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Document 52006XC0125(01)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina

GU C 18 del 25.1.2006, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/2


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina

(2006/C 18/02)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie dell'Ucraina (il «paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 ottobre 2005 dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di nitrato di ammonio.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari dell'Ucraina (il «prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (4).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Secondo tale richiesta, le esportazioni dall'Ucraina verso altri paesi terzi, vale a dire Stati Uniti d'America, Romania e Turchia, sono effettuate a prezzi di dumping. Date le circostanze, si sostiene che vi sia una forte probabilità di reiterazione del dumping per le merci esportate dall'Ucraina a destinazione dell'Unione europea.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità che vengano attuate ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, il richiedente ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe aumentare a causa delle misure in vigore sulle importazioni degli stessi prodotti originari dell'Ucraina destinate ai mercati tradizionali diversi dall'Unione europea (vale a dire Stati Uniti d'America e Brasile). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, in caso di loro scadenza, la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se sia probabile o improbabile che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005,

numero totale di dipendenti,

descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'Ucraina nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se le società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

ii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda di riesame, la Commissione intende accertare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005,

descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e volume in tonnellate del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005;

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005;

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori dell'Ucraina, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citate nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Durante l'inchiesta precedente la Polonia è stata scelta come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale nei confronti dell'Ucraina. Il richiedente ha ora proposto di utilizzare a tal fine gli Stati Uniti d'America o la Romania. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c) del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o no nell'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per quanto riguarda il campionamento

(i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a fare parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii) devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America e della Romania che, come risulta al paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso, sono presi in considerazione come eventuali paesi ad economia di mercato appropriati ai fini della determinazione del valore normale in relazione all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata  (6)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 110 del 5.5.2005, pag. 15.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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