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Document 52006PC0478

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (Versione codificata)

    /* COM/2006/0478 def. - COD 2006/0161 */

    52006PC0478

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (Versione codificata) /* COM/2006/0478 def. - COD 2006/0161 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 5.9.2006

    COM(2006) 478 definitivo

    2006/0161 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (Versione codificata)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

    2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

    3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

    5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 93/94/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

    2006/0161 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio[5],

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

    deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

    considerando quanto segue:

    1. La direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote[8] stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE, di cui alla direttiva 2002/24/CE. La direttiva 93/94/CEE del Consiglio è stata modificata in modo sostanziale[9]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

    2. La presente direttiva è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

    3. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le dimensioni delle targhe di immatricolazione utilizzate nei vari Stati membri. Spetta dunque agli Stati membri provvedere a che le targhe di immatricolazione sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza che ciò richieda tuttavia una qualunque modifica per quanto riguarda la costruzione dei veicoli.

    4. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di tutti i tipi di veicoli a motore definiti all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

    Articolo 2

    La procedura per la concessione dell'omologazione CE relativamente all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle di cui ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE.

    Articolo 3

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva [70/156/CEE].

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La direttiva 93/94/CEE, quale modificata dalla direttiva specificata nell’allegato II, parte A, è abrogata, fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

    Articolo 6

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea .

    Essa si applica dal […].

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    […] […]

    ALLEGATO I

    1. DIMENSIONI

    Le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote[10] sono le seguenti:

    1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri senza carrozzeria

    1.1.1. Larghezza : 100 mm;

    1.1.2. Altezza : 175 mm;

    oppure

    1.1.3. Larghezza : 145 mm;

    1.1.4. Altezza : 125 mm.

    1.2. Motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kW e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri senza carrozzeria

    1.2.1. Larghezza : 280 mm;

    1.2.2. Altezza : 210 mm.

    1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria

    1.3.1. Si applicano le norme prescritte per le autovetture dalla direttiva 70/222/CEE del Consiglio[11].

    2. NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE

    2.1. L'alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che:

    2.1.1. la targa possa trovarsi tra i piani longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.

    3. INCLINAZIONE

    3.1. La targa posteriore d'immatricolazione:

    3.1.1. deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

    3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30 °, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto;

    3.1.3. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15 °, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso.

    4. ALTEZZA MASSIMA

    4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico.

    5. ALTEZZA MINIMA

    5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 0,20 m, oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.

    6. VISIBILITÀ GEOMETRICA

    6.1. La visibilità dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve essere garantita all'interno di uno spazio delimitato da due diedri: il primo con spigolo orizzontale e definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiori e inferiori dell'alloggiamento per il montaggio della targa, i cui angoli rispetto all'orizzontale sono indicati nella figura 1; l'altro con spigolo praticamente verticale e definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa e i cui angoli, rispetto al piano longitudinale mediano, sono indicati nella figura 2.

    [pic]

    Figura 1

    Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo orizzontale)

    [pic]

    Figura 2

    Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo praticamente verticale)

    Appendice 1

    Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

    (da allegare alla domanda di omologazione CE nel caso in cui sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

    Numero progressivo (attribuito dal richiedente):

    La domanda di omologazione CE relativamente all'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve riportare le informazioni che figurano ai punti seguenti dell'allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte A:

    - 0.1,

    - 0.2,

    - 0.4 a 0.6,

    - 2.2,

    - 2.2.1,

    - 9.6,

    - 9.6.1.

    _______________

    Appendice 2

    [pic]

    ALLEGATO II

    Parte A

    Direttiva abrogata e sua modificazione successiva(di cui all'articolo 5)

    Direttiva 93/94/CEE del Consiglio | (GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83) |

    Direttiva 1999/26/CE della Commissione | (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 32) |

    Parte B

    Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 5)

    Direttiva | Termine di attuazione | Data di applicazione |

    93/94/CEE | 30 aprile 1995 | 1° novembre 1995(1) |

    1999/26/CE | 31 dicembre 1999 | 1° gennaio 2000(2) |

    (1) Conformemente all’articolo 4 della direttiva 93/94/CEE:

    “A decorrere dal (1° maggio 1995(, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.”

    (2) Conformemente all’articolo 2 della direttiva 1999/26/CE:

    “1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli Stati membri non possono:

    - rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

    - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

    per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.”

    _____________

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Direttiva 93/94/CEE | Presente direttiva |

    Articoli 1, 2 e 3 | Articoli 1, 2 e 3 |

    Articolo 4, paragrafo 1 | - |

    Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4 |

    - | Articolo 5 |

    - | Articolo 6 |

    Articolo 5 | Articolo 7 |

    Allegato | Allegato I |

    - | Allegato II |

    - | Allegato III |

    _____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

    [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

    [4] Allegato II, Parte A, della presente proposta.

    [5] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

    [6] GU C (…( del (…(, pag. (…(.

    [7] GU C (…( del (…(, pag. (…(.

    [8] GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/26/CE (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 32).

    [9] V. allegato II, Parte A.

    [10] Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell'eventuale targa di identificazione.

    [11] GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25.

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