EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0441

Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

/* COM/2007/0441 def. - ACC 2007/0015 */

52007PC0441

Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento /* COM/2007/0441 def. - ACC 2007/0015 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.7.2007

COM(2007)441 definitivo

2007/0155(ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'area di libero scambio UE-Messico è stata istituita in seguito alle decisioni del Consiglio congiunto UE-Messico. La decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, che prevede la liberalizzazione degli scambi di servizi tra le parti conformemente all'articolo V del GATS, prevede clausole di revisione agli articoli 7, 9 e 17.

Nel 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adempiere a tali clausole di revisione. Per quanto concerne la clausola prevista all'articolo 9 della decisione n. 2/2001, negoziati ulteriori con il Messico sono sfociati nella conclusione di un accordo sulla creazione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare l'allegata decisione del Consiglio come posizione comune dell'UE sull'allegata proposta di decisione del Consiglio congiunto UE-Messico.

2007/0155(ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

1. L'area di libero scambio UE-Messico è stata istituita in seguito alle decisioni del Consiglio congiunto UE-Messico. La decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, che prevede la liberalizzazione degli scambi di servizi tra le parti conformemente all'articolo V del GATS, prevede clausole di revisione agli articoli 7, 9 e 17.

2. Conformemente all'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, quest'ultimo prende le disposizioni necessarie per negoziare accordi di reciproco riconoscimento.

3. Nel 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adempiere alle clausole di revisione della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto. Per quanto concerne la clausola prevista all'articolo 9 della decisione n. 2/2001, ulteriori negoziati con il Messico sono sfociati nella conclusione di un accordo sulla creazione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento.

4. La formulazione di raccomandazioni da parte di organismi professionali di entrambe le parti potrebbe favorire e facilitare la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento; occorre che le parti valutino la coerenza di tali raccomandazioni con l'accordo globale e con le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo. Al termine di tale valutazione le autorità competenti delle parti potranno avviare i negoziati,

DECIDE:

Articolo unico

Il progetto di decisione allegato è adottato quale posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. …/2007 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del

recante attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto del 27 febbraio 2001 relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

vista la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, in particolare l'articolo 9, e visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, (in appresso denominato l'"accordo globale"), in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

5. In linea di massima, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2001, il Consiglio congiunto prende le disposizioni necessarie per negoziare accordi di reciproco riconoscimento.

6. La formulazione di raccomandazioni da parte di organismi professionali di entrambe le parti potrebbe favorire e facilitare la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento; occorre che le parti valutino la coerenza di tali raccomandazioni con l'accordo globale e con le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo. Al termine di tale valutazione le autorità competenti delle parti potranno avviare i negoziati.

7. La valutazione delle raccomandazioni formulate da organismi professionali è assicurata dal comitato congiunto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'accordo globale,

DECIDE:

Articolo 1

8. Le parti incoraggiano gli organismi professionali rappresentativi competenti nei rispettivi territori a trasmettere al comitato congiunto raccomandazioni sul reciproco riconoscimento per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, interamente o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte per l'autorizzazione, la concessione di licenze, l'attività e la certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

9. Il comitato congiunto esamina la raccomandazione pervenuta di cui al paragrafo precedente, al fine di accertarne la conformità all'accordo globale e alle decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo.

10. Qualora, conformemente alla procedura definita al paragrafo 2, una raccomandazione di cui al paragrafo 1 sia giudicata conforme all'accordo corrispondente e alle decisioni del Consiglio congiunto e qualora le autorità competenti ritengano che esista un sufficiente livello di corrispondenza tra le normative pertinenti delle parti, queste concludono, tramite tali autorità competenti, un accordo che preveda il reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre norme, in vista dell'attuazione di tale raccomandazione.

11. Gli accordi di cui al paragrafo 3 sono conclusi, entro un termine concordato, tramite una decisione del Consiglio congiunto che riguardi, ad esempio, i seguenti aspetti:

a) equivalenza delle qualifiche, anche a livello dell'istruzione, dell'esperienza e degli esami;

b) equivalenza delle norme di condotta e delle norme etico-professionali

c) sviluppo professionale e formazione continua per garantire l'equivalenza;

d) conoscenza del paese, per quanto riguarda questioni quali le leggi, le norme, la lingua, la geografia o il clima locali;

e) equivalenza delle norme in materia di protezione del consumatore, ad esempio l'assicurazione di responsabilità professionale;

f) trattamento specifico di licenze provvisorie di breve durata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore una volta effettuato lo scambio di notifiche scritte certificanti l'espletamento delle procedure giuridiche necessarie. La data di entrata in vigore è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale degli Stati Uniti del Messico.

Fatto a

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: non applicabile

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: non applicabile

3. INCIDENZA FINANZIARIA

x Nessuna incidenza finanziaria

( La proposta, senza incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[2] | Periodo di 12 mesi a decorrere da giorno/mese/anno | [Anno n] |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Situazione a seguito dell'azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo … |

Articolo … |

4. MISURE ANTIFRODE

Non applicabile

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Non applicabile

[1] GI C [] del [], pag. [].

[2] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

Top