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Document 52006XC0328(02)
Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports of certain prepared or preserved sweet corn in kernels originating in Thailand
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Tailandia
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Tailandia
GU C 75 del 28.3.2006, p. 6–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/6 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Tailandia
(2006/C 75/04)
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce preparato o conservato, originari della Tailandia (il paese interessato), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 13 febbraio 2006 dalla Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) (il denunziante) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di granturco dolce preparato o conservato.
2. Prodotto
Il prodotto che, secondo quanto affermato nella denuncia, sarebbe oggetto di dumping è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata), in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata), in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato di norma al codice NC ex 2005 80 00, originario della Tailandia (il prodotto in esame). I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito in base ai prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Tailandia sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.
Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato, tra le altre conseguenze, hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in questione originario della Tailandia sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.
a) Campionamento
Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento per i produttori/esportatori della Tailandia
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale di dumping (2) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori), |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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il numero totale di dipendenti; |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame; |
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il volume in tonnellate e il valore in euro delle vendite delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Tailandia nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.
Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al punto 7:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
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il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005; |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Tailandia inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori/esportatori della Tailandia che chiedono l'applicazione di un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario
Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario quanto prima, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Ogni altra informazione pertinente per la selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione. |
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J- 79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.)
(2) I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.
(3) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).