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Document 52007PC0443

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

    /* COM/2007/0443 def. - COD 2007/0163 */

    52007PC0443

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) /* COM/2007/0443 def. - COD 2007/0163 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 25.7.2007

    COM(2007) 443 definitivo

    2007/0163 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Introduzione

    La Fondazione per la formazione professionale, denominata qui di seguito la Fondazione, è un'agenzia UE decentrata, istituita con il regolamento (CEE) n. 1360/90 del 7 maggio 1990[1]. La Fondazione ha sede in Torino, Italia.

    Conformemente al suddetto regolamento lo scopo della Fondazione è quello di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione dei paesi partner che rientrano nel suo campo d'azione geografico.

    La Fondazione è stata originariamente istituita per sostenere l'attuazione del programma di assistenza esterna PHARE nel settore della formazione professionale. Tuttavia, in seguito a tre modifiche successive del suo regolamento di base, la Fondazione ha acquisito un campo geografico più esteso e copre quindi anche i paesi dei precedenti programmi TACIS, CARDS, e MEDA.

    Dall'ultima modifica del regolamento che istituisce la Fondazione, ci sono stati sviluppi importanti nella politica dell'Unione europea per l'istruzione e la formazione, nonché per il campo delle relazioni esterne, e nuovi strumenti sono stati adottati per applicare queste politiche. Di conseguenza si ritiene necessaria una nuova modifica del regolamento istitutivo della Fondazione per tenere conto dei recenti sviluppi, aggiornare il suo ruolo e la sua funzione e fornire una base solida per le attività future.

    Nel 2005 la Commissione ha presentato un progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione[2]. Sebbene tale quadro, che è ancora nella fase di proposta, sia volto principalmente a guidare la Commissione nell'istituzione di nuove agenzie decentrate, i suoi principi vanno presi in considerazione anche nell'ambito della proposta di modifiche significative dei regolamenti istitutivi di agenzie già esistenti, in modo da raggiungere nel lungo termine un elevato livello di convergenza sulle questioni chiave. Questa proposta è stata preparata tenendo conto dei principi del progetto di accordo interistituzionale (qui di seguito IIAOFA).

    Inoltre, la presente proposta legislativa mira a fornire una rifusione del regolamento istitutivo della Fondazione, in linea con l'Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[3].

    Contesto e obiettivi della proposta

    Sviluppi recenti nella formazione professionale e nella formazione

    Come descritto nel suo regolamento istitutivo, lo scopo della Fondazione è quello di contribuire allo sviluppo di sistemi di formazione professionale nei paesi partner.

    Negli ultimi anni è cambiata la politica relativa all'istruzione e alla formazione nell'UE: mentre in passato considerava separatamente i settori diversi, adesso adotta una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita che comporta una visione olistica dell'istruzione e della formazione come parte di un intero sistema di istruzione comprendente istruzione primaria e secondaria, istruzione superiore, formazione professionale iniziale e continua, l'ulteriore istruzione e l'istruzione per adulti.

    Inoltre, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è considerato un fattore chiave per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona e può attrezzare gli individui con le conoscenze, abilità e ampie competenze necessarie per lavorare e vivere come cittadini attivi in un'economia e in una società dinamica e in rapida evoluzione.

    In questo contesto la formazione professionale tradizionale, definita come procedura che fornisce alle persone abilità lavorative di utilizzo immediato nel mercato del lavoro, non può essere considerata separatamente dagli sviluppi in altre aree d'istruzione o di tendenze a lungo termine del mercato del lavoro.

    Nuovi strumenti per la politica delle relazioni esterne

    In seguito alle modifiche successive del suo regolamento istitutivo, il campo geografico della Fondazione è stato definito fino ad ora facendo riferimento ai programmi di relazioni esterne sotto i quali operava (PHARE, CARDS, TACIS, MEDA).

    Dal 2007 questi programmi sono stati sostituiti da nuovi strumenti di politica esterna, principalmente lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

    L'introduzione di questi nuovi strumenti di politica esterna costituisce un passo importante verso un approccio all'assistenza esterna basato sulla politica piuttosto che sui programmi e con una prospettiva settoriale. Tali strumenti sono destinati ad assistere i paesi partner a realizzare riforme interne in diversi settori.

    In questo nuovo contesto la Fondazione dovrà fornire sempre di più alla Commissione informazioni e analisi nella fase di sviluppo delle politiche e della programmazione dell'assistenza, nonché contribuire, su richiesta della Commissione all'analisi dell'efficacia globale dell'assistenza per la formazione ai paesi partner. L'altro centro di attenzione sarà il sostegno ai paesi partner nella costruzione di capacità per definire e applicare strategie di riforma appropriate al contesto nazionale e nella promozione di reti e scambi di esperienze e buone prassi tra l'UE e i paesi partner, nonché tra i paesi partner stessi.

    Valutazione esterna della Fondazione

    In linea con l'articolo 17 del regolamento istitutivo della Fondazione, modificato dal regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio[4], è stata effettuata nel 2005 una valutazione esterna delle attività della Fondazione per il periodo 2002 – 2005. Le conclusioni finali della valutazione, insieme ad una serie di raccomandazioni, sono state presentate alla Commissione nel 2006 e sono state oggetto di una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo adottata il 19 dicembre 2006[5].

    La valutazione ha confermato che le attività della Fondazione sono considerate un valore positivo e ha concluso che i servizi della Commissione e le delegazioni CE hanno una percezione positiva della messa a disposizione da parte della Fondazione di conoscenze in materia di formazione professionale.

    Gli addetti alla valutazione hanno formulato inoltre una serie di raccomandazioni che richiedono azione o da parte della Commissione o della Fondazione stessa. La Commissione ha analizzato i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni dei valutatori e ne ha tenuto conto nella stesura della presente proposta legislativa. Le raccomandazioni più importanti in questo contesto sono illustrate qui di seguito.

    Competenza tematica della Fondazione

    I valutatori hanno concluso che la competenza tematica della Fondazione limitata alla formazione professionale è troppo restrittiva, benché negli ultimi anni sia stata interpretata con una certa flessibilità sia da parte della Commissione che da parte della Fondazione. Essi raccomandano che la revisione del regolamento istitutivo della Fondazione definisca il ruolo della Fondazione tenendo conto del fatto che la formazione professionale è parte di un programma più ampio di sviluppo delle risorse umane.

    Campo geografico

    I valutatori richiedono una maggiore flessibilità nel campo d'azione geografico della Fondazione. In tal modo la Commissione potrebbe utilizzare le sue conoscenze particolari in paesi che sono in fasi di sviluppo comparabili e che affrontano sfide socio-economiche simili. Nel contempo essi hanno sottolineato che tale flessibilità deve essere accompagnata da priorità rigorose delle attività della Fondazione.

    Strutture amministrative

    I valutatori hanno evidenziato nella loro conclusione che il ruolo strategico del consiglio di amministrazione deve essere rafforzato e che il comitato consultivo, sebbene funga da rete di esperti importante e utile, non soddisfa il suo ruolo di consulenza per il consiglio di amministrazione e probabilmente non dovrebbe mantenere l'attuale funzione statutaria.

    Conclusione

    Alla luce del ragionamento che precede la Commissione propone quanto segue:

    - le competenze tematiche della Fondazione devono essere ampliate in modo da coprire lo sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e le questioni relative al mercato del lavoro;

    - inoltre il campo d'azione geografico della Fondazione deve essere aggiornato e ridefinito mediante riferimento ai nuovi strumenti e priorità della politica delle relazioni esterne dell'Unione europea;

    - in questo nuovo contesto lavorativo, le funzioni della Fondazione devono essere adeguate di conseguenza, stabilendo priorità chiare in cooperazione con la Commissione;

    - le strutture amministrative della Fondazione devono essere modernizzate in modo da promuovere un processo decisionale efficace e contribuire alla convergenza a lungo termine con le altre agenzia, come disposto dall'IIAOFA.

    Giustificazione della proposta della Commissione

    La presente proposta dispone le modifiche necessarie al regolamento istitutivo e contribuisce alla semplificazione della legislazione riguardante la Fondazione.

    Scelta dello strumento giuridico: rifusione

    In seguito alla sua adozione nel 1990 il regolamento istitutivo della Fondazione è stato modificato tre volte (1994, 1998 e 2000) per estendere il campo d'azione geografico della Fondazione ai paesi TACIS, MEDA e CARDS, rispettivamente. Inoltre, il regolamento istitutivo è stato modificato una quarta volta nel 2003 per adeguarlo al nuovo regolamento finanziario.

    Poiché è necessario modificare sostanzialmente il presente regolamento, come illustrato nel paragrafo 2, la Commissione ritiene opportuno utilizzare il metodo della rifusione, come descritto nell'Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[6], in modo da adottare un unico testo legislativo che contenga le modifiche desiderate, codifichi le modifiche con le disposizioni non modificate degli atti precedenti e abroghi tali atti.

    Base giuridica

    L'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 308) forniva la base giuridica per il regolamento istitutivo della Fondazione.

    Tuttavia il paragrafo 4.1 della Comunicazione della Commissione - Inquadramento delle agenzie europee di regolazione[7] afferma che "l'atto giuridico relativo alla sua istituzione [di un'agenzia] deve essere basato sulla disposizione del trattato che costituisce la base giuridica specifica di detta politica" .

    La Commissione ritiene che le nuove competenze tematiche della Fondazione, come descritte nella presente rifusione del regolamento, anche se più ampie della formazione professionale "tradizionale", rimangono strettamente connesse alla politica UE in questo campo specifico.

    Quindi l'articolo 150 del trattato relativo alla formazione professionale, in particolare il paragrafo 3 che stipula che " la Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale ", sembra essere la base giuridica appropriata per il regolamento istitutivo della Fondazione.

    Il paragrafo 4 dello stesso articolo stabilisce che l'atto giuridico proposto deve essere adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (codecisione).

    Osservazioni sul testo proposto

    La rifusione del regolamento istitutivo contiene in totale 27 articoli. La maggior parte degli articoli esistenti è stata completata con nuovi riferimenti o elementi supplementari, mentre l'altra parte è stata spostata nel testo e/o riformulato al fine di una versione più succinta e facilmente leggibile. Sono stati aggiunti alcuni articoli completamente nuovi, in particolare per prendere in considerazione gli elementi raccomandati dall' IIAOFA. Una serie di articoli è rimasta uguale, mentre alcuni articoli sono stati soppressi poiché obsoleti o ripetitivi.

    Il riferimento alla base giuridica è cambiato, poiché l'ex articolo 235 (attuale 308) è stato sostituito dall'articolo 150 per i motivi illustrati nel punto 5.

    I considerando sono stati modificati nel modo seguente: un nuovo primo considerando è stato aggiunto per indicare che il nuovo atto giuridico costituisce una rifusione del precedente; un nuovo considerando fa riferimento alla sede della Fondazione; tre nuovi considerando sono stati aggiunti per chiarire la situazione concernente modifiche precedenti del regolamento istitutivo; tre nuovi considerando sono stati aggiunti come riferimento ai nuovi strumenti di politica esterna UE e al fabbisogno di sviluppo di risorse umane nei paesi coperti da tali strumenti.

    Inoltre un nuovo considerando si riferisce alla recente valutazione esterna della Fondazione e alla relativa Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, poiché questa proposta tiene conto delle conclusioni di detta Comunicazione.

    Infine, una serie di nuovi considerando si riferiscono al ruolo del consiglio di amministrazione e all'obbligo della Fondazione di applicare le norme e procedure della Comunità in relazione a: le questioni di bilancio e finanziarie; la lotta contro frode, corruzione e attività illegali; l'accesso pubblico ai documenti; il trattamento dei dati personali. L'ultimo considerando conferma che il regolamento proposto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Le principali modifiche sostanziali sono descritte di seguito.

    Articolo 1 (Oggetto e campo di applicazione)

    Come spiegato sopra, l'importanza emergente dell'approccio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita all'istruzione e alla formazione, nonché l'importanza continua delle questioni del mercato del lavoro nelle attività della Fondazione, hanno significato in pratica che le preoccupazioni della Fondazione sono state sempre più ampie rispetto alla formulazione delle sue competenze tematiche.

    Per formalizzare questa situazione si propone di ampliare le competenze tematiche della Fondazione in modo da coprire lo " sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e le questioni relative al mercato del lavoro ".

    La Commissione ritiene che la Fondazione, che ha risorse limitate, deve mantenere le sue priorità geografiche. Si propone pertanto di definire il campo d'azione primario della Fondazione facendo riferimento allo strumento di assistenza preadesione (IPA) e allo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). Per consentire alla Fondazione di operare conformemente alle priorità delle relazioni esterne in aree al di fuori del suo campo d'azione geografico primario (ad es. i paesi paesi dell'Asia centrale) il consiglio di amministrazione della Fondazione deve prendere una decisione specifica su proposta della Commissione.

    I "paesi beneficiari potenziali" sono ridenominati "paesi partner".

    Articolo 2 (Funzioni)

    In vista del nuovo ruolo della Fondazione nell'ambito dei nuovi strumenti di politica delle relazioni esterne, le sue funzioni sono ridefinite come segue:

    - fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo delle risorse umane e i loro legami con gli obiettivi della politica settoriale nei paesi partner;

    - sostenere le parti interessate nei paesi partner per creare capacità in materia di sviluppo delle risorse umane;

    - favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo delle risorse umane nei paesi partner;

    - sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo delle risorse umane;

    - disseminare informazioni e incoraggiare la creazione di reti e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo delle risorse umane;

    - su richiesta della Commissione, contribuire all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner.

    Articolo 3 (Disposizioni generali)

    La sede della Fondazione è indicata al paragrafo 2 e alcuni dettagli ulteriori che definiscono la cooperazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) sono aggiunti al paragrafo 3; i paragrafi 4 e 5 includono disposizioni sul controllo amministrativo da parte del mediatore europeo, nonché le modalità per l'istituzione di accordi di cooperazione tra la Fondazione e altri organismi.

    Articoli 4 (Trasparenza), 5 (Riservatezza) e 6 (Ricorso)

    Tali articoli estendono il campo del precedente articolo 4 bis sull'accesso ai documenti, includendo le disposizioni sulla trasparenza e la riservatezza raccomandate dall'IIAOFA e la possibilità di ricorso in questo contesto.

    Articoli 7 (Consiglio di amministrazione), 8 (Norme di voto e mansioni del presidente) e 9 (Poteri del consiglio di amministrazione)

    Allo scopo di promuovere un processo decisionale efficace e minimizzare i costi operativi, l'articolo 7 propone una ristrutturazione del consiglio di amministrazione della Fondazione, tenendo conto dei principi indicati dall'IIAOFA:

    - il numero di rappresentanti nel consiglio di amministrazione è limitato a quindici;

    - la Commissione e il Consiglio devono designare un numero uguale e limitato di membri (sei per ognuno);

    - nell'interesse della trasparenza la Commissione designerà anche tre rappresentanti dei paesi partner in qualità di membri senza diritto di voto;

    - tutti i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati in base alla loro esperienza nel settore e tenendo conto di una parità di genere per un mandato di cinque anni (invece degli attuali tre anni).

    L'articolo 9 stabilisce i doveri e le mansioni del consiglio di amministrazione in modo succinto e più coerente.

    Ex articolo 6 (Comitato consultivo)

    Poiché il comitato consultivo non detiene più una funzione statutaria come organo di amministrazione della Fondazione, questo articolo è stato rimosso dal regolamento istitutivo. Tuttavia, il comitato consultivo può continuare come attività della Fondazione, lavorando sotto forma di seminari regionali. Questa posizione è sostenuta dai risultati della valutazione esterna.

    Articolo 10 (Direttore)

    Questo articolo modifica la procedura di nomina del direttore in base alle raccomandazioni dell'IIAOFA e alle più recenti discussioni a livello interistituzionale. Disposizioni specifiche sono incluse per quanto riguarda la valutazione dell'operato del direttore e la possibilità di prorogare il suo mandato una volta per un periodo non superiore a tre anni. I doveri del direttore sono stabiliti in modo succinto e più coerente. Al paragrafo 5 è stata aggiunta una disposizione chiara sul ruolo del consiglio di amministrazione nelle sanzioni disciplinari e nella revoca del direttore.

    Articolo 11 (Interesse pubblico e indipendenza)

    Questo articolo nuovo è in linea con le raccomandazioni IIAOFA.

    Articolo 12 (Programma di lavoro annuale)

    Questo è un articolo nuovo che presenta in modo succinto e più coerente la procedura per la preparazione e l'adozione del programma di lavoro annuale, precedentemente inclusa nell'ex articolo 5. Una prospettiva quadro di quattro anni è proposta invece dell'attuale prospettiva di tre anni.

    Articolo 13 (Relazione annuale di attività)

    Questo è un articolo nuovo che presenta in modo succinto e più coerente la procedura per la preparazione e l'adozione della relazione annuale di attività; in precedenza questa procedura era parzialmente coperta dal paragrafo 9 dell'ex articolo 5.

    Articolo 14 (Connessioni con altre azioni comunitarie)

    Questo articolo contiene una presentazione più completa e sostenibile dell'ex articolo 8 senza riferimenti ad azioni specifiche.

    Articoli 15 (Bilancio), 16 (Procedura di bilancio) e 17 (Esecuzione e controllo del bilancio)

    Questi articoli rimangono per lo più uguali, con alcune semplificazioni minori. Un nuovo paragrafo 11 è aggiunto all'articolo 17 per garantire che il direttore prenda ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico.

    Articolo 18 (Parlamento europeo e Consiglio)

    Questo articolo, in linea con le raccomandazioni dell'IIAOFA, prevede la possibilità per il Parlamento europeo e per il Consiglio di chiedere un'audizione con il direttore della Fondazione riguardante qualunque tematica connessa alle attività della Fondazione.

    Articolo 19 (Regolamento finanziario)

    Sono stati aggiunti i paragrafi da 2 a 4 per garantire la conformità della Fondazione alle buone norme contabili e di lotta antifrode.

    Articoli 20 (Privilegi e immunità), 21 (Statuto del personale), 22 (Responsabilità) e 23 (Partecipazione dei paesi terzi)

    Questi articoli rimangono per lo più immodificati. Una frase è aggiunta all'articolo 21 (Statuto del personale) per includere, in linea con le raccomandazioni dell'IIAOFA, un riferimento alle disposizioni dell'articolo 110 dello Statuto del personale e l'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti, nonché la possibilità di distaccare esperti nazionali presso la Fondazione. Nel primo paragrafo dell'articolo 23, la frase "formazione ai paesi beneficiari potenziali" è stata sostituita da "sviluppo delle risorse umani ai paesi partner" per concordare la terminologia con quella dell'articolo 1; una frase è stata aggiunta alla fine dello stesso paragrafo per chiarire le condizioni di partecipazione dei paesi terzi.

    Articolo 24 (Valutazione)

    Questo articolo è completato in base alle raccomandazioni dell'IIAOFA e prevede l'estensione del ciclo di valutazione a quattro anni per tenere conto della prospettiva quadriennale di programmazione.

    Articolo 25 (Revisione)

    Questo articolo collega le future revisioni del regolamento istitutivo alle valutazioni future e prevede la possibilità di abrogare il regolamento istitutivo se l'esistenza della Fondazione non è più giustificabile rispetto agli obiettivi ad essa assegnati.

    Articolo 26 (Abrogazione)

    Il presente articolo abroga i regolamenti precedenti e dispone che i riferimenti a tali atti siano intesi come riferimenti alla rifusione del regolamento e letti conformemente alla tavola di concordanza allegata, a norma dell'articolo 7, lettera b) dell'Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi.

    Articolo 27: Entrata in vigore

    Sussidiarietà e proporzionalità

    Le mansioni della Fondazione, come riformulate nella presente proposta, devono contribuire, nel contesto delle politiche UE per le relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e delle relative questioni di mercato del lavoro in paesi partner specifici. Questa proposta include un elenco di funzioni precise che vanno esercitate dalla Fondazione " nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario " In tal modo la Fondazione rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

    Impatto sul bilancio

    Questa proposta non introduce nuove attività della Fondazione. Essa mira invece a fornire una definizione aggiornata e più chiara delle attuali funzioni della Fondazione, nell'ambito di competenze tematiche più ampie e un campo d'azione geografico nuovo. Tuttavia, si ritiene che il campo tematico più ampio, nonché l'incentramento sulle mansioni di informazione e di analisi politica (con una riduzione parallela della gestione dei progetti a decorrere dal 2008) comportino un'attività a maggiore intensità di lavoro che richiederà probabilmente un investimento da parte della Fondazione in termini di formazione e qualificazione del personale. Quindi è allegata alla presente proposta una scheda finanziaria che illustra le esigenze di bilancio della Fondazione nei prossimi anni.

    2007/0163 (COD)

    ò nuovo

    Proposta di

    1360/90

    ð nuovo

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

    ð (rifusione) ï

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235 ð 150 ï,

    vista la proposta della Commissione[8],

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ð europeo ï[9],

    ò nuovo

    visto il parere del Comitato delle regioni[10],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,[11]

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    1. Il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale è stato modificato diverse volte.[12] In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    2. considerando che il Il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale;. ð A questo fine il 7 maggio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 con cui è stata istituita detta Fondazione. ï

    ò nuovo

    3. Conformemente alla decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato e di governo a Bruxelles il 29 ottobre 1993[13], la Fondazione ha sede in Torino, Italia.

    1360/90 (adattato)

    4. considerando che il Il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89[14] relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, il quale prevede un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia;.

    5. considerando che il Il Consiglio può, con un apposito strumento giuridico con appositi strumenti giuridici , estendere ha esteso successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;.

    6. considerando che il processo di riforme economiche e sociali contribuirà a sviluppare relazioni economiche e commerciali reciprocamente proficue tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Comunità; che inoltre l'intensificazione di tali relazioni contribuirà altresì ad un armonico sviluppo delle attività economiche nella Comunità;

    ò nuovo

    7. Il 27 luglio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento CE) n. 2063/94[15] che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi che ricevono assistenza a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2043/93 (programma TACIS).

    8. Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1572/98[16] che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del regolamento (CE) n. 1488/96.

    9. Il 5 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000[17] relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che modifica il regolamento n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale gli stati dei Balcani occidentali oggetto del regolamento.

    10. I programmi di assistenza esterna ai paesi inclusi nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale saranno sostituiti da nuovi strumenti della politica delle relazioni esterne istituiti dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione [18] e dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) [19] .

    11. Mediante il sostegno allo sviluppo delle risorse umane nel contesto della politica delle relazioni esterne l'UE contribuisce allo sviluppo economico in questi paesi, fornendo le abilità necessarie per promuovere la produttività e l'occupazione, e sostiene la coesione sociale promuovendo la partecipazione dei cittadini.

    12. Nell'ambito degli sforzi di questi paesi di riformare le loro strutture economiche e sociali è essenziale lo sviluppo delle risorse umane per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine, in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico.

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    13. considerando che ð Nel contesto delle politiche UE per la relazioni esterne ï la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo per un'efficace assistenza in materia di formazione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale che sono potenziali beneficiari di un aiuto economico a sostegno del loro processo di riforma; ð per il miglioramento dello sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ï;.

    14. considerando che, per Per il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita ð all'interno dell'Unione europea ï nel settore della formazione professionale all'interno della Comunità nell'applicazione di una politica comune di formazione professionale ð dell'istruzione e della formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ï sia alle sue istituzioni competenti per quest'ultima ð per tali attività ï ;.

    15. considerando che nella Nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale ed orientale ð coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale ï , esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore della formazione professionale ð dello sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ï ;.

    16. considerando che la La Fondazione europea per la formazione professionale deve essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti servizi ð organismi ï nazionali e internazionali;.

    17. considerando che la La Fondazione europea per la formazione professionale deve avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche ð e operative ï generali della Comunità e delle sue istituzioni;.

    18. considerando che la La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi dell'Europa centrale ed orientale ð coperti dalle sue attività ï nel settore della formazione professionale;.

    19. considerando che alla Alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi dell'Europa centrale ed orientale ð coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale ï nel settore della formazione professionale ð dello sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ï , secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi;.

    ò nuovo

    20. La Commissione e gli Stati membri devono essere rappresentati in un consiglio di amministrazione in modo da controllare efficacemente le funzioni della Fondazione. A questo consiglio di amministrazione vanno affidati i poteri necessari per stabilire il bilancio e verificarne l'esecuzione, adottare il regolamento finanziario appropriato, stabilire procedure di lavoro trasparenti per le decisioni della Fondazione e nominare il direttore.

    21. Per garantire la piena autonomia e l'indipendenza della Fondazione, essa deve essere dotata di un bilancio autonomo, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio comunitaria deve essere applicabile al contributo comunitario e a qualsiasi altra sovvenzione inclusa nel bilancio generale dell'Unione europea. La verifica dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti.

    22. La fondazione è un organismo istituito dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[20] (qui di seguito il "regolamento finanziario ") e deve adottare di conseguenza il suo regolamento finanziario.

    23. Deve essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[21].

    24. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali vanno applicate alla Fondazione, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[22].

    25. Deve essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[23].

    26. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[24] deve essere applicato al trattamento di dati personali da parte della Fondazione.

    27. Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, ossia lo sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e le relative questioni del mercato del lavoro, possono essere realizzati meglio a livello comunitario che a livello degli Stati membri, la Comunità può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

    28. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il presente regolamento mira, in particolare, a promuovere l'applicazione dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

    1360/90

    29. considerando che il trattato non ha previsto per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

    1360/90 (adattato)

    HA HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione Obiettivi

    2666/2000 articolo 16 (adattato)

    ð nuovo

    Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione (in appresso denominata «"Fondazione"») che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale: ð, nel contesto delle politiche UE delle relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo delle risorse umane, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e delle relative questioni di mercato del lavoro nei seguenti paesi: ï

    - dei paesi dell'Europa centrale e orientale designati dal Consiglio come potenziali beneficiari dell'aiuto economico a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente,

    - degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia beneficiari del programma di assistenza per il risanamento economico a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente,

    - dei territori e dei paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente, e

    - dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 2666/2000[25] o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente.

    I paesi in questione sono denominati in appresso «paesi ammissibili».

    ò nuovo

    a) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1085/2006 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;

    b) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1638/2006 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;

    c) i paesi designati mediante decisione del consiglio di amministrazione su proposta della Commissione, conformemente alle priorità in materia di relazioni esterne dell'Unione europea e nella misura consentita dalle risorse disponibili.

    I paesi di cui alle lettere a), b) e c) sono denominati in appresso "paesi partner".

    1360/90

    La Fondazione in particolare:

    - si adopera per promuovere una proficua collaborazione tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali nel settore della formazione professionale;

    - contribuisce al coordinamento dell'assistenza offerta dalla Comunità, dagli Stati membri e dai paesi terzi di cui all'articolo 16.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 2

    Campo d'applicazione

    La Fondazione, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, opera nel settore della formazione professionale che comprende la formazione iniziale e continua, la riqualificazione dei giovani e degli adulti, ed in particolare la formazione manageriale.

    1360/90 (adattato)

    Articolo 32

    Funzioni

    1572/98 articolo 1, paragrafo 3 (adattato)

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario , assolve le seguenti funzioni :

    1360/90

    a) presta assistenza per la definizione del fabbisogno e delle priorità in materia di formazione attraverso l'attuazione di misure di supporto tecnico nel settore della formazione professionale e la collaborazione con i competenti organismi designati dei paesi beneficiari potenziali;

    b) funge da camera di compensazione, in modo da fornire alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi di cui all'articolo 16 oltre che ai paesi beneficiari potenziali e a tutte le altre parti interessate, informazioni concernenti le iniziative in corso e le esigenze future nel campo della formazione, e fornisce una struttura attraverso cui possono essere incanalate le offerte di assistenza;

    2063/94 articolo 1, paragrafo 2

    (c) sulla base delle lettere a) e b):

    - esamina le possibilità di prendere iniziative in compartecipazione in materia di aiuto alla formazione, compresi progetti pilota, al fine di creare gruppi multinazionali specializzati per la realizzazione di determinati progetti e di selezionare operazioni eventualmente cofinanziabili;

    - finanzia la pianificazione e la preparazione di detti progetti la cui attuazione può essere finanziata mediante contributi di uno o più paesi insieme alla Fondazione o, in casi eccezionali, della Fondazione da sola;

    1572/98 articolo 1, paragrafo 4

    - attua, su richiesta della Commissione o dei paesi potenziali beneficiari e in cooperazione col consiglio di amministrazione, programmi di formazione professionale concordati tra la Commissione e uno o più paesi potenziali beneficiari, nel contesto della politica comunitaria di assistenza a tali paesi, valendosi dei gruppi pluridisciplinari di specialisti in stretta collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati e traendo proficuo insegnamento dall'esperienza dei programmi comunitari di formazione professionale; nella selezione dei progetti che la Fondazione deve gestire sarà data priorità a progetti di valore innovativo e - per i paesi candidati all'adesione - a progetti direttamente correlati con i programmi della Comunità nel settore della formazione professionale;

    1360/90

    d) per le attività ed i progetti che vengono finanziati dalla Fondazione: designa gli appositi enti pubblici e/o privati, dotati di una comprovata e documentata esperienza in fatto di formazione professionale e della necessaria competenza per la pianificazione, la preparazione, l'esecuzione e/o la gestione di singoli progetti, secondo modalità flessibili e decentrate;

    1572/98 articolo 1, paragrafo 5

    e) conferisce al consiglio di amministrazione il potere di fissare le procedure di aggiudicazione per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione, tenendo pienamente conto delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3906/89, in particolare all'articolo 7, dal regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, in particolare agli articoli 6 e 7, dal regolamento (CE) n. 1488/96, in particolare all'articolo 8, o in altri successivi atti giuridici pertinenti;

    1360/90

    f) in collaborazione con la Commissione, contribuisce al controllo e alla valutazione dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi potenzialmente beneficiari;

    g) divulga informazioni e promuove scambi di esperienze tramite pubblicazioni, riunioni e con altri mezzi adeguati;

    ò nuovo

    a) fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo delle risorse umane e i loro legami con gli obiettivi della politica settoriale nei paesi partner;

    b) sostenere le parti interessate nei paesi partner per creare capacità in materia di sviluppo delle risorse umane;

    c) favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo delle risorse umane nei paesi partner;

    d) sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo delle risorse umane;

    e) disseminare informazioni e incoraggiare la retizzazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo delle risorse umane;

    f) su richiesta della Commissione, contribuire all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner;

    1360/90 (adattato)

    (h) g) nell'ambito della struttura generale del presente regolamento, espleta espletare altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione , nell'ambito della struttura generale del presente regolamentoÕ .

    Articolo 43

    Disposizioni generali

    1. La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro.

    ò nuovo

    2. La Fondazione ha sede in Torino, Italia.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)

    ð nuovo

    3. La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti, segnatamente il Cedefop, con il sostegno della Commissione. ðLa Fondazione coopera, in particolare, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'ambito di un programma di lavoro annuale congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna agenzia con l'obiettivo di promuovere sinergie tra le attività delle due agenzie. ï

    1360/90

    2. I rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale possono partecipare alle attività della Fondazione, in particolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    ò nuovo

    4. In applicazione dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la Fondazione è soggetta al controllo amministrativo del mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato CE.

    5. La Fondazione può stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi nel campo dello sviluppo delle risorse umane nell'UE e a livello internazionale. Il consiglio di amministrazione adotta tali accordi in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione. Le disposizioni di lavoro contenute in tali accordi devono essere conformi alla normativa comunitaria.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

    Articolo 4bis

    Accesso ai documenti Trasparenza

    ò nuovo

    1. La Fondazione agisce con un elevato livello di trasparenza e si conforma alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

    2. La Fondazione pubblica senza indugio:

    a) il proprio regolamento interno e quello del consiglio di amministrazione;

    b) la relazione annuale di attività.

    3. Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione può, se del caso, autorizzare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni degli organismi della Fondazione in qualità di osservatori.

    4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

    Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di detto regolamento.

    ò nuovo

    Articolo 5

    Riservatezza

    1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4 la Fondazione non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato.

    2. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore sono soggetti alla prescrizione di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato CE.

    3. Le informazioni raccolte dalla Fondazione conformemente al suo atto di base sono sottoposte al regolamento (CE) n. 45/2001.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 1 (adattato)

    ð nuovo

    1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[26] si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

    2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale[27].

    Articolo 6

    Ricorso

    3. 3. Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee , alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

    1360/90 (adattato)

    Articolo 57

    Consiglio di amministrazione

    1. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione.

    Un supplente può rappresentare od accompagnare ciascun membro del consiglio di amministrazione; se accompagna il membro, il membro supplente partecipa senza diritto di voto.

    2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi.

    La Commissione nomina i propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione.

    ò nuovo

    1. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da sei rappresentanti degli Stati membri, sei rappresentanti della Commissione e tre rappresentanti dei paesi partner.

    I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

    2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dal Consiglio in base alla loro esperienza e alle loro conoscenze del campo di attività della Fondazione.

    La Commissione nomina i propri rappresentanti.

    I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione.

    La Commissione e il Consiglio si adoperano per garantire una rappresentazione equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per tre ð cinque ï anni. Il loro mandato è rinnovabile ð una volta ï .

    4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. ðIl mandato del presidente scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione. ï Il presidente non partecipa al voto.

    5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 8

    Norme di voto e mansioni del presidente

    1. Ciascun rappresentante degli Stati membri ð e della Commissione ï all'interno del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente ad un voto.

    ðI rappresentanti dei paesi partner non hanno diritto al voto. ï

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri, tranne nei casi di cui al paragrafo 52.

    5.2. Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.

    6.3. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e a richiesta almeno della maggioranza semplice ð di due terzi ï dei suoi membri.

    Egli/ella lo tiene informato delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative ð della Commissione ï per l'anno seguente.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 9

    7. Sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione il consiglio di amministrazione esamina, in consultazione con la Commissione, il progetto preliminare di programma di lavoro annuale per l'anno successivo al più tardi il 30 novembre di ogni anno. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno, nel contesto di una prospettiva triennale. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, ove ciò si renda necessario, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

    Per ciascuno dei progetti e delle attività in esso previste, il programma di lavoro annuale specifica una stima relativa alle spese necessarie e la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.

    1360/90

    8. Il consiglio d'amministrazione approva, se necessario caso per caso, la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc settoriali formati da tutti i paesi o organismi che contribuiscono al finanziamento dei vari progetti e da altre parti interessate, eventualmente compresi i rappresentanti dei partner sociali.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 2

    9. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Questa relazione viene trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.

    10. La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

    ò nuovo

    Articolo 9

    Poteri del consiglio di amministrazione

    Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni:

    a) nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore della Fondazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 5;

    b) esercitare l’autorità disciplinare nei confronti del direttore;

    c) adottare il programma di lavoro annuale in base ad un progetto presentato dal direttore della Fondazione, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 12;

    d) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione;

    e) adottare il bilancio definitivo e la tabella dell'organico successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all'articolo 16;

    f) adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 e trasmetterla alle istituzioni e agli Stati membri;

    g) adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;

    h) adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 19;

    i) adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

    1360/90

    Articolo 6

    Comitato consultivo

    1. La Fondazione ha un comitato consultivo nominato dal consiglio d'amministrazione.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 10

    I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti della formazione o di altra natura interessati ai lavori della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, della Commissione, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in materia di formazione e dei paesi e territori beneficiari potenziali.

    1360/90

    Vengono nominati due esperti per ciascuno Stato membro per ciascun paese beneficiario potenziale e per le parti sociali a livello europeo.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 11

    2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature:

    - a ciascuno Stato membro,

    - a ciascun paese beneficiario potenziale,

    - alla Commissione,

    - alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e

    - alle organizzazioni internazionali pertinenti.

    1360/90 (adattato)

    3. La durata del mandato dei membri del comitato consultivo è normalmente di tre anni, fatto salvo il regolare esame da parte del consiglio d'amministrazione.

    4. Il comitato consultivo ha il compito di dare pareri al consiglio d'amministrazione, sia su richiesta di quest'ultimo sia di propria iniziativa, in merito al programma di lavoro annuale della Fondazione previsto all'articolo 5, paragrafo 7.

    Tutti i pareri vengono comunicati al consiglio d'amministrazione.

    5. Il direttore della Fondazione presiede il comitato consultivo.

    Il comitato consultivo elabora il proprio regolamento interno che viene approvato dal consiglio d'amministrazione.

    6. Il comitato consultivo è convocato dal presidente una volta all'anno.

    Articolo 710

    Il dDirettore

    1572/98 articolo 1, paragrafo 12 (adattato)

    ð nuovo

    1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni. Tale mandato potrà essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni. ðin base a un elenco di candidati proposti dalla Commissione, per un periodo di cinque anni. Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio d'amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri. ï

    ò nuovo

    Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione. La Commissione valuterà in particolare:

    - il lavoro del direttore;

    - i doveri e le responsabilità della Fondazione negli anni a venire.

    Il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta della Commissione, tiene conto del rapporto di valutazione e solo nei casi in cui sia giustificato dai doveri e dalle responsabilità della Fondazione può rinnovare il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

    Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore. Entro un mese prima del rinnovo del mandato il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.

    Se il mandato non è rinnovato il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

    2. Il direttore è nominato in base al merito, alle capacità amministrative e di gestione, alle conoscenze e all'esperienza nel campo di lavoro della Fondazione.

    3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 12 (adattato)

    4. Il direttore è competente per ha i seguenti poteri e funzioni :

    - la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione;

    - l'ordinaria amministrazione della Fondazione;

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 3

    - la preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio della Fondazione;

    1572/98 articolo 1, paragrafo 12

    - la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento;

    - tutte le questioni riguardanti il personale;

    - l'esecuzione dei compiti affidatigli ai sensi dell'articolo 3, nonché di quelli previsti dal programma di lavoro annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 7;

    - l'esecuzione delle decisioni del consiglio d'amministrazione e delle linee direttrici dettate per le attività della Fondazione.

    ò nuovo

    a) la preparazione, in base alle linee direttrici stabilite dalla Commissione, del programma di lavoro annuale, del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, del suo regolamento interno e di quello del consiglio di amministrazione, del regolamento finanziario e delle attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione;

    b) la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione;

    c) l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

    d) l'attuazione del programma annuale di lavoro della Fondazione e la risposta alle richieste d'assistenza della Commissione;

    e) l'espletamento delle funzioni di ordinatore, conformemente agli articoli da 33 a 42 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;

    f) l'esecuzione del bilancio della Fondazione;

    g) la messa in opera di un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 24 e, in base ad esso, la preparazione di una relazione annuale di attività della Fondazione;

    h) la presentazione della relazione al Parlamento europeo;

    i) la gestione di tutte le questioni attinenti al personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21;

    j) la definizione della struttura organizzativa della Fondazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

    k) la rappresentazione della Fondazione dinnanzi al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 18.

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    2.5. Il direttore è responsabile ð del proprio operato ï nei confronti del consiglio d’amministrazione e partecipa a tutte le riunioni di quest’ultimo ð che, su proposta della Commissione, può sollevare il direttore dall'incarico prima della scadenza del mandato. ï

    3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

    ò nuovo

    Articolo 11

    Interesse pubblico e indipendenza

    I membri del consiglio di amministrazione e il direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne. A tal fine essi sottoscrivono ogni anno una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.

    Articolo 12

    Programma di lavoro annuale

    1. Il programma di lavoro annuale è conforme all'oggetto, al campo di attività e alle funzioni della Fondazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

    2. Esso è preparato nel contesto di una prospettiva quadriennale in cooperazione con i servizi della Commissione e tenendo conto delle priorità in materia di relazioni esterne per i paesi e le regioni interessate.

    3. Per i progetti e le attività previste il programma di lavoro annuale indica una stima relativa alle spese necessarie e specifica la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.

    4. Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro al consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.

    5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo entro il 30 novembre. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno.

    6. All'occorrenza il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

    Articolo 13

    Relazione annuale di attività

    1. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione delle proprie funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività.

    2. La relazione contiene informazioni finanziarie e sulla gestione che indicano i risultati delle operazioni facendo riferimento agli obiettivi fissati, ai rischi associati a dette operazioni, all'utilizzo delle risorse fornite e al modo in cui il sistema di sorveglianza interno ha funzionato.

    3. Il consiglio di amministrazione prepara un'analisi e una valutazione della relazione annuale di attività relativa al precedente esercizio finanziario.

    4. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività del direttore e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti insieme alla sua analisi e una valutazione. Detta relazione è trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi partner.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 13 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 814

    Connessioni con altre azioni comunitarie

    La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione e, se del caso, in conformità delle procedure di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi successivo atto giuridico pertinente, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, ð partner ï con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma Tempus nonché agli altri programmi ed azioni in materia di formazione attuati a livello comunitario, incluso Med-Campus.

    1360/90 (adattato)

    Articolo 915

    Contenuto di bilancio Bilancio

    1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

    2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.

    3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.

    4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi beneficiari potenziali partner per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)

    Articolo 1016

    Procedura di bilancio

    1. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

    ò nuovo

    2. La Commissione esamina lo stato di previsione tenendo conto dei limiti proposti dell'importo globale disponibile per le azioni esterne e iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le risorse che ritiene necessarie per l'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea (qui di seguito il "bilancio generale").

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)

    ð nuovo

    2.3. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati «"autorità di bilancio"») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

    3. La Commissione valuta lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali e degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

    Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario agli aiuti economici a favore dei paesi beneficiari potenziali, essa fissa il contributo annuo per il bilancio della Fondazione che deve essere iscritto nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

    4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

    L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

    5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione ð e la tabella dell'organico ï . Esso diventa definitivo Essi diventano definitivi dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario ð Se necessario, il bilancio e la tabella dell'organico ï è adeguato sono adeguati in conseguenza.

    6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

    Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

    1360/90 (adattato)

    Articolo 1117

    Esecuzione e controllo del bilancio

    1. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 5 (adattato)

    2.1. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

    3.2. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

    ò nuovo

    3. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 5 (adattato)

    4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

    5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

    6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

    7. I conti definitivi vengono pubblicati.

    8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

    9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

    10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

    ò nuovo

    11. All'occorrenza, il direttore prende ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico

    Articolo 18

    Parlamento europeo e Consiglio

    Fatti salvi i controlli di cui sopra, in particolare le procedure di bilancio e di scarico, il Parlamento europeo o il Consiglio possono richiedere in qualunque momento, in particolare alla pubblicazione della relazione annuale di attività della Fondazione, un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività della Fondazione.

    1648/2003 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)

    Articolo 1219

    Disposizioni finanziarie

    1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[28] solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

    ò nuovo

    2. Conformemente all'articolo 133, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Fondazione applica le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei suoi conti con i conti della Commissione.

    3. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 si applica alla Fondazione in tutti i suoi elementi.

    4. La Fondazione aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 Il consiglio di amministrazione formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF

    1360/90 (adattato)

    Articolo 1320

    Privilegi e immunità

    Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

    2063/94 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 1421

    Statuto del personale

    Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

    La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

    Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione ð conformemente alle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. ï

    ò nuovo

    Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri o dai paesi partner presso la Fondazione.

    1360/90 (adattato)

    Articolo 1522

    Responsabilità giuridica

    1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

    2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

    La Corte è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento.

    3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

    Articolo 1623

    Partecipazione dei paesi terzi

    1572/98 articolo 1, paragrafo 15 (adattato)

    ð nuovo

    1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di formazione ai paesi beneficiari potenziali ð sviluppo delle risorse umani ai paesi partner ï definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 300 del trattato.

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale. ðTali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articolo 21. ï

    2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 8, può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 16 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 1724

    Procedura di verifica e di valutazione Valutazione

    ò nuovo

    1. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento finanziario quadro, la Fondazione deve effettuare periodicamente valutazioni ex- ante e ex-post delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni.

    1572/98 articolo 1, paragrafo 16 (adattato)

    ð nuovo

    2. La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione ð effettua, ogni quattro anni, una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro in linea con gli obiettivi, il mandato e le funzioni ivi definiti. ï Tale procedura è La valutazione è condotta con l'assistenza di esperti esterni. Anteriormente al 31 dicembre 2000, ed in seguito ogni 3 anni, essa La Commissione presenta i primi risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo .

    ò nuovo

    3. La Fondazione prende tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.

    1360/90 (adattato)

    Articolo 1825

    Revisione

    Il presente regolamento sarà oggetto di revisione da parte del Consiglio su proposta della Commissione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

    ò nuovo

    In seguito alla valutazione, se del caso la Commissione presenta una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza della Fondazione non sia più giustificata rispetto agli obiettivi ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del regolamento.

    ò nuovo

    Articolo 26

    Abrogazione

    I regolamenti nn. (CEE) 1360/90, (CE) 2063/94, (CE) 1572/98, (CE) 1648/2003 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000, come elencati nell'allegato I, sono abrogati.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    1360/90 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 1927

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione[29] della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato e modifiche successive

    Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio del 7 maggio 1990

    (GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1)

    Regolamento (CE) n. 2063/94 del Consiglio del 27 luglio 1994

    (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9)

    Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998

    (GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1)

    Articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000

    (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1)

    Regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003

    (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22)

    ñ

    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 1360/90 | Il presente regolamento |

    Articolo 1, prima frase Articolo 1, fine dalla prima frase Articolo 1, trattini da uno a quattro Articolo 1, seconda frase – – – Articolo 2 Articolo 3, prima frase Articolo 3, dalla lettera a) alla lettera g) – Articolo 3, lettera h) Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 3, prima frase – Articolo 4, paragrafo 2 – – Articolo 4 bis, paragrafo 1 Articolo 4 bis, paragrafo 2 – Articolo 4 bis, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 4, primo comma – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma Articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma – Articolo 5, paragrafo 4, ultimo comma Articolo 5, paragrafi 5 e 6 Articolo 5, paragrafi da 7 a 10 - Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1, prima frase Articolo 7, paragrafo 1, fine della prima frase e seconda frase – – Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 – – – – Articolo 8 (in parte) Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafi da 4 a 6 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafi 2 e 3 Articolo 11, paragrafi da 4 a 10 – – Articolo 12 – Articolo 13 Articolo 14 – Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 – Articolo 16, paragrafo 2 – Articolo 17 (in parte) – Articolo 18 – – Articolo 19 - | Articolo 1, prima frase – – – Articolo 1, fine dalla prima frase Articolo 1, dalla lettera a) alla lettera c) Articolo 1, seconda frase – Articolo 2, prima frase – Articolo 2, dalla lettera a) alla lettera f) Articolo 2, lettera g) Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3, prima frase Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase – Articolo 3, paragrafi 4 e 5 Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 Articolo 4, paragrafo 4, primo comma Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2, primo e secondo comma Articolo 7, paragrafo 2, terzo e quarto comma Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4, prima frase Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 8, paragrafo 1, primo comma Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma Articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma Articolo 8, paragrafi 2 e 3 – Articolo 9 – Articolo 10, paragrafo 1, prima frase – Articolo 10, paragrafo 1, fine della prima frase e seconda frase e dal secondo al e quarto comma Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 5, prima frase Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4, dalla lettera a) alla lettera k) Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 – Articolo 16, paragrafi da 4 a 6 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafi 1 e 2 Articolo 17, paragrafi da 4 a 10 Articolo 17, paragrafo 11 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafi da 2 a 4 Articolo 20 Articolo 21, prima e seconda frase, prima parte della terza frase Articolo 21, ultima parte della terza frase e ultima frase Articolo 22 Articolo 23, paragrafo 1, primo comma e prima frase del secondo comma Articolo 23, paragrafo 1, ultima frase del secondo comma Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 24, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 3 – Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Allegato |

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione (rifusione).

    2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

    Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Relazioni esterne, sviluppo delle risorse umane nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

    15 02 27 Fondazione europea per la formazione professionale15 02 27 01 Fondazione europea per la formazione professionale – Sovvenzione ai titoli 1 e 215 02 27 01 Fondazione europea per la formazione professionale – Sovvenzione al titolo 3

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

    Non definita (sovvenzione annuale ad un'organizzazione stabilita conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario).

    3.3. Caratteristiche di bilancio:

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    15 02 27 01 | Obbl. | Stanz. dissoc. | NO | NO | NO | N. [4] |

    15 02 27 02 | Obbl. | Diff. | NO | NO | NO | N. [4] |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 e segg. | Totale |

    Spese operative[30] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 17.984 | 19.872 | 20.271 | 19.528 | 19.918 | 20.317 | 117.890 |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 17.984 | 19.872 | 20.271 | 19.528 | 19.918 | 20.317 | 117.890 |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[31] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c | 17.984 | 19.872 | 20.271 | 19.528 | 19.918 | 20.317 | 117.890 |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | 17.984 | 19.872 | 20.271 | 19.528 | 19.918 | 20.317 | 117.890 |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[32] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

    Costo totale indicativo dell'intervento |

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 17.984 | 19.872 | 20.271 | 19.528 | 19.918 | 20.317 | 117.890 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 17.984 | 19.872 | 20.271 | 19.528 | 19.918 | 20.317 | 117.890 |

    Cofinanziamento

    Non pertinente

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[33] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Non pertinente

    4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

    Fabbisogno annuo | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 e segg. |

    Come nella tabella dell'organico Numero totale di agenti temporanei | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

    Non incluso nella tabella dell'organico Totale personale esterno ETP | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    Rifusione del regolamento per aggiornare il campo d'azione e gli obiettivi della Fondazione europea per la formazione professionale in linea con gli sviluppi dell'agenda UE di Lisbona e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e per ridefinire le sue funzioni per quanto riguarda i nuovi strumenti di politica esterna UE.

    5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    Le conclusioni e raccomandazioni della valutazione esterna 2005-2006 della Fondazione sono condivise dalla Commissione, come indicato nel documento COM(2006)832 def. La valutazione ha confermato che le attività della Fondazione sono considerate un valore positivo e ha concluso che i servizi della Commissione e le delegazioni CE hanno una percezione positiva della messa a disposizione da parte della Fondazione di conoscenze in materia di formazione professionale e collegamenti al mercato del lavoro. Il suo valore aggiunto proviene dalla sua comprensione del contesto di riforma, la sua rete di esperti e la sua capacità di rispondere in modo flessibile e rapido alle richieste.

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    5.3.1 Obiettivi della Fondazione

    La Fondazione contribuirà alla qualità dei sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la loro capacità di sostenere occupazione, competitività e coesione sociale nei paesi partner. Per rispondere alle prescrizioni dei nuovi strumenti per le relazioni esterne occorre un adattamento delle attività stabilite ad una dimensione tematica più ampia, un campo d'azione geografico maggiore e un approccio basato sulle politiche.

    In questo contesto l'investimento della Fondazione nella creazione di capacità e in progetti pilota di ricerca dovrà aumentare man mano che essa sviluppa le conoscenze e gli approcci necessari per il suo nuovo mandato.

    La Fondazione deve inoltre adeguare le sue funzioni in relazione ai nuovi strumenti di relazioni esterne UE basandosi sulle politiche piuttosto che sulle riforme sostenute dai programmi.

    Attualmente la Fondazione fornisce assistenza tecnica per il programma TEMPUS. Si prevede che tale assistenza terminerà nel 2008, che è un anno di transizione tra l'attuale regolamento e la rifusione del regolamento.

    5.3.2 Risultati attesi

    Nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione e dallo strumento europeo di vicinato e partenariato la rifusione del regolamento prevede che la Fondazione dovrà:

    - fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo delle risorse umane e i loro legami con gli obiettivi più ampi della politica nei paesi partner;

    - sostenere le parti interessate nei paesi partner a creare capacità nel settore dello sviluppo delle risorse umane;

    - facilitare lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo delle risorse umane nei paesi partner;

    - sostenere l'assistenza comunitaria ai paesi partner nel campo dello sviluppo delle risorse umane;

    - disseminare informazioni e incoraggiare le reti e gli scambi di esperienze e buone prassi tra l'UE e i paesi partner, nonché tra i paesi partner nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane;

    - contribuire, su richiesta della Commissione, all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner.

    5.3.3 Indicatori per la rifusione del regolamento

    Attività della Fondazione | Indicatori del contributo della Fondazione alla competitività e alla coesione sociale mediante miglioramenti nella qualità dei sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e che mirano ad aumentare il livello dello sviluppo delle risorse umane nei paesi partner. |

    1. Contribuire alla riforma dell'istruzione nelle regioni IPA, ENPI e DCI (Asia centrale) | Analisi delle politiche settoriali della Fondazione e consigli adottati dalle parti interessate per la modernizzazione del settore dell'istruzione e collegamenti all'occupazione in linea con le politiche UE delle relazioni esterne Capacità degli interessati di definire e attuare riforme del settore dell'istruzione che sono rafforzate in base alle esperienze UE pertinenti Analisi di settore, programmazione e supporto di progetto adottati nell'assistenza IPA Parti interessate dal settore dell'istruzione, partner sociali e società civile attivamente impegnati nel processo di riforma dell'istruzione |

    4. Sostegno lo sviluppo delle politiche dalla Commissione europea e dei paesi partner mediante l'innovazione e l'apprendimento | Capacità in materia di informazione, analisi, analisi politica e consulenza creata nei paesi partner Sviluppo e attuazione di approcci alla creazione di capacità delle parti interessate Scambio di informazioni e esperienze tra le organizzazioni internazionali e i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo delle risorse umane nei paesi partner Sviluppo e prova delle metodologie per la politica di settore e per la programmazione nei programmi comunitari di assistenza nei campi pertinenti Valutazione delle lezioni politiche appropriate dall'UE e da altri contesti pertinenti per la disseminazione nei e tra i paesi partner |

    5.3.4 Risultati

    In generale la definizione dei risultati nella tabella sotto è basata sulle funzioni previste, proposte dalla Commissione nel documento COM(2006)832 def., e sulle esperienze in materia di sostegno alla riforma raccolte della Fondazione nel periodo 2000-2006. Tuttavia, con la rifusione del regolamento la complessità e il costo subiranno un'evoluzione.

    Funzione/azione: | Risultato limitato alla formazione professionale e ai sottosettori di occupazione 2000 - 2006 | Risultati che comprendono l'intero settore dell'istruzione e i suoi legami con la competitività, l'occupazione e la coesione sociale 2007 2013 |

    Informazioni e analisi politica | Revisione politica e consulenza | Revisione politica e consulenza con la partecipazione attiva degli interessati a livello nazionale e locale |

    Sviluppo delle capacità | Seminari regionali, revisioni inter pares e visite in loco per gli interessati dei paesi partner | Eventi nazionali per gli interessati |

    Scambio di informazioni tra organizzazioni internazionali pertinenti e donatori | Retizzazione e riunioni periodiche tra organizzazioni internazionali pertinenti e organizzazioni assistenziali | Reti e riunioni periodiche tra organizzazioni internazionali pertinenti e organizzazioni assistenziali |

    Sostegno all'assistenza comunitaria | Programmazione di analisi e individuazione di progetti | Strutture di sostegno per paese prioritario, inclusi analisi di settore, programmazione, assistenza ciclica a progetti e rapporti sui progressi raggiunti |

    Disseminazione e retizzazione | Stabilimento e gestione di reti dei paesi partner e reti (sotto-)regionali di parti interessate per disseminare gli approcci della politica UE nel sottosettore | Stabilimento e gestione di reti dei paesi partner e reti (sotto-)regionali di parti interessate per disseminare gli approcci della politica UE in tutto il settore dell'istruzione |

    Valutazione dell'efficacia dell'assistenza alla formazione | Revisione periodica dell'assistenza alla formazione professionale in un paese partner su richiesta della Commissione | Revisione periodica dell'assistenza al settore dell'istruzione in un paese partner su richiesta della Commissione |

    Sviluppo di capacità della Fondazione | Attività di sviluppo del personale per mantenere le conoscenze della Fondazione | Attività di sviluppo e di reclutamento del personale per mantenere le conoscenze della Fondazione e aumentare le capacità |

    Ricerca della Fondazione | Progetti pilota di ricerca per testare i modelli di riforma basati sugli approcci della politica UE nei paesi partner | Progetti pilota di ricerca per testare i modelli di riforma basati sugli approcci della politica UE nei paesi partner |

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    ( Gestione centralizzata

    ( diretta dalla Commissione

    ( indiretta, con delega a:

    ( agenzie esecutive

    ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( con Stati membri

    ( con paesi terzi

    ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    La Fondazione ha istituito una politica di monitoraggio e di valutazione e un sistema di gestione basato sui risultati al fine di misurare i risultati rispetto agli obiettivi dichiarati, i risultati previsti e la destinazione delle risorse. La Fondazione ha istituito indicatori a livello organico, di attività e di progetto all'interno del suo programma di lavoro annuale. Nel contesto della rifusione del regolamento la Fondazione includerà una maggiore misurazione dell'input e dell'output rispetto alle funzioni riviste proposte dalla Commissione.

    Inoltre la Fondazione ha un sistema per valutare i suoi risultati e l'impatto a livello di progetto e di paese, nonché per verificare il proprio sistema interno di controllo. La Fondazione investe il 10% dei fondi di cui al titolo III per valutare e verificare i suoi risultati con il sostegno di esperti esterni.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex-ante

    Le valutazioni ex-ante sono effettuate dalla Commissione conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento finanziario.

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    Le valutazioni ex-post sono effettuate dalla Commissione conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento finanziario, con l'assistenza di esperti esterni.

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    La proposta prevede una valutazione ex-post almeno ogni quattro anni.

    7. MISURE ANTIFRODE

    La Fondazione è soggetta ai controlli del servizio interno di audit e della Corte dei conti europea. Dal 2006 la Fondazione ha inoltre istituito una capacità interna di audit.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    La tabella in allegato è basata sulle seguenti ipotesi:

    - Lo stanziamento indicativo alla Fondazione nelle prospettive finanziarie della Comunità per il periodo 2007-13.

    - La continuità degli stanziamenti delle risorse della Fondazione in base alle priorità comunitarie in materia di relazioni esterne e il continuo sviluppo come centro di conoscenze:

    - IPA 32,5%

    - ENPI 32,5%

    - DCI 15%[34]

    - Innovazione e apprendimento 20%[35]

    - La Fondazione concentrerà le sue attività nei paesi partner in cui la Comunità investe attivamente nello sviluppo delle risorse umane e dove le precondizioni di riforma sono già presenti (un contesto istituzionale stabile e un impegno a favore della riforma dell'istruzione).

    - In base alla relazione di valutazione esterna l'esperienza della Fondazione e le ipotesi di programmazione nel MTP, le principali funzioni della Fondazione sono la fornitura di analisi politica, consulenza e input all'assistenza comunitaria. La creazione di capacità, la disseminazione, lo scambio di informazioni e la valutazione dell'assistenza per la formazione professionale contribuiscono a tali scopi. La distribuzione proposta delle risorse della Fondazione figura qui di seguito:

    - 20% per l'analisi e il sostegno della politica dell'istruzione

    - 24% per la creazione di capacità in materia di politica nei paesi partner

    - 39% per l'input alla programmazione di settore e al ciclo di progetto della Commissione

    - 10% per la disseminazione e la retizzazione

    - 3,5% per lo scambio di informazioni tra donatori e organizzazioni internazionali

    - 3,5% per la valutazione dell'assistenza alla formazione.

    L'effettiva distribuzione delle risorse sarà promossa dalle modifiche nel contesto operativo della Fondazione, dall'evoluzione delle priorità UE e dalle richieste specifiche della Commissione.

    - Ripartizione dei costi di bilancio basati sulle attività: 70% della sovvenzione è investita nelle attività operative e il 30% è destinato ai costi fissi. Il titolo III rappresenta circa il 15% delle risorse della Fondazione.

    Allegato – Punto 8.1. Obiettivi della proposta in termini del costo finanziario

    [pic]

    8.2. Spese amministrative

    8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

    Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

    Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |

    Funzionari o agenti temporanei[36] (XX 01 01) | A*/AD | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

    B*, C*/AST | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

    Personale finanziato con l'art.[37] XX 01 02 |

    Altro personale[38] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

    TOTALE | 130 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    N.B.: Risorse umane statutarie in base al piano pluriennale per il personale della Fondazione (MASP) 2007 -2010.

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n + 2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa |

    - intra muros |

    - extra muros |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n + 2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

    Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

    Anno n | Anno n+1 | Anno n + 2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[40] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    [1] GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

    [2] COM (2005) 59 def. del 25.2.2005. Si veda anche la Comunicazione della Commissione - Inquadramento delle agenzie europee di regolazione, COM(2002)718 def. del 11.12.2002.

    [3] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

    [4] GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1.

    [5] COM (2006) 832 def.

    [6] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

    [7] COM (2002) 718 def. del 11.12.2002.

    [8] GU C 86, 4.6 del 23.7.1998, pag. 1.

    [9] COM (2006) 832 def.

    [10] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

    [11] COM (2002) 718 def. del 11.12.2002.

    [12] GU C 86, 4. 4. 1990, pag. 12 √ GU C […] del […], pag. […]. ∏

    [13] Parere res oil 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) √ GU C […], […], p. […]. ∏ .

    [14] GU C […] del […], pag. […].

    [15] GU C […] del […], pag. […].

    [16] GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

    [17] GU C 323 del 30.11.1993, pag. 1.

    [18] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

    [19] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9.

    [20] GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1.

    [21] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

    [22] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    [23] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    [24] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    [25] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    [26] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    [27] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    [28] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    [29] GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

    [30] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    [31] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22.

    [32] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (Rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

    [33] La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    [34] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

    [35] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

    [36] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [37] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [38] Rappresenta un lieve aumento rispetto allo stanziamento della Fondazione per il MTP 2007-2010 in vista dell'iniziativa comunitaria per l'Asia centrale.

    [39] L'investimento nell'innovazione e nell'apprendimento è fondamentale per adattare la capacità della Fondazione alla rifusione del regolamento.

    [40] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [41] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [42] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

    [43] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [44] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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