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Document 52006PC0732
Proposal for a Council Decision amending Decision 2004/585/EC establishing Regional Advisory Councils under the Common Fisheries Policy
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca
/* COM/2006/0732 def. - CNS 2006/0240 */
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca /* COM/2006/0732 def. - CNS 2006/0240 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 27.11.2006 COM(2006) 732 definitivo 2006/0240 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I consigli consultivi regionali (CCR) sono stati istituiti a seguito della riforma della politica comune della pesca (PCP) adottata nel 2002. La decisione 2004/585/CEE definisce un quadro generale per il funzionamento dei consigli consultivi regionali, volto a garantire un approccio coerente ed equilibrato tra di essi. La possibilità di concedere ai CCR un aiuto finanziario della Comunità è uno degli aspetti contemplati dalla presente decisione. Compito dei consigli consultivi regionali è promuovere la partecipazione dei gruppi di interesse al processo decisionale della politica comune della pesca sin dalle sue fasi iniziali. Tale aspetto, che costituisce uno dei principali pilastri della riforma della PCP, è essenziale per garantire un'efficace attuazione della riforma medesima. Il miglioramento della governance nel settore della pesca contribuirà a un maggiore rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori. L'esperienza dimostra che i CCR istituiti dal regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio[1] contribuiscono positivamente allo sviluppo della PCP (la Commissione ha ricevuto, dal momento della loro istituzione, oltre quaranta raccomandazioni dai CCR); è quindi opportuno che essi siano riconosciuti come organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[2]. Il fatto di riconoscerli come organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo conferirebbe ai CCR un quadro finanziario stabile che ne rafforzerebbe l'efficacia operativa. L'esperienza ha inoltre dimostrato che, a causa della progressiva contrazione della loro dotazione di bilancio, gli attuali consigli consultivi regionali avranno serie difficoltà, in un prossimo futuro, a conseguire gli obiettivi ad essi assegnati. Le nuove disposizioni finanziarie semplificheranno inoltre la gestione delle sovvenzioni, raggruppando le due sovvenzioni attuali in una sovvenzione unica per ciascun consiglio consultivo regionale. È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/585/CE del Consiglio, qualificando i CCR come organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo, affinché sia loro assegnato un contributo finanziario fisso dal bilancio comunitario. 2006/0240 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[5], e in particolare gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali. (2) La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca, definisce un quadro comune cui deve conformarsi ciascun consiglio consultivo regionale. (3) Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2004/585/CE del Consiglio, ai consigli consultivi regionali è concesso un aiuto finanziario comunitario destinato a garantire l'efficace funzionamento di tali organismi e a coprirne le spese di interpretazione e di traduzione. (4) I consigli consultivi regionali forniscono pareri sulla politica comune della pesca alla Commissione europea e agli Stati membri e promuovono la partecipazione fattiva dei gruppi di interesse, che rappresenta uno dei principali pilastri della politica comune della pesca riformata e un presupposto essenziale per una sana gestione. (5) È quindi opportuno che i consigli consultivi regionali siano considerati come organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[6]. (5) Occorre garantire, attraverso un finanziamento congruo e permanente, stabilità finanziaria ai consigli consultivi regionali, affinché possano continuare a svolgere efficacemente la loro funzione consultiva nell'ambito della politica comune della pesca. (6) Al fine di semplificare la gestione del finanziamento comunitario concesso ai consigli consultivi regionali, è opportuno ricorrere a un unico strumento finanziario a copertura di tutte le spese. (7) Poiché i consigli consultivi regionali beneficiano di un aiuto finanziario comunitario, la Commissione, oltre ai controlli di audit, deve poter verificare in qualsiasi momento che essi operino nel rispetto del loro mandato. (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/585/CE, DECIDE: Articolo 1 La decisione 2004/585/CE del Consiglio è così modificata: 1) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 Finanziamento 1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario in qualità di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 2. La Commissione firma con ogni consiglio consultivo regionale una convenzione di sovvenzione destinata a coprirne le spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione in conformità dell'allegato II." 2) È inserito il seguente articolo 9 bis: “Articolo 9bis Verifiche della Commissione La Commissione può effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di garantire il rispetto del mandato conferito ai consigli consultivi regionali dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e dalla decisione 2004/585/CE del Consiglio." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO L'allegato II della decisione 2004/585/CE è sostituito dal seguente: "ALLEGATO II Partecipazione della Comunità alle spese sostenute dai consigli consultivi regionali La Comunità contribuirà in parte alle spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali in quanto organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo. L'importo concesso dalla Comunità a ciascun consiglio consultivo regionale a copertura delle spese di funzionamento non potrà superare il 90% del bilancio di funzionamento del CCR. Negli anni successivi il contributo finanziario sarà permanente e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione stipulerà ogni anno con ciascun CCR una "convenzione di sovvenzione al funzionamento" in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento. Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati. Solo le spese effettive saranno soggette al contributo della Commissione, che sarà concesso a condizione che le altre fonti di finanziamento siano state assegnate. Sono ammissibili le seguenti spese dirette: - spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto); - sale di riunione; - attrezzature (nuove o usate); - materiali e forniture; - spese per l'invio di informazioni ai membri; - spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che parteciperanno alle riunioni dei CCR (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione); - audit; - spese di interpretazione e traduzione; - una riserva per imprevisti, limitatamente al 5% delle spese dirette ammissibili. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca. 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) 1104: Governance nel settore della politica comune della pesca 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: 11.0401: Rafforzamento del dialogo con l’industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca. 11.010402: Rafforzamento del dialogo con l’industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca – assistenza amministrativa 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: 2007-2013 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 110401 | SD[7] | SNO[8] | No | No | No | 2 | 11010402 | SND[9] | SNO | No | No | No | 2 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e 2013 | Totale | Spese operative[10] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 12.000.000 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 12.000.000 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[11] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 3.650.000 | 12.300.000 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 3.650.000 | 12.300.000 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[12] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 648.000 | 2.268.000 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 140.000 | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 1.844.000 | 2.244.000 | 2.094.000 | 2.094.000 | 2.094.000 | 4.338.000 | 14.708.000 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 1.844.000 | 2.244.000 | 2.094.000 | 2.094.000 | 2.094.000 | 4.338.000 | 14.708.000 | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[13] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione | Totale risorse umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine I consigli consultivi regionali (CCR) sono stati istituiti a seguito della riforma della politica comune della pesca del 2002. La decisione 2004/585/CEE definisce un quadro generale per il funzionamento dei CCR volto a garantire un approccio coerente ed equilibrato tra di essi. La possibilità di concedere ai CCR un aiuto finanziario della Comunità è uno degli aspetti contemplati dalla presente decisione. L'esperienza fino ad ora acquisita con i CCR già operativi consente di concludere che le disposizioni finanziarie contenute nella decisione 2004/585/CE del Consiglio non rispondono pienamente alle loro necessità. Nelle condizioni attuali, che prevedono una partecipazione finanziaria dell'UE limitata a cinque anni e con importi decrescenti di anno in anno, i CCR hanno difficoltà ad operare in maniera efficace. Considerata l'importante funzione da essi espletata per garantire una partecipazione fattiva dei gruppi di interesse alla politica comune della pesca, i consigli consultivi regionali rispondono ai criteri che definiscono gli organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[15]. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Fino ad ora sono stati istituiti quattro consigli consultivi regionali e altri tre sono in via di costituzione. I CCR costituiscono un elemento essenziale di buona governance nel settore della politica comune della pesca. Per quanto riguarda la questione dell'efficacia rispetto ai costi, e sulla base della decisione 2004/585/CE del Consiglio, i CCR hanno stipulato con la Commissione europea un contratto quadro di durata quinquennale, volto ad instaurare una cooperazione a lungo termine, e due sovvenzioni specifiche: una sovvenzione dell'azione a copertura dei costi di traduzione e interpretazione (50 000 EUR/anno) e una sovvenzione al funzionamento intesa a contribuire alle spese di funzionamento dei CCR e soggetta alla seguente regola di degressività: Anno 1 – 200 000 EUR (90%); Anno 2 – 165 000 EUR (75%); Anno 3 – 132 000 EUR (60%); Anno 4 – 121 000 EUR (55%); Anno 5 – 110 000 EUR (50%); L'esperienza acquisita con i quattro CCR già operativi dimostra che occorre conferire stabilità finanziaria a tali organismi, affinché possano continuare a svolgere efficacemente la loro funzione consultiva nel contesto della politica comune della pesca. Per conseguire tale obiettivo la Commissione potrebbe stipulare con ciascun CCR una convenzione di sovvenzione a copertura delle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione. Il finanziamento concesso ai CCR dalla Commissione potrebbe ammontare inizialmente a 2 50 000 EUR, così suddivisi: 200 000 EUR per le spese di funzionamneto PIU' 50 000 EUR per le spese di traduzione e interpretazione. Conformemente al principio del cofinanziamento, in base al quale le attività non possono essere interamente finanziate mediante risorse comunitarie, i CCR dovrebbero comunque reperire altre fonti di finanzamento. Inoltre, se alla fine dell'anno il bilancio dei singoli CCR risultasse inferiore alla stima iniziale, il corrispondente contributo comunitario sarebbe ridotto di conseguenza (senza possibilità di riportare eventuali eccedenze all'anno successivo). 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Il quadro finanziario semplificato proposto, più stabile e favorevole, consentirebbe ai CCR di operare in modo efficace e di contribuire alla gestione sostenibile degli stock ittici, nel rispetto dell'approccio ecosistemico e del principo precauzionale, contribuendo a rafforzare la trasparenza dei pareri scientifici attraverso un dialogo fattivo tra esponenti del mondo scientifico e pescatori. Fino ad ora sono stati istituiti quattro CCR, nei quali sono rappresentati tutti i gruppi di interesse. Compito dei CCR è formulare pareri a seguito di consultazioni della Commissione o di propria iniziativa. Tali pareri sono esaminati dalla Commissione, che ne tiene conto nell'elaborazione delle proprie proposte o, in caso contrario, giustifica la propria decisione. È stata fissata una serie di indicatori connessi agli obiettivi sopra specificati: - numero di zone di pesca dell'Unione europea che rientrano nella sfera di competenza dei CCR operativi; - composizione dei CCR in relazione alla loro rappresentatività geografica e settoriale; - tasso di partecipazione dei gruppi di interesse e degli esperti ai gruppi di lavoro dei CCR; - percentuale dei pareri ricevuti rispetto alle proposte presentate per consultazione (è ritenuta soddisfacente una percentuale dell'80% circa); numero di raccomandazioni e suggerimenti eventualmente presentati di propria iniziativa; - numero di riunioni organizzate ogni anno (è ritenuto essenziale un minimo di tre riunioni); - qualità dei pareri presentati; - totale annuo delle spese di funzionamento ammissibili nel triennio successivo all'istituzione dei CCR. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo I servizi della Commissione provvedono affinché le convenzioni di sovvenzione al funzionamento impongano ai CCR di presentare una relazione annuale cui saranno subordinati il pagamento finale annuale e il rinnovo della sovvenzione per l'anno successivo. La relazione comprenderà una tabella tipo, preventivamente stabilita dalla Commissione, contenente alcuni degli indicatori elencati al punto 5.3. Al termine del periodo annuale ogni consiglio consultivo regionale dovrà inoltre presentare una relazione di audit esterno. Il buon funzionanento e la validità dei CCR saranno valutati tenendo conto della qualità dei pareri formulati e della partecipazione di funzionari della DG FISH, in qualità di osservatori, alle riunioni dei CCR stessi. Una relazione di attuazione sarà inoltre presentata, entro la fine del giugno 2007, al Parlamento europeo e al Consiglio, mentre due valutazioni esterne saranno realizzate rispettivamente nel 2008 e 2012. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante I CCR hanno fatto rilevare che la regola di degressività compromette la loro capacità di operare in modo efficace. Il loro lavoro è inoltre complicato dall'esistenza di due convenzioni di sovvenzione distinte, che non consente alcuna flessibilità in ordine alle spese di traduzione e interpretazione. Tali spese sono estremamente rilevanti a causa della composizione transnazionale dei CCR, i cui membri, provenienti da diversi Stati membri, si trovano ad operare in un contesto di multilinguismo. I CCR potrebbero beneficiare di una deroga alla regola di degressività se fossero riconosciuti come organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo mediante modifica della decisione 2004/585/CE del Consiglio. Ai CCR si applicherebbe la seguente definizione prevista dal regolamento di esecuzione: "(…) una rete europea rappresentativa di organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri o in paesi terzi candidati, che promuovono principi e politiche rientranti negli obiettivi dei trattati". Ciò fornirebbe ai CCR un quadro stabile entro il quale operare; le sovvenzioni non sarebbero soggette a scadenze specifiche e il fatto di raggruppare le due sovvenzioni distinte in una sovvenzione unica consentirebbe di semplificare le procedure e gli oneri amministrativi. I CCR disporrebbero inoltre di maggiore flessibilità per utilizzare risorse di funzionamento a copertura delle spese di traduzione e interpretazione eventualmente eccedenti la stima iniziale. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) N. a. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della decisione 2004/585/CE del Consiglio e sul funzionamento dei CCR (articolo 11 della decisione). Ogni sei anni sarà elaborata una relazione di valutazione secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e dell'articolo 21 delle modalità di esecuzione: "(..) le attività finanziate su base annuale sono oggetto, almeno ogni sei anni, di una valutazione dei risultati ottenuti (..)" (valutazione intermedia e/o ex-post). L'attuazione di eventuali proposte future di riconduzione o revisione del regime dei CCR sarà subordinata a valutazione (valutazione ex-ante). Sarebbe opportuno coordinare efficacemente lo svolgimento della valutazione intermedia/ex-post e della valutazione ex-ante, eventualmente raggruppandole in un unico esercizio di valutazione (valutazione "omnibus"). 7. MISURE ANTIFRODE Saranno d'applicazione le procedure della Commissione in materia di contratti, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di pubblici appalti. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in EUR Altro personale[18] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | TOTALE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Partecipazione alla costituzione dei CCR. Participazione, in rappresentanza della Commissione, alle riunioni organizzate dai vari CCR. Esame dei pareri, delle raccomandazioni e/o degli altri documenti elaborati dai CCR e diffusione dei medesimi ai servizi responsabili della Commissione. Organizzazione delle riunioni di coordinamento con i CCR. Assistenza finanziaria e amministrativa (gestione e controllo degli impegni e delle convenzioni di sovvenzione, revisione del rendiconto finanziario finale, elaborazione di nuove convenzioni, ecc.). Contatti con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (11010402 – Spese di gestione amministrativa) Linea di bilancio (numero e denominazione) 11010402 - Valutazione | Anno 2007 | Anno 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Anno 2012 | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | 150.000 | 150.000 | 300.000 | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei 1 AD *108.000 (persona/anno) = 108 000 EUR 2 AST *108.000 (persona/anno) = 216 000 EUR Totale …………………………… 324 000 EUR Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | Anno 2007 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e n+6 | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 140.000 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX 01 02 11 03 – Comitati[20] (Comitato SIS II /VIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 140.000 | 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 140.000 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [1] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59). [2] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1248/2006 del 7.8.2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [6] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1248/2006 del 7.8.2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3). [7] Stanziamenti dissociati. [8] Spese non obbligatorie. [9] Stanziamenti non dissociati. [10] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [11] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx. [12] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [13] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [14] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [15] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1248/2006 del 7.8.2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3). [16] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [17] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [18] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. [19] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [20] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.