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Document 52006PC0803

    Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 7° programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    /* COM/2006/0803 def. - COD 2005/0043 */

    52006PC0803

    Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 7° programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2006/0803 def. - COD 2005/0043 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 6.12.2006

    COM(2006) 803 definitivo

    2005/0043 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il 7° programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

    RECANTE MODIFICA D ELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONEin applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    2005/0043 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il 7° programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

    1. Introduzione

    A norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, la Commissione deve esprimersi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Di seguito la Commissione formula il proprio parere sui 40 emendamenti del Parlamento europeo.

    2. Contesto

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005) 119 def. - 2005/0043(COD)): | 13 aprile 2005 |

    Data del parere del Comitato delle regioni: | 16 novembre 2005 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 14 dicembre 2005 |

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 15 giugno 2006 |

    Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio: | 28 giugno 2006 |

    Data di adozione della posizione comune: Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: | 25 settembre 2006 30 novembre 2006 |

    3. Obiettivo della proposta

    La proposta riguardante il programma quadro comunitario, che si articola nel periodo 2007-2013, è basata sul titolo XVIII del trattato, articoli da 163 a 171, riguardanti la politica di ricerca dell'UE e i relativi strumenti finanziari, in particolare il programma quadro di ricerca pluriennale.

    Per rafforzare l'eccellenza e innalzare il livello medio della ricerca in Europa, il principio di base è quello di incentivare, organizzare e sfruttare tutte le forme di cooperazione nel campo della ricerca, dalla collaborazione nell’ambito di progetti congiunti e di reti fino al coordinamento dei programmi di ricerca nazionali, nonché l’applicazione congiunta di vaste iniziative tecnologiche e lo sviluppo in comune di infrastrutture di dimensione e interesse europei.

    Il 7° programma quadro è strutturato in quattro programmi specifici, che ricalcano i quattro obiettivi principali della politica europea di ricerca:

    - Cooperazione . Sarà finanziata l’intera gamma di azioni di ricerca condotte nell’ambito della cooperazione transnazionale, dai progetti e le reti in collaborazione fino al coordinamento dei programmi di ricerca.

    - Idee. Sarà costituito un Consiglio Europeo della Ricerca (CER) per sostenere la “ricerca di frontiera” realizzata, su iniziativa dei ricercatori, da équipe in concorrenza tra loro a livello europeo e relativa a tutti i settori scientifici e tecnologici, ad esempio l’ingegneria, le scienze socio-economiche e le scienze umanistiche.

    - Persone. Saranno potenziate le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette “Azioni Marie Curie”, dando maggiore rilievo ad aspetti fondamentali quali le competenze e lo sviluppo della carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali.

    - Capacità. Saranno finanziati gli aspetti chiave delle capacità europee di ricerca e innovazione come le infrastrutture di ricerca, la ricerca a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI), i cluster regionali orientati alla ricerca, lo sviluppo di tutto il potenziale di ricerca nelle regioni di convergenza dell’UE, le questioni legate alla problematica “Scienza nella società", le attività orizzontali di cooperazione internazionale.

    - Sono comprese anche le azioni dirette del Centro comune di ricerca.

    4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 30 novembre 2006 riguardano principalmente il Consiglio Europeo della Ricerca, le fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica, la ripartizione del bilancio e il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF). Sono state inoltre approvate alcune altre modifiche e una riorganizzazione del contenuto, in particolare riguardo ai temi del programma Cooperazione.

    Questi emendamenti sono il frutto di dibattiti interistituzionali dai quali è emerso un accordo totale tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti i punti discussi. La Commissione può pertanto accogliere tutti i 40 emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

    La Commissione rileva inoltre che le tre dichiarazioni in allegato fanno parte del compromesso finale complessivo che ha consentito di concludere l'iter procedurale alla seconda lettura.

    5. Conclusioni

    Conformemente all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.

    Allegato

    Rif.: Articolo 6[1]

    "Per il 7° programma quadro, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 6° programma per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.

    La Commissione europea propone di mantenerlo in quanto, in base all’esperienza accumulata, ha consentito di elaborare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell’ambito di un programma di ricerca a cui partecipano ricercatori di molti paesi in cui esistono normative alquanto diverse.

    1. La decisione concernente il 7° programma quadro esclude espressamente dal finanziamento comunitario tre settori di ricerca:

    2. attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

    3. attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;

    4. attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

    5. Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. Non saranno finanziate in uno Stato membro attività proibite in tale paese.

    6. La decisione concernente il 7° PQ e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano alcun giudizio di valore in merito al quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

    7. Negli inviti a presentare proposte, la Commissione non richiede esplicitamente l’uso di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell’obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi comunitari per la ricerca sulle cellule staminali è destinata a cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi nell’ambito del 7° PQ.

    8. I progetti che prevedono l’utilizzazione di cellule staminali embrionali umane devono superare una valutazione scientifica nell’ambito della quale degli esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.

    9. Le proposte che superano la valutazione scientifica sono successivamente oggetto di un esame etico rigoroso organizzato dalla Commissione europea. In tale esame si tiene conto dei principi contenuti nella Carta UE dei diritti fondamentali e nelle convenzioni internazionali in materia come la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall’UNESCO. L’esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino la normativa dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.

    10. In determinati casi l’esame etico può svolgersi nel corso della realizzazione del progetto.

    11. Tutti i progetti che comportano l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l’approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell’avvio dei lavori. Tutte le regole e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso parentale e assenza di incentivi finanziari ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare.

    12. Le singole proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l’esame etico europeo possono essere presentate, ai fini dell’approvazione, agli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato di regolamentazione. I progetti che comportano l’uso di cellule staminali embrionali umane e non ottengono l’approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

    13. La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca comunitaria sulle cellule staminali, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

    14. La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane (HESC) secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione finanzierà un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l’uso da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.

    15. La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato di regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà alla Comunità di finanziare fasi successive che comportano l’uso di cellule staminali embrionali umane."

    Rif.: Tema "Energia"

    "I dieci temi del programma Cooperazione comprendono attività di ricerca che stanno alla base della formulazione, attuazione e valutazione delle politiche comunitarie alle quali la Commissione attribuisce un ruolo determinante. La Commissione accoglie positivamente l'importanza che il Parlamento europeo riserva alla politica energetica in generale e alla promozione dell'efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabili in particolare. Per consentire al Parlamento di seguire l'attuazione del programma, la Commissione intende proseguire la politica di trasparenza e continuare a fornire le informazioni necessarie. Le informazioni sui progetti finanziati dal programma quadro saranno interamente disponibili al pubblico su Internet. In particolare, almeno ogni due anni si cercherà di offrire una presentazione esauriente dei progetti che si occupano dell'uso razionale ed efficiente dell'energia e del ruolo delle fonti energetiche rinnovabili."

    Rif.: "Idee"

    "Nell'ambito della relazione sullo stato di avanzamento citata all'articolo 7, paragrafo 2, che precede la valutazione intermedia, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la prima metà del 2008, una comunicazione sulla metodologia e sui criteri applicabili alla valutazione che gli esperti indipendenti dovranno realizzare sulle strutture e sui meccanismi del Consiglio Europeo della Ricerca. Eventualmente, la Commissione presenterà una proposta volta ad adeguare il programma quadro."

    [1] Inserito come allegato della comunicazione COM(2006) 548.

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