EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0811

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEe del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE

/* COM/2006/0811 def. - COD 2004/0248 */

52006PC0811

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEe del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE /* COM/2006/0811 def. - COD 2004/0248 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.12.2006

COM(2006) 811 definitivo

2004/0248 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE

2004/0248 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE

1. GENESI DEL PROGRAMMA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2004) 708 def. - 2004/0248 (COD)]: | 25 ottobre 2004. |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 6 aprile 2005 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 2 febbraio 2006 |

Data di trasmissione della proposta modificata: | 18 aprile 2006 |

Data dell'accordo politico (Consiglio competitività): | 25° settembre 2006 |

Data di adozione della posizione comune (all'unanimità): | 4 dicembre 2006 |

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta abroga le disposizioni degli anni '70 che regolamentavano le quantità nominali in cui possono essere venduti i prodotti. La proposta conserva unicamente la regolamentazione relativa al vino e alle bevande spiritose, prodotti attualmente già soggetti a quantità nominali obbligatorie.

La proposta semplifica la regolamentazione relativa alle quantità nominali integrando due direttive in un'unica direttiva. Analogamente, essa combina la regolamentazione del controllo metrologico dei prodotti preconfezionati, attualmente oggetto di due direttive, in una sola direttiva. Di conseguenza essa abroga le direttive 75/106 e 80/232 ed estende il campo d'applicazione della direttiva 76/211 a tutti i prodotti preconfezionati.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni a carattere generale sulla posizione comune

La proposta è diventata un banco di prova per la strategia della Commissione riguardo a una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea e per la semplificazione del contesto normativo.

Il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per la proposta modificata della Commissione a condizione che, per determinati settori, durante un periodo transitorio agli Stati membri sia consentito mantenere le dimensioni nazionali attualmente esistenti per la produzione interna.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo inclusi per intero, in parte o in linea di massima nella proposta modificata e ripresi per intero, in parte o in linea di massima nella posizione comune

Tutti gli emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione nella propria proposta modificata sono stati ripresi nella posizione comune. Si tratta degli emendamenti 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14 e 16, accolti dalla Commissione interamente, e degli emendamenti 3, 6, 7, 12 e 20, accolti dalla Commissione in linea di massima e riformulati.

3.3 Emendamenti del Parlamento europeo non inclusi nella proposta modificata e non ripresi nella posizione comune

Gli emendamenti del Parlamento europeo non accolti dalla Commissione nella propria proposta modificata non sono stati neanche ripresi nella posizione comune. Si tratta degli emendamenti 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, che non sono stati accolti dalla Commissione perché ciò avrebbe condotto all'estensione delle quantità nominali obbligatorie a settori che attualmente non le prevedono.

3.4 Modifiche alla proposta originale introdotte dalla Commissione nella proposta modificata e riprese nella posizione comune

La posizione comune riprende anche le modifiche alla proposta originale introdotte dalla Commissione nella propria proposta modificata. Si tratta dell'abolizione delle quantità nominali obbligatorie nel settore del caffè solubile e dello zucchero bianco, giacché attualmente nei suddetti settori numerosi Stati membri ammettono la commercializzazione di prodotti in qualsiasi quantità senza che ciò abbia causato distorsioni del mercato.

3.5 Altre modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto alla proposta modificata

Nella posizione comune i seguenti punti, tutti attinenti alla graduale eliminazione delle dimensioni nazionali in determinati settori, sono stati aggiunti alla proposta modificata:

Aggiunta dell'articolo 2 par. 2.:

“Fatto salvo il rispetto dei principi sanciti nel trattato, segnatamente della libera circolazione delle merci, gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per il latte, il burro, la pasta secca e il caffè possono continuare a farlo fino a [60 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per lo zucchero bianco possono continuare a farlo fino a [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].”

Aggiunta dell'articolo 9 par. 2

“Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2 comunicano alla Commissione entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] i settori soggetti alla deroga di cui a tale paragrafo, il periodo di applicazione di detta deroga, la gamma di quantità nominali obbligatorie applicate e l'intervallo interessato.”

Aggiunta dell'articolo 9 par. 3:

“La Commissione verifica l'applicazione dell'articolo 2 par. 2 sulla base dei propri accertamenti e delle relazioni degli Stati membri interessati”.

4. CONCLUSIONE

La Commissione sostiene la posizione comune, fatte salve le dichiarazioni congiunte di cui al punto che segue.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione e il Consiglio hanno emesso due dichiarazioni congiunte (cfr. allegato) applicabili alle condizioni per la graduale eliminazione delle dimensioni nazionali attualmente esistenti e all'impegno degli Stati membri a non introdurre nuove dimensioni nazionali.

Allegato

Prima dichiarazione congiunta della Commissione e del Consiglio

"In virtù del trattato e della giurisprudenza della Corte di giustizia gli Stati membri che applicano la graduale eliminazione delle dimensioni nazionali non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro."

Seconda dichiarazione congiunta della Commissione e del Consiglio

"Gli Stati membri che attualmente non applicano dimensioni nazionali nei settori cui si applica la graduale eliminazione delle dimensioni nazionali non introducono nuove disposizioni attinenti alle quantità nominali degli imballaggi."

Top