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Document 52006XC0523(02)
Summary information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
GU C 122 del 23.5.2006, p. 4–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/4 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(2006/C 122/03)
Aiuto n.: XA 13/2006
Stato membro: Slovenia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2006
Fondamento giuridico: Uredba o sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2006
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Per il 2006 la spesa prevista ammonta a 500 000 000 SIT (2 085 940 EUR)
Intensità massima dell'aiuto: Cofinanziamento del 30 % dei costi per i premi di assicurazione relativi all'assicurazione delle colture agricole contro i pericoli della grandine, degli incendi e della caduta di fulmini
Data di applicazione: La data di applicazione è il marzo 2006
Durata del regime o dell'aiuto individuale: La data fino alla quale l'aiuto può essere concesso è il 31.12.2006
Obiettivo dell'aiuto: Aiuto concesso in conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione — Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
L'obiettivo del pagamento di una parte dei premi assicurativi è stimolare i produttori agricoli ad assicurarsi autonomamente contro eventuali danni provocati da cataclismi naturali ovvero da condizioni meteorologiche avverse e ad assumersi così la responsabilità per il contenimento dei rischi in tale settore
Settori interessati: Produzione agricola e vegetale
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
Dunajska 58 |
SLO-1000 Ljubljana |
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
Dunajska 160, |
SLO-1000 Ljubljana |
Sito Internet: http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=1037
Aiuto n.: XA 14/06
Stato membro: Regno Unito
Regione: Somerset (l'aiuto è fruibile nella contea del Somerset, nell'area del Parco nazionale di Exmoor, nonché nell'area di elevato valore paesaggistico delle Blackdown Hills).
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Food Sector Support Service — Somerset FS4 (Servizi a sostegno del settore alimentare)
Fondamento giuridico: Sections 4 and 5 of The Regional Development Agencies Act 1998
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:
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1o aprile 2006 — 31 marzo 2007: 350 000 GBP |
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1o aprile 2007 — 30 giugno 2007: 350 000 GBP |
Intensità massima dell'aiuto: 100 %
Data di applicazione: 1o aprile 2006.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime scade il 30 giugno 2007. Si sta attualmente progettando di prolungarne l'applicazione oltre tale termine, a condizione tuttavia che la misura d'aiuto sia ulteriormente autorizzata
Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale
L'aiuto è finalizzato al sostegno delle PMI operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari e mira principalmente ad incrementare le opportunità sul mercato
L'aiuto è applicato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004. I costi sovvenzionabili sono i seguenti:
costi relativi all'organizzazione di corsi di formazione;
consulenze;
allestimento e partecipazione a mostre e fiere (quote di partecipazione, costi di pubblicazioni e affitto di spazio espositivo)
Settori interessati: Il regime è destinato ad imprese impegnate nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed è applicabile a tutti i relativi comparti economici
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Somerset County Council |
The Fire Station |
George Street |
Glastonbury |
Somerset TA10 9PR |
United Kingdom |
Organismo incaricato della gestione del regime
Somerset Food Links |
The Old Town Hall |
Bow Street |
Langport |
Somerset TA10 9PR |
United Kingdom |
Sito internet: http://www.somerset.foodlinks.org.uk
Selezionare prima il menu «Project Areas» e poi il menu «Food Sector Support Service — Somerset (FS4)».
Si può altrimenti consultare nel sito Internet del governo britannico la pagina degli aiuti agricoli di Stato in regime di esenzione al seguente indirizzo:
http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm.
Selezionare il link «Food Sector Support Service — Somerset (FS4)».
Altre informazioni: Del regime potranno fruire alcune imprese non agricole. In tal caso, si applicheranno le disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.
I beneficiari non possono scegliere la società prestatrice dei servizi. I consulenti saranno forniti dalla Somerset Food Links, impresa designata mediante gara d'appalto nel rispetto dei principi di mercato, conformemente a quanto stabilito all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2004
Aiuto n.: XA 15/06
Stato membro: Regno Unito
Regione: Inghilterra
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2006-2007 (Iniziativa per la promozione, attraverso la prestazione di servizi, di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra)
Fondamento giuridico: This is a non-statutory service, participation in which is voluntary. The Agriculture Act 1986 (section 1) provides the legal base for the provision by Government of advice in connection with any agricultural activity.
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:
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10 mio GBP dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 |
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3,75 mio GBP dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2007 |
La misura è applicabile fino al 30 giugno 2007. Il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) intende tuttavia prorogarla fino al 31 marzo 2008, a condizione che l'aiuto di Stato sia autorizzato. Per tale periodo supplementare sono stati già stanziati 11,25 mio GBP
Intensità massima dell'aiuto: 100 %
Data di applicazione: Il nuovo programma inizia il 1o aprile 2006
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2007
Obiettivo dell'aiuto: Tutela dell'ambiente. L'ECSFDI mira a sensibilizzare gli agricoltori al problema dell'inquinamento diffuso delle risorse idriche causato dall'attività agricola e ad incoraggiarli ad affrontare il problema all'origine, attraverso misure volontarie, in quaranta bacini idrografici prioritari. Favorirà il conseguimento di obiettivi nazionali e internazionali in campo ambientale, e più in particolare quelli fissati dalla direttiva quadro sulle acque.
Il finanziamento è destinato ai costi delle consulenze per la riduzione dell'inquinamento idrico diffuso e sarà erogato in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004; i costi ammissibili sono costituiti dai costi relativi ai servizi di consulenza.
Settori interessati: Beneficiari della misura sono gli operatori economici che esercitano unicamente l'attività di produzione agricola. Sono ammessi a fruire del regime tutti i comparti di questo settore.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Department for Environment, Food and Rural Affairs: |
Defra |
Water Quality Division |
3/8 Whitehall Place |
London SW1A 2HH |
United Kingdom |
Gestito per conto del Defra dal
Rural Development Service (Natural England partnership) and Environment Agency: |
RDS — Farm Advice Unit |
Eastbrook |
Shaftesbury Road |
Cambridge CB2 2DR |
United Kingdom |
Sito Internet: Maggiori ragguagli in merito all'ECSFDI e sul programma CSF, di più ampia portata, nonché il testo integrale del presente documento sono reperibili al seguente sito internet
www.defra.gov.uk/farm/environment/water
selezionare il menu «state aid» visibile sul lato sinistro della pagina sopra indicata.
Altre informazioni: I beneficiari non possono scegliere la società prestatrice dei servizi. Questi saranno forniti da Natural England, un'agenzia esecutiva statale del Regno Unito.
Firmato e datato per conto del Department of Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente del Regno Unito)
Stephen Anderson
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
8E9 Millbank
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Aiuto n.: XA 16/2006
Stato membro: Francia
Regione: Hérault
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto agli investimenti materiali finalizzati alla tracciabilità dei prodotti
Fondamento giuridico:
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Article 4 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission européenne |
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Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales |
— |
Délibération du Conseil général de l'Hérault votée le 15 décembre 2005 |
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 70 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è erogato in forma di sovvenzione del 40 % dell'importo al netto d'imposta degli investimenti ammissibili. Il tetto massimo è fissato generalmente a 15 000 EUR. Tale limite è innalzato a 30 000 EUR, qualora la cooperativa agricola beneficiaria abbia due sedi di produzione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2006
Obiettivo dell'aiuto: La suddetta misura proroga ed estende a tutti i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la misura N 234/2002 già approvata. La misura s'inserisce nel quadro dell'articolo 4, punto 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, ed è volta a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Consentirà di finanziare investimenti fondamentali per la tracciabilità, quali:
software (ad es. GIS), tranne quello necessario per le normali attività d'ufficio,
computer, esclusi i sistemi di normale gestione
Settori interessati: Tutte le cooperative agricole della regione operanti in tutti i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Monsieur le Président du Conseil général de l'Hérault |
1000, rue d'Alco |
F-34000 Montpellier |
Sito Internet: La misura è pubblicata nel sito internet del Dipartimento dell'Hérault (http://www.cg34.fr.). Per consultarla si prega di selezionare successivamente, nell'ordine indicato, i link o menu qui riportati:
economie/agriculture/production/viticulture/en savoir plus: aides aux coopératives agricoles.
Aiuto n.: XA 18/2006
Stato membro: Spagna
Regione: Catalogna
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programma pilota dei contratti globali di sfruttamento
Fondamento giuridico: Orden ARP/307/2005, de 7 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del plan piloto de los contratos globales de explotación, y se convocan los correspondientes al año 2005.
Orden ARP/405/2005, de 13 de octubre, por la cual se modifican las bases reguladoras del plan piloto de los contratos globales de explotación aprobados por la Orden ARP/307/2005, de 7 de julio (DOGC núm. 4494, de 21.10.2005, pág. 33529)
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Le spese annue previste ammontano a 2 200 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto:
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Investimenti nelle aziende agricole: l'intensità massima sarà pari al 50 % dell'investimento, con un limite massimo di 180 000 EUR. |
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Trasferimento di edifici nell'interesse pubblico: le intensità massime saranno le seguenti:
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Insediamento di giovani agricoltori: l'intensità massima sarà pari a 50.000 EUR |
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Assicurazioni delle produzioni agricole: l'intensità massima sarà del 70 % di riduzione sulla polizza |
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Consulenza tecnica specifica: l'intensità massima dell'aiuto sarà di 1.500 EUR |
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Miglioramento della qualità delle derrate alimentari: l'intensità massima dell'aiuto sarà del 100 % durante il primo anno e dell'80 % durante il secondo. |
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Investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali: l'intensità massima sarà del 65 % dell'investimento con un limite di 20.000 EUR |
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Investimenti nella tutela del paesaggio: l'intensità massima ammonterà al 90 % dell'investimento con un limite di 20.000 EUR |
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Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: l'intensità massima sarà del 30 % dell'investimento con un limite massimo di 100 000 EUR |
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Diversificazione delle attività nel settore agricolo: l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 35 % dell'investimento con un limite di 60 000 EUR |
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Servizi sostitutivi di manodopera per un periodo di tempo determinato: l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 70 % del costo complessivo del servizio con un limite di 46 EUR al giorno |
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Investimenti nel miglioramento dei locali d'abitazione: l'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 20 % dell'investimento con un limite di 9 000 EUR |
Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Investimenti nelle aziende agricole (art. 4). Saranno sovvenzionati gli investimenti che perseguono i seguenti obiettivi:
Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori e degli altri lavoratori nelle aziende agricole. Gli investimenti considerati saranno destinati a migliorare le pratiche agricole e le mansioni connesse con l'azienda agricola.
Miglioramento qualitativo e gestione della produzione in funzione delle esigenze di mercato e, se necessario, adeguamento alle norme comunitarie di qualità nonché diversificazione delle attività agricole tramite investimenti atti a consentire la classificazione, il condizionamento, la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli dell'azienda.
Adeguamento delle aziende onde ridurre i costi di produzione, risparmiare l'energia o l'acqua ovvero integrare nuove tecnologie, informatica e telematica incluse.
Rispetto delle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, recentemente stabilite (entrate in vigore un anno prima della presentazione della domanda).
Miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti e del benessere degli animali; protezione e miglioramento del suolo, della copertura vegetale e dell'ambiente
Sono escluse dagli investimenti ammissibili al beneficio dell'aiuto le seguenti attività:
l'acquisto di terreni, salvo i casi previsti dall'articolo 16 del Decreto reale 613/2001, dell'8 giugno;
l'acquisto di macchinari e di ogni tipo di attrezzi, tranne nei seguenti casi: prima acquisizione od acquisto effettuato al momento dell'aumento della base territoriale o di una modifica dell'orientamento produttivo dell'azienda se tale acquisto è necessario alla redditività dell'azienda;
la diversificazione di attività produttive mediante il turismo rurale, le attività di caccia e l'artigianato;
l'acquisizione di veicoli;
l'acquisizione di diritti di produzione;
le attività la cui finalità è la semplice sostituzione o il rinnovamento di elementi dell'azienda;
gli investimenti ed i settori produttivi che costituiscono oggetto delle restrizioni definite al paragrafo 4 dell'allegato I del Decreto reale 613/2001, dell'8 giugno.
Trasferimento di edifici nell'interesse pubblico (art. 6): i costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i costi imputabili al trasferimento (smantellare, trasferire e ricostruire).
Insediamento di giovani agricoltori (art. 8): i costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i seguenti: gli investimenti la cui finalità è contribuire alle spese derivanti dall'insediamento di giovani agricoltori, intese a facilitarne il primo accesso alla proprietà di aziende agricole, in cui l'attività agricola diventerà prioritaria.
Assicurazioni delle produzioni agricole (art. 11): si incoraggia il ricorso ad assicurazioni agricole in Catalogna, da attuare nell'ambito dei piani assicurativi agricoli combinati annui, approvati dall'amministrazione centrale.
Consulenza tecnica specifica (art. 14): si incoraggiano i servizi di consulenza imperniati in modo particolare sugli orientamenti produttivi delle singole aziende.
Miglioramento della qualità delle derrate alimentari (art. 13): si incoraggia lo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità che si distinguono per la loro origine o le loro modalità di elaborazione. Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto durante i primi cinque anni ed in forma regressiva i costi connessi all'iscrizione o alle quote annue previste dal Consiglio regolatore interessato nonché le spese di certificazione nel caso del «Q Mark».
Investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali (art.4.3.d): incentivare gli investimenti che comportano un aumento dei costi derivati dalla protezione e dal miglioramento dell'ambiente, dal miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti o dalla promozione del benessere degli animali. I costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono gli investimenti che perseguono i seguenti obiettivi:
rispetto delle norme minime in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali, recentemente stabilite (norme entrate in vigore l'anno prima della presentazione della domanda).
miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti e del benessere degli animali; protezione e miglioramento del suolo, della copertura vegetale e dell'ambiente
Investimenti nella tutela del paesaggio (art. 5): si incoraggiano gli investimenti destinati alla tutela del patrimonio, quali gli elementi archeologici o storici. Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto i costi connessi alla realizzazione delle seguenti azioni:
applicazione di criteri paesaggistici nel miglioramento o nella costruzione di edifici e di strutture agricole;
conservazione e mantenimento degli edifici tradizionali agricoli;
rinnovazione completa di muri a secco in cattivo stato;
conservazione delle zone limitrofe dell'azienda attraverso il mantenimento della vegetazione circostante, delle recinzioni e dei boschetti isolati;
impianto di alberi per integrare e/o dissimulare le costruzioni che hanno un impatto sul paesaggio;
modifica od armonizzazione dei sistemi di recinzione;
pulizia delle discariche clandestine;
rilocalizzazione o miglioramento dei container o di altri elementi che possono avere un impatto sul paesaggio;
rinnovazione, sostituzione o demolizione progressive delle strutture in cattivo stato o desuete;
sarà possibile finanziare altri investimenti non previsti nelle azioni sopra citate purché tendenti allo stesso scopo della misura, a giudizio dell'organo collegiale, incaricato di valutare le domande presentate
Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 7): oggetto della misura è accrescere la competitività ed il valore aggiunto tramite la realizzazione di investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. I costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i seguenti: costruzione, acquisizione di immobili ad eccezione dell'acquisto di terreni, di macchinari e di nuove attrezzature.
Diversificazione delle attività nel settore agricolo (art.4.3.e): la misura incoraggia la diversificazione economica nell'azienda agricola nonché lo sviluppo del turismo e dell'artigianato non alimentare nell'ambito rurale affinché tali attività diventino una fonte di redditi complementari a quelli dell'agricoltura. I costi ammissibili al beneficio dell'aiuto sono:
la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di immobili;
l'acquisto o il noleggio-acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature compreso il software;
costi generali fino ad un massimale del 12 % delle spese precedenti.
Servizi sostitutivi di manodopera per un periodo di tempo determinato (art. 14.2. b): si stimola il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità di vita degli agricoltori la cui principale attività è l'agricoltura, proponendo loro un aiuto per la messa a disposizione di personale sostitutivo in caso di malattia, maternità, vacanze o riposo settimanale del proprietario e dei dipendenti dell'azienda agricola.
Investimenti nel miglioramento dei locali d'abitazione (art. 4): si promuovono gli investimenti effettuati nella residenza abituale degli agricoltori purché questa sia contigua ad edifici annessi destinati ad attività agricole o complementari e sia ubicata in un centro rurale che conti meno di 3.000 abitanti o si tratti di un alloggio sito in una zona non urbanizzabile
Settore o settori interessati: il regime di aiuti riguarda tutti i sottosettori dell'agricoltura, nonché la produzione, la trasformazione e la commercializzazione
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca |
Generalitat de Catalunya |
Gran Via de les Corts Catalanes 612-614 |
E-08007 Barcelona |
Sito Internet: https://www.gencat.net/diari_c/4424/05186151.htm
Altre informazioni: Saranno beneficiarie le imprese considerate PMI in base alla definizione figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004