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Document 52007PC0446
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on non-automatic weighing instruments (Codified version)
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata)
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata)
/* COM/2007/0446 def. - COD 2007/0164 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) /* COM/2007/0446 def. - COD 2007/0164 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 25.7.2007 COM(2007) 446 definitivo 2007/0164 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 90/384/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VIII della direttiva codificata. 90/384/CEE (adattato) 2007/0164 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 , vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: 1. La direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico[7] è stata modificata in modo sostanziale[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. 90/384/CEE considerando (1) 2. Gli Stati membri sono tenuti a tutelare il pubblico contro la possibilità di risultati scorretti di operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati in talune categorie di applicazioni. 90/384/CEE considerando (2) 3. In ciascuno Stato membro sono in vigore disposizioni di carattere imperativo che fissano, in particolare, i necessari requisiti di prestazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, specificando le caratteristiche metrologiche e tecniche, nonché le relative procedure di ispezione prima e dopo l'immissione in servizio; tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli di tutela differenti da uno Stato membro all'altro, ma peraltro ostacolano, a causa delle loro discordanze, gli scambi all'interno della Comunità. 90/384/CEE considerando (5) (adattato) 4. La presente direttiva deve prevedere i requisiti essenziali e di carattere imperativo metrologici e di prestazione relativi agli strumenti per pesare a carattere automatico . Al fine di agevolare la prova della conformità ai requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche metrologiche, di progettazione e di costruzione, in modo tale che gli strumenti soddisfacenti a tali norme armonizzate possano essere considerati conformi ai requisiti essenziali. Tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono rimanere norme di carattere non imperativo; a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione di norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali di cooperazione tra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e i tre suddetti organismi, sottoscritti il 28 marzo 2003[9]. 93/68/CEE considerando 1, 2 e 3 (adattato) 5. Il Consiglio ha adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione[10]; ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove[11], ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità[12] il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità. 90/384/CEE (adattato) 6. Per un'efficace tutela degli utilizzatori e dei terzi è necessaria una valutazione della conformità ai relativi requisiti metrologici e tecnici; le procedure di valutazione della conformità attualmente in vigore differiscono da uno Stato membro all'altro. Per evitare molteplici valutazioni della conformità che effettivamente rappresentano ostacoli alla libera circolazione degli strumenti, è opportuno prevedere disposizioni di reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità da parte degli Stati membri. Per agevolare il reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità, occorre definire procedure a livello comunitario nonché criteri per la designazione degli organismi incaricati di espletare le operazioni relative alle procedure di valutazione della conformità. 90/384/CEE è1 93/68/CEE art. 8, punto 1 7. È quindi essenziale far sì che tali organismi designati garantiscano un elevato livello qualitativo in tutta la Comunità. 8. La presenza della è1 marcatura CE di conformità e del contrassegno recante la lettera M su uno strumento per pesare a funzionamento non automatico deve costituire una presunzione della conformità di detto strumento con la presente direttiva e deve rendere quindi superfluo ripetere le operazioni di valutazione della conformità già effettuate. 9. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VII, parte B, 90/384/CEE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO 1 Campo d'applicazione, immissione sul mercato, libera circolazione Articolo 1 1. La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. 2. Ai fini della presente direttiva si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti: 1) a) determinazione della massa per le transazioni commerciali, b) determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o canone di tipo analogo, c) determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie, d) determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura, e) determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici, f) determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati; 2) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate al punto 1. 90/384/CEE (adattato) Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, s’intende per: 90/384/CEE art. 1, par. 1, primo e secondo comma 1) «strumento per pesare», uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa. 2) «strumento per pesare a funzionamento non automatico» uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura, in appresso denominato "strumenti"; 90/384/CEE considerando (5), ultima frase (adattato) 3) «norma armonizzata», una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione oppure da due o tre dei suddetti organismi , su mandato della Commissione e conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13], e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmata il 28 marzo 2003. 90/384/CEE Articolo 3 1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni perché solo gli strumenti che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva possano essere immessi sul mercato. 93/68/CEE art. 8, punto 2 (adattato) 2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché possano essere messi in servizio, per gli impieghi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva e che a tal titolo sono muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 11. 90/384/CEE Articolo 4 Gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, punto 1, devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell'allegato I. Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non siano utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, punto 1, detti dispositivi non sono sottoposti ai requisiti essenziali. Articolo 5 1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva . 90/384/CEE 2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione in servizio per le utilizzazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, punto 1, degli strumenti che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. 90/384/CEE Articolo 6 1. Gli Stati membri presumono la conformità ai requisiti essenziali definiti all’allegato I, per quanto riguarda gli strumenti conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate conformi a tali requisiti. 2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1. Articolo 7 90/384/CEE (adattato) Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non soddisfino interamente i requisiti essenziali definiti nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/384/CE, qui di seguito denominato «comitato», specificandone i motivi. 90/384/CEE è1 93/68/CEE art. 8, punto 1 Il comitato formula senza indugi un parere. Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se occorra o meno ritirare dette norme dalle pubblicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Articolo 8 1. Qualora uno Stato membro ritenga che gli strumenti recanti la è1 marcatura CE di conformità di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, non soddisfino i requisiti della presente direttiva, benché siano, correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, esso prende tutte le misure opportune per ritirare tali strumenti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione in servizio e/o sul mercato. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione in merito a una misura di questo tipo e motiva la propria decisione precisando, in particolare, se la non conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali definiti nell’allegato I, qualora gli strumenti non soddisfino le norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1; b) ad una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1; c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 2. La Commissione procede quanto prima alla consultazione delle parti interessate. Dopo questa consultazione, la Commissione ne comunica immediatamente il risultato allo Stato membro che ha intrapreso l'azione. Se essa ritiene che la misura adottata sia giustificata, ne informa immediatamente anche gli altri Stati membri. Se la misura è stata adottata in base a lacune delle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, sottopone la questione al comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle, ed avvia quindi la procedura di cui all'articolo 7. 3. Se uno strumento non conforme è munito della è1 marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente deve prendere le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura ed informare a riguardo la Commissione e gli altri Stati membri. 90/384/CEE 4. La Commissione provvede a che gli Stati membri siano informati degli sviluppi e dell'esito di tale procedura. CAPO 2 Valutazione della conformità Articolo 9 1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I può essere attestata, a scelta del richiedente, con una delle procedure seguenti: a) l'esame CE del tipo di cui all'allegato II, punto 1, seguito dalla dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produzione) al modello di cui all'allegato II, punto 2 oppure della verifica CE di cui all'allegato II, punto 3; tuttavia, l'esame CE del tipo non è obbligatorio per gli strumenti non contenenti dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico, b) verifica CE dell'unità di cui all'allegato II, punto 4. 90/384/CEE (adattato) 2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al paragrafo 1 devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette procedure verranno espletate oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 . 93/68/CEE art. 8, punto 3 3. Qualora gli strumenti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità, questa indica la presunta conformità degli strumenti alle disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più delle direttive applicabili agli strumenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE di conformità indica soltanto la conformità alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti da tali direttive e che accompagnano gli strumenti. 90/384/CEE Articolo 10 93/68/CEE art. 8, punto 4 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati, e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro numero di identificazione, nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. 90/384/CEE è1 93/68/CEE art. 8, punto 1 2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati all'allegato V per la designazione degli organismi. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri stabiliti dalle relative norme armonizzate soddisfino i criteri fissati nel suddetto allegato. 3. Lo Stato membro che ha designato un organismo ne revoca la designazione se questo organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui al paragrafo 2. Detto Stato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica. CAPO 3 è1 Marcatura CE di conformità ed iscrizioni Articolo 11 1. Laè1 marcatura CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1 devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE. 2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2 devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti. 93/68/CEE art. 8, punto 5 3. È vietato apporre sugli strumenti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 93/68/CEE art. 8, punto 6 Articolo 12 Fatto salvo l'articolo 8, a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE di conformità, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare lo strumento alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 8. 90/384/CEE è1 93/68/CEE art. 8, punto 1 Articolo 13 Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'articolo 9, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile. CAPO 4 Disposizioni finali Articolo 14 Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli strumenti recanti la è1 marcatura CE , che attesta la conformità alle prescrizioni della presente direttiva, rimangano conformi a dette prescrizioni. Articolo 15 Qualsiasi decisione presa in virtù della presente direttiva che comporti limitazioni all'immissione in servizio di uno strumento, deve essere motivata in modo preciso. Tale decisione è notificata senza indugio alla parte interessata che, allo stesso tempo, viene informata dei ricorsi giurisdizionali di cui può avvalersi in virtù della legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché dei termini entro cui detti ricorsi devono essere introdotti. Articolo 16 90/384/CEE (adattato) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 17 La direttiva 90/384/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII. Articolo 18 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 90/384/CEE Articolo 19 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente 90/384/CEE (adattato) ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI 90/384/CEE è1 Rettifica 90/384/CEE (GU L 258 del 22.9.1990, pag. 35) La terminologia utilizzata è quella adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale. Osservazione preliminare Qualora uno strumento contenga o sia collegato a più dispositivi di visualizzazione o stampa che siano utilizzate per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 i dispositivi che riproducono i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento non sono sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono stampati o registrati in modo corretto e indelebile da una parte dello strumento la quale soddisfi i requisiti essenziali e che non sia accessibile alle due parti interessate alla misurazione. Tuttavia, per gli strumenti utilizzati per la vendita diretta al pubblico, i dispositivi di visualizzazione per il venditore ed il cliente devono soddisfare i requisiti essenziali. REQUISITI METROLOGICI 1. Unità di massa Le unità di massa utilizzate devono essere legali ai sensi della direttiva 80/181/CEE del Consiglioè1 [14] . Fatta salva la suddetta condizione, sono ammesse le seguenti unità: - unità SI: chilogrammo, microgrammo, milligrammo, grammo, tonnellata; - unità del «sistema imperiale»: libbra, oncia ( avoirdupois ), oncia troy; - altre unità: carato metrico per la pesatura di pietre preziose. Per gli strumenti che utilizzano le unità di massa del sistema imperiale di cui sopra, i corrispondenti requisiti essenziali specificati in appresso devono essere convertiti, per interpolazione semplice, nelle suddette unità imperiali. 2. Classi di precisione 2.1. Si definiscono le seguenti classi di precisione: I | precisione speciale, | II | precisione fine, | III | precisione media, | IIII | precisione ordinaria. | Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1. TABELLA 1 Classi di precisione Classe | Divisione di verifica (e) | Portata minima (min) | Numero di divisione di verifica [pic] | Valore minimo | Valore minimo | Valore massimo | I | 0,001 | g ≤ e | 100 e | 50000 | — | II | 0,001 | g ≤ e ≤ 0,05 g | 20 e | 100 | 100000 | 0,1 | g ≤ e | 50 e | 5000 | 100000 | III | 0,1 | g ≤ e ≤ 2 g | 20 e | 100 | 10000 | 5 | g ≤ e | 20 e | 500 | 10000 | IIII | 5 | g ≤ e | 10 e | 100 | 1000 | La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti delle classi II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto. 2.2. Divisioni 2.2.1. La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a: 1 × 10k, 2 × 10k, o 5 × 10k unità di massa, essendo k un numero intero (zero compreso). 2.2.2. Per tutti gli strumenti senza dispositivi indicatori complementari: d = e 2.2.3. Per gli strumenti con dispositivi indicatori complementari si deve avere: e = 1 × 10k g d < e ≤ 10 d eccezione fatta per gli strumenti della classe I con d < 10− 4 g, per i quali e = 10− 3 g. 3. Classificazione 3.1. Strumenti con un solo campo di pesatura Gli strumenti equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare rientrano nella classe I o nella classe II. Per questi strumenti i limiti inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d). Se d < 10− 4 g, la portata massima della classe I può essere minore di 50 000 e. 3.2. Strumenti con più campi di pesatura Sono consentiti più campi di pesatura purché chiaramente indicati sullo strumento. Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al punto 3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti lo strumento deve soddisfare i requisiti più restrittivi applicabili alle classi di precisione in cui rientrano i campi di pesatura. 3.3. Strumenti a più scale di divisione 3.3.1. Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti a più scale di divisione). Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare. 3.3.2. è1 Ciascun campo di pesatura parziale i di strumenti a più scale di divisione è definito dalla sua divisione di verifica ei, | è1con e(i + l) > ei ç | sua portata massima Maxi, | con | Maxr | = Max | sua portata minima Mini, | con | Mini | = Max(i − 1) | E | Min1 | = Min | - dove: i = 1, 2, … r; i = numero del campo di pesatura parziale; r = numero totale dei campi di pesatura parziale. Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata. 3.3.3. I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziali devono rientrare nella stessa classe di precisione, la quale determina la classe di precisione dello strumento. TABELLA 2 Strumenti a più scale di divisione i = 1, 2, … r; i = numero del campo di pesatura parziale; r = numero totale dei campi di pesatura parziali. Classe | Divisione di verifica (e) | Portata minima (min) | Numero di divisione di verifica | Valore minimo | Valore minimo(1) [pic] | Valore massimo [pic] | I | 0,001 | g ≤ ei | 100 e1 | 50000 | — | II | 0,001 | g ≤ ei ≤ 0,05 g | 20 e1 | 5000 | 100000 | 0,1 | g ≤ ei | 50 e1 | 5000 | 100000 | III | 0,1 | g ≤ ei | 20 e1 | 500 | 10000 | IIII | 5 | g ≤ ei | 10 e1 | 50 | 1000 | (1) Per i = r i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con er. | 4. Precisione 4.1. Nell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 9, l'errore dell'indicazione non deve superare l'errore massimo tollerabile d'indicazione specificato nella tabella 3. In caso d'indicazione digitale, l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento. Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara di tutti i possibili carichi, ad esclusione dei valori di tara prefissati TABELLA 3 Errori massimi tollerabili Carico | Errore massimo tollerabile | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IIII | Direttiva 93/68/CEE del Consiglio (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) | limitatamente all’articolo 1, punto 7 e all’articolo 8 | Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 17) Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione | 90/384/CEE 93/68/CEE | 30 giugno 1992 30 giugno 1994 | 1° gennaio 1993[15] 1° gennaio 1995[16] | _________________ ALLEGATO VIII Tavola di concordanza Direttiva 90/384/CEE | Presente direttiva | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 2, punto 1 | Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 2, punto 2 | Considerando 5, ultima frase | Articolo 2, punto 3 | Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 2, alinea | Articolo 1, secondo comma, alinea | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 1) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera a) | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 2) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera b) | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 3) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera c) | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 4) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera d) | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 5) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera e) | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 6) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera f) | Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 1, paragrafo 2, punto 2, | Articolo 2 | Articolo 3 | Articolo 3 | Articolo 4 | Articolo 4 | Articolo 5 | Articolo 5 | Articolo 6 | Articolo 6, primo comma, prima frase | Articolo 7, primo comma | Articolo 6, primo comma, seconda frase | Articolo 7, secondo comma | Articolo 6, secondo comma | Articolo 7, terzo comma | Articolo 7 | Articolo 8 | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2 | Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 9, paragrafo 3, primo comma | Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 9 | Articolo 10 | Articolo 10 | Articolo 11 | Articolo 11 | Articolo 12 | Articolo 12 | Articolo 13 | Articolo 13 | Articolo 14 | Articolo 14, prima frase | Articolo 15, primo comma | Articolo 14, seconda frase | Articolo 15, secondo comma | Articolo 15, paragrafi da 1 a 3 | _____ | Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 16 | Articolo 15, paragrafo 5 | _____ | _____ | Articolo 17 | _____ | Articolo 18 | Articolo 16 | Articolo 19 | Allegati da I a VI | Allegati da I a VI | _____ | Allegato VII | _____ | Allegato VIII | ________________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato VII, Parte A, della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 189 del 20.7.1990 pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). [8] V. allegato VII, Parte A. [9] GU C 91 dell'1.4.2003, pag. 7. [10] GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1. [11] GU C 231 dell'8.9.1989, pag. 3 e GU C 267 del 19.10.1989, pag. 3. [12] GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1. [13] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. [14] GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. [15] Sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri ammettono durante un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui applicano le disposizioni di questa direttiva, l’immissione sul mercato e/o in servizio degli strumenti conformi alle norme vigenti prima del 1° gennaio 1993. [16] Sulla base dell’articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri consentono fino al 1° gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.