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Document 52006XC1227(01)
Community guidelines for State aid in the agriculture and forestry sector 2007 to 2013
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013
GU C 319 del 27.12.2006, p. 1–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 319/1 |
ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013
(2006/C 319/01)
I. INTRODUZIONE
(1) |
L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nella definizione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto, da un lato, della particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura peculiare di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole e, dall'altro, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso. Il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), ha riformato radicalmente le modalità di erogazione del sostegno comunitario agli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), istituisce il quadro normativo per la politica dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e ribadisce il ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune assegnato allo sviluppo rurale. Gli articoli 88 e 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre a norma del suo articolo 5 il sostegno erogato a favore di misure di sviluppo rurale deve essere conforme al trattato e al diritto derivato. |
(3) |
Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dalla Comunità, la Commissione ritiene che in linea di massima occorra assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e l'erogazione del sostegno nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale. |
(4) |
Con lettera del 30 maggio 2005 gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte di semplificazione delle regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 22 e 23 giugno e del 25 ottobre 2006. |
II. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
(5) |
I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato. Essi si applicano a tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, anche le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (3). Il capitolo VII contiene regole per gli aiuti di Stato nel settore forestale, compresi gli aiuti per l'imboschimento di superfici agricole. |
(6) |
Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), esclusi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5). |
(7) |
Ai fini dei presenti orientamenti, per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti. |
(8) |
Ai fini dei presenti orientamenti, per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, mentre gli aiuti a favore della pubblicità di prodotti non compresi nell'allegato I sono disciplinati dalle normative trasversali sugli aiuti di Stato (6). |
(9) |
Ai fini dei presenti orientamenti, per «piccole o medie imprese (PMI)» si intendono le piccole e medie imprese rispondenti alle definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7). |
III. PRINCIPI GENERALI
(10) |
A norma dell'articolo 36 del trattato che istituisce la Comunità europea le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati prevedono l'applicazione ai relativi prodotti delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre, l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al numero limitato di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 21). |
(11) |
Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato (8). In nessun caso, quindi, la Commissione può autorizzare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima. |
(12) |
La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. |
(13) |
Tenendo conto delle regole specifiche applicabili all'aiuto alimentare erogato ai paesi terzi, la Commissione di norma non autorizza aiuti di Stato per l'acquisto di prodotti agricoli nella Comunità che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi. |
(14) |
I presenti orientamenti si applicano fatte salve eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria. |
(15) |
Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. |
(16) |
Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. Per ottimizzare l'effetto di incentivo dell'aiuto e per poter dimostrare più facilmente tale effetto nell'ambito di una notifica, nell'istituire le regole di ammissibilità gli Stati membri prevedono le tappe seguenti prima dell'erogazione dell'aiuto. Gli aiuti previsti da un regime di aiuti sono concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione. Se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire l'aiuto, senza richiedere ulteriori passi a livello amministrativo, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione. Se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
Gli aiuti individuali non contemplati da un regime di aiuti possono essere concessi soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Questi requisiti non si applicano ai regimi di aiuti di natura compensativa. |
(17) |
Date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole. È opportuno applicare tale approccio agli aiuti di Stato concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a favore degli investimenti, della tutela ambientale o dell'assistenza tecnica. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha già inserito la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti atti:
|
(18) |
In seguito a tale armonizzazione con le regole applicabili alle imprese non agricole è probabile che le grandi imprese non siano più ammissibili a determinati tipi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica sotto forma di servizi di consulenza. Sotto questo profilo, il sostegno alle grandi imprese sarà limitato in futuro al sostegno de minimis. |
(19) |
A meno che i presenti orientamenti non facciano espressamente riferimento al settore agricolo anziché alla produzione primaria (agricoltori) o alla trasformazione e commercializzazione, gli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato, solo se può essere dichiarata compatibile la concessione dei medesimi ad imprese non agricole, eccettuati specifici settori quali i trasporti e la pesca. |
(20) |
Poiché nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si deve tener conto delle condizioni peculiari della produzione agricola primaria, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (11) non si applicano alla produzione primaria. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti. |
(21) |
Come già rammentato, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, le carni equine, il caffè, gli aceti di alcole e il sughero. In assenza di un'organizzazione comune di mercato per tali prodotti, agli aiuti di Stato ad essi specificamente destinati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12). A norma di tale articolo a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione con l'adozione di una decisione finale negativa. Nel valutare tali aiuti la Commissione dovrà tener conto dell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati a livello comunitario e del fatto che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui il sostegno è di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato, ovvero non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta. Va altresì notato che alcune organizzazioni comuni di mercato non prevedono alcun sostegno comunitario interno. La Commissione non solleverà obiezioni se i regimi di aiuti nazionali rispettano il principio sopra richiamato, anche se le misure previste costituiscono aiuti al funzionamento che di norma sarebbero vietati. Nel formulare le proprie osservazioni la Commissione terrà anche conto del rischio che l'erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un'organizzazione comune di mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione. Questo vale in particolare nel caso delle patate. Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni e raccomandazioni, la Commissione si riserva di ricorrere all'articolo 226 del trattato. |
(22) |
L'articolo 6 del trattato stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e la politica della concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno riservare un'attenzione particolare alle questioni ambientali, anche se i regimi di aiuto considerati non riguardano specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria dell'aiuto. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale. La Commissione si riserva di esigere informazioni, impegni e condizioni supplementari se li ritiene necessari a garantire un'adeguata tutela ambientale. |
(23) |
La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità. Gli Stati membri che propongono misure di sostegno al settore agricolo non contemplate dai presenti orientamenti dovranno fornire una valutazione economica dell'impatto positivo della misura, in termini di sviluppo del settore agricolo e dei rischi di distorsioni della concorrenza connessi alle misure proposte. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza. |
(24) |
Salvo se altrimenti precisato, tutte le aliquote di aiuto nei presenti orientamenti sono indicate come valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda). |
IV. MISURE DI SVILUPPO RURALE
(25) |
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede una serie di misure di sostegno allo sviluppo rurale. Il presente capitolo degli orientamenti stabilisce le regole applicabili agli aiuti di Stato a favore di misure di sostegno dello sviluppo rurale e di alcune altre misure strettamente connesse allo sviluppo rurale. |
(26) |
Per garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale proposte per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, ogni notifica relativa ad aiuti per investimenti (capitoli IV.A e IV.B), ad aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali (capitolo IV.C), ad aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni (capitolo IV.D), ad aiuti per il rispetto delle norme (capitolo IV.E) e ad aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori (capitolo IV.F) deve essere accompagnata da una documentazione che dimostri in che modo le misure di aiuto di Stato si inseriscono nei relativi programmi di sviluppo rurale e sono coerenti con essi. Non saranno autorizzati gli aiuti di Stato non coerenti con il pertinente programma di sviluppo rurale e in particolare gli aiuti di Stato che portano ad un aumento della capacità per la quale non si possono trovare sbocchi normali sul mercato. |
IV.A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
(27) |
Il presente sottocapitolo si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti. |
IV.A.1. Analisi
(28) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: |
a) |
allo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore di investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; |
b) |
in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché possa conformarvisi. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari dell'aiuto all'insediamento, il sostegno può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari in vigore, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare 36 mesi dalla data di insediamento; |
c) |
a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono vietati gli aiuti di Stato per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato del medesimo regolamento, ossia:
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d) |
il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 non si applica agli aiuti per investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali, finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche e le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro; |
e) |
qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in conformità alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; |
f) |
gli Stati membri che ritardano l'applicazione di requisiti comunitari obbligatori oltre la data prevista dalla normativa comunitaria possono, attraverso tale ritardo, conferire un vantaggio ai propri agricoltori rispetto agli agricoltori degli Stati membri che si conformano ai nuovi requisiti entro i termini prescritti. Non è opportuno aumentare ulteriormente tale rischio di distorsione della concorrenza attraverso la concessione di sostanziosi aiuti di Stato agli agricoltori che sosterranno i costi connessi ai nuovi requisiti solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria. Nel fissare un'adeguata intensità di aiuto per investimenti connessi al rispetto di requisiti di nuova introduzione occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il rispetto di tali requisiti comporta spesso soltanto costi per l'agricoltore, non controbilanciati da un aumento del reddito potenziale. Per questo motivo occorrerebbe riservare l'intensità di aiuto più elevata agli investimenti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione realizzati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e concedere agli investimenti realizzati in ritardo una percentuale di aiuto inferiore. Tale percentuale dovrà essere proporzionale al ritardo e dovrebbe scendere a zero a partire da una certa data; |
g) |
per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, è opportuno tenere conto dei problemi e dei bisogni specifici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007; |
h) |
gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere accettati per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature possa costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese percepiscano aiuti agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove. |
IV.A.2. Orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
(29) |
Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006, si possono concedere aiuti della stessa intensità e alle stesse condizioni previste dal citato articolo 4 per specifici prodotti agricoli e per le opere di drenaggio e gli impianti ed opere per l'irrigazione che non riducono del 25 % il precedente consumo di acqua. L'importo massimo dell'aiuto fissato dall'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non si applica. |
(30) |
Gli aiuti per la conservazione dei paesaggi tradizionali e per i fabbricati aziendali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 5 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Tuttavia il limite di 10 000 EUR fissato [dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004] potrà essere superato in casi debitamente giustificati. |
(31) |
Gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali realizzato nell'interesse pubblico saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 6 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. |
(32) |
Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Per le spese connesse a investimenti realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati [dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004], l'intensità massima di aiuto è pari:
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(33) |
Saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti a copertura del 75 % dei costi aggiuntivi per investimenti realizzati negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008 e rispettivamente fino al 31 dicembre 2010. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. |
(34) |
Saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché beneficino del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, aiuti pari al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e pari al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per costi aggiuntivi per investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. Le misure di aiuto per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE che la Commissione ha dichiarato compatibili con il trattato prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti possono proseguire fino al 31 dicembre 2008 conservando l'aliquota di aiuto autorizzata dalla Commissione. |
(35) |
Non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore. Tuttavia saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui figurino nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti agli investimenti erogati ai giovani agricoltori per investimenti finalizzati a conformarsi a requisiti nazionali o comunitari vigenti. Tali aiuti saranno autorizzati ad un'aliquota fino al 60 % dell'importo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fino al 50 % degli investimenti ammissibili da essi realizzati nelle altre zone. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti. |
(36) |
Le notifiche relative ad aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. |
(37) |
Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. |
(38) |
Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non realizzati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune. |
(39) |
La Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi a favore di grandi imprese. |
IV.B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
(40) |
Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. |
IV.B.1. Analisi
(41) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
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IV.B.2. Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli
(42) |
Gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle disposizioni seguenti:
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(43) |
Salvo se altrimenti disposto nei presenti orientamenti, ad esempio per gli aiuti connessi alla tutela ambientale, la Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 mio EUR esclusivamente se questi aiuti soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, limitatamente al massimale stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013 nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il trattato. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. |
(44) |
La Commissione dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano solo se sono concessi a favore di piccole e medie imprese. |
(45) |
Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 mio EUR, o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 mio EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(46) |
Le notifiche di aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. |
(47) |
Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. |
IV.C. Aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali
(48) |
Salvo se altrimenti specificato, il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi ai produttori primari (agricoltori). |
IV.C.1. Principi generali
(49) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.C.2. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
IV.C.2.a.
(50) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.C.2.b.
(51) |
Gli aiuti per gli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 39 o 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione. |
(52) |
Quando notificano un aiuto di Stato a favore dell'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, gli Stati membri dovranno impegnarsi ad adattare il regime di aiuto per tener conto di eventuali modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 o delle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione. |
(53) |
Gli Stati membri che desiderino erogare aiuti supplementari di importo superiore ai massimali stabiliti a norma degli articoli 39, paragrafo 4, oppure 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono dimostrare che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite in tale regolamento e nelle relative modalità di applicazione. Inoltre, devono fornire la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi, corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto. |
(54) |
Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 di norma saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Non può tuttavia essere autorizzata la concessione di simili aiuti più elevati agli agricoltori che si limitano a proporre di non modificare le prassi agricole correnti sulle terre di cui trattasi (ad esempio che si impegnino a non passare dal pascolo estensivo a forme di produzione più intensiva), a meno che non si possa dimostrare l'esistenza di vantaggi eccezionali sul piano della tutela dell'ambiente. |
(55) |
Se intende compensare i costi della transazione connessi all'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le aziende che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà di norma aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni agroambientali o per il benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali spese continuano a sussistere o che sono sostenute nuove spese di transazione. |
(56) |
Nella misura in cui i costi di transazione siano calcolati in base a costi medi e/o a imprese medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare delle grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per azienda o per ettaro. |
(57) |
Possono essere concessi aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali. Al riguardo, gli investimenti non produttivi non devono comportare aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola. |
(58) |
Qualora, in via eccezionale, propongano di erogare aiuti pubblici per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri devono fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo dell'aiuto proposto dovrebbe riflettere la durata più breve degli impegni assunti. |
IV.C.3. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
IV.C.3.a.
(59) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.C.3.b.
(60) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione. Potranno essere ammessi esclusivamente gli aiuti attinenti ad obblighi supplementari rispetto agli obblighi della condizionalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli aiuti eventualmente concessi senza rispettare il principio «chi inquina paga» dovranno avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente. |
IV.C.4. Altri aiuti per la tutela dell'ambiente
(61) |
Gli aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori per la tutela dell'ambiente sono esaminati nel precedente capitolo IV.A. |
(62) |
La Commissione esaminerà qualsiasi altro aiuto a favore della tutela dell'ambiente tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che pertanto è dichiarata applicabile al settore agricolo. In caso di modifica o sostituzione di tale disciplina si applicheranno le nuove disposizioni salvo se altrimenti specificato nelle medesime. |
63) |
Gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Per gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente, in applicazione delle regole sugli aiuti agli investimenti sopra descritti al capitolo IV.B, può essere applicato un massimale di aiuto più elevato. |
IV.D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
(64) |
Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). |
IV.D.1. Analisi
(65) |
L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il pagamento di indennità pari a 250 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) a favore delle zone montane caratterizzate da svantaggi naturali e di indennità fino a un massimo di 150 EUR per ettaro di SAU in altre zone con svantaggi naturali. In casi debitamente giustificati, possono essere concesse indennità superiori ai massimali, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale. L'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari oltre gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3. |
(66) |
A norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 37 e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 subordinatamente all'adozione di un atto da parte del Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato. Fino ad allora, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, rimangono in vigore le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15 e l'articolo 51, paragrafo 3. Il regolamento (CE) n. 1783/2003, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (24) ha maggiorato il massimale medio per ettaro che può essere erogato in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 portandolo da 200 a 250 EUR in circostanze debitamente giustificate da motivi oggettivi. Contrariamente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 vieta gli aiuti di Stato di importo superiore al massimale fissato nell'allegato del medesimo regolamento, ossia aiuti di importo superiore alla media di 250 EUR per ettaro. |
(67) |
In base all'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno adottare un metodo coerente di calcolo dell'impatto economico degli svantaggi accertati che permetta, in particolare, di garantire che non vi sia alcuna sovracompensazione dell'impatto economico degli svantaggi naturali. |
(68) |
Occorre altresì evitare distorsioni della concorrenza e gravi squilibri nei livelli globali di sostegno tra gli Stati membri, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo dei pagamenti compensativi. |
(69) |
Queste regole potranno essere riviste in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
IV.D.2. Orientamenti
(70) |
Fino all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini, e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e alle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione e purché i beneficiari adempiano gli obblighi della condizionalità. |
(71) |
Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, il sostegno globale concesso agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento. |
(72) |
A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui a tali articoli e alle relative modalità di attuazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione. |
(73) |
In ogni caso, per gli aiuti concessi sia a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 che a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti di Stato saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto alle seguenti condizioni:
|
(74) |
La Commissione, in conformità alle regole dello sviluppo rurale, si riserva di esigere pagamenti decrescenti a favore di aziende al di sopra di una determinata dimensione. A tal fine, le notifiche dovranno specificare la dimensione dell'azienda che beneficia di tali pagamenti. |
IV.E. Aiuto per il rispetto di requisiti obbligatori
(75) |
Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). |
IV.E.1. Analisi
(76) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.E.2. Orientamenti
(77) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 31 e di cui all'articolo 88, paragrafi 5 o 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione. |
(78) |
Gli aiuti che superino il massimale fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono coprire al massimo l'80 % delle spese sostenute o della perdita di reddito subita dagli agricoltori. Gli aiuti non possono superare complessivamente 12 000 EUR per azienda, tenendo conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso. Nel caso in cui sia concessa una compensazione per conformarsi a più di una norma, tale importo massimo non deve essere superato nel corso di qualunque periodo di cinque anni. |
(79) |
Possono essere erogati aiuti esclusivamente per il rispetto di norme di cui, se calcolate con riferimento ad una azienda media del settore e allo Stato membro considerato, si possa dimostrare che sono la causa diretta di:
|
(80) |
Il sostegno può essere concesso esclusivamente per conformarsi a norme che implicano maggiori costi di esercizio o maggiori perdite di reddito nel 25 % almeno di tutte le aziende agricole del settore o sottosettore dello Stato membro a cui si riferisce la norma. |
(81) |
Per quanto riguarda le norme nazionali, gli Stati membri devono dimostrare che l'introduzione della norma in parola a livello nazionale rischierebbe di provocare un marcato svantaggio competitivo per i produttori interessati. Tale svantaggio deve essere dimostrato in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosettore a cui si applica la norma. |
IV.F. Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori
(82) |
Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). |
IV.F.1. Analisi
(83) |
Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori è idoneo a incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a prevenire l'esodo rurale. L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori. |
IV.F.2. Orientamenti
(84) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione. |
IV.G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
(85) |
Il presente capitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). |
IV.G.1. Analisi
(86) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.G.2. Orientamenti
(87) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005. La Commissione autorizzerà pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività. |
(88) |
La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato a favore del ritiro degli agricoltori da qualsiasi attività agricola purché siano subordinati alla cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali. |
IV.H. Aiuti a favore delle organizzazioni di produttori
IV.H.1. Analisi
(89) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di organizzazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Per focalizzare il sostegno sulle piccole organizzazioni di produttori ed evitare la concessione di importi ingenti è opportuno tuttavia riservare la concessione di simili aiuti alle piccole e medie imprese, nei limiti di un massimale. |
IV.H.2. Orientamenti
(90) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato all'avviamento di organizzazioni di produttori se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 9 del progetto di regolamento di esenzione]. |
(91) |
Il presente capitolo non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello della produzione agricola, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questo capitolo agli aiuti erogati a copertura dei costi di avviamento delle organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità. |
(92) |
Gli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti. |
(93) |
L'autorizzazione di regimi di aiuti a norma del presente capitolo sarà subordinata all'obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato. |
(94) |
In alternativa alla concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati dal presente sottocapitolo a favore di grandi imprese. |
IV.I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria
IV.I.1. Analisi
(95) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.I.2. Orientamenti
(96) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la ricomposizione fondiaria se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 13 del nuovo di regolamento di esenzione]. |
IV.J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
IV.J.1. Analisi
(97) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.J.2. Orientamenti
(98) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 14 del futuro regolamento di esenzione]. |
(99) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. |
(100) |
La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese. |
(101) |
Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai precedenti capitoli IV.A e IV.B, a seconda del caso. |
IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
IV.K.1. Analisi
(102) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.K.2. Orientamenti
(103) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione]. |
(104) |
Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari (agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. |
(105) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. |
(106) |
La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese. |
(107) |
La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire una descrizione precisa del progetto con una spiegazione della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:
|
IV.L. Aiuti nel settore zootecnico
IV.L.1. Analisi
(108) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.L.2. Orientamenti
(109) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato nel settore zootecnico se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3, del [nuovo regolamento di esenzione]. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente capitolo a favore di grandi imprese. |
IV.M. Aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo
IV.M.1. Analisi
(110) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
IV.M.2. Orientamenti
(111) |
La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, tenendo conto delle specifiche disposizioni loro applicabili e in base ad una valutazione della compatibilità delle misure con i rispettivi piani di sviluppo rurale e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti della Comunità. |
V. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI
V.A. Osservazioni di carattere generale
(112) |
La corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo della Comunità. Il dibattito su queste tematiche è stato sollecitato dalla recente comunicazione della Commissione relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo (27). In esito alle discussioni del 2005 a livello del Consiglio si è giunti alla conclusione (28) unanime che il ricorso agli aiuti di Stato per misure di gestione dei rischi e delle crisi deve obbedire alle pertinenti regole di concorrenza comunitarie. Il Consiglio ha convenuto che gli strumenti ammissibili di gestione dei rischi devono pertanto rispettare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. È emerso un ampio consenso tra gli Stati membri sul fatto che, benché il finanziamento pubblico possa essere fondamentale, specialmente per l'istituzione e il graduale ricorso a nuovi strumenti, è altrettanto fondamentale che la responsabilità sia condivisa e che vi sia pertanto un contributo finanziario degli agricoltori. |
(113) |
Per certi tipi di rischi e di crisi nel settore agricolo la concessione di aiuti di Stato può costituire un adeguato strumento di sostegno. Occorre tuttavia tener presente che gli Stati membri non hanno affatto l'obbligo di erogare aiuti di Stato. Ne consegue che può succedere che percepiscano aiuti per rischi o crisi analoghi solo i produttori di uno Stato membro o di una regione, e non i produttori di altri Stati membri o regioni. Tali differenze possono dar luogo a distorsioni della concorrenza. Pertanto, analogamente a quanto avviene per altri tipi di aiuti, ai fini dell'autorizzazione di aiuti di Stato a favore della gestione dei rischi e delle crisi occorre tener presente la necessità di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza. Esigere dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure o un altro tipo di contropartita adeguata permetterebbe di attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e di offrire un incentivo per minimizzare i rischi. |
(114) |
È proprio la produzione primaria (agricoltura) ad essere esposta ai rischi e alle crisi peculiari al settore agricolo. Le aziende attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Per questo motivo gli aiuti a favore di alcuni tipi di rischi e di crisi dovrebbero essere limitati alla produzione primaria. |
(115) |
Gli aiuti di Stato dovrebbero limitarsi ad aiutare gli agricoltori che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere gli agricoltori a correre rischi non necessari e le conseguenze di scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero ricadere sugli agricoltori stessi. |
(116) |
In base a tali considerazioni la Commissione ha rivisto gli elenchi esistenti di misure di gestione dei rischi e delle crisi che possono essere finanziate attraverso la concessione di aiuti di Stato. Da tale revisione è emerso che l'attuale panoplia di strumenti è adeguata, ma deve essere perfezionata alla luce dell'esperienza. Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica comunitaria in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere il sottocapitolo V.B.4 non appena tale valutazione sarà conclusa. |
(117) |
L'introduzione nel 2005 dell'agevolazione de minimis (29) a livello della produzione primaria mette a disposizione degli Stati membri uno strumento supplementare per erogare un supporto minimo rapidamente e senza bisogno di chiedere l'autorizzazione alla Commissione. L'inserimento delle imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento de minimis applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per impresa e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno di tali imprese. Occorre chiarire tuttavia che il sostegno de minimis non può servire a risolvere problemi economici di una certa entità connessi all'insorgenza di eventuali crisi. Gli aiuti di importo più elevato devono essere erogati nell'ambito di una disciplina in materia di aiuti di Stato che permette alla Commissione di esercitare un controllo e di evitare distorsioni di concorrenza. |
(118) |
Va chiarito che le presenti norme in materia di aiuti di Stato non possono, da sole, costituire una gestione ottimale delle crisi né sostituirvisi. L'erogazione di aiuti di Stato può solo agevolare tale gestione, in certe circostanze. La crisi può sopraggiungere dall'oggi al domani e richiedere una reazione rapida. Una gestione efficace delle crisi impone agli Stati membri di riflettere in anticipo sul tipo di aiuti di Stato da attivare in caso di crisi. Gli Stati membri devono esaminare le varie possibilità di sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato e elaborare per tempo regimi di aiuto che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema di compensazioni, di notificarlo e chiederne l'autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso prima di poter aiutare le persone che ne hanno più bisogno. |
V.B. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
V.B.1. Osservazioni di carattere generale
(119) |
Per evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che al momento del verificarsi del danno non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre cinque anni dalla data dell'evento. |
V.B.2. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali
(120) |
Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore agricolo. |
(121) |
La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (30). Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Per favorire la rapidità della gestione delle crisi, la Commissione autorizzerà in futuro i regimi di aiuti destinati a compensare i danni provocati da calamità naturali quali terremoti, valanghe, smottamenti, inondazioni ed altre calamità naturali purché possa essere fornita una descrizione sufficientemente precisa. |
(122) |
Tra gli eventi eccezionali sono stati finora accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altra parte, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da una normale assicurazione reperibile sul mercato. In linea generale, la Commissione non riconosce l'insorgere di malattie animali o vegetali come una calamità naturale o un evento eccezionale. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale. Dato che questo tipo di eventi è per sua natura difficile da prevedere, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato tenendo presenti le prassi precedentemente seguite in questo settore. |
(123) |
Una volta dimostrata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Di norma la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative. La Commissione ammetterà inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva. In ogni caso la giurisprudenza della Corte di giustizia impone agli Stati membri di dimostrare un nesso diretto tra il danno causato dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e l'obbligo di effettuare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai produttori. |
V.B.3. Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche
(124) |
Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). |
V.B.3.1.
(125) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
V.B.3.2.
(126) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del futuro regolamento di esenzione]. |
(127) |
Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuto a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche devono essere corredate di adeguate informazioni meteorologiche che possono essere fornite anche successivamente sotto forma di relazioni annuali, come previsto [dall'articolo 20, paragrafo 3, ultima frase, del futuro regolamento di esenzione]. |
(128) |
La Commissione accetterà metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. Qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono basarsi su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. |
(129) |
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nel presente sottocapitolo soltanto gli agricoltori, oppure l'organizzazione di produttori di appartenenza e l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. |
(130) |
Per le perdite subite a partire dal 1o gennaio 2010, la Commissione derogherà al requisito di cui [all'articolo 11, paragrafo 8, del futuro regolamento di esenzione] soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati. |
V.B.4. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
(131) |
Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica della Comunità in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere la relativa sezione non appena tale valutazione sarà conclusa. |
V.B.4.1.
(132) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
V.B.4.2.
(133) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 10 del futuro regolamento di esenzione]. |
(134) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per i test TSE e i capi morti se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 16 del futuro regolamento di esenzione]. |
(135) |
Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato ai seguenti fini:
|
(136) |
Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, la Commissione richiederà di dimostrare che non vi è possibilità di sovracompensazione attraverso il cumulo dei diversi regimi. Se è stato approvato un aiuto comunitario, occorre indicare la data e gli estremi della pertinente decisione della Commissione. |
(137) |
La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato di questo tipo esclusivamente a favore degli agricoltori. |
V.B.5. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
138) |
Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). |
V.B.5.1.
(139) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
V.B.5.2.
(140) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 12 del futuro regolamento di esenzione]. |
(141) |
La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto. |
(142) |
La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi a favore di grandi imprese né di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. |
V.C. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione
V.C.1. Analisi
(143) |
La Commissione considera con favore i regimi di aiuto per la chiusura di capacità nel settore agricolo se coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare:
|
V.C.2. Orientamenti
(144) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la chiusura di capacità nel settore agricolo se soddisfano le seguenti condizioni:
|
V.D. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(145) |
Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (36). |
VI. ALTRI TIPI DI AIUTI
VI.A. Aiuti a favore dell'occupazione
V.A.1. Analisi
(146) |
Dal 2002, gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro nel settore agricolo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (37). Le norme stabilite nel citato regolamento costituiscono un quadro coerente per tale sostegno. Gli aiuti per l'occupazione limitati al settore agricolo, ma rispondenti a tutte le altre condizioni imposte dal suddetto regolamento, non sono oggetto di esenzione. Date le specificità del settore agricolo, in particolare quelle della produzione primaria, gli Stati membri possono ritenere utile introdurre specifici regimi di aiuto a favore dell'occupazione nel settore agricolo. Nella misura in cui tali aiuti siano disponibili per l'intero settore agricolo, senza limitazioni a determinati prodotti, i benefici di un simile sostegno rimarrebbero comunque predominanti rispetto al rischio di distorsioni che potrebbero conseguirne. |
VI.A.2. Orientamenti
(147) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione nel settore agricolo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 e agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002. Gli aiuti limitati al settore dell'agricoltura saranno autorizzati alle stesse condizioni. |
VI.B. Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo
(148) |
Gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'agricoltura saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (38), compresa la possibilità di un sostegno supplementare per la ricerca a favore del settore agricolo. |
VI.C. Strumenti di aiuto orizzontali applicabili al settore agricolo
(149) |
Per ragioni di completezza è opportuno sottolineare che oltre agli strumenti di aiuto e alle regole sopra descritti, si applicano in particolare al settore dell'agricoltura le seguenti regole relative alla definizione di aiuto e alla compatibilità degli aiuti con il trattato:
|
(150) |
All'atto della revisione di uno degli strumenti sopra elencati la Commissione intende portare avanti la propria politica di inclusione dell'agricoltura, salvo che vi siano fondati motivi per riservare un trattamento specifico al settore agricolo. |
(151) |
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato al settore agricolo, occorre notare che la Commissione ha sostenuto che le aziende attive nella produzione e commercializzazione di prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato e sono disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati non possono essere considerate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato (48). |
VI.D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
VI.D.1. Analisi
(152) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
VI.D.2. Orientamenti
(153) |
Gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità saranno dichiarati compatibili con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
(154) |
Se la campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni riconosciute a livello comunitario, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità. |
(155) |
Nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se l'indicazione dell'origine sia effettivamente secondaria nel messaggio, la Commissione prenderà in considerazione sia l'importanza globale del testo o del simbolo che fanno riferimento all'origine, comprese le immagini o la presentazione generale, sia l'importanza del testo o del simbolo che fanno riferimento all'argomento chiave usato nella pubblicità, cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto. |
(156) |
L'aliquota dell'aiuto diretto non supera il 50 %. Se le imprese del settore contribuiscono al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % indipendentemente dalla forma che assume il contributo. |
(157) |
Inoltre saranno dichiarati compatibili aiuti di Stato a favore della pubblicità che possono ammontare fino al 100 % delle spese ammissibili se la campagna pubblicitaria è di carattere generico e giova a tutti i produttori di quel tipo di prodotto: in tal caso non può essere fatto alcun riferimento all'origine del prodotto. La campagna potrà essere realizzata da associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. |
(158) |
Le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 mio EUR devono essere notificate separatamente. |
(159) |
La Commissione esaminerà e autorizzerà gli aiuti a favore della pubblicità nei paesi terzi in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi enunciati dal regolamento (CE) n. 2702/1999. La Commissione non dichiarerà tuttavia compatibili gli aiuti di Stato a favore della pubblicità che:
|
VI.E. Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine
VI.E.1. Analisi
(160) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
VI.E.2. Orientamenti
(161) |
La Commissione dichiarerà non compatibili con il trattato gli aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine. |
VI.F. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali nell'ambito della direttiva 2003/96/CE
IV.F.1. Analisi
(162) |
La possibilità di concedere agevolazioni ed esenzioni fiscali al settore agricolo esiste nella legislazione comunitaria dal 1993. Finora non sono stati fissati orientamenti precisi circa la compatibilità di questo tipo di misure con le regole in materia di aiuti di Stato. La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (54) permette agli Stati membri di applicare esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta. L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva prevede espressamente che «i provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.». |
(163) |
Le suddette misure possono infatti configurare aiuti di Stato per i seguenti motivi: si può considerare che godono di un finanziamento pubblico in quanto con la loro applicazione lo Stato si priva di risorse finanziarie; se applicate in uno specifico settore economico avvantaggiano determinate imprese o certi tipi di prodotti; possono creare o minacciare di creare distorsioni della concorrenza in un settore sensibile come l'agricoltura, in cui i flussi commerciali sono molto intensi. |
(164) |
Per valutare la compatibilità di tali misure con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è necessario stabilire una serie di regole. |
(165) |
L'articolo 8 della direttiva 2003/96/CE stabilisce che ai prodotti utilizzati come carburante per motori per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura si applicano i livelli di tassazione minimi fissati nel suo allegato I, tabella B. |
(166) |
L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE prevede che gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori dei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, e stabilisce inoltre che il Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero. |
(167) |
La Commissione tiene conto delle suddette disposizioni nel formulare le regole di compatibilità degli aiuti di Stato a favore della produzione primaria nel settore dell'agricoltura escludendo l'applicazione di una tassazione differenziata in questo settore. Qualora si applichi trasversalmente all'intero settore dell'agricoltura una misura fiscale a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, la Commissione considera che tale misura possa contribuire allo sviluppo del settore. Finora alla Commissione sono pervenute notifiche relative esclusivamente a riduzioni fiscali connesse ai carburanti utilizzati nell'attività di produzione agricola primaria. Tenendo conto del fatto che tali riduzioni si basano sui quantitativi di carburanti effettivamente utilizzati nella produzione primaria (che devono essere documentati dalla presentazione di fatture da parte degli agricoltori) e in considerazione della scala ridotta delle strutture delle aziende agricole nell'Unione europea (oltre il 60 % delle aziende ha meno di 5 ha di superficie agricola utilizzata) la Commissione considera che tale misura non sia tale da creare indebite distorsioni della concorrenza. Per analogia, si considera che anche le esenzioni fiscali per l'energia e l'elettricità utilizzate nella produzione agricola primaria siano piuttosto di scala ridotta e non di entità tale da incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(168) |
È possibile che dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE siano già stati concessi illegalmente aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta in relazione alla produzione agricola primaria. Tali aiuti saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è stata applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo. |
IV.F.2. Orientamenti
(169) |
L'applicazione dei livelli minimi di tassazione stabiliti nell'allegato I, tabella B, della direttiva 2003/96/CE a prodotti utilizzati come carburanti per motori utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché non sia stata applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. |
(170) |
L'applicazione di un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato fino al 31 dicembre 2007 o fino a una data che sarà decisa dal Consiglio, purché non sia applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. In caso di modifica della direttiva 2003/96/CE la presente disposizione sarà opportunamente riveduta. |
(171) |
Se il Consiglio decide di abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità usati per lavori nel settore dell'agricoltura, gli aiuti di Stato connessi ad una riduzione fiscale ai sensi della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se la riduzione soddisfa tutte le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo. |
(172) |
Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le pertinenti disposizioni del presente capitolo e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo. |
VII. AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE
VII.A. Introduzione
(173) |
Non esistono norme comunitarie specifiche che disciplinano gli aiuti di Stato per il settore forestale (silvicoltura e industrie collegate) (55). Ciò nonostante, oltre agli aiuti di Stato erogati in conformità alle norme comunitarie comuni a tutti i settori, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (56) e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (57), alcuni strumenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato a favore degli scambi e della produzione industriale si applicano anche al settore forestale, in particolare gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (58). Il settore forestale può beneficiare anche di aiuti erogati conformemente al regolamento relativo agli aiuti de minimis applicabili alle attività industriali e al regolamento (CE) n. 70/2001, che non si applicano alla produzione agricola. Oltre alle regole e agli strumenti citati, è inoltre una prassi consolidata della Comunità quella di autorizzare aiuti a favore della conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste. Per rendere tale prassi trasparente e determinarne la portata rispetto alle altre norme relative agli aiuti pubblici al settore forestale appare appropriato stabilire la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per il settore forestale. Nel formulare tale politica è anche necessario tener conto dell'aiuto a favore delle misure destinate all'utilizzo sostenibile delle superfici forestali disciplinato dal regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di assicurare la coerenza tra gli aiuti di Stato e il sostegno cofinanziato per il settore forestale. |
VII.B. Analisi
(174) |
Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
|
VII.C. Orientamenti nel settore forestale
(175) |
Per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili sotto elencate, a condizione che lo Stato membro sia in grado di dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale:
|
(176) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per gli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, i pagamenti a favore dell'ambiente forestale, il ripristino del potenziale forestale e gli interventi preventivi, nonché gli investimenti non produttivi, se gli aiuti soddisfano le disposizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e non superano l'intensità massima ivi fissata. |
(177) |
La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato per la copertura dei costi supplementari e della perdita di reddito connessi all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori se i proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario sull'uso di tali tecnologie e se tale impegno soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 saranno dichiarati di norma compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali e tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. |
(178) |
La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per l'acquisto di superfici forestali se l'intensità non supera quella stabilita [dall'articolo 4 del futuro regolamento di esenzione] per l'acquisto di terreni agricoli. |
(179) |
La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, compresi i piani aziendali, i piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché per la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione]. |
(180) |
Gli aiuti a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori saranno autorizzati dalla Commissione se rispettano le condizioni di cui [all'articolo 9 del futuro regolamento di esenzione]. |
(181) |
La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota su scala relativamente ridotta e progetti dimostrativi, che soddisfino le disposizioni di cui al punto 107 dei presenti orientamenti. |
(182) |
Le regole di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare al settore forestale altre norme in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori o al settore commerciale e industriale. |
VIII. ASPETTI PROCEDURALI
VIII.A. Notifica
(183) |
Fatto salvo quanto disposto ai punti che seguono, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (59). Ciò non vale per gli aiuti contemplati da uno dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (60). |
(184) |
A norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento, in quanto parte della programmazione ivi prevista. |
(185) |
Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure devono rispettare tutte le condizioni sostanziali previste per gli aiuti di Stato, con particolare riferimento ai costi ammissibili e alle intensità di aiuto stabilite dai presenti orientamenti. L'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna misura deve essere chiaramente indicato nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di applicazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate secondo queste modalità. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. |
(186) |
Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabilito dallo Stato membro. |
(187) |
Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale. |
VIII.B. Durata dei regimi di aiuto
(188) |
In virtù degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo in vigore nel periodo 2000-2006, la Commissione era solita accettare notifiche di regimi di aiuti di Stato di durata illimitata Questa prassi può portare ad una mancanza di trasparenza soprattutto nei casi in cui una misura di aiuto non venga attuata per alcuni anni. Inoltre, rende più complessa la revisione regolare obbligatoria di tutti i regimi di aiuto esistenti da parte della Commissione. |
(189) |
In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni. |
VIII.C. Relazioni annuali
(190) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso dettati da una decisione condizionale. Le relative modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (61). |
(191) |
La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. |
(192) |
Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(193) |
Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo. |
VIII.D. Applicazione ai nuovi aiuti
(194) |
La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno valutate in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data di notifica dell'aiuto. Eccettuate le misure di cui al punto 195), a partire dal 1o gennaio 2007 la Commissione non applicherà più i seguenti testi:
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VIII.E. Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di adesione del 2003
(195) |
Per la valutazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'allegato IV, capitolo 4, punto 4, dell'atto di adesione del 2003 (65), gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo applicabili il 31 dicembre 2006 rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo il punto 196), purché gli aiuti suddetti siano conformi ai medesimi orientamenti entro il 30 aprile 2007. |
VIII.F. Proposte di opportune misure
(196) |
In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2007, tranne nel caso dei regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, e quelli a favore di investimenti per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, che devono essere modificati e resi conformi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2009. |
(197) |
Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 28 febbraio 2007. |
(198) |
Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale termine, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e, se necessario, avvierà il procedimento a cui rinvia il summenzionato articolo. |
VIII.G. Validità
(199) |
I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. La Commissione può modificarli prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, o alla politica agricola o per motivi connessi alla salute umana e animale, oppure per tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale. |
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).
(2) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).
(3) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5) e del regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).
(4) Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o no proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)).
(5) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(6) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).
(7) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 dell'16.12.2006, pag. 3).
(8) Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.
(9) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(10) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.
(11) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(12) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.
(13) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(14) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
(17) GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.
(18) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.
(19) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3
(20) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(21) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(22) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(23) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
(24) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.
(25) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(26) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).
(27) COM(2005) 74.
(28) Documento del Consiglio 11120/05 del 15 settembre 2005.
(29) Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4).
(30) Sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C-73/03, Spagna/Commissione, punto 37 della motivazione; sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punto 79 della motivazione.
(31) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto […] e le presenti disposizioni non si applicano.
(32) Articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» e la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).
(33) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).
(34) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).
(35) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(36) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(37) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).
(38) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, modificata in seguito per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2; sarà sostituita da una nuova disciplina a partire dal 1o gennaio 2007.
(39) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).
(40) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.
(41) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
(42) GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.
(43) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
(44) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).
(45) GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.
(46) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
(47) Boll. CE 9-1984.
(48) Decisione 2000/628/CE della Commissione, dell'11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall'Italia alla Centrale del Latte di Roma (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 26, punti 113-115).
(49) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(50) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(51) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(52) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
(53) Cfr. la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»), GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.
(54) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
(55) Ai fini dei presenti orientamenti il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali).
(56) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(57) Cfr. nota 36.
(58) Cfr. nota 19.
(59) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(60) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(61) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).
(62) GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.
(63) GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.
(64) Cfr. nota 53.
(65) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 797.