seguenti: 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all’85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; 6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l’impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3; 7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico; 8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %; 9. sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68; Nota 1 I combustibili per aeromobili sottoposti ad autorizzazione dal punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti. Nota 2 Il punto ML8.c.4.a non sottopone ad autorizzazione le miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione. Nota 3 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi e i combustibili che contengono i metalli o le leghe indicati al punto ML8.c.5, incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. Nota 4 Il punto ML8.c.5.b.2 non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %). d. ossidanti, come segue, e relative miscele: 1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6); 2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9); 3. miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti: a. altri alogeni; b. ossigeno; o c. azoto; Nota 1 Il punto ML8.d.3 non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di cloro. Cfr. voce 1C238 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Nota 2 Il punto ML8.d.3 non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di azoto allo stato gassoso. 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7); 5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2); 6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2); 7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8); 8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); 9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7); 10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7); Nota Il punto ML8.d.10 non sottopone ad autorizzazione l’acido nitrico fumante rosso non inibito. e. leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue: 1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»); 2. BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»); 3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0); 4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3); 5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi «precursori»); 6. monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitrazo o difluoroammino, appositamente progettati per uso militare; 7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri; 8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1); 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal); 11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati; 12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5); 13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10 000); poli(epicloroidrindiolo) e triolo; 14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9); 15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8); 16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilosse-tano]) (CAS 84051-81-0); 17. polinitroortocarbonati; 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0); f. additivi, come segue: 1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); 2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5); 3. BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3); 4. derivati del ferrocene, come segue: a. butacene (CAS 125856-62-4); b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l); c. acidi carbossilici del ferrocene; d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7); e. altri polimeri derivati dal ferrocene; 5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7); 6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3); 7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4); 8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6); 9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9); 10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6); 11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO; 12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0); 13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2); 14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9); 15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue: a. neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2); b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538; c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato; 16. policianodifluoramminoetilenossido; 17. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull’anello azirdinico; 18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8); 19. ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 μm; 20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali; 21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoe-tilate addotte con glicidolo e loro sali; 22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8); g. «precursori» come segue: NB: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» sottoposti ad autorizzazione fabbricati dalle sostanze seguenti. 1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2); 2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28); 3. HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4); 4. TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4); 5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13); 6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27); 7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23); 8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5); Nota 5 Per le cariche e i dispositivi, cfr. punto ML4. Nota 6 Il punto ML8 non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con «materiali energetici» elencati al punto ML8.a o con polveri di metallo elencate al punto ML8.c: a. picrato di ammonio; b. polvere nera; c. esanitrodifenilammina; d. difluoroammina; e. nitroamido; f. nitrato di potassio; g. tetranitronaftalina; h. trinitroanisolo; i. trinitronaftalina; j. trinitrossilene; k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone; l. diottimaleato; m. etilesilacrilato; n. trietilalluminio (TEA), trimetilalluminio (TMA), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro; o. nitrocellulosa; p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG); q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT); r. etiletilendiamminodinitrato (EDDN); s. pentaeritritetetranitrato (PETN); t. azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi; u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN); v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico); w. dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifenilurea [centraliti]; x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica); y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA); bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA); cc. 2,2-dinitropropanolo; dd. nitroguanidina (cfr. voce 1C011.d dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso). ML9 Navi da guerra, attrezzature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare: NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7. a. navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o no per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o no di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi; b. motori e sistemi di propulsione, come segue: 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti: a. potenza all’asse superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min; 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. potenza all’asse superiore a 0,75 MW (1 000 hp); b. inversione rapida; c. raffreddati a liquido; e d. totalmente ermetici; 3. motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare, con potenza all’asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp) e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale; 4. sistemi di propulsione indipendenti dall’aria appositamente progettati per sottomarini; Nota tecnica: La propulsione indipendente dall’aria consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all’ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ciò non include l’energia nucleare. c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, e loro sistemi di controllo; d. reti antisommergibile e reti antisiluri; e. non utilizzato; f.. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave; Nota Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d’onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche. g. cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare. ML10 «Aeromobili», «veicoli più leggeri dell’aria», veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue: NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7. a. «aeromobili» da combattimento e loro componenti appositamente progettati; b. altri «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell’aria» appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati; c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati: 1. veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell’aria»; 2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra; 3. relative apparecchiature di comando e controllo; d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati; e. attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati; f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d; g. caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l’impiego in «aeromobili», tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per «aero mobili» o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d’emergenza di personale da «aero mobili»; h. paracadute e relative apparecchiature usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per «aeromobili», come segue, e loro componenti appositamente progettati: 1. paracadute per: a. lancio di precisione di incursori; b. lancio di truppe paracadutiste; 2. paracadute per il lancio di materiale; 3. paracadute frenanti, paracadute d’arresto, paracadute ritardanti per il controllo della stabilità ed assetto di corpi in caduta (per esempio, capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe); 4. paracadute frenanti per i sistemi di apertura e regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza dei seggiolini eiettabili; 5. paracadute per il recupero di missili guidati, veicoli aerei senza pilota o veicoli spaziali; 6. paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per l’atterraggio; 7. altri tipi di paracadute militari; 8. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione); i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l’uso dell’ossigeno; Nota 1 Il punto ML10.b non sottopone ad autorizzazione «aeromobili», o varianti di essi, appositamente progettati per uso militare che: a. non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e b. siano stati certificati per uso civile dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar. Nota 2 Il punto ML10.d non sottopone ad autorizzazione: a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar per l’impiego su «aerei civili», o loro componenti appositamente progettati; b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio. Nota 3 I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente i componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. ML11 Apparecchiature elettroniche non sottoposte ad autorizzazione in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare; Nota Il punto ML11 include: 1. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo; 2. tubi ad agilità di frequenza; 3. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio; 4. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar; 5. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura; 6. apparecchiature per l’identificazione, l’autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche; 7. apparecchiature di guida e navigazione. 8. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica; 9. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence. b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). ML12 Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica. NB: Per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4. Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia cinetica: a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido; b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta; c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno; d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili. Nota 2 Il punto ML12 sottopone ad autorizzazione sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione: a. elettromagnetico; b. elettrotermico; c. a plasma; d. a gas leggero; o e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi). ML13 Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue: a. piastre blindate come segue: 1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o 2. impiegabili per uso militare; b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati; c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati, ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti; d. indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati. Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o per costruire shelter militari. Nota 2 Il punto ML13.c non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. Nota 3 I punti ML13.c e .d non sottopongono ad autorizzazione gli elmetti, gli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale. Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare. NB 1: Cfr. anche voce 1A005 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. NB 2: Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. ML14 Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco sottoposte ad autorizzazione dal punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati. Nota tecnica: Il termine «apparecchiature specializzate per l’addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri. Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. Nota 2 Il punto ML14 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive. ML15 Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati: a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini; b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; c. apparecchiature per l’intensificazione delle immagini; d. apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica; e. apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar; f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai punti da ML15.a a ML15.e. Nota Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l’efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. Nota 1 Il termine «componenti appositamente progettati» comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare: a. tubi convertitori di immagine all’infrarosso; b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione); c. placche a microcanali; d. tubi di telecamere a bassa luminosità; e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura); f. tubi piroelettrici per telecamere; g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione; h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità; i. invertitori di immagine a fibra ottica; j. fotocatodi a semiconduttori composti. Nota 2 Il punto ML15 non sottopone ad autorizzazione i «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o le apparecchiature appositamente progettate per incorporarli. NB: Per la posizione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. ML16 Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19. ML17 Apparecchiature varie, materiali e biblioteche, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue: 1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d’aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche); 2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all’uso militare di apparecchiature a circuito aperto; 3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo; b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare; c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare; d. apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. appositamente progettati per uso militare; 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall’esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l’uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP); f. biblioteche (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare; h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione da altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari; j. officine mobili appositamente progettate o modificate per la manutenzione di apparecchiature militari; k. generatori da campo appositamente progettati o modificati per uso militare; l. container appositamente progettati o modificati per uso militare; m. traghetti non sottoposti altrove ad autorizzazione nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare; n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» di prodotti sottoposti ad autorizzazione dai punti ML4, ML6, ML9 o ML10; o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare. Note tecniche: 1. Ai fini del punto ML17, il termine «biblioteca» (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari. 2. Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare. ML18 Apparecchiature per la produzione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue: a. apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati; b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. Nota tecnica: Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. Nota I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature: a. nitratori di tipo continuo; b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp); 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o 3. in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg; c. presse per disidratazione; d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari; e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi; f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg; g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi; h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari; i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8; j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3. ML19 Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; d. apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi; e. modelli di collaudo fisico per sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dal presente punto; f.. sistemi «laser» a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva. Nota 1 I sistemi d’arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di: a. «laser» a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali; b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante. Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia diretta: a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile; b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio; c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo; d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio; e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli; f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase; g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno; h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»; i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi; j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia; k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi. ML20 Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati: a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C); Nota Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche. b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto. Nota Il punto ML20.b non sottopone ad autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore. ML21 «Software», come segue: a. «software» appositamente progettato o modificato per «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di apparecchiature o di materiali sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; b. «software» specifico, come segue: 1. «software» appositamente progettato per: a. modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari; b. sviluppare, controllare, mantenere o aggiornare «software» integrato in sistemi d’arma militari; c. modellare o simulare scenari operativi militari; d. applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I); 2. «software» per determinare gli effetti di armi da guerra convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche; 3. «software» non sottoposto ad autorizzazione dai punti ML21.a, b.1 o b.2, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. ML22 «Tecnologia», come segue: a. «tecnologia», diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea; b. «tecnologia», come segue: 1. «tecnologia» «necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l’assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono sottoposti ad autorizzazione; 2. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo» e «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche; 3. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML7.a a ML7.g; 4. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di «biopolimeri» o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal punto ML7.h; 5. «tecnologia» «necessaria» esclusivamente per l’incorporazione di «biocatalizzatori», sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.i.l, in sostanze vettori militari o materiali militari. Nota 1 La «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non sottoposti ad autorizzazione. Nota 2 Il punto ML22 non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» come segue: a. minima necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata; b. di «pubblico dominio», «per la ricerca scientifica di base» e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti; c. per l’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti destinati alla difesa 2. LINEE DI BILANCIO: Capitolo e articolo: 02.0301 Importo iscritto in bilancio per l’esercizio considerato: 0 3. INCIDENZA FINANZIARIA Proposta senza incidenza finanziaria Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: Milioni di EUR (al primo decimale) | | Linea di bilancio | Entrate [13] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] | Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie | | | Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie | | | Situazione a seguito dell'azione | | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] | Articolo … | | | | | | Articolo … | | | | | | 4. MISURE ANTIFRODE […] 5. ALTRE OSSERVAZIONI […] SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti destinati alla difesa 2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) Settori interessati e attività connesse: ABB2 Mercato interno delle merci e politiche settoriali 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: 02.0301 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: Continua 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 02.0301 | SNO | SD [14] | NO | SÌ | NO | 1a | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Milioni di EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale | Spese operative [15] | | | | | | | | | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | | | 0,200 | | | | 0,200 | Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | | | 0,140 | 0,060 | | | 0,200 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [16] | | | | | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | | | | | | | | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | | Stanziamenti di impegno | | a+c | | | 0,200 | | | | 0,200 | Stanziamenti di pagamento | | b+c | | | 0,140 | 0,060 | | | 0,200 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [17] | | | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | | | 0,234 | 0,117 | | | 0,351 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | | | | | 0,070 | 0,115 | 0,185 | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | | | 0,434 | 0,117 | 0,070 | 0,115 | 0,736 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | | | 0,374 | 0,177 | 0,070 | 0,115 | 0,736 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Milioni di EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | | | | | | | | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | | | | | | | | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale [18] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Milioni di EUR (al primo decimale) | | Prima dell'azione [Anno n-1] | | Situazione a seguito dell'azione | Linea di bilancio | Entrate | | | [Anno n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [19] | | a) Entrate in valore assoluto | | | | | | | | | | b) Variazione delle entrate | | | | | | | | | 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale risorse umane | | 2 | 1 | | | | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine I trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti destinati alla difesa (attrezzature militari complete e sottosistemi, componenti, pezzi di ricambio, tecnologie, ecc.) sono generalmente soggetti agli stessi regimi nazionali di licenza in vigore per le esportazioni di questi prodotti in paesi terzi. Il mercato europeo è quindi frammentato in 27 regimi nazionali molto diversi tra loro per quanto riguarda procedure, ambito d'applicazione e tempi, nonostante gli sforzi di coordinamento di alcuni Stati membri. Le industrie della difesa e i committenti pubblici degli Stati membri dell'Unione, data l'incertezza che deriva dalle divergenze tra i regimi di licenza, non possono contare su una piena prevedibilità delle catene di fornitura. Queste divergenze pregiudicano fortemente la razionalizzazione dell'industria e sono di serio ostacolo allo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e al funzionamento del mercato interno. Dando seguito agli impegni assunti nella comunicazione del 2003 intitolata "Verso una politica comunitaria in materia di attrezzature militari" e nello studio del 2005 sui "Trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa", la Commissione intende semplificare e armonizzare i trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti destinati alla difesa. Per quanto riguarda: – la semplificazione, la proposta prevede che gli Stati membri istituiscano regimi di licenze generali e globali per i trasferimenti intracomunitari, limitando le licenze individuali a circostanze eccezionali; – l'armonizzazione, la proposta prevede che gli Stati membri istituiscano regimi di licenze generali per due tipi di trasferimenti: i trasferimenti a committenti pubblici degli Stati membri e i trasferimenti di componenti di attrezzature militari a imprese certificate dell'Unione europea. La proposta deve anche essere vista come uno strumento di apertura dei mercati della difesa: semplificando i trasferimenti destinati ai committenti pubblici dell'Unione, migliorerà la sicurezza delle forniture e ridurrà di conseguenza gli ostacoli alle commesse transfrontaliere. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari La presente proposta fa parte di un insieme di misure relative al settore della difesa, che comprende una comunicazione quadro e due iniziative legislative, riguardanti rispettivamente le commesse pubbliche e i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa; le due proposte si integrano a vicenda e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali dell'Unione. La proposta sulla facilitazione dei trasferimenti completerà quella sulle commesse pubbliche: l'apertura dei mercati presuppone infatti che i committenti possano ragionevolmente contare sul fatto che la fornitura dei prodotti non incontri inutili ostacoli amministrativi. Inoltre, anche se è difficile che le licenze siano rifiutate, la possibilità "teorica" di un rifiuto induce gli Stati membri ad approvvigionarsi in attrezzature militari presso i produttori nazionali e non dai loro concorrenti europei (che potrebbero offrire condizioni più vantaggiose). Politica estera e di sicurezza comune (PESC): pur avendo come obiettivo principale il completamento del mercato interno dei prodotti destinati alla difesa, la proposta contribuisce anche al raggiungimento di obiettivi della PESC, come il miglioramento della sicurezza delle forniture per le forze armate degli Stati membri, e della politica industriale, come il rafforzamento della base tecnologica e industriale europea di difesa. Una maggiore cooperazione industriale può generare economie di scala (e quindi ridurre i costi), e permettere alle forze armate degli Stati membri di massimizzare la redditività dei loro investimenti. Agenda di Lisbona: l'ultima considerazione rimanda agli obiettivi di Lisbona, rafforzamento della competitività internazionale delle industrie europee (nel settore della difesa) e mantenimento dell'occupazione in Europa. Lettera d'intenti: la cooperazione avviata nel 1998 dai sei Stati membri principali produttori mira tra l'altro a facilitare la circolazione delle attrezzature militari tra questi paesi. In questo quadro non sono però ancora stati raggiunti risultati concreti. La proposta è compatibile con le iniziative adottate nel quadro della lettera di intenti e ad esse complementare, in quanto fornisce gli strumenti comuni necessari che potranno successivamente essere sviluppati su base intergovernativa. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori La proposta mira a ridurre gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno dei prodotti destinati alla difesa e le distorsioni della concorrenza che ne risultano, semplificando le condizioni e le procedure di concessione delle licenze mediante un'armonizzazione a livello europeo. Tenuto conto delle specificità del mercato della difesa e della necessità di tutelare la sicurezza nazionale, non si propone di eliminare l'obbligo della licenza, ma di sostituire i regimi attuali con un sistema semplificato di licenze generali e globali, e di fornire garanzie quanto alla capacità dei destinatari di evitare le esportazioni indesiderate. La direttiva contribuirà in misura rilevante: a rendere l'industria europea della difesa più competitiva favorendone la specializzazione e promuovendo la cooperazione industriale in tutta l'Unione europea; a migliorare la sicurezza delle forniture di prodotti europei destinati alla difesa (acquisti e manutenzione) per gli Stati membri. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione indiretta, con delega a: agenzie esecutive organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico Gestione concorrente o decentrata con Stati membri con paesi terzi Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo La proposta prevede la creazione da parte della Commissione di un gruppo di cooperazione incaricato di esaminare ogni questione relativa all'applicazione della direttiva sollevata dal presidente del gruppo o da rappresentanti di Stati membri. Il gruppo avrà in particolare il compito di valutare: a) le disposizioni di attuazione adottate da ogni Stato membro, sulla base della relazione elaborata dalla Commissione; b) il ricorso alla clausola di salvaguardia; c) le misure che gli Stati membri devono adottare per informare gli operatori degli obblighi che la direttiva impone loro; d) le istruzioni circa i moduli di licenza 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex ante Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva, circa le disposizioni di attuazione adottate, la Commissione presenterà, entro trenta mesi dalla sua entrata in vigore, una relazione sull'applicazione della direttiva, in particolare degli articoli da 9 a 12 e 15. Entro cinque anni dalla data di recepimento della direttiva, la Commissione pubblicherà una relazione sul suo funzionamento e sui suoi effetti sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base tecnologica e industriale europea di difesa, accompagnandola, se del caso, con opportune proposte di modifica. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Non pertinente 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Secondo opportunità. 7. Misure antifrode Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista un serio rischio che un'impresa certificata in un altro Stato membro di destinazione non rispetterà le condizioni cui è soggetta la licenza generale di trasferimento, ne informa l'altro Stato membro e chiede una valutazione della situazione. Qualora i dubbi persistano, lo Stato membro può sospendere provvisoriamente gli effetti delle sue licenze generali di trasferimento nei riguardi di tali società. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni di tale misura. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale) Obiettivi, azioni e risultati | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e seguenti | TOTALE | | | | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale | OBIETTIVO OPERATIVO N.1 [20] | | | | | | | | | | | | | | | | | Azione 1 Valutazione dell'impatto | | | | | | | | | | | | | | | | | - Risultato 1 | Servizio | | | | | | 1 relazione | 0,200 | | | | | | | | | COSTO TOTALE | | | | | | | 1 | 0,200 | | | | | | | | | 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) | | | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Funzionari o agenti temporanei [21] (XX 01 01) | A*/AD | | 1 | 1 | | | | | B*, C*/AST | | 1 ( B*) | | | | | Personale finanziato [22] con l'art. XX 01 02 | | | | | | | Altro personale finanziato [23] con l'art. XX 01 04/05 | | | | | | | TOTALE | | | | | | | 8.2.2. Descrizione dei compiti che derivano dall'azione Anche se ha come obiettivo il completamento del mercato interno, la proposta riguarda un nuovo settore, quello dei prodotti destinati alla difesa, per il quale la Commissione deve acquisire le competenze tecniche necessarie per poter partecipare pienamente ai lavori del Consiglio e del Parlamento europeo che faranno seguito alla proposta. Il personale supplementare è necessario per: · cooperare strettamente ai lavori del Consiglio relativi all'elenco comune delle attrezzature militari, per proporre l'aggiornamento dell'allegato; · elaborare una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva; · elaborare una relazione sul funzionamento della direttiva e la sua incidenza sull'evoluzione del mercato europeo delle attrezzature di difesa e della base tecnologica e industriale europea di difesa; · animare i lavori del gruppo di cooperazione; · organizzare un controllo permanente del rispetto delle procedure e dei metodi di cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, far uso dei suoi poteri. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Milioni di EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio(numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | 1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | | | | | | | | Agenzie esecutive [24] | | | | | | | | Altra assistenza tecnica e amministrativa | | | | | | | | - intra muros | | | | | | | | - extra muros | | | | | | | | Totale assistenza tecnica e amministrativa | | | | | | | | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Milioni di EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e seguenti | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | | 0, 234 | 0,117 | | | | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | | | | | | | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | | 0,234 | 0,117 | | | | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei | […] | Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 | […] | 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Milioni di EUR (al terzo decimale) | | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012e seguenti | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | | | | | | | | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | | | | | 0,035 | 0,115 | | XX 01 02 11 03 – Comitati [25] | | | | | 0,035 | | | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | | | | | | | | XX 01 02 11 05 - Sistemi di informazione | | | | | | | | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | 0,07 | 0,115 | | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | | | | | | | | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | […] | [1] http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/defense_en.htm [2] Costi strutturali e spese amministrative connessi all'espletamento delle procedure di rilascio delle licenze: preparazione, presentazione e gestione delle circa 11 400 domande annuali di licenza per trasferimenti intracomunitari. [3] Costi di sostituzione (diversi dai costi diretti) derivanti dal persistere di ostacoli ai trasferimenti intracomunitari. [4] COM(2003) 113 dell'11.3.2003. [5] Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato agli appalti pubblici della difesa, COM(2006) 779 del 7 dicembre 2006. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58. [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [12] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [13] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione. [14] Stanziamenti dissociati. [15] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [16] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx. [17] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [18] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [19] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [20] Quale descritto nella sezione 5.3. [21] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [22] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [23] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. [24] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [25] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene. --------------------------------------------------