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Document 52007PC0759

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    /* COM/2007/0759 def. */

    52007PC0759

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura /* COM/2007/0759 def. */


    IT

    Bruxelles, 28.11.2007

    COM(2007) 759 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Contesto della proposta |

    | Motivazione e obiettivi della propostaIl regolamento relativo alle possibilità di pesca annuali è il principale strumento della politica di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca. Esso introduce limitazioni delle catture e dello sforzo di pesca nel quadro dei piani di ricostituzione e dei piani a lungo termine, nonché misure temporanee e deroghe ad altre regolamentazioni (quali il regolamento sulle misure tecniche, il regolamento che istituisce limitazioni dello sforzo di pesca sulle specie di acque profonde, ecc.). La comunicazione della Commissione COM(2007) 295 definitivo illustra il contesto della proposta. Per molti stock ittici è stato raccomandato di sospendere l'attività di cattura o di ridurla quanto più possibile. Numerosi stock hanno superato i limiti biologici di sicurezza. Nonostante le misure di conservazione imposte nell'ambito della PCP, il numero di stock che rientrano in tali categorie vulnerabili non sembra diminuire. Risulta pertanto indispensabile rafforzare le misure di conservazione applicabili agli stock ittici sui quali viene esercitata l'attività di cattura.I pareri del CIEM e dello CSTEP per il 2008 sottolineano ancora una volta lo stato di depauperamento di molte delle risorse ittiche presenti nelle acque comunitarie. La maggior parte degli stock è sfruttata a livelli che superano quelli corrispondenti alla resa massima potenziale. Molti di essi sono sfruttati oltre la soglia dei limiti di precauzione e, per un certo numero di stock essenziali, in particolare la maggior parte degli stock di merluzzo bianco, il livello di sfruttamento è tale da mettere a repentaglio il processo riproduttivo.Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio prevede che la Commissione proponga ogni anno limitazioni delle catture e dello sforzo di pesca, per garantire una pesca comunitaria sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. |

    | Contesto generaleLe risorse della pesca sono spesso sottoposte ad eccessivo sfruttamento. Il Consiglio fissa ogni anno limiti di cattura, ma in molti casi le catture effettive continuano a superare il livello compatibile con una resa sostenibile. Ciò dipende dal fatto che i limiti di cattura vengono talvolta fissati a livelli troppo elevati per garantire la sostenibilità e che, in alcuni casi, tali limiti non vengono sufficientemente rispettati. Negli ultimi anni, per alcuni tipi di pesca, ai limiti di cattura sono stati affiancati limiti dello sforzo, e per alcuni stock sono stati elaborati piani di ricostituzione pluriennali volti a fissare limiti di cattura annuali onde conseguire la sostenibilità attraverso una progressiva riduzione della mortalità per pesca. L'assenza di un controllo efficace delle catture e dello sforzo di pesca comporterà un ulteriore depauperamento delle risorse. Tale depauperamento è incompatibile con l'obiettivo della politica comune della pesca di assicurare una pesca sostenibile nella Comunità. |

    | Disposizioni vigenti nel settore della propostaLe disposizioni vigenti nel settore della proposta scadono il 31 dicembre 2006. |

    | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UnioneLe misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. |

    Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

    | Consultazione delle parti interessate |

    | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno rispostoLa proposta tiene conto delle consultazioni effettuate con i consigli consultivi regionali della pesca, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (il "CCPA" è composto da membri delle organizzazioni professionali del settore produttivo, dell'industria della trasformazione, del settore commerciale – pesca e acquacoltura - e da rappresentanti delle organizzazioni non professionali che tutelano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e lo sviluppo) e il comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura. Le consultazioni sono state effettuate sulla base della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2007)246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto processo di "front-loading" (anticipazione), e sulla base della comunicazione della Commissione al Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2008 (COM(2007)295 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione riguardo alle proposte in materia di TAC e contingenti, in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2008. |

    | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazioneI consigli consultivi regionali insistono sulla necessità di garantire che eventuali variazioni dei TAC e dei contingenti annuali siano graduali, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni a breve termine dell'attività economica. Come emerge chiaramente dall'illustrazione dettagliata riportata nel prosieguo, il principio dell'adeguamento progressivo e della limitazione delle modifiche annuali delle possibilità di pesca è stato integrato nella proposta ogniqualvolta ciò era possibile senza dar luogo a un deterioramento dello stato di risorse vulnerabili. |

    | Ricorso al parere di esperti |

    | Settori scientifici/di competenza interessatiBiologia ed economia della pesca |

    | Metodologia applicataConsultazione di un organismo scientifico internazionale indipendente (CIEM) e organizzazione della riunione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |

    | Principali organizzazioni/esperti consultati- Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), ottobre 2007.- Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), novembre 2007. |

    | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzatiÈ stata espressa unanimità di vedute sull'esistenza di rischi potenzialmente gravi, con conseguenze irreversibili. |

    | Lo CSTEP conferma, e ha in alcuni casi sviluppato, il parere formulato dal CIEM. |

    | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli espertiTutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG Pesca. |

    | Valutazione dell'impattoLe misure di limitazione delle catture e dello sforzo di pesca devono essere adottate da autorità pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Le misure proposte, se messe in atto, comporteranno una riduzione generale delle possibilità di pesca delle navi comunitarie. La proposta non contiene solo decisioni a breve termine, ma rientra in una prospettiva più ampia volta a ricondurre gradualmente la pesca a livelli sostenibili.La strategia adottata nella proposta comporterà a breve termine una riduzione dei TAC; tuttavia, una volta ricostituiti gli stock sovrasfruttati, le possibilità di cattura aumenteranno. A medio e lungo termine, la strategia adottata dovrebbe consentire di ridurre l'impatto ambientale ridimensionando lo sforzo di pesca; nel settore delle catture, essa dovrebbe comportare una riduzione del numero di navi e/o dello sforzo di pesca medio per nave nonché una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. |

    Elementi giuridici della proposta |

    | Sintesi delle misure proposteLa proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca comunitaria e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi comunitarie, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. |

    | Base giuridicaArticolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 |

    | Principio di sussidiarietàLa proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    | Principio di proporzionalitàLa proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente. |

    | La politica della pesca è una politica comune e deve essere pertanto attuata mediante regolamenti del Consiglio. Il regolamento del Consiglio proposto attribuisce possibilità di pesca agli Stati membri, che possono ripartirle come ritengono più opportuno tra le regioni o gli operatori e dispongono quindi di un ampio margine di manovra per stabilire il modello socioeconomico che intendono applicare per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono. |

    | La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti. |

    | Scelta dello strumento |

    | Strumenti proposti: regolamento |

    | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono.Si tratta di una proposta di gestione della pesca che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, deve essere attuata ogni anno mediante un regolamento del Consiglio adottato a maggioranza qualificata. |

    Incidenza sul bilancio |

    | Nessuna |

    Informazioni supplementari |

    | Semplificazione |

    | La proposta semplifica le procedure amministrative che devono essere attuate dalle autorità pubbliche (comunitarie o nazionali), con particolare riguardo ai requisiti per la trasmissione dei dati relativi all'applicazione delle misure di gestione dello sforzo di pesca. |

    | |

    | Riesame/revisione/caducità |

    | La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2008 e non comprende quindi una clausola di revisione. |

    | Illustrazione dettagliata della propostaPer quanto riguarda i limiti di cattura e la gestione dello sforzo, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto "front-loading" (anticipazione) illustrati nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006)246 definitivo) e nella comunicazione della Commissione al Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2008 (COM(2007)295 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione riguardo alle proposte in materia di TAC e contingenti, in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2008. Conformemente al processo di anticipazione, le consultazioni con gli operatori del settore e con gli Stati membri hanno avuto luogo nel corso dell'anno.La proposta è altresì conforme alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" (COM(2006)360 definitivo), nel senso che non comporta un aumento della mortalità per pesca che contrasterebbe con l'impegno, assunto dalla Comunità e dagli Stati membri al vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, di mantenere o riportare gli stock a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, obiettivo, questo, da perseguire con la massima urgenza, se possibile entro il 2015, per gli stock depauperati.In materia di gestione dello sforzo, nell'ambito del processo di anticipazione è stato esaminato in tre occasioni, sulla base di un documento informale, un possibile sistema alternativo che prevede l'applicazione di massimali di kilowatt-giorni: tale argomento è stato discusso due volte nell'ambito del gruppo del lavoro del Consiglio sulla politica interna/esterna della pesca e una volta nell'ambito del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura. Nel complesso gli Stati membri hanno accolto favorevolmente la proposta di tale sistema alternativo; tutti gli Stati membri interessati, tuttavia, hanno concordato sulla necessità di svolgere discussioni più approfondite e di disporre di termini più ampi per adeguare le procedure amministrative interne ai requisiti previsti da un sistema di gestione dello sforzo in termini di kilowatt-giorni. È stato quindi unanimemente suggerito di rimandare al 2009 l'applicazione del nuovo regime. Il regime attuale di gestione dello sforzo sulla base dei giorni in mare, di cui agli allegati IIA, IIB e IIC, sarà quindi mantenuto nel 2008; nel contempo proseguiranno le discussioni sul nuovo sistema basato sui kilowatt-giorni, ai fini della sua applicazione nel 2009. La proposta include limitazioni di catture convenute nell'ambito di alcune organizzazioni regionali della pesca. Limiti di cattura e altre raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) saranno adottati nelle riunioni annuali che l'organizzazione svolgerà nel novembre 2007. I TAC per gli stock delle acque della Groenlandia e quelli condivisi con la Norvegia non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni di novembre e dicembre 2007. I valori relativi a questi TAC sono presentati con l'indicazione pro memoria (pm). Va inoltre segnalato che nell'allegato II, relativo allo sforzo di pesca per i pescherecci nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock, compresi quelli di merluzzo bianco, anche il numero massimo di giorni in cui un peschereccio può essere presente in una zona è indicato come pm, in quanto la Commissione sta ancora analizzando le informazioni trasmesse dallo CSTEP per quanto riguarda l'applicazione dell'allegato II nel 2007. In corso di esame è pure la metodologia per fissare lo sforzo definitivo per la pesca del cicerello nelle zone IIIa e IV e nelle acque CE della zona IIa. Per quanto concerne la gestione dello sforzo per gli stock di acque profonde, il Consiglio ha deciso nel dicembre 2006 una riduzione del 10% dello sforzo per tali specie rispetto ai livelli del 2005. Questa riduzione è tuttavia inferiore al 30% chiesto dalla Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). È necessaria un'ulteriore riduzione del 10% rispetto al medesimo livello di riferimento, sia per onorare gli obblighi internazionali della Comunità che per proteggere gli stock che, come il CIEM sottolinea da vari anni, sono molto vulnerabili e richiedono urgenti misure di protezione, dato il loro tasso di riproduzione estremamente ridotto.Vengono mantenuti sistemi di gestione sull'arco dell'anno per specie dal ciclo vitale breve quali l'acciuga nel golfo di Guascogna e il cicerello, la busbana norvegese e lo spratto nel Mare del Nord. Le possibilità di pesca proposte per tali specie per la prima parte del 2008 potranno essere riesaminate nel corso dell'anno in funzione dei nuovi pareri scientifici, mediante regolamenti del Consiglio che consentiranno la rapida attuazione delle misure di gestione proposte. |

    | (Relazione convalidata – xxxxxx caratteri - conforme alla norma della DGT) |

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [2], in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [3], in particolare gli articoli 6 e 8,

    visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale [4], in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [5], in particolare gli articoli 5 e 6,

    visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia [6], in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale [7], in particolare gli articoli 3 e 5,

    visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord [8], in particolare gli articoli 6 e 9,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

    (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

    (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che gli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

    (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

    (6) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [9], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [10], del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca [11], del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale [12], del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [13], del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [14], del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [15], del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto [16], del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde [17], del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie [18], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite [19], del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [20], del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [21], del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale [22], del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale [23], del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [24], del regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia [25], del regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde [26], del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 [27], del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale [28], del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 [29], del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord [30] e del regolamento (CE) n. xxxx/2007 del Consiglio, del xx ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale [31].

    (7) È opportuno precisare che gli organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica non possono in nessun caso essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita.

    (8) Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema di gestione dei limiti di cattura dell'acciuga nella zona CIEM VIII. La Commissione fissa i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga.

    (9) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo della pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

    (10) Alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente, a titolo di misura transitoria, lo sforzo di pesca per talune specie di acque profonde.

    (11) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o alle limitazioni dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

    (12) Nella sua riunione annuale del 2007 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure.

    (13) [In occasione della XXVI riunione annuale del 2007, la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca oggetto di attività di pesca tradizionalmente praticate dai suoi membri. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e delle catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.]

    (14) [Per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità in veste di parte contraente della CCAMLR e all'obbligo di attuare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, è necessario applicare i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2007-2008 e i corrispondenti limiti temporali.]

    (15) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [32], occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (16) [Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia [33], le Isole Faerøer [34] e la Groenlandia [35].]

    (17) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca, che hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

    (18) Dalle discussioni condotte nel 2007 per l'introduzione, nel 2008, di un regime alternativo di gestione dello sforzo basato su massimali di kilowatt-giorni è emersa la necessità di disporre di tempi più lunghi per adeguare le procedure amministrative nazionali ai requisiti previsti da tale sistema di gestione dello sforzo; il regime attuale, basato sui giorni in mare, sarà quindi mantenuto nel 2008, mentre proseguiranno nel contempo le discussioni sul sistema di gestione dello sforzo basato sui kilowatt-giorni, ai fini della sua applicazione nel 2009.

    (19) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2004, vengono mantenuti alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.

    (20) Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee riguardanti l'utilizzo dei dati VMS al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.

    (21) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2007, vengono istituiti alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (22) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la passera di mare e la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2007, vengono istituiti alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (23) Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione.

    (24) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2008 siano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

    (25) Conformemente al parere scientifico del CIEM, oltre ai limiti di cattura è necessario predisporre misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII.

    (26) Studi scientifici hanno dimostrato che le attività di pesca praticate con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, tali attività di pesca dovrebbero essere autorizzate a titolo transitorio a determinate condizioni.

    (27) Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e ridurre i rigetti è necessario mantenere, a titolo di misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId.

    (28) Conformemente alla raccomandazione della Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è opportuno mantenere i controlli sugli sbarchi e sui trasbordi di pesce surgelato effettuati da pescherecci di paesi terzi nei porti della Comunità. Nel novembre 2007 la NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi per le quali è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

    (29) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2008 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.

    (30) Sulla scorta del parere dello CSTEP, occorre autorizzare nel 2008, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle zone CIEM IVc e IVb.

    (31) Nella sua riunione annuale del 2007, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse soggette alla giurisdizione di tale organizzazione.

    (32) [Nella sua terza riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato limitazioni dello sforzo per il tonno albacora, il tonno obeso, il tonnetto striato, il pesce spada e il tonno albacora del Pacifico meridionale, nonché misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. La Comunità è membro della WCPFC dal gennaio 2005. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione di tale organizzazione.]

    (33) Nelle sue riunioni annuali del 2006 e 2007 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni in materia di misure tecniche per taluni tipi di pesca nel Mediterraneo. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2008, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (34) Nella sua riunione annuale del 2007 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per gli stock ittici nella zona della convenzione SEAFO e ha definito le condizioni che disciplinano la ripresa delle attività alieutiche nelle zone attualmente chiuse alla pesca, nonché prescrizioni dettagliate applicabili alle ispezioni effettuate dallo Stato di approdo. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario.

    (35) Nelle sue riunioni annuali del 2006 e 2007, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una serie di misure di gestione e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario.

    (36) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale, svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario.

    (37) Al fine di garantire che le catture di melù effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate applicabili a tali pescherecci.

    (38) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 41/2007, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [36], è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1° gennaio 2008 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2008. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Campo di applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni associate cui è subordinato il loro utilizzo.

    Esso fissa inoltre determinati limiti di sforzo e le condizioni associate per il gennaio 2009 nonché, per taluni stock antartici, le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

    a) alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie"); nonché

    b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi ("navi dei paesi terzi") in acque comunitarie ("acque CE").

    2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dei punti 4.2 e 14 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato VIII, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica non possono in nessun caso essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

    a) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

    b) "contingente", la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

    c) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a) "zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)", le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

    b) "Skagerrak", la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c) "Kattegat", la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

    d) "Golfo di Cadice", la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″O;

    e) "zona GFCM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)", la zona definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo [37];

    f) "zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)", le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale [38];

    g) "zona della convenzione NEAFC", le acque definite all'articolo 1 della convenzione allegata alla decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale [39];

    h) "zona di regolamentazione NEAFC", le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC;

    i) "zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)", le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale [40];

    j) "zona di regolamentazione NAFO", la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

    k) "zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale)", le zone definite nella decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale [41];

    l) "zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)", la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 [42];

    m) "zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico)", le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;

    n) "zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)", la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica [43];

    o) "zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano [44];

    p) "zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)", la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

    q) "zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)", la zona definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale [45].

    CAPO II

    Possibilità di pesca e condizioni ad esse associate per le navi comunitarie

    Articolo 5

    Limiti di cattura e attribuzioni

    1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

    2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 11, 20 e 21.

    3. La Commissione fissa i limiti di cattura definitivi per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 8 dell'allegato IID.

    4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7% del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

    5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2008.

    6. La Commissione fissa i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga.

    Articolo 6

    Specie vietate

    Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    – Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

    – Pescecane (Carcharodon carcharias).

    Articolo 7

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

    a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

    c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

    2. Ai fini del riporto di contingenti al 2009, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

    1. Dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

    a) all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa;

    b) all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

    c) all'allegato IIC si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

    d) all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

    2. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento (CE) n. 41/2007 continuano ad applicarsi.

    3. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per il 2008 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme previste ai punti 3 e 7 dell'allegato IID.

    4. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2008 il 70% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.

    Articolo 9

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

    a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

    b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

    2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

    a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

    i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e

    ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

    oppure

    b) gli sgombri, se

    i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

    ii) gli sgombri non superano il 10% del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e

    iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

    3. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

    4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

    Articolo 10

    Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa

    1. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

    2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

    3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

    4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.

    Articolo 11

    Limiti di accesso

    Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

    Articolo 12

    Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto

    Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca [46].

    Articolo 13

    Misure tecniche e di controllo transitorie

    Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III.

    CAPO III

    Limiti di cattura e condizioni ad essi associate per le navi da pesca dei paesi terzi

    Articolo 14

    Autorizzazione

    Le navi battenti bandiera del Venezuela e della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 15, 16, e 17 e da 21 a 27.

    Articolo 15

    Specie vietate

    Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    – Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

    – Pescecane (Carcharodon carcharias).

    Articolo 16

    Restrizioni geografiche

    1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

    3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

    Articolo 17

    Transito in acque comunitarie

    Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:

    (a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

    (b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

    Articolo 18

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 19

    Misure tecniche e di controllo transitorie

    Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.

    CAPO IV

    Regime delle licenze per le navi comunitarie

    Articolo 20

    Licenze e condizioni associate

    1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

    2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

    a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, oppure

    b) navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure

    c) navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale.

    3. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze, e sono indirizzate alla Commissione dalle autorità degli Stati membri. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

    4. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.

    5. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

    Articolo 21

    Isole Færøer

    Le navi comunitarie titolari di una licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.

    CAPO V

    Regime delle licenze per le navi da pesca dei paesi terzi

    Articolo 22

    Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca

    1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.

    2. La licenza e il permesso di pesca speciale devono essere tenuti a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

    3. Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2007 possono continuare ad operare dal 1° gennaio 2008 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

    Articolo 23

    Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

    La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

    a) nome della nave

    b) numero di registrazione

    c) lettere e cifre esterne di identificazione

    d) porto di registrazione

    e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore

    f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto

    g) potenza motrice

    h) indicativo di chiamata e frequenza radio

    i) metodo di pesca previsto

    j) zona di pesca prevista

    k) specie che si intendono catturare

    l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

    Articolo 24

    Numero di licenze

    Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.

    Articolo 25

    Annullamento e ritiro

    1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dalla data del rilascio.

    2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

    3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    Articolo 26

    Mancato rispetto delle norme pertinenti

    1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

    2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti del presente regolamento.

    Articolo 27

    Obblighi del detentore della licenza

    1. Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio [47].

    2. Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.

    3. Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.

    Articolo 28

    Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

    1. Il rilascio di licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

    2. Le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.

    CAPO VI

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nel Mare Mediterraneo

    Articolo 29

    Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce

    1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1° gennaio 2008 al 14 agosto 2008 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM.

    2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, essi possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2009, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

    a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;

    b) il nome della nave;

    c) il numero di registrazione;

    d) le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione [48].

    La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.

    3. Anteriormente al 1° novembre 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

    Articolo 30

    Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

    1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:

    a) Zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca"

    - 39° 27,72' N, 18° 10,74' E

    - 39° 27,80' N, 18° 26,68' E

    - 39° 11,16' N, 18° 04,28' E

    - 39° 11,16' N, 18° 35,58' E

    b) Zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo"

    - 31° 30,00' N, 33° 10,00' E

    - 31° 30,00' N, 34° 00,00' E

    - 32° 00,00' N, 34° 00,00' E

    - 32° 00,00' N, 33° 10,00' E

    c) Zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene"

    - 33° 00,00' N, 32° 00,00' E

    - 33° 00,00' N, 33° 00,00' E

    - 34° 00,00' N, 33° 00,00' E

    - 34° 00,00' N, 32° 00,00' E

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono la protezione di tali zone dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.

    Articolo 31

    Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico

    1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie romboidali inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock demersali non condivisi.

    2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono già state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1º gennaio 2007 e non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.

    3. Anteriormente al 5 gennaio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:

    a) nome della nave;

    b) numero di registro della flotta comunitaria e marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

    c) attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2 e dell'attrezzo da pesca utilizzato;

    d) periodo di pesca autorizzato.

    4. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.

    CAPO VII

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che praticano la pesca dell'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

    Articolo 32

    Dichiarazione delle catture

    1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera una dichiarazione delle catture indicante i quantitativi di ippoglosso nero catturati dalle loro navi; tale dichiarazione è trasmessa anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

    2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di regolamentazione NAFO o dopo l'inizio della bordata di pesca. La dichiarazione è trasmessa ogni cinque giorni. Se si considera che le catture di ippoglosso nero notificate in conformità del paragrafo 1 abbiano raggiunto il 75% del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera, i comandanti trasmettono le dichiarazioni di cattura ogni tre giorni.

    3. Al ricevimento delle dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della NAFO.

    Articolo 33

    Misure di controllo supplementari

    1. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero solo se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate o se l'accesso è stato autorizzato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

    2. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 che detengano a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO comunicano al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata (ENT) nella zona di regolamentazione NAFO, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione stimata (longitudine/latitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca e l'ora di arrivo prevista in tale posizione.

    3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.

    4. Se, all'entrata nella zona di regolamentazione, a una nave autorizzata a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 non è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3, tale nave può procedere alla pesca. La nave può inoltre procedere alla pesca senza che sia stata effettuata un'ispezione preliminare se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro 3 ore dall'arrivo della nave al punto di controllo.

    Articolo 34

    Zona di protezione dei coralli

    Nella divisione NAFO 3O la zona definita nell'allegato VII è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo.

    CAPO VIII

    Disposizioni speciali relative agli sbarchi e ai trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona della Convenzione sulla pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)

    Articolo 35

    Controllo dello Stato di approdo

    Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità [49], le procedure di cui al presente capitolo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEFC.

    Articolo 36

    Porti designati

    Gli sbarchi e i trasbordi nelle acque comunitarie sono autorizzati solo nei porti designati.

    Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati), in cui sono consentite le operazioni di sbarco o di trasbordo di pesce di cui all'articolo 35. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati nel 2007 almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

    La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito web.

    Articolo 37

    Preavviso di entrata in porto

    1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all'articolo 35 che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

    2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato X, la cui parte A è debitamente compilata come segue:

    a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;

    b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.

    3. Lo Stato membro di approdo trasmette senza indugio una copia del modulo di cui al paragrafo 2 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti.

    Articolo 38

    Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

    1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti hanno confermato, inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che:

    a) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;

    b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

    c) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione;

    d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

    Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato di approdo.

    2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato di approdo può autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

    3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEFC, una copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato X, con la parte C debitamente compilata.

    Articolo 39

    Ispezioni

    1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15% degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti da navi di paesi terzi, di cui all'articolo 35.

    2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati.

    3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività delle navi da pesca e a garantire che queste subiscano il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.

    Articolo 40

    Rapporti di ispezione

    1. Ogni ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato X.

    2. Una copia di ogni rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, nonché alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC.

    3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.

    CAPO IX

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR)

    sezione 1

    Restrizioni e informazioni relative alle navi

    Articolo 41

    Divieti e limiti di cattura

    1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato VIII è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

    2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato IX nelle sottozone in esso indicate.

    Articolo 42

    Informazioni relative alle navi autorizzate a pescare nella zona della CCAMLR

    1. A decorrere dal 1° agosto 2008, oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

    a) numero IMO (se assegnato)

    b) precedente bandiera (se del caso)

    c) indicativo internazionale di chiamata

    d) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti

    e) luogo e data di costruzione

    f) tipo di nave

    g) lunghezza

    h) fotografia a colori della nave consistente di:

    i) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali

    ii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali

    iii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm della poppa presa direttamente da poppa

    i) le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione del dispositivo di controllo satellitare installato a bordo.

    2. A decorrere dal 1° agosto 2008 gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

    a) nome e indirizzo dell'operatore, se diverso dall'armatore

    b) nome e nazionalità del comandante e, se del caso, del capopesca

    c) metodo o metodi di pesca

    d) larghezza (m)

    e) stazza lorda (t)

    f) sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C)

    g) equipaggio normalmente presente a bordo

    h) potenza del motore o dei motori principali

    i) capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3)

    qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

    Articolo 43

    Rapporto di avvistamento di navi

    1. Se il comandante di una nave provvista di licenza avvista altri pescherecci all'interno della zona della convenzione, egli deve, per quanto possibile, raccogliere il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:

    a) nome e descrizione della nave

    b) indicativo di chiamata della nave

    c) numero di registrazione e numero Lloyds/IMO della nave

    d) Stato di bandiera della nave

    e) fotografie della nave a sostegno del rapporto

    f) eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave avvistata.

    2. Il comandante trasmette quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Tale rapporto è trasmesso dallo Stato di bandiera al segretariato della CCAMLR nel caso in cui la nave avvistata abbia praticato attività illegali, non dichiarate e non regolamentate (attività INN) secondo le norme della CCAMLR.

    sezione 2

    Pesca sperimentale

    Articolo 44

    Partecipazione alla pesca sperimentale

    1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna, notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

    2. Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave per Stato membro alla volta.

    3. Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units - SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato XIV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 45

    Sistemi di notifica

    Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 44 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

    a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di 5 giorni previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con la differenza che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di notifica, ai fini dell'immediata trasmissione alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni sono effettuate per SSRU;

    b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    c) la dichiarazione del numero e del peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

    Articolo 46

    Disposizioni speciali

    1. Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 44 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [50] per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini nella pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

    a) il rigetto in mare degli scarti di pesce è vietato nelle attività di pesca in questione;

    b) le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sullo zavorramento dei palangari sono dispensate dall'obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004;

    c) le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) e che catturino in totale tre uccelli marini cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2005/2006.

    2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

    (a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

    i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, ad eccezione di quanto autorizzato dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi)

    ii) immondizie

    iii) residui alimentari che non riescano a passare per un'apertura non superiore a 25 mm

    iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo)

    v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave naviga a una velocità inferiore a quattro nodi

    vi) ceneri di incenerimento, oppure

    vii) scarti di pesce;

    b) nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

    c) la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è vietata nel raggio di dieci miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

    Articolo 47

    Definizione di cala

    1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

    2. Per essere designata come cala di ricerca:

    a) ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

    b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

    c) per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari.

    Articolo 48

    Piani di ricerca

    Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 44 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

    a) al primo ingresso nella SSRU, le prime dieci cale, designate come "prima serie", sono considerate "cale di ricerca" e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 2;

    b) le successive dieci cale, o dieci tonnellate di catture, se tale soglia viene raggiunta prima di portare a termine le dieci cale, sono designate come "seconda serie". Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 63, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

    c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una "terza serie", che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

    d) una volta concluse le 20 cale di ricerca con la terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

    e) nelle SSRU A, B, C, E e G delle sottozone 88.1 e 88.2, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km², non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le dieci cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

    Articolo 49

    Piani di raccolta dei dati

    1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 44 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

    a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro

    b) tempi di innesco, di immersione e di salpamento

    c) numero e specie di pesci persi in superficie

    d) numero di ami innescati

    e) tipo di esca

    f) tasso di adescamento (in percentuale)

    g) tipo di amo, nonché

    h) condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

    2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

    Articolo 50

    Programma di marcatura

    1. Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 44 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

    a) gli esemplari di Dissostichus spp. devono essere marcati e liberati conformemente al programma e protocollo di marcatura della CCAMLR per il Dissostichus spp. nella pesca sperimentale. Le navi possono sospendere la marcatura solo dopo aver marcato almeno 500 esemplari o, se cessano l'attività di pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato;

    b) il programma deve vertere su esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni vengono marcati. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica quanto più ampia possibile;

    c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato;

    d) gli esemplari marcati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati, anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

    e) tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere recuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

    f) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

    g) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

    2. Degli austromerluzzi marcati e rilasciati non si tiene conto ai fini dei limiti di cattura.

    Articolo 51

    Osservatori scientifici e ispettori

    1. I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 44 hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

    2. Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori del membro CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia la parte contraente che il membro CCAMLR interessato che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.

    Articolo 52

    Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico

    Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR con almeno quattro (4) mesi di anticipo sulla consueta riunione annuale della Commissione, immediatamente prima della campagna in cui intendono svolgere le attività di pesca.

    Articolo 53

    Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde

    1. L'utilizzo delle reti da imbrocco nella zona della convenzione per scopi diversi da quelli scientifici è vietato fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili impatti di questo attrezzo e la Commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso può essere utilizzato nella zona della convenzione.

    2. L'utilizzo di reti da imbrocco a fini di ricerca scientifica in acque di profondità superiore a 100 metri è previamente notificato al comitato scientifico e deve essere approvato dalla Commissione prima dell'inizio della ricerca.

    3. Le navi aventi a bordo reti da imbrocco che intendono transitare nella zona della convenzione devono comunicare in anticipo al segretariato della CCAMLR la loro intenzione nonché le date previste di transito nella zona suddetta. Le navi in possesso di reti da imbrocco nella zona della convenzione che non abbiano provveduto a trasmettere tale notifica preventiva commettono un'infrazione alle presenti disposizioni.

    Articolo 54

    Restrizioni temporanee all'uso di reti a strascico in alto mare nella zona della convenzione per le campagne di pesca 2007/2008 e 2008/2009

    1. L'uso di reti a strascico in alto mare nella zona della convenzione è limitato alle zone per le quali la CCAMLR ha adottato misure di conservazione per tali attrezzi.

    2. Il paragrafo 1 non si applica all'uso di reti a strascico per fini scientifici nella zona della convenzione.

    CAPO X

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nella zona dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO)

    sezione 1

    Autorizzazione delle navi

    Articolo 55

    Autorizzazione delle navi

    1. Entro il 1° giugno 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione, se possibile in formato elettronico, l'elenco delle loro navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO in quanto titolari di un permesso di pesca.

    2. Gli armatori delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.

    3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e di gestione.

    4. Nessun permesso di pesca può essere concesso alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove atte a dimostrare che gli armatori e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN.

    5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

    a) nome della nave, numero di registrazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione

    b) precedente bandiera (se del caso)

    c) indicativo internazionale di chiamata (se del caso)

    d) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori

    e) tipo di nave

    f) lunghezza

    g) nome e indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso)

    h) stazza lorda, nonché

    i) potenza del motore o dei motori principali.

    6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.

    Articolo 56

    Obblighi delle navi autorizzate

    1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.

    2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.

    Articolo 57

    Navi non autorizzate

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie che rientrano nel campo di applicazione della convenzione SEAFO alle navi che non figurano nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.

    2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione fattuale indicante che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgano attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione nella zona della convenzione stessa.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli armatori delle navi comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non comprese in detto elenco.

    sezione 2

    Trasbordi

    Articolo 58

    Divieto di trasbordi in mare

    Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie che rientrano nel campo di applicazione di detta convenzione.

    Articolo 59

    Trasbordi in porto

    1. Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione sono autorizzate a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Alle navi comunitarie è consentito effettuare trasbordi soltanto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo.

    2. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi.

    3. Il comandante di una nave comunitaria che trasborda su un'altra nave (di seguito: la "nave ricevente") qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione, comunica allo Stato di bandiera della nave ricevente, al momento del trasbordo, le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione SEAFO di trasbordo nel formato di cui alla parte I dell'allegato XI.

    4. Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni:

    - nome delle navi che effettuano il trasbordo

    - nome delle navi riceventi

    - quantitativo di ogni specie da trasbordare

    - data e porto del trasbordo.

    5. Se il trasbordo è effettuato nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo e al termine del medesimo, i quantitativi delle catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia entro 24 ore alle stesse autorità la dichiarazione SEAFO di trasbordo.

    6. 48 ore prima dello sbarco il comandante della nave comunitaria ricevente trasmette la dichiarazione SEAFO di trasbordo alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui lo sbarco è effettuato.

    7. Gli Stati membri adottano opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture dichiarate da ogni nave.

    8. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare, nella zona della convenzione SEAFO, specie che rientrano nel campo di applicazione della medesima comunicano entro il 1° giugno 2008 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati da navi battenti la loro bandiera.

    sezione 3

    Misure di conservazione per la gestione degli habitat e degli ecosistemi vulnerabili di acque profonde

    Articolo 60

    Zone di divieto

    Nelle zone di seguito indicate è vietata qualsiasi attività di pesca di navi comunitarie avente per oggetto specie che rientrano nel campo di applicazione della convenzione SEAFO:

    a) Sottodivisione A1

    – Dampier Seamount

    10o00'S 02o00'O 10o00'S 00o00'E

    12o00'S 02o00'O 12o00'S 00o00'E

    – Malahit Guyot Seamount

    11o00'S 02o00'O 11o00'S 04o00'O

    13o00'S 02o00'O 13o00'S 04o00'O

    b) Sottodivisione B1

    – Molloy Seamount

    27o00'S 08o00'E 27o00'S 10o00'E

    29o00'S 08o00'E 29o00'S 10o00'E

    c) Divisione C

    – Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

    37o00'S 13o00E 37o00'S 17o00'E

    40o00'S 13o00E 40o00'S 17o00'E

    – Africana Seamount

    37o00'S 28o00E 37o00'S 30o00E

    38o00'S 28o00E 38o00'S 30o00E

    – Panzarini Seamount

    39o00'S 11o00'E 39o00'S 13o00'E

    41o00'S 11o00'E 41o00'S 13o00'E

    d) Sottodivisione C1

    – Vema Seamount

    31o00'S 08o00'E 31o00'S 09o00'E

    32o00'S 08o00'E 32o00'S 09o00'E

    – Wust Seamount

    33o00'S 06o00'E 33o00'S 08o00'E

    34o00'S 06o00'E 34o00'S 08o00'E

    e) Divisione D

    – Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

    41o00'S 06o00'O 41o00'S 03o00'E

    44o00'S 06o00'O 44o00'S 03o00'E

    – Schwabenland & Herdman Seamounts

    44o00'S 01o00'O 44o00'S 02o00'E

    47o00'S 01o00'O 47o00'S 02o00'E

    Articolo 61

    Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto

    1. In una zona di divieto di cui all'articolo 60 non è consentita la ripresa dell'attività di pesca fino a quando lo Stato di bandiera non abbia identificato e cartografato gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nella zona, compresi montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d'acqua fredda, e valutato l'impatto che la ripresa delle attività di pesca eserciterà su tali ecosistemi marini vulnerabili.

    2. Lo Stato di bandiera presenta alla Commissione, ai fini della trasmissione alla riunione annuale del comitato scientifico della SEAFO, i risultati dell'identificazione, della mappatura e della valutazione dell'impatto realizzate in conformità del paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri presentano alla Commissione programmi di ricerca in materia di pesca al fine di valutare l'impatto della attività di pesca sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e sugli habitat marini vulnerabili.

    sezione 4

    Misure volte a ridurre le catture accessorie di uccelli marini

    Articolo 62

    Informazioni sulle interazioni con uccelli marini

    Entro il 1° giugno 2008 gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.

    Articolo 63

    Misure di attenuazione

    1. Tutte le navi comunitarie che esercitano la pesca a sud del parallelo di latitudine 30° S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori - tori poles):

    – i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato IX;

    – i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30° S;

    – ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività;

    – tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato.

    2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico [51]). Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata soltanto l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.

    3. È vietato riversare in mare scarti di pesce mentre le reti vengono gettate o calate. Tale pratica va evitata anche durante il recupero degli attrezzi. Laddove possibile, gli scarti vanno scaricati sul lato opposto a quello in cui vengono recuperati gli attrezzi. Per le navi o i tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo gli scarti di pesce occorre applicare un sistema per rimuovere gli ami dagli scarti e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.

    4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti atte a ridurre al minimo il periodo in cui queste si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.

    5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo da accelerarne l'immersione o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.

    6. Le navi comunitarie che, per la loro configurazione, non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo gli scarti di pesce o che non possono riversare gli scarti in mare dal lato opposto a quello in cui gli attrezzi vengono recuperati non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione.

    7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

    sezione 5

    Controllo

    Articolo 64

    Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (Dissostichus eleginoides)

    1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di austromerluzzo catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

    2. Entro il 30 giugno 2008 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

    Articolo 65

    Disposizioni speciali per il granchio rosso di fondale (Chaceon spp.)

    1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di granchio rosso di fondale catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

    2. Entro il 30 giugno 2008 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

    Articolo 66

    Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture

    1. Le navi da pesca e le navi di ricerca autorizzate a operare nella zona della convenzione, ed effettivamente attive nella stessa, trasmettono mediante VMS, o con altri mezzi adeguati, dichiarazioni di entrata, di cattura e di uscita alle autorità dello Stato membro di bandiera nonché, su richiesta di quest'ultimo, al segretario esecutivo della SEAFO.

    2. La dichiarazione di entrata è effettuata al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione e comprende la data e l'ora di entrata, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo per specie (codice FAO Alfa 3) espressi in chilogrammi di peso vivo.

    3. La dichiarazione di cattura è effettuata per specie (codice FAO Alfa 3), in chilogrammi di peso vivo, al termine di ciascun mese civile.

    4. La dichiarazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione. Essa indica la data e l'ora di uscita, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture per specie (codice FAO Alfa 3), espresse in chilogrammi di peso vivo, effettuate nella zona della convenzione dall'inizio delle attività di pesca in tale zona o dall'ultima dichiarazione di cattura.

    Articolo 67

    Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock

    1. Gli Stati membri provvedono affinché a bordo di tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione e dedite alla cattura di specie coperte dalla convenzione SEAFO siano imbarcati osservatori scientifici qualificati.

    2. Gli Stati membri chiedono che i dati raccolti dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera siano comunicati entro 30 giorni dall'uscita della nave dalla zona della convenzione. I dati sono trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri trasmettono non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri trasmettono inoltre copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.

    3. Nella misura del possibile le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte e verificate da osservatori designati entro e non oltre il 30 giugno 2008.

    Articolo 68

    Avvistamento di navi di parti non contraenti

    1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Devono essere comunicati, in particolare, i dati seguenti:

    a) nome della nave

    b) numero di registrazione della nave

    c) Stato di bandiera della nave

    d) qualsiasi altre informazione rilevante sulla nave avvistata.

    2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni, per conoscenza, al segretario esecutivo della SEAFO.

    CAPO XI

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nella zona della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)

    Articolo 69

    Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini

    1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla IOTC tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono copia di tali informazioni alla Commissione.

    2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.

    3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 30° S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori – tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:

    a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dalla IOTC;

    b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30° S;

    c) ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività;

    d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato.

    4. I pescherecci comunitari con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada con il "sistema di palangaro americano" e sono dotati di un dispositivo per calare le lenze sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 3.

    Articolo 70

    Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale

    1. Gli Stati membri limitano ai livelli di sforzo del 2006, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della IOTC. Essi limitano inoltre agli stessi livelli, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della IOTC fuori dalla loro zona economica esclusiva. La limitazione del numero di navi è proporzionale alla stazza complessiva corrispondente espressa in TSL (tonnellate di stazza lorda) o in GT (stazza lorda). Nel caso in cui si proceda a sostituzioni di navi non deve essere superata la stazza complessiva.

    2. Le navi in costruzione nel 2006 autorizzate a entrare nella flotta sono esentate dalle disposizioni del paragrafo 1.

    3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2008, il numero e la stazza delle loro navi che hanno praticato la pesca del tonno tropicale nella zona nel 2006. A tal fine essi verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva e le attività di pesca delle loro navi nella zona della IOTC nel 2006.

    4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

    5. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.

    Articolo 71

    Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco

    1. Gli Stati membri limitano ai livelli di sforzo del 2007, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona della IOTC. Gli Stati membri limitano inoltre agli stessi livelli, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona della IOTC fuori dalla loro zona economica esclusiva. La limitazione del numero di navi è proporzionale alla stazza complessiva corrispondente espressa in TSL (tonnellate di stazza lorda) o in GT (stazza lorda). Nel caso in cui si proceda a sostituzioni di navi non deve essere superata la stazza complessiva.

    2. Le navi in costruzione nel 2007 autorizzate a entrare nella flotta sono esentate dalle disposizioni del paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2008, il numero e la stazza delle loro navi che hanno praticato la pesca del pesce spada e del tonno bianco nella zona nel 2007. A tal fine essi verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva e le attività di pesca delle loro navi nella zona della IOTC nel 2007.

    4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

    5. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.

    CAPO XII

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nella zona SPFO

    Articolo 72

    Pesca pelagica – Limitazione della capacità

    1. Gli Stati membri limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2008 al livello totale di GT registrato nel 2007 nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

    2. Entro il 1º gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il livello totale di GT registrato nella zona nel 2007 per le navi battenti la loro bandiera che hanno effettivamente esercitato attività di pesca nel 2007. Nel notificare tali informazioni gli Stati membri verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva delle loro navi nella zona SPFO nel 2007.

    3. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno operato nel 2007, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2008 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca. Tali Stati membri notificano senza indugio alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO.

    4. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.

    5. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera, ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche.

    Articolo 73

    Pesca di fondo

    1. Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1º gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca.

    2. Gli Stati membri non estendono l'esercizio della pesca di fondo a nuove regioni della zona SPFO in cui tale attività non è attualmente praticata.

    3. Le navi della Comunità sospendono la pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona SPFO in cui, nel corso delle operazioni di pesca, riscontrino segni della presenza di ecosistemi marini vulnerabili. Le navi della Comunità segnalano tale constatazione alle autorità dei rispettivi Stati di bandiera, alla Commissione e al segretariato provvisorio della SPFO, precisando l'ubicazione e il tipo di ecosistema, affinché possano essere adottate opportune misure in relazione al sito considerato.

    4. Gli Stati membri designano osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera che pratica o intende praticare attività di pesca a strascico nella zona SPFO e assicurano un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera dedite ad altre attività di pesca di fondo nella zona SPFO.

    Articolo 74

    Raccolta e condivisione dei dati

    Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati.

    CAPO XIII

    Disposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nella zona della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC)

    Articolo 75

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

    Articolo 76

    Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce

    1. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della WCPFC elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e di tonno albacora.

    2. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono presentati alla Commissione entro il 15 ottobre 2008. Sulla base di tali piani di gestione la Commissione presenta al segretariato della WCPFC, entro il 31 dicembre 2008, un piano di gestione comunitario.

    Articolo 77

    Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada

    Il numero massimo delle navi della Comunità che praticano la pesca del pesce spada nelle acque a sud di 20° S della zona della WCPFC è fissato a 14. La partecipazione della Comunità è limitata alle navi battenti bandiera spagnola.

    CAPO XIV

    Attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate

    Articolo 78

    Atlantico settentrionale

    Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XII.

    CAPO XV

    Disposizioni finali

    Articolo 79

    Trasmissione dei dati

    Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 80

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

    Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2008, l'articolo 41 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    […]

    ALLEGATO I

    Limiti di cattura per le navi comunitarie in zone dove sono imposti limiti di cattura e per le navi di paesi terzi che operano nelle acque comunitarie, secondo la specie e la zona

    (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria)

    Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

    All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

    Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune |

    Ammodytidae | SAN | Cicerelli |

    Anarhichas lupus | CAT | Lupo di mare |

    Aphanopus carbo | BSF | Pesce sciabola nero |

    Argentina silus | ARU | Argentina |

    Beryx spp. | ALF | Berici |

    Boreogadus saida | POC | Merluzzo artico |

    Brosme brosme | USK | Brosmio |

    Centrophorus squamosus | GUQ | Sagrì |

    Centroscymnus coelolepis | CYO | Pailona |

    Cetorhinus maximus | BSK | Squalo elefante |

    Chaenocephalus aceratus | SSI | Pesce del ghiaccio |

    Champsocephalus gunnari | ANI | Pesce del ghiaccio |

    Channichthys rhinoceratus | LIC | Pesce del ghiaccio |

    Chionoecetes spp. | PCR | Grancevole artiche |

    Clupea harengus | HER | Aringa |

    Coryphaenoides rupestris | RNG | Granatiere |

    Dalatias licha | SCK | Zigrino |

    Deania calcea | DCA | Deania |

    Dissostichus eleginoides | TOP | Austromerluzzo |

    Engraulis encrasicolus | ANE | Acciuga |

    Etmopterus princeps | ETR | Pesce diavolo maggiore |

    Etmopterus pusillus | ETP | Pesce diavolo minore |

    Etmopterus spinax | ETX | Sagrì nero |

    Euphausia superba | KRI | Krill antartico |

    Gadus morhua | COD | Merluzzo bianco |

    Galeorhinus galeus | GAG | Canesca |

    Germo alalunga | ALB | Tonno bianco |

    Glyptocephalus cynoglossus | WIT | Passera lingua di cane |

    Gobionotothen gibberifrons | NOG | Nototenia |

    Hippoglossoides platessoides | PLA | Passera canadese |

    Hippoglossus hippoglossus | HAL | Ippoglosso atlantico |

    Hoplostethus atlanticus | ORY | Pesce specchio atlantico |

    Illex illecebrosus | SQI | Totano |

    Lamna nasus | POR | Smeriglio |

    Lampanyctus achirus | LAC | Pesce lanterna |

    Lepidonotothen squamifrons | NOS | Nototenia |

    Lepidorhombus spp. | LEZ | Lepidorombi |

    Limanda ferruginea | YEL | Limanda |

    Limanda limanda | DAB | Limanda |

    Lophiidae | ANF | Rana pescatrice |

    Macrourus berglax | RHG | Granatiere |

    Macrourus spp. | GRV | Granatiere |

    Makaira nigricans | BUM | Marlin azzurro |

    Mallotus villosus | CAP | Capelin |

    Martialia hyadesi | SQS | Totani |

    Melanogrammus aeglefinus | HAD | Eglefino |

    Merlangius merlangus | WHG | Merlano |

    Merluccius merluccius | HKE | Nasello |

    Micromesistius poutassou | WHB | Melù |

    Microstomus kitt | LEM | Limanda |

    Molva dypterigia | BLI | Molva azzurra |

    Molva macrophthalmus | SLI | Molva occhiona |

    Molva molva | LIN | Molva |

    Nephrops norvegicus | NEP | Scampo |

    Notothenia rossii | NOR | Nototenia |

    Pagellus bogaraveo | SBR | Occhialone |

    Pandalus borealis | PRA | Gamberello boreale |

    Paralomis spp. | PAI | Granchi |

    Penaeus spp. | PEN | Mazzancolle |

    Phycis spp. | FOX | Musdee |

    Platichthys flesus | FLX | Passera pianuzza |

    Pleuronectes platessa | PLE | Passera di mare |

    Pleuronectiformes | FLX | Pleuronettiformi |

    Pollachius pollachius | POL | Merluzzo giallo |

    Pollachius virens | POK | Merluzzo carbonaro |

    Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato |

    Pseudochaenichthus georgianus | SGI | Pesce del ghiaccio |

    Rajidae | SRX-RAJ | Razze |

    Reinhardtius hippoglossoides | GHL | Ippoglosso nero |

    Salmo salar | SAL | Salmone atlantico |

    Scomber scombrus | MAC | Sgombro |

    Scopthalmus rhombus | BLL | Rombo liscio |

    Sebastes spp. | RED | Scorfani |

    Solea solea | SOL | Sogliola |

    Solea spp. | SOX | Sogliola |

    Sprattus sprattus | SPR | Spratto |

    Squalus acanthias | DGS | Spinarolo/gattuccio |

    Tetrapturus alba | WHM | Marlin bianco |

    Thunnus alalunga | ALB | Tonno bianco |

    Thunnus albacares | YFT | Tonno albacora |

    Thunnus obesus | BET | Tonno obeso |

    Thunnus thynnus | BFT | Tonno rosso |

    Trachurus spp. | JAX | Sugarello |

    Trisopterus esmarki | NOP | Busbana norvegese |

    Urophycis tenuis | HKW | Musdea americana |

    Xiphias gladius | SWO | Pesce spada |

    In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

    Tonno bianco | ALB | Thunnus alalunga |

    Tonno bianco | ALB | Germo alalunga |

    Berici | ALF | Beryx spp. |

    Passera canadese | PLA | Hippoglossoides platessoides |

    Acciuga | ANE | Engraulis encrasicolus |

    Rana pescatrice | ANF | Lophiidae |

    Pesce del ghiaccio | ANI | Champsocephalus gunnari |

    Austromerluzzo | TOP | Dissostichus eleginoides |

    Lupo di mare | CAT | Anarhichas lupus |

    Ippoglosso atlantico | HAL | Hippoglossus hippoglossus |

    Salmone atlantico | SAL | Salmo salar |

    Squalo elefante | BSK | Cetorhinus maximus |

    Tonno obeso | BET | Thunnus obesus |

    Deania | DCA | Deania calcea |

    Pesce sciabola nero | BSF | Aphanopus carbo |

    Pesce del ghiaccio | SSI | Chaenocephalus aceratus |

    Molva azzurra | BLI | Molva dypterigia |

    Marlin azzurro | BUM | Makaira nigricans |

    Melù | WHB | Micromesistius poutassou |

    Tonno rosso | BFT | Thunnus thynnus |

    Rombo liscio | BLL | Scopthalmus rhombus |

    Capelin | CAP | Mallotus villosus |

    Merluzzo bianco | COD | Gadus morhua |

    Sogliola | SOL | Solea solea |

    Granchi | PAI | Paralomis spp. |

    Limanda | DAB | Limanda limanda |

    Pleuronettiformi | FLX | Pleuronectiformes |

    Passera pianuzza | FLX | Platichthys flesus |

    Musdee | FOX | Phycis spp. |

    Pesce diavolo maggiore | ETR | Etmopterus princeps |

    Argentina | ARU | Argentina silus |

    Ippoglosso nero | GHL | Reinhardtius hippoglossoides |

    Granatiere | GRV | Macrourus spp. |

    Nototenia | NOS | Lepidonotothen squamifrons |

    Eglefino | HAD | Melanogrammus aeglefinus |

    Nasello | HKE | Merluccius merluccius |

    Aringa | HER | Clupea harengus |

    Sugarello | JAX | Trachurus spp. |

    Nototenia | NOG | Gobionotothen gibberifrons |

    Zigrino | SCK | Dalatias licha |

    Krill antartico | KRI | Euphausia superba |

    Pesce lanterna | LAC | Lampanyctus achirus |

    Sagrì | GUQ | Centrophorus squamosus |

    Limanda | LEM | Microstomus kitt |

    Molva | LIN | Molva molva |

    Sgombro | MAC | Scomber scombrus |

    Nototenia | NOR | Notothenia rossii |

    Lepidorombi | LEZ | Lepidorhombus spp. |

    Gamberello boreale | PRA | Pandalus borealis |

    Scampo | NEP | Nephrops norvegicus |

    Busbana norvegese | NOP | Trisopterus esmarki |

    Pesce specchio atlantico | ORY | Hoplostethus atlanticus |

    Mazzancolle | PEN | Penaeus spp. |

    Passera di mare | PLE | Pleuronectes platessa |

    Merluzzo artico | POC | Boreogadus saida |

    Merluzzo giallo | POL | Pollachius pollachius |

    Smeriglio | POR | Lamna nasus |

    Pailona | CYO | Centroscymnus coelolepis |

    Occhialone | SBR | Pagellus bogaraveo |

    Scorfani | RED | Sebastes spp. |

    Granatiere | RHG | Macrourus berglax |

    Granatiere | RNG | Coryphaenoides rupestris |

    Merluzzo carbonaro | POK | Pollachius virens |

    Cicerello | SAN | Ammodytidae |

    Totano | SQI | Illex illecebrosus |

    Razze | SRX-RAJ | Rajidae |

    Pesce diavolo minore | ETP | Etmopterus pusillus |

    Grancevole artiche | PCR | Chionoecetes spp. |

    Sogliola | SOX | Solea spp. |

    Pesce del ghiaccio | SGI | Pseudochaenichthus georgianus |

    Molva occhiona | SLI | Molva macrophthalmus |

    Spratto | SPR | Sprattus sprattus |

    Spinarolo/gattuccio | DGS | Squalus acanthias |

    Totani | SQS | Martialia hyadesi |

    Pesce spada | SWO | Xiphias gladius |

    Canesca | GAG | Galeorhinus galeus |

    Rombo chiodato | TUR | Psetta maxima |

    Brosmio | USK | Brosme brosme |

    Pesce del ghiaccio | LIC | Channichthys rhinoceratus |

    Sagrì nero | ETX | Etmopterus spinax |

    Musdea americana | HKW | Urophycis tenuis |

    Marlin bianco | WHM | Tetrapturus alba |

    Merlano | WHG | Merlangius merlangus |

    Passera lingua di cane | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |

    Tonno albacora | YFT | Thunnus albacares |

    Limanda | YEL | Limanda ferruginea |

    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque CE), acque della Guiana francese

    Specie: | CicerelloAmmodytidae | | Zona: | IV (acque norvegesi) SAN/04-N. |

    Danimarca | pm | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Contingente di pesca sperimentale collegato all'abbondanza di cicerello. La Commissione stabilirà le condizioni in cui possono essere catturati detti contingenti. I contingenti non possono essere catturati finché non sono state stabilite le condizioni. Il contingente di pesca sperimentale non utilizzato può essere riportato alla pesca commerciale se sono fissati tali contingenti. |

    | | | | |

    Specie: | CicerelloAmmodytidae | | Zona: | IIIa; acque CE delle zone II e IV(1) SAN/2A3A4. |

    Danimarca | Non fissato | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | Non fissato | | |

    Tutti gli Stati membri | Non fissato | (2) | |

    CE | Non fissato | | |

    Norvegia | pm | (3) | |

    TAC | Non fissato | | |

    (1) Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula(2) Eccetto Danimarca e Regno Unito(3) Da prelevare nel Mare del Nord |

    | | | |

    Specie: | ArgentinaArgentina silus | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I e IIARU/1/2. |

    Germania | 31 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 10 | | |

    Paesi Bassi | 25 | | |

    Regno Unito | 50 | | |

    | | | |

    CE | 116 | | |

    Specie: | ArgentinaArgentina silus | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone III e IVARU/3/4. |

    Danimarca | 1 180 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 12 | | |

    Francia | 8 | | |

    Irlanda | 8 | | |

    Paesi Bassi | 55 | | |

    Svezia | 46 | | |

    Regno Unito | 21 | | |

    | | | |

    CE | 1 331 | | |

    | | | |

    Specie: | ArgentinaArgentina silus | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VIIARU/567. |

    Germania | 405 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 9 | | |

    Irlanda | 378 | | |

    Paesi Bassi | 4225 | | |

    Regno Unito | 297 | | |

    | | | |

    CE | 5311 | | |

    | | | |

    Specie: | BrosmioBrosme brosme | Zona: | Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VIIUSK/2A47-C |

    CE | Non pertinente | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Norvegia | pm | (1) (2) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del pm % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare pm t.(2) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di pm t per la molva e pm t per il brosmio, sono interscambiabili fino a pm t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII. |

    | | | |

    Specie: | BrosmioBrosme brosme | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I, II e XIVUSK/1214EI |

    Germania | 3 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 3 | | |

    Regno Unito | 3 | | |

    Altro | 1 | (1) | |

    CE | 10 | | |

    (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

    | | | |

    Specie: | BrosmioBrosme brosme | Zona: | Acque CE e acque internazionali della zona IIIUSK/3EI. |

    Danimarca | 14 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Svezia | 7 | | |

    Germania | 7 | | |

    CE | 28 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | BrosmioBrosme brosme | Zona: | Acque CE e acque internazionali della zona IVUSK/4EI. |

    Danimarca | 60 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 18 | | |

    Francia | 42 | | |

    Svezia | 6 | | |

    Regno Unito | 90 | | |

    Altro | 6 | (1) | |

    CE | 222 | | |

    (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

    | | | |

    Specie: | BrosmioBrosme brosme | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VIIUSK/567EI. |

    Germania | 6 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | 21 | | |

    Francia | 247 | | |

    Irlanda | 24 | | |

    Regno Unito | 119 | | |

    Altro | 6 | (1) | |

    CE | 423 | | |

    (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

    Specie: | BrosmioBrosme brosme | Zona: | IV (acque norvegesi) USK/4AB-N. |

    Belgio | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    | | | |

    Specie: | Aringa(1)Clupea harengus | Zona: | IIIa HER/03A. |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    Isole Færøer | pm | (2) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.(2) Da prelevare nello Skagerrak. Zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Tislarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese. |

    Specie: | Aringa(1)Clupea harengus | Zona: | Acque CE e acque norvegesi della zona CIEM IV a nord di 53°30' NHER/04A., HER/04B. |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | (2) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.(2) Da prelevare in acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | Acque norvegesi a sud di 62° NHER/04-N. |

    Svezia | pm | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    TAC | non pertinente | | |

    (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente. |

    Specie: | Aringa(1)Clupea harengus | Zona: | Catture accessorie nella zona IIIaHER/03A-BC |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. |

    | | | |

    Specie: | Aringa(1)Clupea harengus | Zona: | Catture accessorie nelle zone IV, VIId e nelle acque CE della zona IIa HER/2A47DX |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. |

    | | | |

    Specie: | Aringa(1)Clupea harengus | Zona: | VIId; IVc (2) HER/4CXB7D |

    Belgio | pm | (3) | |

    Danimarca | pm | (3) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | (3) | |

    Francia | pm | (3) | |

    Paesi Bassi | pm | (3) | |

    Regno Unito | pm | (3) | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51º 56' N, 1º19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51º33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.(3) È possibile trasferire alla zona IVb fino a pm % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione (HER/*04B). |

    | | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VIb e VIaN (1) HER/5B6ANB. |

    Germania | pm | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Isole Færøer | pm | (2) | |

    TAC | 25 751 | | |

    (1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56°00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso lo stock di Clyde.(2) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30' N. |

    | | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | VIIbc; VIaS (1)HER/6AS7BC |

    Irlanda | 9 450 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Paesi Bassi | 945 | | |

    CE | 10 395 | | |

    TAC | 10 395 | | |

    (1) Si tratta della popolazione di aringhe nella zona CIEM VIa, a sud di 56º00' N e a ovest di 07º 00' O. |

    | | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | VI Clyde (1)HER/06ACL. |

    Regno Unito | 680 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | 680 | | |

    TAC | 680 | | |

    (1) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point. |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | VIIa (1)HER/07A/MM |

    Irlanda | 1 145 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | 3 255 | | |

    CE | 4 400 | | |

    | | | |

    TAC | 4 400 | | |

    (1) Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate: – a nord da 52° 30' latitudine nord, – a sud da 52° 00' latitudine nord, – a ovest dalla costa dell'Irlanda, – a est dalla costa del Regno Unito. |

    | | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | VIIe e VIIfHER/7EF. |

    Francia | 500 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | 500 | | |

    CE | 1000 | | |

    | | | |

    TAC | 1000 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) e VIIk (1)HER/7G-K. |

    Germania | 78 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 435 | | |

    Irlanda | 6 088 | | |

    Paesi Bassi | 435 | | |

    Regno Unito | 9 | | |

    CE | 7 045 | | |

    | | | |

    TAC | 7 045 | | |

    (1) La zona è aumentata dell'area delimitata: – a nord da 52° 30' latitudine nord, – a sud da 52° 00' latitudine nord, – a ovest dalla costa dell'Irlanda, – a est dalla costa del Regno Unito. |

    Specie: | AcciugaEngraulis encrasicolus | Zona: | VIIIANE/08. |

    Spagna | 0 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 0 | | |

    CE | 0 | | |

    | | | |

    TAC | 0 | | |

    |

    |

    Specie: | AcciugaEngraulis encrasicolus | Zona: | IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 ANE/9/3411 |

    Spagna | 3 252 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 3 548 | | |

    CE | 6 800 | | |

    | | | |

    TAC | 6 800 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | Skagerrak (1)COD/03AN. |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Zona definita all'articolo 3, lettera e), del presente regolamento. |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | Kattegat (1)COD/03AS. |

    Danimarca | 338 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 7 | | |

    Svezia | 203 | | |

    CE | 548 | | |

    | | | |

    TAC | 548 | | |

    (1) Zona definita all'articolo 3, lettera f), del presente regolamento. |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | IV; IIa (acque CE); parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel KattegatCOD/2A3AX4 |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | (1) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | IV (acque norvegesi)(COD/*04N-) | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | Acque norvegesi a sud di 62° NCOD/04-N. |

    Svezia | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | VI; Vb (acque CE), acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV COD/561214 |

    Belgio | 1 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 11 | | |

    Francia | 117 | | |

    Irlanda | 46 | | |

    Regno Unito | 194 | | |

    CE | 368 | | |

    | | | |

    TAC | 368 | | |

    |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | VIa; Vb (acque CE);(COD/*5BC6A) | | |

    Belgio | 1 | | | |

    Germania | 11 | | | |

    Francia | 117 | | | |

    Irlanda | 46 | | | |

    Regno Unito | 194 | | | |

    CE | 368 | | | |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | VIIaCOD/07A. |

    Belgio | 29 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 80 | | |

    Irlanda | 513 | | |

    Paesi Bassi | 7 | | |

    Regno Unito | 468 | | |

    CE | 1 097 | | |

    | | | |

    TAC | 1 097 | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | VIIb-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 COD/7X7A34 |

    Belgio | 159 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 2 718 | | |

    Irlanda | 362 | | |

    Paesi Bassi | 23 | | |

    Regno Unito | 295 | | |

    CE | 3 557 | | |

    | | | |

    TAC | 3 557 | | |

    |

    Specie: | SmeriglioLamna nasus | Zona: | acque CE delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIVPOR/ALL-C. |

    Danimarca | 17 | | |

    Francia | 262 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 4 | | |

    Irlanda | 8 | | |

    Spagna | 127 | | |

    Regno Unito | 4 | | |

    CE | 422 | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    Specie: | LepidorombiLepidorhombus spp. | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IVLEZ/2AC4-C |

    Belgio | 4 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 4 | | |

    Germania | 4 | | |

    Francia | 24 | | |

    Paesi Bassi | 19 | | |

    Regno Unito | 1424 | | |

    CE | 1479 | | |

    | | | |

    TAC | 1479 | | |

    Specie: | LepidorombiLepidorhombus spp. | Zona: | VI; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)LEZ/561214 |

    Spagna | 278 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 1 085 | | |

    Irlanda | 317 | | |

    Regno Unito | 768 | | |

    CE | 2 448 | | |

    | | | |

    TAC | 2 448 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | LepidorombiLepidorhombus spp. | Zona: | VIILEZ/07. |

    Belgio | 420 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | 4 667 | | |

    Francia | 5 663 | | |

    Irlanda | 2 575 | | |

    Regno Unito | 2 230 | | |

    CE | 15 555 | | |

    | | | |

    TAC | 15 555 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | LepidorombiLepidorhombus spp. | Zona: | VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIeLEZ/8ABDE. |

    Spagna | 999 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 807 | | |

    CE | 1 806 | | |

    | | | |

    TAC | 1 806 | | |

    |

    Specie: | LepidorombiLepidorhombus spp. | Zona: | VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 31.1.1LEZ/8C3411 |

    Spagna | 1 320 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 66 | | |

    Portogallo | 44 | | |

    CE | 1 430 | | |

    | | | |

    TAC | 1 430 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Limanda e passera pianuzzaLimanda limanda e Platichthys flesus | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV D/F/2AC4-C |

    Belgio | 420 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 1 576 | | |

    Germania | 2 365 | | |

    Francia | 164 | | |

    Paesi Bassi | 9 534 | | |

    Svezia | 5 | | |

    Regno Unito | 1 326 | | |

    CE | 15 390 | | |

    | | | |

    TAC | 15 390 | | |

    |

    Specie: | Rana pescatriceLophiidae | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV ANF/2AC4-C |

    Belgio | 401 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 884 | | |

    Germania | 432 | | |

    Francia | 82 | | |

    Paesi Bassi | 303 | | |

    Svezia | 10 | | |

    Regno Unito | 9 233 | | |

    CE | 11 345 | | |

    | | | |

    TAC | 11 345 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Rana pescatriceLophiidae | Zona: | IV (acque norvegesi) ANF/4AB-N. |

    Belgio | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    Specie: | Rana pescatriceLophiidae | Zona: | VI; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)ANF/561214 |

    Belgio | 185 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 212 | | |

    Spagna | 198 | | |

    Francia | 2 280 | | |

    Irlanda | 516 | | |

    Paesi Bassi | 178 | | |

    Regno Unito | 1 586 | | |

    CE | 5 155 | | |

    | | | |

    TAC | 5 155 | | |

    Specie: | Rana pescatriceLophiidae | Zona: | VIIANF/07. |

    Belgio | 2 379 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 265 | (1) | |

    Spagna | 945 | (1) | |

    Francia | 15 263 | (1) | |

    Irlanda | 1 951 | (1) | |

    Paesi Bassi | 308 | (1) | |

    Regno Unito | 4 629 | (1) | |

    CE | 25 740 | (1) | |

    | | | |

    TAC | 25 740 | (1) | |

    (1) Di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE). |

    | | | |

    Specie: | Rana pescatriceLophiidae | Zona: | VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIeANF/8ABDE. |

    Spagna | 1 106 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 6 154 | | |

    CE | 7 260 | | |

    | | | |

    TAC | 7 260 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Rana pescatriceLophiidae | Zona: | VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 31.1.1 ANF/8C3411 |

    Spagna | 1 222 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 1 | | |

    Portogallo | 243 | | |

    CE | 1 466 | | |

    | | | |

    TAC | 1 466 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | IIIa e acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIIdHAD/3A/BCD |

    Belgio | pm | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | (1) | |

    Germania | pm | (1) | |

    Paesi Bassi | pm | (1) | |

    Svezia | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    | | | |

    TAC | pm | (1) | |

    (1) In caso di riapertura della pesca della busbana norvegese, tali contingenti saranno soggetti a revisione previa detrazione di un quantitativo adeguato per le catture accessorie industriali. |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | IV; IIa (acque CE)HAD/2AC4. |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (1) | |

    | | | |

    Norvegia | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Tranne un quantitativo stimato di pm t di catture accessorie industriali. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | IV (acque norvegesi)(HAD/*04N-) | | |

    CE | pm | | |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | Acque norvegesi a sud di 62° NHAD/04-N. |

    Svezia | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone CIEM VIB, XII e XIVHAD/6B1214 |

    Belgio | 12 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 14 | | |

    Francia | 585 | | |

    Irlanda | 418 | | |

    Regno Unito | 4 278 | | |

    CE | 5 307 | | |

    | | | |

    TAC | 5 307 | | |

    | | | |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | Vb e VIa (acque CE) HAD/5BC6A. |

    Belgio | 10 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 12 | | |

    Francia | 502 | | |

    Irlanda | 358 | | |

    Regno Unito | 3 668 | | |

    CE | 4 550 | | |

    | | | |

    TAC | 4 550 | | |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | VII, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 HAD/7/3411 |

    Belgio | 109 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 6 528 | | |

    Irlanda | 2 176 | | |

    Regno Unito | 979 | | |

    CE | 9 792 | | |

    TAC | 9 792 | | |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | VIIa(HAD/*07A) | | |

    Belgio | 16 | | | |

    Francia | 72 | | | |

    Irlanda | 434 | | | |

    Regno Unito | 480 | | | |

    CE | 1 002 | | | |

    Nelle comunicazioni alla Commissione riguardanti l'utilizzo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare le quantità catturate nella zona CIEM VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella zona CIEM VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 179 t. |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | IIIaWHG/03A. |

    Danimarca | pm | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Paesi Bassi | pm | (1) | |

    Svezia | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    (1) In caso di riapertura della pesca della busbana norvegese, tali contingenti saranno soggetti a revisione previa detrazione di un quantitativo adeguato per le catture accessorie industriali. |

    | | | |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | IV; IIa (acque CE) WHG/2AC4. |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (1) | |

    Norvegia | pm | (2) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Tranne un quantitativo stimato di pm t di catture accessorie industriali.(2) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | IV (acque norvegesi)(WHG/*04N-) | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | VI; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)WHG/561214 |

    Germania | 5 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 93 | | |

    Irlanda | 229 | | |

    Regno Unito | 438 | | |

    CE | 765 | | |

    | | | |

    TAC | 765 | | |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | VIIaWHG/07A. |

    Belgio | 2 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 19 | | |

    Irlanda | 110 | | |

    Paesi Bassi | 0 | | |

    Regno Unito | 147 | | |

    CE | 278 | | |

    | | | |

    TAC | 278 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIkWHG/7X7A. |

    Belgio | 165 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 10 169 | | |

    Irlanda | 4 713 | | |

    Paesi Bassi | 83 | | |

    Regno Unito | 1 819 | | |

    CE | 16 949 | | |

    | | | |

    TAC | 16 949 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | VIIIWHG/08. |

    Spagna | 1 224 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 1 836 | | |

    CE | 3 060 | | |

    | | | |

    TAC | 3 060 | | |

    |

    Specie: | MerlanoMerlangius merlangus | Zona: | IX e X; acque CE della zona COPACE 31.1.1WHG/9/3411 |

    Portogallo | 555 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | 555 | | |

    | | | |

    TAC | 555 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merlano e merluzzo gialloMerlangius merlangus e Pollachius pollachius | Zona: | Acque norvegesi a sud di 62° NW/P/04-N. |

    Svezia | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    Specie: | NaselloMerluccius merluccius | Zona: | IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIIdHKE/3A/BCD |

    Danimarca | 1 499 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Svezia | 128 | | |

    CE | 1 627 | | |

    | | | |

    TAC | 1 627 | (1) | |

    (1) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello. |

    Specie: | NaselloMerluccius merluccius | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV HKE/2AC4-C |

    Belgio | 27 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 1 096 | | |

    Germania | 126 | | |

    Francia | 243 | | |

    Paesi Bassi | 63 | | |

    Regno Unito | 341 | | |

    CE | 1 896 | | |

    | | | |

    TAC | 1 896 | (1) | |

    (1) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello. |

    | | | |

    Specie: | NaselloMerluccius merluccius | Zona: | VI e VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)HKE/571214 |

    Belgio | 278 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | 8 926 | | |

    Francia | 13 785 | (1) | |

    Irlanda | 1 670 | | |

    Paesi Bassi | 180 | (1) | |

    Regno Unito | 5 442 | (1) | |

    CE | 30 281 | | |

    | | | |

    TAC | 30 281 | (2) | |

    (1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque CE delle zone IIa e IV. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe(HKE/*8ABDE) | | |

    Belgio | 36 | | | |

    Spagna | 1 440 | | | |

    Francia | 1 440 | | | |

    Irlanda | 180 | | | |

    Paesi Bassi | 18 | | | |

    Regno Unito | 810 | | | |

    CE | 3924 | | | |

    |

    Specie: | NaselloMerluccius merluccius | Zona: | VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIeHKE/8ABDE. |

    Belgio | 9 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | 6 214 | | |

    Francia | 13 955 | | |

    Paesi Bassi | 18 | (1) | |

    CE | 20 196 | | |

    | | | |

    TAC | 20 196 | (2) | |

    (1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque CE della zona IIa. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 54 000 t per lo stock settentrionale di nasello. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | VI e VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)(HKE/*57-14) | | |

    Belgio | 2 | | | |

    Spagna | 1 800 | | | |

    Francia | 3 240 | | | |

    Paesi Bassi | 5 | | | |

    CE | 5047 | | | |

    |

    | | | |

    Specie: | NaselloMerluccius merluccius | Zona: | VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 HKE/8C3411 |

    Spagna | 4 510 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 433 | | |

    Portogallo | 2 104 | | |

    CE | 7 047 | | |

    | | | |

    TAC | 7 047 | | |

    |

    Specie: | MelùMicromesistius poutassou | Zona: | IV (acque norvegesi) WHB/4AB-N. |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | (1) | |

    (1) TAC concordato dalla CE, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda. |

    | | | |

    Specie: | Melù Micromesistius poutassou | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIVWHB/1X14 |

    Danimarca | pm | (5)(6) | |

    Germania | pm | (5)(6) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | pm | (5)(6) | |

    Francia | pm | (5)(6) | |

    Irlanda | pm | (5)(6) | |

    Paesi Bassi | pm | (5)(6) | |

    Portogallo | pm | (5)(6) | |

    Svezia | pm | (5)(6) | |

    Regno Unito | pm | (5)(6) | |

    CE | pm | (5)(6) | |

    Norvegia | pm | (1)(2) | |

    Isole Færøer | pm | (3)(4) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare pm t.(2) Di cui fino ad un massimo di pm t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).(3) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).(4) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona VIa non devono superare pm t. (5) Di cui fino a pm % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).(6) Di cui fino a pm % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F) |

    Specie: | MelùMicromesistius poutassou | Zona: | VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 WHB/8C3411 |

    Spagna | pm | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    | | | |

    TAC | pm | (2) | |

    (1) Di cui fino a pm % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).(2) TAC concordato dalla CE, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda. |

    | | | |

    Specie: | MelùMicromesistius poutassou | Zona: | Acque CE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30' N e VII a ovest di 12° O.WHB/24A567 |

    Norvegia | pm | (1) (2) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Isole Færøer | pm | (3)(4) | |

    TAC | pm | (5) | |

    (1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.(2) Le catture nella zona IVa non devono superare pm tonnellate.(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.(4) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare pm tonnellate.(5) TAC concordato dalla CE, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda. |

    Specie: | Limanda e passera lingua di caneMicrostomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IVL/W/2AC4-C |

    Belgio | 301 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 829 | | |

    Germania | 107 | | |

    Francia | 227 | | |

    Paesi Bassi | 690 | | |

    Svezia | 9 | | |

    Regno Unito | 3 395 | | |

    CE | 5 558 | | |

    | | | |

    TAC | 5 558 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Molva azzurraMolva dypterigia | Zona: | Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII BLI/2A47-C |

    CE | Non pertinente | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Norvegia | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006. |

    | | | |

    Specie: | Molva azzurraMolva dypterigia | Zona: | Acque CE delle zone VIa a nord di 56°30' N e VIbBLI/6AN6B. |

    Isole Færøer | pm | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I e IILIN/1/2. |

    Danimarca | 10 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 10 | | |

    Francia | 10 | | |

    Regno Unito | 10 | | |

    Altro (1) | 5 | | |

    CE | 45 | | |

    (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId LIN/03. |

    Belgio | 7 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 54 | | |

    Germania | 7 | (1) | |

    Svezia | 21 | | |

    Regno Unito | 7 | (1) | |

    CE | 95 | | |

    (1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId. |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | Acque CE della zona IVLIN/04. |

    Belgio | 18 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 278 | | |

    Germania | 172 | | |

    Francia | 155 | | |

    Paesi Bassi | 6 | | |

    Svezia | 12 | | |

    Regno Unito | 2 135 | | |

    CE | 2 776 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | Acque CE e acque internazionali della zona V LIN/05. |

    Belgio | 9 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 6 | | |

    Germania | 6 | | |

    Francia | 6 | | |

    Regno Unito | 6 | | |

    CE | 34 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIVLIN/6X14. |

    Belgio | 39 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 7 | | |

    Germania | 143 | | |

    Spagna | 2 887 | | |

    Francia | 3 078 | | |

    Irlanda | 771 | | |

    Portogallo | 7 | | |

    Regno Unito | 3 543 | | |

    CE | 10 476 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII LIN/2A47-C |

    CE | Non pertinente | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Norvegia | pm | (1)(2) | |

    Isole Færøer | pm | (3)(4) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del pm % per nave e in ogni momento, nelle zone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare pm t.(2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di pm t per la molva e pm t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.(3) Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N.(4) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del pm % per nave e in ogni momento, nelle zone CIEM VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare pm t. |

    | | | |

    Specie: | MolvaMolva molva | Zona: | IV (acque norvegesi)LIN/4AB-N. |

    Belgio | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId NEP/3A/BCD |

    Danimarca | 3 800 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 11 | (1) | |

    Svezia | 1 359 | | |

    CE | 5 170 | | |

    | | | |

    TAC | 5 170 | | |

    (1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId. |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV NEP/2AC4-C |

    Belgio | 1 368 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 1 368 | | |

    Germania | 20 | | |

    Francia | 40 | | |

    Paesi Bassi | 704 | | |

    Regno Unito | 22 644 | | |

    CE | 26 144 | | |

    | | | |

    TAC | 26 144 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | IV (acque norvegesi) NEP/4AB-N. |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | VI; Vb (acque CE); NEP/5BC6. |

    Spagna | 40 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 161 | | |

    Irlanda | 269 | | |

    Regno Unito | 19 415 | | |

    CE | 19 885 | | |

    | | | |

    TAC | 19 885 | | |

    |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | VIINEP/07. |

    Spagna | 1 509 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 6 116 | | |

    Irlanda | 9 277 | | |

    Regno Unito | 8 251 | | |

    CE | 25 153 | | |

    | | | |

    TAC | 25 153 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIeNEP/8ABDE. |

    Spagna | 259 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 4 061 | | |

    CE | 4 320 | | |

    | | | |

    TAC | 4 320 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | VIIIcNEP/08C. |

    Spagna | 107 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 4 | | |

    CE | 111 | | |

    | | | |

    TAC | 111 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScampoNephrops norvegicus | Zona: | IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 NEP/9/3411 |

    Spagna | 93 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 278 | | |

    CE | 371 | | |

    | | | |

    TAC | 371 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | IIIaPRA/03A. |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV PRA/2AC4-C |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | Acque norvegesi a sud di 62° NPRA/04-N. |

    Danimarca | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Svezia | pm | (1) | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti. |

    | | | |

    Specie: | MazzancollePenaeus spp.s | Zona: | Acque della Guiana francese(2)PEN/FGU. |

    Francia | 4108 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | 4108 | (1) | |

    TAC | 4108 | (1) | |

    (1) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.(2) Zona definita all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento. |

    | | | |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | Skagerrak(1)PLE/03AN. |

    Belgio | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Zona definita all'articolo 3, lettera e), del presente regolamento. |

    | | | |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | Kattegat(1)PLE/03AS. |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Zona definita all'articolo 3, lettera f), del presente regolamento. |

    | | | |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | IV; IIa (acque CE); parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat PLE/2A3AX4 |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | IV (acque norvegesi)(PLE/*04N-) | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VI; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)PLE/561214 |

    Francia | 18 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Irlanda | 244 | | |

    Regno Unito | 406 | | |

    CE | 668 | | |

    | | | |

    TAC | 668 | | |

    |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VIIaPLE/07A. |

    Belgio | 89 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 39 | | |

    Irlanda | 696 | | |

    Paesi Bassi | 27 | | |

    Regno Unito | 889 | | |

    CE | 1 740 | | |

    | | | |

    TAC | 1 740 | | |

    |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VIIb e VIIcPLE/7BC. |

    Francia | 21 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Irlanda | 83 | | |

    CE | 104 | | |

    | | | |

    TAC | 104 | | |

    |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VIId e VIIePLE/7DE. |

    Belgio | 749 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 2 497 | | |

    Regno Unito | 1 331 | | |

    CE | 4 577 | | |

    | | | |

    TAC | 4 577 | | |

    |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VIIf e VIIgPLE/7FG. |

    Belgio | 122 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 220 | | |

    Irlanda | 34 | | |

    Regno Unito | 115 | | |

    CE | 491 | | |

    | | | |

    TAC | 491 | | |

    |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VIIh, VIIj e VIIkPLE/7HJK. |

    Belgio | 18 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 36 | | |

    Irlanda | 124 | | |

    Paesi Bassi | 72 | | |

    Regno Unito | 36 | | |

    CE | 286 | | |

    | | | |

    TAC | 286 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Passera di marePleuronectes platessa | Zona: | VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 PLE/8/3411 |

    Spagna | 64 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 253 | | |

    Portogallo | 64 | | |

    CE | 381 | | |

    | | | |

    TAC | 381 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo gialloPollachius pollachius | Zona: | VI; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)POL/561214 |

    Spagna | 5 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 184 | | |

    Irlanda | 54 | | |

    Regno Unito | 140 | | |

    CE | 383 | | |

    | | | |

    TAC | 383 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo gialloPollachius pollachius | Zona: | VIIPOL/07. |

    Belgio | 476 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | 29 | | |

    Francia | 10 959 | | |

    Irlanda | 1 168 | | |

    Regno Unito | 2 668 | | |

    CE | 15 300 | | |

    | | | |

    TAC | 15 300 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo gialloPollachius pollachius | Zona: | VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIePOL/8ABDE. |

    Spagna | 286 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 1 394 | | |

    CE | 1 680 | | |

    | | | |

    TAC | 1 680 | | |

    |

    Specie: | Merluzzo gialloPollachius pollachius | Zona: | VIIIcPOL/08C. |

    Spagna | 201 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 22 | | |

    CE | 223 | | |

    | | | |

    TAC | 223 | | |

    |

    Specie: | Merluzzo gialloPollachius pollachius | Zona: | IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 POL/9/3411 |

    Spagna | 237 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 8 | | |

    CE | 245 | | |

    | | | |

    TAC | 245 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | IIIa e IV; acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId POK/2A34. |

    Belgio | pm | | |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | (1) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | VI; Vb (acque CE), acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIVPOK/561214 |

    Germania | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | Acque norvegesi a sud di 62° NPOK/04-N. |

    Svezia | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | VII, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 POK/7X1034 |

    Belgio | 10 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 2132 | | |

    Irlanda | 1066 | | |

    Regno Unito | 582 | | |

    CE | 3790 | | |

    | | | |

    TAC | 3790 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Rombo chiodato e rombo liscioPsetta maxima e Scopthalmus rhombus | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV T/B/2AC4-C |

    Belgio | 285 | | |

    Danimarca | 610 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 156 | | |

    Francia | 73 | | |

    Paesi Bassi | 2 162 | | |

    Svezia | 4 | | |

    Regno Unito | 601 | | |

    CE | 3 891 | | |

    | | | |

    TAC | 3 891 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | RazzeRajidae | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IVSRX/2AC4-C |

    Belgio | 277 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 11 | (1) | |

    Germania | 14 | (1) | |

    Francia | 43 | (1) | |

    Paesi Bassi | 236 | (1) | |

    Regno Unito | 1 062 | (1) | |

    CE | 1 643 | (1) | |

    | | | |

    TAC | 1643 | | |

    (1) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo. |

    | | | |

    Specie: | Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali della zona VI GHL/2A-C46 |

    Danimarca | pm | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Estonia | pm | | |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Lituania | pm | | |

    Polonia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | 847 | (1) | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Di cui pm t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari. |

    | | | |

    Specie: | SgombroScomber scombrus | Zona: | IIIa e IV; acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIIdMAC/2A34. |

    Belgio | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | (1)(2) | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (1) | |

    Norvegia | pm | (3) | |

    TAC | pm | (4) | |

    (1) Comprese pm t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).(2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per pm t che possono essere pescate nella zona IIIa.(4) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | IIIaMAC/*03A | IIIa e IVbcMAC/*3A4BC | IVbMAC/*04B | IVcMAC/*04C | VI; acque internazionali della zona IIa dal 1° gennaio al 31 marzo 2008MAC/*2A6 |

    Danimarca | | pm | | | 4 020 |

    Francia | | pm | | | |

    Paesi Bassi | | pm | | | |

    Svezia | | | pm | pm | |

    Regno Unito | | pm | | | |

    Norvegia | pm | | | | |

    | | | |

    Specie: | SgombroScomber scombrus | Zona: | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Vb (acque CE), IIa, XII e XIV (acque internazionali)MAC/2CX14- |

    Germania | pm | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | pm | | |

    Estonia | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Lettonia | pm | | |

    Lituania | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Polonia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | (1) | |

    Isole Færøer | pm | (2) | |

    TAC | pm | (3) | |

    (1) Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.(2) Di cui pm t possono essere pescate nella zona CIEM IVa a nord di 59° N (acque CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di pm t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56°30' N nel corso di tutto l'anno e/o nelle zone CIEM VIIe, VIIf, VIIh, e/o IVa.(3) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. |

    | IVa (acque CE) MAC/*04A-C | | |

    Germania | pm | | | |

    Francia | pm | | | |

    Irlanda | pm | | | |

    Paesi Bassi | pm | | | |

    Regno Unito | pm | | | |

    CE | pm | | | |

    | | | | |

    | | | | |

    | | |

    | | | |

    Specie: | SgombroScomber scombrus | Zona: | VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 MAC/8C3411 |

    Spagna | pm | (1) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | (1) | |

    Portogallo | pm | (1) | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati, fino ad un limite di pm % del contingente dello Stato membro cedente, nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). |

    Condizioni speciali |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. |

    | VIIIb(MAC/*08B.) | | |

    Spagna | pm | | | |

    Francia | pm | | | |

    Portogallo | pm | | | |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | IIIa e acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId SOL/3A/BCD |

    Danimarca | 642 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 37 | (1) | |

    Paesi Bassi | 62 | (1) | |

    Svezia | 24 | | |

    CE | 765 | | |

    | | | |

    TAC | 765 | | |

    (1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId. |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | Acque CE delle zone II e IVSOL/24. |

    Belgio | pm | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    Norvegia | pm | (1) | |

    TAC | 12800 | | |

    (1) Pesca autorizzata soltanto nella zona IV. | |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VI; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)SOL/561214 |

    Irlanda | 46 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | 12 | | |

    CE | 58 | | |

    | | | |

    TAC | 58 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIaSOL/07A. |

    Belgio | 301 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 4 | | |

    Irlanda | 75 | | |

    Paesi Bassi | 96 | | |

    Regno Unito | 136 | | |

    CE | 612 | | |

    | | | |

    TAC | 612 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIb e VIIcSOL/7BC. |

    Francia | 10 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Irlanda | 45 | | |

    CE | 55 | | |

    | | | |

    TAC | 55 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIdSOL/07D. |

    Belgio | 1 634 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 3 269 | | |

    Regno Unito | 1 167 | | |

    CE | 6 070 | | |

    | | | |

    TAC | 6 070 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIeSOL/07E. |

    Belgio | 27 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 288 | | |

    Regno Unito | 450 | | |

    CE | 765 | | |

    | | | |

    TAC | 765 | | |

    |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIf e VIIgSOL/7FG. |

    Belgio | 574 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 58 | | |

    Irlanda | 29 | | |

    Regno Unito | 259 | | |

    CE | 920 | | |

    | | | |

    TAC | 920 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIh, VIIj e VIIkSOL/7HJK. |

    Belgio | 46 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 92 | | |

    Irlanda | 249 | | |

    Paesi Bassi | 74 | | |

    Regno Unito | 92 | | |

    CE | 553 | | |

    | | | |

    TAC | 553 | | |

    |

    Specie: | SogliolaSolea solea | Zona: | VIIIa e bSOL/8AB. |

    Belgio | 52 | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | 9 | | |

    Francia | 3 823 | | |

    Paesi Bassi | 286 | | |

    CE | 4 170 | | |

    | | | |

    TAC | 4 170 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SogliolaSolea spp. | Zona: | VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 SOX/8CDE34 |

    Spagna | 389 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 645 | | |

    CE | 1 034 | | |

    | | | |

    TAC | 1 034 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SprattoSprattus sprattus | Zona: | IIIa SPR/03A. |

    Danimarca | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SprattoSprattus sprattus | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV SPR/2AC4-C |

    Belgio | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | (1) | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | (2) | |

    Isole Færøer | pm | (3) (4)(5) | |

    TAC | 195 000 | (6) | |

    (1) Compresi i cicerelli.(2) Può essere pescato solamente nelle acque CE della zona CIEM IV.(3) Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VI a nord di 56°30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII. (4) pm t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di pm t di aringhe sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. (5) Le catture prelevate nella pesca a fini di controllo, corrispondenti a pm % dello sforzo esercitato dagli Stati membri e fino a un massimo di pm t, possono essere costituite da cicerelli. (6) TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2008. |

    | | | |

    Specie: | SprattoSprattus sprattus | Zona: | VIId e VIIeSPR/7DE. |

    Belgio | 26 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | 1 697 | | |

    Germania | 26 | | |

    Francia | 366 | | |

    Paesi Bassi | 366 | | |

    Regno Unito | 2 742 | | |

    CE | 5 222 | | |

    | | | |

    TAC | 5 222 | | |

    |

    Specie: | Spinarolo/gattuccioSqualus acanthias | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV DGS/2AC4-C |

    Belgio | pm | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | (1) | |

    Germania | pm | (1) | |

    Francia | pm | (1) | |

    Paesi Bassi | pm | (1) | |

    Svezia | pm | (1) | |

    Regno Unito | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    Norvegia | pm | (2) | |

    TAC | 631 | | |

    (1) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del pm % in peso vivo delle catture detenute a bordo.(2) Comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), deania (Deania calceus), sagrì (Centrophorus squamosus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus spinax) e pailona (Centroscymnus coelolepis). Tale contingente può essere prelevato unicamente nelle zone CIEM IV, VI e VII. |

    Specie: | Spinarolo/gattuccioSqualus acanthias | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV DGS/15X14 |

    CE | 2121 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    TAC | 2121 | | |

    (1) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del pm % in peso vivo delle catture detenute a bordo. |

    Specie: | SugarelloTrachurus spp. | Zona: | Acque CE delle zone IIa e IV JAX/2AC4-C |

    Belgio | pm | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Norvegia | pm | (1) | |

    Isole Færøer | pm | (2) | |

    TAC | 42 567 | | |

    (1) Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.(2) Nell'ambito di un contingente globale di pm t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56º30' N, VIIe, VIIf e VIIh. |

    | | | |

    Specie: | SugarelloTrachurus spp. | Zona: | VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali)JAX/578/14 |

    Danimarca | pm | | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    Isole Færøer | pm | (1) | |

    TAC | 136 488 | | |

    (1) Nell'ambito di un contingente globale di pm t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56º30' N, VIIe, VIIf e VIIh. |

    Specie: | SugarelloTrachurus spp. | Zona: | VIIIc e IXJAX/8C9. |

    Spagna | 29 477 | (1) | TAC analiticoSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | 375 | (1) | |

    Portogallo | 24 943 | (1) | |

    CE | 54 795 | | |

    | | | |

    TAC | 54 795 | | |

    (1) Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2. |

    | | | |

    Specie: | SugarelloTrachurus spp. | Zona: | X; COPACE (acque CE)(1) JAX/X34PRT |

    Portogallo | 2 720 | (2) | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | 2 720 | | |

    | | | |

    TAC | 2 720 | | |

    (1) Acque circostanti le isole Azzorre.(2) Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2. |

    | | | |

    Specie: | SugarelloTrachurus spp. | Zona: | COPACE (acque CE)(1)JAX/341PRT |

    Portogallo | 1 088 | (2) | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | 1 088 | | |

    | | | |

    TAC | 1 088 | | |

    (1) Acque circostanti Madera.(2) Di cui fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2. |

    | | | |

    Specie: | SugarelloTrachurus spp. | Zona: | COPACE (acque CE)(1)JAX/341SPN |

    Spagna | 1 088 | | TAC precauzionaleSi applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | 1 088 | | |

    | | | |

    TAC | 1 088 | | |

    (1) Acque circostanti le isole Canarie. |

    | | | |

    Specie: | Busbana norvegeseTrisopterus esmarki | Zona: | IIIa; acque CE delle zone IIa e IV NOP/2A3A4. |

    Danimarca | 37 465 | | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 7 | (1) | |

    Paesi Bassi | 28 | (1) | |

    CE | 37 500 | | |

    Norvegia | pm | (2)(3) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.(2) Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56°30' N.(3) Esclusivamente come catture accessorie. |

    Specie: | Busbana norvegeseTrisopterus esmarki | Zona: | IV (acque norvegesi) NOP/4AB-N. |

    Danimarca | pm | (1) (2) | TAC analiticoNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | pm | (1) (2) | |

    CE | pm | (1) (2) | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.(2) Esclusivamente come catture accessorie. |

    Specie: | Pesce industriale | Zona: | IV (acque norvegesi) I/F/4AB-N. |

    Svezia | pm | (1)(2) | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.(2) Di cui non oltre pm t di sugarello. |

    | | | |

    Specie: | Contingente combinato | Zona: | Acque CE delle zone Vb, VI e VIIR/G/5B67-C |

    CE | Non pertinente | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Norvegia | pm | (1) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Da pescare esclusivamente con palangari; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella. |

    Specie: | Altre specie | Zona: | IV (acque norvegesi) OTH/4AB-N. |

    Belgio | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Svezia | Non pertinente | (1) | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (2) | |

    | | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni. |

    Specie: | Altre specie | Zona: | Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30' NOTH/2A46AN |

    CE | Non pertinente | | |

    Norvegia | pm | (1) (3) | |

    Isole Færøer | pm | (2) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Limitatamente alle zone CIEM IIa e IV. (2) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone CIEM IV e VIa.(3) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni. |

    ALLEGATO IIB

    Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    Specie: | Grancevole articheChionoecetes spp. | Zona: | NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) PCR/N01GRN |

    Irlanda | pm | | TAC precauzionaleNon si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    Specie: | AringaClupea harengus | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I e IIHER/1/2. |

    Belgio | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Danimarca | pm | | |

    Germania | pm | | |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Polonia | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    Finlandia | pm | | |

    Svezia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    | | | |

    TAC | pm | | |

    |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | I e II (acque norvegesi)COD/1N2AB. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Grecia | pm | | |

    Spagna | pm | | |

    Irlanda | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia COD/N01514 |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | I e IIbCOD/1/2B. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Polonia | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    Tutti gli Stati membri | pm | (1) | |

    CE | pm | (2) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920. |

    Specie: | Merluzzo bianco ed eglefinoGadus morhua e Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) C/H/05B-F. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    Specie: | Ippoglosso atlanticoHippoglossus hippoglossus | Zona: | V e XIV (acque della Groenlandia) HAL/514GRN |

    Portogallo | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Ippoglosso atlanticoHippoglossus hippoglossus | Zona: | NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) HAL/N01GRN |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Assegnato alla Norvegia, da pescare esclusivamente con palangari. |

    | | | |

    Specie: | CapelinMallotus villosus | Zona: | IIbCAP/02B. |

    CE | 0 | | |

    TAC | 0 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | CapelinMallotus villosus | Zona: | V e XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN |

    Tutti gli Stati membri | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | EglefinoMelanogrammus aeglefinus | Zona: | I e II (acque norvegesi) HAD/1N2AB. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | MelùMicromesistius poutassou | Zona: | II (acque norvegesi) WHB/1N2AB. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | (1) | |

    (1) TAC concordato dalla Comunità europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda. |

    | | | |

    Specie: | MelùMicromesistius poutassou | Zona: | acque delle Isole Færøer WHB/2X12-F |

    Danimarca | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) TAC concordato dalla Comunità europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda. |

    | | | |

    Specie: | Molva e molva azzurraMolva molva e Molva dypterigia | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) B/L/05B-F. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | V e XIV (acque della Groenlandia) PRA/514GRN |

    Danimarca | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) PRA/N01GRN |

    Danimarca | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | I e II (acque norvegesi) POK/1N2AB. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | I e II (acque internazionali) POK/1/2INT. |

    CE | 0 | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo carbonaroPollachius virens | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) POK/05B-F. |

    Belgio | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Paesi Bassi | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides | Zona: | I e II (acque norvegesi) GHL/1N2AB. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides | Zona: | I e II (acque internazionali) GHL/1/2INT. |

    CE | 0 | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides | Zona: | V e XIV (acque della Groenlandia) GHL/514GRN |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides | Zona: | NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) GHL/N01GRN |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | SgombroScomber scombrus | Zona: | IIa (acque norvegesi) MAC/02A-N. |

    Danimarca | pm | (1) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | pm | (2) | |

    (1) Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).(2) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. |

    | | | |

    Specie: | SgombroScomber scombrus | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) MAC/05B-F. |

    Danimarca | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | (1) | |

    (1) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | V (acque CE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali) (2)RED/51214. |

    Estonia | pm | (1) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | (1) | |

    Spagna | pm | (1) | |

    Francia | pm | (1) | |

    Irlanda | pm | (1) | |

    Lettonia | pm | (1) | |

    Paesi Bassi | pm | (1) | |

    Polonia | pm | (1) | |

    Portogallo | pm | (1) | |

    Regno Unito | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO, ma saranno imputati al contingente per le zone CIEM V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di pm t (RED/*N1F3K). |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | I e II (acque norvegesi) RED/1N2AB. |

    Germania | pm | (1) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Spagna | pm | (1) | |

    Francia | pm | (1) | |

    Portogallo | pm | (1) | |

    Regno Unito | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Esclusivamente come catture accessorie. |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | I e II (acque internazionali)RED/1/2INT. |

    CE | pm | (1) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    TAC | pm | | |

    (1) La pesca di tali specie verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | V e XIV (acque della Groenlandia) RED/514GRN |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | (1)(2) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | Va (acque islandesi) RED/05A-IS |

    Belgio | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) RED/05B-F. |

    Belgio | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Catture accessorie | Zona: | NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) XBC/N01GRN |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | Non pertinente | | |

    (1) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave. Possono essere pescate a est o ovest. |

    Specie: | Altre specie (1) | Zona: | I e II (acque norvegesi) OTH/1N2AB. |

    Germania | pm | (1) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | (1) | |

    Regno Unito | pm | (1) | |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Esclusivamente come catture accessorie. |

    | | | |

    Specie: | Altre specie (1) | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) OTH/05B-F. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Pleuronettiformi | Zona: | Vb (acque delle Isole Færøer) FLX/05B-F. |

    Germania | pm | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Francia | pm | | |

    Regno Unito | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    Zona della NAFO

    Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | NAFO 2J3KLCOD/N2J3KL |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie nei limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio, del xx ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale. |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | NAFO 3NOCOD/N3NO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | Merluzzo biancoGadus morhua | Zona: | NAFO 3MCOD/N3M. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | Passera lingua di caneGlyptocephalus cynoglossus | Zona: | NAFO 2J3KLWIT/N2J3KL |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | Passera lingua di caneGlyptocephalus cynoglossus | Zona: | NAFO 3NOWIT/N3NO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | Passera canadeseHippoglossoides platessoides | Zona: | NAFO 3MPLA/N3M. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | Passera canadeseHippoglossoides platessoides | Zona: | NAFO 3LNOPLA/3LNO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | TotanoIllex illecebrosus | Zona: | NAFO sottozone 3 e 4SQI/N34. |

    Estonia | 128 | (2) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Lettonia | 128 | (2) | |

    Lituania | 128 | (2) | |

    Polonia | 227 | (2) | |

    CE | | (1) (2) | |

    TAC | 34000 | | |

    (1) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.(2) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre. |

    | | | |

    Specie: | LimandaLimanda ferruginea | Zona: | NAFO 3LNOYEL/N3LNO. |

    CE | 0 | (1) (2) | |

    TAC | 15500 | | |

    (1) Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 79 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio (2) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore. |

    | | | |

    Specie: | CapelinMallotus villosus | Zona: | NAFO 3NOCAP/N3NO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | NAFO 3L (1)PRA/N3L. |

    Estonia | 278 | (2) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Lettonia | 278 | (2) | |

    Lituania | 278 | (2) | |

    Polonia | 278 | (2) | |

    CE | 278 | (2) (3) | |

    TAC | 25 000 | | |

    (1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate: |

    | Punto n. | Latitudine N | Longitudine O | | |

    | 1 | 47°20'0 | 46°40'0 | | |

    | 2 | 47°20'0 | 46°30'0 | | |

    | 3 | 46°00'0 | 46°30'0 | | |

    | 4 | 46°00'0 | 46°40'0 | | |

    | | | | | |

    | | | | | |

    | | | | | |

    | | | | | |

    (2) Da pescare tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° luglio e il 31 dicembre.(3) Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. |

    | | | |

    Specie: | Gamberello borealePandalus borealis | Zona: | NAFO 3M (1)PRA/N3M. |

    TAC | Non pertinente. | (2) | |

    (1) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: |

    | Punto n. | Latitudine N | Longitudine O | | |

    | 1 | 47°20'0 | 46°40'0 | | |

    | 2 | 47°20'0 | 46°30'0 | | |

    | 3 | 46°00'0 | 46°30'0 | | |

    | 4 | 46°00'0 | 46°40'0 | | |

    | | | | | |

    Le navi che pescano gamberelli in quest'area, a prescindere se attraversano o no la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1)). Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2008 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: |

    | Punto n. | Latitudine N | Longitudine O | | |

    | 1 | 47°55'0 | 45°00'0 | | |

    | 2 | 47°30'0 | 44°15'0 | | |

    | 3 | 46°55'0 | 44°15'0 | | |

    | 4 | 46°35'0 | 44°30'0 | | |

    | 5 | 46°35'0 | 45°40'0 | | |

    | 6 | 47°30'0 | 45°40'0 | | |

    | 7 | 47°55'0 | 45°00'0 | | |

    (2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica. |

    |

    | Stato membro | Numero massimo di navi | Numero massimo di giorni di pesca | | |

    | Danimarca | 2 | 131 | | |

    | Estonia | 8 | 1 667 | | |

    | Spagna | 10 | 257 | | |

    | Lettonia | 4 | 490 | | |

    | Lituania | 7 | 579 | | |

    | Polonia | 1 | 100 | | |

    | Portogallo | 1 | 69 | | |

    | | | | | |

    Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla nota (1). |

    Specie: | Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides | Zona: | NAFO 3LMNOGHL/N3LMNO |

    Estonia | 321,3 | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 328 | | |

    Lettonia | 45,1 | | |

    Lituania | 22,6 | | |

    Spagna | 4 396,5 | | |

    Portogallo | 1 837,5 | | |

    CE | 6 951 | | |

    TAC | 11 856 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | RazzeRajidae | Zona: | NAFO 3LNOSRX/N3LNO. |

    Spagna | 6 561 | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 1 274 | | |

    Estonia | 546 | | |

    Lituania | 119 | | |

    CE | 8 500 | | |

    TAC | 13 500 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | NAFO 3LNRED/N3LN. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento xxxx/2007 del Consiglio. |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | NAFO 3MRED/N3M. |

    Estonia | 1 571 | (1) | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Germania | 513 | (1) | |

    Spagna | 233 | (1) | |

    Lettonia | 1 571 | (1) | |

    Lituania | 1 571 | (1) | |

    Portogallo | 2 354 | (1) | |

    CE | 7 813 | (1) | |

    TAC | 8 500 | (1) | |

    (1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 8 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture. |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | NAFO 3ORED/N3O. |

    Spagna | 1 771 | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 5 229 | | |

    CE | 7 000 | | |

    TAC | 20 000 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | ScorfaniSebastes spp. | Zona: | Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFORED/N1F3K. |

    Lettonia | [364 | | |

    Lituania | 3 019 | | |

    TAC | 3 383] | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Musdea americanaUrophycis tenuis | Zona: | NAFO 3NOHKW/N3NO. |

    Spagna | 2 165 | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | 2 835 | | |

    CE | 5 000 | | |

    TAC | 8 500 | | |

    |

    ALLEGATO ID

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE ─ Tutte le zone

    I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

    Specie: | Tonno rossoThunnus thynnus | Zona: | Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e MediterraneoBFT/AE045W |

    Cipro | pm | | |

    Grecia | pm | | |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Italia | pm | | |

    Malta | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    Tutti gli Stati membri | pm | (1) | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. |

    | | | |

    Specie: | Pesce spadaXiphias gladius | Zona: | Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine NSWO/AN05N |

    Spagna | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    Tutti gli Stati membri | pm | (1) | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    (1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. |

    Specie: | Pesce spadaXiphias gladius | Zona: | Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine NSWO/AS05N |

    Spagna | pm | | Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

    Portogallo | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | AlalungaGermo alalunga | Zona: | Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine NALB/AN05N |

    Irlanda | pm | (2) | |

    Spagna | pm | (2) | |

    Francia | pm | (2) | |

    Regno Unito | pm | (2) | |

    Portogallo | pm | (2) | |

    CE | pm | (1) | |

    TAC | pm | | |

    (1) Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 973/2001.(2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente: |

    | Stato membro | Numero massimo di navi | |

    | Irlanda | 50 | | |

    | Spagna | 730 | | |

    | Francia | 151 | | |

    | Regno Unito | 12 | | |

    | Portogallo | 310 | | |

    | CE | 1 253 | | |

    Specie: | Alalunga australeGermo alalunga | Zona: | Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine NALB/AS05N |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Tonno obesoThunnus obesus | Zona: | Oceano AtlanticoBET/ATLANT |

    Spagna | pm | | |

    Francia | pm | | |

    Portogallo | pm | | |

    CE | pm | | |

    TAC | pm | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Marlin azzurroMakaira nigricans | Zona: | Oceano AtlanticoBUM/ATLANT |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Marlin biancoTetrapturus alba | Zona: | Oceano AtlanticoWHM/ATLANT |

    CE | pm | | |

    TAC | Non pertinente | | |

    |

    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    Zona della CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    | | | |

    Specie: | Pesce del ghiaccioChannichthys rhinoceratus | Zona: | FAO 58.5.2 AntarticoLIC/F5852. |

    TAC | 150 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Pesce del ghiaccioChampsocephalus gunnari | Zona: | FAO 48.3 AntarticoANI/F483. |

    TAC | 4 337 | (1) | |

    (1) TAC per il periodo dal 15 novembre 2007 al 14 novembre 2008. La pesca di questo stock nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2008 deve essere limitata a 1 084 tonnellate. |

    | | | |

    Specie: | Pesce del ghiaccioChampsocephalus gunnari | Zona: | FAO 58.5.2 Antartico (1)ANI/F5852. |

    TAC | 42 | (2) | |

    (1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25'S;b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;c) procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40'S e del meridiano di longitudine 76°E;d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;e) procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30'E; ef) procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.(2) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    Specie: | AustromerluzzoDissostichus eleginoides | Zona: | FAO 48.3 AntarticoTOP/F483. |

    TAC | 3 554 | (1) | |

    Condizioni speciali: |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A) | 0 | |

    Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40 O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B) | 1 066 | |

    Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C) | 2 488 | |

    (1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2008 e alla pesca con nasse dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Specie: | AustromerluzzoDissostichus eleginoides | Zona: | FAO 48,4 AntarticoTOP/F484. |

    TAC | 100 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | AustromerluzzoDissostichus eleginoides | Zona: | FAO 58.5.2 AntarticoTOP/F5852. |

    TAC | 2 427 | (1) | |

    (1) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato VIII). |

    | | | |

    Specie: | Krill antarticoEuphausia superba | Zona: | FAO 48KRI/F48. |

    TAC | 4 000 000 | (1) | |

    Condizioni speciali: |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |

    Sottozona 48,1 (KRI/*F481.) | 1 008 000 | |

    Sottozona 48,2 (KRI/*F482.) | 1 104 000 | |

    Sottozona 48,3 (KRI/*F483.) | 1 056 000 | |

    Sottozona 48.4 (KRI/*F484.) | 832 000 | |

    (1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Specie: | Krill antarticoEuphausia superba | Zona: | FAO 58.4.1 AntarticoKRI/F5841. |

    TAC | 440 000 | (1) | |

    Condizioni speciali: |

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W) | 277 000 | |

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E KRI/*F-41E) | 163 000 | |

    (1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Specie: | Krill antarticoEuphausia superba | Zona: | FAO 58.4.2 AntarticoKRI/F5842. |

    TAC | 450 000 | (1) | |

    (1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Specie: | NototeniaLepidonotothen squamifrons | Zona: | FAO 58.5.2 AntarticoNOS/F5852. |

    TAC | 80 | | |

    |

    Specie: | GranchiParalomis spp. | Zona: | FAO 48.3 AntarticoPAI/F483. |

    TAC | 1 600 | (1) | |

    (1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Specie: | GranatiereMacrourus spp. | Zona: | FAO 58.5.2 AntarticoGRV/F5852. |

    TAC | 360 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Altre specie | Zona: | FAO 58.5.2 AntarticoOTH/F5852. |

    TAC | 50 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | RazzeRajidae | Zona: | FAO 58.5.2 AntarticoSRX/F5852. |

    TAC | 120 | | |

    | | | |

    Specie: | TotaniMartialia hyadesi | Zona: | FAO 48.3 AntarticoSQS/F483. |

    TAC | 2 500 | (1) | |

    (1) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. |

    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE

    Zona della SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    |

    | | | |

    Specie: | Austromerluzzo (Dissostichus eleginoides) | Zona: | SEAFO |

    TAC | 260 | | |

    |

    | | | |

    Specie: | Granchio rosso di fondale (Chaceon spp) | Zona: | Sottodivisione SEAFO B1(1) |

    TAC | 200 | | |

    (1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: - a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, - a nord dal parallelo di latitudine 20°S,- a sud dal parallelo di latitudine 28°S e- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |

    | | | |

    Specie: | Granchio rosso di fondale (Chaceon spp) | Zona: | SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 |

    TAC | 200 | | |

    |

    ALLEGATO II

    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA NELL'AMBITO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIa

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1. Campo d'applicazione

    Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nelle zone CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2008 indica il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

    2. Definizioni di zone geografiche

    2.1. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

    a) Kattegat;

    b) i) Skagerrak;

    ii) la parte della zona CIEM IIIa non coperta dallo Skagerrak e dal Kattegat; zona CIEM IV e acque CE della zona CIEM IIa;

    iii) zona CIEM VIId;

    c) zona CIEM VIIa;

    d) zona CIEM VIa.

    2.2. Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione della zona CIEM VIa:

    la zona CIEM VIa esclusa la parte che si trova a ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    60°00'N, 04°00'O

    59°45'N, 05°00'O

    59°30'N, 06°00'O

    59°00'N, 07°00'O

    58°30'N, 08°00'O

    58°00'N, 08°00'O

    58°00'N, 08°30'O

    56°00'N, 08°30'O

    56°00'N, 09°00'O

    55°00'N, 09°00'O

    55°00'N, 10°00'O

    54°30'N, 10°00'O

    3. Definizione di giornata di presenza in una zona

    Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

    4. Attrezzi da pesca

    4.1. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

    a) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione:

    i) pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

    ii) pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm;

    iii) pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

    iv) pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

    v) pari o superiore a 120 mm;

    b) sfogliare aventi maglie di dimensione:

    i) pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm;

    ii) pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

    iii) pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

    iv) pari o superiore a 120 mm;

    c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli, aventi maglie di dimensione:

    i) inferiore a 110 mm;

    ii) pari o superiore a 110 mm e inferiore a 150 mm;

    iii) pari o superiore a 150 mm e inferiore a 220 mm;

    iv) pari o superiore a 220 mm;

    d) tremagli;

    e) palangari.

    4.2. Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone geografiche di cui al punto 2.1 e dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

    a) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.i. in qualsiasi zona;

    b) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.ii in qualsiasi zona e 4.1.a.iii nella zona CIEM IIIa non coperta dallo Skagerrak e dal Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa;

    c) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.iii nello Skagerrak e nel Kattegat e 4.1.a.iv e 4.1.a.v in qualsiasi zona;

    d) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.b.i, 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv in qualsiasi zona;

    e) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii, 4.1.c.iv e 4.1.d in qualsiasi zona;

    f) raggruppamento di attrezzi da pesca 4.1.e in qualsiasi zona.

    ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

    5. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca

    5.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 4.1 e operano nelle zone definite al punto 2 sono in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

    5.2. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di un raggruppamento definito al punto 4.1 in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata di quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 nella zona in questione, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giornate tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    5.3. Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca effettuata utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 4.1 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    5.4. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 4.1, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 15 del presente allegato.

    6. Limitazioni dell'attività

    Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 4.1, si trovino in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 8.

    7. Eccezioni

    Uno Stato membro non può imputare alle giornate di presenza in una zona assegnate a una nave battente la sua bandiera ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave era presente in una zona, ma non è stata in grado di svolgere attività di pesca perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

    NUMERO DI GIORNI FUORI DAL PORTO ASSEGNATO ALLE NAVI

    8. Numero massimo di giorni

    8.1. Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 è indicato nella tabella I.

    8.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del presente allegato nel periodo di gestione 2008, si applicano le seguenti condizioni speciali, in conformità alla tabella I:

    a) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 1;

    b) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III e le catture detenute a bordo, valutate in peso vivo e registrate nel giornale di bordo comunitario, sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco e per più del 70% da scampo;

    c) le catture detenute a bordo sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco;

    d) le catture detenute a bordo sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco, sogliola e platessa;

    e) le catture detenute a bordo sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco e per più del 60% da platessa;

    f) le catture detenute a bordo sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco e per più del 5% da rombo e ciclottero;

    g) la nave deve essere equipaggiata con un tramaglio avente maglie inferiori o uguali a 110 mm ed essere fuori dal porto per non più di 24 ore alla volta;

    h) la nave deve essere immatricolata in uno Stato membro, del quale deve battere bandiera, che abbia istituito un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca, approvato dalla Commissione, in caso di infrazioni da parte di navi ammissibili alla presente condizione speciale. Se uno Stato membro continua ad applicare senza alcuna modifica un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca approvato dalla Commissione in passato, esso deve unicamente comunicare alla Commissione il proseguimento dell'applicazione di tale sistema;

    i) la nave deve essere stata presente nella zona nel 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 detenendo a bordo attrezzi da pesca appartenenti ai raggruppamenti di cui al punto 4.1.b. Nel 2008 le catture detenute a bordo durante ciascuna bordata, valutate in peso vivo e registrate nel giornale di bordo comunitario, sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco. Durante un periodo di gestione in cui si avvale della presente disposizione, una nave non può in nessun momento detenere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati ai punti 4.1.b.iii o 4.1.b.iv.

    j) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 2.

    k) le catture detenute a bordo sono costituite per meno del 5% da merluzzo bianco e per più del 60% da platessa nel periodo ottobre-maggio. Nella zona a est di 4°30'O, nei mesi da maggio a ottobre compresi, si applica almeno il 55% del numero massimo di giorni disponibili a norma della presente condizione speciale;

    l) la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 3.

    8.3. Per avere il diritto di pescare in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 alle condizioni speciali di cui al punto 8.2, lettere c), d), e), f) o k) la nave, oppure la nave o le navi che impiegano attrezzi simili, che hanno il diritto di beneficiare di queste condizioni speciali e che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria, hanno un'attività comprovata indicante che nel 2002 le catture detenute a bordo, valutate in peso vivo e registrate nel giornale di bordo comunitario, rispettavano le condizioni relative alla composizione delle catture stabilite nelle suddette condizioni speciali e per tale zona geografica specifica.

    In alternativa, durante ciascuna bordata di pesca del periodo di gestione 2008 la nave rispetta la composizione delle catture fissata nella condizione speciale pertinente e partecipa a un programma di osservazione presentato per approvazione dal suo Stato di bandiera alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 [52].

    Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

    8.4. Nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per una qualsiasi combinazione di raggruppamenti di attrezzi da pesca e di condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 del presente allegato per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente a tale combinazione sia rispettato.

    Per una combinazione specifica di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali, il totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale combinazione specifica. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate.

    8.5. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 8.4 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascuna combinazione di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

    b) l'attività comprovata di tali navi per il 2002 per quanto riguarda la composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 8.2, lettera c), d), e), f) o k), se queste navi hanno diritto a beneficiare di tali condizioni speciali e se non partecipano ai programmi di osservazione previsti al punto 8.3;

    c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 8.4.

    Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 8.4 secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    8.6. Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi in una qualsiasi combinazione delle zone geografiche di cui al punto 2.1 non può essere superiore al numero di giorni più elevato assegnato per una delle zone che la compongono.

    8.7. Una giornata di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del presente allegato è altresì dedotta dal totale delle giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 1 dell'allegato IIC per una nave che opera con gli stessi attrezzi definiti al punto 4.1 dell'allegato IIA e al punto 3 dell'allegato IIC.

    8.8. Quando una nave passa per due o più zone geografiche di cui al punto 2 del presente allegato nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

    9. Periodi di gestione

    9.1. Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

    9.2. Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

    9.3. In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone geografiche di cui al punto 2.1, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 18.

    10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2002 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone geografiche pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi.

    Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5,1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    10.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascuna combinazione di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a) l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

    b) l'attività di pesca di tali navi nel 2001 calcolata in giorni in mare per la combinazione considerata di zona geografica, raggruppamento di attrezzi da pesca e, se necessario, condizione speciale.

    10.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    10.4. Nel periodo di gestione 2008 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e hanno diritto alla combinazione pertinente di zone geografiche, raggruppamenti di attrezzi da pesca e condizioni speciali, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 8.4 e 8.5.

    10.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2008.

    11. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

    11.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000 [53], n. 1639/2001 [54] e n. 1581/2004 [55] che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

    Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

    11.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

    11.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8,1 per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    11.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

    11.5. La Commissione può assegnare agli Stati membri sei giorni aggiuntivi, fra il 1° febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009, in cui una nave può trovarsi nella zona indicata al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo gli attrezzi di cui al punto 4.1.a.iv e 4.1.a.v sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati.

    11.6. La Commissione può assegnare agli Stati membri dodici giorni aggiuntivi, fra il 1° febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009, in cui una nave può trovarsi nella zona indicata al punto 2.1, lettera c), detenendo a bordo gli attrezzi di cui al punto 4.1, ad eccezione di quelli menzionati ai punti 4.1.a.iv e 4.1.a.v, sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati.

    11.7. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui ai punti 11.2 e 11.3 presentano alla Commissione una descrizione del loro progetto pilota per il rafforzamento dei dati, che va oltre i requisiti vigenti nella legislazione comunitaria. Sulla base di tale descrizione la Commissione può approvare la proposta di progetto pilota dello Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    12. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

    12.1. Il permesso di pesca speciale di cui al punto 5.1 per ogni nave che benefici delle condizioni speciali di cui al punto 8.2 specifica tali condizioni.

    12.2. Se a una nave viene concesso un numero aggiuntivo di giorni perché soddisfa una qualsiasi delle condizioni speciali elencate al punto 8.2, lettere b), c), d), e), f) o k), le catture effettuate da tale nave e detenute a bordo non superano le percentuali delle specie citate al detto punto. La nave non può trasbordare pesce verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

    13. Tabella I – Numero massimo di giorni di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2008

    | Zone di cui al punto: |

    Attrezzi -punto 4.1 | Condizioni speciali -Punto 8 | Denominazione(1) | 2.1.aKattegat | 2.1.bi) – Skaggerakii) – IIa, IVa,b,c (acque CE)iii) – VIId | 2.1.cVIIa | 2.1.dVIa |

    | | | | i) | ii) | iii) | | |

    a.i | | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 16 e < 32 mm | 228 | 228(2) | 228 | 228 |

    a.ii | | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm | n.p. | n.p. | 184 | 199 | 153 | 170 |

    a.iii | | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm | 71 | 86 | 188 | 227 | 227 |

    a.iv | | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm | 103 | 86 | 79 | 63 |

    a.v | | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm | 103 | 86 | 114 | 64 |

    a.iii | 8.2a) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm (appendice 1) | 126 | 126 | 227 | 227 | 227 |

    a.iv | 8.2a) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm (appendice 1) | 137 | 137 | 103 | 114 | 91 |

    a.v | 8.2a) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm (appendice 1) | 137 | 137 | 103 | 114 | 91 |

    a.v. | 8.2j) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm (appendice 2) | 149 | 149 | 115 | 126 | 103 |

    a.ii | 8.2b) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III | Ill. | Illimitato | Ill. | Ill. |

    a.ii | 8.2c) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | n.p. | n.p. | 215 | 227 | 204 | 227 |

    a.iii | 8.2l) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 3 | 132 | 132 | 238 | 238 | 238 |

    a.iv | 8.2c) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | 148 | 148 | 148 | 148 |

    a.v | 8.2c) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | 160 | 160 | 160 | 160 |

    a.iv | 8.2k) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di platessa | n.p. | n.p. | 166 | n.p. |

    a.v | 8.2k) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di platessa | n.p. | n.p. | 178 | n.p. |

    a.v | 8.2h) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca | 115 | 115 | 126 | 103 |

    a.ii | 8.2d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | 280 | 280 | 280 | 252 |

    a.iii | 8.2d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | Ill. | Ill. | 280 | 280 | 280 |

    a.iv | 8.2d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | Ill. | Illimitato | 276 | 276 |

    a.v | 8.2d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | Ill. | Illimitato | Ill. | 279 |

    a.v | 8.2h)8.2j) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm (appendice 2) e che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca | n.p. | n.p. | 127 | 138 | 115 |

    b.i | | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 e < 90 mm | n.p. | 119 (2) | Ill. | 119 | p.m.(2) |

    b.ii | | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm | n.p. | 129(2) | Ill. | 129 | 129(2) |

    b.iii | | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm | n.p. | 129 | Ill. | 129 | 129 |

    b.iv | | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm | n.p. | 129 | Ill. | 129 | 129 |

    b.iii | 8.2c) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | n.p. | 140 | Ill. | 140 | 140 |

    b.iii | 8.2i) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006 | n.p. | 140 | Ill. | 140 | 140 |

    b.iv | 8.2c) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | n.p. | 140 | Ill. | 140 | 140 |

    b.iv | 8.2i) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006 | n.p. | 140 | Ill. | 140 | 140 |

    b.iv | 8.2e) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di platessa | n.p. | 140 | Ill. | 140 | 140 |

    c.i | | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione < 110 mm | 126 | 126 | 126 | 126 |

    c.ii | | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥110 mm e < 150 mm | 140 | 126 | 140 | 140 |

    c.iii | | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥150 mm e < 220 mm | 149 | 117 | 105 | 140 |

    c.iv | | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

    d | | Tremagli | 140 | 140 | 140 | 140 |

    c.iii | 8.2f) | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 5% di rombo e ciclottero | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140 |

    d | 8.2g) | Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore | 140 | 140 | 185 | 140 | 140 |

    e | | Palangari | 173 | 173 | 173 | 173 |

    1 Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4.1 e 8.2.2 Applicazione del titolo V del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.n.p. = non pertinente |

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    14. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

    14.1. Uno Stato membro può consentire alle navi battenti la sua bandiera di trasferire giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1, per le quali sono state autorizzate, a un'altra nave battente la sua bandiera, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

    14.2. Il numero totale di giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 14.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, esclusi i trasferimenti da altre navi, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2.2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione di zona.

    Ai fini del presente punto, si considera che la nave ricevente abbia utilizzato le proprie giornate assegnate prima di qualsiasi trasferimento di giornate. Le giornate trasferite utilizzate dalla nave ricevente sono imputate all'attività comprovata della nave cedente.

    14.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 14.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di trasferimento di cui al punto 4.2 e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha cessato la sua attività.

    14.4. Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 8.2.

    In deroga al presente punto, le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca alle condizioni speciali di cui al punto 8.2, lettera h), possono trasferire giorni quando tale condizione non è associata ad altre condizioni speciali di cui al punto 8.2.

    14.5. A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. A tal fine può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    15. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate in una zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra navi battenti la loro bandiera, purché siano applicate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.2., 5.4, 7 e 14. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

    UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

    16. Notifica degli attrezzi da pesca

    Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 con alcuno degli attrezzi di cui al punto 4.1.

    17. Uso di più di un raggruppamento di attrezzi da pesca

    17.1. Una nave può utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 nel corso di un periodo di gestione.

    17.2. Ogniqualvolta il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l'uso di più di un attrezzo da pesca, la nave può in qualsiasi momento usare uno degli attrezzi notificati purché il numero complessivo dei giorni trascorsi pescando con tale attrezzo dall'inizio dell'anno non sia superiore:

    a) al numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno che rappresenta la media aritmetica dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo conformemente alla tabella I, arrotondata al giorno intero più vicino, e

    b) al numero di giorni che sarebbero assegnati conformemente alla tabella I se venisse utilizzato soltanto tale attrezzo.

    17.3. Se per uno degli attrezzi notificati non esistono limitazioni del numero di giorni, il numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno per tale attrezzo resta illimitato.

    17.4. Ogniqualvolta gli Stati membri decidano di dividere i giorni in periodi di gestione conformemente al punto 9, le condizioni di cui ai punti 17.2, 17.3 e 17.4 si applicano mutatis mutandis a ciascun periodo di gestione.

    17.5. L'uso di più di un attrezzo è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

    a) nel corso di una bordata di pesca la nave può detenere a bordo o utilizzare soltanto uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, ad eccezione di quanto disposto al punto 19.2;

    b) prima di ogni bordata il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo o utilizzato, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l'uscita precedente.

    17.6. Le autorità competenti procedono ad ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più raggruppamenti di attrezzi da pesca.

    18. Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

    Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4.1 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica, nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

    19. Divieto di detenere a bordo più di un attrezzo da pesca regolamentato

    19.1 Una nave che si trova in una delle zone geografiche di cui al punto 2 e che detiene a bordo un attrezzo da pesca appartenente ad uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1 non può simultaneamente detenere a bordo un altro attrezzo appartenente ad uno degli altri raggruppamenti di attrezzi da pesca menzionati allo stesso punto.

    19.2 In deroga al punto 19.1, una nave può detenere a bordo in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 attrezzi da pesca appartenenti a raggruppamenti di attrezzi diversi. In tal caso il numero massimo di giorni in cui la nave può essere autorizzata a trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2 non è superiore al numero di giorni applicabile all'attrezzo da pesca appartenente ad uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1 per il quale si applica il numero minimo di giorni conformemente alla tabella I.

    ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PESCA E TRANSITO

    20. Attività diverse dalla pesca

    In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 8, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

    21. Transito

    Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

    22. Comunicazioni sullo sforzo di pesca

    In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco, le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio.

    OBBLIGHI RELATIVI AI SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

    23. Registrazione dei dati

    Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati, ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, siano registrati su supporto informatico:

    a) entrata e uscita dal porto;

    b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

    24. Controlli incrociati

    Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    25. Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nelle zone di cui al punto 2.1 per gli attrezzi trainati, gli attrezzi fissi e i palangari demersali e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato.

    26. Trasmissione dei dati

    26.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 25 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

    26.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 25 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Tabella II

    Modello di dichiarazione

    Paese | CFR | Marca-tura esterna | Durata del periodo di gestione | Zona di pesca | Attrezzi notificati | Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati | Giorni ammissibili per attrezzo notificato | Giorni di utilizzo per attrezzo notificato | Trasferi-mento di giorni |

    | | | | | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | |

    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) |

    Tabella III

    Formato dei dati

    Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento(*)S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |

    1) Paese | 3 | n/p | Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |

    2) CFR | 12 | n/p | Numero del registro della flotta comunitaria.Numero unico di identificazione di una nave.Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |

    3) Marcatura esterna | 14 | S | Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |

    4) Durata del periodo di gestione | 2 | S | Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |

    5) Zona di pesca | 1 | S | Indica se la nave ha esercitato attività di pesca nella zona a, b, c o d di cui al punto 2.1 dell'allegato IIA. |

    6) Attrezzi notificati | 5 | S | Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 4.1 dell'allegato IIA (ad esempio, a.i, a.ii. a.iii, a.iv, a.v, b.i, b.ii, b.iii, b.iv, c.i, c.ii, c.iii, d o e). |

    7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati | 2 | S | Indicazione delle condizioni speciali a) – k) di cui al punto 8.2 dell'allegato IIA eventualmente applicabili. |

    8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato | 3 | S | Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |

    9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato | 3 | S | Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando l'attrezzo notificato nel corso del periodo di gestione comunicato conformemente all'allegato IIA. |

    10) Trasferimento di giorni | 4 | S | Per i giorni trasferiti indicare '- numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'. |

    (*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    Allegato IIA, appendice 1

    Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

    1. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 3 della presente appendice. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

    2. Finestra di fuga

    3. La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci sono più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a diamante e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari o superiore a 120 mm, cinque maglie a diamante e due maglie quadrate quando le maglie del sacco sono di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm e tre maglie a diamante e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm.

    4. La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie hanno un'apertura minima di 120 mm. Le maglie sono quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

    5. La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

    Allegato IIA, appendice 2

    Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

    1. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 3 della presente appendice. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

    2. Finestra di fuga

    2.1. La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio deve essere di cinque maglie a diamante e due maglie quadrate.

    2.2. La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 140 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

    3. La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

    Allegato IIA, appendice 3

    1. Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

    2. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2 della presente appendice, inserita in un sacco con maglie di dimensione pari o superiore a 95 mm e con un minimo di 80 maglie aperte e un massimo di 100 maglie nella circonferenza. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

    3. Finestra di fuga

    3.1 La finestra è inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di tre maglie a diamante e una maglia quadrata.

    3.2 La finestra deve essere lunga almeno cinque metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

    3.3 La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

    1. Campo di applicazione

    Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle zone VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2008 indica il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

    2. Definizione di giornate di presenza in una zona

    Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

    3. Attrezzi da pesca

    Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

    a) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm;

    b) reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm;

    c) Tremagli

    d) palangari di fondo.

    ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

    4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca

    4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 3 e operano nelle zone definite al punto 1 sono in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

    4.2. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.3. Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca effettuata utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.4. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

    5. Limitazioni dell'attività

    Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

    6. Eccezioni

    Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

    NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA

    NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

    7. Numero massimo di giorni

    7.1 Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

    7.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, nel periodo di gestione 2008 si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003, oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, mutatis mutandis, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria, rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario, e

    b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003, oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, mutatis mutandis, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria, rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario.

    7.3. Nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca e delle condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento e condizione speciale sia rispettato.

    Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca e per una condizione speciale il totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico e condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate.

    7.4. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca e per ciascuna condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    – l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

    – l'attività comprovata di tali navi per il 2001, 2002 e 2003 con riguardo alla composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 7.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    – il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.3.

    Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    8. Periodi di gestione

    8.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario.

    8.2. Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

    8.3. In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

    9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi.

    Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca e per ciascuna condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    – elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

    – l'attività di pesca di tali navi nel 2003 calcolata in giorni in mare per il raggruppamento di attrezzi da pesca considerato e, se necessario, per condizione speciale.

    9.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    9.4 Nel periodo di gestione 2008 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che continuano a far parte della flotta e che hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca e alla condizione speciale, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4.

    9.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2008.

    10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

    10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

    Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

    10.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

    10.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    10.4 Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

    11. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

    11.1. Se ad una nave viene concesso un numero illimitato di giorni in quanto essa soddisfa le condizioni speciali di cui al punto 7.2, lettere a) e b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2008, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

    11.2. La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

    11.3. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona, per attrezzo da pesca

    Attrezzi -punto 3 | Condizioni speciali punto 7 | DenominazioneSi usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 alle condizioni speciali di cui al punto 7 | Numero massimo di giorni |

    3.a | | Reti a strascico con maglie di dimensioni ≥ 32 mm | 194 |

    3.b | | Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm | 194 |

    3.c | | Tremagli | 194 |

    3.d | | Palangari di fondo | 194 |

    3.a | 7.2a) e 7.2b) | Reti a strascico con maglie di dimensioni ≥ 32 mm | Illimitato |

    3.b | 7.2a) | Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm | Illimitato |

    3.c | 7.2a) | Tremagli | Illimitato |

    3.d | 7.2a) | Palangari di fondo | Illimitato |

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    12. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

    12.1. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, per le quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente e la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

    12.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

    12.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e durante lo stesso periodo di gestione.

    12.4. Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 7.2.

    12.5. A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    13. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.1, 4.4, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

    UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

    14. Notifica degli attrezzi da pesca

    14.1. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

    14.2. Il punto 14.1 non si applica alle navi autorizzate da uno Stato membro a impiegare solo uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

    15. Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

    Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro raggruppamento di attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica, nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

    TRANSITO

    16. Transito

    Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

    17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca

    Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio.

    18. Registrazione dei dati

    Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

    a) entrata e uscita dal porto;

    b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

    19. Controlli incrociati

    Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    20. Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

    21. Trasmissione dei dati

    21.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 20 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

    21.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 20 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Tabella II

    Modello per la trasmissione dei dati

    Paese | CFR | Marca-tura esterna | Durata del periodo di gestione | Zona di pesca | Attrezzi notificati | Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati | Giorni ammissibili per attrezzo notificato | Giorni di utilizzo per attrezzo notificato | Trasferi-mento di giorni |

    | | | | | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | |

    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) |

    Tabella III

    Formato dei dati

    Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento(*)S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |

    1) Paese | 3 | n/p | Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |

    2) CFR | 12 | n/p | Numero del registro della flotta comunitaria.Numero unico di identificazione di una nave.Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |

    3) Marcatura esterna | 14 | S | Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |

    4) Durata del periodo di gestione | 2 | S | Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |

    5) Zona di pesca | 1 | S | Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIB. |

    6) Attrezzi notificati | 5 | S | Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIB (ad esempio a, b, c o d). |

    7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati | 2 | S | Indicazione delle condizioni speciali a) – b) di cui al punto 7.2 dell'allegato IIB eventualmente applicabili. |

    8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato | 3 | S | Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |

    9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato | 3 | S | Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIB. |

    10) Trasferimento di giorni | 4 | S | Per i giorni trasferiti indicare '- numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'. |

    (*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE – ZONA CIEM VIIe

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1. Campo d'applicazione

    1.1 Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2008 indica il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

    1.2 Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

    a) la nave catturi nel periodo di gestione 2008 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo,

    b) la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e

    c) ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2008 e il 31 gennaio 2009 sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2004 e nel 2008.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

    2. Definizione di giornate di presenza nella zona

    Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

    3. Attrezzi da pesca

    Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

    a) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

    b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

    ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

    4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca

    4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 3 e operano nelle zone definite al punto 1 sono in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

    4.2. Uno Stato membro non può consentire la pesca con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.3. Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.4. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

    5. Limitazioni dell'attività

    Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

    6. Eccezioni

    Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona, ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

    NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

    7. Numero massimo di giorni

    7.1. Nel periodo di gestione 2008 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

    7.2 Nel periodo di gestione 2008 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Il numero di giorni in cui la nave si trova nelle zone di cui all'allegato IIA non supera tuttavia il numero massimo fissato in conformità dell'allegato IIA.

    7.3 Nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro può gestire la propria assegnazione di sforzo di pesca secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento sia rispettato.

    Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate.

    7.4 Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    – elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

    – il numero di giorni in mare nei quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.3.

    Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    8. Periodi di gestione

    8.1. Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

    8.2. Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è deciso dagli Stati membri.

    8.3. In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni.

    9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi.

    Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    – elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;

    – l'attività di pesca di tali navi nel 2003 calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca considerato.

    9.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    9.4 Nel periodo di gestione 2008 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4.

    9.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2008.

    10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

    10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2008 e il 31 gennaio 2009) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3 sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

    Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

    10.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 presentano alla Commissione per approvazione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

    10.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e gli attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    10.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

    Attrezzopunto 3 | DenominazioneSi usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 | Manica occidentale |

    3.a | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm | 192 |

    3.b. | Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm | 192 |

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    11. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

    11.1. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

    11.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

    11.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    12. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.4, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

    UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

    13. Notifica degli attrezzi da pesca

    Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

    14. Attività diverse dalla pesca

    In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

    TRANSITO

    15. Transito

    Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

    16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca

    Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio.

    17. Registrazione dei dati

    Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

    a) entrata e uscita dal porto;

    b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

    18. Controlli incrociati

    Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

    19. Misure di controllo alternative

    Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 16 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

    20. Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi

    Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

    21. Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 16, è pari a un margine massimo dell'8% del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

    22. Stivaggio separato

    Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

    23. Pesatura

    23.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

    23.2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

    24. Trasporti

    In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 8 del presente regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.

    25. Programma di controllo specifico

    In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 8 del presente regolamento possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    26. Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

    27. Trasmissione dei dati

    27.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

    27.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 26 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Tabella II

    Modello per la trasmissione dei dati

    Paese | CFR | Marca-tura esterna | Durata del periodo di gestione | Zona di pesca | Attrezzi notificati | Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati | Giorni ammissibili per attrezzo notificato | Giorni di utilizzo per attrezzo notificato | Trasferi-mento di giorni |

    | | | | | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | N.1 | N. 2 | N. 3 | … | |

    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) |

    Tabella III

    Formato dei dati

    Nome del campo | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento (*)S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni |

    1) Paese | 3 | n/p | Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |

    2) CFR | 12 | n/p | Numero del registro della flotta comunitaria.Numero unico di identificazione di una nave.Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |

    3) Marcatura esterna | 14 | S | Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |

    4) Durata del periodo di gestione | 2 | S | Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |

    5) Zona di pesca | 1 | S | Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC. |

    6) Attrezzi notificati | 5 | S | Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIC (a o b). |

    7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati | 2 | S | Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC. |

    8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato | 3 | S | Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta dei raggruppamenti di attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |

    9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato | 3 | S | Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un raggruppamento di attrezzi corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIC. |

    10) Trasferimento di giorni | 4 | S | Per i giorni trasferiti indicare '- numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'. |

    (*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    ALLEGATO IID

    POSSIBILITÀ DI PESCA E SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIIa E IV E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIa

    1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. Le stesse condizioni si applicano ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui alla tabella 3, nota 13, del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 1° dicembre 2006.

    2. Ai fini del presente allegato si intende per "giornata all'interno della zona":

    a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo oppure

    b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo comunitario tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

    3. Entro il 1° marzo 2008 ogni Stato membro interessato istituisce una banca dati contenente, per quanto riguarda le zone CIEM IIIa e IV negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

    a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;

    b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

    c) il numero di giornate all'interno della zona in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

    d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni all'interno della zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

    4. Ogni Stato membro calcola i seguenti elementi:

    a) i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorni calcolati al punto 3, lettera d);

    b) la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2002-2007.

    5. Ogni Stato membro garantisce che il totale di chilowatt-giorni nel 2008 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nella Comunità non superi lo sforzo del 2005, quale calcolato al punto 4, lettera a).

    6. Ogni Stato membro che dispone di un contingente per lo stock di cicerelli di cui al presente allegato e che non ha attuato alcuno sforzo di pesca nel 2005 ha diritto a un livello di sforzo proporzionale alla sua parte di contingente. Il calcolo del livello dello sforzo di pesca per gli Stati membri che non hanno messo in atto alcuno sforzo nel 2005 sarà basato sul calcolo effettuato conformemente al punto 4, lettera a), per gli Stati membri che hanno attuato uno sforzo di pesca nello stesso anno.

    7. Fatte salve le limitazioni dello sforzo di cui al punto 5, ai fini della pesca sperimentale il totale di chilowatt-giorni di ciascuno Stato membro non può essere superiore al 30% del totale di chilowatt-giorni del 2005.

    8. I TAC e i contingenti per il cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, di cui all'allegato I del presente regolamento, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e del CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2007, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi contenuti nei pareri scientifici:

    a) se il CIEM e il CSTEP ritengono che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2007 sia pari o inferiore a 150 000 milioni di esemplari a età 1, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà vietata per il resto del 2008. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano di controllo di tali attività di pesca limitate;

    b) se il CIEM e il CSTEP ritengono che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2007 sia superiore a 150 000 milioni di esemplari a età 1, il TAC (in 1000t) è stabilito sulla base della seguente funzione:

    TAC2008 = -597 + (4.073*N1)

    dove N1 indica la stima in tempo reale del gruppo di età 1 espressa in miliardi e il TAC è espresso in 1000t;

    c) fatta salva la lettera b), il TAC non può superare 400 000 tonnellate.

    9. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2008.

    ALLEGATO III

    MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

    Parte A

    Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat

    1. Pesca dell'aringa nelle acque CE della zona CIEM IIa

    È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella zona CIEM IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

    2. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat

    In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

    3. Pesca con sistemi elettrici nelle zone CIEM IVc e IVb

    3.1. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle zone CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia congiunta con le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    - un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord,

    - verso est sino a 55° latitudine nord e 05° longitudine est,

    - verso nord fino a 56° latitudine nord,

    - ed infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord.

    3.2. Nel 2008 si applicano le seguenti misure:

    a) non più del 5% della flotta di sfogliare di uno Stato membro è autorizzato a impiegare corrente elettrica;

    b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non può essere maggiore alla lunghezza in metri della sfogliara moltiplicata per 1,25;

    c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15V;

    d) la nave deve essere equipaggiata di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Le persone non autorizzate non sono in grado di modificare il sistema computerizzato di gestione;

    e) è proibito utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

    4. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli nella zona CIEM IV

    4.1. È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

    – la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55° 30' N,

    – latitudine 55° 30' N, longitudine 1° 00' O,

    – latitudine 58° 00' N, longitudine 1° 00' O,

    – latitudine 58° 00' N, longitudine 2° 00' O,

    – la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00' O.

    4.2. La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.

    5. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella zona CIEM VI

    È proibita ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate geografiche, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

    Punto n. | Latitudine | Longitudine |

    1 | 57°00'N | 15°00'O |

    2 | 57°00'N | 14°00'O |

    3 | 56°30'N | 14°00'O |

    4 | 56°30'N | 15°00'O |

    6. Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM VI e VII

    6.1. Zona CIEM VIa

    Fino al 31 dicembre 2008 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    59°05'N, 06°45'O

    59°30'N, 06°00'O

    59°40'N, 05°00'O

    60°00'N, 04°00'O

    59°30'N, 04°00'O

    59°05'N, 06°45'O.

    6.2. Zone CIEM VIIf e VIIg

    Dal 1° febbraio 2008 al 31 marzo 2008 è proibita ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.

    6.3. In deroga ai punti 6.1 e 6.2 sono permesse le attività di pesca con l'impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

    i) non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse e

    ii) non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

    6.4. In deroga ai punti 6.1 e 6.2 sono permesse le attività di pesca nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:

    i) non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm e

    ii) non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

    7. Restrizioni per la pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII

    Dal 1° marzo al 30 giugno 2008 è vietata ogni attività di pesca della molva azzurra o con catture accessorie superiori al 5% di tale specie nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    a) Zona I

    - 58° 15' N, 9° 45' O

    - 58° 30' N, 9° 45' O

    - 59° 30' N, 7° 00' O

    - 60° 00' N, 7° 00' O

    - 60° 00' N, 6° 00' O

    - 59° 30' N, 6° 00' O

    - 59° 30' N, 6° 15' O

    - 59° 00' N, 7° 00' O

    - 58° 15' N, 9° 00' O

    - 58° 15' N, 9° 45' O

    b) Zona II

    - 59° 45' N, 8° 30' O

    - 60° 4.8' N, 8° 30' O

    - 60° 8.4' N, 7° 30' O

    - 59° 45' N, 7° 30' O

    - 59° 45' N, 8° 30' O

    8. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

    8.1. Nel periodo dal 14 febbraio al 14 aprile 2008 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

    – dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e

    – dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

    – un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N

    – 54° 30_ N, 04° 50_ W,

    – 53° 15_ N, 04° 50_ W,

    – un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53°15' N.

    8.2. In deroga al punto 8.1, nella regione e nel periodo di cui trattasi:

    a) è consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

    i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm,

    ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate,

    iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm e

    iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    53° 30' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 05° 20' O

    54° 20' N, 04° 50' O

    54° 30' N, 05° 10' O

    54° 30' N, 05° 20' O

    54° 00' N, 05° 50' O

    54° 00' N, 06° 10' O

    53° 45' N, 06° 10' O

    53° 45' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 05° 30' O;

    b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:

    i) soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) da i) a iv) e

    ii) siano fabbricate conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (zona VIIa) applicabili nel 2002 [56].

    Inoltre l'uso delle reti da traino selettive è consentito anche all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

    53° 45' N, 06° 00'' O

    53° 45' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 06° 00' O

    53° 45' N, 06° 00' O.

    8.3. Si applicano le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002.

    9. Uso di reti da imbrocco nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X e XII

    9.1. Ai fini del presente allegato, per "reti da imbrocco" e "reti da posta impiglianti" si intendono attrezzi costituiti da un'unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano impigliati nelle loro maglie.

    9.2. Ai fini del presente allegato, per "tramagli" si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica relinga e mantenute verticalmente in acqua.

    9.3. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X e XII a est del 27° O.

    9.4. In deroga al punto 9.3 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

    a) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm nelle zone CIEM IIIa, Iva, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII a est del 27° O o con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle zone CIEM VIII, IX e X, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure

    b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete non dovrà superare 10 km di lunghezza. La lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 72 ore.

    Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NAFO.

    9.5. Solo i tipi di attrezzi di cui ai punti 9.4.a e 9.4.b possono trovarsi contemporaneamente a bordo della nave. Per consentire la sostituzione delle reti perse o danneggiate, le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20% alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. Tutti gli attrezzi devono essere marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 [57].

    9.6. Tutte le navi che utilizzano reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X e XII a est del 27° O devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale per reti fisse rilasciato dallo Stato membro di bandiera.

    9.7. Il comandante di una nave con un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo della nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze.

    9.8. I servizi navali o altre autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle zone CIEM IIIa, IVa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X e XII a est del 27° O nelle seguenti situazioni:

    a) l'attrezzo non è correttamente marcato;

    b) i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;

    c) l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;

    d) l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.

    9.9. Il comandante di una nave con un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:

    - le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate;

    - la lunghezza nominale di una rete;

    - il numero di reti in un insieme;

    - il numero totale di insiemi di reti utilizzato;

    - la posizione di ciascun insieme di reti calato;

    - la profondità di ciascun insieme di reti calato;

    - il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;

    - la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

    9.10. Le navi che pescano in virtù del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 sono autorizzate a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

    9.11. I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al punto 9.4.b non possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

    10. Restrizioni per la pesca del granatiere nella zona CIEM IIIa

    In deroga al regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde [58], non è consentita alcuna pesca diretta al granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni fra la Comunità europea e la Norvegia all'inizio del 2008.

    11. Sforzo di pesca per gli stock di acque profonde

    In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2008 si applicano le seguenti disposizioni.

    11.1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

    11.2. È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

    12. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde

    12.1 È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    Montagne marine di Hecate:

    – 52° 21.2866' N, 31° 09.2688' O

    – 52° 20.8167' N, 30° 51.5258' O

    – 52° 12.0777' N, 30° 54.3824' O

    – 52° 12.4144' N, 31° 14.8168' O

    – 52° 21.2866' N, 31° 09.2688' O

    Montagne marine di Faraday:

    – 50° 01.7968' N, 29° 37.8077' O

    – 49° 59.1490' N, 29° 29.4580' O

    – 49° 52.6429' N, 29° 30.2820' O

    – 49° 44.3831' N, 29° 02.8711' O

    – 49° 44.4186' N, 28° 52.4340' O

    – 49° 36.4557' N, 28° 39.4703' O

    – 49° 29.9701' N, 28° 45.0183' O

    – 49° 49.4197' N, 29° 42.0923' O

    – 50° 01.7968' N, 29° 37.8077' O

    Parte della dorsale di Reykyanes:

    – 55° 04.5327' N, 36° 49.0135' O

    – 55° 05.4804' N, 35° 58.9784' O

    – 54° 58.9914' N, 34° 41.3634' O

    – 54° 41.1841' N, 34° 00.0514' O

    – 54° 00.0'N, 34° 00.0' O

    – 53° 54.6406' N, 34° 49.9842' O

    – 53° 58.9668' N, 36° 39.1260' O

    – 55° 04.5327' N, 36° 49.0135' O

    Montagne marine di Altair:

    – 44° 50.4953' N, 34° 26.9128' O

    – 44° 47.2611' N, 33° 48.5158' O

    – 44° 31.2006' N, 33° 50.1636' O

    – 44° 38.0481' N, 34° 11.9715' O

    – 44° 38.9470' N, 34° 27.6819' O

    – 44° 50.4953' N, 34° 26.9128' O

    Montagne marine di Antialtair:

    – 43° 43.1307' N, 22° 44.1174' O

    – 43° 39.5557' N, 22° 19.2335' O

    – 43° 31.2802' N, 22° 08.7964' O

    – 43° 27.7335' N, 22° 14.6192' O

    – 43° 30.9616' N, 22° 32.0325' O

    – 43° 40.6286' N, 22° 47.0288' O

    – 43° 43.1307' N, 22° 44.1174' O

    Hatton Bank:

    - 59º 26' N, 14º 30' O

    - 59º 12' N, 15º 08' O

    - 59º 01' N, 17º 00' O

    - 58º 50' N, 17º 38' O

    - 58º 30' N, 17º 52' O

    - 58º 30' N, 18º 45' O

    - 58º 47' N, 18º 37' O

    - 59º 05' N, 17º 32' O

    - 59º 16' N, 17º 20' O

    - 59º 22' N, 16º 50' O

    - 59º 21' N, 15º 40' O

    North West Rockall:

    - 57º 00' N, 14º 53' O

    - 57º 37' N, 14º 42' O

    - 57º 55' N, 14º 24' O

    - 58º 15' N, 13º 50' O

    - 57º 57' N, 13º 09' O

    - 57º 50' N, 13º 14' O

    - 57º 57' N, 13º 45' O

    - 57º 49' N, 14º 06' O

    - 57º 29' N, 14º 19' O

    - 57º 22' N, 14º 19' O

    - 57º 00' N, 14º 34' O

    Logachev Mound:

    - 55º 17' N, 16º 10' O

    - 55º 34' N, 15º 07' O

    - 55º 50' N, 15º 15' O

    - 55º 33' N, 16º 16' O

    West Rockall Mound:

    - 57º 20' N, 16º 30' O

    - 57º 05' N, 15º 58' O

    - 56º 21' N, 17º 17' O

    - 56º 40' N, 17º 50' O

    12.2. È proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    Belgica Mound Province:

    - 51° 29,4' N; 11° 51,6' O

    - 51° 32,4' N; 11° 41,4' O

    - 51° 15,6' N; 11° 33' O

    - 51° 13,8' N; 11° 44,4' O

    Hovland Mound Province:

    - 52° 16,2' N; 13° 12,6' O

    - 52° 24' N; 12° 58,2' O

    - 52° 16,8' N; 12° 54' O

    - 52° 16,8' N; 12° 29,4' O

    - 52° 4,2' N; 12° 29,4' O

    - 52° 4,2' N; 12° 52,8' O

    - 52° 9' N; 12° 56,4' O

    - 52° 9' N; 13° 10,8' O

    Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

    - 53° 30,6' N; 14° 32,4' O

    - 53° 35,4' N; 14° 27,6' O

    - 53° 40,8' N; 14° 15,6' O

    - 53° 34,2' N; 14° 11,4' O

    - 53° 31,8' N; 14° 14,4' O

    - 53° 24' N; 14° 28,8' O

    Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

    - 53° 43,2' N; 14° 10,8' O

    - 53° 51,6' N; 13° 53,4' O

    - 53° 45,6' N; 13° 49,8' O

    - 53° 36,6' N; 14° 7,2' O

    Porcupine Bank sud-occidentale:

    - 51° 54,6' N; 15° 7,2' O

    - 51° 54,6' N; 14° 55,2' O

    - 51° 42' N; 14° 55,2' O

    - 51° 42' N; 15° 10,2' O

    - 51° 49,2' N; 15° 6' O"

    13. Copertura di osservazione durante operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica

    Il comandante di una nave che effettua operazioni di pesca esclusivamente per motivi di ricerca scientifica accoglie a bordo un osservatore dello Stato membro nelle cui acque si svolgono le operazioni di pesca ogniqualvolta detto Stato membro ne fa richiesta allo Stato membro di cui la nave batte bandiera.

    PARTE B

    Atlantico centro-orientale

    14. Taglia minima per il polpo

    La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale FAO) è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.

    PARTE C

    Oceano Pacifico orientale

    15. Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)

    15.1. La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1° agosto all'11 settembre 2008, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2008, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    – le coste americane del Pacifico,

    – la longitudine 150° O,

    – la latitudine 40° N,

    – la latitudine 40° S.

    15.2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anteriormente al 1° luglio 2008 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

    15.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

    PARTE D

    Pacifico orientale e centro-occidentale

    16. Misure speciali per il Pacifico orientale e centro-occidentale

    Nel Pacifico orientale e centro-occidentale le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni, tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

    17. misure specifiche per le tartarughe marine finite nella rete o rimaste impigliate

    Nel Pacifico orientale e centro-occidentale si applicano le seguenti misure specifiche:

    a) se una tartaruga marina è avvistata nella rete, occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

    b) se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

    c) se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

    d) è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare;

    e) è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi;

    f) è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

    ALLEGATO III, appendice 1

    ATTREZZI TRAINATI Skagerrak e Kattegat

    Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

    Specie | Forcelle di dimensioni delle maglie (mm) |

    | <16 | 16-31 | 32-69 | 35-69 | 70-89(5) | 90 |

    | Percentuale minima di specie bersaglio |

    | 50% (6) | 50% (6) | 20% (6) | 50% (6) | 20% (6) | 20% (7) | 30% (8) | Nessuna |

    Cicerelli (Ammodytidae)(3) | x | x | x | x | x | x | x | x |

    Cicerelli (Ammodytidae)(4)Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)Melù (Micromesistius poutassou)Tracina drago (Trachinus draco)(1)Molluschi (eccetto Seppia)(1)Aguglia (Belone belone)(1)Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)Argentine (Argentina spp.)Spratto (Sprattus sprattus) | | xxxxxxxx | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

    Anguilla (Anguilla, anguilla)Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

    Sgombro (Scomber spp.)Sugarello (Trachurus spp.)Aringa (Clupea harengus) | | | | xxx | | | xxx | xxx |

    Gamberello boreale (Pandalus borealis) Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) | | | | | x | x | xx | xx |

    Merlano (Merlangius merlangus)Scampo (Nephrops norvegicus) | | | | | | | xx | xx |

    Tutti gli altri organismi marini | | | | | | | | x |

    (1) Solamente all'interno di quattro miglia dalle linee di base.(2) Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.(3) Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat.(4) Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.(5) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all'appendice 2 del presente allegato. (6) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.(7) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.(8) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice. |

    ALLEGATO III, appendice 2

    Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm

    a) La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

    b) La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele all'asse longitudinale della griglia. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.

    c) La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

    d) Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

    e) È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.

    (...PICT...)

    Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata.

    ALLEGATO IV

    PARTE I

    Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

    Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di licenze | Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri | Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen | Aringa, a nord di 62°00' N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SV 12, UK: 21, PL: 1 | 69 |

    | Specie demersali, a nord di 62°00' N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 |

    | Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca con ciancioli | 11 | DE: 1 [59], DK: 26 1, FR: 2 1, NL: 1 1 | Non pertinente |

    | Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca al traino | 19 | | Non pertinente |

    | Sgombro, a nord di 62°00'N, pesca con ciancioli | 11 [60] | DK: 11 | Non pertinente |

    | Specie industriali, a sud di 62°00' N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |

    Acque delle Isole Færøer | Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |

    | Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O | 8 [61] | | 4 |

    | Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 |

    | Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O. | 70 | DE: 8 [62], FR: 12 4, UK: 0 4 | 20 [63] |

    | Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. | 70 | | 22 5 |

    | Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di quattro unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù". | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 |

    | Pesca con palangari | 10 | UK: 10 | 6 |

    | Pesca dello sgombro | 12 | DK: 12 | 12 |

    | Pesca dell'aringa a nord di 62°N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SV: 3 | 21 |

    | | | | |

    PARTE II

    Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

    Stato di bandiera | Attività di pesca | Numero di licenze | Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |

    Norvegia | Aringa, a nord di 62°00' N | 20 | 20 |

    Isole Færøer | Sgombro, VIa (a nord di 56°30'N), VIIe,f,h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56°30'N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56°30'N) | 14 | 14 |

    | Aringa, a nord di 62°00' N | 21 | 21 |

    | Aringa, IIIa | 4 | 4 |

    | Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) | 15 | 15 |

    | Molva e brosmio | 20 | 10 |

    | Melù, II, VIa (a nord di 56°30'N), VIb, VII (a ovest di 12°00'O) | 20 | 20 |

    | Molva azzurra | 16 | 16 |

    Venezuela | Lutiani [64] (acque della Guiana francese) | 41 | pm |

    | Squali (acque della Guiana francese) | 4 | pm |

    PARTE III

    Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2

    DICHIARAZIONE DI SBARCO [65] |

    Nome dell'imbarcazione: | | | Numero di immatricolazione: | |

    Nome del comandante: | | | Nome del mandatario: | |

    Firma del comandante: | | | |

    Bordata effettuata dal | | al | |

    | | | |

    Porto di sbarco: | | | | |

    Quantitativi di mazzancolle sbarcate (in peso vivo) |

    Mazzancolle decapitate: kg o ( x 1,6) = kg (mazzancolle con testa) |

    Mazzancolle con testa: kg |

    Thunnidae: kg | Lutianidi (Lutjanidae): kg |

    Squali: kg | Altri: kg |

    ALLEGATO V

    PARTE I

    Informazioni da registrare nel giornale di bordo

    Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

    Dopo ogni operazione di pesca:

    1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

    1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

    1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

    1.4. il metodo di pesca utilizzato.

    Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

    2.1. l'indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su";

    2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

    2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

    2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

    Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

    3.1. il nome del porto;

    3.2. i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

    Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

    4.1. la data e l'ora della comunicazione;

    4.2. il tipo di messaggio: "catture in entrata", "catture in uscita", "catture", "trasbordo";

    4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

    PARTE II

    (...PICT...)

    ALLEGATO VI

    CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

    1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

    1.1. Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca [66] nelle acque comunitarie, invia un messaggio "catture in entrata" con le seguenti informazioni:

    SR | o [67] | (= inizio della registrazione) |

    AD | o | XEU (= alla Commissione delle Comunità europee) |

    SQ | o | (numero di serie del messaggio nell'anno in corso) |

    TM | o | COE (= "catture in entrata") |

    RC | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave) |

    TN | f [68] | (numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso) |

    NA | f | (nome della nave) |

    IR | o | (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato) |

    XR | o | (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave) |

    LT [69] | f [70] | (latitudine della nave al momento della trasmissione) |

    LG4 | f5 | (longitudine della nave al momento della trasmissione) |

    LI | f | (latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca) |

    LN | f | (longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca) |

    RA | o | (zona CIEM pertinente) |

    OB | o | (quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg) |

    DA | o | (data di trasmissione, in formato aaaammgg) |

    TI | o | (ora di trasmissione, in formato oomm) |

    MA | o | (nome del comandante della nave) |

    ER | o | (= fine della registrazione) |

    1.2. Ogni qualvolta una nave termina una bordata di pesca [71] nelle acque comunitarie, invia un messaggio "catture in uscita" con le seguenti informazioni:

    SR | o | (= inizio della registrazione) |

    AD | o | XEU (= alla Commissione delle Comunità europee) |

    SQ | o | (numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso) |

    TM | o | COX (= "catture in uscita") |

    RC | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave) |

    TN | f | (numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso) |

    NA | f | (nome della nave) |

    IR | o | (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato) |

    XR | o | (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave) |

    LT [72] | f [73] | (latitudine della nave al momento della trasmissione) |

    LG2 | f3 | (longitudine della nave al momento della trasmissione) |

    RA | o | (zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture) |

    CA | o | (quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg) |

    OB | f | (quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg) |

    DF | f | (giorni di pesca dall'ultima dichiarazione) |

    DA | o | (data di trasmissione, in formato aaaammgg) |

    TI | o | (ora di trasmissione, in formato oomm) |

    MA | o | (nome del comandante della nave) |

    ER | o | (= fine della registrazione) |

    1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio "dichiarazione delle catture" con le seguenti informazioni:

    SR | o | (= inizio della registrazione) |

    AD | o | XEU (= alla Commissione delle Comunità europee) |

    SQ | o | (numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso) |

    TM | o | CAT (= "dichiarazione delle catture") |

    RC | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave) |

    TN | f | (numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso) |

    NA | f | (nome della nave) |

    IR | o | (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato) |

    XR | o | (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave) |

    LT [74] | f [75] | (latitudine della nave al momento della trasmissione) |

    LG1 | f2 | (longitudine della nave al momento della trasmissione) |

    RA | o | (zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture) |

    CA | o | (quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg) |

    OB | f | (quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg) |

    DF | f | (giorni di pesca dall'ultima dichiarazione) |

    DA | o | (data di trasmissione, in formato aaaammgg) |

    TI | o | (ora di trasmissione, in formato oomm) |

    MA | o | (nome del comandante della nave) |

    ER | o | (= fine della registrazione) |

    1.4. Ogni qualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi "catture in entrata" e "catture in uscita", occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di "dichiarazione delle catture", un messaggio supplementare "trasbordo" con le seguenti informazioni:

    SR | o | (= inizio della registrazione) |

    AD | o | XEU (= alla Commissione delle Comunità europee) |

    SQ | o | (numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso) |

    TM | o | TRA (= "trasbordo") |

    RC | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave) |

    TN | f | (numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso) |

    NA | f | (nome della nave) |

    IR | o | (Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato) |

    XR | o | (lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave) |

    KG | o | (quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg) |

    TT | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente) |

    TF | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda) |

    LT [76] | o/f [77], [78] | (posizione prevista della nave in latitudine dove è programmato il trasbordo) |

    LG1 | o/f2, 3 | (posizione prevista della nave in longitudine dove è programmato il trasbordo) |

    PD | o | (data in cui è previsto il trasbordo) |

    PT | o | (ora in cui è previsto il trasbordo) |

    DA | o | (data di trasmissione, in formato aaaammgg) |

    TI | o | (ora di trasmissione, in formato oomm) |

    MA | o | (nome del comandante della nave) |

    ER | o | (= fine della registrazione) |

    2. Forma delle comunicazioni

    Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

    – il testo "VRONT" va inserito nella riga dell'oggetto del messaggio;

    – ciascun dato va inserito su una riga distinta;

    – i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio.

    Esempio (con dati fittizi):

    SR

    AD XEU

    SQ 1

    TM COE

    RC IRCS

    TN 1

    NA ESEMPIO DI NOME DI NAVE

    IR NOR

    XR PO 12345

    LT +65.321

    LO -21.123

    RA 04A.

    OB COD 100 HAD 300

    DA 20051004

    MA ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE

    TI 1315

    ER

    3. Schema di comunicazione

    3.1. Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

    3.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

    3.3. Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può – previo accordo bilaterale con la Commissione – trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).

    FR o (codice paese ISO Alpha 3 del mittente)

    RN o (numero di serie della registrazione per l'anno in causa)

    RD o (data di trasmissione, in formato aaaammgg)

    RT o (ora di trasmissione, in formato oomm)

    Esempio (con i dati summenzionati)

    //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65. 321//LG/-21. 123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE //ER//

    Lo Stato di bandiera riceverà un "messaggio di avvenuta ricezione" con le seguenti informazioni:

    SR | o | (= inizio della registrazione) |

    AD | o | (codice ISO-3 dello Stato di bandiera) |

    FR | o | XEU (= alla Commissione delle Comunità europee) |

    RN | o | (numero di serie del messaggio nell'anno in corso per il quale è inviato il "messaggio di avvenuta ricezione") |

    TM | o | RET (= "avvenuta ricezione") |

    SQ | o | (numero di serie del messaggio originale per la nave nell'anno in corso) |

    RC | o | (indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale) |

    RS | o | (stato di ricezione – ACK o NAK) |

    RE | o | (notifica di un codice di errore) |

    DA | o | (data di trasmissione, in formato aaaammgg) |

    TI | o | (ora di trasmissione, in formato oomm) |

    ER | o | (= fine della registrazione) |

    4. nome della stazione radio

    Nome della stazione radio | Indicativo di chiamata della stazione radio |

    Lyngby | OXZ |

    Land's End | GLD |

    Valentia | EJK |

    Malin Head | EJM |

    Torshavn | OXJ |

    Bergen | LGN |

    Farsund | LGZ |

    Florø | LGL |

    Rogaland | LGQ |

    Tjøme | |

    LGT | |

    Ålesund | LGA |

    Ørlandet | LFO |

    Bodø | LPG |

    Svalbard | LGS |

    Stockholm Radio | STOCKHOLM RADIO |

    | |

    | |

    Turku | OFK |

    5. Codice per la comunicazione delle specie

    Berici (Beryx spp.) | ALF |

    Passere canadesi (Hippoglossoides platessoides) | PLA |

    Acciuga (Engraulis encrasicholus) | ANE |

    Rane pescatrici (Lophius spp.) | MNZ |

    Argentina (Argentina silus) | ARG |

    Pesce castagna (Brama brama) | POA |

    Squalo elefante (Cetorinhus maximus) | BSK |

    Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) | BSF |

    Molva azzurra (Molva dypterygia) | BLI |

    Melù (Micromesistius poutassou) | WHB |

    Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) | BOB |

    Merluzzo bianco (Gadus morhua) | COD |

    Gamberetto grigio (Crangon crangon) | CSH |

    Calamari (Loligo spp.) | SQC |

    Spinarolo (Squalus acanthias) | DGS |

    Musdee (Phycis spp.) | FOR |

    Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) | GHL |

    Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) | HAD |

    Nasello (Merluccius merluccius) | HKE |

    Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) | HAL |

    Aringa (Clupea harengus) | HER |

    Sugarello (Trachurus trachurus) | HOM |

    Molva (Molva molva) | LIN |

    Sgombro (Scomber Scombrus) | MAC |

    Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) | LEZ |

    Gamberello boreale (Pandalus borealis) | PRA |

    Scampo (Nephrops norvegicus) | NEP |

    Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) | NOP |

    Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) | ORY |

    Altri | OTH |

    Passera di mare (Pleuronectes platessa) | PLE |

    Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) | POL |

    Smeriglio (Lamma nasus) | POR |

    Scorfani (Sebastes spp.) | RED |

    Occhialone (Pagellus bogaraveo) | SBR |

    Granatiere (Coryphaenoides rupestris) | RNG |

    Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) | POK |

    Salmone atlantico (Salmo Salar) | SAL |

    Cicerelli (Ammodytes spp.) | SAN |

    Sardina (Sardina pilchardus) | PIL |

    Squali (Selachii, Pleurotremata) | SKH |

    Mazzancolle (Penaeidae) | PEZ |

    Spratto (Sprattus sprattus) | SPR |

    Totani (Illex spp.) | SQX |

    Tonni (Thunnidae) | TUN |

    Brosmio (Brosme brosme) | USK |

    Merlano (Merlangus merlangus) | WHG |

    Limanda (Limanda ferruginea) | YEL |

    6. Codici da utilizzare per la zona pertinente

    02A. | Divisione CIEM IIa – Mare di Norvegia |

    02B. | Divisione CIEM IIb – Spitzberg e isola degli Orsi |

    03A. | Divisione CIEM IIIa - Skagerrak e Kattegat |

    03B. | Divisione CIEM IIIb |

    03C. | Divisione CIEM IIIc |

    03D. | Divisione CIEM IIId – Mar Baltico |

    04A. | Divisione CIEM IVa – Mare del Nord settentrionale |

    04B. | Divisione CIEM IVb – Mare del Nord centrale |

    04C. | Divisione CIEM IVc – Mare del Nord meridionale |

    05A. | Divisione CIEM Va – Fondali dell'Islanda |

    05B. | Divisione CIEM Vb — Fondali delle Isole Færøer |

    06A. | Divisione CIEM VIa – Costa nord-occidentale della Scozia e Irlanda del Nord |

    06B. | Divisione CIEM VIb - Rockall |

    07A. | Divisione CIEM VIIa - Mare d'Irlanda |

    07B. | Divisione CIEM VIIb – Acque occidentali dell'Irlanda |

    07C. | Divisione CIEM VIIc - Porcupine Bank |

    07D. | Divisione CIEM VIId - Manica orientale |

    07E. | Divisione CIEM VIIe - Manica occidentale |

    07F. | Divisione CIEM VIIf – Canale di Bristol |

    07G. | Divisione CIEM VIIg – Mar Celtico settentrionale |

    07H. | Divisione CIEM VIIh – Mar Celtico meridionale |

    07J. | Divisione CIEM VIIj – Acque sud-occidentali dell'Irlanda - est |

    07K. | Divisione CIEM VIIk – Acque sud-occidentali dell'Irlanda - ovest |

    08A. | Divisione CIEM VIIIa - Golfo di Guascogna - nord |

    08B. | Divisione CIEM VIIIb - Golfo di Guascogna - centro |

    08C. | Divisione CIEM VIIIc - Golfo di Guascogna - sud |

    08D. | Divisione CIEM VIIId – Acque al largo del Golfo di Guascogna |

    08E. | Divisione CIEM VIIIe – Acque occidentali del Golfo di Guascogna |

    09A. | Divisione CIEM IXa – Acque portoghesi - est |

    09B. | Divisione CIEM IXb – Acque portoghesi - ovest |

    14A. | Divisione CIEM XIVa – Groenlandia nord-orientale |

    14B. | Divisione CIEM XIVb – Groenlandia sud-orientale |

    7. Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni:

    (a) Le navi che detengono già catture a bordo possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque comunitarie il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:

    i) Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all'indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+44 131 271 9700), oppure

    ii) Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all'indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+353 87 236 5998).

    La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione ("port letters and number" — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque comunitarie e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

    Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione in porto.

    (b) Le navi che entrano nelle acque comunitarie senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).

    (c) In deroga a quanto disposto al punto 1.2, si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque comunitarie o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.

    Le navi lasciano le acque comunitarie soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

    A. rettangolo CIEM 48 E2 nella zona VIa

    B. rettangolo CIEM 46 E6 nella zona IVa

    C. rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella zona IVa.

    Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l'attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare.

    La nave non lascia la zona situata all'interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque comunitarie.

    Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

    (d) Le navi che transitano nelle acque comunitarie devono sistemare le reti in modo che non risultino agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

    i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

    ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

    ALLEGATO VII

    ZONA VIETATA NELLA DIVISIONE NAFO 3O

    Nella divisione NAFO 3O la seguente zona è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo:

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    ALLEGATO VIII

    DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

    Specie bersaglio | Zona | Periodo di divieto |

    Squali (tutte le specie) | Zona della Convenzione | Tutto l'anno |

    Notothenia rossii | FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulareFAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionaliFAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud | Tutto l'anno |

    Pesci a pinne | FAO 48.1 Antartico(1)FAO 48.2 Antartico(1) | Tutto l'anno |

    Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthys georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheri | FAO 48.3 | Tutto l'anno |

    Dissostichus spp. | FAO 48.5 Antartico | Dall'1.12.2006 al 30.11.2007 |

    Dissostichus spp. | FAO 88.3 Antartico(1)FAO 58.5.1 Antartico(1)(2)FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20'E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20'E(1)FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S(1)FAO 58.4.4 Antartico(1)FAO 58.6 Antartico(1)FAO 58.7 Antartico(1) | Tutto l'anno |

    Lepidonotothen squamifrons | FAO 58.4.4 Antartico(1) | Tutto l'anno |

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antartico | Dall'1.12.2006 al 30.11.2007 |

    Dissostichus mawsoni | FAO 48.4 Antartico(1) | Tutto l'anno |

    (1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE). |

    ALLEGATO IX

    LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2006/07

    Sottozona/Divisione | Regione | Campagna | SSRU | Dissostichus spp. Limiti di cattura (tonnellate) | Limite delle catture accessorie (tonnellate) |

    | | | | | Razze | Macrourus spp. | Altre specie |

    48.6 | Tutte le divisioni | Dall'1.12.2006 al 30.11.2007 | | 455 t a nord di 60° S455 t a sud di 60° S | Tutte le divisioni: 50 | Tutte le divisioni: 73 | Tutte le divisioni: 20 |

    58.4.1 | Tutte le divisioni | Dall'1.12.2006 al 30.11.2007 | ABCDEFGHTotale sottozone | 00200020002000600 | Tutte le divisioni:50 | Tutte le divisioni:96 | Tutte le divisioni:20 |

    58.4.2 | Tutte le divisioni | Dall'1.12.2006 al 30.11.2007 | ABCDETotale sottozone | 26002600260780 | Tutte le divisioni:50 | Tutte le divisioni:124 | Tutte le divisioni:20 |

    58.4.3a) | Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale | Dall'1.5.2007 al 31.8.2007 | N/A | 250 | Tutte le divisioni:50 | Tutte le divisioni:26 | Tutte le divisioni:20 |

    58.4.3b) | Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale | Dall'1.5.2007 al 31.8.2007 | N/A | 300 | Tutte le divisioni:50 | Tutte le divisioni:159 | Tutte le divisioni:20 |

    88.1 | Tutte le sottozone | Dall'1.12.2006 al 31.8.2007 | AB, C, GDEFH, I, KJLTotale sottozone | 0356(1)0001 936(1)564(1)176(1)3 032(1) | 050(1)00097(1)50(1)50(1)150(1) | 057(1)000310(1)90(1)28(1)484(1) | 060(1)00060(1)20(1)20(1)0 |

    88.2 | Tutte le sottozone | Dall'1.12.2006 al 31.8.2007 | ABC, D, F, GETotale sottozone | 00206(1)341(1)547(1) | 0050(1)50(1)50(1) | 0033(1)55(1)88(1) | 0020(1)20(1)0 |

    (1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:– Razze: 5% del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;– Macrourus spp.: 16% del limite di cattura per Dissostichus spp.;– Altre specie: 20 tonnellate per SSRU. |

    .

    ALLEGATO X

    PARTE I

    Moduli di controllo dello Stato di approdo

    MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO – PSC 1PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave |

    Nome della nave | Numero IMO1 | Indicativo di chiamata | Stato di bandiera |

    | | | |

    Numero Inmarsat | Numero di fax | Numero di telefono | Indirizzo e-mail |

    | | | |

    Porto di sbarco o di trasbordo | Ora presunta di arrivo |

    | Data: | Ora (UTC): |

    Catture totali a bordo | Catture da sbarcare2 |

    Specie3 | Prodotto4 | Zona CIEM di cattura | Peso del prodotto (kg) | Specie3 | Prodotto4 | Zona CIEM di cattura | Peso del prodotto (kg) |

    | | | | | | | |

    Parte B: Per esclusivo uso ufficiale – Deve essere compilata dallo Stato di bandiera |

    Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande mediante un segno nella casella "Sì" o "No". | Sì | No |

    a) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate? | | |

    b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili? | | |

    c) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate? | | |

    d) La presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS? | | |

    Convalida dello Stato di bandieraCertifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |

    Nome e titolo | Data | Firma | Timbro ufficiale |

    PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale – Deve essere compilata dallo Stato di approdo |

    Nome dello Stato di approdo | Autorizzazione rilasciata | Data | Firma | Timbro |

    | Sì…No…. | | | |

    1. Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO (Organizzazione marittima internazionale) devono fornire il numero di registrazione esterno.2. Se necessario utilizzare altri moduli.3. Codice numerico alpha-3 FAO per le specie. 4. Presentazione del prodotto - Appendice 1 del presente allegato. |

    MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO – PSC 21PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave |

    Nome della nave | Numero IMO2 | Indicativo di chiamata | Stato di bandiera |

    | | | |

    Numero Inmarsat | Numero di fax | Numero di telefono | Indirizzo e-mail |

    | | | |

    Porto di sbarco o di trasbordo | Ora presunta di arrivo |

    | Data: | Ora (UTC): |

    Informazione sulle catture per le navi cedenti |

    Nome della nave | Numero IMO2 | Indicativo di chiamata | Stato di bandiera |

    | | | |

    Catture totali a bordo | Catture da sbarcare3 |

    Specie4 | Prodotto5 | Zona CIEM di cattura | Peso del prodotto (kg) | Specie4 | Prodotto5 | Zona CIEM di cattura | Peso del prodotto (kg) |

    | | | | | | | |

    Parte B: Per esclusivo uso ufficiale – Deve essere compilata dallo Stato di bandiera |

    Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande mediante un segno nella casella "Sì" o "No". | Sì | No |

    a) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate? | | |

    b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili? | | |

    c) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate? | | |

    d) La presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS? | | |

    Convalida dello Stato di bandieraCertifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |

    Nome e titolo | Data | Firma | Timbro ufficiale |

    PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale – Deve essere compilata dallo Stato di approdo |

    Nome dello Stato di approdo | Autorizzazione rilasciata | Data | Firma | Timbro |

    | Sì…No…. | | | |

    1 È necessario compilare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.

    2 Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.

    3 Se necessario utilizzare altri moduli.

    4 Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.

    5 Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice 1 del presente allegato.

    PARTE II

    Relazione sull'ispezione dello Stato di approdo (PSC 3)1

    A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE |

    Stato di approdo | Porto di sbarco o di trasbordo |

    | |

    Nome della nave | Stato di bandiera | Numero IMO2 | Indicativo di chiamata internazionale |

    | | | |

    Inizio dello sbarco/trasbordo | Data | Ora |

    | | |

    Fine dello sbarco/trasbordo | Data | Ora |

    | | |

    B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE |

    Nome della nave cedente | Numero IMO2 | Indicativo di chiamata | Stato di bandiera |

    | | | |

    B1. Pesce sbarcato o trasbordato |

    Specie3 | Prodotto4 | Zona CIEM di cattura | Peso del prodotto in kg | Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 | Differenza (%) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 |

    | | | | | |

    | | | | | |

    B2. Informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello Stato di bandiera |

    Denominazione del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma |

    |

    B3. Pesce detenuto a bordo |

    Specie3 | Prodotto4 | Zona CIEM di cattura | Peso del prodotto in kg | Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 | Differenza (%) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2 |

    | | | | | |

    | | | | | |

    C. rISULTATI DELL'ISPEZIONE |

    Inizio dell'ispezione | Data | Ora |

    Fine dell'ispezione | Data | Ora |

    Osservazioni |

    |

    Infrazioni constatate5 |

    Articolo | Indicare le disposizioni NEAFC non rispettate e presentare sintesi dei fatti pertinenti. |

    | |

    Nome degli ispettori | Firma degli ispettori | Data e luogo |

    | | |

    d. Osservazioni del comandante |

    Il sottoscritto, comandante della nave …, conferma che una copia della presente relazione gli è stata consegnata nella data indicata in appresso. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto della relazione, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.Firma: Data: ____________________________________ |

    e. distribuZIONE |

    Copia per lo Stato di bandiera | Copia per il segretario della NEAFC |

    | |

    1 Qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo. È necessario utilizzare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.2 Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.3 Codice numerico alpha-3 FAO per le specie. 4 Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice 1 del presente allegato.5 In caso di infrazioni relative a catture avvenute nella zona della convenzione NEAFC è necessario fare riferimento al pertinente articolo del Regime di controllo e di attuazione della NEAFC adottato il 17 novembre 2006. |

    Allegato X, appendice 1

    Prodotti e imballaggi

    A. Codici dei tipi di prodotto

    Codice | Tipo di prodotto |

    A | Intero - congelato |

    B | Intero – congelato (cotto) |

    C | Eviscerato non decapitato - congelato |

    D | Eviscerato decapitato - congelato |

    E | Eviscerato decapitato – sezionato - congelato |

    F | Filetti senza pelle - congelati |

    G | Filetti con pelle - congelati |

    H | Pesce salato |

    I | Pesce in salamoia |

    J | Pesce in scatola |

    K | Olio |

    L | Carne proveniente da pesci interi |

    M | Carne proveniente da scarti di pesce |

    N | Altro (specificare) |

    B. Tipo di imballaggio

    Codice | Tipo |

    CRT | Scatole |

    BOX | Casse |

    BGS | Sacchi |

    BLC | Blocchi |

    ALLEGATO XI

    PARTE I

    Dichiarazione SEAFO di trasbordo

    Nome della nave e eventuale indicativodi chiamata: | Identificazione esterna:Numero SEAFO: | In caso di trasbordoNome e/o indicativo di chiamata,identificazione esterna e nazionalitàdella nave ricevente: |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    | Giorno | | Mese | | Ora | | Anno | | 2 | 0 | | | | Nome dell'agente: | | Nome del comandante: |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Partenza | | | | | | | | | | | | | dal | | | | | |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Ritorno | | | | | | | | | | a | | | | | | Firma: | | Firma: |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Trasbordi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Indicare il peso in kg o l'unità utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc.) e peso dello sbarco, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità: __________ chilogrammi (1) (2)

    Specie | Porto di trasbordo(3) | Presentazione (4) | Presentazione (4) | Presentazione (4) | Presentazione (4) | Presentazione (4) | Presentazione(4) | Presentazione (4) | Presentazione(4) | Presentazione(4) | Presentazione(4) |

    | Nome del porto, Paese | Intero | Eviscerato | Decapitato | Filetti | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    (1) Indicare l'unità di misura utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc.) al momento dello sbarco e il peso netto, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo.(2) Indicare il peso o i quantitativi effettivamente trasbordati per tutte le specie coperte dalla convenzione SEAFO. Il peso deve corrispondere a quello del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione del prodotto a bordo.(3) Con Nome del posto, Paese si intendono il porto e il paese in cui avverrà il trasbordo.(4) Per "Presentazione" si intende il tipo di trasformazione subito dal pesce. Indicare la natura dell'eventuale trasformazione: GUT per eviscerato, HEAD per non decapitato, FILLET per filetti, ecc. Se il pesce non è stato trasformato, indicare WHOLE per pesce intero. |

    DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

    (1) Regola generale

    In caso di trasbordo, il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce.

    (2) Procedura per la compilazione

    a) Le annotazioni sulla dichiarazione di trasbordo devono essere leggibili e indelebili.

    b) Nessuna annotazione sulla dichiarazione di trasbordo deve poter essere cancellata o modificata. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario.

    c) Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo.

    d) Tutte le pagine della dichiarazione di trasbordo devono essere firmate dal comandante.

    (3) Responsabilità del comandante per quanto concerne la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo

    Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nella dichiarazione di trasbordo. Le copie della dichiarazione di trasbordo devono essere tenute per un anno.

    (4) Informazioni da fornire

    Le stime sui quantitativi trasbordati devono essere indicate nel modulo della dichiarazione SEAFO di trasbordo, come specificato nelle note a pie' di pagina dello stesso, per ciascuna specie e bordata.

    (5) Procedura di trasmissione

    a) In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato parte contraente o registrata in uno Stato parte contraente, la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato. L'originale di detto documento deve essere consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata, entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall'arrivo in porto.

    b) In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo, l'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nel quale è registrata.

    c) Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare l'originale delle dichiarazioni di trasbordo alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata entro i termini stabiliti, i dati richiesti per le dichiarazioni devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo.

    I dati devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.

    Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato a un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo.

    Il comandante della nave deve provvedere affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti.

    PARTE II

    Orientamenti relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi con bandierine ("tori lines") per far fuggire gli uccelli marini

    1. I presenti orientamenti sono finalizzati a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi con bandierine da utilizzarsi con i palangari. Se da un lato gli orientamenti sono relativamente espliciti, si incoraggia altresì a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.

    2. Configurazione dei cavi con bandierine

    2.1. Si raccomanda di utilizzare cavi di 150 metri di lunghezza. Il diametro della sezione del cavo in acqua può essere superiore a quello del cavo al di fuori dell'acqua. Ciò permette di aumentare la resistenza e quindi di limitare la lunghezza del cavo, oltre a tenere conto della velocità di posa e del tempo che le esche impiegano a immergersi. La sezione al di sopra dell'acqua dovrebbe essere di corda fine (ad esempio, con un diametro di circa 3 mm) e di colore vivo, come rosso o arancione.

    2.2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua dovrebbe essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento.

    2.3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che il cavo si aggrovigli.

    2.4. Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante e che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano), essere appese a un tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo ed essere appena al di sopra del livello dell'acqua.

    2.5. Tra le bandierine non vi dovrebbero essere più di 5-7 metri. Idealmente le bandierine dovrebbero essere messe a coppie.

    2.6. Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace il fissaggio al cavo.

    2.7. Il numero di bandierine dovrebbe essere in funzione della velocità di posa della nave (più è ridotta la velocità di posa e più bandierine sono necessarie). Tre paia sono adeguate per una velocità di posa di 10 nodi.

    3. Spiegamento dei cavi con bandierine

    3.1. La linea dei cavi deve essere sospesa a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere piazzato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 6 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.

    3.2. I cavi dovrebbero essere collocati in modo tale che le bandierine si trovino al di sopra degli ami con le esche.

    3.3. L'uso di diverse linee di cavi con bandierine è incoraggiato perché permette di proteggere ancora meglio le esche dagli uccelli.

    3.4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire che le operazioni di pesca continuino senza interruzioni.

    3.5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con la linea dei cavi:

    a) accertandosi che il dispositivo lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi;

    b) qualora il dispositivo consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, utilizzando due linee di cavi.

    3.6. I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare il dispiegamento e il ritiro dei cavi con le bandierine.

    ALLEGATO XII

    Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

    1. La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (la Convenzione) che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC e che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

    a) i pescherecci figuranti nel suddetto elenco che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della Convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

    b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci figuranti nell'elenco in questione o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con tali pescherecci;

    c) nei porti non devono essere forniti ai suddetti pescherecci provviste, carburante o altri servizi.

    2. I pescherecci che la NEAFC ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci INN) sono riportati nell'appendice 1 del presente allegato. Oltre alle misure indicate al punto 1.1, a tali pescherecci si applicano le seguenti misure:

    a) ai pescherecci INN è vietato entrare in un porto della Comunità;

    b) i pescherecci INN non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

    c) è vietata l'importazione di pesce proveniente da pescherecci INN;

    d) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

    3. L'appendice del presente allegato si applica anche nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. xxxx/2007 del Consiglio [79].

    4. La Commissione modificherà l'elenco dei pescherecci INN in modo da renderlo conforme all'elenco NEAFC, non appena quest'ultima adotterà un nuovo elenco.

    Appendice all'allegato XII

    Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    Numero IMO1 di identificazione della nave | Nome della nave2 | Stato di bandiera2 |

    8522030 | CARMEN | Georgia |

    7700104 | CEFEY | Ex Panama |

    8422852 | DOLPHIN | Georgia |

    8522119 | EVA | Georgia |

    7321374 | FONTE NOVA | Panama |

    6719419 | GRAN SOL | Panama |

    7332218 | IANNIS I | Panama |

    8028424 | ICE BAY | Cambogia |

    8422838 | ISABELLA | Georgia |

    8522042 | JUANITA | Georgia |

    6614700 | KABOU | Guinea Conakry |

    7351161 | KERGUELEN | Guinea Conakry |

    7385174 | MURTOSA | Togo |

    8326319 | PAVLOVSK | Georgia |

    8914221 | POLESTAR | Panama |

    8522169 | ROSITA | Georgia |

    8421937 | SANTA NIKOLAS | Honduras |

    7347407 | SUNNY JANE | |

    8209078 | THORGULL | Bahamas |

    8606836 | ULLA | Georgia |

    1. Organizzazione marittima internazionale.

    2. Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito Web della NEAFC: www.neafc.org.

    [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    [3] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

    [4] GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

    [5] GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

    [6] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

    [7] GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

    [8] GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

    [9] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

    [10] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

    [11] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    [12] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

    [13] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

    [14] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2943/95 (GU L 308 del 21.12.1995).

    [15] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

    [16] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2187/2005 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

    [17] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

    [18] GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

    [19] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

    [20] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

    [21] GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 11).

    [22] GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

    [23] GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

    [24] GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

    [25] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

    [26] GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

    [27] GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

    [28] GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

    [29] GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

    [30] GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

    [31] GU L (…), (…), pag. (…).

    [32] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    [33] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

    [34] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

    [35] GU L 411 del 30.12.2006, pag. 32.

    [36] GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

    [37] GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

    [38] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    [39] GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

    [40] GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    [41] GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.

    [42] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

    [43] GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

    [44] GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

    [45] GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.

    [46] GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.

    [47] GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

    [48] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

    [49] GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.

    [50] GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.

    [51] Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento all'ora GMT.

    [52] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [53] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

    [54] GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

    [55] GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6.

    [56] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

    [57] GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.

    [58] GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

    [59] Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

    [60] Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00'N.

    [61] Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

    [62] Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

    [63] Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

    [64] Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani o il 50% delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza. Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

    [65] Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo ed una terza è inviata alla Commissione delle Comunità europee.

    [66] Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

    [67] o = obbligatorio

    [68] f = facoltativo

    [69] LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto; fino al 31.12.2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

    [70] Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    [71] Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

    [72] LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto; fino al 31.12.2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

    [73] Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    [74] LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto; fino al 31.12.2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

    [75] Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    [76] LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto; fino al 31.12.2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

    [77] Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

    [78] Facoltativo per la nave ricevente.

    [79] GU L [...] del [...], pag. [...].

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