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Document 52006XC0822(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato ( PET ) originari dell'India

    GU C 197 del 22.8.2006, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 197/2


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato («PET») originari dell'India

    (2006/C 197/02)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato («PET») originari dell'India («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base» (2)), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (3) del Consiglio.

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 23 maggio 2006 per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di fogli di polietilene tereftalato («PET»).

    2.   Prodotto

    Il riesame riguarda i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («il prodotto in esame»), classificabili attualmente nei codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore sono il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 366/2006 (4).

    4.   Motivazione del riesame

    La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    I richiedenti adducono la continuazione/probabile continuazione del dumping ed hanno fissato il dumping per l'India basato sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

    Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

    I richiedenti hanno presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

    Si sostiene inoltre che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato abbiano avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sulle quantità vendute e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con notevoli effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale della stessa.

    I richiedenti affermano inoltre che, lasciando scadere tali misure, il possibile aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

    5.1.   Procedura di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta dovrà stabilire se sia probabile o improbabile che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a)   Campionamento

    Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento degli esportatori/produttori dell'India

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i loro rappresentanti a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nei formati indicati al paragrafo 7 del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

    il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    la descrizione particolareggiata delle attività della società relativamente alla produzione del prodotto in esame, al volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, alla capacità produttiva e agli investimenti in capacità produttiva nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o dell'esportazione) del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

    Per raccogliere le informazioni che essa ritiene necessarie per selezionare il campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

    ii)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

    il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    il numero totale di dipendenti;

    una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

    il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

    iii)   Campionamento dei produttori comunitari

    In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda di riesame, la Commissione intende accertare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

    Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

    il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    una descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e il volume in tonnellate del prodotto fabbricato nel periodo compreso 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006;

    la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

    iv)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti riguardo alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

    Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di cooperazione insufficiente, la Commissione fonderà le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al successivo paragrafo 8, conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'India inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora fosse confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o no nell'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti nel paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)

    Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)

    Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo quanto altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»  (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione B

    Ufficio: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Possibilità di chiedere una revisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere una revisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale revisione, da attuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza menzionato nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.


    (1)  GU C 321 del 16.12.2005, pag. 4.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (3)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (4)  GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Ciò significa che il documento è destinato al solo uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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