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Document 52006PC0719

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

    /* COM/2006/0719 def. */

    52006PC0719

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 /* COM/2006/0719 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 24.11.2006

    COM(2006) 719 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    Contestualmente all'entrata della Bulgaria e della Romania nell'Unione europea prevista per il 1° gennaio 2007 la normativa dell'UE relativa alla politica di coesione, ed in particolare il regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[1] vanno adattati per assicurarne l'estensione alla Repubblica di Bulgaria e alla Repubblica di Romania a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.

    Si è elaborata una proposta di regolamento che sostituisce l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento. L'allegato III modificato comprende la Romania e la Bulgaria tra i paesi elencati nella prima riga della tabella contenuta nell'allegato, ammissibili a fruire del più alto tasso di cofinanziamento contestualmente al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione.

    Contesto generale

    Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione gli adattamenti degli atti delle istituzioni che richiedono un adattamento a motivo dell'adesione.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La proposta reca adattamenti tecnici alla vigente normativa comunitaria in linea con l'impegno di adesione all'UE relativo alla Bulgaria e alla Romania.

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    Consultazione

    La consultazione di parti interessate non è stata ritenuta necessaria.

    Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    Valutazione dell'impatto

    Non è stata effettuata nessuna valutazione dell'impatto.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    Il regolamento proposto sostituisce l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento al fine di includere la Romania e la Bulgaria tra i paesi ammissibili a un cofinanziamento contestualmente al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione.

    Base giuridica

    La base giuridica utilizzata è il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania[2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3. Un'ulteriore base giuridica è costituita dall'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania[3], in particolare l'articolo 56.

    Principio di sussidiarietà

    Si è già tenuto conto di considerazioni in merito all'applicazione del principio di sussidiarietà in occasione della prima adozione del regolamento (CE) n. 1083/2006. La presente proposta non avrà ulteriori conseguenze sull'applicazione del principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità

    Si è già tenuto conto di considerazioni in merito all'applicazione del principio di proporzionalità in occasione della prima adozione del regolamento (CE) n. 1083/2006. La presente proposta non avrà ulteriori conseguenze sull'applicazione del principio di proporzionalità.

    Scelta dello strumento

    Strumenti proposti: la proposta modifica un regolamento esistente e deve quindi configurarsi quale regolamento.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta non ha incidenza sul bilancio poiché la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1083/2006 già comprende gli stanziamenti per la Romania e la Bulgaria conformemente alle prospettive finanziarie.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea[4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania[5], in particolare l'articolo 56,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.

    (2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[6] stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. Conformemente all'articolo 53 l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiettivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 va adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

    (3) Occorre assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.

    (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 va quindi modificato di conseguenza,

    .

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    "ALLEGATO III

    Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

    (di cui all'articolo 53)

    Criteri | Stati membri | FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile | Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile |

    (1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85% della media UE a 25 nello stesso periodo. | Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia | 85% per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" | 85% |

    (2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007 | Spagna | 80% per le regioni dell'obiettivo "Convergenza" e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 50% per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" al di fuori delle regioni d'integrazione graduale | 85% |

    (3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2). | Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito | 75% per l'obiettivo "Convergenza" | - |

    (4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2). | Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito | 50% per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" | - |

    (5) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20. | Spagna, Francia e Portogallo | 50% | - |

    (6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato | Spagna, Francia e Portogallo | 85% nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" | - |

    "[pic][pic][pic]

    [1] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

    [2] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

    [3] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

    [4] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

    [5] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

    [6] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

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