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Document 52007PC0492

Proposta di regolamento del Consiglio recante fissazione, per il 2008, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

/* COM/2007/0492 def. */

52007PC0492

Proposta di regolamento del Consiglio recante fissazione, per il 2008, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici /* COM/2007/0492 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.9.2007

COM(2007) 492 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione, per il 2008, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

110

- Obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2008, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione ai principali stock ittici commerciali del Mar Baltico.

120

- Contesto generale

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, la finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante per il conseguimento di tale obiettivo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

A fini di semplificazione e chiarimento, per il 2006 la fissazione delle possibilità di pesca nel Mar Baltico è stata per la prima volta attuata da un regolamento distinto, il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2008 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2007. Sulla base di tale parere la Comunità ha condotto con la Federazione russa una consultazione tecnica informale sui TAC, i contingenti e le condizioni ad essi associate nell’ambito del nuovo accordo di pesca bilaterale, siglato nel luglio 2006. L’accordo entrerà ufficialmente in vigore dopo la sua conclusione da entrambe le parti; per la Comunità, esso deve assumere la forma di una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. In questa fase non sono state stabilite misure di gestione congiunte degli stock comuni.

La proposta comprende tre sezioni importanti per la gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2008, che fissano rispettivamente i TAC e i contingenti, le limitazioni dello sforzo di pesca e le misure tecniche associate.

- 130 Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Le possibilità di pesca e la loro ripartizione tra gli Stati membri sono disciplinate da regolamenti annuali, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.

Il regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio, del XX XX 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, definisce le misure di controllo e di monitoraggio applicabili nell’ambito della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco in questione. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Le sezioni riguardanti la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche sono conformi alle decisioni adottate dal Consiglio nel dicembre 2006 nell’ambito del regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici, e del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio, del XX XX 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock. Nel 2005 e nel 2006 entrambi i regolamenti sono stati oggetto di consultazioni con il settore della pesca, le ONG che si occupano di questioni di pesca nel Mar Baltico e gli Stati membri interessati.

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) del Mar Baltico, costituito nel marzo 2006, è stato consultato nella riunione del suo comitato esecutivo del giugno 2007, sulla base della dichiarazione politica della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2008. La base scientifica della proposta era stata fornita dal CIEM e dal CSTEP. La Direzione generale della pesca ha illustrato le regole da seguire per la fissazione dei TAC e dei contingenti del 2008 sulla base di tale dichiarazione. Le opinioni iniziali espresse durante la riunione, così come le raccomandazioni scritte fornite in una fase successiva, sono state prese in conto.

Nel corso della riunione si è discusso soprattutto dello stock orientale di merluzzo bianco e degli stock di salmone del bacino principale. Il numero di comunicazioni errate relative allo stock orientale di merluzzo bianco è sistematicamente elevato. Nelle sue previsioni di cattura il CIEM include le stime delle notifiche erronee, ma consiglia di non inserire le catture non assegnate nella fissazione dei TAC, a meno che non venga posta fine agli sbarchi illegali. Misure di controllo e di monitoraggio destinate ad affrontare il problema delle notifiche erronee nella pesca del merluzzo bianco sono state inserite nel piano pluriennale per i due stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, che entrerà in vigore nel 2008.

- Per quanto riguarda il salmone del bacino principale, si riscontra un calo del tasso di sopravvivenza degli individui giovani, che comporterà una riduzione del numero di riproduttori nel 2007-2008. Si propone pertanto una riduzione del TAC del 15%.

- Ricorso al parere di esperti

Ogni anno la Comunità chiede il parere scientifico del CIEM e del CSTEP sullo stato di stock ittici importanti. La consulenza ricevuta riguarda tutti gli stock del Baltico per i quali sono proposti dei TAC, ad eccezione della passera di mare, per la quale quest’anno non è stato fornito alcun parere. I TAC proposti tengono conto dei pareri ricevuti, pur non applicandoli necessariamente alla lettera. Conformemente all’intenzione della Commissione di garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca mantenendo al tempo stesso la stabilità delle possibilità di pesca, le modifiche dei TAC sono limitate al 15% da un anno all’altro, tranne qualora la condizione di uno stock richieda misure più drastiche. Quando uno stock è oggetto di un piano di gestione, i TAC proposti vi si conformano.

I TAC proposti per gli stock di merluzzo bianco riflettono l’approccio graduale applicato nel piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione dello sforzo di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo, che consentiranno la ricostituzione degli stock e garantiranno rese stabili ed elevate.

Mentre le previsioni dei TAC del CIEM sono basate sugli sbarchi totali, comprese le stime delle notifiche erronee delle catture, la proposta di TAC per gli stock di merluzzo bianco si fonda unicamente sugli sbarchi legali, in considerazione del rafforzamento delle misure di controllo e di monitoraggio che verranno attuate nel 2008 nell’ambito del piano pluriennale e dell’intenzione della Commissione di ridurre sensibilmente, nello stesso anno, le comunicazioni erronee negli Stati membri interessati. Viste la gravità delle condizioni in cui versa lo stock orientale di merluzzo bianco e l’elevata mortalità per pesca di entrambi gli stock, i TAC proposti nei due casi corrispondono a una riduzione del 10% della mortalità per pesca senza il limite di variazione annuale dei TAC del 15%.

Per facilitare, ove occorra, un’efficace ricostituzione degli stock di salmone del Mar Baltico sono invece necessarie misure di gestione supplementari applicabili alle acque marine e alle acque interne. Nel 2008 si intende pertanto mettere a punto un piano di gestione per il salmone.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- Valutazione dell’impatto

Dall’attuazione delle misure proposte deriverà una diminuzione generale del 10% delle possibilità di pesca per i pescherecci comunitari nel Mar Baltico. Per numerosi stock di aringa e per lo spratto la riduzione si basa sulla diminuzione del livello di reclutamento degli stock. Le riduzioni più significative riguardano i TAC fissati per gli stock di merluzzo bianco del Baltico conformemente al piano pluriennale e per quelli di salmone del bacino principale a seguito del calo del tasso di sopravvivenza degli individui giovani. I TAC per il salmone del bacino principale e per la passera di mare risultanti dalle riduzioni proposte sono superiori alle catture reali e pertanto non dovrebbero influire sul valore diretto degli sbarchi. Il TAC per l’aringa del bacino principale è stato aumentato.

La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili.

A medio e lungo termine l’approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono pertanto un minore impatto ambientale (conseguente alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione della capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio), e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la stabilità del settore è destinata ad aumentare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l’articolo 20.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Illustrazione dettagliata

La proposta stabilisce per il 2008 le possibilità di pesca degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell’allegato I. I valori proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Possibilità di pesca per il 2008 - Dichiarazione politica della Commissione europea”.

I TAC e i contingenti fissati per i due stock di merluzzo bianco sono strettamente correlati alle limitazioni dello sforzo di pesca stabilite nell’allegato II.

Le misure tecniche indicate nell’allegato III rappresentano provvedimenti supplementari per la gestione della pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione, per il 2008, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[2], in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3) Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7) È necessario che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[3], del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[4], del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[5], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[6], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci[7], del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale[8], del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund[9], nonché del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio, del XX XX 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[10].

(8) Conformemente alla dichiarazione della Commissione resa alla riunione del Consiglio dell’11 e 12 giugno 2007, è opportuno tener conto degli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per adeguare le capacità delle flotte nel Mar Baltico senza pregiudicare l’obiettivo globale del regime di sforzo contemplato dal regolamento (CE) n. XXXX/2007.

(9) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(10) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2008. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 4, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie (navi comunitarie) e alle navi battenti bandiera dei paesi terzi, e registrate in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a) “zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)”: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b) “Mar Baltico”: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c) “totale ammissibile di catture (TAC)”: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d) “contingente”: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e) “giorno di assenza dal porto”: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO IIPossibilità di pesca e condizioni ad esse associate

Articolo 4 Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura contenuta nell’allegato I non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2009, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si può applicare, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6 Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura solo se:

a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;

b) nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca

Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell ’allegato II.

Articolo 8 Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III Disposizioni finali

Articolo 9 Trasmissione dei dati

Quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune |

Clupea harengus | HER | Aringa |

Gadus morhua | COD | Merluzzo bianco |

Platichthys flesus | FLX | Passera pianuzza |

Pleuronectes platessa | PLE | Passera di mare |

Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato |

Salmo salar | SAL | Salmone atlantico |

Sprattus sprattus | SPR | Spratto |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlandia | 63 834 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Svezia | 14 026 |

CE | 77 860 |

TAC | 77 860 |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 22-24 |

Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danimarca | 5 551 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 21 848 |

Finlandia | 3 |

Polonia | 5 153 |

Svezia | 7 045 |

CE | 39 600 |

TAC | 39 600 |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |

Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danimarca | 3 265 | TAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 866 |

Estonia | 16 673 |

Finlandia | 32 546 |

Lettonia | 4 115 |

Lituania | 4 333 |

Polonia | 36 975 |

Svezia | 49 634 |

CE | 148 407 |

TAC | Non pertinente |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisione 28.1 |

Clupea harengus | HER/03D.RG |

Estonia | 16 668 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Lettonia | 19 426 |

CE | 36 094 |

TAC | 36 094 |

Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 25-32 (acque CE) |

Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danimarca | 7 250 | TAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 2 884 |

Estonia | 706 |

Finlandia | 555 |

Lettonia | 2 696 |

Lituania | 1 776 |

Polonia | 8 349 |

Svezia | 7 345 |

CE | 31 561 |

TAC | Non pertinente |

Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 22-24 (acque CE) |

Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danimarca | 7 827 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 3 826 |

Estonia | 174 |

Finlandia | 154 |

Lettonia | 647 |

Lituania | 420 |

Polonia | 2 094 |

Svezia | 2 788 |

CE | 17 930 |

TAC | 17 930 |

Specie: | Passera di mare | Zona: | IIIbcd (acque CE) |

Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danimarca | 2 293 | TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 255 |

Polonia | 480 |

Svezia | 173 |

CE | 3 201 |

TAC | 3 201 |

Specie: | Salmone atlantico | Zona: | IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 |

Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danimarca | 75 511 | (1) | TAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 8 401 | (1) |

Estonia | 7 674 | (1) |

Finlandia | 94 157 | (1) |

Lettonia | 48 028 | (1) |

Lituania | 5 646 | (1) |

Polonia | 22 907 | (1) |

Svezia | 102 068 | (1) |

CE | 364 392 | (1) |

TAC | Non pertinente |

__________ |

(1) Numero di individui. |

Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisione 32 |

Salmo salar | SAL/3D32. |

Estonia | 1 581 | (1) | TAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Finlandia | 13 838 | (1) |

CE | 15 419 | (1) |

TAC | Non pertinente |

_________ |

(1) Numero di individui. |

Specie: | Spratto | Zona: | IIIbcd (acque CE) |

Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danimarca | 42 614 | TAC analitico. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 26 997 |

Estonia | 49 484 |

Finlandia | 22 307 |

Lettonia | 59 765 |

Lituania | 21 619 |

Polonia | 126 833 |

Svezia | 82 381 |

CE | 432 000 |

TAC | Non pertinente |

ALLEGATO II

1. Limitazioni dello sforzo di pesca

1.1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della “jigging” sia autorizzata per un numero massimo di:

a) 223 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio, e

b) 200 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26 e 27, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio.

1.2. La Commissione può assegnare agli Stati membri fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca praticate con uno degli attrezzi indicati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio, intervenuti nelle zone interessate dal 1° gennaio 2005, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.

1.3. Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 2 presentano alla Commissione entro il 30 gennaio 2008 una richiesta in tal senso, allegando informazioni dettagliate relative agli arresti definitivi delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale richiesta la Commissione può modificare il numero di giorni di assenza dal porto stabilito al punto 1 per lo Stato membro interessato, conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

ALLEGATO III Misure tecniche transitorie

1. Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1.1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie | Zona geografica | Periodo |

Passera pianuzza (Platichthys flesus) | Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30’N Sottodivisione 32 | dal 15 febbraio al 15 maggio dal 15 febbraio al 31 maggio |

Rombo chiodato (Psetta maxima) | Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50’N | dal 1° giugno al 31 luglio |

2. In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[3] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

[4] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

[5] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

[6] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

[7] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

[8] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

[9] GU L 16 del 20.1.2005, pag. 184.

[10] GU L

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