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Document 52006XC0119(03)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

GU C 14 del 19.1.2006, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/14


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

(2006/C 14/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: «paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 5 dicembre 2005 dall'Unione polacca dell'industria dei prodotti congelati (in appresso: «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di fragole congelate.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: «prodotto in esame»), dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11, 0811 10 19 e 0811 10 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato, tra le altre conseguenze, hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

(a)   Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale [i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori (2)];

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (3) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni di esportatori/produttori note.

(ii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale, in euro, della società nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

(iii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale, in euro, della società nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

(iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento agli esportatori/produttori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori/produttori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d)   Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e)   Status di impresa operante in un'economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura per la valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari di tale richiesta, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6   Termini

a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

(c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata  (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J- 79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/le economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le società che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


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