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Document 52007DC0030

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Esame della gestione degli stock di acque profonde

/* COM/2007/0030 def. */

52007DC0030

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Esame della gestione degli stock di acque profonde /* COM/2007/0030 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.1.2007

COM(2007) 30 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Esame della gestione degli stock di acque profonde

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Esame della gestione degli stock di acque profonde

INDICE

1. Introduzione 3

2. Rassegna dei regolamenti comunitari che disciplinano la pesca d'altura 4

3. Efficacia dei regolamenti 5

3.1. Adeguatezza delle misure adottate 5

3.1.1. Livelli dei TAC 5

3.1.2. Adeguatezza dei TAC per la gestione degli stock di acque profonde 6

3.1.3. Gestione dello sforzo per gli stock di acque profonde 7

3.2. Applicazione dei regolamenti 8

3.2.1. Piani di campionamento scientifico e programmi di osservazione 8

3.2.2. Elenchi dei porti designati 9

3.2.3. Elenchi delle navi titolari di licenze per la pesca in acque profonde 9

3.2.4. Dichiarazione dello sforzo di pesca 9

3.2.5. Monitoraggio e controllo 10

4. Conclusioni 11

ALLEGATO 12

1. INTRODUZIONE

Il presente studio ha per oggetto la pesca di acque profonde praticata nelle acque comunitarie e nelle zone di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE). Esso non riguarda, quindi, le attività di pesca esercitate in altre zone di regolamentazione, quali l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e l'Organizzazione della pesca nell’Atlantico sud-orientale (SEAFO), o in altre zone d'altura non soggette a regolamentazione.

Inoltre l'esame verte più sulla gestione degli stock di acque profonde che su aspetti ecosistemici più generali, come la protezione degli habitat vulnerabili. Ciò risponde unicamente ad una scelta tematica e non significa che l'impatto della pesca d'altura sull'ecosistema rappresenti per la Commissione un aspetto di minore importanza.

In generale sono considerate specie di acque profonde quelle che vivono a profondità superiori a 400 metri. A tali profondità la luce è scarsissima, per cui la catena alimentare dipende dai detriti provenienti dagli strati superiori della colonna d'acqua e la produttività è molto bassa. Le specie ittiche di acque profonde sono caratterizzate da una lunga durata di vita, da una crescita lenta e da una maturazione tardiva e presentano generalmente un debole tasso di fecondità. Tutte queste caratteristiche le rendono particolarmente vulnerabili all'eccessivo sfruttamento.

Salvo qualche eccezione, la pesca di specie di acque profonde si è sviluppata ed estesa prima che si disponesse di informazioni sufficienti per orientare la gestione di tali risorse. Nell'ultimo decennio, in particolare, l'attività di pesca si è estesa ad acque più profonde o a nuove zone, portando a un crescente sfruttamento di numerose specie. I dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca sono carenti e i rigetti, benché probabilmente significativi, sono raramente dichiarati. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha avuto pertanto difficoltà a proporre un livello di sfruttamento sostenibile. Tuttavia esso ha rilevato che lo sfruttamento della maggior parte delle specie di acque profonde va al di là dei limiti biologici di sicurezza e che è necessario introdurre riduzioni immediate dello sforzo di pesca. È opportuno che le nuove attività di pesca siano autorizzate unicamente a condizione che il loro sviluppo sia molto graduale e che siano accompagnate da programmi di raccolta dati che consentano di valutare lo stato degli stock.

La pesca in acque profonde è generalmente caratterizzata da catture miste. A titolo di esempio, tra le catture dichiarate da pescherecci da traino per la pesca del granatiere sono state identificate circa 70 specie di acque profonde. Pochissimo si sa degli effetti esercitati dalla pesca d'altura sull'ecosistema, ad eccezione dei danni che gli attrezzi da pesca possono arrecare direttamente all'habitat marino. Il CIEM ha invitato a mettere a disposizione del gruppo di lavoro tutte le informazioni pertinenti e a sviluppare programmi di monitoraggio diretto, basati, ad esempio, sull'utilizzo di navi da ricerca.

2. RASSEGNA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI CHE DISCIPLINANO LA PESCA D'ALTURA

I totali ammissibili di cattura (TAC) per alcune specie di acque profonde sono stati istituiti per la prima volta nel 2002 (regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio)[1] sulla base di una proposta della Commissione che teneva conto dell'attività di pesca registrata nel decennio 1990-1999. Poiché i pareri scientifici sugli stock di acque profonde vengono formulati con frequenza biennale, i TAC per le specie in questione sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2340/2002 per il 2003 e il 2004.

A seguito dell'allargamento della Comunità nel 2004 è stato necessario fissare i contingenti per i nuovi Stati membri in conformità dell'articolo 57 dell'atto di adesione. In caso contrario, al momento dell'adesione alla Comunità i nuovi Stati membri avrebbero dovuto sospendere l'attività alieutica, benché disponessero in precedenza di legittime possibilità di pesca. Il regolamento (CE) n. 2269/2004 del Consiglio[2] ha fissato i contingenti per i nuovi Stati membri mediante un metodo simile a quello utilizzato per l'assegnazione dei contingenti nell'ambito del regolamento (CE) n. 2340/2002, tenendo conto delle catture comprovate per il periodo 1993-2002 (anziché 1990-1999). Nel regolamento (CE) n. 2269/2004 i contingenti assegnati ai nuovi Stati membri sono stati aggiunti a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2340/2002 per gli Stati membri esistenti, con un conseguente aumento del TAC comunitario. Negli anni successivi la fissazione dei TAC per l'insieme degli Stati membri è stata effettuata sulla base dei criteri globali di ripartizione in tal modo risultanti. L'assegnazione dei TAC si è rivelata una questione controversa, in quanto i paesi con un'attività di pesca consolidata hanno beneficiato di contingenti di cattura più elevati rispetto ai paesi che aspiravano a sviluppare possibilità di pesca alternative ma che non vantavano una tradizione alieutica significativa, in un momento in cui la pesca tradizionale diretta alla cattura del merluzzo bianco veniva sottoposta a rigorose restrizioni.

Il regolamento sui TAC e i contingenti è stato integrato dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[3]. Tale regolamento mirava a contenere l'espansione dello sforzo di pesca sulle specie di acque profonde, imponendo l'obbligo di un permesso di pesca per acque profonde a tutte le imbarcazioni che catturavano annualmente oltre dieci tonnellate delle specie considerate e limitando a 100 kg per bordata le catture di tali specie effettuate da pescherecci non dotati del suddetto permesso. Inoltre la capacità totale delle navi in possesso di permessi di pesca per acque profonde è stata limitata alla capacità complessiva delle navi che, in una delle annate dal 1998 al 2000 incluso (dal 2000 al 2003 per i nuovi Stati membri), hanno catturato oltre dieci tonnellate di specie di acque profonde. Il regolamento (CE) n. 2347/2002 ha inoltre istituito disposizioni specifiche in materia di comunicazione e di controllo, e segnatamente piani di campionamento concordati, programmi di osservazione e l'obbligo di effettuare sbarchi unicamente nei porti designati. Ulteriori requisiti in materia di raccolta dei dati sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1581/2004 della Commissione[4].

I regolamenti (CE) n. 2340/2002 e (CE) n. 2269/2004 sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio[5], che ha fissato i TAC per gli stock di acque profonde per il 2005 e il 2006. Con il suddetto regolamento sono stati inoltre introdotti TAC per una serie di stock che in precedenza non erano soggetti a limiti di cattura. Inoltre, alla luce dei pareri scientifici che segnalavano lo stato di grave depauperamento dello stock di pesce specchio atlantico nella divisione VI, il regolamento ha istituito una zona di protezione per tale specie ad ovest del Regno Unito e dell'Irlanda. Ai pescherecci operanti all'interno della zona di protezione è fatto divieto di sbarcare esemplari di pesce specchio atlantico. I pescherecci dediti alla cattura di tale specie che transitano nella zona di protezione devono mantenere una velocità superiore ad otto nodi al fine di garantire che non vengano effettuate operazioni di pesca nella zona.

I principali pareri scientifici per gli stock di acque profonde vengono formulati ogni due anni. Tuttavia può capitare che venga emesso un parere specifico per determinati stock o che, nell'ambito di organizzazioni regionali per la pesca, vengano prese decisioni che impongono l'adozione di misure specifiche entro termini relativamente brevi. Si pensi, ad esempio, alla raccomandazione adottata dalla NEAFC volta a ridurre del 30% lo sforzo di pesca sugli stock di acque profonde nel 2005 e nel 2006. Anziché modificare i regolamenti (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 2270/2004, la Commissione, per conformarsi alla raccomandazione della NEAFC, ha deciso di includere nelle sue proposte di regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio[6] e (CE) n. 51/2006[7], che stabiliscono rispettivamente le possibilità di pesca per il 2005 e il 2006, l'obbligo di ridurre del 30%, rispetto ai livelli del 2003, lo sforzo di pesca espresso in kilowatt-giorni. Tuttavia per il 2005 e il 2006 il Consiglio dei ministri ha accettato soltanto due riduzioni consecutive del 10% dello sforzo di pesca.

3. EFFICACIA DEI REGOLAMENTI

Per valutare l'efficacia dei regolamenti occorre tener conto di due aspetti: in primo luogo, se le misure adottate sono atte a garantire un'adeguata protezione degli stock di acque profonde; in secondo luogo, se tali misure sono state attuate correttamente e hanno quindi prodotto i risultati auspicati.

3.1. Adeguatezza delle misure adottate

3.1.1. Livelli dei TAC

Le iniziative volte a regolamentare la pesca d'altura sono relativamente recenti. Inoltre esse sono state motivate dalla necessità di arrestare o rallentare la rapida espansione della pesca di specie per le quali si disponeva di scarse informazioni. In assenza di adeguate conoscenze di base sulla biologia delle specie e degli ecosistemi di acque profonde, i TAC e le limitazioni dello sforzo sono stati fissati in modo alquanto arbitrario. La stretta osservanza dell'approccio precauzionale avrebbe comportato la necessità di fissare TAC e limiti di sforzo di gran lunga inferiori o addirittura di vietare le attività di pesca considerate.

I TAC fissati per il 2003 e il 2004 costituivano un passo nella giusta direzione, ma erano generalmente troppo elevati per consentire la sostenibilità degli stock. Inoltre, poiché le catture dichiarate risultavano nettamente inferiori ai TAC per la maggior parte degli stock, è lecito ritenere che i TAC non limitassero il prelievo delle risorse. Nel proporre i TAC per gli stock di acque profonde per il 2005 e il 2006, la Commissione si è quindi preoccupata di garantire che questi fossero effettivamente restrittivi: a tal fine essa ha utilizzato come base di riferimento le catture praticate e non i TAC vigenti. Nei casi in cui i pareri scientifici indicavano la necessità di una riduzione significativa dello sforzo di pesca o delle catture senza precisare cifre, è stata proposta una riduzione delle possibilità di pesca del 30%; nei casi in cui i pareri scientifici indicavano la necessità di ridurre lo sforzo di pesca o le catture di una determinata cifra, il TAC proposto è stato calcolato utilizzando la cifra in questione. Tuttavia, per mitigare l'impatto socio-economico del provvedimento, il TAC proposto non poteva scendere al di sotto del 50% del prelievo registrato nel 2003.

La metodologia proposta dalla Commissione non ha potuto essere accettata dal Consiglio dei ministri, che ha invece adottato riduzioni più modeste, nell'ordine massimo del 15% rispetto ai TAC vigenti e non alle catture dichiarate. Questa scelta è stata motivata dalla difficoltà politica di proporre riduzioni apparentemente significative delle possibilità di pesca per gli stock di acque profonde, che costituiscono per gli operatori un'alternativa alla pesca, ormai in declino, sulla piattaforma continentale. Tuttavia, per gli stock per i quali sono stati proposti TAC per la prima volta nel regolamento (CE) n. 2270/2004, il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione che prevede riduzioni comprese tra il 30% e il 50% del livello effettivo delle catture dichiarate.

La tabella allegata raffronta i TAC risultanti per il 2005 e il 2006 con le catture dichiarate per il 2005. Nella maggior parte dei casi le catture risultano nettamente inferiori ai TAC, cosa che induce a ritenere che questi non siano ancora sufficientemente restrittivi.

3.1.2. Adeguatezza dei TAC per la gestione degli stock di acque profonde

Salvo rare eccezioni, anche se mirata al prelievo di una o due specie particolari, la pesca d'altura comporta catture miste. Accade inoltre che specie di acque profonde la cui area di distribuzione raggiunge la piattaforma continentale, come la molva e il brosmio, siano prelevate come catture accessorie nella pesca demersale in acque poco profonde.

Affinché siano efficaci nelle attività di pesca multispecifiche, è opportuno che i TAC per i singoli stock siano fissati in relazione gli uni agli altri a livelli atti a ridurre al minimo i rigetti e le catture accessorie. Ciò è estremamente difficile da realizzare, anche nel caso di attività di pesca multispecifiche in acque poco profonde per le quali si dispone di una quantità di informazioni assai maggiore sulle catture e sui rigetti. Nel caso delle specie di acque profonde, i TAC relativi ai singoli stock sono stati fissati soltanto sulla base delle catture ufficialmente dichiarate per l'insieme delle attività di pesca, praticamente senza conoscere la composizione delle catture relative alle varie attività o il volume dei rigetti. Inoltre sono stati fissati TAC solo per nove delle 48 specie elencate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Per la maggior parte delle altre specie il prelievo è troppo sporadico o i volumi catturati sono troppo esigui perché sia possibile fissare dei TAC. Purtroppo il fatto che solo poche specie siano gestite mediante TAC ha incoraggiato gli operatori a manipolare i dati relativi alla composizione delle catture per evitare che esse siano imputate ai contingenti.

Un'altra difficoltà che si incontra nella gestione degli stock di acque profonde mediante la fissazione di TAC deriva dal fatto di non disporre di adeguate informazioni sulla struttura geografica degli stock considerati. Ne consegue che in molti casi i TAC vengono fissati per zone di gestione estremamente ampie, anche per evitare gli errori di dichiarazione che potrebbero verificarsi se le zone fossero più circoscritte. Il fatto di escludere inavvertitamente una zona dal regime dei TAC non è privo di rischi, come ha dimostrato lo sviluppo di un'attività di pesca diretta alla cattura del granatiere nelle acque norvegesi della zona CIEM III. Nel regolamento (CE) n. 2270/2004 è stato infatti fissato un TAC di 1 590 tonnellate per la zona CIEM III, la cui applicazione era tuttavia limitata alle acque comunitarie e internazionali. Pertanto, pur essendo stato definito sulla base di statistiche che comprendevano anche le catture effettuate nelle acque norvegesi, il TAC in questione non si applicava a tale zona. Tale lacuna è stata sfruttata da un certo numero di pescherecci danesi che, operando in piena legalità in base a diritti storici riconosciuti dalla Norvegia, hanno prelevato nel 2005 oltre 14 000 tonnellate di granatieri.

Malgrado i limiti e le difficoltà, il regime dei TAC ha probabilmente contribuito in qualche misura a ridurre la mortalità per pesca di alcune delle principali specie bersaglio. Tuttavia sono necessarie misure complementari, e segnatamente limitazioni dello sforzo di pesca, per garantire la gestione a lungo termine degli stock di acque profonde.

3.1.3. Gestione dello sforzo per gli stock di acque profonde

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2347/2002, la capacità delle navi titolari di permessi di pesca in acque profonde è limitata alla capacità complessiva di tutte le imbarcazioni che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre dieci tonnellate di catture miste di specie di acque profonde. Tale limitazione della capacità, concepita per contenere l'espansione della pesca d'altura, si è rivelata di fatto inefficace.

Ciò è dovuto anche al fatto che alcuni stock di acque profonde vengono prelevati come catture accessorie in attività dirette alla cattura di specie presenti in zone di basso fondale, come nel caso già citato della molva e del brosmio. Un altro esempio è costituito dall'argentina, una delle specie di acque profonde elencate nel regolamento (CE) n. 2347/2002, che costituisce una cattura accessoria della pesca del melù. Ne consegue che le limitazioni della capacità si applicano anche ad imbarcazioni non adibite alla pesca di stock di acque profonde, che rappresentano quindi una percentuale della capacità totale della flotta di gran lunga superiore a quanto farebbe supporre l'importanza relativa della pesca di acque profonde.

Un secondo problema deriva dal fatto che, secondo il disposto dell'articolo, 4, la limitazione della capacità va calcolata tenendo conto della capacità complessiva di tutte le navi che hanno catturato oltre dieci tonnellate in una delle annate 1998, 1999 o 2000. Ciò significa che, supponendo che una nave abbia catturato dieci tonnellate di specie di acque profonde in una soltanto delle suddette annate e che un'altra nave abbia catturato dieci tonnellate in un'altra di tali annate, nel calcolo della capacità massima si terrà conto di entrambe le navi. I massimali così definiti, poco realistici ed eccessivamente elevati, non consentono di limitare il numero di imbarcazioni che praticano la pesca di specie di acque profonde.

Tale lacuna ha altresì compromesso l'efficacia delle riduzioni dello sforzo prescritte dai regolamenti (CE) n. 27/2005 e (CE) n. 51/2006, che impongono di ridurre il numero di kilowatt/giorni utilizzati dalle navi in possesso di licenze per la pesca in acque profonde rispettivamente del 10% e del 20% rispetto ai livelli del 2003 (anno dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2347/2002 e quindi primo anno per il quale si dispone di dati affidabili sullo sforzo di pesca). Poiché molte delle imbarcazioni che detengono licenze per la pesca d'altura non praticano la pesca diretta di stock di acque profonde, le riduzioni dello sforzo non conducono necessariamente a un minore sfruttamento di tali stock e possono addirittura limitare inutilmente lo sforzo di pesca esercitato su altre specie. In effetti, per evitare che la riduzione nominale dello sforzo per le specie di acque profonde sia principalmente ottenuta attraverso riduzioni dello sforzo esercitato nella pesca del melù, che comporta catture accessorie di argentina, il regolamento (CE) n. 51/2006 esclude l'argentina dall'elenco delle specie di acque profonde ai fini del calcolo dello sforzo.

Nel valutare l'adeguatezza delle misure adottate va tenuto conto del fatto che non è possibile stabilire in modo certo se le due successive riduzioni del 10% dello sforzo applicate nel 2005 e 2006 rispetto ai livelli del 2003 siano sufficienti o meno per conformarsi alla raccomandazione formulata dalla NEAFC, in base alla quale gli elevati livelli di sforzo recentemente registrati per gli stock di acque profonde dovrebbero essere ridotti del 30%. Tale aspetto sarà ulteriormente esaminato al punto 3.2.4 concernente la dichiarazione dello sforzo di pesca da parte degli Stati membri.

3.2. Applicazione dei regolamenti

3.2.1. Piani di campionamento scientifico e programmi di osservazione

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002 impone agli Stati membri l'obbligo di istituire programmi di osservazione per la raccolta di informazioni sulle attività di pesca delle navi titolari di licenze per la pesca in acque profonde. La Commissione avrebbe dovuto valutare i programmi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Tuttavia non è stato possibile rispettare il termine suddetto. Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 2347/2002 beneficiavano di possibilità di pesca per risorse di acque profonde Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Alla fine del marzo 2003, tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2347/2002, solo la Germania aveva fatto pervenire alla Commissione il proprio piano, mentre la Svezia aveva comunicato che le catture di specie di acque profonde praticate dai suoi pescherecci erano troppo esigue per giustificare un piano di campionamento. Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno trasmesso i rispettivi piani a seguito di un sollecito scritto della Commissione. Nessun piano di campionamento è stato presentato da Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia; tuttavia il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha fatto osservare che tutti questi paesi disponevano di contingenti molto modesti per le specie di acque profonde. Anche i nuovi Stati membri avrebbero dovuto presentare piani di campionamento a seguito dell'adesione, ma nessuno di essi l'ha fatto.

Un'importante lacuna del regolamento (CE) n. 2347/2002 consiste nella mancanza di una chiara definizione della strategia di campionamento. Ciò significa che, anche nel caso in cui l'obbligo di presentare un piano di campionamento venga rispettato, vi è il rischio che vengano trasmessi dati poco accurati o che risulti difficile aggregare i dati provenienti dai vari Stati membri. Dal rapporto del gruppo di lavoro del CIEM per le specie di acque profonde risulta che solo per alcuni stock, quali il granatiere nelle zone Vb, XII, VI e VII, è stato fatto ricorso a dati raccolti nell'ambito di programmi di osservazione.

3.2.2. Elenchi dei porti designati

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002 dispone che gli sbarchi di catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg siano effettuati unicamente nei porti designati. Un elenco dei porti designati avrebbe dovuto essere trasmesso alla Commissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e le relative procedure di ispezione e sorveglianza applicabili alle specie di acque profonde nei porti suddetti avrebbero dovuto essere comunicate nei 30 giorni successivi.

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso l'elenco dei porti designati, ma le procedure di ispezione e sorveglianza sono state comunicate solo da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Si constata pertanto un'ulteriore carenza del regolamento (CE) n. 2347/2002, che non fornisce orientamenti per le procedure di ispezione e sorveglianza. Inoltre le ispezioni degli sbarchi di specie di acque profonde vengono solitamente effettuate contemporaneamente a quelle degli sbarchi, assai più voluminosi, di specie demersali, e sono talvolta considerate di minore importanza.

3.2.3. Elenchi delle navi titolari di licenze per la pesca in acque profonde

Solo il Portogallo e la Spagna hanno ottemperato all'obbligo imposto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94[8] di presentare un elenco delle navi a cui è stata rilasciata una licenza per la pesca in acque profonde.

3.2.4. Dichiarazione dello sforzo di pesca

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare, per ogni semestre dell'anno civile, i dati relativi alle catture di specie di acque profonde e allo sforzo di pesca esercitato, espresso in kilowatt-giorni di pesca, ripartiti per trimestre, per tipo di attrezzo e per specie, nonché i dati relativi alle catture delle altre specie enumerate nell'allegato II del medesimo regolamento.

I rapporti semestrali avrebbero dovuto consentire di ottenere informazioni particolareggiate sullo sforzo di pesca per tipo di attrezzo, che permettessero di identificare in modo più accurato le varie attività di pesca di acque profonde e di meglio pianificare le riduzioni applicabili allo sforzo di pesca. La Comunità ha sostenuto con vigore tale approccio alle successive riunioni annuali della NEAFC. Tuttavia nessuno degli Stati membri ha provveduto alla trasmissione sistematica dei dati relativi allo sforzo di pesca, anche se alcuni paesi, su richiesta della Commissione, hanno comunicato informazioni più particolareggiate per gli anni più recenti.

Sempre su richiesta della Commissione, alcuni Stati membri (ma non tutti) hanno trasmesso i dati relativi allo sforzo di pesca globale per gli anni dal 1998 al 2004. Tali dati erano stati richiesti al fine di valutare se la riduzione del 10% dello sforzo rispetto al livello del 2003, attuata nel 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 27/2005, fosse sufficiente per ottemperare a quanto raccomandato dalla NEAFC in ordine alla necessità di ridurre lo sforzo di pesca del 30% rispetto ai recenti livelli.

Dati aggregati sullo sforzo di pesca per gli anni dal 2000 al 2005 (o stime dello sforzo esercitato negli anni precedenti il 2003, anno di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2347/2002) sono stati trasmessi da Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Germania e Regno Unito. Da tali dati risulta che lo sforzo di pesca esercitato nel 2005 non superava il 65% dello sforzo registrato nel 2000, il che consente di ritenere che la Comunità si sia conformata alla raccomandazione della NEAFC.

3.2.5. Monitoraggio e controllo

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2270/2004 istituisce una zona di protezione per il pesce specchio atlantico. Alle navi titolari di una licenza di pesca per acque profonde in transito nella zona di protezione è fatto divieto di detenere a bordo, sbarcare o trasbordare qualsiasi quantitativo di pesce specchio atlantico al termine della bordata di pesca, a meno che durante il transito nella zona tutti gli attrezzi presenti a bordo siano assicurati e riposti e la velocità media sia di almeno otto nodi.

L'applicazione di tali disposizioni comporta la necessità di un monitoraggio rigoroso dei dati VMS e di un sistema di allarme che scatti qualora la velocità di una nave scenda al di sotto degli otto nodi. Tali procedure non sembrano essere state attuate in modo efficace in alcuno Stato membro. In particolare, i sistemi di allarme utilizzati dai centri di controllo della pesca (CCP) non sono generalmente predisposti per segnalare automaticamente i pescherecci operanti o in transito in zone soggette a regolamentazione. Ciò significa che i CCP non tengono informati gli ispettori locali delle attività sospette eventualmente praticate da determinate navi nella zona di pesca, nonostante questo sia tecnicamente fattibile. Se ciò venisse fatto gli ispettori avrebbero la possibilità di individuare le navi in questione al loro arrivo in porto.

Al punto 3.1.3 è stato fatto osservare che la definizione delle navi che necessitano di licenze per la pesca d'altura è troppo ampia e comprende numerose imbarcazioni la cui attività interessa solo marginalmente gli stock di acque profonde. Oltre a ridurre l'efficacia delle limitazioni dello sforzo di pesca esercitato su tali stock, questa situazione può ostacolare il controllo delle attività dirette al prelievo di altri stock. In effetti, le navi titolari di una licenza di pesca per acque profonde possono legittimamente operare in zone per le quali uno Stato membro dispone di contingenti per le specie di acque profonde. Tuttavia ciò non significa necessariamente che esse pratichino in tali zone la pesca di specie di acque profonde. La licenza è talvolta utilizzata per legittimare operazioni di pesca in zone in cui le navi in questione non sono abilitate a catturare le specie su cui di fatto esercitano la loro attività.

4. CONCLUSIONI

- Numerosi stock di acque profonde hanno una produttività così bassa che i livelli di sfruttamento sostenibili sono troppo esigui per consentire un'attività di pesca economicamente redditizia. Occorre pertanto riconoscere che gli attuali livelli di sfruttamento di tali stock dovranno essere inevitabilmente ridotti, o per scelta, per consentirne la conservazione, o semplicemente perché gli stock sono stati sfruttati fino ad esaurimento. Inoltre il processo di ricostituzione degli stock è talmente lungo che qualsiasi limitazione dello sforzo di pesca va considerata una misura permanente e non un mezzo per riportare gli stock a livelli di abbondanza che permettano a lungo termine di accrescerne lo sfruttamento.

- In ogni caso le misure vigenti non sono state attuate in modo abbastanza rigoroso da consentire la protezione degli stock di acque profonde.

- L'azione di controllo si applica attualmente all'insieme delle attività di pesca, anche se alcune di esse sono probabilmente più sostenibili di altre. È assolutamente indispensabile disporre di maggiori informazioni sui vari tipi di pesca che sfruttano specie di acque profonde, in modo da poter adeguare lo sforzo esercitato in ciascuna attività in funzione delle specie bersaglio e delle catture accessorie. La concessione delle licenze per ciascun tipo di pesca dovrebbe essere effettuata in base alle catture comprovate dei singoli pescherecci.

- I programmi di campionamento per la raccolta di dati scientifici dovrebbero essere definiti a seguito di consultazioni condotte sia a livello della Comunità che con altre parti contraenti della NEAFC. Una delle principali carenze della normativa vigente consiste nel fatto di aver istituito un obbligo di raccolta e comunicazione dei dati senza precisarne le modalità di attuazione. I piani di campionamento dei vari Stati membri presentavano pertanto differenze significative sia dal punto di vista del contenuto che a livello di qualità. Inoltre la mancanza di un modello concordato di comunicazione ha reso difficile l'aggregazione dei dati. Occorre pertanto specificare i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati e agevolare l'accesso dei gruppi di lavoro scientifici ai dati stessi.

- È necessario predisporre procedure rigorose di monitoraggio e di controllo, segnatamente per quanto riguarda la comunicazione dei dati VMS.

- È opportuno dedicare maggiore attenzione alla raccolta di dati (provenienti sia da pescherecci commerciali che da studi coordinati effettuati da navi di ricerca) che consentano di valutare l'impatto della pesca di specie di acque profonde sugli ecosistemi.

ALLEGATO

Tassi di utilizzazione dei contingenti relativi al 2005

Specie | Zona | TAC 2005-2006 | Catture 2005 | Utilizzazione |

Squali pelagici | V, VI, VII, VIII, IX | 6 763 | 3294 | 49% |

Squali pelagici | X | 120 | 16 | 13% |

Squali pelagici e Deania histricosa e Deania profondorum | XII | 243 | 148 | 61% |

Pesce sciabola nero | I, II, III, IV | 30 | 3 | 10% |

Pesce sciabola nero | V, VI, VII, XII | 3 042 | 2 977 | 98% |

Pesce sciabola nero | VIII, IX, X | 4 000 | 3 389 | 85% |

Pesce sciabola nero | COPACE 34.1.2. | 4 285 | 3 195 | 75% |

Berici | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 328 | 302 | 92% |

Brosmio | I, II, XIV | 35 | 5 | 13% |

Brosmio | III | 40 | 7 | 18% |

Brosmio | IV | 317 | 115 | 36% |

Brosmio | V, VI, VII | 604 | 452 | 75% |

Granatiere | I, II, IV, Va | 20 | 2 | 8% |

Granatiere | III | 1 590 | 881 | 55% |

Granatiere | Vb, VI, VII | 5 253 | 3 388 | 64% |

Granatiere | VIII, IX, X, XII, XIV | 7 190 | 5 683 | 79% |

Pesce specchio atlantico | VI | 88 | 67 | 76% |

Pesce specchio atlantico | VII | 1 148 | 260 | 23% |

Pesce specchio atlantico | I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV | 102 | 60 | 59% |

Molva azzurra | II, IV, V | 119 | 27 | 22% |

Molva azzurra | III | 25 | 1 | 5% |

Molva azzurra | VI, VII | 3 137 | 3 066 | 98% |

Occhialone | VI, VII, VIII | 298 | 223 | 75% |

Occhialone | IX | 1 080 | 430 | 40% |

Occhialone | X | 1 136 | 1 119 | 98% |

Musdee | I, II, III, IV | 36 | 5 | 14% |

Musdee | V, VI, VII | 2 028 | 1 545 | 76% |

Musdee | VIII, IX | 267 | 269 | 101% |

Musdee | X, XII | 63 | 36 | 57% |

[1] GU L 356 del 31.12.2002, pagg. 1-11.

[2] GU L 396 del 31.12.2004, pagg. 1-3.

[3] GU L 351 del 28.12.2002, pagg. 6-11.

[4] GU L 289 del 10.9.2004, pagg. 6-53.

[5] GU L 396 del 31.12.2004, pagg. 4-12.

[6] GU L 12 del 14.1.2005, pagg. 1-151.

[7] GU L 16 del 20 1.2006, pagg. 1-183.

[8] GU L 171 del 6.7.1994, pagg. 7–13.

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