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Document 52007PC0619

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

    /* COM/2007/0619 def. - COD 2007/0216 */

    52007PC0619

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri /* COM/2007/0619 def. - COD 2007/0216 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 18.10.2007

    COM(2007) 619 definitivo

    2007/0216 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazioni e obiettivi della proposta Il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri non prevede deroghe al rilevamento delle impronte digitali. È pertanto necessario introdurre disposizioni che esentino da tale obbligo i bambini al di sotto di 6 anni e le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile. |

    120 | Contesto generale Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri[1]. All'epoca della proposta della Commissione e delle relative discussioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, l'uso dei dati biometrici nei documenti di viaggio non era stato ancora sperimentato su vasta scala. Le nuove tecnologie, basate sull'inserimento di microprocessori contenenti dati biometrici nei documenti, non erano state ancora applicate o testate. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d'identità "uno a uno". Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti importanti che le rendono difficili da controllare durante l'intero periodo di validità del passaporto. Per ragioni sia giuridiche che di sicurezza, la definizione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali nel quadro del rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio da parte degli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale. Di conseguenza, la Commissione propone di modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004 per armonizzare tali deroghe: dovrebbero essere esentati dall'obbligo di fornire le loro impronte digitali i bambini al di sotto di sei anni e le persone per cui il rilevamento sia fisicamente impossibile. Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, sarà introdotto il principio "una persona - un passaporto". Questa regola è raccomandata anche dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e fa in modo che il passaporto e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto. Se, per esempio, in un passaporto sono iscritti anche i figli del titolare, con l'indicazione del nome ma senza fotografie, nel microprocessore saranno inseriti soltanto i dati biometrici del rispettivo genitore. Le informazioni biometriche relative ai figli non sono registrate e quindi, la loro identità non può essere verificata in maniera affidabile. Ciò potrebbe favorire la tratta dei bambini. L'introduzione del principio "una persona - un passaporto" permetterebbe di evitare questo effetto negativo. Nuova procedura di comitatologia La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/412/CE che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato. Il regolamento (CE) n. 2252/2004 stabilisce una procedura di comitatologia per definire le specifiche tecniche di cui all'articolo 2 che sono necessarie per l'attuazione del regolamento. Il regolamento non subisce alcuna modifica. Le specifiche tecniche integrano il regolamento e precisano, per esempio, come è garantita la sicurezza dell'accesso al microprocessore. Se le specifiche tecniche devono rimanere segrete per evitare che i falsari o i malintenzionati possano accedervi ed usarle per i loro scopi, il comitato di comitatologia può decidere, conformemente all'articolo 3, di tenerle segrete. Questa decisione lascerà inoltre impregiudicate le disposizioni del regolamento. Si limita infatti ad attuare le disposizioni del regolamento, cioè a rendere più sicuri i documenti di viaggio. Di conseguenza, la procedura di comitatologia con controllo non si applica. |

    130 | Disposizioni in vigore nel settore della proposta La presente proposta è volta a modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004 che attualmente non prevede deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. Pertanto, l'introduzione del principio "un passaporto - una persona" e l'esenzione dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i bambini al di sotto di 6 anni e per le persone per cui il rilevamento non è fisicamente possibile costituiscono un complemento indispensabile alla normativa vigente. |

    141 | Coerenza con le altre politiche e gli altri obiettivi dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004. Per quanto riguarda il primo punto, l'esenzione dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, la questione è stata affrontata durante la discussione sul sistema di informazione sui visti, in occasione della quale sono stati consultati il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e il Gruppo di lavoro "Articolo 29" per la protezione dei dati. Il garante europeo ha affermato, come anche durante le discussioni sulle modifiche da apportare all'Istruzione consolare comune per introdurre gli identificatori biometrici, che dovrebbero essere previste procedure alternative per coloro che non sono in grado di fornire i dati biometrici. Per quanto riguarda il secondo punto, l'introduzione della regola "una persona-un passaporto", la maggior parte degli Stati membri segue già questo principio, perché raccomandato anche dall'ICAO. |

    Raccolta e uso dei pareri degli esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare altri esperti esterni (cfr. sopra). |

    230 | Valutazione di impatto Non è stata realizzata una valutazione d’impatto. La presente proposta integra il regolamento (CE) n. 2252/2004. Introduce il principio "una persona - un passaporto" ed esenta dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i bambini al di sotto di sei anni e le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile. Innanzitutto, la maggior parte degli Stati membri applica già questo principio e per loro non ci saranno costi aggiuntivi. Inoltre, gli Stati membri che iscrivono i minori nei passaporti dei genitori prevedono già la possibilità di rilasciare, su richiesta, passaporti individuali, che sono necessari per recarsi, per esempio, negli Stati Uniti. Pertanto, neppure in questi casi ci saranno costi aggiuntivi. Dovranno invece sostenere costi aggiuntivi i cittadini, che dovranno pagare i diritti per ciascun passaporto. Il passaporto però è necessario soltanto per recarsi nei paesi terzi perché, per viaggiare all'interno dell'UE, basta una carta d'identità. Infine, questa soluzione renderà più sicuri i viaggi perché ai bambini sarà assicurata una migliore protezione. Per quanto riguarda il secondo punto, le deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, questa modifica risponde alla richiesta di introdurre procedure alternative. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi dell’azione proposta La Commissione propone di modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004 per armonizzare le necessarie deroghe volte ad esentare dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i bambini al di sotto di sei anni e le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile. Inoltre, per garantire la sicurezza dei documenti, è introdotto, come raccomandato anche dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), il principio generale "una persona - un passaporto". Questa misura contribuirà a prevenire la tratta dei bambini. I bambini avranno il proprio passaporto con i loro dati biometrici, il che agevolerà i controlli di frontiera. |

    310 | Base giuridica Articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE |

    329 | Principio di sussidiarietà Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è stato adottato dalla Comunità. La Comunità è competente anche per quanto riguarda l'armonizzazione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. |

    Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

    331 |

    332 | La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 introducendo il principio "una persona - un passaporto" ed esentando dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i bambini al di sotto di sei anni e le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumento proposto: regolamento. |

    342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: il regolamento (CE) n. 2252/2004 deve essere modificato tramite regolamento. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | Nessuna. |

    1. 2007/0216 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

    vista la proposta della Commissione[2],

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo di Salonicco ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello comunitario in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).

    (2) In questo contesto, il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri[4], effettuando così un passo importante verso l'uso di nuovi elementi che renderanno più sicuri i documenti di viaggio e più stretto il legame tra il passaporto e il suo titolare per contribuire in maniera consistente ad impedire un uso fraudolento del documento.

    (3) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede l'obbligo generale di rilevare le impronte digitali che saranno conservate in un microprocessore di tipo senza contatto inserito nel passaporto. Le prove effettuate hanno dimostrato però l'esigenza di accordare delle deroghe. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d'identità "uno a uno". Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti importanti che le rendono difficili da controllare durante l'intero periodo di validità del passaporto.

    (4) L'armonizzazione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali è essenziale per mantenere norme di sicurezza comuni e per semplificare i controlli alle frontiere. Per ragioni sia giuridiche che di sicurezza, la definizione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali nel quadro del rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio da parte degli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale.

    (5) Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, sarà introdotto il principio "una persona - un passaporto". Questa regola è raccomandata anche dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e fa in modo che il passaporto e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto.

    (6) Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

    (7) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché però il presente regolamento è inteso a sviluppare l' acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo o meno nel suo diritto interno.

    (8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen [5] ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    (9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen [6] . L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (10) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen [7] che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[8].

    (11) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen che ricade nell'ambito contemplato all’articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE[9] e 2004/860/CE[10] del Consiglio.

    (12) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 va quindi modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2252/2004 è modificato come segue:

    (1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.

    Sono rilasciati come documenti individuali.";

    (2) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

    "2 bis Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali:

    (a) i bambini di età inferiore a 6 anni;

    (b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    [1] GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

    [5] GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43.

    [6] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    [7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    [8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    [9] GU L 368 del 15.12.2004, pagg. 26-27.

    [10] GU L 370 del 17.12.2004, pagg. 78-79.

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