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Document 52006PC0531

    Proposta di direttiva del Consiglio che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

    /* COM/2006/0531 def. */

    52006PC0531

    Proposta di direttiva del Consiglio che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania /* COM/2006/0531 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.09.2006

    COM(2006) 531 definitivo

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L’ articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania consente alle istituzioni dell'Unione di adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 56 dell'atto di adesione. Dette misure entrano in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

    L' articolo 56 dell'atto di adesione stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, adattamenti non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adotta gli atti necessari.

    Il punto 2 dell’atto finale fa riferimento all’accordo politico raggiunto in merito a una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni. Il Consiglio e la Commissione integrano e aggiornano tali adattamenti e li adottano in base alla procedura di cui all’articolo 56 dell'atto di adesione.

    L’opera di integrazione e aggiornamento degli adattamenti dell’acquis tiene conto dell’acquis adottato dopo la data limite per il trattato di adesione (1° ottobre 2004). La forma degli atti adottati a norma dell'articolo 56 dell’atto di adesione riprende quella degli atti modificati. Sono previste cinque categorie di atti ai fini di adattamento dell’acquis: direttive del Consiglio e della Commissione onde adeguare le direttive, regolamenti del Consiglio e della Commissione onde adeguare i regolamenti e le decisioni e una raccomandazione della Commissione onde adeguare una raccomandazione della Commissione.

    L’allegata proposta di regolamento del Consiglio contempla adattamenti della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Tali adattamenti sono di ordine tecnico. L’adattamento tecnico dell’acquis in previsione dell'adesione non ha alcuna incidenza finanziaria.

    Altri atti, che richiedono adattamenti in previsione dell'allargamento dell'Unione e che, ad esempio, non hanno potuto essere presi in considerazione in tempo utile nella presente proposta di direttiva del Consiglio, dovranno essere adattati successivamente o, secondo il caso, con procedura normale. L’articolo 56 stabilisce che gli adattamenti adottati dopo l'adesione possono applicarsi retroattivamente dalla data di adesione.

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

    vista la proposta della Commissione[1],

    considerando quanto segue:

    1. A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1° gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

    2. Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

    3. Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 94/80/CE del Consiglio[2], del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 94/80/CE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    .

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.

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