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Document 52007AR0296

Parere del Comitato delle regioni Un approccio globale all'immigrazione: lo sviluppo di una politica europea dell'immigrazione per motivi di lavoro nel quadro delle relazioni con i paesi terzi

GU C 257 del 9.10.2008, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/20


Parere del Comitato delle regioni Un approccio globale all'immigrazione: lo sviluppo di una politica europea dell'immigrazione per motivi di lavoro nel quadro delle relazioni con i paesi terzi

(2008/C 257/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che l'Unione europea dovrebbe dotarsi quanto prima di una vera e propria politica europea dell'immigrazione, rispettando le competenze dei vari livelli di governo, ma assumendo le proprie,

accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione volte a creare sistemi per facilitare l'immigrazione regolare per motivi di lavoro, qualora esista uno squilibrio tra lo sviluppo di misure restrittive di lotta contro l'immigrazione irregolare e quello di misure di promozione dell'immigrazione regolare; invita inoltre la Commissione a elaborare una politica generale europea in materia di migrazione, assicurando che le misure a livello europeo presentino un valore aggiunto, come ad esempio nel caso dei lavoratori altamente qualificati,

è d'accordo sul fatto che un lavoro illegale costituisce uno dei fattori principali di attrazione per l'immigrazione irregolare; ritiene pertanto che gli Stati membri debbano intensificare e migliorare i loro sforzi e prendere tutte le misure necessarie per combattere il lavoro irregolare,

si rammarica che il ruolo del Comitato delle regioni non sia citato in nessuno dei documenti di riferimento su cui verte il presente parere ed esprime preoccupazione per la mancata attenzione rivolta alla dimensione territoriale, dato che finora il ruolo degli enti locali e regionali nella gestione del fenomeno immigrazione e quello consultivo del CdR in questo ambito erano stati riconosciuti,

ritiene che allo sviluppo della dimensione esterna di tale politica e degli strumenti europei per gestire il fenomeno dell'immigrazione debba affiancarsi il potenziamento della dimensione territoriale, con il coinvolgimento degli enti locali e regionali nello sviluppo di un approccio globale all'immigrazione. In questo senso, è opportuno assicurare che la Commissione europea favorisca un ruolo maggiormente proattivo del Comitato delle regioni nella fase iniziale dell'azione comunitaria,

accoglie favorevolmente l'iniziativa di promuovere la migrazione circolare e ritiene che quest'ultima possa dare un contributo positivo ai mercati del lavoro degli Stati membri e allo sviluppo dei paesi di origine.

Relatrice

:

Anna TERRÓN I CUSÍ (ES/PSE), responsabile del Segretariato per l'Unione europea del governo della Catalogna

Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migrazione circolare e partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi

COM(2007) 248 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE

COM(2007) 249 def.

Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

COM(2007) 637 def.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

COM(2007) 638 def.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1.

Ritiene che l'Unione europea dovrebbe dotarsi quanto prima di una vera e propria politica europea dell'immigrazione, rispettando le competenze dei vari livelli di governo, ma assumendo le proprie;

2.

accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione volte a creare sistemi per facilitare l'immigrazione regolare per motivi di lavoro, qualora esista uno squilibrio tra lo sviluppo di misure restrittive di lotta contro l'immigrazione irregolare e quello di misure di promozione dell'immigrazione regolare; invita inoltre la Commissione a elaborare una politica generale europea in materia di migrazione, assicurando che le misure a livello europeo presentino un valore aggiunto, come ad esempio nel caso dei lavoratori altamente qualificati;

3.

è d'accordo sul fatto che un lavoro illegale costituisce uno dei fattori principali di attrazione per l'immigrazione irregolare; ritiene pertanto che gli Stati membri debbano intensificare e migliorare i loro sforzi e prendere tutte le misure necessarie per combattere il lavoro irregolare;

4.

chiede che, per combattere il lavoro irregolare, ci si concentri essenzialmente su coloro che, in qualità di datori di lavoro o di privati cittadini, assumono cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente in uno Stato membro. Spesso gli immigrati si trovano in una posizione molto vulnerabile e possono essere sfruttati in modo immorale e illegale;

5.

è del parere che il permesso unico sia un buono strumento per evitare la cosiddetta «irregolarità di ritorno» degli immigrati e ricorda che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto ad una buona amministrazione;

6.

considera fondamentale la cooperazione con i paesi terzi per garantire un approccio globale e coerente al fenomeno dell'immigrazione, così come affermato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 2005, secondo cui «le questioni migratorie sono un elemento centrale delle relazioni dell'UE con numerosi paesi terzi, comprese in particolare le regioni limitrofe dell'Unione» (1);

7.

sottolinea che, al momento di creare i cosiddetti «partenariati per la mobilità», bisognerà dare la priorità ai paesi terzi disposti a impegnarsi attivamente per combattere l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani;

8.

approva la proposta di sviluppare la cooperazione con i paesi terzi attraverso i «partenariati per la mobilità» o l'assistenza tecnica e/o finanziaria e incoraggia la Commissione a cercare nuove forme di collaborazione, in una logica di uguaglianza, con i paesi di origine e di transito, creando un clima di fiducia che permetta a questi paesi di cooperare nella lotta all'immigrazione irregolare e di stabilire meccanismi per disciplinare l'immigrazione regolare;

9.

sottolinea la funzione chiave che svolgono gli enti locali e regionali nei negoziati e nelle relazioni con i paesi di origine e di transito, soprattutto in ambiti quali lo sviluppo o la cooperazione. Ricorda il ruolo sostanziale svolto dagli enti locali e regionali nel garantire il corretto funzionamento di programmi quali Aeneas, MEDA e Tacis, e mette in luce i legami e le conoscenze con i paesi di origine e di transito sviluppatisi grazie alle comunità di immigrati;

10.

si rammarica che il ruolo del Comitato delle regioni non sia citato in nessuno dei documenti di riferimento su cui verte il presente parere ed esprime preoccupazione per la mancata attenzione rivolta alla dimensione territoriale, dato che finora il ruolo degli enti locali e regionali nella gestione del fenomeno immigrazione e quello consultivo del CdR in questo ambito erano stati riconosciuti;

11.

ritiene che allo sviluppo della dimensione esterna di tale politica e degli strumenti europei per gestire il fenomeno dell'immigrazione debba affiancarsi il potenziamento della dimensione territoriale, con il coinvolgimento degli enti locali e regionali nello sviluppo di un approccio globale all'immigrazione. In questo senso, è opportuno assicurare che la Commissione europea favorisca un ruolo maggiormente proattivo del Comitato delle regioni nella fase iniziale dell'azione comunitaria (2);

12.

sottolinea il lavoro portato avanti dagli enti locali e regionali nel definire politiche di integrazione degli immigrati e nel garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di accesso al mercato del lavoro ed evidenzia il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nella formazione dei lavoratori immigrati per prepararli sia ad accedere ai mercati del lavoro europei sia a reinserirsi, in caso di rimpatrio, nei mercati del lavoro dei paesi di origine;

13.

ricorda che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo chiave nella fornitura di servizi pubblici destinati agli immigrati (regolari e irregolari), tra cui figurano le politiche di accoglienza, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e gli alloggi. Come sottolineato nella dichiarazione finale della Quinta conferenza dei parlamenti delle regioni-capitali dell'Unione europea (aprile 2006), per alcune regioni ed enti locali il fenomeno dell'immigrazione ha comportato e continua a comportare un costo notevole in termini di pubblici servizi. Sarebbe pertanto opportuno studiare nuove formule che consentano agli enti locali e regionali di svolgere un ruolo di maggior rilievo nello sviluppo di iniziative e strategie nazionali relative all'accesso e all'inserimento nel mondo del lavoro;

14.

sottolinea di preferire il termine «immigrazione irregolare», dato che in numerose lingue ufficiali il termine «illegale» rimanda chiaramente a comportamenti criminosi. In ogni caso, invita a rifiutare l'uso dell'espressione «immigrato illegale»;

15.

prende atto del riferimento ad altre politiche dell'UE che possono interessare gli immigrati, ad esempio la politica di sviluppo, la strategia europea per l'occupazione o altre politiche sociali ed economiche. Per tale motivo chiede un maggior coordinamento con tutte le politiche che interessano la popolazione immigrata;

16.

invita la Commissione a tenere conto delle previsioni degli Stati membri relative al fabbisogno di manodopera, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ad Eurostat e degli elenchi di occupazioni di difficile copertura, al fine di conoscere in modo più preciso le azioni e le previsioni dei diversi paesi; al riguardo occorre tuttavia rispettare le competenze nazionali in merito all'ammissione dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro nazionale;

17.

sottolinea l'importanza di un sistema statistico affidabile e aggiornato che consenta agli Stati membri di scambiarsi volontariamente informazioni ed esperienze sulle politiche occupazionali e sul mercato del lavoro, come prevede il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e protezione internazionale (3);

18.

mette in risalto il ruolo importante che gli enti locali e regionali possono svolgere per ottenere informazioni e dati statistici, e insiste sul loro potenziale contributo per esempio alla creazione di un portale europeo sull'immigrazione o all'ampliamento dei servizi offerti dalla rete EURES. Gli enti locali e regionali gestiscono da parte loro una serie di portali web che possono completare queste iniziative;

19.

esprime preoccupazione per il mancato riferimento agli accordi internazionali che gli Stati membri hanno sottoscritto nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e ricorda che gli Stati membri devono operare in linea con la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (OIL, 1998), il Piano d'azione per i lavoratori migranti (OIL, 2004) e, in generale, i diritti fondamentali delle persone, conformemente alle convenzioni internazionali in vigore;

20.

considera molto importante che venga istituita una rete di enti locali e regionali per definire strumenti statistici e indicatori comuni che permettano di conoscere meglio la realtà migratoria;

21.

fa presente che è importante favorire la nascita di gruppi di lavoro permanenti e di fori (convegni, seminari ecc.) per lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione sociale e professionale degli immigranti;

22.

approva la ratifica, da parte degli Stati membri, della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Osservazioni relative alla migrazione circolare e alle relazioni con i paesi terzi

23.

Accoglie favorevolmente l'iniziativa di promuovere la migrazione circolare e ritiene che quest'ultima possa dare un contributo positivo ai mercati del lavoro degli Stati membri e allo sviluppo dei paesi di origine;

24.

riconosce che la migrazione circolare può costituire un legame positivo tra i paesi di origine e quelli di destinazione e rappresentare uno strumento per promuovere il dialogo, la cooperazione e la comprensione reciproca;

25.

fa notare che la migrazione circolare deve funzionare correttamente se si vuole evitare che si trasformi in un canale di immigrazione irregolare; a tal fine occorre stabilire canali efficaci per garantire il ritorno del migrante e favorire la circolarità. Ritiene inoltre che la migrazione circolare non possa sostituire la migrazione permanente né limitare le iniziative degli Stati membri in materia di integrazione degli immigrati;

26.

raccomanda che vi sia un maggiore collegamento tra la politica dell'immigrazione e altre politiche comunitarie, al fine di migliorare il quadro economico e sociale dei paesi di origine «contribuendo in tal modo a ridurre gli incentivi all'emigrazione irregolare» (4);

27.

accoglie favorevolmente i partenariati per la mobilità con i paesi terzi e riconosce l'importanza di promuovere accordi di associazione con i paesi di origine. Nella comunicazione, la Commissione sottolinea che nel concludere i partenariati di mobilità è necessario rispettare la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. Gli accordi devono comprendere strumenti per la gestione comune dei flussi migratori, misure per lottare contro l'immigrazione irregolare e facilitare la riammissione e il rientro degli immigrati in situazione irregolare, nonché meccanismi per favorire lo sviluppo economico di tali paesi;

28.

ribadisce l'importanza di stabilire accordi di riammissione con paesi terzi nel quadro degli impegni stabiliti con essi, e segnala la necessità di agevolare i rimpatri rispettando i diritti degli immigrati e i principi riconosciuti a livello internazionale;

29.

chiede che venga riconosciuto il ruolo degli enti locali e regionali nell'ambito della cooperazione transfrontaliera internazionale e insiste affinché venga promossa la loro partecipazione allo Strumento europeo di vicinato; invita gli enti locali e regionali a cooperare con gli enti territoriali dei paesi di origine servendosi a tale scopo degli appositi programmi della Commissione europea, in particolare l'iniziativa pilota di una programmazione comune in materia di cooperazione territoriale tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini; ricorda inoltre che sono proprio gli enti locali e regionali a conoscere meglio degli altri l'impatto economico e sociale delle migrazioni e le loro ripercussioni nelle regioni di origine;

30.

ricorda la necessità di analizzare gli effetti della migrazione circolare sui paesi di origine e di studiare l'impatto delle rimesse su questi stessi paesi. Invita, sulla base di tali analisi, ad applicare gli strumenti necessari per facilitare il trasferimento delle rimesse;

31.

chiede di valutare la possibilità di coinvolgere le città e le regioni che sono origine e destinazione dei flussi migratori nei partenariati per la mobilità, dato che possono agevolare la mobilità degli immigrati e incidere positivamente sulla loro integrazione sociale;

32.

sottolinea la necessità di incentivare quei meccanismi che favoriscono, all'interno dell'UE, la mobilità dei lavoratori migranti che risiedono e lavorano regolarmente in uno Stato membro;

33.

sottolinea che i paesi terzi che partecipano ai partenariati per la mobilità devono aumentare gli incentivi al ritorno e al reinserimento dei lavoratori migranti, anche mediante misure attive per promuovere le infrastrutture produttive e condizioni di lavoro dignitose. Le autorità del paese di accoglienza devono far presente questo aspetto al paese di origine con il quale hanno sottoscritto un partenariato per la mobilità, e contribuire con consigli e altre modalità che non richiedano risorse finanziarie;

34.

valuta positivamente l'idea di rilasciare visti di lunga durata per ingressi multipli che favoriscano la migrazione circolare e approva le iniziative volte a potenziare la partecipazione, ai mercati del lavoro degli Stati membri, dei cittadini dei paesi terzi ammessi in precedenza come studenti e di quelli che, avendo partecipato a meccanismi di migrazione circolare, hanno adempiuto ai loro obblighi in materia di ritorno;

35.

chiede alla Commissione di fare il possibile per garantire che, dopo il ritorno nel loro paese di origine, i migranti circolari possano trasferire i diritti alla pensione che hanno maturato;

36.

valuta positivamente l'aumento di incentivi alla cooperazione con i paesi terzi, a completamento di altre misure, in quanto promuovono la partecipazione degli enti locali e regionali a progetti di sviluppo;

37.

approva l'idea di creare, nei paesi terzi, centri comuni per l'introduzione delle domande di visto e chiede che questa iniziativa non comporti un incremento delle pratiche burocratiche, bensì la loro semplificazione e il loro snellimento.

Osservazioni relative alla lotta contro il lavoro irregolare

38.

Appoggia l'intento della Commissione di contrastare il lavoro illegale svolto da persone di paesi terzi. L'applicazione di sanzioni economiche, amministrative o, nei casi ritenuti sufficientemente gravi, penali onde assicurare il rispetto della legislazione dell'UE è di competenza nazionale, tranne quando si tratta di sanzioni destinate ad assicurare l'efficacia del diritto dell'UE;

39.

sottolinea la necessità di valutare l'idoneità del termine «datore di lavoro» o «imprenditore» in ciascuna versione linguistica della direttiva e, qualora l'ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda una distinzione tra i due termini, ritiene preferibile l'uso del termine «datore di lavoro» piuttosto che «imprenditore» allo scopo di dissociare lo spirito imprenditoriale dai comportamenti criminosi e di coprire i casi in cui è possibile offrire un lavoro regolare senza essere, da un punto di vista giuridico, un imprenditore;

40.

afferma che la lotta al lavoro irregolare deve essere portata avanti non solo comminando sanzioni nei confronti di coloro che impiegano manodopera illegalmente, ma anche aumentando le ispezioni sul lavoro, migliorando i canali di assunzione legale e mettendo a punto sistemi alternativi che consentano di promuovere le buone pratiche. I risultati delle ispezioni sul lavoro dovrebbero essere resi noti pubblicamente per consentire ai consumatori e ai potenziali lavoratori di operare delle scelte informate;

41.

sostiene che la lotta al lavoro irregolare, uno dei principali fattori di attrazione e persistenza dei flussi migratori irregolari, deve costituire una priorità nell'ambito delle azioni comunitarie relative alla politica d'immigrazione e ritiene che la base giuridica della direttiva dovrebbe puntare sulla lotta al lavoro irregolare e, conseguentemente, sulla diminuzione dell'immigrazione irregolare, e non viceversa;

42.

ricorda che gli enti locali e regionali possono, conformemente alla legislazione nazionale, svolgere un ruolo importante nell'applicazione delle misure di controllo e sorveglianza del mercato del lavoro e che potrebbe essere necessario aumentare le risorse umane e materiali per incrementare il numero di ispezioni;

43.

ritiene che, nella lotta contro il lavoro irregolare, si debba prestare una particolare attenzione alla lotta contro il traffico illecito di immigrati e la tratta di esseri umani. In tale contesto, denuncia il ruolo delle mafie e delle reti della criminalità organizzata, responsabili della persistenza del fenomeno dell'immigrazione irregolare in generale e dello sfruttamento lavorativo in particolare, diventato un'attività criminosa redditizia;

44.

sostiene le iniziative volte a lottare contro il lavoro irregolare e invita a promuovere iniziative comuni in questo ambito tra i diversi livelli amministrativi (nazionali, regionali e locali) e gli interlocutori sociali (principalmente datori di lavoro e sindacati, ma anche ONG e associazioni per la tutela dei diritti). Propone inoltre di intraprendere azioni di sensibilizzazione e informazione in determinati settori lavorativi, al fine di dissuadere coloro che impiegano manodopera in modo irregolare e informarli dei vantaggi di assumere lavoratori in modo legale;

45.

è d'accordo sul fatto che non ha senso escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i singoli cittadini che assumono lavoratori in situazione irregolare, però fa presente l'impossibilità di prevenire questo fenomeno, se non si prevedono sistemi di assunzione regolare snelli e complementari per coprire la penuria di manodopera sul mercato del lavoro;

46.

sottolinea l'importanza di migliorare la flessibilità e la rapidità nelle assunzioni a carattere temporaneo e di definire i canali di immigrazione stagionale, previsti dal piano d'azione sull'immigrazione legale del 2005, in quanto elementi in grado di evitare la persistenza del fenomeno delle assunzioni irregolari;

47.

richiama l'attenzione sulla situazione di estrema vulnerabilità personale e professionale in cui si trovano numerose donne immigrate nell'Unione europea e invita a prestare una maggiore attenzione a tale problema;

48.

approva la decisione di non imporre sanzioni ai cittadini dei paesi terzi oggetto della proposta, anche se l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento (5) può essere inteso come una penalizzazione, e valuta positivamente le sanzioni economiche imposte ai trasgressori, specie quelle relative al pagamento delle spese di rimpatrio, alle quali si potrebbero aggiungere l'alloggio e il sostentamento dell'immigrato sino al termine della procedura di rimpatrio. L'Unione europea deve inoltre garantire che gli strumenti legislativi concernenti il rimpatrio siano coerenti tra loro e assicurino il rispetto dei diritti fondamentali;

49.

invita ad adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori rimpatriati percepiscano le retribuzioni arretrate;

50.

reclama, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, una maggiore protezione nei confronti dei lavoratori vittime di abusi e chiede di considerare la possibilità di concedere loro un permesso di soggiorno di lunga durata, soprattutto nei casi estremamente gravi, in linea con le disposizioni della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini dei paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

Osservazioni relative ai lavoratori altamente qualificati

51.

Accoglie con favore le iniziative volte a promuovere i canali legali di acceso per l'immigrazione nell'UE nonché i tentativi di armonizzare i diversi meccanismi complessi di accesso ai mercati del lavoro degli Stati membri;

52.

giudica necessaria l'elaborazione di misure quali la «carta blu» allo scopo di rendere più attraente l'Unione europea quale destinazione di flussi migratori di lavoratori specializzati o altamente qualificati, soddisfare le esigenze dei mercati europei del lavoro e garantire la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona. Invita tuttavia la Commissione a fornire una definizione più chiara dei termini «qualificati» e «altamente qualificati» in relazione ai migranti. Propone inoltre che tale definizione tenga conto del livello d'istruzione dell'immigrato, della sua esperienza professionale, delle sue conoscenze linguistiche e di altri fattori di rilievo;

53.

ricorda tuttavia che non bisogna sottovalutare il contributo dei lavoratori non qualificati o poco qualificati sui mercati del lavoro di alcuni paesi europei e ricorda alla Commissione, dopo aver analizzato e valutato la possibile assunzione di lavoratori non qualificati o poco qualificati, gli impegni assunti dal Consiglio in materia di ravvicinamento di altre procedure di ammissione per motivi di lavoro, come previsto dal Piano d'azione sull'immigrazione legale;

54.

ritiene che la «carta blu» dovrebbe essere concessa non solo ai lavoratori specializzati che chiedano di essere ammessi nello spazio comunitario, ma anche a quelli che già resiedono nel territorio di uno Stato membro;

55.

giudica indispensabile disporre di informazioni di base sicure sui fabbisogni di manodopera qualificata nei mercati del lavoro degli Stati membri, e chiede alla Commissione di elaborare un metodo omogeneo ed efficace per la raccolta e la presentazione di dati statistici in questo ambito, conformemente al regolamento CE n. 862/2007;

56.

chiede agli Stati membri di promuovere la partecipazione degli enti locali e regionali alla definizione del volume di ingressi di cittadini dei paesi terzi per le offerte di lavoro altamente qualificato, e si rammarica che tale partecipazione non sia prevista esplicitamente dalla proposta di direttiva;

57.

si chiede se la necessità di risiedere per almeno due anni nel primo Stato membro possa influire sulla mobilità professionale dei lavoratori altamente qualificati e invita la Commissione a cercare formule alternative che garantiscano la mobilità professionale e rispondano alle necessità dei mercati nazionali del lavoro;

58.

valuta positivamente le condizioni di ingresso per i familiari dei lavoratori altamente qualificati, un elemento che, come dimostrano le esperienze maturate in altri paesi quali Australia, Canada e Stati Uniti, può rivelarsi determinante nell'assunzione di questo tipo di lavoratori;

59.

ricorda l'importanza di evitare la «fuga di cervelli» nei paesi in via di sviluppo e sottolinea con preoccupazione il fatto che, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, i programmi di ammissione di lavoratori qualificati (tra i quali figurano anche le recenti iniziative della Commissione sulla migrazione circolare) tendono ad aggravare i problemi di fuga di cervelli (6);

60.

chiede di analizzare in modo accurato, sulla base di dati statistici, la questione della «fuga di cervelli» e i suoi effetti nei paesi di origine, al fine di stabilire, con questi stessi paesi, risposte congiunte per evitare, nei limiti del possibile, i rischi e le conseguenze di questo fenomeno;

61.

invita la Commissione a prendere tutte le misure opportune per promuovere, come alternativa alla «fuga di cervelli», la «circolazione di cervelli», un concetto in base al quale gli immigrati ritornano nel proprio paese di origine e condividono i vantaggi delle competenze acquisite nel paese di destinazione (7) e che consente di creare e approfondire i rapporti tra le comunità dei paesi di origine e quelle dei paesi di destinazione.

Osservazioni relative al permesso unico di soggiorno e di lavoro

62.

Esprime soddisfazione in merito alla proposta concernente la domanda unica per l'ottenimento di un permesso di soggiorno e di lavoro e invita a migliorare i canali amministrativi in modo da agevolare le pratiche per il rilascio di detto permesso;

63.

accoglie qualsiasi proposta volta a semplificare i sistemi di ingresso nell'UE per motivi di lavoro e chiede di snellire le procedure per la domanda e il rilascio di tali permessi al fine di garantire un funzionamento efficace del sistema;

64.

giudica il permesso unico un buono strumento per lottare contro il fenomeno della cosiddetta «irregolarità di ritorno», problema che ha assunto proporzioni notevoli nei paesi dell'Unione europea e che risulta contrario al diritto ad una buona amministrazione, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

65.

esprime soddisfazione per il riconoscimento di un pacchetto comune di diritti a tutti i titolari del premesso unico e ricorda che tali diritti devono essere riconosciuti come legati al quadro internazionale di protezione del lavoro garantito dall'OIL;

66.

ribadisce, come già affermato nel parere CdR 233/2006 fin (8), l'importanza di migliorare i meccanismi per il riconoscimento e l'equivalenza dei diplomi conseguiti e, in generale, delle competenze professionali acquisite dagli immigrati, onde facilitare un inserimento nel mercato del lavoro più conforme alle loro capacità;

67.

approva il fatto che la procedura per presentare la domanda unica di permesso combinato preveda una serie di garanzie, specie per quanto concerne la necessità di giustificare la decisione di respingere la domanda e la possibilità di presentare ricorso contro tale rifiuto;

68.

sottolinea infine che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri devono coinvolgere gli enti locali e regionali nell'elaborazione delle politiche d'immigrazione, specie per quanto riguarda i punti relativi all'integrazione nel mercato del lavoro, affinché gli stessi enti locali e regionali possano partecipare alla decisione sul numero di cittadini di paesi terzi che sarà ammesso sul loro territorio e sulle caratteristiche professionali di tali lavoratori.

Bruxelles, 18 giugno 2008

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, 15 e 16 dicembre 2005, Capitolo IV, punto 8.

(2)  Conformemente al Protocollo di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni, firmato nel novembre 2005.

(3)  Il regolamento CE n. 862/2007 riconosce, al quinto considerando, che «cresce sempre di più l'esigenza di informazioni statistiche in merito alla professione, all'istruzione, alle qualifiche e al tipo di attività dei migranti». Al sesto considerando dello stesso regolamento si afferma che «Statistiche comunitarie armonizzate e comparabili in materia di migrazione e asilo sono indispensabili ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie attinenti all'immigrazione, all'asilo e alla libera circolazione delle persone».

(4)  COM(2007) 248 def.

(5)  COM(2005) 391 def. e COM(2007) 248 def.

(6)  Obtenir les avantages et réduire les risques de la mobilité des travailleurs (Ottenere i vantaggi e ridurre al minimo i rischi della mobilità dei lavoratori). Documento tematico della sessione 3: Flux intra et internationaux de migrants à la recherche d'un travail (Flussi interni e internazionali di migranti per motivi di lavoro) (non disponibile in lingua italiana). Forum dell'OIL, 2007.

(7)  Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Progetto di relazione sulla migrazione di lavoratori qualificati e i suoi effetti sullo sviluppo nazionale ACP-UE/100.012/B/2007.

(8)  Parere del Comitato delle regioni Piano d'azione sull'immigrazione legale, lotta contro l'immigrazione clandestina, futuro della rete europea sulle migrazioni — CdR 233/2006 fin del 13.2.2007.


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