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Document 52006XX1021(01)

    Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)

    GU C 255 del 21.10.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    21.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 255/1


    Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)

    (2006/C 255/01)

    1.

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esprimono soddisfazione per l'imminente adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). L'inclusione nella decisione del 1999 di una nuova procedura, denominata «procedura di regolamentazione con controllo», consentirà al legislatore di esercitare un controllo sull'adozione delle misure «quasi legislative» di esecuzione di un atto adottato in codecisione.

    2.

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, nel quadro dell'attuale trattato, tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione.

    3.

    Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento europeo ed il Consiglio riconoscono che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata. Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un adeguamento entro un determinato termine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che una clausola che chiede alla Commissione di presentare una proposta di revisione o di abrogazione delle disposizioni relative alla delega delle competenze di esecuzione possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore.

    4.

    La nuova procedura si applicherà, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure quasi legislative previste in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, ivi comprese quelle previste negli atti che saranno adottati in futuro nel settore dei servizi finanziari (atti «Lamfalussy»). Per contro, affinché essa sia applicabile agli atti adottati in codecisione che sono già in vigore, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE con la procedura di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di misure che rientrano nel suo campo di applicazione.

    5.

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono urgente adeguare i seguenti atti:

    a)

    regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale);

    b)

    direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

    c)

    direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

    d)

    direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.06.2006, pag. 87);

    e)

    regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1);

    f)

    direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

    g)

    direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.07.2005, pag. 29);

    h)

    direttiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.03.2005, pag. 9);

    i)

    regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.03.2005, pag. 1);

    j)

    direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);

    k)

    direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1);

    l)

    direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64);

    m)

    regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1);

    n)

    direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.09.2003, pag. 10);

    o)

    direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 22.07.2005, pag. 16);

    p)

    direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2. 2003 pag. 24);

    q)

    direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.02.2003, pag. 19);

    r)

    direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.02.2003, pag. 1);

    s)

    regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.09.2002, pag. 1);

    t)

    direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41 del 13.02.2002, pag. 20);

    u)

    direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

    v)

    direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1);

    w)

    direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

    x)

    direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);

    y)

    direttiva 98/8/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.04.1998, pag. 1).

    A tale scopo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare al più presto al Parlamento europeo ed al Consiglio proposte di modifica degli atti summenzionati, al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo e, di conseguenza, di abrogare, laddove esistano, le disposizioni di tali atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. Il Parlamento europeo ed il Consiglio si adopereranno affinché tali proposte siano adottate quanto prima.

    6.

    Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2003/C 321/01), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano il ruolo importante svolto dalle misure di esecuzione nella legislazione. Inoltre, ritengono che i principi generali dell'accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (1999/C 73/01) debbano comunque applicarsi alle misure di portata generale adottate secondo la nuova procedura di regolamentazione con controllo.


    (1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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