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Document 52007PC0614

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    /* COM/2007/0614 def. */

    52007PC0614

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali /* COM/2007/0614 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 17.10.2007

    COM(2007) 614 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta A seguito dell'adozione della direttiva 2007/ /CE del Consiglio, del [ ], sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali al fine di garantire un certo parallelismo fra l'esenzione dall'IVA e la franchigia doganale. Dato che il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio non viene modificato in misura significativa da oltre quindici anni, l'esigenza di cambiare la disposizione relativa all'importazione di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori rappresenta l'opportunità per modificare alcune disposizioni. Queste modifiche - rafforzano la chiarezza e la trasparenza del regolamento, - migliorano il parallelismo fra l'esenzione dall'IVA e la franchigia doganale, - armonizzano l'applicazione delle disposizioni doganali negli Stati membri e - semplificano le procedure di sdoganamento per alcune merci. |

    Contesto generale La revisione di queste disposizioni va inserita nel contesto degli sforzi della Commissione intesi a rafforzare la chiarezza e la trasparenza della normativa comunitaria nonché ad agevolare il commercio con i paesi terzi e a semplificare i controlli doganali. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta Direttiva 2007/ /CE del Consiglio, del [ ], sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi. Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La modifica proposta è conforme agli obiettivi della Commissione in materia di agevolazione del commercio e semplificazione dei controlli doganali. |

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto I membri del Comitato del codice doganale – normativa generale sono stati consultati per iscritto. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione I membri del Comitato non hanno sollevato obiezioni. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Settori scientifici/di competenza interessati Non pertinente Metodologia applicata Non pertinente Principali organizzazioni/esperti consultati Non pertinente Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Non pertinente Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Non pertinente |

    Valutazione dell'impatto 1. Le modifiche proposte elimineranno alcune incertezze sull'applicazione delle disposizioni in materia di franchigia doganale. Con esse viene chiarito che tali disposizioni sono applicabili alle sole merci importate che non sono oggetto di "esenzione" dai dazi d'importazione. Si precisa inoltre che le merci importate che beneficiano della franchigia doganale in conformità del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio non devono essere oggetto delle misure di difesa commerciale imposte in virtù dell'articolo 133 del trattato. 2. La franchigia dai dazi per gli effetti e gli oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria non è ripetuta nelle disposizioni relative all'esenzione dall'IVA. L'eliminazione delle disposizioni relative alla franchigia per tali merci non solo migliorerà il parallelismo fra franchigia doganale ed esenzione dall'IVA, ma semplificherà anche le procedure di sdoganamento e di controllo delle merci importate a seguito del trasferimento di residenza di una persona fisica nella Comunità, in quanto le autorità doganali potranno concentrare i controlli di proprietà sui casi in cui la riscossione dei dazi doganali e dell'IVA è a rischio. 3. La modifica proposta, che consiste nel sostituire le disposizioni relative alla franchigia doganale per le importazioni commerciali di merci di valore trascurabile con una disposizione che determini un dazio doganale di importo trascurabile per il quale la riscossione non è necessaria, consentirà di semplificare notevolmente lo sdoganamento delle piccole spedizioni. Finora, data la natura commerciale di queste importazioni, le piccole spedizioni di un valore intrinseco superiore a 22 EUR dovevano essere classificate conformemente alle disposizioni della tariffa doganale comune. In considerazione del fatto che questo valore limite non viene modificato da più di 15 anni e a causa della crescente diffusione degli acquisti per corrispondenza e dell'utilizzo di Internet, gli operatori economici e le autorità doganali incaricate di sdoganare questi articoli hanno raggiunto il limite della loro capacità per eseguire i compiti previsti dalla normativa doganale. Con la soluzione proposta, invece, un numero elevato di piccole spedizioni, ossia del valore massimo di 60 EUR circa, contenenti merci che non rientrano nel campo d'applicazione della PAC, non dovranno essere classificate in quanto l'aliquota massima del dazio ad esse applicabile non sarà superiore al 16%; in questo modo lo sdoganamento di queste spedizioni verrà reso molto più efficiente. La modifica proposta porterà inoltre a una maggiore armonizzazione nell'applicazione della normativa doganale, in quanto alcuni Stati membri hanno già sostituito l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio con la soluzione de minimis per la riscossione dei dazi doganali stabilita nell'articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. |

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. |

    Base giuridica Articolo 26 |

    Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità Non pertinente |

    Scelta dello strumento |

    Strumento proposto: regolamento. |

    Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. In virtù dell’articolo 26 del trattato CE i dazi della tariffa doganale comune vengono decisi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. |

    4) INCIDENZA SUL BILANCIO |

    Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 286,1 milioni di EUR. |

    5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Semplificazione |

    La proposta prevede inoltre la semplificazione dello sdoganamento per le merci importate - nell'ambito del trasferimento della residenza normale di una persona fisica e - in piccole spedizioni di valore trascurabile. |

    Essa elimina inoltre la necessità dei controlli della destinazione particolare per le merci per le quali l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune reca la menzione "esenzione". |

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione[1],

    considerando quanto segue:

    (1) Le merci importate in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (TDC) conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali[2], sono di norma soggette a restrizioni di uso e/o a controlli doganali successivi all'importazione. Tali restrizioni e controlli sono intesi ad evitare che le merci importate che beneficiano della franchigia doganale abbiano un impatto economico negativo sul mercato comunitario. È pertanto appropriato stabilire che il detto regolamento si applichi solo alle importazioni di merci per le quali l'aliquota del dazio convenzionale o autonomo, fissata nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[3], non rechi la menzione "esenzione" e sopprimere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 918/83 che si riferiscono a prodotti particolari che beneficiano di "esenzione" dai dazi della TDC.

    (2) Le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria sono soggette alle stesse restrizioni e controlli delle medesime merci importate da persone fisiche che trasferiscono il loro luogo di residenza normale da un paese terzo nella Comunità. Nonostante creino lo stesso onere amministrativo per gli importatori e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, le importazioni del primo tipo non beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a differenza di quelle del secondo. Inoltre, i vantaggi economici di una franchigia doganale per le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria sono modesti in confronto ai costi supplementari dei controlli. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative alla franchigia doganale per tali merci.

    (3) Norme relative ai casi de minimis sono contemplate sia nell'articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[4], sia negli articoli 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 918/83. Queste norme sono ispirate a criteri diversi, che danno luogo a complicazioni e incoerenze. È pertanto opportuno sostituire gli articoli 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 918/83 con una disposizione che si fondi su criteri conformi a quelli del citato articolo 868 e che stabilisca per i dazi doganali un importo minimo esente da riscossione all'importazione delle merci.

    (4) Per garantire che le importazioni di merci esenti da IVA contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non vengano assoggettate a dazi doganali occorre modificare le disposizioni relative a tali importazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto della direttiva 2007/ /CE del Consiglio, del [ ], sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi[5]. Si deve pertanto concedere una franchigia doganale ove la normativa nazionale in materia di IVA, attuata in conformità della direttiva 2007/ /CE, preveda un'esenzione dall'IVA. A tale riguardo è necessario assicurare che le stesse disposizioni in materia di franchigia doganale siano applicate nei territori elencati all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[6].

    (5) L'importazione di merci in regime di franchigia doganale non avrà verosimilmente ripercussioni negative significative sull'industria comunitaria. Occorre pertanto escludere le importazioni di merci che beneficiano della franchigia doganale dall'applicazione delle misure di difesa commerciale imposte in virtù dell'articolo 133 del trattato.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio deve pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

    (1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione o la deroga dalle misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato al momento dell'immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.

    Esso non si applica alle merci per le quali l'aliquota del dazio convenzionale o autonomo fissata nel regolamento (CEE) n. 2658/87 reca la menzione "esenzione". Esso è tuttavia applicabile alle merci che beneficiano di "esenzione" a norma dello stesso regolamento qualora tali merci siano soggette a dazi all'importazione o a restrizioni quantitative in virtù di misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato."

    (2) Nel capitolo I, il titolo IV è soppresso.

    (3) Nel capitolo I, l’intestazione del titolo VI è sostituita dalla seguente:

    "DAZI DOGANALI DI IMPORTO TRASCURABILE"

    (4) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 27

    La franchigia doganale è concessa ove l'importo del dazio sia inferiore a 10 EUR."

    (5) L'articolo 28 è soppresso.

    (6) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 45

    Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché tali importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/ /CE del Consiglio (*).

    Le merci importate nei territori elencati all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (**) sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato."

    (*) GU L […] del […], pag. […].

    (**) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

    (7) Gli articoli da 46 a 49, 70, 92 e 93 sono soppressi.

    (8) Nel capitolo I, il titolo XXIII è soppresso.

    (9) L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 109

    Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

    a) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;

    b) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione d'informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a rilevanti abusi o distorsioni di concorrenza."

    (10) All’articolo 127 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato."

    (11) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

    (12) L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

    (13) L'allegato III è soppresso.

    (14) L'allegato IV è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO I

    Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 50

    Codice NC | Descrizione |

    3705 | Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche: |

    ex 3705 10 00 | Pellicole di riproduzione in offset destinate alla produzione di libri |

    ex 3705 90 10 | Microriproduzioni di libri, di album o di libri con illustrazioni e di album da disegno o da colorare per bambini, di libri-quaderni, di raccolte di giochi, di parole incrociate, di giornali e periodici e di documenti o rapporti di carattere non commerciale e di illustrazioni isolate, di pagine stampate e bozze su carta destinate alla produzione di libri |

    ex 3705 90 90 | Altre pellicole di riproduzione destinate alla produzione di libri |

    9023 | Strumenti, apparecchi o modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi: |

    ex 9023 00 80 | Carte in rilievo riguardanti settori scientifici quali la geologia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l'archeologia, l'etnologia, la meteorologia, la climatologia e la geofisica |

    Codici NC dell'allegato II | Articoli elencati nell'allegato II prodotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate" |

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO II

    Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 51

    Codice NC | Descrizione |

    3705 | Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche: |

    ex 3705 10 00 | Pellicole di riproduzione in offset di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    ex 3705 90 10 | Microriproduzioni di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    ex 3705 90 90 | Altre lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate, di carattere educativo, scientifico o culturale |

    3706 | Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono: |

    ex 3706 10 99 ex 3706 90 99 | Altre positive, impressionate e sviluppate, di larghezza uguale o superiore a 10 mm, di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |

    ex 8523 21 00 ex 8523 29 39 ex 8523 29 90 | Supporti magnetici registrati di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    ex 8523 40 31 ex 8523 40 39 ex 8523 40 51 ex 8523 40 59 ex 8523 40 99 | Supporti ottici registrati di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    ex 8523 51 99 ex 8523 52 10 ex 8523 59 99 | Supporti a semiconduttore, registrati, di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    ex 8523 80 99 | Dischi di carattere educativo, scientifico o culturale (1) |

    9023 | Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi: |

    ex 9023 00 10 ex 9023 00 80 | Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alle dimostrazione e all'insegnamento (1) |

    ex 9023 00 10 ex 9023 00 80 | Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, quali strutture molecolari o formule matematiche, di carattere educativo, scientifico o culturale |

    (1) L'applicazione della franchigia doganale a questo articolo è soggetta alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)]." |

    ALLEGATO III

    "ALLEGATO IV

    Oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi di cui all'articolo 71

    Codice NC | Descrizione |

    ex 6602 00 00 | Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili: Bastoni bianchi per ciechi e ambliopi |

    ex 8469 00 91 ex 8469 00 99 | Macchine per scrivere: - adattate per essere impiegate dai ciechi e dagli ambliopi |

    ex 8519 | Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono: - Elettrofoni e lettori di cassette appositamente ideati o adattati per le esigenze dei ciechi e degli ambliopi |

    ex 8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: - Audiolibri - Nastri magnetici e cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri |

    9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altre apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo: |

    ex 9013 80 90 | - altri dispositivi, apparecchi e strumenti: - Teleingranditori per ciechi e ambliopi |

    9023 | Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi: |

    ex 9023 00 80 | - altri: - Ausili pedagogici e apparecchi appositamente ideati per essere impiegati dai ciechi e dagli ambliopi |

    ex 9102 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101: - Orologi braille con casse in materiali diversi dai metalli preziosi |

    Varie | Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi" |

    SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

    2. LINEE DI BILANCIO

    Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

    La perdita per gli anni seguenti menzionati nella colonna "periodo di validità" sarà calcolata separatamente con regolamenti successivi.

    Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2008: 16 431 900 000 EUR

    3. INCIDENZA FINANZIARIA

    ( Proposta senza incidenza finanziaria

    X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

    Mio EUR (al primo decimale)

    Linea di bilancio | Entrate[7] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno 2008] |

    Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1.1.2008 | - 286,1 |

    4. MISURE ANTIFRODE

    5. ALTRE OSSERVAZIONI

    Costo stimato dell’intervento

    Per calcolare la perdita stimata delle entrate ci si è basati sull'ipotesi che 30 milioni di passeggeri aerei e marittimi utilizzino l'importo supplementare ammesso in franchigia di 155 EUR a persona e che 50 milioni di altri viaggiatori utilizzino l'importo supplementare ammesso in franchigia di 125 EUR a persona. Questo risulterebbe in 10 900 milioni di EUR di franchigie doganali * 3,5% dell'aliquota normale applicabile ai viaggiatori = 381,5 milioni EUR di dazi doganali – 25% di commissione per SM = 286,1 milioni EUR .

    Incidenza finanziaria

    1. Le modifiche proposte elimineranno alcune incertezze sull'applicazione delle disposizioni in materia di franchigia doganale.

    2. La modifica migliorerà il parallelismo fra franchigia doganale ed esenzione IVA e semplificherà le procedure di sdoganamento e di controllo delle merci importate a seguito del trasferimento di residenza di una persona fisica nella Comunità.

    3. La modifica renderà molto più efficiente lo sdoganamento delle piccole spedizioni di valore trascurabile.

    4. Essa porterà inoltre a una maggiore armonizzazione nell'applicazione della normativa doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

    [3] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

    [4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

    [5] GU L […] del […], pag. […].

    [6] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

    [7] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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