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Document 52007PC0356

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC" [SEC(2007) 851] [SEC(2007) 852]

    /* COM/2007/0356 def. - CNS 2007/0122 */

    52007PC0356

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC" [SEC(2007) 851] [SEC(2007) 852] /* COM/2007/0356 def. - CNS 2007/0122 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.6.2007

    COM(2007) 356 definitivo

    2007/0122 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC"

    (presentata dalla Commissione) [SEC(2007) 851][SEC(2007) 852]

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta La nanoelettronica è una tecnologia strategica per l'Europa, che avrà un impatto importante sulla competitività e la crescita industriale. La nanoelettronica è un elemento di base per il futuro sviluppo dei principali settori produttivi ad alta tecnologia, elementi chiave della forza industriale dell'Unione Europea i cui investimenti nel settore R&S si elevano a circa 20 milioni di euro l'anno. Tali settori sono importanti motori d'innovazione e di crescita, e sono basilari per la futura competitività e sviluppo sociale dell'UE. La quantità di componenti elettronici nei prodotti innovativi aumenta sempre di più, aggiungendo funzionalità ed intelligenza ai prodotti. L'UE affronta un rischio di perdita costante della competitività nel settore della nanoelettronica a causa della frammentazione degli sforzi sulla ricerca, della crescente complessità tecnologica e della spinta concorrenziale di altre regioni del mondo. A rischio non sono solo le opportunità a breve termine di nuovi prodotti e servizi, ma anche la capacità di innovare in questi settori che rappresentano un grande potenziale per la creazione di valore e di crescita a lungo termine. Gli investimenti nella ricerca sono inoltre necessari per affrontare nuove sfide tecnologiche e per attirare e trattenere i migliori ricercatori in questo campo. Il programma specifico "Cooperazione"[1] nell'ambito del Settimo Programma Quadro della Comunità Europea (2007-2013) per la ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative introduce le Iniziative Tecnologiche Congiunte (ITC) per la costituzione di partnership pubblico-privato fra settore pubblico e privato nella ricerca a livello europeo. Le ITC sono l'espressione del forte impegno dell'UE nella coordinazione degli sforzi sulla ricerca. Gli obiettivi consistono nel rinforzare gli orientamenti strategici sostenendo ambiziosi piani di ricerca comuni nei settori essenziali per la competitività e la crescita; nel riunire e coordinare a livello europeo una massa critica di ricerca che si appoggi su tutte le risorse, pubbliche e private, di investimento nella ricerca e sviluppo; nel legare saldamente la ricerca e l'innovazione per contribuire alla realizzazione dell'area di ricerca europea e degli obiettivi dell'Europa in materia di competitività. Il programma specifico "Cooperazione" indica la nanoelettronica come uno dei settori in cui una ITC potrebbe essere particolarmente importante. Le ITC nascono soprattutto dal lavoro delle Piattaforme Tecnologiche Europee (PTE). Poche piattaforme hanno raggiunto ambizioni e proporzioni tali da richiedere la mobilizzazione di risorse pubbliche e private per concretizzare parti importanti dell'agenda strategica di ricerca. Le ITC possono rappresentare un mezzo efficace per venire incontro alle necessità di tali piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo di questa proposta è creare un'impresa comune per realizzare una ITC nell'ambito della nanoelettronica: l'ITC ENIAC. Lo scopo dell'ITC ENIAC è creare un unico programma europeo di ricerca che aiuti l'industria europea a conquistare la leadership mondiale nella nanoelettronica. Questa ITC combinerà per la prima volta una massa critica di risorse nazionali, comunitarie e private in un quadro giuridico coerente, flessibile ed efficace; incoraggerà inoltre l'investimento europeo nel settore R&S incentivando le industrie e gli Stati membri ad aumentare la loro spesa per la ricerca e lo sviluppo. |

    120 | Contesto generale Il mercato costituito dalla filiera industriale della nanoelettronica (ossia i fabbricanti, ma anche un vasto insieme di industrie collegate, come i fornitori di strumenti produttivi e materiali, i progettisti, ecc.) rappresenta attualmente l'1% circa del PIL mondiale ed ha un forte tasso di crescita media annuale (15% circa). Tuttavia, le industrie che dipendono da questo mercato (telecomunicazioni, prodotti per i consumatori, educazione, servizi multimediali, trasporti, sanità, sicurezza, ambiente) hanno una massa varie volte più grande (stimata a circa 5000 miliardi di euro). Un'iniziativa efficace a livello europeo avrà quindi un impatto di dimensioni notevoli grazie alla forza di spinta creata da questa tecnologia. Il settore della nanoelettronica, inoltre, genera un numero importante di posti di lavoro altamente qualificati e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'Europa ha una capacità di leadership di livello mondiale ma è incalzata da Asia e Stati Uniti, che potrebbero prevalere se la produzione di circuiti integrati di nuova generazione non verrà affrontata con un investimento significativo. Durante gli ultimi dieci anni i programmi di ricerca europei ed Eureka hanno sostenuto grandi sforzi per spingere la produzione e la ricerca europea nella micro/nanoelettronica a mettersi alla pari con i concorrenti mondiali. In considerazione dei costi elevati e della limitata quantità di risorse disponibili, un approccio coordinato fra i vari attori permetterà alle industrie europee di restare in prima linea. È importante che le sinergie in termini di obiettivi scientifici e priorità di finanziamento siano stabilite a livello della R&S europei per raggiungere efficacemente gli obiettivi di sfruttamento industriale ed a beneficio dei cittadini. |

    139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non vi sono disposizioni vigenti nel settore della proposta. |

    140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Il Settimo Programma Quadro (7°PQ) è un importante punto di partenza per l'Europa. Si basa sull'idea comune che per diventare un economia dinamica e competitiva basata sulla conoscenza l'Europa debba raddoppiare gli sforzi per aumentare gli investimenti in R&S onde trarne maggior profitto. C'è soprattutto bisogno di una convergenza strategica verso una migliore coordinazione nella ricerca, raccogliendo una massa critica di ricercatori in settori chiave e rafforzando l'associazione fra ricerca e innovazione. L'attuazione di questa ITC contribuirà direttamente agli obiettivi di Lisbona sulla competitività e agli obiettivi di Barcellona sulla spesa nel settore della ricerca. Il risultato della ITC ENIAC in importanti settori applicativi contribuiranno inoltre in modo indiretto ad altre politiche comunitarie per quanto riguarda l'ambiente (monitoraggio e gestione), i trasporti (sicurezza), l'energia (gestione e controllo) e la salute (metodologie e strumenti). L'ITC ENIAC considererà tutti i rischi potenziali in materia di sanità, sicurezza, ambiente e per il consumatore in conformità con le politiche comunitarie in queste aree. Nello specifico, l'azione europea "Nanoscienze e Nanotecnologie: un piano d'azione per l'Europa 2005-2009" (COM (2005) 243) ed il lavoro del Comitato Scientifico sui Rischi Sanitari Emergenti e Recentemente Identificati (SCENHIR) forniscono il quadro in cui opererà l'ITC ENIAC. L'impresa comune ENIAC è responsabile della gestione di un programma di ricerca, sviluppo ed innovazione di interesse europeo, che sarà considerato come un "progetto di comune interesse europeo" ai sensi dell'articolo 87(3)(b) del Trattato. L'iniziativa proposta fa parte di un'ampia ed ambiziosa strategia comunitaria per colmare il divario in materia di innovazione che include, fra l'altro, la proposta di creare un Istituto Europeo della Tecnologia (IET). |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La creazione della piattaforma tecnologica ENIAC, nel giugno 2004, e dei suoi diversi gruppi di lavoro è stata seguita da ampie consultazioni della Commissione con le parti interessate nel settore della nanoelettronica e con le autorità pubbliche nazionali tramite il "gruppo specchio" che conta rappresentanti di 21 fra Stati membri e Paesi associati al programma quadro. Questi gruppi si sono riuniti regolarmente nel corso degli ultimi due anni. Gli argomenti relativi a questa impresa comune, come l'agenda strategica, i meccanismi di "governance" e gli aspetti operativi sono stati pubblicamente presentati ed esaminati nel corso di grandi eventi come le riunioni semestrali del forum ENIAC, la Conferenza IST-2006 sulle tecnologie della società dell'informazione (Helsinki) e le presentazioni pubbliche dell'agenda di ricerca in settembre 2005 e 2006. Un consulente indipendente ha partecipato a varie riunioni ad hoc con le parti interessate per valutare l'impatto potenziale dell'iniziativa, soprattutto in termini di obiettivi delle politiche ed aumento di efficienza. Per quanto riguarda l'analisi economica, la consultazione si è basata essenzialmente sui dati di mercato, specialmente attraverso uno studio, pubblicato nel Dicembre 2005, che ha fornito un quadro dettagliato dell'efficacia della R&S nell'aumentare la competitività dell'industria europea nel settore della nanoelettronica rispetto ai trend e programmi mondiali. Un consulente indipendente è stato incaricato di trarre delle conclusioni sul potenziale impatto economico dell'iniziativa nel Dicembre 2006. |

    212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La continua partecipazione delle parti interessate nel processo di elaborazione dell'iniziativa ha permesso di avere in tempo utile informazioni pertinenti di cui si è tenuto conto nell'elaborazione della proposta. |

    Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti |

    221 | Settori scientifici/di competenza interessati Gli esperti di R&S nella nanoelettronica sono stati coinvolti nella preparazione dell'agenda strategica di ricerca. |

    222 | Metodologia utilizzata Gli esperti si sono riuniti in seminari specifici ed hanno presentato il loro lavoro in occasione di conferenze pubbliche. |

    223 | Principali organizzazioni ed esperti consultati Sono state consultate le principali imprese europee nel campo dei semiconduttori ed i loro fornitori ed utilizzatori, nonché gli organismi di ricerca di punta in Europa. |

    2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata indicata la presenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

    230 | Valutazione d'impatto Il regolamento proposto è stato sottoposto ad una valutazione d'impatto da parte della Commissione (allegata alla proposta). Da essa risulta essenzialmente che la ITC ENIAC permetterà di: (a)condividere i costi sempre crescenti delle attività e delle infrastrutture di R&S per mantenere l'Europa sullo stesso piano dei concorrenti internazionali, (b)di guidare la diversificazione delle applicazioni legate alle tecnologie dei semiconduttori e di applicarle a settori alternativi ed innovatori, (c)di fare breccia nella progettazione elettronica, per colmare il crescente divario fra ciò che è realizzabile in tecnologia e ciò che può essere economicamente progettato e testato, (d)fornire alle PME europee degli strumenti efficaci ed efficienti che li supportino nel loro processo di innovazione. L'ITC aumenterà inoltre l'effetto di spinta esercitato dal contributo comunitario allo sforzo di R&S (nazionale e privato) e fornirà un quadro più efficace e affidabile per la R&S e l'innovazione che eliminerà le incertezze finanziarie, semplificherà le procedure e abbrevierà il processo di conclusione dei contratti (time-to-contract) rispetto all'opzione di base. Ciò si tradurrà a sua volta in una partecipazione più ampia e in un aumento del numero dei nuovi partner nelle attività di R&S. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che i fondi nazionali canalizzati attraverso la ITC ENIAC saranno assegnati mediante procedure e piani di lavoro europei comuni. In questo modo essi avranno un impatto simile a quello dei finanziamenti a livello comunitario e molto superiore a quello dell'opzione di base. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte La proposta consiste in un regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune ENIAC. |

    310 | Base giuridica La base legale della proposta è l'articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'impresa comune sarà un organismo comunitario e l'esecuzione del suo bilancio è quindi soggetta a discarica da parte del Parlamento Europeo[2], tenendo conto tuttavia delle specificità derivanti dalla natura delle ITC in quanto partnership pubblico-privato e in particolare dal contributo del settore privato. |

    320 | Principio di sussidiarietà |

    Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non cade sotto la competenza esclusiva della Comunità. |

    321 | Gli Stati Membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per le ragioni seguenti. |

    Davanti alle grandi sfide che l'industria e l'economia europee devono raccogliere, il panorama della ricerca europea è frammentato ed incapace di fornire una risposta convincente. A livello nazionale coesistono molti programmi di finanziamento. In alcuni Paesi, importanti attività di ricerca in nanoelettronica si trovano sparsi in diversi (e a volte disconnessi) programmi, mentre in altri non è possibile stabilire se ci siano attività rilevanti nel settore. Diversi Paesi forniscono ulteriori finanziamenti tramite lo schema intergovernativo Eureka. |

    324 | L'attuale situazione di frammentazione in Europa è inefficiente ed inefficace. In assenza di un programma centrato e coerente, gli sforzi europei nella ricerca nanoelettronica continueranno ad essere frammentati e non strutturati. Il progresso sarà frenato dalla mancanza di coordinazione degli obiettivi industriali di R&S, dalla duplicazione degli sforzi, dalla burocrazia inutile e dall'uso non ottimale dei limitati finanziamenti alla ricerca. |

    325 | Per questi motivi l'azione individuale degli Stati Membri non è la soluzione ideale per affrontare le grandi sfide del settore della nanoelettronica. Nessun meccanismo individuale esistente sarà effettivamente in grado negli anni a venire di raccogliere le competenze necessarie e i mezzi finanziari per poter assumere una posizione di punta rispetto alla concorrenza mondiale. È necessaria una partnership pubblico-privato forte per reperire i mezzi finanziari e tecnici necessari per gestire adeguatamente la complessità del ritmo sempre più rapido dell'innovazione in questo settore. L'azione comunitaria potrà meglio realizzare gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi: Creazione di una massa critica attraverso il coinvolgimento in un'iniziativa con importanti contributi da parte dell'industria e degli Stati Membri. L'ITC dovrebbe diventare un centro di gravità per l'Europa ed un polo per le interazioni esterne. Mobilizzazione delle risorse tramite la spinta che i finanziamenti europei esercitano nei confronti dei finanziamenti messi a disposizione delle imprese e degli Stati Membri. Sperimentazione di un nuovo strumento per la ricerca industriale capace di dare un contributo concreto alla strategia di Lisbona e agli obiettivi di Barcellona attraverso la creazione di una sinergia fra fondi comunitari, nazionali e privati. Se avrà il successo sperato, questo nuovo strumento potrebbe essere applicato ad altri campi che richiedano una partnership fra settore pubblico e privato. "Comunitarizzazione" di una parte della ricerca finanziata a livello nazionale, e conseguente forte contributo allo sviluppo dell'area di ricerca europea. Minimizzazione del rischio, dovuta al fatto che l'UE conserva il controllo del suo contributo in modo da minimizzare il rischio finanziario. |

    327 | Realizzazione ad alta redditività, in quanto l'ITC ha una infrastruttura amministrativa leggera finanziata dall'industria e con funzioni esclusivamente decisionali e finanziarie. Maggiore convergenza dei diversi piani di R&S rispetto all'attuale frammentazione dei programmi nazionali e cluster Eureka. La proposta contribuirà a realizzare l'area di ricerca europea nel campo della nanoelettronica. Maggiore flessibilità nel mobilitare quegli Stati Membri che sono pronti a lavorare per obiettivi comuni secondo le loro risorse, adattandosi alla rapida evoluzione del settore e contribuendo a raccogliere una massa critica per la ricerca sulla nanoelettronica in Europa. Integrazione degli sforzi nazionali mediante la persecuzione di obiettivi comuni definiti a livello europeo nell'agenda strategica di ricerca della relativa piattaforma tecnologica e la selezione di progetti tramite un unico processo europeo comune e secondo i criteri già pubblicati. Effetto di spinta tramite incentivi agli Stati Membri ed all'industria per attirare ulteriore supporto a livello nazionale e maggiori finanziamenti dall'industria. Efficienza del programma che combina i punti forti dei programmi transnazionali (Eureka) ed europei, superandone i punti deboli. Soprattutto rispetto ad Eureka, l'ITC permetterà di evitare le incertezze dei finanziamenti nazionali ed il moltiplicarsi delle procedure di valutazione e di controllo. L'adozione di procedure comuni dovrebbe abbreviare il processo di conclusione dei contratti ed evitare le lungaggini amministrative per i partecipanti. Efficienza economica mediante la riduzione dei tempi per il lancio dei progetti, in modo da consentire all'industria di eseguire più rapidamente i progetti e quindi di abbreviare i tempi di commercializzazione dei risultati della ricerca. Uno sviluppo del prodotto più rapido, meno occasioni perse sul mercato ed una maggiore produttività possono portare enormi benefici alle imprese che si trovano in una situazione in cui i margini d'azione sono sempre più ridotti. Impatto economico mediante il raggiungimento di obiettivi tecnologici (leadership nel settore della nanoelettronica); procedure più semplici ed efficienti (costi meno elevati per i partecipanti e maggiore concentrazione delle risorse per la ricerca); tempi più brevi per concludere i contratti (maggiore competitività e aumento dei posti di lavoro). Approccio sicuro, integrato e responsabile grazie alla sinergia di tutte le parti interessate, in modo da garantire la presa in considerazione di tutti i rischi potenziali in materia di sanità pubblica, sicurezza, ambiente e rischi per il consumatore. L'ITC ENIAC permetterà l'allineamento di centinaia di milioni di finanziamenti nazionali rispetto all'agenda di ricerca comune ed alla strategia della Commissione stessa. Darà inoltre alla Commissione un potere che attualmente non ha: una forte voce in capitolo sul come e sul dove questi fondi nazionali verranno impiegati. Il lavoro dell'ITC non dovrebbe essere considerato come un trasferimento delle attività Eureka verso un nuovo ombrello. di una vera e propria partnership di tutti le parti interessate (CE, Stati Membri e i settori dell'industria e della ricerca) che mira al conseguimento progressivo di una vera integrazione a livello europeo, esercitando nel contempo un nuovo tipo di governance che comporterà uno snellimento delle procedure burocratiche. |

    La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono. |

    331 | L'impresa comune proposta è l'unica opzione semplice che risponde ai criteri e alle esigenze per il perseguimento degli obiettivi dell'azione. Si tratta di una struttura durevole, dotata di personalità giuridica, che offre un quadro giuridico chiaro per la collaborazione e la partecipazione degli attori della R&S, delle autorità nazionali e della Comunità nell'ambito di una partnership pubblico-privato. La partecipazione di tutte le parti interessate è di capitale importanza. Poiché l'iniziativa si concentra su obiettivi industriali di estrema rilevanza per la competitività economica, la partecipazione industriale è necessaria per orientare l'elaborazione delle priorità di ricerca e delle strategie di innovazione. Il coinvolgimento degli Stati membri è necessario per mobilitare i finanziamenti nazionali che costituiscono la parte essenziale dello sforzo pubblico di R&S nel settore. Infine, la Comunità ha un ruolo chiave da svolgere come motore del processo di integrazione, garantendo gli equilibri tra i diversi interessi dei partner e assicurando un controllo adeguato dell'utilizzazione del contributo finanziario comunitario. L'azione proposta permetterà di realizzare la necessaria integrazione a livello comunitario, offrendo nel contempo una certa flessibilità per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri. Le decisioni continueranno ad essere prese in massima parte a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda gli impegni finanziari per gli inviti a presentare proposte, e per quanto possibile si ricorrerà a procedure nazionali per la conclusione di convenzioni di sovvenzione, il trattamento delle dichiarazioni di spesa, i pagamenti e le verifiche. |

    332 | L'impresa comune potrà applicare una struttura piuttosto lineare per le decisioni e le operazioni finanziarie e amministrative grazie all'utilizzazione di procedure esistenti a livello nazionale. Queste modalità di attuazione non perturbano le amministrazioni nazionali, fanno ricorso a modelli contrattuali già conosciuti dagli operatori della R&S e sono particolarmente efficaci dal punto di vista economico: le spese di funzionamento previste dovrebbero ammontare a meno dell'1,5% del costo totale delle attività di R&S lanciate dall'impresa comune. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumento proposto: regolamento. |

    342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per la ragione seguente. Per la creazione di un'impresa che prevede la partecipazione della Comunità è necessario un regolamento del Consiglio. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    401 | La valutazione di bilancio indica che la spesa comunitaria massima dovrebbe essere di 450 milioni di euro nel periodo iniziale dell'impresa comune ENIAC (fino al 2017), da impegnare entro il 31 dicembre 2013, data in cui termina il bilancio del 7° PQ. Nel 2008 dovrà essere impegnato un importo iniziale di 42,5 milioni di euro. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    510 | Semplificazione |

    511 | La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

    513 | Rispetto alle attuali disposizioni di finanziamento di Eureka, l'impresa comune comporterà una notevole semplificazione: o Eliminerà l'incertezza di bilancio, nella misura in cui le autorità nazionali assumeranno impegni formali secondo questo regolamento. o Eviterà il moltiplicarsi delle procedure di valutazione e controllo attualmente applicate a livello nazionale. |

    514 | o Ridurrà i tempi per ottenere un contratto. o Eliminerà le lungaggini amministrative per i partecipanti. Queste semplificazioni avranno un impatto sulle parti interessate nei modi seguenti: o Ridurrà i tempi e i costi necessari per l'elaborazione di proposte di R&S rispetto alle attuali disposizioni di finanziamento di Eureka. o Un certo numero di proposte non ottengono finanziamenti nazionali e vanno quindi perse: questo non succederà con il sistema ITC. o Si potrà risparmiare mediante l'alleggerimento delle procedure di rendicontazione durante l'esecuzione dei progetti. I progetti dovranno seguire una procedura unica e non le diverse procedure nazionali applicate nel sistema Eureka. |

    1. 2007/0122 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC"

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[6], in appresso il "Settimo programma quadro", prevede un contributo comunitario per l'istituzione di partnership pubblico-privato di lungo termine che assumono la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in appresso "ITC") da attuare mediante imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Queste iniziative tecnologiche congiunte risultano essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell'ambito del Sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, ivi compresi finanziamenti del Settimo programma quadro.

    (2) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[7] sottolinea la necessità di partnership pubblico-privato ambiziose per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le iniziative tecnologiche congiunte.

    (3) Il piano "Crescita e occupazione" dell'agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e l'innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l'occupazione.

    (4) Nelle sue conclusioni del 25 e 26 novembre 2004, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di iniziative tecnologiche congiunte. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie in vista dell'attivazione di sinergie con le azioni condotte nell'ambito di iniziative esistenti, quali EUREKA, tenuto conto dell'importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (in appresso "R&S").

    (5) Alcune imprese europee e altri organismi di ricerca e sviluppo attivi nel campo della nanoelettronica hanno preso l'iniziativa di istituire una piattaforma tecnologica europea nel settore della nanoelettronica, (in appresso la "piattaforma tecnologica ENIAC") nell'ambito del Sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica ENIAC ha elaborato un'agenda strategica di ricerca (ASR) sulla base di un'ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L'agenda di ricerca strategica ha individuato le priorità nel settore della nanoelettronica ed ha raccomandato gli indirizzi da seguire per un'iniziativa tecnologica congiunta in questo settore.

    (6) L'ITC nel settore della nanoelettronica fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2005 "Costruire il SER della conoscenza a favore della crescita"[8] e del 20 luglio 2005 "Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona"[9] che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partnership pubblico-privato su ampia scala in settori che rivestono particolare interesse per la competitività dell'Europa, individuati attraverso il dialogo con l'industria.

    (7) L'ITC nel settore della nanoelettronica risponde anche alla necessità di sostenere le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto "Creare un'Europa innovativa" del gennaio 2006. Questo rapporto elogia inoltre il modello dell'iniziativa tecnologica congiunta ENIAC in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell'ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato.

    (8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.

    (9) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe stabilire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito "l'agenda di ricerca"), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica ENIAC. L'agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e nuove applicazioni sociali.

    (10) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe porsi due obiettivi che costituiscono una parte significativa dell'agenda strategica di ricerca della piattaforma tecnologica ENIAC: potenziare ulteriormente l'integrazione e la miniaturizzazione dei dispositivi e rafforzare le loro funzionalità. Dovrebbe consentire di produrre materiali, apparecchiature e processi nuovi, nuove architetture, processi di produzione innovativi, metodologie di progettazione rivoluzionarie e nuovi sistemi di imballaggio e "sistematizzazione" Dovrebbe dare e ricevere impulso da applicazioni high-tech innovative nei settori seguenti: comunicazioni e tempo libero.

    (11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata "impresa comune ENIAC") a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017, che potrà essere prolungato.

    (12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo[10], su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

    (13) L'impresa comune ENIAC dovrebbe adempiere agli obblighi che le derivano dagli accordi internazionali. A tal fine, dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[11] e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[12].

    (14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitivi per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.

    (15) L'impresa comune ENIAC garantirà e promuoverà un approccio sicuro, integrato e responsabile in materia di nanoelettronica, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza già stabiliti nell'industria della nanoelettronica e conformemente alle politiche comunitarie[13],[14] in materia di sanità pubblica, sicurezza, ambiente e consumatori e all'azione europea "Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d'azione per l'Europa 2005-2009"[15].

    (16) I membri fondatori dell'impresa comune ENIAC dovrebbero essere la Comunità europea, [... Stati membri …] e l'AENEAS, un'associazione che rappresenta le imprese e altri organismi di R&S operanti nel campo della nanoelettronica in Europa. L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.

    (17) È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune ENIAC adottando lo statuto dell'impresa comune ENIAC.

    (18) Una lettera di impegno a contribuire alla costituzione e all'attuazione dell'impresa comune ENIAC, ai sensi del suo statuto, è stata firmata da AENEAS.

    (19) È opportuno che le attività di R&S siano parzialmente sostenute con il contributo della Comunità europea all'impresa comune ENIAC.

    (20) È opportuno che il finanziamento pubblico delle attività di R&S, in seguito a inviti a presentare proposte concorrenziali pubblicati dall'impresa comune ENIAC, provenga da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e dal contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC. Il contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC dovrebbe essere stabilito in percentuale dei costi di R&S sostenuti dai partecipanti ai progetti. È opportuno che tale percentuale sia identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte.

    (21) Per l'intera durata dell'impresa comune ENIAC, gli organismi di R&S che partecipano a dei progetti dovrebbero fornire risorse pari o superiori al finanziamento pubblico complessivo per le attività di R&S.

    (22) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare a tutto il personale assunto dall'impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, (in appresso lo "Statuto").

    (23) Visto che l'impresa comune ENIAC non è stata concepita per conseguire un obiettivo economico, è necessario per l'esecuzione delle sue mansioni che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applichi all'impresa comune ENIAC e al suo personale.

    (24) In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell'impresa comune.

    (25) La Commissione e l'impresa comune ENIAC dovrebbero fornire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni sui progressi compiuti dall'impresa comune ENIAC.

    (26) L'impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[16].

    (27) Occorrerebbe adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[17], al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 le Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[18] e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[19].

    (28) Le regole in materia di proprietà intellettuale dovrebbero promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenze.

    (29) È opportuno che la Commissione e AENEAS adottino tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC.

    (30) Dal momento che l'obiettivo perseguito, ossia l'istituzione dell'impresa comune ENIAC, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di un adeguato quadro giuridico e organizzativo a livello europeo e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, dato che solo l'azione comunitaria può istituire un quadro giuridico e organizzativo di R&S che consenta di riunire le risorse da parte di tutti i soggetti impegnati nella R&S, della Commissione e dei governi nazionali, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale l'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Costituzione di un'impresa comune

    1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante una revisione del presente regolamento.

    2. L'impresa comune ENIAC è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.L'impresa comune è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

    3. L'impresa comune ENIAC ha sede a Bruxelles (Belgio).

    4. Lo statuto dell'impresa comune ENIAC è ripreso in allegato.

    Articolo 2 Obiettivi

    L'impresa comune ENIAC contribuisce all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. In particolare, l'impresa comune ENIAC:

    2. definisce e attua un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni nella società;

    3. sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso "attività R&S"), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

    4. promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

    5. garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

    6. consegue la sinergia e permette un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo della nanoelettronica, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).

    Articolo 3 Membri

    1. I membri fondatori dell'impresa comune ENIAC sono:

    7. la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione;

    8. [… Stati membri…];

    9. l'associazione AENEAS (in appresso denominata "AENEAS").

    2. Le entità elencate in seguito possono divenire membri dell'impresa comune ENIAC a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 2:

    10. altri Stati membri e paesi associati al Settimo programma quadro;

    11. qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

    12. qualsiasi soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

    3. I membri fondatori di cui al paragrafo 1 e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito i "membri"".

    4. Gli Stati membri e i paesi associati membri dell'impresa comune ENIAC sono definiti in appresso "Stati membri di ENIAC".

    Articolo 4 Fonti di finanziamento

    1. Le attività dell'impresa comune ENIAC sono finanziate congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei suoi membri destinati a coprire i costi di funzionamento e le attività di R&S.

    2. I costi di funzionamento dell'impresa comune ENIAC per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 saranno coperti dai seguenti contributi:

    13. un contributo finanziario di AENEAS per un importo massimo di 20 milioni di euro o dell'1% del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro;

    14. un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro;

    15. contributi in natura degli Stati membri di ENIAC.

    3. Le attività di R&S dell'impresa comune ENIAC per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 saranno coperti dai seguenti contributi:

    16. un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti;

    17. contributi finanziari degli Stati membri di ENIAC sotto forma di stanziamenti annuali versati direttamente agli organismi di ricerca e di sviluppo che partecipano ai progetti di R&S;

    18. contributi in natura di organismi di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla loro partecipazione ai costi per l'attuazione dei progetti.

    4. Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune ENIAC sarà pari a 450 milioni di euro, provenienti dallo stanziamento assegnato al tema "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro.

    5. Gli accordi per il contributo finanziario della Comunità sono stabiliti per mezzo di un accordo generale e di accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune ENIAC.

    6. I contributi finanziari dei membri dell'impresa comune ENIAC sono versati a rate.

    7. Ogni nuovo membro dell'impresa comune ENIAC diverso dagli Stati membri o dai paesi associati apporta un contributo finanziario all'impresa comune ENIAC.

    Articolo 5 Organi

    Gli organi dell'impresa comune ENIAC sono:

    19. il comitato direttivo;

    20. il comitato delle autorità pubbliche;

    21. il comitato dell'industria e della ricerca;

    22. il direttore generale.

    Articolo 6 Regolamento finanziario

    1. L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC, previa approvazione della Commissione.

    2. L'impresa comune ENIAC dispone di proprie capacità di audit interno.

    Articolo 7 Finanziamento della attività di R&S

    1. Il finanziamento pubblico di progetti selezionati nell'ambito di inviti a presentare proposte concorrenziali pubblicati dall'impresa comune ENIAC proviene da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e/o dal contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC.

    2. Il contributo della Comunità all'impresa comune ENIAC è utilizzato per finanziare progetti a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali. Possono beneficiare di detto finanziamento i soggetti giuridici elencati di seguito:

    23. i soggetti giuridici con sede negli Stati membri di ENIAC che hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione per tale progetto con l'autorità nazionale competente a seguito delle procedure di aggiudicazione dell'impresa comune ENIAC;

    24. i soggetti giuridici con sede in Stati membri o paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ENIAC. In tal caso, questi Stati possono concludere accordi amministrativi con l'impresa comune ENIAC per consentire la partecipazione delle imprese e degli organismi di R&S stabiliti nel loro territorio.

    3. Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ENIAC e l'importo stimato del contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito.

    4. Il contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC allo stanziamento di bilancio di ogni invito è pari al 55% dell'importo totale stanziato dagli Stati membri di ENIAC, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.

    5. Gli inviti, la valutazione e la selezione delle proposte rispettano le norme indicate qui di seguito.

    25. Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea o paese associato.

    26. I consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentati in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l'uno dall'altro con sede in almeno tre Stati membri di ENIAC.

    27. La procedura di valutazione e di selezione garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ENIAC sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza.

    28. A seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell'invito.

    29. Il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell'importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto di ogni criterio nazionale di ammissibilità. Tale decisione è vincolante per gli Stati membri di ENIAC ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.

    6. Il finanziamento dei progetti rispetta le norme elencate qui di seguito.

    30. Il contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti è costituito da una percentuale fissa dei costi totali sostenuti per l'attuazione del progetto, definiti ove appropriato dalle autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione. Tale percentuale è fissata su base annuale dall'impresa comune ENIAC. Il suo valore massimo è pari al 16,7%. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte.

    31. Gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente agli convenzioni di sovvenzione nazionali. Gli Stati membri di ENIAC fanno il possibile per sincronizzare la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.

    Articolo 8 Statuto

    1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europea ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune ENIAC e al suo direttore generale.

    2. Nei confronti del suo personale l'impresa comune ENIAC esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

    3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

    4. Il comitato direttivo può adottare disposizioni per permettere agli esperti dei membri di essere distaccati presso l'impresa comune ENIAC.

    Articolo 9 Privilegi e immunità

    All'impresa comune ENIAC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

    Articolo 10 Responsabilità

    1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ENIAC è disciplinata dal diritto applicabile alle disposizioni contrattuali pertinenti.

    2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune ENIAC risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

    3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune ENIAC destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune ENIAC ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 11 Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

    1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

    32. sulle controversie tra i membri concernenti l'oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all'articolo 1;

    33. su ogni clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall'impresa comune ENIAC;

    34. sulle azioni promosse contro l'impresa comune ENIAC, ivi comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

    35. sulle controversie relative al risarcimento dei danni provocati dal personale dell'impresa comune ENIAC nell'esercizio delle sue funzioni.

    2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ENIAC.

    Articolo 12 Rapporto, valutazione e discarico

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune ENIAC.

    2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ENIAC. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3. Al più tardi il 31 marzo 2018, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell'impresa comune ENIAC. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 13 Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode

    1. L'impresa comune ENIAC garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

    2. In caso di irregolarità, i membri si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all'impresa comune ENIAC.

    3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

    4. La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell'impresa comune ENIAC e il personale incaricato dell'assegnazione di tali fondi. A tal fine, l'impresa comune ENIAC garantisce che le convenzioni di sovvenzione e i contratti prevedano il diritto per la Commissione e la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

    5. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) gode, nei confronti dell'impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione, relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF[20]. Il consiglio direttivo approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

    Articolo 14 Riservatezza

    L'impresa comune ENIAC protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri.

    Articolo 15 Proprietà intellettuale

    L'impresa comune ENIAC adotta delle regole che disciplinano l'utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.

    Articolo 16 Azioni preparatorie

    La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi.

    Articolo 17 Sostegno da parte dello Stato ospitante

    Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

    Articolo 18

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO STATUTO DELLA IMPRESA COMUNE ENIAC

    Articolo 1 Denominazione, sede, durata e personalità giuridica

    1. La denominazione dell'impresa comune è "Impresa comune ENIAC".

    2. L'impresa ha sede a Bruxelles (Belgio).

    3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.

    4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

    5. L'impresa comune ENIAC è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    Articolo 2 Obiettivi e compiti

    1. La finalità dell'impresa comune ENIAC è contribuire all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema "Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. In particolare, l'impresa comune ENIAC:

    36. definisce e attua un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività e la sostenibilità europee e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Le attività finalizzate all'attuazione dell'agenda di ricerca sono qui di seguito denominate "attività di R&S" (ricerca e sviluppo);

    37. sostiene l'attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti[21] selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

    38. promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

    39. garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

    40. conseguire le sinergie e permette il coordinamento delle attività europee di R&S nel campo della nanoelettronica, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo ambito, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).

    2. I principali compiti dell'impresa comune ENIAC sono:

    41. garantire la costituzione e la gestione sostenibile dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

    42. definire il piano strategico pluriennale di cui all'articolo 13, che comprende l'agenda di ricerca, e apportarvi le eventuali modifiche necessarie;

    43. definire ed eseguire i piani d'attuazione annuali per la realizzazione del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 13;

    44. pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte e assegnare sovvenzioni ai progetti selezionati mediante procedure aperte, trasparenti ed efficaci, nei limiti delle risorse disponibili;

    45. sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento tra attività, organi e parti interessate europei, nazionali e transnazionali al fine di creare un ambiente propizio all'innovazione in Europa e ottenere sinergie ed una valorizzazione più adeguate dei risultati in materia di R&S nel settore della nanoelettronica;

    46. verificare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC e apportare le correzioni richieste alla luce degli sviluppi scientifici che si verificano durante la sua attuazione;

    47. gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza;

    48. pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC;

    49. effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

    Articolo 3 Membri

    1. I membri fondatori dell'impresa comune ENIAC (in appresso definiti "i membri fondatori") sono:

    50. la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione;

    51. [… Stati membri …];

    52. l'associazione AENEAS (qui di seguito denominata "AENEAS"), un'associazione di diritto francese (registrazione n. ……) con sede legale a Parigi (Francia), che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e degli altri operatori europei di R&S operanti nel campo della nanoelettronica.

    2. Le entità elencate in seguito possono divenire membri dell'impresa comune ENIAC a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

    53. altri Stati membri e paesi associati al Settimo programma quadro;

    54. qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

    55. qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

    3. I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono definiti qui di seguito i "membri".

    4. Gli Stati membri e i paesi associati membri dell'impresa comune ENIAC sono definiti in appresso "Stati membri di ENIAC". Ogni Stato membro di ENIAC nomina il suo rappresentante negli organi dell'impresa comune ENIAC e designa la o le entità nazionali incaricate di assolvere i suoi obblighi in relazione all'esecuzione delle attività dell'impresa comune ENIAC.

    5. Gli Stati membri di ENIAC e la Commissione sono di seguito denominati le "autorità pubbliche" dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 4 Adesione e cambiamento di membri

    1. Ogni nuova richiesta di adesione all'impresa comune ENIAC è presentata al comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

    2. Gli Stati membri dell'Unione europea o i paesi associati che non sono membri fondatori dell'impresa comune ENIAC diventano membri dopo aver notificato per iscritto al comitato direttivo la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune ENIAC.

    3. Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal comitato direttivo, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ENIAC.

    4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

    5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro.

    Articolo 5 Organi dell'impresa comune ENIAC

    Gli organi dell'impresa comune ENIAC sono:

    56. il comitato direttivo;

    57. il comitato delle autorità pubbliche;

    58. il comitato dell'industria e della ricerca;

    59. il direttore generale.

    Articolo 6 Comitato direttivo

    6. Composizione e processo decisionale

    60. Il comitato direttivo è composto dai rappresentanti dei membri dell'impresa comune ENIAC e dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca.

    61. Ogni membro dell'impresa comune ENIAC nomina i suoi rappresentanti ed un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta nel comitato direttivo. Il presidente del comitato dell'industria e della ricerca non ha diritto di voto.

    62. AENEAS e le autorità pubbliche dispongono dello stesso numero di voti, che rappresentano almeno il 90% del numero totale dei voti. Inizialmente, i voti sono distribuiti per metà a AENEAS e per metà alle autorità pubbliche.

    63. La ripartizione dei voti delle autorità pubbliche è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che queste hanno impegnato per progetti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. La Commissione detiene almeno il 10% dei voti.

    64. Nel corso del primo esercizio, e di ogni esercizio successivo, durante il quale due Stati membri di ENIAC o meno hanno impegnato fondi pubblici per progetti nel corso degli esercizi finanziari precedenti, la Commissione detiene un terzo dei voti attribuiti alle autorità pubbliche. I due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ENIAC.

    65. I voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro che non è né uno Stato membro dell'Unione europea, né un paese associato sono determinati dal comitato direttivo prima dell'adesione di questo membro all'impresa comune ENIAC.

    66. Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

    67. I rappresentanti non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al comitato direttivo.

    2. Ruolo e compiti

    Il comitato direttivo assume la responsabilità generale del funzionamento dell'impresa comune ENIAC e sorveglia lo svolgimento delle sue attività.

    In particolare, il comitato direttivo:

    68. valuta le candidature e decide o raccomanda cambiamenti di membri a norma dell'articolo 4;

    69. decide di porre fine all'adesione di qualsiasi membro inadempiente e che non abbia posto rimedio entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal direttore generale, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario;

    70. approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto;

    71. adotta le modifiche proposte allo statuto, conformemente all'articolo 22;

    72. approva il piano strategico pluriennale, in particolare l'agenda di ricerca;

    73. controlla le attività generali dell'impresa comune ENIAC;

    74. controlla i progressi dell'attuazione del piano strategico pluriennale;

    75. approva il piano di attuazione annuale e la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale;

    76. approva il rapporto di attività, i conti e il bilancio consuntivo annuali;

    77. nomina, destituisce o sostituisce il direttore generale, fornisce orientamenti al direttore generale, ne controlla le prestazioni;

    78. si assume la responsabilità di assegnare la funzione affidata dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore contabile interno della Commissione;

    79. adotta le misure di attuazione necessarie per lo statuto del personale dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 17;

    80. ove necessario, istituisce comitati o gruppi di lavoro per eseguire compiti specifici;

    81. adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;

    82. assegna tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad uno degli altri organi dell'impresa comune ENIAC.

    3. Regolamento interno

    83. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nella sede dell'impresa comune ENIAC.

    84. Le riunioni del comitato direttivo sono presiedute dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca.

    85. Salvo decisione contraria del comitato esecutivo, il direttore generale partecipa alle riunioni.

    86. Fino all'adozione da parte del comitato direttivo del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione.

    87. Il quorum del comitato direttivo è costituito dalla Commissione, AENEAS e da almeno tre Stati membri di ENIAC.

    Articolo 7 Comitato delle autorità pubbliche

    1. Composizione e processo decisionale

    88. Il comitato delle autorità pubbliche è composto dalle autorità pubbliche dell'impresa comune ENIAC.

    89. Ogni autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore del diritto di voto del membro che rappresenta nel comitato direttivo.

    90. Un terzo dei diritti di voto del comitato delle autorità pubbliche è attribuito alla Comunità; i due terzi restanti sono attribuiti ai diversi membri del comitato delle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario annuale alle attività dell'impresa comune ENIAC per l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50% del numero totale di voti disponibili in tale comitato.

    91. Se meno di tre Stati membri di ENIAC hanno comunicato al direttore generale il loro contributo finanziario ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, la Comunità detiene un terzo dei voti, mentre i due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ENIAC.

    92. Le decisioni sono adottate con una maggioranza di almeno il 60% di tutti i voti.

    93. Il rappresentante della Comunità gode di un diritto di veto su tutte le questioni riguardanti l'uso del contributo comunitario all'impresa comune ENIAC.

    2. Ruolo e compiti

    Il comitato delle autorità pubbliche:

    94. garantisce la corretta attuazione dei principi d'equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti ai progetti;

    95. approva il programma di lavoro annuale su proposta del comitato dell'industria e della ricerca, in particolare i fondi disponibili per gli inviti a presentare proposte;

    96. approva le norme di procedura per gli inviti a presentare proposte, la valutazione e la selezione delle proposte e il controllo dei progetti;

    97. su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito al contributo finanziario apportato al bilancio degli inviti a presentare proposte dall'impresa comune ENIAC;

    98. approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;

    99. approva l'assegnazione dei fondi pubblici alle proposte di progetti selezionate a seguito di inviti a presentare proposte;

    100. su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito alla percentuale del contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), destinato dall'impresa comune ENIAC ai partecipanti dei progetti derivanti dagli inviti a presentare proposte per ogni anno;

    101. adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

    3. Regolamento interno

    102. Il comitato delle autorità pubbliche si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nella sede dell'impresa comune ENIAC.

    103. Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente.

    104. Fino all'adozione da parte del comitato delle autorità pubbliche del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione.

    105. Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e almeno tre Stati membri di ENIAC.

    Articolo 8 - Comitato dell'industria e della ricerca

    1. Composizione

    106. AENEAS nomina i membri del comitato dell'industria e della ricerca.

    107. Il comitato dell'industria e della ricerca è composto da 25 membri al massimo.

    2. Ruolo e compiti

    Il comitato dell'industria e della ricerca:

    108. elabora il progetto di piano strategico pluriennale, in particolare il contenuto dell'agenda di ricerca e il suo aggiornamento, e lo sottopone all'approvazione del comitato direttivo;

    109. prepara il progetto di programma di lavoro annuale, in particolare le proposte per il contenuto degli inviti a presentare proposte che possono essere lanciati dall'impresa comune ENIAC;

    110. elabora proposte che riguardano la strategia tecnologica, di ricerca e d'innovazione dell'impresa comune ENIAC;

    111. elabora proposte di attività riguardanti la creazione di ambienti d'innovazione aperti, l'incoraggiamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di norme in modo trasparente e aperto per quanto concerne la partecipazione, la cooperazione internazionale, la diffusione e le relazioni pubbliche;

    112. consiglia gli altri organi in ogni materia relativa alla pianificazione e al funzionamento dei programmi di ricerca e sviluppo, alla promozione di partnership e allo sblocco di risorse in Europa per perseguire gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC;

    113. costituisce, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri di questo comitato per eseguire i suddetti compiti;

    114. adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

    3. Regolamento interno

    115. Il comitato dell'industria e della ricerca si riunisce almeno due volte l'anno.

    116. Il comitato dell'industria e della ricerca elegge il proprio presidente.

    117. Fino all'adozione da parte del comitato dell'industria e della ricerca del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate da AENEAS.

    Articolo 9 – Direttore generale

    1. Il direttore generale è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune ENIAC e il suo rappresentante legale. Esegue i suoi compiti con la massima indipendenza e risponde della sua gestione al comitato direttivo. Il direttore esercita nei confronti del personale i poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune ENIAC.

    2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Previa una valutazione delle prestazioni del direttore generale, il comitato può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

    3. Il ruolo e i compiti del direttore generale sono i seguenti:

    118. prepara il piano di attuazione annuale e il piano di bilancio annuale, in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca, e li sottopone al comitato direttivo per approvazione;

    119. presiede all'organizzazione e all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano di attuazione annuale nell'ambito del presente statuto e conformemente alle sue norme come pure alle decisioni ulteriori adottate dal comitato direttivo e dal comitato delle autorità pubbliche;

    120. prepara la relazione di attività annuale e i conti e i bilanci annuali e li sottopone al comitato direttivo per approvazione;

    121. presenta al comitato direttivo, per approvazione, proposte relative al funzionamento interno dell'impresa comune ENIAC;

    122. presenta al comitato delle autorità pubbliche, per approvazione, proposte di regole di procedura per gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC, in particolare per la procedura di valutazione e selezione delle proposte di progetto;

    123. gestisce la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione e di selezione delle proposte e negozia convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate, nonché assicura il successivo controllo periodico e la verifica dei progetti nell'ambito del mandato affidato dal comitato delle autorità pubbliche;

    124. conclude convenzioni di sovvenzione per l'attuazione delle attività di R&S, conformemente all'articolo 14 e all'articolo 15, e i contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 16;

    125. autorizza tutti i pagamenti dovuti dall'impresa comune ENIAC;

    126. stabilisce e attua i provvedimenti e le azioni necessari per valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare le attività di sorveglianza e audit indipendenti per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'impresa comune ENIAC;

    127. organizza l'esame dei progetti e gli audit tecnici per valutare i risultati in materia di ricerca e di sviluppo, e presenta al comitato direttivo relazioni sui risultati complessivi;

    128. effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC;

    129. negozia le condizioni di adesione dei nuovi membri dell'impresa comune ENIAC, per conto del comitato direttivo e nell'ambito del mandato di quest'ultimo;

    130. esegue qualsiasi altra azione necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, non prevista nel piano d'attuazione annuale, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal comitato direttivo;

    131. convoca le riunioni del comitato direttivo e del comitato delle autorità pubbliche e partecipa, se necessario, come osservatore a queste riunioni;

    132. fornisce al comitato direttivo ogni informazione richiesta da quest'ultimo;

    133. presenta al comitato direttivo la o le sue proposte per quanto concerne la struttura del segretariato;

    134. è pienamente responsabile delle decisioni in materia di gestione del personale per quanto riguarda il personale dell'impresa comune ENIAC;

    135. effettua studi di valutazione e di gestione dei rischi e propone al comitato direttivo ogni eventuale assicurazione che l'impresa comune ENIAC sia tenuta a contrarre per onorare i suoi impegni.

    4. È istituito un segretariato, sotto la responsabilità del direttore generale, per portare un sostegno a quest'ultimo in tutti i suoi compiti, vale a dire:

    136. fornire un servizio di segretariato agli organi dell'impresa comune ENIAC;

    137. fornire un aiuto operativo per la valutazione delle proposte e il controllo dei progetti, in particolare per l'organizzazione degli inviti a presentare proposte e la preparazione degli esami dei progetti e degli audit tecnici;

    138. istituire e gestire un sistema di audit interno e contabilità adeguato;

    139. eseguire i compiti finanziari, in particolare il versamento dei contributi finanziari dell'impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti;

    140. contribuire alla realizzazione delle attività di comunicazione come le relazioni pubbliche, la pubblicazione e la diffusione di informazioni e l'organizzazione di manifestazioni;

    141. gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

    5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 10 - Fonti di finanziamento

    1. Tutte le risorse dell'impresa comune ENIAC sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

    2. Le risorse dell'impresa comune ENIAC iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:

    142. contributi dei membri alle spese di funzionamento, ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 4, lettera c);

    143. un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S;

    144. eventuali redditi generati dall'impresa comune ENIAC;

    145. tutti gli altri contributi e redditi.

    Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune ENIAC.

    3. Ogni soggetto giuridico non membro può apportare un contributo in natura o in denaro alle risorse dell'impresa comune ENIAC conformemente alle condizioni e alle modalità negoziate dal direttore generale per conto del comitato direttivo e nel quadro del mandato assegnato da quest'ultimo.

    4. I costi di funzionamento[22] dell'impresa comune ENIAC per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 sono sostenuti dai suoi membri:

    146. AENEAS apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di euro o all'1% del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro;

    147. la Comunità apporta un contributo per un importo massimo di 10 milioni di euro;

    148. gli Stati membri di ENIAC apportano contributi in natura ai costi di funzionamento facilitando l'esecuzione dei progetti e la concessione di finanziamenti pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15;

    149. i contributi della Comunità e di AENEAS sono messi a disposizione conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale pertinente. Il pagamento rateale è effettuato in funzione delle necessità finanziarie dell'impresa comune.

    5. Le attività di R&S dell'impresa comune ENIAC per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 sono finanziate dai seguenti contributi:

    150. un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti;

    151. contributi finanziari degli Stati membri di ENIAC per un importo totale minimo di 1,8 volte il contributo finanziario della Comunità. Questi contributi finanziari sono versati ai partecipanti ai progetti conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 15. Ogni anno ed entro una data stabilita dal comitato direttivo, gli Stati membri di ENIAC comunicano al direttore generale gli impegni finanziari nazionali riservati agli inviti a presentare proposte che devono essere pubblicati dall'impresa comune ENIAC, tenendo conto della portata delle attività di R&S da finanziare, oggetto degli inviti;

    152. contributi in natura da parte degli organismi di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti e che sostengono la loro parte dei costi necessari per la realizzazione dei progetti. Nel corso della durata dell'impresa comune ENIAC, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

    6. I contributi finanziari dei membri dell'impresa comune ENIAC sono versati a rate conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale.

    7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni relativi al contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

    8. Salvo disposizione contraria, l'impresa comune ENIAC è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 2.

    Articolo 11 – Esercizio finanziario

    L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

    Articolo 12 – Regolamento finanziario

    1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo.

    2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è basato sui principi del regolamento finanziario quadro[23] e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ENIAC. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa consultazione della Commissione.

    3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 13 - Pianificazione e rapporti

    1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca.

    2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno.

    3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale.

    4. Piano di bilancio annuale: ogni anno, il direttore generale presenta al comitato direttivo una bozza preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l'organigramma del personale. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro, in relazione ai suoi contributi finanziari all'impresa comune ENIAC. Il direttore generale fornisce al comitato direttivo tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.I membri del comitato direttivo comunicano immediatamente al direttore generale i loro commenti sulla bozza preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni delle risorse e delle spese per l'anno successivo. Il direttore generale prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca e tenendo conto dei commenti ricevuti dal comitato direttivo. Entro il 1° settembre di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone il piano di bilancio annuale all'approvazione del comitato direttivo.Il piano di bilancio annuale ed il piano d'attuazione annuale per un dato anno sono adottati dal comitato direttivo dell'impresa comune ENIAC entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

    5. La relazione di attività annuale illustra i progressi realizzati dall'impresa comune ENIAC nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano strategico pluriennale ed al piano d'attuazione annuale per quell'anno.Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

    6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

    7. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.

    Articolo 14 - Attuazione delle attività di R&S

    1. L'impresa comune ENIAC sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte concorrenziali, la valutazione e la selezione indipendenti delle proposte, l'assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate e il finanziamento dei progetti.

    2. L'impresa comune ENIAC conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. Tali convenzioni di sovvenzione, di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti e, se del caso, sono basati su di essi.

    3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

    4. Gli Stati membri dell'Unione europea o i paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ENIAC possono concludere accordi analoghi con l'impresa comune ENIAC.

    5. L'impresa comune ENIAC istituisce le procedure per la verifica e il controllo delle attività di R&S, in particolare le disposizioni per il follow-up e l'audit tecnico dei progetti. Gli Stati membri di ENIAC non possono esigere altri rapporti di follow - up e di audit tecnico oltre a quelli richiesti obbligatoriamente dall'impresa comune ENIAC.

    Articolo 15 – Finanziamento dei progetti

    1. I finanziamenti pubblici accordati ai partecipanti ai progetti sono costituiti dai contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC e/o dal contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC. Ogni sostegno pubblico assegnato a titolo della presente iniziativa deve essere conforme, se del caso, alle norme procedurali e alle norme materiali che si applicano agli aiuti di Stato.

    2. Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ENIAC e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito.

    3. Il contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC al bilancio di ogni invito è pari al 55% dell'importo totale stanziato dagli Stati membri di ENIAC, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.

    4. Inviti, valutazione e selezione delle proposte

    153. Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.

    154. I consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentati in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti[24] l'uno dall'altro con sede in almeno tre Stati membri di ENIAC.

    155. La procedura di valutazione e selezione garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ENIAC sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza[25].

    156. A seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell'invito.

    157. Il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell'importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto di ogni criterio nazionale di ammissibilità. Tale decisione è vincolante per gli Stati membri di ENIAC ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.

    5. Finanziamento dei progetti

    158. Il contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC ai partecipanti ai progetti è fissato sotto forma di una percentuale fissa dei costi totali[26] sostenuti per l'attuazione del progetto. Tale percentuale è fissata su base annuale dal comitato per le autorità pubbliche e non può essere superiore al 16,7%. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte.

    159. Gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ENIAC sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente agli accordi nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di ENIAC fanno il possibile per sincronizzare la conclusione degli accordi di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.

    Articolo 16 – Contratti di servizio e fornitura

    L'impresa comune ENIAC predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l'attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi, ove siano necessari per il funzionamento dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 17 – Personale

    1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.

    2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.

    3. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune ENIAC.

    4. Ogni membro dell'impresa comune ENIAC o lo Stato ospitante possono proporre al direttore generale di assegnare membri del proprio personale al segretariato dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 18 – Responsabilità e assicurazioni

    1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ENIAC è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto in questione.

    2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune ENIAC risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

    3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune ENIAC destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune ENIAC ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ENIAC.

    4. L'impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

    5. L'impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC.

    6. I membri non sono responsabili degli obblighi finanziari dell'impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

    7. La responsabilità finanziaria dell'impresa comune ENIAC per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

    8. L'impresa comune ENIAC sottoscrive le assicurazioni necessarie.

    Articolo 19 - Conflitto di interessi

    L'impresa comune ENIAC evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

    Articolo 20 – Tutela degli interessi finanziari

    1. L'impresa comune ENIAC effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall'impresa comune ENIAC. Tali controlli e audit sono effettuati sia direttamente dall'impresa comune ENIAC, sia dagli Stati membri di ENIAC per suo conto.

    2. La Commissione o la Corte dei conti europea possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell'impresa comune ENIAC e il personale incaricato dell'assegnazione di tali fondi. A tal fine, l'impresa comune ENIAC garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

    3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom gode, nei confronti dell'impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune aderisce all'Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il comitato direttivo approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

    Articolo 21 – Liquidazione

    1. Al termine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, l'impresa comune ENIAC è sciolta.

    2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione si ritiri dall'impresa comune ENIAC.

    3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune ENIAC, il comitato direttivo nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del comitato direttivo.

    4. Nel corso della liquidazione, l'impresa comune ENIAC restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede di cui all'articolo 24.

    5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.

    6. Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune ENIAC.

    7. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura conclusi dall'impresa comune ENIAC, la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune ENIAC.

    Articolo 22 – Modifica dello statuto

    1. Il presente statuto dell'impresa comune ENIAC entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dei membri fondatori nel corso della prima riunione del comitato direttivo.

    2. Qualsiasi membro dell'impresa comune ENIAC può presentare al comitato direttivo una bozza di proposta per la modifica del presente statuto.

    3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.

    4. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni modifica proposta all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento.

    5. Le proposte di modifica allo statuto di AENEAS sono notificate al comitato direttivo dell'impresa comune ENIAC almeno quarantacinque giorni prima della loro adozione.

    Articolo 23 – Regole in materia di proprietà intellettuale

    1. L'obiettivo delle regole in materia di proprietà intellettuale fissate nel presente articolo è promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenze, conseguire un'equa ripartizione dei diritti, premiare l'innovazione e assicurare un'ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati ai progetti.

    2. Ai fini del presente articolo s'intende per:

    160. "informazioni", ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dati o documenti di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, diversi dagli oggetti protetti dai "diritti di proprietà intellettuale" (DPI);

    161. "diritti di proprietà intellettuale" (DPI), ogni diritto di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti, i modelli e i certificati di utilità, i diritti legati ai disegni industriali, i diritti d'autore, i segreti commerciali, i diritti relativi alle basi di dati, i diritti relative alla topografia dei prodotti semiconduttori, nonché tutte le registrazioni, richieste, divisioni, continuazioni, riesami, rinnovi e nuovi rilasci di uno qualsiasi degli elementi sopra citati, ad esclusione dei marchi commerciali e dei nomi commerciali;

    162. "informazioni preesistenti", ogni informazione posseduta o controllata da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito da un partecipante a un progetto in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;

    163. "DPI preesistenti", ogni DPI posseduto o controllato da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito nel corso dell'accordo di progetto corrispondente in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;

    164. "elementi preesistenti", informazioni e DPI preesistenti;

    165. "informazioni acquisite", ogni informazione derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

    166. "DPI acquisiti", ogni DPI derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

    167. "elementi acquisiti", informazioni e DPI acquisiti;

    168. "diritti di accesso", le licenze e i diritti di uso non esclusivi degli elementi acquisiti e preesistenti, ad esclusione del diritto di concedere sublicenze, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

    169. "necessario", tecnicamente indispensabile per l'attuazione del progetto e/o nel contesto dell'impiego di elementi acquisiti e, quando sono in gioco diritti di proprietà intellettuale, tale che questi diritti di proprietà intellettuale sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti di accesso;

    170. "utilizzo", lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di una procedura per la creazione e la fornitura di un servizio, come possono essere ulteriormente definiti nell'accordo di progetto corrispondente;

    171. "diffusione", la divulgazione di elementi acquisiti, con ogni mezzo adeguato e, in particolare, la loro pubblicazione su qualsiasi supporto, ad eccezione della divulgazione derivante dalle misure adottate per proteggere tali elementi;

    172. "accordo di progetto", un accordo tra i partecipanti a un progetto che stipula l'insieme o una parte delle condizioni e modalità che si applicano tra loro in relazione a un determinato progetto, ad esempio un accordo consortile per il progetto; tale accordo garantisce i diritti d'accesso illimitati ai sensi del presente articolo;

    173. "condizioni di trasferimento", condizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle condizioni eque e ragionevoli e che si limitano in genere alle spese di messa a disposizione dei diritti di accesso.

    3. Fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti sono disciplinate dai principi che seguono.

    3.1. Proprietà

    3.1.1. L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati con le proprie risorse o che le sono stati trasferiti per la realizzazione dell'impresa comune ENIAC, salvo disposizione contraria.

    3.1.2. Fatte salve le disposizioni precedenti, l'impresa comune ENIAC non conserva alcuna informazione, né alcun diritto di proprietà intellettuale creati nell'ambito di un progetto.

    3.1.3. I partecipanti ai progetti restano proprietari dei loro elementi preesistenti. I partecipanti sono liberi di definire, in un accordo di progetto scritto, gli elementi preesistenti necessari alla realizzazione di un progetto dell'impresa comune ENIAC e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

    3.1.4. Gli elementi acquisiti derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei progetti sono di proprietà del o dei partecipanti che effettuano i lavori che producono tali elementi, conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo di progetto, e conformemente ai principi enunciati nel presente articolo.

    3.2. Diritti di accesso

    3.2.1. I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

    3.2.2. I diritti di accesso agli elementi preesistenti sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi ultimi per svolgere il loro lavoro nell'ambito del progetto, a condizione che il proprietario abbia il diritto di concedere tali diritti. I diritti di accesso sono concessi secondo condizioni di trasferimento da stabilire tra i partecipanti al progetto interessato, salvo il caso in cui tutti i partecipanti abbiano stabilito diversamente nell'accordo di progetto.

    3.2.3. I diritti di accesso agli elementi acquisiti sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi ultimi per svolgere il loro lavoro nell'ambito del progetto. Tali diritti sono concessi a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile.

    3.2.4. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

    3.2.5. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi acquisiti se ciò è necessario per il loro utilizzo. Tali diritti sono concessi su base non trasferibile e non esclusiva a titolo gratuito oppure a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

    3.2.6. Previo accordo di tutti i proprietari interessati, i diritti di accesso agli elementi acquisiti possono essere concessi a terzi, a condizioni eque e ragionevoli da convenire, ai fini della prosecuzione di ulteriori attività di ricerca.

    3.3. Protezione, utilizzo e diffusione

    3.3.1. Quando un elemento acquisito è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.

    3.3.2. Ogni partecipante garantisce che gli elementi acquisiti di cui è proprietario siano diffusi quanto più rapidamente possibile.

    3.3.3. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari degli elementi acquisiti.

    3.3.4. Prima di ogni attività di diffusione relativa ad informazioni preesistenti, acquisite o confidenziali che appartengono ad altri partecipanti allo stesso progetto o di altri dati o informazioni combinati con informazioni preesistenti, acquisite o confidenziali di questi altri partecipanti, a questi ultimi è inviata una notifica preventiva. Entro quarantacinque giorni da questa notifica, ogni partecipante può sollevare obiezioni per iscritto, qualora tale diffusione rischi di mettere in pericolo i suoi interessi legittimi in relazione agli elementi preesistenti o acquisiti di sua proprietà. In questo caso l'attività di diffusione non può avere luogo prima che siano adottati provvedimenti idonei a tutelare questi interessi legittimi.

    3.3.5. Le pubblicazioni, le domande di brevetto depositate da un partecipante o per suo conto o qualsiasi altra modalità di diffusione relativa a elementi acquisiti devono contenere una menzione che precisi che questi elementi acquisiti sono stati ottenuti con il sostegno finanziario dell'impresa comune ENIAC. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari degli elementi acquisiti.

    3.4. Trasferimento

    3.4.1. Quando trasferisce la proprietà di elementi acquisiti, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti di accesso, diffusione e utilizzo.

    3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti di accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti del trasferimento previsto[27] con un preavviso minimo di quarantacinque giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario degli elementi acquisiti per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti di accesso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha trenta giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti di accesso. In questo caso, il trasferimento non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.

    Articolo 24 – Accordo con lo stato ospitante

    Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e lo stato ospitante.

    Articolo 25 – Diritto applicabile

    Per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ENIAC.

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Regolamento del Consiglio concernente la costituzione dell'impresa comune ENIAC

    2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

    Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

    Ricerca e sviluppo tecnologico: Settimo programma quadro

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio e loro denominazione 09 04 01 30 "Attività di ricerca e sviluppo per la ITC ENIAC" 09 04 01 40 "Spese di sostegno per l'ITC ENIAC"

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita con decisione del Consiglio nell'autunno del 2007 per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.

    3.3. Caratteristiche di bilancio:

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    09.040130 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | No [1A] |

    09.040140 | SNO | SND | SÌ | SÌ | SÌ | No [1A] |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | Totale |

    Spese operative[28] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0 | 41,5 | 55 | 68,5 | 85 | 190 | 440 |

    Stanziamenti di pagamento (SP)[29] | b | 0 | 13,85 | 32,2 | 55 | 73,65 | 265,3 | 440 |

    Spese amministrative[30] incluse nell'importo di riferimento[31] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 10 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO[32] |

    Stanziamenti di impegno | a+c | 0 | 43 | 57 | 70 | 87 | 193 | 450 |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | 0 | 15,35 | 34,2 | 56,5 | 75,65 | 268,3 | 450 |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[33] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 | 3,598 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 |

    Costo totale indicativo dell'intervento

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,093 | 43,368 | 57,368 | 70,388 | 87,388 | 195,328 | 453,933 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,093 | 15,718 | 34,568 | 56,888 | 76,038 | 270,628 | 453,933 |

    Cofinanziamento

    L'AENEAS (associazione che rappresenta gli operatori industriali e altri operatori di R&S) contribuisce ai costi di funzionamento[34] (non R&S) dell'impresa comune per un importo massimo pari a 20 milioni di euro o all'1% del costo totale di R&S, prendendo in considerazione l'importo più elevato, ma comunque non superiore a 30 milioni di euro. Nella tabella riportata qui di seguito si considera che i costi complessivi ammontano a 3 miliardi di euro. Il contribuito comunitario ai costi di funzionamento ammonterà a 10 milioni di euro (cfr. 8.2.4).

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | Totale |

    AENEAS | f | 0,2 | 2 | 3 | 4.5 | 5 | 15,3 | 30 |

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 0,93 | 45,368 | 60,368 | 74,888 | 92,388 | 210,628 | 483,933 |

    Inoltre gli Stati membri dell'impresa comune impegneranno ogni anno, a livello nazionale, dei fondi destinati ad essere spesi nell'ambito di progetti di R&S avviati dall'impresa comune; si considera che queste risorse aggiuntive ammontano a 1,8 volte la spesa operativa riportata al punto 4.1.1, ossia almeno 792 milioni di euro per la durata dell'impresa comune.

    Le organizzazioni che partecipano a progetti di R&S selezionati a seguito di inviti a presentare proposte avviati dall'impresa comune contribuiranno a questi progetti "in natura"; il valore di questi contributi sarà valutato e il loro importo totale è stimato a 1 232 milioni di euro.

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

    Fabbisogno annuo | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. (in media) |

    Totale risorse umane | 0,75 | 13 | 17 | 24 | 24 | 19,5 |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine Costituzione dell'impresa comune ENIAC sotto forma di una partnership pubblico-privato, e contributo della Comunità alle sue risorse.

    5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari L'impresa comune ENIAC attuerà un programma di R&S integrato destinato a conseguire obiettivi tecnologici e industriali fondamentali. Il valore aggiunto è considerevole in quanto:

    - crea un nuovo quadro giuridico nell'ambito del quale si potranno associare fondi comunitari e nazionali per il finanziamento di progetti di R&S con il settore privato. Si tratta di un'innovazione istituzionale significativa in quanto il cofinanziamento è impossibile nella situazione attuale.

    - Allinea stanziamenti nazionali e comunitari in funzione di obiettivi comuni di R&S e assegna questi stanziamenti conformemente a procedure comuni sul piano europeo; questo costituisce un progresso significativo a favore dello Spazio europeo della ricerca.

    - La struttura proposta rafforza significativamente l'efficacia della R&S europea rispetto alle procedure intergovernative attuali per il finanziamento dei progetti da fonti nazionali diverse (ad esempio Eureka) e dal programma quadro.

    - Infine incentiva il settore pubblico e quello privato a rafforzare i loro investimenti nella R&S, consentendo di registrare progressi nel conseguimento dell'obiettivo di Barcellona di investire il 3% del PIL nella RST.

    Le spese di funzionamento della Comunità previste a tal fine corrispondono ad una piccola percentuale dello stanziamento di bilancio totale del Settimo programma quadro (450:50521 = 0,89%) e del tema "TIC" (5,2%).

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori L'attuazione di un'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) in questo settore figura già nel Settimo programma quadro di RST e nel suo programma specifico "Cooperazione". Inoltre il Consiglio (concorrenza) ha riconosciuto più volte il potenziale del concetto di Iniziativa tecnologica congiunta [35] e recentemente ha invitato la Commissione a presentare delle proposte per la costituzione di imprese tecnologiche congiunte che hanno raggiunto una fase di preparazione sufficiente [36] . Gli obiettivi strategici collegati a questo obiettivo operativo sono:

    174. Creazione della base giuridica che consentirà, per la prima volta, di combinare investimenti nazionali, comunitari e privati nell'ambito di un quadro coerente.

    175. Incentivazione degli investimenti R&S e trasferimento più rapido dalla ricerca all'innovazione in mercati guida fondamentali in Europa, incentivando gli Stati membri e le imprese ad incrementare le loro spese di R&S. Si tratta di uno dei punti chiave della strategia politica annuale della Commissione per il 2006[37] e costituisce una risposta ai piani d'azione 3% e alle conclusioni in merito dei Consigli europei e delle riunioni del Consiglio (concorrenza)[38].

    Il conseguimento degli obiettivi tecnologici ed economici della JTI contribuirà a rafforzare la competitività dell'industria europea, garantendo considerevoli benefici sul piano economico e sociale. Questi obiettivi sono pienamente coerenti con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l'occupazione .

    Inoltre queste proposte legislative contribuiscono all'azione 7 dell'iniziativa strategica i2010. I lavori in vista della costituzione dell'impresa comune ENIAC sono previsti dal piano annuale di gestione della DG INFSO, nell'ambito degli obiettivi 8 e 10 (Attività ABB codice 0904).

    Per quanto riguarda gli elementi forniti e le realizzazioni, i risultati e gli impatti previsti si forniscono le informazioni seguenti:

    gli elementi forniti dalla Commissione sono le risorse elencate al punto 4.1.

    Le realizzazioni sono dei progetti di R&S lanciati dall'impresa comune.

    Si prevedono i risultati seguenti:

    - Sblocco di risorse e integrazione delle attività nazionali. incentivando le imprese e gli Stati membri, si otterrà un sostegno nazionale più forte e maggiori finanziamenti industriali. Indicatori : (i) numero di paesi che impegnano degli stanziamenti nell'impresa comune; (ii) impegni e pagamenti conformemente alle disposizioni del punto 4.1.1; (iii) finanziamenti nazionali impegnati e spesi a favore di progetti selezionati dall'impresa comune; (iv) risorse investite dall'industria nel lavoro di R&S nell'ambito di progetti selezionati dall'impresa comune.

    - Orientamento più efficace su programmi di ricerca e sviluppo comuni. L'approccio olistico integrato amplierà il numero di partnership strategiche tra operatori europei, creando nuovi ecosistemi in campo economico. Indicatori : il risultato sarà in realtà conseguito una volta che l'impresa comune diventerà pienamente operativa – (v) numero e livello di partnership.

    - Elevata efficienza del programma: eliminando le incertezze circa la disponibilità di stanziamenti di bilancio nazionali, evitando il moltiplicarsi delle procedure di valutazione e controllo, instaurando una gestione decentrata flessibile e avvicinando la ricerca precompetitiva all'innovazione del mercato. Questi vantaggi renderanno il programma più interessante e attrattivo per un maggior numero di operatori di R&S, soprattutto PMI. Indicatori : (vi) intervallo di tempo tra la presentazione della proposta e la decisione di selezione di un progetto da parte dell'impresa comune; (vii) numero di organismi, ivi comprese le PMI, che partecipano agli inviti a presentare proposte; (viii) spese generali per l'esercizio del programma, (ix) risultati trasferiti nel mercato.

    - Si otterranno considerevoli vantaggi economici e sociali nella misura in cui i progetti R&S varati dall'impresa comune progrediscono nel conseguimento dei suoi obiettivi tecnologici e economici. Questo progresso sarà oggetto di valutazioni indipendenti periodiche. Indicatori : (x) brevetti depositati a seguito di progetti; (xi) numero di pubblicazioni risultanti dai progetti.

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    … Gestione centralizzata

    diretta da parte della Commissione

    indiretta, con delega a:

    agenzie esecutive

    x organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    …Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni: L'iniziativa tecnologica congiunta ENIAC sarà un organismo comunitario, istituito da un regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 171 del trattato CE. I suoi membri sono AENEAS, la Commissione europea e gli Stati Membri. Gli Stati membri possono svolgere alcuni compiti amministrativi, ad esempio, verifiche e audit finanziari e giuridici dei partecipanti ai progetti di R&S.

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    L'impresa comune sarà controllata come previsto dal suo statuto.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex-ante

    Vedi la valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    Non pertinente

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    Lo Statuto prevede delle valutazioni indipendenti (due intermedie nel 2010 e nel 2015 e una ex-post entro marzo 2018).

    7. MISURE ANTIFRODE

    L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento finanziario quadro che possono discostarsi da quest'ultimo ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa approvazione della Commissione.

    L'articolo 13 inoltre stabilisce disposizioni specifiche per la tutela degli interessi finanziari dei membri dell'impresa comune e misure antifrode.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. (in media) |

    Funzionari o personale temporaneo[40] | A*/AD | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

    B*, C*/AST | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

    Personale finanziato[41] con l'art. XX 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Altro personale[42] 09 04 01 40) | 0 | 10 | 14 | 21 | 21 | 16,5 |

    TOTALE | 0,75 | 13 | 17 | 24 | 24 | 19,5 |

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione: Rappresentare la Commissione negli organi dell'impresa comune, anche nel lavoro preparatorio e di follow-up associato. Ciò significa: a) rappresentazione nel comitato direttivo (livello di direttore, 10%); b) rappresentazione nel comitato delle autorità pubbliche (livello di capo unità, 20%); c) preparazione di riunioni, bandi di gara, selezione di progetti, presenza alle valutazioni ecc. (2 posti AD, 75% ognuno); d) audit, ivi compresi controlli e verifiche sul posto (1 AD, 20%). L'"altro personale" sarà assunto dall'impresa comune ENIAC.

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) 2 AD e 1 AST.

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (09 04 01 40 "Spese di sostegno per la ITC ENIAC"):

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 10 |

    (*) I costi di funzionamento dell'impresa comune saranno cofinanziati da AENAS (cfr. tabella sul cofinanziamento) e da un contributo comunitario fino a 10 milioni di euro per la durata dell'impresa comune. I costi indicativi riportati in questa tabella corrispondono solo al contributo comunitario.

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. |

    Funzionari e personale temporaneo | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 |

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

    Le risorse umane di cui al punto 8.2.1 sono calcolate sulla base di un costo medio di 117 000 euro TPE l'anno.

    Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

    Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE |

    Missioni | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,102 | 0,175 |

    Riunioni e conferenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Comitati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Studi e consultazioni | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,12 | 0, 6 |

    Sistemi di informazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    2 Totale delle altre spese di gestione | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Missioni:

    Si prevede che metà delle riunioni si svolgeranno a Bruxelles. Il totale riportato sopra si basa su un costo di 1 300 euro per missione e una (1) missione l'anno per due (2) funzionari per partecipare alle riunioni del comitato direttivo, tre (3) missioni l'anno per un (1) funzionario per partecipare alle riunioni di altri comitati istituiti dal comitato direttivo, tre (3) missioni l'anno per due (2) funzionari per partecipare alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche e due (2) missioni l'anno per altre ragioni.

    Studi e consulenze : Si prevede una consulenza indipendente annuale dopo il terzo anno per ottenere un feedback sul funzionamento del sistema da parte della comunità di ricercatori.

    [1] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

    [2] Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica pubblicata nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

    [7] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86 e GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

    [8] COM(2005) 118 def.

    [9] COM(2005) 330 def.

    [10] Articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

    [11] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

    [12] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/97/CE ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107 ).

    [13] Gli articoli 152 e 153 del trattato stabiliscono rispettivamente che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana" e che "nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori."

    [14] L'articolo 174 del trattato si pone, tra l'altro, l'obiettivo di "salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, "utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" e "promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale".

    [15] COM(2005) 243; http://cordis.europa.eu/nanotechnology/actionplan.htm

    [16] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72

    [17] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    [18] GU L 295 del 15.11.1996, pag. 2.

    [19] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    [20] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

    [21] Per "progetto" si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ENIAC a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e successivamente finanziato, in parte, dall'impresa comune ENIAC.

    [22] I costi di funzionamento sono i costi necessari per il funzionamento dell'impresa comune ENIAC, ad esclusione del finanziamento delle attività di R&S.

    [23] Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

    [24] Conformemente a quanto stabilito nelle norme di partecipazione del Settimo programma quadro, regolamento n. 1906/2006 del 18 dicembre 2006.

    [25] In particolare la valutazione e la selezione dei progetti dovrebbero avvenire in modo conforme ai criteri enunciati nella "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1) e alle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale", GU C 3 del 6.1.2001, pagg. 2-30.

    [26] "Costi totali" definiti se del caso dalle autorità di finanziamento che emettono le convenzioni di sovvenzione.

    [27] I partecipanti possono convenire, per iscritto, un termine diverso oppure decidere di rinunciare a ricevere un preavviso nel caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificamente designato.

    [28] Spesa 09 04 01 30 "Attività di ricerca e sviluppo per la ITC ENIAC"

    [29] Gli stanziamenti di impegno sono calcolati in base alla durata media dei progetti (3 anni) e dei pagamenti oltre quattro anni, di cui 30% nell'anno 1 (pagamento anticipato); 10% nell'anno 4, 30% nell'anno 2 e nell'anno 3.

    [30] Spese destinate a coprire i costi di funzionamento dell'ITC.

    [31] Spese 09 04 01 40 "Spese di sostegno per l'ITC ENIAC"

    [32] L' importo di riferimento è l'importo del contributo finanziario della Commissione all'impresa comune ENIAC stabilito nello strumento giuridico (450 milioni di euro).

    [33] L 'importo di riferimento non comprende le spese amministrative derivanti dal bilancio della ricerca che non sono trasferite all'impresa comune ENIAC.

    [34] I costi di funzionamento sono i costi necessari per il funzionamento dell'impresa comune ENIAC, ad esclusione del finanziamento dei progetti di R&S a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte.

    [35] 9039/03, 12339/03, 12487/04.

    [36] 15717/06, 7224/07.

    [37] COM(2005) 73 def.

    [38] 9039/03, 12339/03, 12487/04.

    [39] Come descritto al punto 5.3.

    [40] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [41] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [42] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento e nel contributo di AENEAS.

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