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Document 52006XX1213(16)

Relazione finale del Consigliere-auditore nel caso COMP/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluniprocedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 303 del 13.12.2006, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/22


Relazione finale del Consigliere-auditore nel caso COMP/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluniprocedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 303/17)

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle seguenti osservazioni:

L'indagine della Commissione in merito ad un'eventuale infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE nel settore dei prodotti chimici a base di gomma è stata avviata in seguito a una richiesta di immunità, presentata ai sensi della comunicazione del 2002 della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole»).

Procedimento scritto

Il 12 aprile 2005 è stata adottata e inviata una comunicazione degli addebiti a quattordici imprese inizialmente si riteneva avessero partecipato all'intesa o ne condividessero la responsabilità e segnatamente:

Bayer AG

Crompton Corporation

Crompton Europe Ltd. (ex Uniroyal Chemical Ltd.)

Uniroyal Chemical Company, Inc.

Flexys NV

Akzo Nobel N.V.

Pharmacia Corporation (ex impresa Monsanto)

General Química SA

Repsol Química SA

Repsol YPF SA

Duslo, A.S.

Prezam, A.S.

Vagus, A.S.

Istrochem, A.S.

L'accesso al fascicolo è stato concesso tramite CD-ROM. Il CD-ROM ha consentito alle parti di avere pieno accesso alla maggior parte delle 10939 pagine di documenti ottenuti dalla Commissione nel corso dell'indagine. Sono stati esclusi soltanto documenti interni della Commissione e segreti aziendali, nonché altre informazioni riservate delle parti.

Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS, e Istrochem AS hanno ciascuna richiesto una proroga dei termini di 8-12 giorni per rispondere alla comunicazione degli addebiti. A sostegno della loro richiesta hanno addotto che, essendo imprese slovacche, non avevano dimestichezza con i procedimenti antitrust e non sapevano che cosa comportasse una comunicazione degli addebiti e quali ne potessero essere le conseguenze. Hanno affermato che su tale base avevano inviato al loro legale la comunicazione degli addebiti e le informazioni pertinenti per preparare una risposta soltanto varie settimane dopo aver ricevuto detta comunicazione.

Ho ritenuto che la comunicazione degli addebiti fosse sufficientemente chiara da suscitare in qualunque destinatario la consapevolezza della gravità delle conseguenze che il procedimento della Commissione poteva comportare. La decisione di un'impresa di avvalersi solo in ritardo dell'assistenza di un legale rientra nelle sue responsabilità tanto quanto quella di non avvalersene affatto.

Nondimeno, ho ritenuto che il legittimo interesse della Commissione ad evitare ritardi nel procedimento non sarebbe stato leso in modo significativo se nel presente caso fosse stata concessa una breve proroga dei termini.

Di conseguenza ho accordato una breve proroga di due giorni dei termini rispettivi di ogni impresa. Tutte le parti hanno risposto entro i termini previsti.

Richieste specifiche riguardanti l'accesso al fascicolo.

Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS, e Istrochem AS hanno chiesto di ottenere accesso al fascicolo della Commissione per consultare le cifre di vendita per il 2001 di prodotti chimici a base di gomma, a livello mondiale e a livello SEE, di un certo numero di imprese coinvolte nel procedimento. La richiesta era motivata dal fatto che tale informazione poteva essere rilevante per il calcolo di un'eventuale ammenda che fosse loro comminata.

Previo verifica, ho ritenuto che l'informazione richiesta fosse di carattere riservato. Di conseguenza ho dovuto tener conto allo stesso tempo della necessità di salvaguardare i diritti alla difesa delle imprese richiedenti e dell'interesse legittimo dell'impresa che ha fornito le informazioni (1) a tutelare i propri dati commerciali sensibili.

In tale contesto, sono giunto alla conclusione che l'esattezza delle cifre relative alle vendite delle varie imprese avrebbe potuto teoricamente influire sul calcolo dell'eventuale ammenda da comminare alle imprese richiedenti nella decisione definitiva della Commissione. Tuttavia tre considerazioni contraddicevano l'importanza per la difesa delle informazioni richieste:

Innanzitutto la Commissione gode di ampia discrezione nel fissare l'importo adeguato dell'ammenda. In conformità con gli orientamenti per il calcolo delle ammende potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati […] in modo da tenere conto del peso specifico […] di ciascuna impresa (la sottolineatura è stata aggiunta). Quindi, in quella fase del procedimento era solo una supposizione che l'importo esatto delle cifre di vendita degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti avrebbe influito sull'eventuale ammenda.

In secondo luogo, le cifre relative alle vendite dei partecipanti alla presunta intesa potevano costituire un fattore obiettivo che incide sul calcolo dell'ammenda. Non potevano però costituire una circostanza attenuante di cui la Commissione dovesse tener conto a favore di un'impresa determinata, poiché non compaiono al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

In terzo luogo, la comunicazione delle cifre richieste ad un'impresa determinata non avrebbe modificato in nessun modo la sua possibilità di influenzare il calcolo di un'eventuale ammenda da parte della Commissione. A questo riguardo l'unica cosa che conta è l'esattezza delle cifre. Non si può presumere che le imprese in questione dispongano di informazioni sulle cifre delle vendite dei loro concorrenti più attendibili di quelle della Commissione, che si basa su dati verificati e forniti dalle parti stesse.

Alla luce di quanto precede, non sono riuscito a comprendere il valore delle informazioni richieste per la preparazione della difesa delle imprese richiedenti. Nondimeno, tenuto conto dell'importanza che le imprese annettevano a tali cifre, ho chiesto ai servizi competenti della Commissione di comunicarle, corredate dalle stime delle parti di mercato per il 2001 (rapporti fra fatturato individuale e stima del valore totale del mercato, che è contenuta nella comunicazione degli addebiti), sotto forma di intervalli di valori. Tali intervalli di valori erano sufficientemente ampi da garantire il trattamento riservato delle cifre reali. Ho respinto il resto della richiesta con una decisione ai sensi dell'articolo 8 del mandato del consigliere-auditore.

Procedimento orale

Tutte le parti, tranne Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation e Repsol (YPF SA e Química SA), hanno partecipato ad un'audizione orale che si è svolta il 18 settembre 2005. Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS, Istrochem AS e General Química SA sono state particolarmente attive durante l'audizione e sono riuscite a mettere seriamente in dubbio la qualità delle prove presentate nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti.

Orientamento definitivo della Commissione

Come conseguenza delle argomentazioni e degli elementi fattuali addotti dalle imprese nelle risposte scritte e nel corso dell'audizione, il progetto di decisione proposto al Collegio modifica profondamente le valutazioni preliminari che figuravano nella comunicazione degli addebiti, per 9 delle 14 imprese (2).

Innanzitutto, applicando il principio giuridico generale secondo il quale il dubbio deve avvantaggiare l'accusato, si ritiene che non vi siano prove sufficienti nei confronti di Duslo AS, Prezam AS, Vagus AS, Istrochem AS e Pharmacia Corporation per concludere che abbiano commesso un'infrazione alle regole UE in materia di concorrenza. Si propone perciò di ritirare le obiezioni nei confronti di dette imprese.

Analogamente la direzione generale della Concorrenza ha concluso che la partecipazione di General Química SA all'infrazione, che ha potuto essere constatata essenzialmente per sua ammissione, è stata molto più breve e meno grave di quanto inizialmente indicato nella comunicazione degli addebiti. Il progetto di decisione ne ha tenuto debito conto.

Inoltre una recente sentenza del Tribunale di prima istanza (3) ha sottolineato che la Commissione ha l'obbligo di dimostrare un interesse legittimo qualora invii una decisione ad un'impresa per un'infrazione i cui termini di prescrizione sono scaduti. Di conseguenza, visto che è stata inviata una comunicazione degli addebiti ad Akzo Nobel N.V per un'infrazione di durata molto breve, per la quale il potere della Commissione di comminare ammende era prescritto e in mancanza di tale giustificazione nel presente caso, il progetto di decisione propone che l'infrazione non sia constatata.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene soltanto addebiti in merito ai quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Ritengo quindi che il diritto delle parti ad essere sentite sia stato rispettato.

Bruxelles, 16 dicembre 2005.

Serge DURANDE


(1)  Cfr. articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003 e articolo 15, paragrafo 3 del regolamento n. 773/2004. Cfr. anche la comunicazione della Commissione comportante la revisione della comunicazione del 1997 relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo, Gazzetta ufficiale C 259 del 21.10.2004, pagg. 8-18, paragrafo 23.

(2)  Tenendo conto del fatto che i cambiamenti riguardanti General Química SA influenzano anche Repsol YPF SA e Repsol Química SA.

(3)  Cause riunite T-22/01 e T-23/02, Sumitomo Chemicals Co Ltd et al., sentenza del 6 ottobre 2005, punti 129-140.


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