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Document 52006XC0413(01)

    Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C9; acido etilendiamminotetraacetico; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

    GU C 90 del 13.4.2006, p. 4–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 90/4


    Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C9; acido etilendiamminotetraacetico; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

    (2006/C 90/04)

    Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), prevede la trasmissione di dati, la fissazione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, la messa a punto di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

    Nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, le sostanze indicate di seguito sono state inserite tra le sostanze prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 (2), (CE) n. 2268/95 (3) e (CE) n. 143/97 (4) della Commissione, relativi rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93:

    dibutilftalato,

    3,4-dicloroanilina,

    acido etilendiamminotetraacetico,

    acetato di metile,

    etilendiamminatetraacetato di tetrasodio,

    diisodecilftalato,

    acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10,

    diisononilftalato,

    acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C9,

    n-pentano,

    acido monocloroacetico.

    Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (5), e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.

    Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (SCTEE) è stato consultato e ha formulato un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. Tali pareri sono disponibili sul sito internet del comitato scientifico.

    L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione e la corrispondente raccomandazione della Commissione (6) forniscono i risultati della valutazione dei rischi (7) e indicano le strategie di limitazione dei rischi per le sostanze sopramenzionate.

    I risultati della valutazione dei rischi e le strategie di limitazione dei rischi, di cui alla presente raccomandazione, sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.

    PARTE 1

    CAS: 84-74-2

    Einecs: 201-557-4

    Formula di struttura

    :

    C6H4 — (COOC4H9)2

    Denominazione EINECS

    :

    Dibutilftalato

    Nome IUPAC

    :

    Dibutilftalato

    Relatore

    :

    Paesi Bassi

    Classificazione (8)

    :

    Repr. Cat. 2: R61

    Repr. Cat. 3: R62

    N: R50

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore (9). Le conclusioni per quanto riguarda l'atmosfera sono il risultato di ulteriori prove e figurano nell'addendum alla relazione sulla valutazione dei rischi.

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come plastificante nelle resine e nei polimeri. La sostanza è usata anche negli inchiostri da stampa, negli adesivi, nei sigillanti e negli agenti di consolidamento del suolo, nelle vernici a base di nitrato di cellulosa, nei rivestimenti sottili, nelle fibre di vetro e nei prodotti cosmetici. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'impiego del volume totale di sostanza prodotta o importata nella Comunità europea; per questo motivo è possibile che esistano utilizzi non contemplati nella presente valutazione dei rischi.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di tossicità sistemica generale a seguito di esposizione cutanea ripetuta dovuta alle attività che producono aerosol,

    rischi di effetti nocivi localizzati a livello respiratorio a seguito di inalazioni ripetute sugli scenari di esposizione professionale.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi; si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate (10).

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

    l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    i rischi prevedibili per le piante a causa dell'esposizione atmosferica a livello locale dovuta alla trasformazione della sostanza in polimeri, del suo uso negli adesivi e negli inchiostri da stampa e nella trasformazione delle fibre di vetro.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

    Per i LAVORATORI

    In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

    Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

    di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il dibutilftalato conformemente alla direttiva 98/24/CE (11).

    Per i CONSUMATORI

    di valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (12), l'uso del dibutilftalato nei giocattoli e negli articoli di puericultura, data la classificazione del dibutilftalato tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2 e allo scopo di prevenire l'uso del dibutilftalato come sostituto di altri plastificanti in tali applicazioni; per quanto riguarda altri usi, i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE (direttiva immissione sul mercato e uso) in relazione alle sostanze CMR, sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati per i consumatori.

    Per L'AMBIENTE

    per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), il dibutilftalato dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

    PARTE 2

    CAS: 95-76-1

    Einecs: 202-448-4

    Formula di struttura

    :

    Image

    Denominazione EINECS

    :

    3,4-dicloroanilina (3,4-DCA)

    Nome IUPAC

    :

    1-Amino-3,4-diclorobenzene

    Relatore

    :

    Germania

    Classificazione (13)

    :

    T: R23/24/25

    Xi: R41, R43

    N: R50-53

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore (14).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto chimico intermedio per la produzione di diserbanti a base di fenilurea e fenilcarbamato. Altri usi riguardano la produzione coloranti dispersi azoici per le fibre di poliestere e la produzione di triclorocarbanilide utilizzato come battericida nei prodotti per la casa. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'impiego del volume totale di sostanza prodotta o importata nella Comunità europea; per questo motivo è possibile che esistano utilizzi non contemplati nella presente valutazione dei rischi.

    La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza, in particolare i metaboliti dei prodotti successivi, ad esempio gli agenti fitosanitari diuron, linuron e propanil e il battericida triclorocarbanilide. I rischi derivanti da tali esposizioni sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. Ci si devono attender emissioni nell'ambiente di 3,4-dicloroanilina provocate dall'uso del diuron come antivegetativo e algicida nel settore della costruzione. Benché di tali emissioni non si sia tenuto conto nella caratterizzazione dei rischi, esse possono essere tempestivamente sottoposte a valutazione nell'ambito della direttiva biocidi (98/8/CE) (15).

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di sensibilizzazione della pelle a seguito di esposizione cutanea dovuta alle operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione nella produzione e nell'ulteriore trasformazione della 3,4-dicloroanilina.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI E LE PERSONE ESPOSTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE e LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    Le conclusioni della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA ACQUATICO

    sono le seguenti:

    1.

    occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    timori per gli effetti sull'ambiente a seguito di esposizione dovuta all'uso non agricolo del diuron come erbicida totale su superfici impermeabilizzate.

    nonché

    2.

    occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    sono necessarie informazioni migliori per caratterizzare adeguatamente i rischi per l'ecosistema acquatico derivanti dall'uso non agricolo del diuron come erbicida totale su superfici impermeabilizzate.

    Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

    prove sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti (Hyalella azteca).

    Tuttavia, il requisito di prove supplementari era subordinato ai risultati della strategia di riduzione dei rischi per il comparto acquatico. Poiché si ritiene che le misure raccomandate siano sufficienti per ridurre le concentrazioni nel compartimento acquatico, tali prove non sono più considerate necessarie.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per i

    I PREDATORI SUPERIORI A CAUSA DELL'ACCUMULO NELLA CATENA ALIMENTARE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per i

    MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    PARTE 3

    CAS: 26761-40-0

    Einecs: 247-977-1

    Formula di struttura

    :

    Denominazione EINECS

    :

    diisodecilftalato (DIDP)

    Nome IUPAC

    :

    Relatore

    :

    Francia

    Classificazione

    :

    Non classificato

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (16).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come plastificante nelle applicazioni del PVC. Altri usi della sostanza sono nei polimeri e come costituenti di inchiostri e vernici e composti sigillanti.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate (17).

    Qualora la sostanza venisse usata come plastificante nelle applicazioni del PVC nei giocattoli e negli articoli di puericultura, si renderebbero necessarie misure specifiche di limitazione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di tossicità sistemica generale per bambini piccoli e neonati in conseguenza di esposizione orale a giocattoli e articoli di puericultura contenenti la sostanza.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

    Per i CONSUMATORI

    valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (18) (direttiva immissione sul mercato e uso), l'uso del DIDP nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

    PARTE 4

    CAS: 68515-49-1

    Einecs: 271-091-4

    Formula di struttura

    :

    Denominazione EINECS

    :

    Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10

    Nome IUPAC

    :

    Relatore

    :

    Francia

    Classificazione

    :

    Non classificato

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (19).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come plastificante nelle applicazioni del PVC. Altri usi della sostanza sono nei polimeri e come costituenti di inchiostri e vernici e composti sigillanti.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate (20).

    Se la sostanza venisse usata come plastificante nelle applicazioni del PVC nei giocattoli e negli articoli di puericultura, sarebbero necessarie misure specifiche di limitazione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di tossicità sistemica generale per bambini piccoli e neonati in conseguenza di esposizione orale a giocattoli e articoli di puericultura contenenti la sostanza.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

     

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

    Per i CONSUMATORI

    valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (21) (direttiva immissione sul mercato e uso), l'uso della sostanza nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

    PARTE 5

    CAS: 28553-12-0

    Einecs: 249-079-5

    Formula di struttura

    :

    Denominazione EINECS

    :

    diisononilftalato (DINP)

    Nome IUPAC

    :

    Relatore

    :

    Francia

    Classificazione

    :

    Non classificato

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (22).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come plastificante nelle applicazioni del PVC. Altri usi della sostanza sono nei polimeri e come costituenti di adesivi, pitture e vernici, e composti sigillanti.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi peri

    I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate (23).

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

    Per i CONSUMATORI

    Alla luce dei pareri divergenti del CSTEE (24) e delle conclusioni della valutazione dei rischi per i consumatori nel quadro del presente regolamento e tenendo conto il grado di incertezza nella valutazione dell'esposizione al DINP contenuto in giocattoli e articoli di puericultura appare opportuno, a fini cautelativi, valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario e in modo proporzionato, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (25) (direttiva immissione sul mercato e uso), l'uso del DINP nei giocattoli e negli articoli di puericultura. Le misure in questione dovrebbero essere riesaminate tra tre-quattro anni alla luce di ulteriori sviluppi scientifici.

    PARTE 6

    CAS: 68515-48-0

    Einecs: 271-090-9

    Formula di struttura

    :

    Denominazione EINECS

    :

    Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C9

    Nome IUPAC

    :

    Relatore

    :

    Francia

    Classificazione

    :

    Non classificato

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (26).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come plastificante nelle applicazioni del PVC. Altri usi della sostanza sono nei polimeri e come costituenti di adesivi, pitture e vernici, e composti sigillanti.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate (27).

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

    Per i CONSUMATORI

    Alla luce dei pareri divergenti del CSTEE (28) e delle conclusioni della valutazione dei rischi per i consumatori nel quadro del presente regolamento e tenendo conto il grado di incertezza nella valutazione dell'esposizione alla sostanza contenuto in giocattoli e articoli di puericultura appare opportuno, a fini cautelativi, valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario e in modo proporzionato, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (29) (direttiva immissione sul mercato e uso), l'uso della sostanza nei giocattoli e negli articoli di puericultura. Le misure in questione dovrebbero essere riesaminate tra tre-quattro anni alla luce di ulteriori sviluppi scientifici.

    PARTE 7

    CAS 60-00-4

    Einecs: 200-449-4

    Formula di struttura

    :

    Image

    Denominazione EINECS

    :

    Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

    Nome IUPAC

    :

    {[2-(Bis-carbossimetil-amino)-etile]- carbossimetil-amino}- acetato

    Relatore

    :

    Germania

    Classificazione (30)

    :

    Xi: R36

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

    La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come agente chelante in molti settori industriali, ad esempio nei detergenti per l'industria e l'artigianato, negli additivi fotochimici, in agricoltura, nell'industria della pasta di carta e della carta, nei detergenti e nei detersivi da bucato per uso domestico, nell'industria tessile, nell'industria galvanoplastica, nei cosmetici e nel trattamento delle acque.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA ACQUATICO

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    timori per i comparti ambientali citati in precedenza in conseguenza dell'esposizione all'EDTA utilizzato nei detergenti industriali, nelle cartiere, dai produttori di schede di circuiti e originante dalle emissioni provocate dal riciclaggio di rifiuti contenenti EDTA.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

    Per L'AMBIENTE

    si raccomanda:

    per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'EDTA dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT),

    di tenere conto degli agenti chelanti persistenti ai fini della marchiatura UE di qualità ecologica dei prodotti di carta e di estendere ai detergenti industriali il marchio UE di qualità ecologica assegnato ai detergenti nell'ambito della direttiva 1980/2000/CE (31).

    PARTE 8

    CAS: 79-20-9

    Einecs: 201-185-2

    Formula di struttura

    :

    Image

    Denominazione EINECS

    :

    Acetato di metile

    Nome IUPAC

    :

    Acetato di metile

    Relatore

    :

    Germania

    Classificazione (32)

    :

    F; R11

    Xi; R36

    R66, R67

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (33).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come solvente negli adesivi, nei sistemi di pitturazione, nei cosmetici e nei detergenti. La sostanza è utilizzata inoltre come prodotto intermedio nella produzione di prodotti fitosanitari, vitamine e dolcificanti. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'impiego del volume totale di sostanza prodotta o importata nella Comunità europea; per questo motivo è possibile che esistano utilizzi non contemplati nella presente valutazione dei rischi.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di irritazione del tratto respiratorio a seguito di esposizione per inalazione acuta dovuta all'utilizzo di prodotti per la pavimentazione nel campo dell'edilizia,

    rischi di effetti localizzati nel tratto respiratorio a seguito di inalazione ripetuta nel corso della produzione della sostanza e della sua ulteriore lavorazione come prodotto intermedio, della produzione di formulazioni (adesivi, pitture, lacche, detergenti), del trattamento dei metalli, nel campo dell'ingegneria elettronica, del trattamento del legno e della pasta di carta e nella produzione di carta (pitture e adesivi), nonché nei lavori di pavimentazione e costruzione e nell'uso dei cosmetici,

    rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione per inalazione ripetuta nel corso della produzione di formulazioni (adesivi, pitture, lacche, detergenti), del trattamento dei metalli, nel campo dell'ingegneria elettronica, del trattamento del legno e della pasta di carta e nella produzione di carta (pitture e adesivi), nonché nei lavori di pavimentazione e costruzione,

    rischi di tossicità in fase evolutiva a seguito di esposizione per inalazione dovuta all'utilizzo di prodotti per la pavimentazione nel campo dell'edilizia.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già in vigore.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

    Per i LAVORATORI

    In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

    Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

    stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'acetato di metile conformemente alla direttiva 98/24/CE (34).

    PARTE 9

    CAS: 79-11-8

    Einecs: 201-178-4

    Formula di struttura

    :

    Image

    Denominazione EINECS

    :

    Acido monocloroacetico (MCAA)

    Nome IUPAC

    :

    Acido dicloroetanoico

    Relatore

    :

    Paesi Bassi

    Classificazione (35)

    :

    T; R23/24/25

    C; R34

    N; R50

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore (36).

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio per la sintesi di altri prodotti, quali la carbossimetilcellulosa (CMC), il carbossimetilamido, i prodotti chimici fitosanitari (quali 2,4D e MCPA), le materie plastiche, l'acido tioglicolico, il sale di sodio di MCAA e altri prodotti quali esteri e amidi.

    La sostanza viene usata anche negli svernicianti e nei prodotti rimuovi-graffiti acidici, nei rivestimenti di lamiera per imballaggi, barattoli e tubi per uso alimentare (ad esempio come modificatore per resine), negli agenti cauterizzanti, negli antiverruche, come additivo antimicrobico negli alimenti e come reagente analitico. Poiché gli usi citati non risultano diffusi o significativi per i consumatori della UE, la valutazione non ha evidenziato alcun rischio per i consumatori.

    La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione alla sostanza per l'uomo e l'ambiente, in particolare per il fatto che la sostanza può formarsi (indirettamente) nell'atmosfera dalle sostanze chimiche industriali clorurate. In aggiunta alle fonti antropogeniche, ci si può attendere che la sostanza si formi spontaneamente nell'ambiente, senza che ciò sia conseguenza del ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. Le relazioni complessive sulle valutazioni dei rischi inviate alla Commissione dallo Stato membro relatore contengono tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    1.

    è che l'MCAA allo stato fuso/liquido può essere molto pericoloso in caso di esposizione cutanea. A seguito di esposizione cutanea all'MCAA allo stato fuso/liquido si sono registrati casi, mortali e non, di intossicazione sistemica acuta grave;

    2.

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di tossicità acuta a seguito di esposizione cutanea breve dovuta all'uso dell'MCAA negli sverniciatori,

    rischi di tossicità acuta a seguito di inalazione di breve dovuta all'uso dell'MCAA nella maggior parte degli scenari (esclusi i sottoscenari: «Produzione, pulizia e manutenzione nella produzione» e «Uso di solidi»),

    rischi di irritazione dell'epidermide a seguito di esposizione dovuta all'uso dell'MCAA negli sverniciatori in assenza di misure di protezione dei lavoratori, ad esempio attrezzature di protezione individuale,

    rischi di irritazione (sensoriale) delle vie respiratorie a seguito di esposizione dovuta alla produzione di acido monocloroacetico: transfer di acido monocloroacetico fuso e di acido monocloroacetico in soluzione 80 %,

    rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea ripetuta dovuta all'uso dell'MCAA negli sverniciatori,

    rischi di effetti sistemici a seguito di inalazione ripetuta dovuta alla produzione di acido monocloroacetico: transfer di acido monocloroacetico fuso e di acido monocloroacetico in soluzione 80 % e uso dell'MCAA negli sverniciatori.;

    3.

    è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi degli effetti sulla riproduzione a seguito di esposizione all'MCAA.

    Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

    la necessità di uno studio sulla tossicità in fase evolutiva previo parere del comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI

    è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi di effetti sulla riproduzione a seguito di esposizione all'MCAA.

    Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

    la necessità di uno studio sulla tossicità in fase evolutiva previo parere del comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (si veda la sezione «Lavoratori»).

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    1.

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di effetti sistemici a seguito di eventuale consumo ripetuto di acqua potabile in un sito di produzione locale;

    rischi di effetti sistemici a seguito di eventuale esposizione ripetuta a verdure a foglia esposte a elevate emissioni provenienti da uno dei siti locali di produzione;

    2.

    è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi di effetti sulla riproduzione a seguito di esposizione alla sostanza.

    Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

    la necessità di uno studio sulla tossicità in fase evolutiva previo parere del comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (si veda la sezione «Lavoratori»).

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    Le conclusioni della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    Le conclusioni della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA ACQUATICO

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi per gli effetti sui comparti acquatici locali a seguito di esposizione dovuta a due siti di produzione /trasformazione della sostanza.

    Le conclusioni della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per l'ambiente terrestre per quanto riguarda le fonti di emissione (naturali e antropogeniche) delle concentrazioni di fondo di MCAA di provenienza non intenzionale.

    Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

    ulteriori dati sul contributo relativo delle fonti di emissione di MCAA naturali e antropogeniche.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi per gli effetti sugli impianti di depurazione a seguito di esposizione dovuta a un sito di produzione /trasformazione della sostanza.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

    Per i LAVORATORI

    si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

    Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

    stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'MCAA conformemente alla direttiva 98/24/CE (37).

    Per l'AMBIENTE e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'MCAA dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

    PARTE 10

    CAS: 109-66-0

    Einecs: 203-692-4

    FORMULA DI STRUTTURA

    :

    CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

    Nome EINECS

    :

    n-pentano

    Denominazione IUPAC

    :

    n-pentano

    Relatore:

    :

    Norvegia

    Classificazione (38)

    :

    F+; R12

    Xn; R65, R66, R67

    N; R51-53

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore.

    Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come schiumogeno per il polistirene e il poliuretano nell'industria dei polimeri. Essa è inoltre usata come solvente negli aerosol e nei processi di polimerizzazione. La sostanza è usata anche come solvente nella preparazione degli adesivi e come sostanza chimica da laboratorio.

    La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare l'uso e la combustione di prodotti petroliferi. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

    VALUTAZIONE DEL RISCHIO

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi di effetti sulle persone dovuti al contributo dell'n-pentano isolato alla formazione di ozono nell'aria.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    rischi dovuti al contributo dell'n-pentano isolato alla formazione di ozono nell'aria.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

    Per l'AMBIENTE e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    Si ritiene che la legislazione attualmente in vigore per prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento da ozono (direttiva 2002/3/CE) (39) offra un quadro adeguato per limitare i rischi dell'n-pentano. La direttiva contiene disposizioni e raccomandazioni per il controllo dei precursori dell'ozono, quali i composti organici volatili (allegato VI della direttiva). Scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo degli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento. Esse mirano inoltre a approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici. Nell'elenco di COV ( più di 30) di cui si raccomanda il monitoraggio nell'aria è compreso anche l'n-pentano.

    PARTE 11

    CAS: 64-02-8

    Einecs: 200-573-9

    Formula di struttura

    :

    Image

    Denominazione EINECS

    :

    Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (Na4EDTA)

    Nome IUPAC

    :

    Tetrasodio {[2-(Bis-carbossimetil-amino)-etile]- carbossimetil-amino}- acetato

    Relatore

    :

    Germania

    Classificazione (40)

    :

    Xn: R22

    Xi: R41

    La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

    La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come agente chelante in molti settori industriali, ad esempio nei detergenti per l'industria e l'artigianato, negli additivi fotochimici, in agricoltura, nell'industria della pasta di carta e della carta, nei detergenti e nei detersivi da bucato per uso domestico, nell'industria tessile, nell'industria galvanoplastica, nei cosmetici e nel trattamento delle acque.

    VALUTAZIONE DEI RISCHI

    A.   Salute umana

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I LAVORATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I CONSUMATORI

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    B.   Ambiente

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    L'ATMOSFERA E L'ECOSISTEMA TERRESTRE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    l'ECOSISTEMA ACQUATICO

    è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

    timori per i comparti ambientali citati in precedenza in conseguenza dell'esposizione a Na4EDTA utilizzato nei detergenti industriali, nelle cartiere, dai produttori di schede di circuiti e originante dalle emissioni provocate dal riciclaggio di rifiuti contenenti Na4EDTA.

    La conclusione della valutazione dei rischi per

    I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

    è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

    la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

    STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

    Per L'AMBIENTE

    si raccomanda:

    per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'Na4EDTA dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT),

    di tenere conto degli agenti chelanti persistenti ai fini della marchiatura UE di qualità ecologica dei prodotti di carta e di estendere ai detergenti industriali il marchio UE di qualità ecologica assegnato ai detergenti nell'ambito della direttiva 1980/2000/CE (41).


    (1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

    (2)  GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

    (3)  GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

    (4)  GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

    (5)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

    (6)  GU L 104 del 13.4.2006.

    (7)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (8)  Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 225 del 21.8.2001, pag. 30.

    (9)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e relativo addendum è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (10)  Decisione 1999/815/CE della Commissione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (GU L 315 del 9.12.1999 e successive proroghe.

    (11)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

    (12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (13)  Direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pagg. 1-311).

    (14)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (15)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (16)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (17)  Decisione 1999/815/CE della Commissione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (GU L 315 del 9.12.1999 e successive proroghe.

    (18)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (19)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (20)  Decisione 1999/815/CE della Commissione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (GU L 315 del 9.12.1999 e successive proroghe.

    (21)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (22)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (23)  Decisione 1999/815/CE della Commissione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (GU L 315 del 9.12.1999 e successive proroghe.

    (24)  Parere sui risultati della valutazione dei rischi per le seguenti sostanze Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C10 e diisononilftalato, relazione (Effetti sulla salute umana), XXVII riunione plenaria del CSTEE, (Bruxelles, 30 ottobre 2001).

    (25)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (26)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (27)  Decisione 1999/815/CE della Commissione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (GU L 315 del 9.12.1999 e successive proroghe.

    (28)  Parere sui risultati della valutazione dei rischi per le seguenti sostanze Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C10 e diisononilftalato, relazione (Effetti sulla salute umana), XXVII riunione plenaria del CSTEE, (Bruxelles, 30 ottobre 2001).

    (29)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

    (30)  Direttiva …/…/… della Commissione recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, non ancora pubblicata.

    (31)  GU L 237, del 21.9.2000, pag. 1.

    (32)  Direttiva …/…/… della Commissione recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, non ancora pubblicata.

    (33)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (34)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

    (35)  Direttiva …/…/… della Commissione recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, non ancora pubblicata.

    (36)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

    (37)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

    (38)  Direttiva 98/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1998 recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1).

    (39)  GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.

    (40)  Direttiva …/…/… della Commissione recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, non ancora pubblicata.

    (41)  GU L 237 del 21.09.2000, pag. 1.


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