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Document 52006XC0715(03)
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 164 del 15.7.2006, p. 25–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/25 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 164/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 124/03 |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Tutto il paese |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuto a favore delle piccole e medie imprese (come stabilito dalla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996) per la cooperazione ambientale tra imprese |
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Base giuridica |
ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
L'azione viene pubblicata per la prima volta nel 2003 con un bilancio previsionale (spesa pubblica e privata) di 18 480 000 EUR e si prevede che sarà pubblicata anche nel 2004 |
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Intensità massima dell'aiuto |
50%, unicamente in forma di sovvenzione (l'importo non deve superare i massimali della carta degli aiuti a finalità regionale approvata per la Grecia, con un aumento del 15% nel caso di PΜI). |
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Data di applicazione |
Prima pubblicazione, novembre 2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
2003-2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
L'obiettivo è quello di favorire l'imprenditorialità nel settore della gestione/utilizzazione dei rifiuti, di far fronte ai gravi problemi ambientali a livello locale e di colmare in modo significativo la lacuna della Grecia in materia di impianti di gestione dei rifiuti industriali e di altro genere. |
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Settori economici interessati |
Tutte le industrie manifatturiere, diverse dal settore contemplato dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2). |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος |
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Indirizzo:
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Altre informazioni |
L'aiuto riguarda l'azione 2.9.4 del programma operativo «Competitività», finanziato congiuntamente dai Fondi strutturali. |
Numero dell'aiuto |
XS 143/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Marche |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Sostegno della competitività dei sistemi produttivi locali |
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Base giuridica |
Delibera di Giunta regionale 20 aprile 2004, n. 435 recante «Disposizioni di prima attuazione art. 18 (Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali) della L.R. n. 20/2003 nonché utilizzo e riparto risorse del Fondo Unico 2001/2002/2003 destinato alle Leggi n. 266/97, art. 3, comma 6 e n. 317/91, art. 36» |
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Spesa annua prevista |
L'importo disponibile per il 2004 è pari ad EUR 3 806 827,60. Per il 2005 e 2006 verranno utilizzate le risorse (ad oggi non quantificabili) del Fondo Unico afferenti alle annualità medesime. |
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Intensità massima dell'aiuto |
L'aiuto è disciplinato secondo il regime de minimis (Regolamento (CE) n. 69/2001 ovvero secondo il Regolamento (CE) n. 70/2001, a seconda dell'opzione esercitata dal soggetto richiedente il contributo. Per i progetti che prevedono esclusivamente spese per servizi e/o consulenze, l'intensità lorda massima di aiuto regionale sarà del 40% del costo del progetto (a prescindere dal regime prescelto). Per i progetti che, invece, prevedono spese di investimento in beni materiali e immateriali, nonché spese per servizi e/o consulenze, attività di sviluppo precompetitivo e ricerca industriale l'intensità massima di aiuto sarà:
Le risorse regionali complessivamente coinvolte per ciascun progetto non devono superare il 40% del costo del progetto medesimo. Pertanto, in ipotesi di progetti comprensivi di investimenti e servizi, al fine del rispetto del limite di cui sopra, l'intensità massima complessiva dell'aiuto sarà pari al 40% del costo totale del progetto, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti per ciascuna tipologia stessa. |
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Data di applicazione |
Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, ex art. 9 Reg. (CE) n. 70/2001 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Favorire la competitività dei sistemi produttivi locali, attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei distretti industriali imperniati sui seguenti fattori di crescita: a) ricerca industriale, attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico; b) internazionalizzazione e promozione; c) qualità ed innovazione. In tale quadro, la Regione intende promuovere la presentazione, da parte di soggetti con stabile organizzazione nel territorio regionale (centri di servizi, consorti, società consortili di sviluppo, imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, Università), di progetti che: 1) siano ispirati a criteri di innovatività rispetto all'offerta di servizi corrente del mercato regionale; 2) vengano realizzati garantendo una significativa incidenza dei fattori di autofinanziamento e project financing, nel quadro di una estesa compartecipazione di soggetti istituzionali o privati; 3) si integrino con programmi comunitari, nazionali o regionali. Viene riconosciuta priorità per: a) creazione di network sull'innovazione; b) animazione economica; c) collaborazione ad osservatori sull'innovazione; d) gestione informatizzata delle transazioni commerciali; e) creazioni di competenze professionali evolute; f) interconnessione con progetti di logistica intelligente; g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della produzione, anche attraverso la costituzione di arre industriali ecologicamente attrezzate; h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità aziendale. |
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Spese ammissibili |
Gli interventi ammissibili riguardano progetti innovativi con soglie minime adeguante a garantire ai progetti significatività economica e comunque non inferiori a:
Sono ammissibili le seguenti spese: immobilizzazioni materiali ed immateriali, servizi, consulenze, nel rispetto del Reg. (CE) n. 69/2001 e del Reg. (CE) n. 70/2001. Sono escluse le spese per consulenze o servizi di carattere ripetitivo tipiche nella gestione aziendale (contabilità, paghe, etc.). La decorrenza delle spese ammissibili è fissata come segue:
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Settori economici interessati |
Settori (classificazione ISTAT '91) C, D, E, F e alcune attività di servizi alla produzione (settore K, codice 72; codice 74; limitatamente a 74.12.1, 74.12.2, 74.14.4, 74.14.5, 74.14.6, 74.2, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.4, 74.20.5, 74.20.6, 74.3, 74.30.1, 74.30.2, 74.4, 74.40.1, 74.40.2, 74.5, 74.60.1, 74.7, 74.70.1, 74.70.2, 74.82, 74.82.1, 74.82.2, 74.84.5, 74.84.6; settore O, limitatamente ai seguenti codici: 90.00.1, 90.00.2), con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (tra cui aiuti alle esportazioni e aiuti per l'industria automobilista) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Marche, Servizio Industria e Artigianato |
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Indirizzo:
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Numero dell'aiuto |
XS 144/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Marche |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Sostegno della competitività dei sistemi produttivi locali |
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Base giuridica |
Delibera di Giunta regionale 20 aprile 2004, n. 435 recante «Disposizioni di prima attuazione art. 18 (Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali) della L.R. n. 20/2003 nonché utilizzo e riparto risorse del Fondo Unico 2001/2002/2003 destinato alle Leggi n. 266/97, art. 3, comma 6 e n. 317/91, art. 36» |
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Spesa annua prevista |
L'importo disponibile per il 2004 è pari ad EUR 3 806 827,60. Per il 2005 e 2006 verranno utilizzate le risorse (ad oggi non quantificabili) del Fondo Unico afferenti alle annualità medesime |
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Intensità massima dell'aiuto |
Per i settori diversi da quello agroindustriale, si fa riferimento alla disciplina del Reg. (CE) n. 69/2001 sul de minimis ovvero alla disciplina ex Reg. (CE) n. 364/2004, a seconda dell'opzione esercitata dal richiedente. In tale ambito, per i progetti che prevedono attività di sviluppo precompetitivo e ricerca industriale l'intensità massima di aiuto sarà:
Per i progetti che rientrano nel settore agroindustriale:
Le risorse regionali complessivamente coinvolte per ciascun progetto non devono superare il 40% del costo del progetto medesimo. Pertanto, in ipotesi di progetti comprensivi di investimenti e servizi, al fine del rispetto del limite di cui sopra, l'intensità massima complessiva dell'aiuto sarà pari al 40% del costo totale del progetto, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti per ciascuna tipologia stessa. |
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Data di applicazione |
Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, ex art. 9 Reg. (CE) n. 70/2001 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Favorire la competitività dei sistemi produttivi locali, attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei distretti industriali imperniati sui seguenti fattori di crescita: a) ricerca industriale, attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico; b) internazionalizzazione e promozione; c) qualità ed innovazione. In tale quadro, la Regione intende promuovere la presentazione, da parte di soggetti con stabile organizzazione nel territorio regionale (centri di servizi, consorti, società consortili di sviluppo, imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, Università), di progetti che: 1) siano ispirati a criteri di innovatività rispetto all'offerta di servizi corrente del mercato regionale; 2) vengano realizzati garantendo una significativa incidenza dei fattori di autofinanziamento e project financing, nel quadro di una estesa compartecipazione di soggetti istituzionali o privati; 3) si integrino con programmi comunitari, nazionali o regionali. Viene riconosciuta priorità per: a) creazione di network sull'innovazione; b) animazione economica; c) collaborazione ad osservatori sull'innovazione; d) gestione informatizzata delle transazioni commerciali; e) creazioni di competenze professionali evolute; f) interconnessione con progetti di logistica intelligente; g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della produzione, anche attraverso la costituzione di arre industriali ecologicamente attrezzate; h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità aziendale. |
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Spese ammissibili |
Gli interventi ammissibili riguardano progetti innovativi con soglie minime adeguate a garantire ai progetti significatività economica e comunque non inferiori a:
Sono ammissibili le seguenti spese: ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo. La decorrenza delle spese ammissibili è fissata come segue:
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Settori economici interessati |
Settori (classificazione ISTAT '91) C, D, E, F e alcune attività di servizi alla produzione (settore K, codice 72; codice 74; limitatamente a 74.12.1, 74.12.2, 74.14.4, 74.14.5, 74.14.6, 74.2, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.4, 74.20.5, 74.20.6, 74.3, 74.30.1, 74.30.2, 74.4, 74.40.1, 74.40.2, 74.5, 74.60.1, 74.7, 74.70.1, 74.70.2, 74.82, 74.82.1, 74.82.2, 74.84.5, 74.84.6; settore O, limitatamente ai seguenti codici: 90.00.1, 90.00.2), con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (tra cui aiuti alle esportazioni e aiuti per l'industria automobilista). Settore agroindustriale, con riferimento ai seguenti codici (classificazione ISTAT '91): 15.11.1, 15.11.2, 15.12.1, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41.1, 15.41.2, 15.42.1, 15.42.2, 15.51.1, 15.61.1, 15.61.2, 15.62, 15.7, 15.83, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97, 16, 51.23.2, 51.32.1, 51.32.2, 51.32.3, lino e canapa, prodotti della silvicoltura. |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Marche, Servizio Industria e Artigianato |
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Indirizzo:
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