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Document 52007DC0681

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {SEC(2007) 1463}

/* COM/2007/0681 def. */

52007DC0681

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {SEC(2007) 1463} /* COM/2007/0681 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.11.2007

COM(2007) 681 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo

{SEC(2007) 1463}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo

INDICE

1. ANTECEDENTI 3

1.1. Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo 3

1.2. La prima relazione 3

1.3. La presente relazione 3

2. METODO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 4

3. VALUTAZIONE 4

3.1. Stati membri valutati per la prima volta 4

3.2. Stati membri valutati per la seconda volta 7

4. CONCLUSIONI 10

ANTECEDENTI

Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo

La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo[1] (in appresso "la decisione quadro") costituisce uno strumento fondamentale della lotta contro il terrorismo.

La decisione quadro armonizza la definizione dei reati terroristici in tutti gli Stati membri e garantisce che questi prevedano pene e sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili. Definisce norme di competenza giurisdizionale per garantire che i reati terroristici siano perseguiti efficacemente e adotta misure specifiche in relazione alle vittime di tali reati in ragione della loro vulnerabilità.

La prima relazione

Ai sensi dell’articolo 11 della decisione quadro, la Commissione è tenuta a preparare una relazione scritta sulle misure adottate dagli Stati membri per adeguarsi a tale strumento.

L'8 giugno 2004 sono stati adottati, in conformità con il disposto del suddetto articolo, una relazione della Commissione[2] e un documento di lavoro dei servizi della Commissione[3] connessi a tale relazione.

Poiché all'epoca la Commissione non aveva ricevuto alcuna informazione dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi e nessuna informazione specifica dalla Grecia, nella valutazione si prendevano in considerazione i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Nella risposta del Consiglio alla relazione della Commissione[4], adottata il 25 e 26 ottobre 2004, si decideva:

- di invitare gli Stati membri che non avessero già provveduto a farlo a conformarsi pienamente alla decisione quadro e a fornire informazioni in merito ai progressi compiuti;

- di invitare gli Stati membri interessati a fornire informazioni supplementari, come richiesto nella relazione della Commissione;

- di invitare i nuovi Stati membri a fornire informazioni sulle rispettive misure di attuazione della decisione quadro.

Tali informazioni avrebbero dovute essere trasmesse al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2004.

La presente relazione

Tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2006. La presente relazione fa dunque il punto della situazione in termini di trasposizione della decisione quadro sulla base dei testi di legge trasmessi alla Commissione entro la suddetta data di riferimento[5]. E' stata elaborata prendendo in considerazione tutte le informazioni trasmesse alla Commissione in merito alla trasposizione della decisione quadro dopo l'elaborazione della prima relazione, inclusi i pareri espressi da alcuni Stati membri sull'esatta portata del loro recepimento e la valutazione della prima relazione. Con un documento di lavoro inerente alla presente relazione, i servizi della Commissione hanno elaborato un’analisi dettagliata delle misure nazionali prese per conformarsi alla decisione quadro e una tabella che, sulla scorta delle informazioni pervenute alla Commissione, specifica le disposizioni nazionali di attuazione per ciascun articolo.

METODO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO

I criteri di valutazione utilizzati per l'elaborazione della presente relazione non differiscono da quelli seguiti per la stesura della prima relazione e ivi descritti[6].

Per quanto concerne il contesto della valutazione, esso corrisponde sostanzialmente a quello descritto nella prima relazione di valutazione[7]. Tuttavia, è necessario tener conto di un'ulteriore circostanza: la presente valutazione è influenzata dall'esistenza di una precedente relazione di valutazione. Si opera una distinzione tra Stati membri che erano già stati valutati nella suddetta relazione e Stati membri valutati per la prima volta. I primi sono esaminati in base agli esiti della precedente relazione e alle informazioni complementari da essi fornite. Per gli ultimi, è invece necessaria una prima ed esaustiva valutazione. Ma anche in questo caso la presente valutazione rispetta e sviluppa l'interpretazione delle disposizioni della decisione quadro di cui alla prima relazione, facendovi riferimento in più occasioni.

Infine, con riferimento all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione quadro la Commissione ricorda che misure antiterrorismo quali le normative nazionali di applicazione devono essere attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio dello Stato di diritto. La Commissione continuerà a prestare particolare attenzione a questo aspetto. Quanto più sarà possibile garantire che l'UE e gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali nella loro applicazione del diritto comunitario, tante più possibilità avrà l'Unione di compiere decisivi passi avanti nella lotta contro il terrorismo.

VALUTAZIONE

Stati membri valutati per la prima volta

Questo gruppo di Stati membri comprende quelli che erano membri dell'UE prima dell'allargamento del 1° maggio 2004, ma che non erano stati valutati nell'ambito della prima relazione (Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi)[8], e tutti quelli che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004. Sono ben pochi, tra questi, gli Stati membri che hanno trasmesso per tempo alla Commissione tutti i testi delle disposizioni di attuazione. La valutazione fattuale e le conclusioni che ne conseguono si basano quindi, talvolta, su informazioni incomplete. A seguito della valutazione delle informazioni fornite dai tredici Stati membri, la situazione relativa alla trasposizione della decisione quadro è la seguente:

Articolo 1: La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Slovacchia hanno correttamente trasposto l'articolo 1, avendo considerato penalmente perseguibili in quanto fattispecie appartenenti a una categoria a parte i reati terroristici, mentre Cipro si sta adoprando per modificare in tal senso la propria legislazione. Il Lussemburgo non prevede un elenco di reati terroristici, la Slovenia dispone unicamente di una definizione molto generica dei reati terroristici, la Lituania sembra non avere una definizione completa mentre la Polonia definisce soltanto la finalità terroristica. Inoltre, parrebbe che la Lituania, la Polonia e la Slovenia non siano dotate di disposizioni che colleghino tali reati ordinari alle definizioni di terrorismo o li assimilino ai reati terroristici nel caso di finalità terroristica.

Articolo 2: L'Estonia, la Grecia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Slovacchia hanno trasposto correttamente questo articolo adottando disposizioni specifiche che incriminano separatamente gli atti terroristici riconducibili a un'organizzazione terroristica. Il progetto di legge cipriota introduce anch'esso disposizioni concrete in tal senso. La Lituania adotta una formula mista in base alla quale disposizioni generali relative alle associazioni a delinquere complementano il limitato campo d'azione della disposizione specifica per le organizzazioni terroristiche. Questa disposizione, tuttavia, non sembra coprire la direzione di un'organizzazione terroristica. Analogamente, l'Ungheria non incrimina la direzione di un gruppo terrorista. Nella Repubblica Ceca né le organizzazioni terroristiche in quanto tali né la direzione o la partecipazione alle loro attività sono oggetto di incriminazione, mentre la partecipazione sembra essere perseguibile solo quando connessa alla commissione di reati terroristici specifici. Tuttavia, entrambi i paesi prevedono disposizioni generiche che incriminano la partecipazione a un'organizzazione criminale o a gruppi organizzati. Analogamente, la legislazione slovena non prevede alcuna disposizione specifica per le organizzazioni terroristiche – questa nozione dovrebbe rientrare nel più ampio concetto di "associazione criminale".

Articolo 3: Solo la Grecia, Malta e i Paesi Bassi hanno proceduto alla piena trasposizione di questo articolo sui reati connessi alle attività terroristiche – Cipro è ancora nella fase di modifica della propria legislazione. I restanti Stati membri saranno in grado di ottenere risultati analoghi, in taluni casi, considerando tali reati come atti di collaborazione ad organizzazioni terroristiche ovvero di partecipazione ad attività terroristiche specifiche, in tal modo rispettando parzialmente gli obblighi incombenti in forza del presente articolo.

Articolo 4: La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovacchia, la Lettonia,, la Lituania e la Slovenia hanno fatto riferimento a norme generali del loro diritto penale in merito all'istigazione, al concorso e al tentativo di commettere reati, che implicitamente permetterebbero alla loro legislazione di risultare conforme al disposto di questo articolo. La Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania e Malta hanno altresì adottato disposizioni specifiche in relazione al terrorismo. A Cipro le modifiche previste sono tese a creare una connessione tra le norme generali del diritto penale in merito all'istigazione a commettere reati e al concorso in atti criminosi e la finalità terroristica.

Articolo 5 : Quantunque soltanto le modifiche legislative previste da Cipro facciano esplicito riferimento all'estradizione per i reati terroristici, parrebbe che tutti gli Stati membri siano in grado di rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, nella fattispecie che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione. La Grecia, l'Estonia, l'Ungheria, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia hanno proceduto all'adeguato recepimento del paragrafo 2 – e il progetto di legge cipriota prevede misure analoghe, mentre gli altri Stati membri esaminati non hanno introdotto disposizioni specifiche più severe e non hanno individuato reati ordinari equivalenti in modo da consentire il raffronto delle sanzioni e pertanto la valutazione della trasposizione. Per quanto attiene al paragrafo 3, tutti gli Stati membri eccetto la Slovenia hanno adeguatamente recepito, o recepiranno, il suo disposto in relazione alla partecipazione a un'organizzazione terroristica. La maggior parte degli Stati membri lo hanno correttamente recepito anche in relazione alla direzione di un'organizzazione terroristica. Tuttavia, l'Ungheria e la Slovenia non hanno rispettato la prescritta durata massima della reclusione, mentre la Grecia e la Polonia hanno adottato una formula che non esclude l'imposizione di una pena detentiva di durata massima non inferiore a 15 anni ma al contempo non la garantisce.

Articolo 6 : Solo la Grecia, l'Ungheria e il Lussemburgo hanno previsto – e Cipro prevederà – a conclusione del rispettivo iter legislativo, particolari circostanze attenuanti per le pene previste per i reati terroristici, tenendo conto di alcune delle circostanze particolari definite al presente articolo. La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia rimandano a norme più generali che prevedono circostanze attenuanti, mentre i restanti Stati membri interessati non hanno presentato alcuna norma che dia attuazione a questa disposizione facoltativa.

Articolo 7 : La Repubblica Ceca, la Lettonia e la Slovacchia non hanno previsto la responsabilità delle persone giuridiche per i reati terroristici, come richiesto al paragrafo 1, e il Lussemburgo non ha trasmesso le disposizioni corrispondenti. Gli altri Stati membri valutati hanno correttamente recepito il paragrafo 1. Le loro disposizioni spesso vanno oltre il livello minimo richiesto dalla decisione quadro, sia perché definiscono più criteri sia perché adottano criteri più ampi. Solo la Grecia, l'Ungheria, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovenia hanno prodotto norme che esplicitamente recepiscono il paragrafo 2, compresa la mancanza di supervisione o controllo in quanto fonte di responsabilità per la persona giuridica. Tuttavia, in alcuni degli altri Stati membri il paragrafo può sembrare coperto da formulazioni più generali. Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno recepito il paragrafo 3, garantendo che la responsabilità delle persone giuridiche non escluda l'avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Articolo 8: Eccezion fatta per la Repubblica Ceca, il Lussemburgo e la Slovacchia tutti gli Stati membri hanno presentato misure, o proposte di misure, che prevedono sanzioni per le persone giuridiche e soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 8 in merito alle ammende penali o non penali. Tuttavia, la trasposizione dell'articolo 8 da parte della Lettonia è ostacolata dal suo incorretto recepimento dell'articolo 7. La maggior parte degli Stati membri applica anche la totalità, o parte, delle sanzioni facoltative indicate nell’articolo e alcuni prevedono ulteriori sanzioni, non menzionate nella direttiva quadro.

Articolo 9: Tutti gli Stati membri saranno presumibilmente in grado di conformarsi con il presente articolo per quanto riguarda l’applicazione del principio di territorialità di cui ai paragrafi 1, lettere a) e b), e 4. Con riguardo alla competenza extraterritoriale, la maggior parte degli Stati membri dispone o disporrà di regole che, almeno parzialmente, comprendono il principio di personalità attiva e passiva, come previsto al paragrafo 1, lettere c) e e). L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) è stato espressamente recepito unicamente da Malta, mentre i Paesi Bassi e la Slovenia rimandano a norme che vi si conformano parzialmente. L'articolo 9, paragrafo 3 è stato espressamente recepito dall'Estonia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Slovacchia e la Slovenia. Le clausole di giurisdizione universale previste nella legislazione di Grecia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia e nella proposta di legge cipriota possono far sì che questi Stati membri risultino conformi, almeno parzialmente, al disposto dei paragrafi 1 e 3 pur in assenza di un recepimento esplicito. Infine, esclusa la Lituania che ha trasposto parzialmente l’articolo 9, paragrafo 2, nessun altro Stato membro sembra aver integrato nell’ordinamento nazionale i criteri necessari per risolvere i conflitti positivi di competenza di cui alla citata disposizione.

Articolo 10: Sebbene soltanto l’Estonia, la Polonia e la Slovacchia abbiano menzionato articoli specifici in cui si definisce il principio del procedimento d'ufficio, sembra probabile che, ai fini delle indagini e dell’azione penale, in tutti gli Stati membri i reati terroristici siano considerati reati contro la cosa pubblica. Unicamente l'Estonia e la Slovenia prevedono disposizioni concrete concernenti l'assistenza ai familiari delle vittime, cui fa riferimento il paragrafo 2.

Stati membri valutati per la seconda volta

Articolo 1: Nella prima relazione di valutazione si era giunti alla conclusione che Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna e Svezia avevano correttamente recepito l'articolo 1, avendo considerato i reati terroristici penalmente perseguibili in quanto fattispecie appartenenti a una categoria a parte, mentre l'Irlanda aveva avviato il procedimento di modifica in tal senso della propria legislazione. Si affermava che l'Italia e il Regno Unito identificavano solo un numero limitato di reati specificamente terroristici e qualificavano reati comuni a finalità terroristica come circostanza aggravante (Italia) ovvero applicavano una definizione generale del terrorismo (Regno Unito). La relazione concludeva che la legislazione tedesca non era conforme all'articolo della decisione quadro[9].

Le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri hanno consentito alla Commissione di rilevare un più alto grado di conformità all'articolo 1. Tuttavia, nessuna delle osservazioni presentate dissipa interamente i dubbi espressi dalla Commissione nella suddetta relazione. Solo le disposizioni irlandesi – che nel frattempo sono entrate in vigore – confermano che il sistema giuridico dell'Irlanda è conforme all'articolo 1.

Articolo 2: La prima relazione di valutazione concludeva che la maggior parte degli Stati membri già disponeva, o avrebbe disposto, di una legislazione che incrimina gli atti terroristici riconducibili a un'organizzazione terroristica. Solo in Danimarca e Svezia non erano specificamente considerati reati l’appartenenza a un’organizzazione terroristica, la sua direzione e la partecipazione alle sue attività, sebbene in alcuni casi i responsabili di tali comportamenti siano punibili in quanto autori o coautori del reato terroristico in questione[10].

La Commissione deve precisare che, se è pur sempre vero che in Svezia la direzione di un'organizzazione terrorista e la partecipazione alle sue attività non sono specificamente considerate reati, la formulazione estremamente ampia delle sue disposizioni sull'istigazione, il concorso, il tentativo e la cospirazione possono permettere il perseguimento sia dei dirigenti che dei partecipanti di un'organizzazione terroristica. Quanto alla Danimarca, la Commissione ritiene che la sua legislazione specifica sull'assistenza fornita ai gruppi terroristici, piuttosto che le sue disposizioni generali sulla complicità, potrebbe coprire tutti i comportamenti incriminati all'articolo 2, paragrafo 2. La mancanza di un'incriminazione distinta della collaborazione a un'organizzazione terrorista in Svezia e della direzione di una tale organizzazione sia in Svezia che in Danimarca non esclude automaticamente che le finalità perseguite dalla decisione quadro non possano essere conseguite, ma rischia di compromettere l'obiettivo sistematico e politico di questo strumento e la trasparenza delle disposizioni connesse. E' quindi giocoforza constatare che la Svezia e la Danimarca non hanno pienamente recepito l'articolo 2.

Articolo 3: Questa disposizione obbliga gli Stati membri a includere determinati atti tra i reati connessi alle attività terroristiche. Nella prima valutazione si concludeva che soltanto la Finlandia, la Francia, il Portogallo e la Spagna sembravano aver rispettato pienamente gli obblighi derivanti da tale articolo, e che il sistema giuridico irlandese avrebbe dovuto essere in grado di fare altrettanto non appena la sua nuova normativa fosse entrata in vigore. Le rispettive legislazioni dei restanti Stati membri avevano recepito solo parzialmente questo articolo.[11]

L'Austria, l'Italia e la Svezia come anche il Belgio e la Danimarca hanno fornito informazioni supplementari in merito alla trasposizione di questa decisione. Tuttavia, soltanto la Danimarca è stata in grado di dimostrare che la propria legislazione rispetta integralmente il disposto dell'articolo 3 della decisione quadro.

Articolo 4: Come concluso nella prima relazione di valutazione[12], sebbene solo alcuni Stati membri abbiano previsto disposizioni specifiche per la trasposizione dell'articolo 4, sembrerebbe che applicando norme generali in materia di istigazione a commettere reati e di concorso in atti criminosi la maggior parte degli Stati membri si sia conformata implicitamente con l’articolo, a condizione di aver dato piena attuazione agli articoli precedenti. Tuttavia, persistono alcune inquietudini in merito alla trasposizione dell'elemento "tentativo" in Francia e in Belgio, come anche in Portogallo.

Articolo 5: Quanto all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione quadro, nella prima relazione di valutazione si presumeva che tutti gli Stati membri sarebbero stati in grado di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, che li obbliga a garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione[13].

L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Svezia hanno correttamente trasposto l'articolo 5, paragrafo 2[14]. Non è purtroppo possibile giungere alla medesima conclusione per quanto riguarda la Germania, la Spagna, l'Irlanda e il Regno Unito, nonostante le informazioni supplementari inviate da tali Stati membri.

Con riguardo al paragrafo 3, secondo la prima relazione di valutazione le legislazioni di Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito contemplano, o potrebbero contemplare, le sanzioni relative alla direzione di un'organizzazione previste dalla decisione quadro. Gli ordinamenti giuridici di Danimarca, Francia e Svezia si conformerebbero solo parzialmente a tale disposizione. La legislazione della Spagna vi si adegua soltanto per quanto riguarda la direzione di un'organizzazione che si limita a minacciare di commettere atti di terrorismo[15]. Attualmente, è possibile concludere che la legislazione francese ha dato piena trasposizione a questo articolo.

Per quanto attiene alla partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, la prima valutazione attestava che l'Austria, il Belgio, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito avevano correttamente recepito tale disposizione, che poteva invece essere considerata come parzialmente recepita in Germania, Danimarca, Italia e Svezia[16]. Purtroppo, nessuno di questi paesi ha fornito informazioni che convincessero la Commissione della piena trasposizione della norma.

Articolo 6: Non sono state presentate osservazioni supplementari concernenti l'articolo 6. Pertanto, si presume che a tutt'oggi solo l'Austria, la Francia, la Germania, l'Italia, il Portogallo e la Spagna contemplino specificamente le circostanze particolari di cui al presente articolo nel rispettivo ordinamento, mentre gli altri paesi non fanno riferimento a nessuna misura specifica intesa ad attuare tale disposizione facoltativa[17].

Articolo 7: Nella prima relazione di valutazione si concludeva che il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo avevano, o avrebbero, attuato disposizioni volte a garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui alla decisione quadro. Di tali Stati membri, tuttavia, solo la Finlandia, l'Irlanda, l'Italia e il Portogallo avevano fornito informazioni sufficienti ad attestare la conformità anche con il paragrafo 2.[18]

Tenuto conto delle nuove osservazioni presentate e delle informazioni fornite sulle nuove disposizioni, è ormai lecito concludere che anche gli ordinamenti giuridici dell'Austria e della Svezia sono conformi all'articolo 7, paragrafo 1, il che lascia la Spagna e il Regno Unito come unici Stati membri a non aver proceduto alla trasposizione di tale disposizione. Quanto all'articolo 7, paragrafo 2 della decisione quadro, l'Austria, il Belgio e la Danimarca hanno fornito informazioni complementari che confermano la conformità della rispettiva legislazione.

Articolo 8: Nella prima relazione di valutazione si concludeva che il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Finlandia rispettavano il requisito minimo previsto all'articolo 8 di imporre ammende penali e non penali alle persone giuridiche.[19] Attualmente anche l'Austria e la Svezia possono essere inserite nell'elenco dei paesi la cui legislazione è conforme all'articolo 8.

Articolo 9: Nella prima relazione di valutazione si presumeva che la legislazione di tutti gli Stati membri fosse conforme all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 4, giacché la territorialità costituisce il primo fondamento della competenza penale.[20] L'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Italia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito sono dotati di norme che, in diversa misura, coprono il principio di personalità attiva di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), quantunque alcune generalmente non si applichino ai cittadini (Germania, Francia, Italia e Regno Unito) o facciano riferimento a condizioni supplementari, quali la doppia incriminazione, non previste in questo comma. Altrettanto si affermava in relazione al principio della personalità passiva di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), sebbene in alcuni casi l'ambito di applicazione della disposizione sia limitato facendo esplicito riferimento alle persone o ai locali, ovvero stabilendo che l'autore del reato deve trovarsi nel territorio dello Stato membro. Inoltre, solo 5 Stati membri prevedono esplicitamente reati nei confronti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione europea. Soltanto l’Austria e l'Irlanda hanno esplicitamente trasposto l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), sebbene all'epoca sembrasse che anche l'Italia, il Portogallo e la Finlandia sarebbero stati in regola con la disposizione[21]. Quanto all'articolo 9, paragrafo 3, si concludeva che Austria, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo prevedevano esplicitamente la possibilità di perseguire l'autore di un reato terroristico che non può essere estradato.

Dalle informazioni ottenute risulta che anche la legislazione belga è conforme all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 3, mentre la legislazione tedesca è conforme altresì all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) e e) della decisione quadro. La Danimarca ha reso noto il proprio obbligo di perseguire tutti i casi previsti nella decisione quadro. La Svezia può essere considerata come avente giurisdizione universale per i reati terroristici. L'emendamento introdotto dalla Francia per trasporre l'articolo 9, paragrafo 3 non ha persuaso la Commissione a modificare la sua precedente opinione in merito al recepimento di tale paragrafo.

La situazione relativa all'articolo 9, paragrafo 2 non è migliorata dall'elaborazione della prima relazione di valutazione, e l'Irlanda continua ad essere l'unico Stato membro ad aver recepito tale disposizione (anche se parzialmente) nella sua Legge 2005 (reati terroristici) del Codice penale, che nel frattempo è entrata in vigore.

Articolo 10: All'epoca della prima valutazione, soltanto l’Austria aveva fornito informazioni sufficienti a dimostrare la conformità con l’articolo 10, paragrafo 1, sebbene fosse probabile che, ai fini delle indagini e dell’azione penale, in tutti gli Stati membri i reati terroristici fossero considerati reati contro la cosa pubblica[22]. Le osservazioni di Belgio, Danimarca, Francia e Svezia sull'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1 rafforzano la convinzione della Commissione che i reati terroristici sono perseguiti penalmente in tutti gli Stati membri.

Quanto all'articolo 10, paragrafo 2, la prima relazione di valutazione era più specificamente incentrata sulle misure di assistenza alle famiglie delle vittime del terrorismo, in quanto la trasposizione della decisione quadro del Consiglio relativa allo statuto delle vittime nel quadro dei procedimenti penali[23] è oggetto di una relazione a parte. Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna e Regno Unito avevano fornito informazioni specifiche in materia[24]. Solo il Portogallo ha trasmesso dati supplementari in relazione all'assistenza alle famiglie delle vittime del terrorismo.

CONCLUSIONI

La Commissione rileva che la maggior parte degli Stati membri valutati per la prima volta ha trasposto le principali disposizioni della decisione quadro in modo soddisfacente. Tuttavia, permangono irrisolte alcune questioni importanti. Quanto agli Stati membri valutati per la seconda volta, le informazioni supplementari da essi trasmesse hanno permesso alla Commissione di rilevare, in linea generale, un maggior grado di conformità. Tuttavia, la maggioranza delle carenze identificate nella prima relazione di valutazione permangono invariate.

I principali motivi di preoccupazione della Commissione sono i seguenti:

- L'insufficiente trasposizione dell'articolo 1 in Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia e Regno Unito. Questa disposizione è di cruciale importanza ai fini non solo della decisione quadro ma della politica di lotta contro il terrorismo in generale. Una definizione comune del terrorismo costituisce il fondamento di tutte le altre disposizioni della decisione quadro e consente l'applicazione degli strumenti di cooperazione tra autorità di contrasto.

- L'insufficiente trasposizione dell'articolo 5, paragrafo 3 relativo all'armonizzazione delle sanzioni per i reati riconducibili a un'organizzazione terroristica in Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Slovenia e Svezia, in quanto si tratta – anche in questo caso - di un aspetto determinante della decisione quadro.

- L'insufficiente trasposizione dell'articolo 7 in Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito. Una responsabilità penale armonizzata delle persone giuridiche per i reati terroristici riveste importanza fondamentale nella lotta contro il terrorismo.

In considerazione di quanto precede, la Commissione invita gli Stati membri che non abbiano ancora provveduto in tal senso a garantire il tempestivo e completo recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale e a comunicarle senza indugio le misure adottate, corredate del testo delle disposizioni regolamentari e amministrative in vigore.

[1] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

[2] Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004

[3] Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {SEC(2004) 688}.dell' 8 giugno 2004

[4] Documento del Consiglio 11687/2/04 RIV 2 DROIPEN 40, del 12.10.2004.

[5] Eccezion fatta per l'entrata in vigore, o i progressi, di emendamenti legislativi ovvero progetti di legge in merito ai quali la Commissione era già stata informata. Pertanto, la relazione tiene conto dell'entrata in vigore, in data 15/03/2007, degli emendamenti al codice penale dell'Estonia, e della presentazione alla Camera dei Rappresentanti di Cipro, ai fini dell'approvazione, della "legge 2006 sul terrorismo e problemi correlati".

[6] Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004, pagg. 4-5.

[7] Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004, pagg. 4-5.

[8] Cfr. "Documento di lavoro dei servizi della Commissione" – allegato alla Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {SEC(2004) 688} dell' 8 giugno 2004, pag. 4, in appresso prima relazione di valutazione (Documento di lavoro della Commissione). Il Lussemburgo e i Paesi Bassi non hanno trasmesso alcuna informazione, mentre la Grecia si è limitata ad annunciare che la decisione quadro era già stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale senza fornire ulteriori dettagli o testi giuridici.

[9] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi) pag.7.

[10] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

[11] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

[12] Cfr. Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {COM(2004)409}def .dell' 8 giugno 2004, pag. 6, in appresso prima relazione di valutazione (sintesi).

[13] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

[14] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

[15] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pagg. 22 e 23.

[16] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag.g22,23.

[17] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi), pag. 6.

[18] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pagg. 22 e 23.

[19] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 30.

[20] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 31.

[21] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 34.

[22] Cfr la prima relazione di valutazione (sintesi) pag. 7.

[23] GU L 82 del 22.03.2001, pag. 1.

[24] Cfr la prima relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione) pag. 35.

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