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Document 52007PC0495

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

/* COM/2007/0495 def. - CNS 2007/0181 */

52007PC0495

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea /* COM/2007/0495 def. - CNS 2007/0181 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.9.2007

COM(2007) 495 definitivo

2007/0181 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco è stato negoziato sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio nel dicembre del 2004. L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006. |

120 | Contesto generale La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, questi due Stati si sono impegnati ad aderire agli accordi e alle convenzioni conclusi o firmati dagli Stati membri e, congiuntamente, dalla Comunità. Per le adesioni agli accordi e alle convenzioni è previsto il ricorso alla procedura semplificata. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità a nome degli Stati membri, e i paesi terzi interessati devono concludere un protocollo. L'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato e il Regno del Marocco, dall'altro lato, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006, deve pertanto essere approvata mediante la conclusione di un protocollo che modifichi detto accordo. Il protocollo definisce gli adeguamenti tecnici e linguistici da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano quelle contenute nell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'accordo marocchino è la prima tappa nel rafforzamento delle relazioni tra la Comunità europea e i paesi vicini nel settore del trasporto aereo. Esso rientra nell'ambito della comunicazione COM (2005) 79 def. presentata dalla Commissione intitolata "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione". |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Non pertinente |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Non pertinente |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Il protocollo prevede le necessarie modifiche da inserire nell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Le disposizioni pertinenti saranno aggiunte nell'allegato. |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3 e paragrafo 4. |

329 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

Principio di proporzionalità Il protocollo modifica o integra le disposizioni dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta dello strumento |

342 | Il protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità e il Marocco è lo strumento più efficace per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Il Consiglio è invitato ad approvare il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato. |

1. 2007/0181 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

visto l'atto d'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

2. Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall'altro lato; le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato;

3. L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (di seguito: l'accordo);

4. Il trattato sull'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007;

5. È necessario un protocollo che modifichi l'accordo nel settore del trasporto aereo per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri;

6. Il protocollo è stato negoziato dalle due parti il [ ];

7. Il protocollo deve pertanto essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è adottato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La notifica di cui all'articolo 4 del protocollo è effettuata dal Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO

PROGETTO

DI PROTOCOLLO CHE MODIFICA

L 'ACCORDO EUROMEDITERRANEO

NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

FRA LA COMUNITÀ EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,

E IL REGNO DEL MAROCCO ,

DALL'ALTRO LATO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati gli "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata "la Comunità",

rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO,

di seguito denominato "il Marocco",

dall'altro lato,

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti all'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall'altro lato, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (di seguito: l'accordo).

Articolo 2

8. Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo (accordi bilaterali tra il Marocco e gli Stati membri) le seguenti disposizioni:

"- Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966;

- Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971,

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa fatto a Rabat il 29 febbraio 1996."

9. Al punto 1 dell'allegato III dell'accordo (autorizzazioni di esercizio e autorizzazioni tecniche: autorità competenti) sono aggiunte le seguenti indicazioni:

"Bulgaria:

Amministrazione dell'aviazione civile

Ministero dei trasporti

Romania:

Direzione generale dell'aviazione civile

Ministero dei trasporti, della costruzione e del turismo"

Articolo 3

I testi dell'accordo in bulgaro e in rumeno, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo, il giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

Articolo 5

Fatto a [luogo], il [data], in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER IL GOVERNO DEL

REGNO DEL MAROCCO

Il presidente

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