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Document 52007PC0587

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (versione codificata)

    /* COM/2007/0587 def. - CNS 2007/0206 */

    52007PC0587

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (versione codificata) /* COM/2007/0587 def. - CNS 2007/0206 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 11.10.2007

    COM(2007) 587 definitivo

    2007/0206 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (versione codificata)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

    2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

    3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e della direttiva 95/59/CE, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che esse incorporano[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

    5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 92/79/CEE, della direttiva 92/80/CEE, della direttiva 95/59/CE e degli strumenti di modifica delle stesse, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

    2007/0206 (CNS)

    Proposta di

    ê 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE (adattato)

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    Ö relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato Õ

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 93 Õ,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo[5],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6],

    considerando quanto segue:

    ê

    (1) La direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette[7], la direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette[8] e la direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati[9], sono state modificate in modo sostanziale e a più riprese[10]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali direttive incorporandole in un unico atto.

    ê 95/59/CE considerando 2 (adattato)

    (2) Obiettivo del trattato è Ö preservare Õ un'unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità.

    ê 95/59/CE considerando (3)

    (3) L'armonizzazione della struttura per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, per tal via, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.

    ê 95/59/CE considerando (8) e (9)

    (4) Esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati. Occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati.

    ê 95/59/CE considerando (14)

    (5) È opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti.

    ê 95/59/CE considerando (11)

    (6) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.

    ê 95/59/CE considerando (12)

    (7) È opportuno precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo.

    ê 95/59/CE considerando (4)

    (8) La struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onore fiscale totale.

    ê 92/80/CEE considerando (4)

    (9) È opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati.

    ê 92/80/CEE considerando (5)

    (10) La fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi è la più consona per realizzare il mercato interno.

    ê 2002/10/CE considerando (6) (adattato) e 95/59/CEconsiderando (10 (adattato)

    (11) Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nella Comunità. L'introduzione di un importo minimo fisso, in euro, in aggiunta all'incidenza minima del 57% sul prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, Ö è idonea a garantire Õ l'applicazione di un livello minimo di accisa a tali sigarette. Per motivi economici, è opportuno prevedere deroghe transitorie Ö dall'introduzione di tale importo fisso Õ per taluni Stati membri..

    ê 92/79/CEE considerando (5)

    (12) Occorre accordare alla Repubblica portoghese un'eventuale aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

    ê 2002/10/CE considerando (7)

    (13) A norma del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Per tale motivo è necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette.

    ê 95/59/CE considerando (7)

    (14) Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.

    ê 95/59/CE considerando (13)

    (15) La maggioranza degli Stati membri pratica esenzioni o effettua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso; è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari.

    ê 92/80/CEE considerando (7)

    (16) È opportuno istituire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti.

    ê

    (17) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B,

    ê 95/59/CE (adattato)

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO 1 OGGETTO

    Articolo 1

    La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione Ö della Õ struttura Ö e delle aliquote Õ dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

    CAPO 2 DEFINIZIONI

    ê 95/59/CE art. 2 (adattato)

    Articolo 2

    1. Ö Ai fini della presente direttiva, per Õ tabacchi lavorati Ö si intendono Õ:

    a) le sigarette;

    b) i sigari e i sigaretti;

    c) il tabacco da fumo:

    i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

    ii) gli altri tabacchi da fumo.

    ê 95/59/CE art. 7, par. 2

    2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, paragrafo 1.

    In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

    ê 95/59/CE art. 2, par. 3

    3. Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 4 e 5 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

    ê 95/59/CE art. 4 (adattato)

    Articolo 3

    1. Ö Ai fini della presente direttiva, per Õ sigarette Ö si intendono Õ:

    a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

    b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

    c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 9 e i 18 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 18 e i 27 cm e così via.

    ê 95/59/CE art. 3 (adattato)

    Articolo 4

    1. Ö Ai fini della presente direttiva, Õ sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

    a) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

    b) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

    ê 2002/10/CE art. 3, punto 1

    c) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30o rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

    d) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

    ê 95/59/CE art. 7, par. 1 (adattato)

    2 Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

    a) di una fascia di tabacco naturale;

    b) di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito;

    c) di una fascia di tabacco ricostituito.

    ê 95/59/CE art. 5 (adattato)

    Articolo 5

    1. Ö Ai fini della presente direttiva, per Õ tabacchi da fumo Ö si intendono Õ:

    a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

    b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati.

    ê 95/59/CE art. 6 (adattato)

    2. Il tabacco da fumo nel quale più del 25% in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1 millimetro è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

    Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25% in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad 1 millimetro e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

    ê 95/59/CE art. 9, par. 1, primo comma

    Articolo 6

    Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

    CAPO 3 DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

    ê 92/79/CEE art. 1 (adattato)

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capo.

    2. Il paragrafo 1 è applicabile alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono:

    a) un'accisa specifica per unità di prodotto;

    b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;

    c) un' imposta sul valore aggiunto (IVA) proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

    ê 95/59/CE art. 8

    Articolo 8

    1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

    ê 95/59/CE art. 16, paragrafo 4

    In deroga al primo comma, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

    ê 95/59/CE art. 8 (adattato)

    2. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

    3. Nella fase finale dell'armonizzazione della struttura, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

    ê 2002/10/CE art. 1, punto 1 (adattato)

    Articolo 9

    1. Ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale (specifica più ad valorem , IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

    Ö L'accisa minima globale Õ non può essere inferiore a euro 64 per 1000 sigarette Ö appartenenti alla classe di prezzo più richiesta Õ.

    2. Gli Stati membri che applicano un'accisa minima globale di almeno euro 101 per 1000 sigarette alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57%.

    3. L'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno.

    ê 1999/81/CE art. 1, punto 1 (adattato)

    Articolo 10

    1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta porta l'incidenza dell'accisa minima globale al di sotto del livello fissato all'articolo 9, paragrafo 1, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale al più tardi fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

    2. Quando in uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'incidenza dell'accisa minima globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo al minuto, che è equivalente all'incidenza dell'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espressa in percentuale del prezzo al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'incidenza dell'accisa minima globale scende al di sotto del livello fissato all'articolo 9.

    3. Se, a norma del paragrafo 2, uno Stato membro riduce l'incidenza dell'accisa minima globale a un livello inferiore al livello fissato all'articolo 9, paragrafo 1, esso aumenta l'incidenza in modo da raggiungere almeno detto livello al più tardi il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.

    ê 95/59/CE art. 16 (adattato)

    Articolo 11

    1. L'importo dell'accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1 o gennaio di ogni anno.

    2. L'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sul volume d'affari, riscosse su dette sigarette.

    ê 1999/81/CE art. 3, punto 2, lett. a)

    3. In deroga al paragrafo 2, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5% o superiore al 55% dell'onere fiscale totale, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

    ê 95/59/CE (adattato)

    è1 1999/81/CE art. 3, punto 2, lett. b)

    4. è1 Se l'accisa applicabile ç alla classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata, l'importo dell'accisa specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

    ê 2002/10/CE art. 3, punto 2

    5. Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, a condizione che tale accisa non superi l'importo dell'accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

    ê 92/79/CEE art. 3 (adattato)

    Articolo 12

    1. La Repubblica portoghese può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50% al massimo di quella fissata all'articolo 9 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

    ê 2003/117/CE art. 1

    2. In deroga all'articolo 9, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo in Corsica. L'applicazione di tale aliquota è limitata a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate.

    Per il periodo che va dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 35% del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

    Per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 44% del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

    CAPO 4 DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI AD ECCEZIONE DELLE SIGARETTE

    ê 92/80/CEE art. 1

    Articolo 13

    I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 14:

    a) sigari e sigaretti;

    b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

    c) altri tabacchi da fumo.

    ê 92/80/CEE art. 3

    Articolo 14

    ê 1999/81/CE art. 2, punto 1, lett. a) (adattato)

    1. Gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:

    a) ad valorem , calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 15, oppure

    b) specifica, espressa in un importo per kg o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi, oppure

    c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

    Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

    2. L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue :

    ê 2002/10/CE art. 2, punto 1 (adattato)

    a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a euro 11 per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

    b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 36% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a euro 32 per chilogrammo;

    c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a euro 20 per chilogrammo.

    ê 92/80/CEE art. 3, par. 2 (adattato)

    3. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

    ê 2003/117/CE art. 2

    4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo in Corsica.

    L'aliquota ridotta è fissata come segue:

    a) per i sigari e i sigaretti, essa deve perlomeno corrispondere al 10% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica;

    b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, essa deve perlomeno corrispondere al 25% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica;

    c) per gli altri tabacchi da fumo, essa deve perlomeno corrispondere al 22% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica.

    ê 95/59/CE art. 9 (adattato)

    CAPO 5 IMMISSIONE IN CONSUMO DEI TABACCHI LAVORATI

    Articolo 15

    1. I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi al consumo.

    La disposizione del primo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.

    2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla Ö varietà Õ dei prodotti comunitari.

    Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

    ê 95/59/CE art. 10 (adattato)

    Articolo 16

    1. Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale Ö di armonizzazione dell'accisa Õ. Nel corso della tappa precedente, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

    2. Gli importatori Ö comunitari Õ e i produttori Ö comunitari Õ dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

    ê 95/59/CE art. 11

    Articolo 17

    Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

    a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;

    b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

    c) destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;

    d) riutilizzati dal produttore.

    Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

    ê 95/59/CE (adattato)

    CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI

    ê 92/80/CEE art. 5, par. 12002/10/CE art. 1, punto 1, par. 5

    Articolo 18

    1. Il valore dell' euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell’accisa minima globale e al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essi sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio del successivo anno civile.

    ê 2002/10/CE art. 1, punto 1 (adattato)

    2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati ad applicare, ai fini della conversione dell'importo di euro 101 di cui all’articolo 9, paragrafo 2, il controvalore dell'euro in moneta nazionale in vigore il primo giorno lavorativo dell'ottobre 2000.

    La presente deroga è riesaminata nella prossima relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

    ê 92/80/CEE art. 5, par. 2(adattato)

    3. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a euro 5, tenendo conto dell'importo più basso.

    ê 2002/10/CE art. 1, punto 22002/10/CE art. 2, punto 2 (adattato)

    Articolo 19

    Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quale definita all'articolo 11.

    Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie.

    La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli Ö e delle aliquote Õ di accisa di cui all'articolo 11 calcolato unicamente in funzione dell'inflazione e degli obiettivi del trattato in generale.

    ê 95/59/CE art. 17

    Articolo 20

    Ove necessario il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'applicazione della presente direttiva.

    ê 92/79/CEE art. 5 (adattato)92/80/CEE art. 6 (adattato)95/59/CE art. 18

    Articolo 21

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ê 95/59/CE art. 19 (adattato)

    Articolo 22

    La direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato I, parte B .

    I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    ê 95/59/CE art. 20

    Articolo 23

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    ê 92/79/CEE art. 692/80/CEE art. 795/59/CE art. 21

    Articolo 24

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    […]

    é

    ALLEGATO I

    Parte A

    Direttive abrogate, con l'elenco delle loro successive modificazioni (di cui all’articolo 22)

    Direttiva 92/79/CEE del Consiglio | (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8) |

    Direttiva 1999/81/EC del Consiglio | (GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47) |

    Direttiva 2002/10/EC del Consiglio | (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) |

    Direttiva 2003/117/EC del Consiglio Atto di adesione del 2003 | (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) |

    Direttiva 92/80/CEE del Consiglio | (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10) |

    Direttiva 1999/81/EC del Consiglio | (GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47) |

    Direttiva 2002/10/EC del Consiglio | (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) |

    Direttiva 2003/117/EC del Consiglio Atto di adesione del 2003 | (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) |

    Direttiva 95/59/CE del Consiglio | (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40) |

    Direttiva 1999/81/EC del Consiglio | (GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47) |

    Direttiva 2002/10/EC del Consiglio | (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) |

    Parte B

    Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 22)

    Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione |

    92/79/CEE | 31 dicembre 1992 | ___ |

    92/80/CEE | 31 dicembre 1992 | ___ |

    95/59/CE | ___ | ___ |

    1999/81/EC | 1° gennaio 1999 | 1° gennaio 1999 |

    2002/10/EC | 1° luglio 2002[11] | ___ |

    2003/117/EC | 1° gennaio 2004 | ___ |

    _______________

    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDNAZA

    Direttiva 92/79/CEE | Direttiva 92/80/CEE | Direttiva 95/59/CE | Presente direttiva |

    __ | __ | Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1 |

    __ | __ | Articolo 1, paragrafo 3 | __ |

    __ | __ | __ |

    __ | Articolo 2 | __ | __ |

    __ | __ | Articolo 2, paragrafo 1, alinea | Articolo 2, paragrafo 1, alinea |

    __ | __ | Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) | Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) |

    __ | __ | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i) |

    __ | __ | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) |

    __ | __ | Articolo 2, paragrafo 1, proposizione finale | __ |

    Articolo 2, paragrafo 2 |

    __ | __ | Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |

    __ | __ | Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 3 |

    - | __ | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma | Articolo 3, paragrafo 1 |

    __ | __ | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma | __ |

    __ | __ | Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |

    __ | __ | Articolo 3, alinea | Articolo 4, paragrafo 1, alinea |

    __ | __ | Articolo 3, punto 1 | Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |

    __ | __ | Articolo 3, punto 2 | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |

    __ | __ | Articolo 3, punto 3 | Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |

    __ | __ | Articolo 3, punto 4 | Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |

    __ | __ | Articolo 7, paragrafo 1, alinea | Articolo 4, paragrafo 2, alinea |

    __ | __ | Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |

    __ | __ | Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |

    __ | __ | Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) |

    __ | __ | Articolo 5, alinea | Articolo 5, paragrafo 1, alinea |

    __ | __ | Articolo 5, punto 1 | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |

    __ | __ | Articolo 5, punto 2 | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |

    __ | __ | Articolo 6, primo comma | Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |

    __ | __ | Articolo 6, secondo comma | Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma |

    __ | __ | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articolo 6 |

    __ | __ | __ |

    __ | __ | __ |

    Articolo 1 | __ | __ | Articolo 7 |

    __ | __ | Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |

    __ | __ | Articolo 16, paragrafo 4 | Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |

    __ | __ | Articolo 8, paragrafi 2 e 3 | Articolo 8, paragrafi 2 e 3 |

    Articolo 8, paragrafo 4 | __ |

    Articolo 2, paragrafo 1, prima parte della prima frase, alinea | __ | __ | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |

    Articolo 2, paragrafo 1, seconda parte della prima frase | __ | __ | Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |

    Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase | __ | __ | __ |

    Articolo 2, paragrafo 2, prima frase | __ | __ | Articolo 9, paragrafo 2 |

    Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase | __ | __ |

    Articolo 2, paragrafo 3 | __ | __ | Articolo 9, paragrafo 3 |

    Articolo 2, paragrafo 4 | __ | __ | __ |

    Articolo 2 bis | __ | __ | Articolo 10 |

    __ | __ | Articolo 16, paragrafi 1 e 2 | Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |

    __ | __ | Articolo 16, paragrafo 2bis | Articolo 11, paragrafo 3 |

    Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 11, paragrafo 4 |

    Articolo 16, paragrafo 5 | Articolo 11, paragrafo 5 |

    Articolo 3, paragrafo 1 | __ | __ | __ |

    Articolo 3, paragrafo 2 | __ | __ | Articolo 12, paragrafo 1 |

    Articolo 3, paragrafo 3 | __ | __ | __ |

    Articolo 3, paragrafo 4 | __ | __ | Articolo 12, paragrafo 2 |

    __ | __ | __ |

    __ | Articolo 1 | __ | Articolo 13 |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma | __ | Articolo 14, paragrafo 1 |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva | __ | Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino | __ | __ |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, quarto e quinto comma | __ | __ |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva | __ | __ |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, lettere a) b) e c) | __ | Articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |

    __ | Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma | __ | __ |

    __ | Articolo 3, paragrafo 2 | __ | Articolo 14, paragrafo 3 |

    __ | Articolo 3, paragrafo 3 | __ | __ |

    __ | Articolo 3, paragrafo 4 | __ | Articolo 14, paragrafo 4 |

    __ | __ | __ |

    __ | __ | __ |

    __ | __ | Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |

    __ | __ | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |

    __ | __ | Articolo 9, paragrafo 2, prima frase | Articolo 15, paragrafo 2, primo comma |

    Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma |

    __ | __ | Articolo 10 | Articolo 16 |

    __ | __ | Articolo 11 | Articolo 17 |

    __ | __ | __ |

    __ | __ | Articolo 12 | __ |

    __ | __ | Articolo 13 | __ |

    __ | __ | Articolo 14 | __ |

    __ | __ | __ |

    __ | __ | Articolo 15 | __ |

    __ | __ |

    Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 5, paragrafo 1 | __ | Articolo 18, paragrafo 1 |

    Articolo 2, paragrafo 6, prima frase | __ | __ | Articolo 18, paragrafo 2, primo comma |

    Articolo 2, paragrafo 6, seconda frase | __ | __ | Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |

    __ | Articolo 5, paragrafo 2 | __ | Articolo 18, paragrafo 3 |

    Articolo 4, prima frase | Articolo 4, prima frase | __ | Articolo 19, primo comma |

    Articolo 4, seconda frase | Articolo 4, seconda frase | Articolo 19, secondo comma |

    Articolo 4, terza frase | Articolo 4, terza frase | Articolo 19, terzo comma |

    __ | __ | Articolo 17 | Articolo 20 |

    Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 | __ | __ |

    Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 18 | Articolo 21 |

    __ | __ | Articolo 19, paragrafo 1 | Articolo 22, primo comma |

    __ | __ | Articolo 19, paragrafo 2 | Articolo 22, secondo comma |

    __ | __ | Articolo 20 | Articolo 23 |

    Articolo 6 | Articolo 7 | Articolo 21 | Articolo 24 |

    __ | __ | Allegato I | __ |

    __ | __ | Allegato II | __ |

    __ | __ | __ | Allegato I |

    __ | __ | __ | Allegato II |

    _____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

    [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

    [4] Allegato I, parti A e B, della presente proposta.

    [5] GU C del , pag. .

    [6] GU C del , pag. .

    [7] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/117/CE (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

    [8] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/117/CE.

    [9] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

    [10] V. allegato I, parti A e B.

    [11] In deroga alla data stabilita all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/10/CE:(a) la Repubblica Federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, punto 1 della direttiva 2002/10/CE al più tardi entro il 1° gennaio 2008;(b) il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1 della direttiva 2002/10/CE (tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1° gennaio 2008.

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