Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0176(02)

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE a seguito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    /* COM/2007/0176 def. - ACC 2007/0060 */

    52007PC0176(02)




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 10.4.2007

    COM(2007) 176 definitivo

    2007/0060 (ACC)

    2007/0061 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione di accordi sotto forma di verbale concordato sulla modifica, per quanto riguarda le carni di pollame, delle concessioni tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE a seguito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 (proposta COM 8114/06 OMC 63 AGRI 123) allo scopo di modificare i dazi consolidati su tre prodotti a base di carni di pollame previsti nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

    2. La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio la propria intenzione di modificare le concessioni per le carni di pollame salate di cui alla voce 0210 99 39 della nomenclatura combinata e di estendere tali negoziati alle carni di pollo cotte di cui alla voce 1602 32 19 e alle preparazioni di carni di tacchino di cui alla voce 1602 31 della suddetta nomenclatura.

    3. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

    4. La Commissione ha condotto negoziati con la Repubblica federativa del Brasile, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui ai codici SA 0210 99 39 (carni di pollame salate) e 1602 31 (preparazioni di carni di tacchino) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1602 32 19 (carni di pollo cotte) e con il Regno di Thailandia, che ha un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 0210 99 39 (carni di pollame salate) e un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1602 32 19 (carni di pollo cotte).

    5. I negoziati hanno condotto alla conclusione di accordi sotto forma di verbale concordato con il Regno di Thailandia, il 23 novembre 2006, e con la Repubblica federativa del Brasile, il 6 dicembre 2006.

    6. La presente proposta chiede al Consiglio di approvare la decisione relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di verbale concordato.

    7. Successivamente alla suddetta decisione, il Consiglio invitato ad approvare la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione degli accordi conclusi.

    2007/0060 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione di accordi sotto forma di verbale concordato sulla modifica, per quanto riguarda le carni di pollame, delle concessioni tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione[1],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare i dazi consolidati su tre prodotti a base di carni di pollame previsti nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994. La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio la propria intenzione di modificare le concessioni per le carni di pollame salate di cui alla voce 0210 99 39 della nomenclatura combinata e di estendere tali negoziati alle carni di pollo cotte di cui alla voce 1602 32 19 e alle preparazioni di carni di tacchino di cui alla voce 1602 31 della suddetta nomenclatura.

    (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

    (3) La Commissione ha concluso accordi sotto forma di verbale concordato con la Repubblica federativa del Brasile, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui ai codici SA 0210 99 39 e 1602 31 e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1602 32 19, il 6 dicembre 2006, e con il Regno di Thailandia, che ha un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 0210 99 39 e un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1602 32 19, il 23 novembre 2006. È pertanto opportuno approvare tali accordi,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, conclusi nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e relativi alla modifica delle concessioni, per quanto riguarda i prodotti a base di carni di pollame dei codici SA 0210 99 39 (carni di pollame salate), 1602 31 (preparazioni di carni di tacchino) e 1602 32 19 (carni di pollo cotte), previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, sono approvati a nome della Comunità.

    I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le modalità di applicazione degli accordi sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 3 della presente decisione.

    Articolo 3

    Nell'applicare la gestione dei contingenti tariffari la Commissione assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

    Ove sia fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE fissato a un mese.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio autorizzato a designare le persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità[2].

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    A. Verbale concordato fra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

    Negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica, per quanto riguarda il pollame, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

    Nell'ambito dei negoziati fra la Comunità europea (in appresso: la CE) e la Repubblica federativa del Brasile (in appresso: il Brasile) condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare, per quanto riguarda il pollame, le concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT 1994), le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e il Brasile hanno raggiunto l'accordo di seguito delineato.

    Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Brasile sottoporranno il suddetto accordo all'approvazione delle rispettive autorità.

    1. Dazi consolidati : il dazio consolidato per le voci 0210 90 20 (attualmente 0210 99 39), 1602 31 e 1602 32 19 fissato rispettivamente a 1 300 €/t, 1 024 €/t e 1 024 €/t.

    2. Contingenti tariffari : la CE procede all'apertura dei seguenti contingenti tariffari annui:

    a) per la voce 0210 90 20 ("carni salate") un contingente di 264 245 tonnellate, di cui 170 807 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente del 15,4% ad valorem ;

    b) per la voce 1602 31 ("tacchino") un contingente di 103 896 tonnellate, di cui 92 300 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente dell'8,5% ad valorem ;

    c) per la voce 1602 32 19 ("carni cotte") un contingente di 250 953 tonnellate, di cui 79 477 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente dell'8% ad valorem.

    3. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 vengono effettuate sulla base di certificati d'origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti del Brasile.

    4. Le concessioni previste dal presente accordo sono soggette alle modalità approvate nell'agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC.

    5. Il volumi contingentali ripartiti fra i paesi che hanno un interesse in quanto fornitori principali o un interesse sostanziale nella fornitura seguono i principi generali del GATT, articolo XIII. Le concessioni risultanti dall'applicazione di tali principi non devono essere meno favorevoli di quelle negoziate nell'ambito del presente accordo.

    6. Le due parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo quanto prima conformemente alle rispettive procedure interne.

    7. Su richiesta di una delle parti possono aver luogo consultazioni relative all'attuazione del presente accordo.

    Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee | Per la delegazione del Brasile |

    B. Verbale concordato fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia

    Negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica, per quanto riguarda il pollame, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

    Nell'ambito dei negoziati fra la Comunità europea (in appresso: la CE) e il Regno di Thailandia (in appresso: la Thailandia) condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare, per quanto riguarda il pollame, le concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT 1994), le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e la Thailandia hanno raggiunto l'accordo di seguito delineato.

    Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e della Thailandia sottoporranno il suddetto accordo all'approvazione delle rispettive autorità.

    1. Dazi consolidati : il dazio consolidato per le voci 0210 90 20 (attualmente 0210 99 39) e 1602 32 19 fissato rispettivamente a 1 300 €/t e 1 024 €/t.

    2. Contingenti tariffari : la CE procede all'apertura dei seguenti contingenti tariffari annui:

    a) per la voce 0210 90 20 ("carni salate") un contingente di 264 245 tonnellate, di cui 92 610 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio applicabile all'interno del contingente del 15,4% ad valorem ;

    b) per la voce 1602 32 19 ("carni cotte") un contingente di 250 953 tonnellate, di cui 160 033 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio applicabile all'interno del contingente dell'8% ad valorem.

    3. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 vengono effettuate sulla base di certificati d'origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti della Thailandia.

    4. Le concessioni previste dal presente accordo sono soggette alle modalità approvate nell'agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC.

    5. Il volumi contingentali ripartiti fra i paesi che hanno un interesse in quanto fornitori principali o un interesse sostanziale nella fornitura seguono i principi generali del GATT, articolo XIII. Le concessioni risultanti dall'applicazione di tali principi non devono essere meno favorevoli di quelle negoziate nell'ambito del presente accordo.

    6. Le due parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo quanto prima conformemente alle rispettive procedure interne.

    7. Su richiesta di una delle parti possono aver luogo consultazioni relative all'attuazione del presente accordo.

    Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee | Per la delegazione della Thailandia |

    2007/0061 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE a seguito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione[3],

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[4] ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso: "nomenclatura combinata") e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

    (2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di accordi tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, gli accordi summenzionati al fine di concludere i negoziati avviati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La parte seconda (Tabella dei dazi) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato 7 della parte terza, sezione III, del regolamento (CEE) n. 2658/87 (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) modificato con i contingenti tariffari e integrato con i volumi e i dazi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Parte seconda Tabella dei dazi |

    Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |

    0210 99 39 | Carni di pollame salate | 1 300 €/t |

    1602 31 | Preparazioni di carni di tacchino | 1 024 €/t |

    1602 32 19 | Carni di pollo cotte | 1 024 €/t |

    Parte terza Allegati tariffari |

    Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |

    0210 99 39 | Carni di pollame salate | Apertura di un contingente tariffario di 264 245 tonnellate, di cui 170 807 tonnellate attribuite al Brasile e 92 610 alla Thailandia, dazio contingentale 15,4% |

    1602 31 | Preparazioni di carni di tacchino | Apertura di un contingente tariffario di 103 896 tonnellate, di cui 92 300 tonnellate attribuite al Brasile, dazio contingentale 8,5% |

    1602 32 19 | Carni di pollo cotte | Apertura di un contingente tariffario di 250 953 tonnellate, di cui 79 477 tonnellate attribuite al Brasile e 160 033 alla Thailandia, dazio contingentale 8,0% |

    A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-25.

    SCHEDA FINANZIARIA |

    1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Dazi agricoli | STANZIAMENTI: 1 486,7 milioni di EUR |

    2. | TITOLO: – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi sotto forma di verbale concordato sulla modifica, per quanto riguarda le carni di pollame, delle concessioni tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), e – Regolamento del Consiglio relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE a seguito di negoziati condotti a norma dell'articolo XXVII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune |

    3. | BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase. |

    4. | OBIETTIVI: – approvare la conclusione degli accordi tra la CE e la Repubblica federativa del Brasile e tra la CE e il Regno di Thailandia sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le importazioni di carni di pollame e – modificare e integrare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, a seguito della conclusione degli accordi conclusi dalla CE con il Brasile e la Thailandia. |

    5. | INCIDENZE FINANZIARIE (1) | PERIODO DI 12 MESI (mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2007 ed ESERCIZI SUCCESSIVI (mio EUR) |

    5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DELLE AUTORITÀ NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – |

    5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | –92,5 | –92,5 |

    2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

    5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

    5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | –92,5 | –92,5 | –92,5 | –92,5 |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

    6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | Sì/No |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | Sì/No |

    OSSERVAZIONI: (1) Poiché il dazio fuori contingente sarà proibitivo, è probabile che venga importato solo il quantitativo che rientra nel contingente. Con riguardo alle entrate, si ritiene che la misura comporterà la perdita di un importo netto pari a circa –92,5 milioni di euro. |

    [1] GU C … del …, pag. ….

    [2] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    [3] GU C … del …, pag. ….

    [4] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    Top