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Document 52006XC0505(02)

    Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell' 8 settembre 2004 , relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

    GU C 106 del 5.5.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/4


    Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

    (2006/C 106/03)

    Informazioni sintetiche da compilare: «Aiuto allo sviluppo dell'acquacoltura biologica»

    Note esplicative: Il regime di aiuto intende sostenere lo sviluppo dell'acquacoltura biologica, nella quale sono attivi le piccole e medie imprese e gli agricoltori (come definiti nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001). I metodi di coltivazione delle imprese di acquacoltura devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e alle «Norme in materia di agricoltura biologica» approvate con decreto del Ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania del 29 aprile 2004, n. 3D-253 (Gazzetta ufficiale n. 74-2561).

    L'aiuto è concesso alle imprese di acquacoltura che soddisfano le seguenti condizioni:

    non hanno ridotto la superficie complessiva dei bacini di pesca certificati per le coltivazioni biologiche rispetto all'anno precedente;

    hanno trasmesso alle autorità competenti la domanda e l'ulteriore documentazione richiesta.

    L'aiuto è concesso una volta soddisfatti i criteri summenzionati e successivamente alla ricezione della domanda e degli altri documenti del beneficiario. Il calcolo dei pagamenti e la distribuzione dell'aiuto saranno effettuati dai singoli comuni e dall'organismo nazionale abilitato al pagamento. Le imprese che abbiano indebitamente beneficiato di un aiuto o le persone giuridiche che contribuiscano alla concessione illecita di un aiuto ne saranno responsabili ai sensi della legislazione della Repubblica di Lituania.

    Stato membro: Repubblica di Lituania.

    Numero dell'aiuto: XF 13/2005

    Titolo del regime di aiuto: «Aiuto allo sviluppo dell'acquacoltura biologica».

    Base giuridica:

    2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 (Valstybės žinios, 2002, Nr. 72-3009) 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 15 punktai.

    2002 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 2079 «Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą suteikimo» (Valstybės žinios, 2002, Nr. 124-5654) 1.1.6. punktas.

    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo projektas «Dėl ekologinio žemės ūkio plėtotės akvakultūros įmonėse rėmimo 2005 m. taisyklių»

    Spesa annua prevista per il regime: Lo stanziamento annuale complessivo previsto dall'aiuto è di 1,6 milioni di LTL (circa 463 392 EUR).

    Intensità massima dell'aiuto: L'importo dell'aiuto di Stato non supera il tasso complessivo (60 %) delle sovvenzioni nazionali e comunitarie, fissate dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.

    Data di applicazione: La data di entrata in vigore prevista del decreto del Ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania relativo alle «Norme di supporto allo sviluppo di coltivazioni biologiche nelle imprese di acquacoltura nel 2005» è fissata a fine giugno 2005.

    Durata del regime: La durata del regime è dal 2005 al 2006.

    Ulteriore obiettivo (secondario) dell'aiuto:

    promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura biologica;

    aumentare l'offerta di prodotti della pesca biologica competitivi.

    L'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione.

    Le spese ammissibili all'aiuto di Stato soddisfano i criteri stabiliti dai punti 2 e 2.2 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2792/1999. Le spese ammissibili concernono:

    investimenti in installazioni e attrezzature utilizzate nel processo di produzione e trasformazione dei prodotti della pesca biologica, destinati a migliorare la qualità dei prodotti biologici e/o a ridurre l'inquinamento dell'ambiente;

    misure destinate a migliorare le condizioni in materia di igiene e di salute dei pesci.

    Settore o settori interessati: Il settore dell'acquacoltura (sottosettore dell'acquacoltura biologica).

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

    Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania

    Gedimino Av.19

    LT-01103 Vilnius

    Indirizzo Web: http://www.zum.lt.


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