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Document 52006PC0636

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico {SEC(2006)1369} {SEC(2006)1370}

    /* COM/2006/0636 def. - COD 2006/0206 */

    52006PC0636

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico {SEC(2006)1369} {SEC(2006)1370} /* COM/2006/0636 def. - COD 2006/0206 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 26.10.2006

    COM(2006) 636 definitivo

    2006/0206 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

    (presentata dalla Commissione){SEC(2006)1369}{SEC(2006)1370}

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1. Obiettivi

    La presente proposta mira a proibire l'esportazione di mercurio metallico dalla Comunità e a impedirne la reimmissione sul mercato, nonché a garantire che venga conservato in condizioni di sicurezza, conformemente alle azioni 5 e 9 della strategia comunitaria sul mercurio. L'obiettivo fondamentale è limitare le nuove emissioni di mercurio, che verrebbero ad aggiungersi allo "stock mondiale" di mercurio già immesso nell'ambiente.

    1.2. Contesto generale

    Il 28 gennaio 2005 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla strategia comunitaria sul mercurio[1]. La strategia abbraccia tutti gli aspetti del ciclo di vita del mercurio e propone venti azioni, due delle quali vengono attuate dalla presente proposta.

    L'azione 5 prevede che: " In quanto contributo proattivo allo sforzo proposto di porre fine, a livello mondiale, alla produzione primaria di mercurio e di impedire alle eccedenze di tornare sul mercato…, la Commissione intende proporre una modifica del regolamento (CE) n. 304/2003 per porre fine all'esportazione di mercurio dalla Comunità entro il 2011."

    Nel quadro dell'azione 9, " La Commissione adotterà delle misure per realizzare lo stoccaggio del mercurio dell'industria dei cloro-alcali, secondo un calendario coerente con l’eliminazione graduale delle esportazioni di mercurio entro il 2011. In primo luogo, la Commissione studierà la possibilità di concludere un accordo con l'industria. "

    Il 24 giugno 2005 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni sulla strategia sul mercurio. Esso ha salutato con favore la comunicazione della Commissione e ha sottolineato " l'importanza della proposta di sospendere gradualmente l'esportazione di mercurio dalla Comunità ". Ha inoltre invitato la Commissione " ad intraprendere al più presto azioni e (…) a presentare adeguate proposte " sulle questioni relative alla " soppressione graduale delle esportazioni di mercurio dalla Comunità e azioni per realizzare lo stoccaggio sicuro o l'eliminazione del mercurio fra l'altro dall'industria dei cloroalcali secondo un calendario coerente con la soppressione graduale prevista delle esportazioni di mercurio ".

    Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che accoglie con favore la strategia, sottolineando " l'importanza di una proposta proattiva della Commissione volta a far cessare gradualmente l'esportazione dalla Comunità di mercurio metallico ", e ha chiesto alla Commissione " di presentare proposte di misure (…) per garantire che tutto il mercurio proveniente dall'industria dei cloro-alcali (…) sia immagazzinato in modo sicuro ".

    Occorre sottolineare che la presente proposta, pur mirando unicamente ad attuare le azioni 5 e 9 della strategia, si inserisce in un contesto più ampio. Per realizzare l'obiettivo generale di una riduzione dell'esposizione al mercurio su scala mondiale, è necessario adottare misure complementari a livello internazionale. Il programma mondiale dell'UNEP sul mercurio, adottato nel 2003[2], crea un primo quadro di azione mondiale sul mercurio. Nella decisione del 2005 sulla gestione dei prodotti chimici, il consiglio di amministrazione dell'UNEP aveva chiesto ai governi, al settore privato e alle organizzazioni internazionali di adottare misure immediate per ridurre i rischi che il mercurio contenuto nei prodotti e utilizzato nei processi di produzione presenta per la salute umana e per l'ambiente, in particolare valutando la possibilità di ridurre sia la produzione primaria di mercurio che l'immissione sul mercato delle eccedenze[3]. La presente proposta è perfettamente in linea con detta richiesta.

    La Commissione continuerà a sviluppare la sua azione internazionale organizzando una conferenza mondiale sul mercurio, in occasione della quale verranno affrontate le questioni legate all'offerta e alla domanda, e che si terrà il 26 e il 27 ottobre 2006 a Bruxelles, ben prima della riunione del 2007 del consiglio di amministrazione dell'UNEP. L'evento dovrebbe consentire di individuare le possibilità di progresso a livello mondiale, oltre a far emergere interessi comuni con i paesi non membri dell'UE, che potrebbero essere presi in considerazione nelle negoziazioni in seno al consiglio di amministrazione dell'UNEP.

    Sulle misure già avviate in parallelo nell'UE sui prodotti contenenti mercurio, si veda il punto 1.3. Saranno adottate ulteriori misure per risolvere il complesso problema dell'utilizzo del mercurio nelle attività di estrazione dell'oro su piccola scala, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Probabilmente in questo settore sarà necessario adottare misure diverse da un regolamento del Parlamento e del Consiglio.

    In occasione della 23a riunione del consiglio di amministrazione dell'UNEP nel 2005 l'UE aveva già segnalato la necessità di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio a livello internazionale. La questione resta all'ordine del giorno e sarà riesaminata nel corso della 24a riunione del consiglio di amministrazione dell'UNEP nel febbraio del 2007. La Commissione contribuirà attivamente all'elaborazione della posizione comunitaria.

    La presente proposta costituisce un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo internazionale di ridurre l'esposizione al mercurio, ma non dovrebbe rimanere una misura isolata. Per far sentire tutti i suoi benefici, deve essere integrata da ulteriori azioni a livello internazionale.

    1.3. Disposizioni comunitarie vigenti

    Un riesame completo della legislazione e delle politiche comunitarie vigenti e in programma sul mercurio e sui suoi composti è stato effettuato nella valutazione d'impatto estesa allegata alla comunicazione della Commissione relativa alla strategia sul mercurio (pag. 116 e segg.). All'elenco occorre aggiungere due recenti atti legislativi:

    - la direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità[4], nel cui campo di applicazione rientrano anche il mercurio e i suoi composti;

    - la proposta di direttiva che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio[5], adottata dalla Commissione il 21 febbraio 2006. Quest'ultima proposta legislativa contribuisce anch'essa all'attuazione della strategia sul mercurio (azione 7).

    Un quadro completo della normativa comunitaria che introduce restrizioni sui prodotti contenenti mercurio è riportato nella valutazione dell'impatto allegata alla presente proposta (punto 5.3.).

    Non sono state adottate finora disposizioni legislative in materia di esportazione di mercurio dalla Comunità né disposizioni in materia di stoccaggio. Il regolamento (CE) n. 304/2003 sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi[6] include i saponi da cosmesi contenenti mercurio nell'elenco di cui all'allegato V che enumera i prodotti chimici e gli articoli soggetti a divieto di esportazione.

    Affinché un prodotto chimico o un articolo venga inserito nell'elenco di cui all'allegato del predetto regolamento, è necessario che il suo uso sia vietato nella Comunità ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente (articolo 14, paragrafo 2). L'uso del mercurio nella Comunità è severamente limitato , ma non vietato , e alcuni usi residui rimarranno ancora possibili in futuro. Non è opportuno estendere il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 ai prodotti chimici e agli articoli il cui uso è solo severamente limitato, poiché così facendo verrebbe vietata l'esportazione di un numero illimitato di sostanze. L'obiettivo è quello di limitare al mercurio metallico il campo di applicazione del previsto divieto di esportazione, e non quello di creare un precedente per altre sostanze. Si ritiene, per questo motivo, che il regolamento (CE) n. 304/2003 non sia la base giuridica idonea per un divieto di esportazione del mercurio, per cui la Commissione ha optato per uno strumento distinto.

    Nella misura in cui è considerato un rifiuto, il mercurio rientra nel campo di applicazione della vigente normativa comunitaria in materia di rifiuti, ossia la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, il regolamento (CEE) n. 259/93 sulle spedizioni di rifiuti e, vista l'ampia definizione del termine "discarica" di cui all'articolo 2, punto g), la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Gli stessi atti legislativi si applicano ai rifiuti contenenti mercurio. Dato che il presente regolamento mira ad introdurre requisiti aggiuntivi in materia di trattamento del mercurio, indipendentemente dal fatto che venga considerato o no un rifiuto, la summenzionata parte dell' acquis in materia ambientale continua ad applicarsi, con la sola eccezione delle disposizioni che impediscono lo stoccaggio del mercurio metallico.

    In condizioni normali di pressione e di temperatura il mercurio metallico è allo stato liquido. La direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti[7] vieta l'ammissione in discarica dei rifiuti liquidi (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)). Inoltre, la decisione 2003/33/CE del Consiglio che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche fissa valori limite per il colaticcio che non sono applicabili alla collocazione in discarica del mercurio metallico. Pertanto, il presente regolamento precisa che, nei casi in cui il mercurio metallico da stoccare sia considerato un rifiuto, il previsto obbligo di stoccaggio non è incompatibile con il divieto e con i valori limite summenzionati.

    1.4. Coerenza con altre politiche e regole

    Il regolamento proposto integra la legislazione e le politiche comunitarie vigenti in materia di lotta contro l'inquinamento industriale, di prodotti chimici (ivi compresa la proposta REACH), di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di smaltimento dei rifiuti. È anche in linea con gli obiettivi strategici definiti a livello internazionale, ossia il programma dell'UNEP sul mercurio.

    Occorre in particolare notare che l'applicazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento[8] determinerà l'abbandono progressivo della tecnica dell'elettrolisi a mercurio, che non è più considerata la migliore tecnica disponibile nell'industria dei cloro-alcali. La conversione ad altri metodi di produzione renderà disponibili quantitativi considerevoli di mercurio metallico. La dispersione di questo mercurio a livello internazionale per impieghi diversi, in parte illeciti, non farebbe che trasferire al di fuori dei confini dell'UE un problema ambientale già risolto nell'ambito della Comunità. Il regolamento proposto costituisce pertanto una necessaria integrazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, in quanto evita le ripercussioni negative a livello mondiale dell'abbandono progressivo della tecnica dell'elettrolisi a mercurio.

    Occorre prestare un'attenzione particolare alla compatibilità del divieto di esportazione con le regole dell'OMC . L'articolo XI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) proibisce le restrizioni all'importazione, all'esportazione e alla vendita per l'esportazione. L'articolo XX del GATT prevede una deroga alle norme generali dell'accordo ai fini del conseguimento di un certo numero di obiettivi politici. Nella valutazione dell'impatto (cfr. punto 6.11.) si analizza, pertanto, in dettaglio se le misure proposte siano giustificabili ai sensi delle disposizioni dell'articolo XX del GATT (deroghe generali).

    Al di là degli aspetti prettamente legislativi, va segnalato inoltre il lavoro della Commissione inteso a migliorare sistematicamente i contatti con i paesi non membri dell'UE che sono importanti in quanto produttori, consumatori o esportatori di mercurio e/o che si trovano a dover far fronte a problemi di inquinamento da mercurio. La conferenza internazionale sul mercurio, che si terrà il 26 e il 27 ottobre a Bruxelles e alla quale parteciperanno numerosi paesi non membri dell'UE, darà nuovo impulso ai negoziati internazionali, ivi comprese le questioni commerciali, ben prima della 24a riunione del consiglio di amministrazione dell'UNEP nel 2007. La riunione consentirà di procedere ulteriormente nell'attuazione del programma dell'UNEP sul mercurio.

    2. Risultati delle consultazioni delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    2.1. Consultazioni

    Nel corso dell'elaborazione della strategia comunitaria sul mercurio si era provveduto a consultare ampiamente e costantemente le parti interessate. Per un quadro generale cfr. la sezione 11 della valutazione d'impatto estesa che accompagna la strategia (pag. 61 e segg.).

    Inoltre, l'8 settembre 2005 si è svolta a Bruxelles un'altra riunione delle parti interessate. L'invito è stato rivolto ad un'ampia gamma di soggetti interessati, in particolare rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati, delle ONG attive a favore della tutela dell'ambiente e della salute. Le parti interessate hanno tra l'altro contribuito con[9]:

    - informazioni (raccolte presso gli Stati membri) sulla situazione legislativa nell'Unione europea, sui flussi di rifiuti contenenti mercurio e sul riciclaggio e il recupero dei prodotti contenenti mercurio. I contributi hanno fornito informazioni utili sui flussi di mercurio e sulla disponibilità della sostanza nell'Unione europea sia prima che dopo il proposto divieto di esportazione;

    - nel corso della riunione delle parti interessate la Commissione ha illustrato l'idea di base della prevista proposta legislativa e ha chiesto il parere delle parti interessate sull'esatta portata del divieto di esportazione (mercurio metallico, composti) e dell'obbligo di stoccaggio (solo il mercurio metallico proveniente dall'industria dei cloro-alcali o anche quello proveniente da altre fonti), nonché sulle modifiche da apportare alla direttiva sulle discariche di rifiuti e ad altre disposizioni della normativa in materia di rifiuti. La Commissione ha anche chiesto informazioni supplementari sul recupero/riciclaggio del mercurio. Altre riunioni si sono svolte con la Spagna, lo Stato membro maggiormente interessato, e con Eurochlor, per discutere dello strumento giuridico previsto e dell'accordo volontario dell'industria dei cloro-alcali.

    Le informazioni raccolte nel corso delle consultazioni sono state integrate nella valutazione dell'impatto.

    2.2. Valutazione dell'impatto

    La comunicazione relativa alla strategia comunitaria sul mercurio era già accompagnata da una valutazione d'impatto estesa, pubblicata in allegato alla comunicazione[10]. La sezione 6 della valutazione d'impatto estesa (pag. 20 e segg.) è pertinente anche per la presente proposta. È stata inoltre realizzata una valutazione dell'impatto supplementare, che viene allegata alla presente proposta.

    3. Elementi giuridici della proposta

    3.1. Base giuridica

    La proposta contiene due elementi fondamentali: da una parte, il divieto di esportazione del mercurio metallico e, dall'altra, l'obbligo di stoccare il mercurio in condizioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente. Per il divieto di esportazione la base giuridica è l'articolo 133 del trattato CE, sebbene la misura sia motivata da finalità di preservazione, di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente e di tutela della salute umana, e non da considerazioni di politica commerciale. Il secondo elemento, l'obbligo di stoccaggio, ivi compresi i conseguenti obblighi in materia di trasmissione di informazioni e di presentazione di relazioni, è chiaramente motivato da considerazioni di politica ambientale, enunciate all'articolo 175 del trattato CE. Conformemente alle recenti sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause C-94/03 e C-178/03 riguardanti rispettivamente l'approvazione della convenzione di Rotterdam e il regolamento (CE) n. 304/2003 sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, la proposta si basa sugli articoli 133 e 175 del trattato CE. La convenzione di Rotterdam e il regolamento (CE) n. 304/2003 sono caratterizzati da un mix di elementi di politica ambientale e di politica commerciale, analogamente a quanto avviene con la presente proposta.

    3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

    Il mercurio è una sostanza soggetta alle norme del mercato interno e, se considerato un rifiuto, è disciplinato dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti. Occorre pertanto che le misure previste dal presente strumento legislativo siano adottate a livello comunitario e non a livello degli Stati membri.

    Le possibilità di stoccaggio/smaltimento possono variare da un paese all'altro, in funzione delle condizioni ambientali locali. Di conseguenza, per quanto vadano rispettate alcune norme generali, gli obblighi specifici in materia di stoccaggio e di smaltimento sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.

    Le misure previste nel presente regolamento sono altresì necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia sui rifiuti. Esse evitano ogni forma di microgestione che potrebbe essere considerata problematica sotto il profilo della proporzionalità.

    3.3. Scelta degli strumenti

    Dato che ci si limita ad alcuni obblighi semplici (divieto di esportazione, obbligo di stoccaggio, presentazione di relazioni e scambio di informazioni) non sono necessarie misure di attuazione a livello degli Stati membri. Lo strumento scelto è pertanto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. I dettagli relativi allo stoccaggio solo lasciati all'impegno liberamente assunto dai settori industriali interessati.

    4. Incidenza sul bilancio

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

    5. Illustrazione dettagliata

    La proposta è conforme ai principi di una migliore legislazione. Mira ad essere chiara e concisa, e ad evitare per quanto possibile zone d'ombra che potrebbero dare adito ad interpretazioni contraddittorie. La scelta della terminologia vuole essere coerente con la normativa comunitaria in vigore. La proposta contiene nove articoli.

    L' articolo 1 impone il divieto di esportazione, ne definisce il campo di applicazione e fissa la data di entrata in vigore, in linea con la strategia sul mercurio. Il campo di applicazione abbraccia il mercurio metallico, la sostanza di gran lunga più importante in termini quantitativi rispetto ai composti del mercurio e ai prodotti contenenti mercurio.

    La data di entrata in vigore del divieto di esportazione del mercurio aveva già dato luogo ad un notevole dibattito al Parlamento europeo e al Consiglio, all'epoca in cui le due istituzioni avevano esaminato la strategia sul mercurio. Per la presente proposta, la Commissione ha deciso di scegliere la data che sembra raccogliere il consenso della maggioranza degli Stati membri e delle parti interessate.

    L' articolo 2 stabilisce l'obbligo di stoccaggio e ne definisce il campo di applicazione. Sono oggetto di detto obbligo le tre principali fonti di mercurio metallico nella Comunità. È stato scelto il termine "stoccaggio", in quanto "smaltimento" è un termine specifico nella normativa comunitaria in materia di rifiuti (cfr. l'articolo 1, lettera e), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e successive modificazioni). L'obbligo di stoccaggio si applica al mercurio, indipendentemente dalla sua classificazione come rifiuto. Lo stoccaggio in questo contesto copre non soltanto opzioni a breve e a medio termine, ma anche opzioni a lungo termine (assimilabili allo smaltimento). Per quanto riguarda i tempi, si tratta di un elemento legato all'entrata in vigore del divieto di esportazione del mercurio metallico.

    La formulazione "non più utilizzato dall'industria dei cloro-alcali" implica che sono ancora possibili trasferimenti di mercurio da un impianto di cloro-soda ad un altro impianto nell'ambito della Comunità.

    La disposizione è integrata da un impegno volontario dall'industria dei cloro-alcali, in base al quale le eccedenze di mercurio destinate allo stoccaggio saranno inviate unicamente ad operatori altamente qualificati, verrà assicurato un adeguato contenimento, e verranno trasmessi alla Commissione i dati sui flussi di mercurio. L'articolo è formulato conformemente, senza specificare i dettagli. All'articolo 4 vengono tuttavia introdotti alcuni requisiti supplementari per gli impianti di stoccaggio.

    L' articolo 3 precisa il collegamento con la vigente normativa in materia di rifiuti. Nell'attuale situazione legislativa, lo stoccaggio di mercurio metallico (che è allo stato liquido) in qualsiasi tipo di discarica violerebbe le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE. È pertanto necessario introdurre una deroga. I valori limite per il colaticcio e altri criteri applicabili ai rifiuti granulari di cui punto 2.4. dell'allegato della decisione 2003/33/CE del Consiglio che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche non possono applicarsi al mercurio liquido.

    Pertanto, l'articolo 3 propone una deroga a dette disposizioni per quanto riguarda due opzioni di stoccaggio specifiche per il mercurio metallico, ossia lo stoccaggio sotterraneo in miniere di sale adattate all'uso e lo stoccaggio temporaneo in impianti specificamente destinati allo scopo, opzioni che possono essere considerate, a determinate condizioni, sicure per la salute umana e per l'ambiente. La deroga per gli impianti "destinati esclusivamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico prima dello smaltimento definitivo, attrezzati allo scopo" è destinata a permettere le attività di sviluppo tecnologico miranti a trovare soluzioni innovative per lo smaltimento del mercurio allo stato non-liquido. Lo smaltimento "ordinario" in discarica del mercurio liquido resta un'attività illegale.

    Dato che il punto 2.4. dell'allegato della decisione 2003/33/CE del Consiglio non è applicabile alle operazioni di stoccaggio sotterraneo (cfr. punto 2.5.), l'articolo fa una distinzione tra le due opzioni.

    La disposizione non è limitata al mercurio metallico da fonti specifiche, per cui gli Stati membri che lo desiderano possono stoccare in impianti sotterranei o in altri impianti specializzati il mercurio metallico da altre fonti.

    Occorre sottolineare che il mercurio metallico, sia esso considerato o no rifiuto, continua ad essere soggetto alle disposizioni generali della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e, per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri nella Comunità, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

    Tenuto conto delle specificità del mercurio metallico e dato che solo un numero limitato di impianti soddisferà i requisiti per lo stoccaggio, non appare opportuno formulare obiezioni contro i trasferimenti di mercurio considerato rifiuto sulla base dei principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. Occorre precisare che l'obiettivo del presente regolamento è assicurare che il mercurio non venga reimmesso sul mercato, il che rende il recupero un'opzione non auspicabile. Per questo viene proposta una deroga alle disposizioni del nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

    L' articolo 4 integra l'articolo 2 aggiungendo alcuni requisiti più specifici per l'applicazione delle due opzioni di stoccaggio. L'articolo è imperniato sulla necessità di realizzare una valutazione adeguata della sicurezza, che tenga conto della natura della sostanza. Esso fissa inoltre requisiti minimi per quanto riguarda il contenuto dell'autorizzazione. Ciò garantirà il trattamento del mercurio in condizioni di sicurezza, anche in assenza di un impegno volontario del settore.

    L' articolo 5 prevede uno scambio di informazioni tra le parti interessate, organizzato dalla Commissione. Ciò consentirà di individuare tempestivamente i nuovi sviluppi nel settore dell'utilizzo e dei flussi di mercurio, e di reagire con flessibilità. Lo scambio di informazioni non deve essere limitato al solo mercurio metallico, ma deve anche riguardare i composti del mercurio e i prodotti contenenti mercurio.

    L' articolo 6 impone agli Stati membri alcuni obblighi in materia di informazione. Esso prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione ogni autorizzazione rilasciata per impianti di stoccaggio del mercurio. Inoltre, entro tre anni e cinque mesi dall'entrata in vigore del divieto di esportazione, gli Stati membri devono informare la Commissione sugli effetti dello strumento legislativo. La Commissione può anche chiedere queste informazioni agli Stati membri prima del predetto termine, il che dovrebbe consentire di reagire rapidamente ed efficacemente ad eventuali inattesi sviluppi del mercato. Occorre notare che non si intende imporre agli Stati membri un obbligo di notifica regolare e periodica.

    L' articolo 7 prevede che la Commissione valuti l'applicazione del regolamento e i suoi effetti sul mercato e presenti una relazione al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del divieto di esportazione. La valutazione si baserà sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, ma verranno altresì utilizzate altre fonti di informazione che si rendessero disponibili.

    L' articolo 8 dispone che la Commissione riferisca in merito a nuovi sviluppi che dovessero intervenire a livello internazionale nel settore del mercurio, in particolare per quanto riguarda i negoziati multilaterali relativi all'offerta e alla domanda, che verranno probabilmente avviati nei prossimi anni. Ciò dovrebbe permettere di monitorare la coerenza delle misure adottate a livello internazionale e a livello comunitario, allo scopo di trarre il massimo beneficio per l'ambiente.

    L' articolo 9 riporta la formulazione standard per l'entrata in vigore dello strumento legislativo.

    2006/0206 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[11],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

    visto il parere del Comitato delle regioni[13],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[14],

    considerando quanto segue:

    (1) Le emissioni di mercurio rappresentano una minaccia tale per il pianeta da giustificare un'azione a livello nazionale, regionale e internazionale.

    (2) Conformemente alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Strategia comunitaria sul mercurio"[15], è necessario ridurre i rischi di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l'ambiente.

    (3) Le misure adottate a livello comunitario si inquadrano nell'azione internazionale mirante a ridurre il rischio di esposizione al mercurio, in particolare nel quadro del programma sul mercurio del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP).

    (4) Occorre vietare l'esportazione di mercurio metallico dalla Comunità al fine di ridurre considerevolmente l'offerta mondiale di mercurio.

    (5) Il divieto di esportazione genererà eccedenze considerevoli di mercurio nella Comunità, di cui bisogna impedire la reimmissione sul mercato. Occorre pertanto garantire lo stoccaggio in sicurezza di detto mercurio nella Comunità.

    (6) Per consentire lo stoccaggio in sicurezza del mercurio non più utilizzato dall'industria dei cloro-alcali, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti[16] per alcuni tipi di discariche, e dichiarare i criteri del punto 2.4. dell'allegato della decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE[17], non applicabili allo stoccaggio in depositi non sotterranei.

    (7) Per assicurare lo stoccaggio sicuro per la salute umana e per l'ambiente, occorre che la valutazione della sicurezza, prevista dalla decisione 2003/33/CE, per lo stoccaggio in depositi non sotterranei sia integrata da requisiti specifici e che sia inoltre applicabile allo stoccaggio in depositi non sotterranei.

    (8) Occorre organizzare uno scambio di informazioni per valutare l'opportunità di misure aggiuntive in materia di esportazione e di stoccaggio di mercurio, fatte salve le regole di concorrenza fissate dal trattato, in particolare l'articolo 81.

    (9) Gli Stati membri devono trasmettere informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di stoccaggio, nonché sull'applicazione dello strumento legislativo e sui relativi effetti sul mercato, per permettere a tempo debito la valutazione dello strumento legislativo.

    (10) La Commissione deve tener conto di dette informazioni al momento in cui dovrà presentare la relazione di valutazione intesa a stabilire se occorra introdurre modifiche allo strumento.

    (11) La Commissione deve anche seguire gli sviluppi internazionali per quanto riguarda l'offerta e la domanda di mercurio, in particolare i negoziati multilaterali, e riferirne in proposito, in modo da consentire di valutare la coerenza della strategia generale.

    (12) Il presente regolamento contiene un elemento relativo al commercio, nonché elementi motivati da considerazioni di politica ambientale. L'articolo 1 è legato al commercio ed è pertanto basato sull'articolo 133 del trattato, mentre gli altri articoli si basano sull'articolo 175, paragrafo 1.

    (13) L'obiettivo della riduzione dell'esposizione al mercurio tramite il divieto di esportazione e l'obbligo di stoccaggio non può essere realizzato adeguatamente dagli Stati membri, tenuto conto dell'impatto sulla circolazione delle merci e sul funzionamento del mercato comune, nonché della natura transfrontaliera dell'inquinamento da mercurio, e può pertanto essere realizzato soltanto a livello comunitario. La Comunità può quindi adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al predetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione di mercurio metallico (Hg, numero CAS 7439-97-6) dalla Comunità.

    Articolo 2

    A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, il mercurio metallico non più utilizzato dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio proveniente dalla purificazione del gas naturale e il mercurio derivante come sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi viene stoccato, senza cambiamento di stato o di concentrazione, secondo modalità sicure per la salute umana e per l'ambiente.

    Articolo 3

    1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può essere stoccato in condizioni di adeguato contenimento, in uno dei due luoghi seguenti:

    a) miniere sotterranee di sale adattate allo smaltimento dei rifiuti;

    b) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico prima dello smaltimento definitivo, attrezzati allo scopo.

    Nel caso di cui al primo comma, lettera b), non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4. dell'allegato della decisione 2003/33/CE.

    2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[18], le autorità competenti di destinazione e di spedizione non possono sollevare obiezioni ai trasferimenti di mercurio metallico considerato rifiuto invocando la ragione che il trasferimento o lo smaltimento previsto sarebbe incompatibile con i provvedimenti presi per attuare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza.

    Articolo 4

    1. La valutazione della sicurezza da realizzarsi conformemente alla decisione 2003/33/CE per lo stoccaggio in miniera di sale sotterranea adattata allo smaltimento dei rifiuti copre in particolare i rischi supplementari derivanti dalla natura e dal comportamento a lungo termine del mercurio metallico e dalle condizioni del suo contenimento.

    2. Viene effettuata e presentata all'autorità competente una valutazione della sicurezza che garantisca un livello di tutela dell'ambiente equivalente al livello garantito dalla decisione 2003/33/CE per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo in un impianto destinato esclusivamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico, attrezzato allo scopo.

    3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE per le miniere di sale sotterranee o per gli impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico, adattati allo scopo, include requisiti relativi alle ispezioni visive regolari dei contenitori e all'installazione di idonee apparecchiature di rilevamento dei vapori per individuare eventuali fughe.

    Articolo 5

    La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori industriali interessati.

    Lo scambio di informazioni mira in particolare a valutare la necessità di estendere il divieto di esportazione ai composti del mercurio e ai prodotti contenenti mercurio, di estendere l'obbligo di stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti e di fissare termini per lo stoccaggio in impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico, adattati allo scopo.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle autorizzazioni rilasciate per impianti destinati allo stoccaggio di mercurio.

    2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, al più tardi il 30 novembre 2014, informazioni riguardanti l'applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nel rispettivo territorio. La Commissione può chiedere agli Stati membri di presentare le informazioni prima della data di cui alla precedente frase.

    3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 contengono almeno i dati sugli elementi seguenti:

    a) volumi, prezzi, paese di origine e paese di destinazione, nonché previsto utilizzo del mercurio metallico in entrata o in uscita dalla Comunità;

    b) volumi, prezzi, paese di origine e paese di destinazione, nonché previsto utilizzo del mercurio metallico oggetto di scambi transfrontalieri nella Comunità.

    Articolo 7

    1. La Commissione valuta l'applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nella Comunità tenendo conto delle informazioni di cui all'articolo 6.

    2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi il 30 giugno 2015.

    Articolo 8

    Almeno un anno prima della data di cui all'articolo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nelle attività e nei negoziati multilaterali sul mercurio, valutando in particolare la coerenza dei tempi e del campo di applicazione delle misure stabilite dal presente regolamento con gli sviluppi della situazione internazionale.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] COM(2005) 20 definitivo.

    [2] Decisione 22/4 del consiglio di amministrazione dell'UNEP del 7.2.2003.

    [3] Decisione 23/9 del consiglio di amministrazione dell'UNEP del 25.2.2005.

    [4] GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

    [5] COM(2006) 69 definitivo.

    [6] GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

    [7] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

    [8] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

    [9] Tutte le risposte fatte pervenire nel quadro delle consultazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo seguente: http://www.ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/

    [10] http://www.europa.eu.int/comm/environment/chemicals/mercury/pdf/extended_impact_assessment.pdf

    [11] GU C […] del […], pag. […].

    [12] GU C […] del […], pag. […].

    [13] GU C […] del […], pag. […].

    [14] Parere del Parlamento europeo del xxx e decisione del Consiglio del xxx.

    [15] COM(2005) 20 definitivo del 28.1.2005.

    [16] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 1.10.2003, pag. 1).

    [17] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.

    [18] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

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