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Document 52007PC0042

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    52007PC0042

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 6.2.2007

    COM(2007) 42 definitivo

    2007/0015 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    I. ANTEFATTI

    1. CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2000 [1], le Comunità europee hanno accordato un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell’UE in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

    2. Scopo principale di tali misure è dare un nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali grazie all’accesso privilegiato al mercato dell’UE. Si ritiene che lo sviluppo economico favorirà a sua volta la stabilità politica nell’intera regione.

    3. Conformemente al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, la concessione di preferenze commerciali eccezionali è subordinata a talune condizioni, segnatamente il rispetto, da parte dei paesi e dei territori beneficiari, dei principi fondamentali in materia di democrazia e di diritti umani, la disponibilità da parte dei paesi in questione a sviluppare reciproche relazioni economiche nonché ad impegnarsi nelle riforme economiche e nell’integrazione regionale tramite il commercio. La possibilità di fruire di tali preferenze commerciali eccezionali richiede la partecipazione dei beneficiari ad una efficace azione di cooperazione amministrativa con la Comunità, allo scopo di prevenire eventuali rischi di frode. Infine, tali preferenze eccezionali possono essere mantenute soltanto se i beneficiari hanno rispettato la clausola di standstill con riguardo ai dazi doganali e alle misure di effetto equivalente per le importazioni di beni originari dell’UE.

    4. Queste preferenze commerciali sono state concesse per un periodo che scadeva il 31 dicembre 2005 e sono state rinnovate nel 2005 con scadenza alla fine del 2010.

    II. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

    5. La presente proposta intende modificare l'attuale sistema di preferenze commerciali per tener conto della firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania e, nelle more delle procedure di ratifica, dell'entrata in vigore di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee e l'Albania.

    6. Nella misura in cui l'accordo interinale/l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) conferisce all'Albania concessioni commerciali relative agli stessi prodotti identificati nei contingenti d'importazione preferenziali, questi devono essere eliminati dal regolamento (CE) n. 2007/2000. Si tratta dei contingenti d'importazione preferenziali per certi vini, lo zucchero nonché per certi prodotti della pesca. Questa proposta espunge dal regolamento i contigenti d'importazione preferenziali per lo zucchero e modifica l'allegato I del regolamento sottraendo, nella misura del fattibile, il volume dei contingenti tariffari concessi all'Albania nel contesto dell'ASA dal contingente tariffario globale stabilito nel regolamento.

    7. In seguito alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la modifica summenzionata relativa a tale paese concernente le concessioni che si applicano a certi prodotti della pesca non è stata effettuata in modo sufficientemente coerente. È quindi opportuno espungere anche l'ex repubblica jugoslava di Macedonia dall'elenco di beneficiari di tali concessioni in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000 sulla base dello stesso principio indicato sopra in relazione all'Albania.

    III. INCIDENZA SUL BILANCIO

    8. Il regolamento non comporta costi per il bilancio comunitario. Inoltre, la sua applicazione non dà luogo ad una perdita di entrate doganali rispetto alla situazione attuale.

    2007/0015 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure eccezionali commerciali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea[3] concede un accesso limitato al mercato comunitario, in esenzione di dazi, a quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

    (2) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2006[4].

    (3) Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e i paesi beneficiari. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.

    (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Albania dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

    (5) La Repubblica di Albania, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:

    1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite agli articoli 3 e 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

    2. I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.

    3. Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.

    2. All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    4. Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

    (a) 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

    (b) 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

    3. L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 possono essere applicate alle merci che, alla data di entrata in applicazione del presente regolamento, sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e sono corredate di prove di origine dell'Albania o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia debitamente rilasciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione , articoli da 98 a 123. Tali prove possono essere accettate dalle autorità doganali degli Stati membri entro quattro mesi dalla data summenzionata.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1

    Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

    Numero d'ordine: | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente per anno1 | Beneficiari | Aliquota dei dazi |

    09.1571 | 0301 91 10 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 70 tonnellate | Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | Esenzione |

    0301 91 90 |

    0302 11 10 |

    0302 11 20 |

    0302 11 80 |

    0303 21 10 |

    0303 21 20 |

    0303 21 80 |

    0304 19 15 |

    0304 19 17 |

    ex 0304 19 19 |

    ex 0304 19 91 |

    0304 29 15 |

    0304 29 17 |

    ex 0304 29 19 |

    ex 0304 99 21 |

    ex 0305 10 00 |

    ex 0305 30 90 |

    0305 49 45 |

    ex 0305 59 80 |

    ex 0305 69 80 |

    09.1573 | 0301 93 00 | Carpe: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 120 tonnellate | Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | Esenzione |

    0302 69 11 |

    0303 79 11 |

    ex 0304 19 19 |

    ex 0304 19 91 |

    ex 0304 29 19 |

    ex 0304 99 21 |

    ex 0305 10 00 |

    ex 0305 30 90 |

    ex 0305 49 80 |

    ex 0305 59 80 |

    ex 0305 69 80 |

    09.1575 | ex 0301 99 80 | Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 95 tonnellate | Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | Esenzione |

    0302 69 61 |

    0303 79 71 |

    ex 0304 19 39 |

    ex 0304 19 99 |

    ex 0304 29 99 |

    ex 0304 99 99 |

    ex 0305 10 00 |

    ex 0305 30 90 |

    ex 0305 49 80 |

    ex 0305 59 80 |

    ex 0305 69 80 |

    09.1577 | ex 0301 99 80 | Spigole (Dicentrarchus labrax) : vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 80 tonnellate | Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | Esenzione |

    0302 69 94 |

    ex 0303 77 00 |

    ex 0304 19 39 |

    ex 0304 19 99 |

    ex 0304 29 99 |

    ex 0304 99 99 |

    ex 0305 10 00 |

    ex 0305 30 90 |

    ex 0305 49 80 |

    ex 0305 59 80 |

    ex 0305 69 80 |

    09.1579 | 1604 13 11 | Preparazioni e conserve di sardine | 70 tonnellate | Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | 6 % |

    1604 13 19 |

    ex 1604 20 50 |

    09.1561 | 1604 16 00 | Preparazioni e conserve di acciughe | 260 tonnellate | Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | 12,5 % |

    1604 20 40 |

    09.1515 | 2204 21 79 | Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol , diversi dai vini spumanti | 145 000 hl2 | Albania5, Bosnia-Erzegovina, Croazia3, ex Repubblica iugoslava di Macedonia4, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo | Esenzione |

    ex 2204 21 80 |

    2204 21 84 |

    ex 2204 21 85 |

    2204 29 65 |

    ex 2204 29 75 |

    2204 29 83 |

    ex 2204 29 84 |

    1 Un unico volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari. |

    2 Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora vengano aumentati i volumi dei contingenti tariffari individuali applicati in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1548 per taluni vini originari della Croazia. |

    3 L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589. 4 L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559. 5 L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1512 e 09.1513. " |

    [1] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

    [2] GU C, , pag.

    [3] GU 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

    [4] GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

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