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Document 52007DC0258

    Relazione della Commissione- Relazione 2007 sulla convergenza relativa a Malta (predisposta a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, su richiesta di Malta) {SEC(2007) 622}

    /* COM/2007/0258 def. */

    52007DC0258

    Relazione della Commissione- Relazione 2007 sulla convergenza relativa a Malta (predisposta a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, su richiesta di Malta) {SEC(2007) 622} /* COM/2007/0258 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 16.5.2007

    COM(2007) 258 definitivo

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

    RELAZIONE 2007 SULLA CONVERGENZA RELATIVA A MALTA

    (predisposta a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, su richiesta di Malta) {SEC(2007) 622}

    OGGETTO DELLA RELAZIONE

    L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato dispone che, almeno una volta ogni due anni, o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

    La presente relazione è stata predisposta a seguito della richiesta avanzata da Malta il 27 febbraio 2007. Una valutazione più dettagliata dello stato di convergenza di Malta è contenuta nell'allegato tecnico della presente relazione [SEC(2007) 622].

    Il contenuto delle relazioni predisposte dalla Commissione e dalla BCE è disciplinato dall'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, a norma del quale le relazioni esaminano tra l'altro se la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con gli statuti del SEBC e della BCE (statuto SEBC). Le relazioni devono inoltre esaminare se sia stato realizzato un alto grado di convergenza sostenibile nello Stato membro interessato sulla base del rispetto dei criteri di convergenza (stabilità dei prezzi, situazione della finanza pubblica, stabilità del tasso di cambio, tassi di interesse a lungo termine), tenendo conto anche di una serie di altri fattori citati all'articolo 121, paragrafo 1, ultimo comma, del trattato. I quattro criteri di convergenza sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al trattato (protocollo n. 21 sui criteri di convergenza).

    L'esame della compatibilità tra la legislazione nazionale, incluso lo statuto delle banche centrali nazionali, da un lato, e gli articoli 108 e 109 del trattato CE, nonché lo statuto del SEBC, dall'altro, richiede una valutazione del rispetto del divieto di ogni facilitazione creditizia (articolo 101 TCE) e del divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie (articolo 102 TCE), della coerenza con gli obiettivi del SEBC (articolo 105, paragrafo 1, TCE), dell'indipendenza della banca centrale (articolo 108 TCE), e dell'integrazione delle banche centrali nazionali nel SEBC (vari articoli del trattato CE e dello statuto SEBC).

    Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi è definito all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato: "il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (…) risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi".

    L'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza stabilisce inoltre che "il criterio relativo alla stabilità dei prezzi (…) significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali". La condizione della sostenibilità implica che i risultati soddisfacenti in materia di inflazione debbano essere essenzialmente ascrivibili al comportamento dei costi dei fattori di produzione e di altri fattori che incidono in modo strutturale sull'evoluzione dei prezzi, e non all'incidenza di fattori temporanei. L'esame della convergenza comprende pertanto una valutazione dei fattori alla base dell'inflazione e delle prospettive a medio termine, nonché della probabilità che il paese raggiunga il valore di riferimento nei mesi successivi[1].

    Nel marzo 2007[2] il valore di riferimento per l'inflazione era, secondo i calcoli, pari al 3,0% e i tre Stati membri con i migliori risultati erano la Finlandia, la Polonia e la Svezia.

    Il trattato fa riferimento al criterio relativo al tasso di cambio all'articolo 121, terzo trattino, definendolo come "il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni, nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro".

    L'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza recita: "Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (…) significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro."

    Ai fini della presente relazione il periodo di due anni per la valutazione della stabilità del tasso di cambio è compreso tra il 27 aprile 2005 e il 26 aprile 2007.

    Il criterio di convergenza relativo alla situazione della finanza pubblica è definito all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato come "la sostenibilità della finanza pubblica: questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6". Secondo l'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza, inoltre, tale criterio significa che "al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo".

    L'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino, del trattato prevede che "i livelli dei tassi di interesse a lungo termine (...) riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo". L'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza stabilisce inoltre che "il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse (…) significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali."

    Nel marzo 2007 il valore di riferimento per il tasso di interesse era, secondo i calcoli, pari al 6,4%.

    L'articolo 121 del trattato impone anche un esame di altri fattori rilevanti per l'integrazione economica e la convergenza. Fra questi ulteriori fattori figurano l'integrazione dei mercati finanziari e dei prodotti, l'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, l'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. Questi ultimi sono esaminati nella valutazione della stabilità dei prezzi.

    Nella relazione sulla convergenza del dicembre 2006 la Commissione aveva concluso che Malta soddisfaceva uno dei criteri di convergenza (quello relativo ai tassi di interesse a lungo termine). In attesa dell'adozione del nuovo progetto di legge di modifica della legge sulla banca centrale di Malta, la normativa maltese non è stata ritenuta pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC sotto il profilo dell'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro.

    COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE

    Tutte le incompatibilità irrisolte sono state eliminate mediante una legge di modifica della legge sulla banca centrale di Malta, che il Parlamento ha adottato il 28 febbraio 2007 e che dovrebbe entrare in vigore alla data di introduzione dell'euro a Malta. Detta legge ha, in particolare, abrogato o modificato una serie di articoli in modo da tener conto del ruolo e delle competenze che il trattato CE assegna rispettivamente alla BCE, al SEBC e al Consiglio delle Comunità europee. Queste disposizioni riguardano segnatamente le funzioni, le operazioni e gli strumenti finanziari del SEBC, la detenzione e la gestione delle riserve in valuta estera, il diritto di autorizzare l'emissione di banconote e il volume di conio di monete metalliche.

    La legislazione maltese, in particolare la legge sulla banca centrale di Malta, è compatibile con le prescrizioni del trattato CE e con lo statuto del SEBC.

    STABILITÀ DEI PREZZI

    Rispetto del valore di riferimento

    Da luglio 2005, salvo che nel periodo maggio – ottobre 2006, l'inflazione media su 12 mesi a Malta è pari o inferiore al valore di riferimento. Nei 12 mesi fino a marzo 2007 il tasso medio di inflazione nel paese è stato del 2,2%, inferiore al valore di riferimento del 3,0%, e dovrebbe restare al di sotto del valore di riferimento anche nei prossimi mesi[3].

    Fattori sottostanti e sostenibilità

    Negli ultimi anni l'inflazione IPCA ha oscillato intorno al 2,5% a Malta. Si è registrata una certa volatilità dovuta al fatto che l'economia maltese è una piccola economia aperta, che risente degli shock esogeni (in primo luogo i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia) e delle modifiche delle imposte indirette. L'inflazione è notevolmente cresciuta nell'autunno 2005, soprattutto per un'impennata dei prezzi controllati dell'energia e dei prodotti connessi dovuta a un aumento dei prezzi petroliferi. Una volta attenuatisi gli effetti dello shock dei prezzi dell'energia, l'inflazione si è sensibilmente ridotta attestandosi a un livello inferiore all'1% alla fine del 2006. Al di là dei notevoli effetti base legati all'inflazione energetica, questo rallentamento dell'inflazione è stato il riflesso di un calo dei prezzi dell'abbigliamento e delle calzature e del trasporto aereo.

    L'inflazione IPCA (esclusi i beni energetici e i prodotti alimentari non trasformati) è scesa all'1,6% nel 2006, contro il 2% nel 2005. La moderazione della core inflation segnala che le pressioni inflazionistiche sottostanti sono rimaste contenute in presenza di un divario negativo tra prodotto effettivo e potenziale e di pressioni salariali ridotte. Il costo unitario del lavoro è in calo dal 2005 grazie a un forte contenimento dei salari sia nel settore privato che in quello pubblico. Finora non si sono registrati segnali di effetti indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio e ciò sembra indicare che le aspettative inflazionistiche restano stabili. Il tasso di cambio effettivo si è in larga misura stabilizzato nel 2005 e 2006, non incidendo in pratica in alcun modo sui prezzi delle importazioni.

    In prospettiva l'inflazione headline dovrebbe conservare un andamento moderato nel medio periodo, benché se ne preveda un qualche aumento rispetto agli attuali livelli contenuti quando si esauriranno gli effetti base favorevoli sul fronte dei prezzi energetici. Per il futuro i rischi sembrano nel complesso compensarsi. I principali rischi sono connessi ai prezzi petroliferi e operano in una duplice direzione. Altre spinte verso una decelerazione dell'inflazione sono connesse alla liberalizzazione in atto a Malta nel settore energetico e alle altre riforme strutturali che migliorano il funzionamento del mercato dei prodotti, mentre i rischi di fiammate inflazionistiche potrebbero derivare da una riduzione della manodopera disponibile man mano che migliorano le condizioni del ciclo economico.

    Malta soddisfa il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

    SITUAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

    Attualmente Malta è destinataria di una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004)[4].

    All'inizio del decennio il disavanzo delle amministrazioni pubbliche di Malta era relativamente elevato, e ha toccato un picco del 10% circa del PIL nel 2003 (dovuto principalmente a un'operazione una tantum di grande entità). Da allora il disavanzo di bilancio si è notevolmente ridotto nel quadro del programma di risanamento delle finanze pubbliche. Il rapporto deficit/PIL ha raggiunto il 2,6% nel 2006 e sarà pari al 2,1% del PIL nel 2007 secondo le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione. Il rapporto entrate/PIL ha presentato un andamento crescente, mentre la spesa è aumentata in percentuale rispetto al PIL fino al 2003 per poi ridursi.

    Il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato notevolmente nella prima metà del decennio, raggiungendo un picco del 74% circa nel 2004. Tuttavia a partire dal 2005 il rapporto debito/PIL ha avuto un andamento decrescente, attestandosi al livello del 66,5% circa del PIL nel 2006. Secondo le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione, nel 2007 il rapporto debito pubblico/PIL sarà del 65,9%.

    Nel parere adottato il 27 febbraio 2007 sul programma di convergenza aggiornato al dicembre 2006 di Malta, il Consiglio ha rilevato che il rapporto debito/PIL sembrava diminuire ad un ritmo soddisfacente verso il valore di riferimento del 60% del PIL e che il programma era coerente con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2006. Il Consiglio ha allo stesso tempo rilevato nel programma l'esistenza di rischi relativi alle proiezioni di bilancio, soprattutto in relazione alle previsioni macroeconomiche favorevoli avanzate per il 2008 e 2009. Il Consiglio ha invitato Malta a proseguire il cammino previsto verso il conseguimento dell'OMT, ad assicurare una corrispondente riduzione del rapporto debito/PIL e a compiere ulteriori progressi nell'elaborazione e attuazione della riforma sanitaria per migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

    Alla luce di questi sviluppi e delle previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione, quest'ultima ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto attraverso una riduzione credibile e sostenibile del disavanzo di bilancio al di sotto del 3% del PIL e che il rapporto debito/PIL si stia riducendo avvicinandosi al valore di riferimento del 60%. Di conseguenza la Commissione raccomanda al Consiglio di abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta [SEC(2007) 621]. Malta soddisferà il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica se il Consiglio deciderà di chiudere la procedura per disavanzo eccessivo che la riguarda.

    STABILITÀ DEL TASSO DI CAMBIO

    La lira maltese partecipa all'ERM II dal 2 maggio 2005, ovvero da 24 mesi al momento dell'adozione della presente relazione. Prima dell'ingresso nell'ERM II la lira maltese era ancorata a un paniere euro-dollaro-sterlina. Nel periodo di valutazione in cui Malta non partecipava all'ERM II (27 aprile – 1 maggio 2005), la lira maltese è rimasta prossima alla futura parità centrale. Con l'ingresso nell'ERM II le autorità maltesi si sono impegnate unilateralmente a mantenere la lira alla parità centrale. Nel periodo di partecipazione all'ERM II la lira maltese è rimasta stabile rispetto alla parità centrale e non ha conosciuto gravi tensioni. Indicatori aggiuntivi, come l'evoluzione dei tassi di interesse a breve termine e le riserve in valuta estera, non evidenziano pressioni sul tasso di cambio.

    Malta soddisfa il criterio relativo al tasso di cambio.

    TASSI DI INTERESSE A LUNGO TERMINE

    Il tasso d'interesse medio a lungo termine a Malta nei dodici mesi fino a marzo 2007 è stato del 4,3%, ovvero inferiore al valore di riferimento del 6,4%. Dall'adesione di Malta all'UE i suoi tassi d'interesse medi a lungo termine si collocano al di sotto del valore di riferimento. I differenziali di rendimento a lungo termine rispetto all'area dell'euro hanno registrato fluttuazioni relativamente modeste negli ultimi anni, oscillando intorno a 30 punti base nel primo trimestre 2007. I ridotti differenziali di rendimento indicano che nell'apprezzamento dei mercati il rischio residuale legato al paese è limitato.

    Malta soddisfa pertanto il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse a lungo termine.

    ULTERIORI FATTORI

    Si sono esaminati anche ulteriori fattori come l'integrazione dei mercati finanziari e dei prodotti e l'evoluzione della bilancia dei pagamenti. L'economia maltese è fortemente integrata a quella dell'UE. Sono, in particolare, sviluppati le relazioni commerciali e gli IDE con altri Stati membri; inoltre il sistema finanziario maltese risulta fortemente interconnesso con i sistemi finanziari di altri paesi, appartenenti all'Unione europea e non, grazie allo stabilimento di intermediari finanziari e alla prestazione di servizi transfrontalieri. Negli ultimi anni la bilancia delle partite correnti di Malta è stata relativamente volatile, come conseguenza delle dimensioni modeste dell'economia e della sua base settoriale limitata. La posizione verso l'estero rivela forti disparità negli scambi netti di beni e servizi, con un forte disavanzo nello scambio di beni parzialmente compensato da un avanzo rilevante nei servizi. Il disavanzo delle partite correnti è notevolmente cresciuto negli ultimi anni, raggiungendo un livello dell'8,2% del PIL nel 2005. Tale aumento è stato la conseguenza di difficili condizioni di mercato nei settori dominanti dell'elettronica e del turismo e, nel 2005, di un forte aumento della spesa petrolifera. Nel 2006 il disavanzo delle partite correnti è sceso al 6,3% del PIL per effetto di un consistente aumento dei trasferimenti correnti, dovuto all'incremento degli introiti derivanti dall'industria dei servizi on line in piena espansione. Il saldo negativo della somma delle partite correnti e in conto capitale è sceso dal 4,9% circa del PIL nel 2004-2005 al 3,2% del PIL nel 2006. Sul piano del finanziamento, l'afflusso netto di IDE ha in larga misura compensato il disavanzo delle partite correnti.

    * * *

    La Commissione, alla luce della sua valutazione del rispetto dei criteri di convergenza e nell'ipotesi che il Consiglio segua la raccomandazione della Commissione relativa all'abrogazione della decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, ritiene che Cipro abbia realizzato un alto grado di convergenza sostenibile.

    [1] La determinazione del valore di riferimento è soggetta a notevoli incertezze, dato che il calcolo avviene sulla base delle previsioni di inflazione dei tre Stati membri che si stima avranno il tasso d'inflazione più basso nel periodo di riferimento con conseguente incremento del margine d'errore possibile.

    [2] La data limite per le informazioni utilizzate nella presente relazione è il 26 aprile 2007.

    [3] Secondo le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione, a Malta l'inflazione media su dodici mesi scenderà all'1,4% a dicembre 2007, mentre si prevede che il valore di riferimento si attesti al 2,8%.

    [4] Decisione 2005/186/CE (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 21).

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