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Document 52007AA0006

    Parere n. 6/2007 concernente le sintesi annuali degli Stati membri, le dichiarazioni nazionali degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari

    GU C 216 del 14.9.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 216/3


    PARERE N. 6/2007

    concernente le sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari

    (presentato in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

    (2007/C 216/02)

    LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 248, paragrafo 4, e l'articolo 279,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 C, paragrafo 4, e l'articolo 183,

    visto il parere della Corte n. 2/2004 sul modello di audit unico («single audit») (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (1),

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

    visto il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (3), in particolare le azioni 5, 6 e 8,

    vista la decisione del Parlamento europeo sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, Sezione III — Commissione (4), in particolare i punti dal 19 al 30,

    vista la risoluzione dell'11 dicembre 2006 del Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea sul consolidamento e l'agevolazione della cooperazione tra le ISC dell'Unione europea, al fine di rafforzare l'obbligo di rendere conto della gestione dei fondi comunitari (5), in particolare il punto 9,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

    I.

    Il parere si riferisce a tre questioni diverse ma correlate fra loro. La prima riguarda il nuovo obbligo introdotto dal regolamento finanziario modificato relativo alla presentazione di sintesi annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni previste dai regolamenti settoriali (come quelle relative agli organismi pagatori per il settore agricolo e quelle emesse dalle autorità di audit per i Fondi strutturali). La seconda questione riguarda le dichiarazioni nazionali, presentate spontaneamente dalle autorità di alcuni Stati membri nel quadro dell'obbligo di render conto ai relativi parlamenti e sottoposte ad audit dalle rispettive istituzioni nazionali di controllo. La terza riguarda le relazioni e i certificati redatti, di loro propria iniziativa, dalle istituzioni nazionali di controllo sulla gestione dei fondi dell'Unione europea all'interno dei relativi Stati membri.

    Sintesi annuali

    II.

    Le sintesi annuali degli audit settoriali e delle dichiarazioni di affidabilità (pareri), introdotte dal regolamento finanziario modificato, rappresentano un ulteriore legame tra la Commissione e gli Stati membri in un modello basato su una struttura a catena. Le prime sintesi annuali, relative all'esercizio 2007, dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2008.

    III.

    La Commissione dovrebbe esercitare una supervisione adeguata delle sintesi annuali — la qualità delle quali dipenderà dalle dichiarazioni sottostanti — per garantirne la coerenza, la comparabilità e l'utilità. Benché la legislazione limiti le sintesi annuali a semplici sintesi settoriali specifiche, la Commissione dovrebbe essere incoraggiata ad accrescere il valore aggiunto che esse apportano in termini di individuazione di problemi comuni, possibili soluzioni e migliori pratiche.

    IV.

    Le sintesi annuali costituiscono un elemento supplementare del controllo interno. Se permettono di evidenziare i punti di forza e quelli deboli, potrebbero favorire un migliore controllo dei fondi comunitari nei settori soggetti alla gestione concorrente.

    Dichiarazioni nazionali

    V.

    Le dichiarazioni nazionali, destinate ai parlamenti nazionali, sono frutto di iniziative spontanee intraprese da alcuni Stati membri al più alto livello. L'utilità delle informazioni supplementari da esse fornite dipenderà dalla portata e dalla qualità dei lavori che ne stanno alla base.

    VI.

    Ponendo l'accento sull'obbligo di rendere conto a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari gestiti in maniera concorrente, e dimostrandone l'adempimento, le dichiarazioni nazionali dovrebbero portare a un miglioramento della gestione. Esse possono essere considerate un nuovo elemento del controllo interno, e come tali dovrebbero essere considerate dalla Commissione e dalla Corte.

    Lavori di audit svolti a livello nazionale

    VII.

    Alcune istituzioni nazionali di controllo espletano, di propria iniziativa, controlli sui fondi comunitari al fine di redigere relazioni destinate alle autorità nazionali. Una di queste autorità esprime un parere sulla conformità dei sistemi al regolamento e sulla legittimità e regolarità delle operazioni.

    Condizioni e restrizioni relative all'utilizzo della potenziale garanzia

    VIII.

    La Corte riconosce la possibilità di avvalersi della potenziale garanzia attinta dalle dichiarazioni nazionali controllate e dai lavori di audit svolti a livello nazionale, rispettando al contempo i principi internazionali di audit. Quale condizione indispensabile per poter usufruire di tale garanzia, le dichiarazioni nazionali o i lavori di audit svolti a livello nazionale devono avere una portata, un approccio e un calendario appropriati ed essere effettuati conformemente ai principi internazionali.

    IX.

    Per quanto concerne il rispetto dei principi internazionali di audit, emerge in particolare una necessità imperativa: l'auditor esterno che intenda basarsi sui pareri e sui lavori di altre istanze, o farne uso, deve ottenere la prova diretta che la base su cui poggiano è solida. Il tempo impiegato dalla Corte per ottenere questa prova deve essere confrontato con il tempo risparmiato grazie alla riduzione delle verifiche dirette (o di altre procedure) nell'ambito sottoposto ad audit.

    X.

    Il carattere «nazionale» delle dichiarazioni nazionali e dei lavori di audit svolti a livello nazionale contrasta con l'attuale approccio orizzontale del lavoro della Corte, dove le conclusioni sono presentate, generalmente, per area di bilancio anziché per Stato membro. Affinché le dichiarazioni nazionali o i lavori di audit espletati su scala nazionale possano avere un impatto sui lavori della Corte devono avere una portata, un approccio e un calendario adeguati e comparabili. Qualunque sia l'utilizzo di questi lavori, la Corte riconosce che le dichiarazioni nazionali e i lavori di audit su scala nazionale potrebbero contribuire ad accrescere la consapevolezza, all'interno degli Stati membri, dell'importanza del controllo interno per quanto concerne i fondi comunitari.

    XI.

    Sia i pareri settoriali (alla base delle sintesi annuali) che le varie dichiarazioni nazionali e iniziative di audit hanno una caratteristica comune: esaminano i sistemi e presentano le relative conclusioni. Le dichiarazioni nazionali possono inoltre fornire pareri specifici sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. L'esperienza insegna che il rischio più importante in questo ambito concerne l'attendibilità delle informazioni fornite dai beneficiari che richiedono fondi comunitari, e non nel modo in cui tali informazioni vengono trattate dagli Stati membri o dalla Commissione. Una dichiarazione attestante che i sistemi funzionano conformemente a quanto prescritto dai regolamenti comunitari non può fornire, di per sé, garanzie sulla legittimità e la regolarità delle operazioni in causa.

    Un approccio di audit

    XII.

    Essendo parte integrante del sistema di controllo interno, le sintesi annuali saranno integrate nelle normali procedure di audit della Corte. Ciò potrebbe includere anche l'esame del contributo che le sintesi annuali apportano all'intero processo di controllo interno, nonché del modo in cui la Commissione gestisce il processo e si serve delle informazioni da esse fornite nell'esercitare il suo ruolo di supervisore.

    XIII.

    L'approccio della Corte riguardo alle dichiarazioni nazionali o ai lavori di audit espletati a livello nazionale dovrebbe essere imperniato sul loro impatto e utilizzo da parte della principale entità controllata, ossia la Commissione. In tale contesto, potrebbe, in particolare, valutare il modo in cui la Commissione fornisce orientamenti, tiene conto dei risultati, si accerta della loro affidabilità e adegua, di conseguenza, le proprie attività di controllo.

    XIV.

    Per quanto concerne la dichiarazione di affidabilità della Corte, occorre fare una distinzione tra le dichiarazioni nazionali in quanto tali e le dichiarazioni nazionali sottoposte ad audit da parte delle istituzioni nazionali di controllo. Le dichiarazioni nazionali hanno alcune caratteristiche in comune con le dichiarazioni della direzione (management representations): possono contenere informazioni preziose sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, ma non costituiscono, di per sé, elementi probatori decisivi. La Corte non è nemmeno tenuta a verificarne l'affidabilità, a meno che non intenda servirsene.

    XV.

    I pareri espressi dalle istituzioni nazionali di controllo sui sistemi e/o sulla legittimità e regolarità delle entrate e delle spese, siano essi indipendenti o formulati sulle dichiarazioni nazionali, possono costituire elementi probatori di audit su cui la Corte può basarsi, a condizione che siano rispettati i principi internazionali di audit. La Corte ne terrà conto nel pianificare e svolgere il proprio lavoro.

    XVI.

    In pratica, la garanzia fornita sui sistemi potrebbe essere impiegata per pianificare audit finanziari e/o di conformità, sia per valutare il rischio di controllo, sia per applicare il modello di affidabilità in materia di audit. Se i lavori delle istituzioni nazionali di controllo, una volta esaminati, risuItano affidabili, possono essere utilizzati dalla Corte nell'ambito della sua attività di verifica dei sistemi, che comprende test dei controlli, riducendo potenzialmente la quantità di verifiche di convalida dirette necessarie.

    XVII.

    Come sopra indicato, se la Corte intende basarsi sul lavoro svolto dalle istituzioni nazionali di controllo, dovrà accertarne l'idoneità e la qualità. In pratica, ciò richiederà una cooperazione bilaterale tra la Corte e le istituzioni nazionali di controllo.

    Prospettive future

    XVIII.

    Per contribuire al miglioramento della gestione, la Commissione dovrebbe contemplare l'uso delle sintesi annuali per identificare, e promuovere, le migliori pratiche all'interno (e tra) gli Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare il rapporto tra la conformità dei sistemi al regolamento e i criteri usati per valutare il livello di errore accettabile sotto il profilo della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, mediante i pareri settoriali alla base delle sintesi annuali e delle dichiarazioni nazionali.

    XIX.

    L'approccio da parte delle istituzioni nazionali di controllo in materia di audit dei fondi comunitari è attualmente esaminato nell'ambito del mandato del gruppo di lavoro del comitato di contatto, incaricato di elaborare principi comuni di audit e criteri di audit comparabili adattati al contesto comunitario (6). Norme comuni in materia di approccio e di metodo possono accrescere la possibilità per la Corte di fare affidamento sui lavori delle istituzioni nazionali di controllo, ferma restando la necessità di ottenere prove dirette della qualità di tali lavori.

    Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 19 luglio 2007.

    Per la Corte dei conti

    Hubert WEBER

    Presidente


    (1)  GU C 107 del 30.4.2004.

    (2)  GU L 390 del 30.12.2006.

    (3)  COM(2006) 9 definitivo.

    (4)  P6_TA(2007)0132.

    (5)  Risoluzione CC-R-2006-01.

    (6)  Risoluzione CC-R-2006-01 del Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea dell'11.12.2006.


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