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Document 52006XC0302(01)

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Rennes e Mulhouse (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 52 del 2.3.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/7


Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Rennes e Mulhouse

(2006/C 52/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Rennes (Saint-Jacques) e quello di Bâle-Mulhouse. I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 76 del 27 marzo 2002.

2.

Gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Rennes (Saint-Jacques) e l'aeroporto di Bâle-Mulhouse sono ora i seguenti:

Numero di frequenze minime

Il servizio deve essere garantito almeno in ragione di due voli giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, per un totale di 220 giorni all'anno.

I servizi non devono prevedere scali intermedi tra Rennes (Saint-Jacques) e Bâle- Mulhouse.

Categoria di aeromobili utilizzati e capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili pressurizzati aventi una capacità minima di diciotto posti.

Orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro durante la settimana di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata con una permanenza di almeno 7 ore sia a Bâle-Mulhouse che a Rennes (Saint-Jacques).

Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.

Continuità del servizio

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, ogni anno, il 3 % dei voli programmati. Il vettore può interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di due mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.


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