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Document 52006PC0382

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica {SEC(2006) 925} {SEC(2006) 926}

    /* COM/2006/0382 def. - COD 2006/0133 */

    52006PC0382

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica {SEC(2006) 925} {SEC(2006) 926} /* COM/2006/0382 def. - COD 2006/0133 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 12.7.2006

    COM(2006) 382 definitivo

    2006/0133 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

    (presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 925}{SEC(2006) 926}

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    La possibilità per i clienti dei servizi di comunicazioni elettroniche mobili di utilizzare il proprio telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate quando viaggiano all'estero ("roaming internazionale") rappresenta una parte importante di tali servizi e contribuisce al benessere sociale ed economico della Comunità nel suo complesso. Le organizzazioni di consumatori, le autorità di regolamentazione e i responsabili politici, tuttavia, sono concordi nel riconoscere che i prezzi elevati che gli utenti devono pagare per tale servizio costituiscono un problema persistente. Benché nel corso degli ultimi anni sia stata adottata una serie di provvedimenti per affrontare questo problema nell'ambito del quadro normativo esistente, gli strumenti a disposizione si sono rivelati inefficaci per ridurre le tariffe ad un livello che rispecchi i costi reali della fornitura di tali servizi.

    L'obiettivo della presente proposta è, pertanto, modificare l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche per creare la base giuridica necessaria che permetta di conseguire importanti riduzioni nelle tariffe di roaming nella Comunità in modo armonizzato, attraverso un'azione efficace e tempestiva. Per raggiungere tale obiettivo occorre fare in modo che il prezzo pagato dagli utenti delle reti mobili pubbliche per i servizi di roaming quando viaggiano all'interno della Comunità non sia ingiustificatamente più elevato del prezzo loro addebitato per le chiamate all'interno del loro paese d'origine (il "meccanismo del mercato domestico europeo").

    Il meccanismo scelto per conseguire tale obiettivo in modo proporzionato consiste nell'applicazione agli operatori mobili terrestri all'interno della Comunità di limiti tariffari massimi per la fornitura di servizi di roaming per le chiamate vocali tra gli Stati membri, sia al dettaglio che all'ingrosso.

    - Contesto generale

    Il problema delle tariffe elevate di roaming praticate ai clienti che viaggiano in Europa è stato individuato per la prima volta a metà del 1999, quando la Commissione ha deciso di condurre un'indagine sui servizi di roaming nazionale e internazionale. Tale indagine ha indotto la Commissione ad avviare procedimenti nei confronti di determinati operatori mobili nel Regno Unito e in Germania per infrazione all'articolo 82 del trattato.

    Al momento dell'adozione del pacchetto normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, il roaming internazionale è stato inoltre individuato come potenzialmente suscettibile di regolamentazione ex ante con l’inclusione del mercato nazionale all'ingrosso del roaming internazionale delle reti mobili pubbliche nella raccomandazione della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

    Nel maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei (GRE) ha osservato come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, alle forti maggiorazioni applicate al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente. Il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni dei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che in molti casi i consumatori non dispongono di informazioni chiare circa le tariffe di roaming.

    Nell'ottobre 2005 la Commissione ha richiamato l'attenzione sul problema delle tariffe di roaming internazionale elevate e della mancanza di trasparenza dei prezzi con la pubblicazione di un sito web di informazione dei consumatori, che non solo confermava che le tariffe sono in molti casi palesemente eccessive, ma evidenziava anche una variazione dei prezzi della Comunità tale da non poter essere giustificata per chiamate con caratteristiche identiche.

    In una risoluzione del 1° dicembre 2005 relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004, il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione in materia di trasparenza nel settore del roaming internazionale e ha invitato la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi elevati del traffico telefonico mobile transfrontaliero.

    Nel dicembre 2005 il gruppo dei regolatori europei ha espresso alla Commissione europea il timore che i provvedimenti adottati dalle ANR non possano risolvere il problema dei prezzi elevati e ha osservato che il roaming costituisce un caso particolare in cui un problema evidente di pregiudizio del consumatore non è risolvibile preventivamente con l'applicazione del quadro normativo.

    Nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha confermato, nelle sue conclusioni, l’importanza ai fini della competitività, di ridurre le tariffe del roaming internazionale, nell’ambito di politiche mirate, efficaci e integrate, a livello di Stati membri e di Unione europea, nel campo delle TIC (tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni) per conseguire gli obiettivi della nuova strategia di Lisbona di crescita economica e produttività.

    Alcuni operatori hanno annunciato piani di riduzione dei prezzi del roaming internazionale in risposta alle iniziative dell'UE, ma non c’è stata una risposta generalizzata del settore che permetterebbe di conseguire gli obiettivi della presente proposta senza che sia necessario un intervento normativo. In particolare, non esiste alcuna garanzia che tutti i clienti del roaming internazionale beneficino della riduzione dei prezzi prevista dalla proposta.

    La presente proposta mira, pertanto, a creare una base giuridica armonizzata per tale intervento normativo che agevolerà il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

    - Disposizioni vigenti nel settore

    Gli strumenti del diritto della concorrenza comunitario e nazionale permettono alle autorità competenti di applicare sanzioni per i comportamenti contrari alla concorrenza di singole imprese. Gli strumenti del diritto della concorrenza, tuttavia, si applicano alle attività di singole imprese e non possono, pertanto, offrire una soluzione che tuteli gli interessi di tutti gli utilizzatori delle comunicazioni elettroniche e di tutti i soggetti attivi sul mercato nella Comunità.

    L'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche prevede un meccanismo per l'imposizione di obblighi normativi ex ante alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche, in base alla definizione di mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante e attraverso una procedura di analisi dei mercati da parte della autorità di regolamentazione. Ciò comporta l'imposizione di obblighi regolamentari alle imprese che risultano detenere una posizione dominante nel mercato rilevante. A questo proposito, il mercato nazionale all'ingrosso del roaming internazionale sulle reti mobili pubbliche è stato individuato come mercato rilevante. D'altra parte, non è stato individuato alcun mercato al dettaglio per la fornitura di tali servizi come mercato rilevante, in quanto i servizi di roaming al dettaglio non sono venduti separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio offerto al consumatore. Di conseguenza, a causa delle specifiche caratteristiche dei mercati dei servizi di roaming internazionale e della natura transfrontaliera di tali servizi, i regolatori non hanno potuto risolvere il problema dei prezzi elevati del roaming internazionale applicando tali procedure.

    Si può obiettare che il quadro normativo comunitario lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per affrontare i problemi individuati nei mercati del roaming internazionale per mezzo di altri provvedimenti legislativi, come la legislazione in materia di tutela dei consumatori. Ma data la natura transfrontaliera dei servizi di roaming internazionale, per cui i fornitori all'ingrosso sono situati in Stati membri diversi da quello dei consumatori che utilizzano i servizi, ogni provvedimento legislativo di questo tipo adottato dagli Stati membri risulterebbe inefficace e, in assenza dell'armonizzazione che la presente proposta intende garantire, porterebbe a risultati differenti nella Comunità.

    L'attuale quadro normativo comunitario (articolo 19 della direttiva 2002/21/CE, la direttiva quadro) prevede che la Commissione rivolga raccomandazioni concernenti l'attuazione armonizzata delle disposizioni della direttiva stessa. Nel settore in esame, tuttavia, una raccomandazione di questo tipo non risulterebbe efficace, in quanto non sarebbe giuridicamente vincolante e gli Stati membri destinatari della raccomandazione avrebbero comunque a disposizione solo gli attuali strumenti normativi.

    I mercati del roaming al dettaglio e all'ingrosso presentano caratteristiche uniche che giustificano misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi altrimenti previsti dal quadro normativo del 2002.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La proposta è in linea con la strategia di Lisbona rinnovata volta a promuovere la crescita e l'occupazione attraverso una maggiore competitività e con l'iniziativa i2010 della Commissione ad essa collegata. L'importanza di ridurre i prezzi del roaming internazionale all'interno della Comunità è stata riconosciuta esplicitamente dal Consiglio europeo del marzo 2006.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    - Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione utilizzati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

    I servizi della Commissione hanno avviato una consultazione in due fasi all'inizio del 2006[1]. Durante la prima fase sono state richieste osservazioni sui principi generali. I servizi hanno quindi avviato una seconda fase sottoponendo alla discussione un'ipotesi di regolamentazione più concreta. Per queste due fasi sono stati ricevuti 152 contributi provenienti da una serie di soggetti interessati compresi operatori, ANR, Stati membri, associazioni di categoria e dei consumatori e altri.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Dalle consultazioni è emerso che l'obiettivo della Commissione di ridurre le tariffe di roaming gode di un ampio sostegno da parte degli Stati membri, delle ANR, delle associazioni di consumatori e addirittura da parte di alcuni operatori. Mentre la maggior parte degli operatori si è dichiarata contraria alla regolamentazione, sostenendo che il mercato è competitivo e che i prezzi stanno diminuendo, altri hanno proposto l'autoregolamentazione o un'altra forma di regolamentazione.

    A seguito dei contributi ricevuti, la Commissione ha adattato la sua ipotesi iniziale basata sul "principio della tariffa del paese d'origine", che prevedeva di legare le tariffe di roaming internazionale alle tariffe pagate dai clienti in roaming per chiamate equivalenti sulla rete del paese d'origine, per arrivare all'idea del "meccanismo del mercato domestico europeo", in base al quale le tariffe di roaming sono ravvicinate alle tariffe domestiche per mezzo dell'applicazione, a livello comunitario, di limiti tariffari massimi comuni, conseguendo in tal modo un elevato livello di protezione degli utilizzatori senza pregiudicare la concorrenza.

    - Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni in aggiunta ai contributi forniti dalle parti interessate nel contesto della consultazione pubblica.

    - Valutazione dell'impatto

    La valutazione dell'impatto relativa alla presente proposta ha preso in esame le seguenti alternative: status quo , autoregolamentazione, coregolamentazione, strumenti giuridici non vincolanti e regolamentazione mirata.

    Lo scenario dello status quo prevede di affidarsi ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato per risolvere il problema, pur continuando a ricorrere agli attuali strumenti normativi e ai correttivi basati sul diritto della concorrenza. Si fa osservare che le autorità nazionali di regolamentazione hanno già segnalato che gli attuali strumenti normativi sono insufficienti ad affrontare questo problema.

    Sono inoltre state prese in considerazione l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, ma fino ad oggi nel settore non c’è stata alcuna iniziativa in questa direzione. Il rischio che alcuni consumatori debbano pagare tariffe estremamente elevate pur in presenza di una riduzione delle tariffe medie potrebbe compromettere l'obiettivo generale di questi due approcci.

    È stata inoltre analizzata la possibilità di affrontare il problema ricorrendo alle raccomandazioni o ad altri strumenti giuridici non vincolanti. Tuttavia, visto che quello del costo elevato delle tariffe di roaming internazionale al dettaglio è un problema strutturale e che le attuali disposizioni del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche si sono dimostrate inadeguate a risolverlo, è evidente che iniziative che non modifichino il quadro normativo per l’applicazione di provvedimenti correttivi non sarebbero in grado di conseguire gli obiettivi desiderati.

    Nell'ambito dell'alternativa più ampia costituita dalla regolamentazione mirata, sono stati analizzati tre approcci differenti: regolamentazione esclusivamente sul mercato all'ingrosso, regolamentazione esclusivamente al dettaglio e una combinazione di regolamentazione all'ingrosso e al dettaglio.

    Imporre la regolamentazione esclusivamente nella fase all'ingrosso porrebbe rimedio al problema delle tariffe elevate praticate tra operatori, ma non garantirebbe ai clienti di roaming al dettaglio di poter beneficiare della riduzione delle tariffe all'ingrosso vista la totale assenza di pressioni concorrenziali sugli operatori in tal senso. Non sarebbe, pertanto, garantito il conseguimento dell'obiettivo di ridurre significativamente le tariffe al dettaglio per i clienti di roaming europei.

    È inoltre stata presa in considerazione la regolamentazione esclusivamente al dettaglio, dato che consentirebbe di affrontare il problema in modo diretto. Tuttavia, trascurando la regolamentazione all'ingrosso, tale approccio potrebbe provocare una compressione dei prezzi per i piccoli operatori che costringerebbe molti di loro a cessare il servizio.

    Da ultimo è stata presa in considerazione la combinazione della regolamentazione all'ingrosso e al dettaglio, con alcune varianti. La valutazione dell'impatto ha concluso che la soluzione ottimale sia proprio quella di combinare la regolamentazione all'ingrosso e al dettaglio, fissando limiti tariffari massimi comuni, a livello comunitario, sia all'ingrosso che al dettaglio.

    3. Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi delle misure proposte

    La proposta prevede la creazione di un "meccanismo del mercato domestico europeo" nella Comunità, in base al quale sono fissati limiti massimi di prezzo comuni per le tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono praticare per la fornitura all'ingrosso dei servizi di roaming per le chiamate di telefonia vocale mobile effettuate a partire da una rete ospitante nella Comunità e destinate a un'altra rete telefonica pubblica situata anch'essa nella Comunità.

    I limiti massimi di prezzo tengono conto delle differenze dei costi reali della fornitura di servizi di roaming internazionale per le chiamate effettuate verso una destinazione all'interno del paese ospitante, da una parte, e per le chiamate effettuate verso la rete del paese d'origine o un altro paese nella Comunità, dall'altra. La proposta prevede pertanto un limite di prezzo all'ingrosso inferiore per la prima categoria di chiamate (fissato al doppio della tariffa comunitaria media di terminazione di chiamate mobili per gli operatori di reti mobili designati come detentori di un significativo potere di mercato) e un limite di prezzo superiore per la seconda categoria (fissato al triplo della tariffa comunitaria media di terminazione di chiamate mobili per tali operatori).

    Per evitare che si verifichino compressioni dei prezzi per la fornitura di servizi di roaming mobile al dettaglio, la proposta contempla inoltre dei massimali per i prezzi al dettaglio per le stesse categorie di chiamate in roaming, fissati al 130% del limite applicabile all'ingrosso.

    In base al meccanismo del mercato domestico europeo e per garantire che i prezzi addebitati ai clienti in roaming che ricevono chiamate mentre sono in altri paesi della Comunità riflettano più fedelmente i costi realmente sostenuti per tale servizio dal loro operatore di telefonia mobile del paese di origine, la proposta prevede un limite massimo di prezzo per tale servizio.

    I limiti massimi dei prezzi previsti per le tariffe di roaming praticate al dettaglio per effettuare chiamate in roaming regolamentate acquisteranno efficacia giuridica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto.

    La proposta migliora la trasparenza delle tariffe al dettaglio in quanto istituisce l’obbligo per i fornitori di telefonia mobile di dare ai loro clienti in roaming, gratuitamente e a richiesta, informazioni personalizzate sul costo del roaming stesso. Ogni cliente può scegliere se ricevere queste informazioni con un SMS (short message service) o con una comunicazione vocale sul suo cellulare. Inoltre, gli operatori di telefonia mobile hanno l'obbligo di fornire ai loro clienti informazioni complete sulle tariffe del roaming al momento della sottoscrizione del servizio e di aggiornarli regolarmente, oltre che in caso di variazioni notevoli delle relative tariffe.

    La proposta conferisce inoltre alle autorità nazionali di regolamentazione il potere e la responsabilità di assicurare il rispetto del regolamento in linea con il compito che è già stato loro affidato ai sensi del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche. Essa affida loro anche il compito di monitorare l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei servizi di comunicazioni vocali e di trasmissione dei dati, come gli SMS (short message service) e gli MMS (multimedia message service), resi ai clienti in roaming nei paesi della Comunità.

    Da ultimo, la proposta modifica le disposizioni del quadro normativo esistente, in particolare la direttiva quadro (2002/21/CE), per riconoscere lo status particolare di queste misure nell'ambito del quadro normativo e garantire che le disposizioni generali di tale quadro continuino ad applicarsi ai servizi di roaming disciplinati dalla presente proposta (fatte salve le sue prescrizioni specifiche).

    - Base giuridica

    Articolo 95 del trattato CE.

    - Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità.

    Tenuto conto della specifica natura transfrontaliera dei servizi di roaming oggetto della proposta, visto che gli operatori che forniscono servizi di roaming all'ingrosso si trovano in Stati membri diversi da quello dell'operatore del paese d'origine del cliente, e tenuto conto del fatto che l'azione proposta richiede la modifica dell'attuale quadro normativo comunitario, un'azione adottata dai soli Stati membri non sarebbe sufficiente o non potrebbe conseguire gli obiettivi della proposta.

    Eventuali misure adottate esclusivamente dagli Stati membri per affrontare il problema oggetto della presente proposta rischierebbe di provocare problemi di conformità con l'attuale quadro normativo comunitario (qualora restasse inalterato) e/o di condurre a risultati divergenti, ostacolando così il completamento del mercato interno.

    Dato che per sua stessa natura la fornitura di servizi di roaming all'interno della Comunità riguarda tutti gli Stati membri e tocca contemporaneamente gli interessi di vari soggetti nei diversi Stati membri, è fondamentale un approccio armonizzato a livello comunitario per assicurare un'applicazione coerente e garantire la tutela degli interessi dei consumatori e delle imprese in tutti gli Stati membri.

    Dato che l'azione proposta richiede la modifica dell'attuale quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e l’istituzione di garanzie comuni per gli utilizzatori e gli operatori delle reti mobili su base non discriminatoria in tutta la Comunità, gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario.

    La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

    - Principio di proporzionalità

    L’intervento normativo che costituisce l'oggetto della presente proposta è stato pensato in modo da ridurre al minimo l'interferenza nel comportamento commerciale delle imprese interessate. La fissazione di limiti tariffari massimi all'ingrosso e al dettaglio assicura una distorsione minima delle condizioni di concorrenza in conformità degli obiettivi ricercati, in quanto non pregiudica la libertà degli operatori di competere e differenziare le loro offerte nell'ambito dei limiti tariffari previsti. Tra le varie opzioni prese in considerazione, questa regolamentazione è quella che presenta il rischio più basso di distorsione nei mercati correlati, ma separati, dei servizi mobili, sia al dettaglio che all'ingrosso. L'azione proposta lascia inoltre il compito di sorvegliare e garantire il rispetto della normativa alle autorità nazionali di regolamentazione responsabili delle comunicazioni elettroniche in ciascuno Stato membro, in quanto conoscono meglio sia i mercati che gli operatori interessati.

    Grazie alla semplicità del meccanismo da istituire e alla sua applicabilità diretta nella Comunità, poiché si tratta di un regolamento, l'onere amministrativo e finanziario per la Comunità, i governi e le autorità nazionali sarà ridotto al minimo. Non sarà necessario il recepimento né l’adozione di modalità attuative delle sue prescrizioni all'interno degli ordinamenti nazionali e il compito di sorvegliarne il rispetto rientrerà tra le normali attività delle autorità nazionali di regolamentazione. In realtà la proposta alleggerirà l’onere amministrativo che grava sui regolatori nazionali nella misura in cui solleverà tali autorità dall'obbligo di analizzare e riesaminare periodicamente il mercato nazionale all'ingrosso del roaming internazionale sulle reti mobili pubbliche all'interno del loro territorio.

    - Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: regolamento.

    L'urgenza e la persistenza del problema individuato richiede una soluzione semplice, efficace e rapida per il consumatore europeo, da applicare in modo armonizzato in tutta la Comunità e senza che sia necessario il recepimento o l'attuazione completa a livello nazionale. Un’eventuale procedura di attuazione a livello nazionale ritarderebbe considerevolmente gli effetti della misura in alcuni Stati membri con una conseguente distorsione delle condizioni di concorrenza per gli operatori mobili nei vari Stati membri. Il regolamento è pertanto l'unico strumento che permetterà di conseguire l'obiettivo desiderato.

    4. Incidenza sul bilancio

    Nessuna.

    5. Informazioni supplementari

    - Semplificazione

    La proposta garantirà la certezza giuridica sia agli utenti della telefonia mobile che agli operatori, sostituendo gli attuali meccanismi del quadro normativo la cui applicazione ai servizi di roaming internazionale per la telefonia vocale risulta incerta, con un meccanismo semplice e prevedibile per tutti i soggetti interessati.

    La proposta solleverà le autorità nazionali di regolamentazione dall’onere di una raccolta completa e complessa di dati per l'analisi del mercato nazionale all'ingrosso del roaming internazionale sulle reti mobili pubbliche ed esenta i governi e le autorità nazionali dall’onerosa ricerca di soluzioni e strategie alternative a livello nazionale.

    Dato che prevede un limite di prezzo semplice e trasparente per le chiamate in roaming regolamentate, l'azione proposta non imporrà oneri amministrativi significativi alle imprese o alle altre parti interessate. Al contrario, sollevando le autorità nazionali dall’obbligo di effettuare analisi del mercato all'ingrosso del roaming internazionale, essa alleggerirà anche l'onere della raccolta periodica dei dati e delle procedure di consultazione richieste dalla procedura di riesame del mercato. I dati richiesti per l'applicazione della proposta sono analoghi a quelli già forniti dagli operatori e non comporteranno pertanto oneri supplementari.

    - Riesame/revisione/clausola di cessazione dell'efficacia

    La proposta prevede un riesame del regolamento dopo due anni. Ciò significa che se in quel momento gli sviluppi del mercato mostreranno che il regolamento non è più necessario, la Commissione valuterà la possibilità di proporne l'abrogazione, in linea con il principio "legiferare meglio".

    - Accordo sullo Spazio economico europeo

    L'atto proposto riguarda una materia d’interesse per lo Spazio economico europeo e dovrà quindi essere esteso ad esso.

    - Esposizione dettagliata della proposta

    L'articolo 1 illustra la finalità e il campo d'applicazione del regolamento: l'introduzione del meccanismo del mercato domestico europeo per gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche, quando viaggiano all'interno della Comunità, per i servizi vocali di roaming internazionale. Il meccanismo del mercato domestico europeo è volto a conseguire un elevato livello di tutela di questi utenti attraverso la fissazione di un limite massimo per le tariffe all'ingrosso e al dettaglio praticate dagli operatori mobili per i servizi di roaming internazionale forniti all'interno della Comunità.

    L'articolo 2 contiene le definizioni istituite del regolamento. Le nuove definizioni fondamentali sono: "fornitore del paese d'origine", "rete del paese d'origine", "roaming internazionale", "chiamata in roaming regolamentata", "cliente in roaming" e "rete ospitante".

    L'articolo 3 fissa i limiti massimi delle tariffe all'ingrosso praticate dagli operatori di rete mobile per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate. La tariffa all'ingrosso massima applicabile alle chiamate in roaming regolamentate effettuate verso il paese d'origine del cliente in roaming oppure verso un altro paese della Comunità è pari al triplo della tariffa media di terminazione di chiamate mobili, mentre la tariffa massima all'ingrosso per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate verso una destinazione all'interno del paese visitato è pari al doppio della tariffa media di terminazione di chiamate mobili.

    L'articolo 4 fissa i limiti massimi delle tariffe che possono essere praticate al dettaglio dal fornitore mobile del paese d'origine per una chiamata in roaming regolamentata. Tale limite è pari al 130% della tariffa massima all'ingrosso applicabile alla medesima chiamata (IVA esclusa).

    L'articolo 5 dispone che i limiti tariffari al dettaglio di cui all'articolo 4 acquistano efficacia dopo sei mesi.

    L’articolo 6 fissa i limiti tariffari massimi al dettaglio che i fornitori del paesi di origine possono applicare ai loro clienti in roaming per la ricezione di chiamate in roaming nella Comunità. Tali limiti corrispondono al 130% della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili (IVA esclusa), pubblicata a norma dell'articolo 10.

    L’articolo 7 migliora la trasparenza delle tariffe di roaming al dettaglio, facendo obbligo ai fornitori di telefonia mobile del paese di origine di informare i loro clienti in roaming, gratuitamente e a loro richiesta, delle tariffe applicate, attraverso l’invio di SMS (short message service) o oralmente. Inoltre, la trasparenza è migliorata anche grazie all'obbligo, per l'operatore, di fornire informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e quindi regolarmente e in caso di variazioni notevoli delle tariffe.

    L'articolo 8 fissa le competenze e gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di sorveglianza e applicazione del regolamento all'interno del loro territorio.

    L'articolo 9 impone agli Stati membri di fissare norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento.

    L'articolo 10 fissa le norme che disciplinano la determinazione e la pubblicazione della tariffa media di terminazione di chiamate mobili utilizzata per calcolare i limiti massimi di prezzo di cui agli articoli 3 e 6.

    L'articolo 11 introduce la necessaria modifica della direttiva quadro per garantire l'applicazione coerente delle direttive che costituiscono il quadro normativo e del regolamento stesso.

    L'articolo 12 fissa il termine per il riesame del regolamento.

    L'articolo 13 dispone che la Commissione sia assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dalla direttiva quadro.

    L'articolo 14 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell'adempimento dei compiti contemplati dal regolamento.

    L’articolo 15 dispone che le misure necessarie per l’applicazione del regolamento devono essere adottate secondo la procedura del comitato di cui all’articolo 13.

    L'articolo 16 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    2006/0133 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione[2],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

    considerando quanto segue:

    (1) I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione. Nella sua riunione plenaria del maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei[5] ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al dettaglio siano estremamente elevati senza una chiara giustificazione; questa situazione sembra imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio e che esistono forti legami tra i mercati di differenti Stati membri.

    (2) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[6], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[7], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[8], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[9] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche[10], che costituiscono complessivamente "il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002", perseguono l'obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche all'interno della Comunità garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.

    (3) Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un'effettiva concorrenza; esso contempla[11] una procedura per l'esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell'imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità della raccomandazione della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche[12] (la raccomandazione), l'analisi dei mercati definiti in conformità delle linee direttrici della Commissione[13], la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l'imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.

    (4) La raccomandazione individua nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili[14] un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante . Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione (sia singolarmente che nel gruppo dei regolatori europei) per analizzare i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi internazionali di roaming ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all'ingrosso elevati dei servizi internazionali di roaming perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera.

    (5) D'altra parte, per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi internazionali di roaming, la raccomandazione non individua alcun mercato come mercato rilevante, tra l'altro perché i servizi internazionali di roaming al dettaglio non sono venduti separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio di servizi che i clienti acquistano dal loro fornitore del paese d'origine.

    (6) Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all'interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, dalla quale però dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale limitazione ridurrebbe inoltre l'efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.

    (7) Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far scendere i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l'interesse dei consumatori in questo settore specifico.

    (8) Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2005 relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004[15] si invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita economica e la produttività[16] è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia europeo che nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l'importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.

    (9) Sebbene il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni che apparivano ovvie in quel momento, prevedesse la rimozione di tutti gli ostacoli al commercio nel settore che armonizza, attualmente appare necessario adeguare le norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del mercato interno.

    (10) È pertanto necessario modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi devono essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l'introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming internazionale.

    (11) I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002.

    (12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming internazionale.

    (13) È opportuno che gli obblighi corrispondenti si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi.

    (14) È opportuno utilizzare un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", per garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario un meccanismo comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.

    (15) In base alle considerazioni che precedono, il meccanismo più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi delle chiamate in roaming internazionale consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe massime al minuto sia al dettaglio che all'ingrosso.

    (16) Tale meccanismo comune dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming internazionale riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori.

    (17) Il meccanismo comune dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia degli operatori, che ne devono rispettare le prescrizioni, che delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo.

    (18) È opportuno che i limiti massimi di prezzo tengano conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi della fornitura di servizi di roaming internazionale, da un lato per le chiamate a destinazione di numeri del paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di un altro paese della Comunità.

    (19) Il limite massimo di prezzo per la fornitura di una chiamata in roaming internazionale all'ingrosso dovrebbe essere basato sulla tariffa media al minuto di terminazione di chiamate mobili praticato dagli operatori detentori di un significativo potere di mercato, visto che tali tariffe di terminazione sono già oggetto di vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione a norma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 e dovrebbero, pertanto, essere determinate in base al principio dell'orientamento ai costi. Viste le caratteristiche del mercato della terminazione delle chiamate sulle singole reti mobili pubbliche e la natura transfrontaliera del roaming internazionale, tali tariffe costituiscono inoltre una base stabile per la regolamentazione e rappresentativa delle strutture dei costi delle reti mobili nella Comunità. La tariffa media di terminazione delle chiamate mobili costituisce un parametro attendibile dei principali costi di base all'ingrosso, per cui un limite massimo del prezzo all'ingrosso basato su un adeguato multiplo di tale tariffa media di terminazione dovrebbe garantire la copertura dei costi reali di fornitura di servizi di roaming regolamentati.

    (20) Il limite massimo di prezzo applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.

    (21) È opportuno che i fornitori di servizi di roaming internazionali relativi alle chiamate effettuate all’estero, contemplate dal presente regolamento, beneficino di un periodo di tempo che permetta loro di adeguare volontariamente le tariffe al dettaglio per conformarsi ai limiti massimi previsti dal medesimo regolamento. A tal fine appare adeguato un periodo di sei mesi per permettere agli operatori di realizzare gli adattamenti necessari.

    (22) Analogamente, è opportuno applicare un limite massimo al prezzo che può essere addebitato ai clienti in roaming per la ricezione di chiamate vocali mentre sono in viaggio all'interno della Comunità, in modo da garantire che tali prezzi riflettano più fedelmente il costo della fornitura di tale servizio e da offrire ai clienti una maggiore certezza circa le spese che dovranno sostenere rispondendo alle telefonate che ricevono sul loro cellulare all'estero.

    (23) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più convenienti delle tariffe massime al minuto fissate dal medesimo.

    (24) Le disposizioni in materia di prezzi di cui al presente regolamento devono essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento, per garantire gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della telefonia vocale mobile.

    (25) Ai fini del presente regolamento, la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili deve essere basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate periodicamente dalla Commissione. È opportuno concedere agli operatori soggetti agli obblighi stabiliti del presente regolamento un periodo di tempo ragionevole entro cui sono tenuti ad adattare i prezzi praticati in modo da rispettare i limiti massimi modificati da tale pubblicazione.

    (26) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming loro applicate nello Stato membro visitato. Per motivi di trasparenza è necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e aggiornino periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in particolare in caso di variazioni sostanziali delle stesse.

    (27) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i costi specifici connessi alle chiamate in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero anche garantire che gli utenti di telefonia mobile dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento.

    (28) Gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    (29) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[17].

    (30) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'istituzione di un meccanismo comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming internazionali quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (31) Il presente regolamento dovrà essere riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore per accertarsi che continui ad essere necessario e rispondente alle condizioni del mercato delle comunicazioni elettroniche,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune, detto "meccanismo del mercato domestico europeo", destinato a garantire che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming internazionale quando effettuano e ricevono chiamate; tale meccanismo mira a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine.

    2. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, quale modificato dal presente regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/19/CE e all'articolo 2 della direttiva 2002/22/CE.

    2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per:

    a) "operatore del paese d'origine", l'impresa che fornisce al cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al dettaglio;

    b) "rete del paese d'origine", la rete mobile pubblica terrestre di uno Stato membro, utilizzata dall'operatore del paese d'origine per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre al cliente in roaming;

    c) "roaming internazionale", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate mentre si trova al di fuori dello Stato membro in cui è situata la rete del paese d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante;

    d) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità;

    e) "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete mobile pubblica terrestre situata nella Comunità, che utilizza un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete del paese d'origine e l'operatore della rete ospitante;

    f) "rete ospitante", la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete del paese d'origine.

    Articolo 3

    Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

    La tariffa all'ingrosso complessiva che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, compresi, tra l'altro, la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo al minuto applicabile determinato conformemente all'allegato I.

    Articolo 4

    Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

    Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese d'origine può applicare a un cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata non può superare il 130% della tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale chiamata, determinata conformemente all'allegato I. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione.

    Articolo 5

    Acquisto di efficacia delle tariffe massime al dettaglio applicabili alle chiamate in roaming regolamentate

    Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 6

    Tariffe al dettaglio per la ricezione di chiamate in roaming nella Comunità

    La tariffa al dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che un operatore del paese di origine può applicare a un cliente in roaming per la ricezione di una chiamata vocale in roaming su una rete ospitante non può superare, al minuto, il 130% della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti tariffari di cui al presente articolo comprendono tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione.

    Articolo 7

    Trasparenza delle tariffe al dettaglio

    1. Ciascun operatore del paese di origine fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro richiesta, informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati per l'effettuazione o la ricezione di chiamate vocali nello Stato membro visitato.

    2. L'utente può scegliere di formulare la richiesta attraverso una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS (Short Messagge Service), in entrambi i casi a destinazione di un numero indicato dall'operatore del paese di origine e può scegliere di ricevere l'informazione nel corso della chiamata vocale oppure per SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

    3. Il servizio di informazione suddetto è fornito gratuitamente, sia per la richiesta che per la ricezione delle informazioni.

    4. Le informazioni personalizzate relative ai prezzi previste al presente articolo si riferiscono alle tariffe applicabili, in base al piano tariffario del cliente in roaming, all'effettuazione e alla ricezione di chiamate su qualunque rete ospitante dello Stato membro visitato.

    5. Gli operatori del paese di origine forniscono ai nuovi clienti informazioni complete sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione del servizio. Gli stessi operatori aggiornano periodicamente i loro clienti sulle tariffe di roaming applicabili e, in particolare, ad ogni variazione sostanziale delle stesse.

    Articolo 8

    Sorveglianza e applicazione

    1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e sorvegliano il rispetto del presente regolamento all'interno del loro territorio.

    2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate allo svolgimento del suo compito.

    3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento.

    4. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.

    5. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

    6. Le autorità nazionali di regolamentazione procedono al monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, come i messaggi SMS (Short Messagge Service) e MMS (Multimedia Messagging Service), in particolare nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, e comunicano i risultati di tale monitoraggio alla Commissione, a richiesta.

    7. Eventuali controversie che dovessero sorgere fra imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche in relazione ad aspetti disciplinati dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE.

    8. Le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, stabilite ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE, possono anch'esse essere utilizzate per le controversie irrisolte che coinvolgono i consumatori e (se previsto dall'ordinamento nazionale) altri utilizzatori finali in relazione ad aspetti disciplinati dal presente regolamento.

    Articolo 9

    Sanzioni

    Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.

    Articolo 10

    Tariffa media di terminazione delle chiamate mobili

    1. La tariffa media di terminazione delle chiamate mobili è determinata in base ai criteri e al metodo di cui all'allegato II, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali di regolamentazione in conformità dei paragrafi 2 e 4.

    2. Ogni autorità nazionale di regolamentazione trasmette alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, su sua richiesta ed entro i termini in essa stabiliti.

    3. La Commissione pubblica regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili determinata in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.

    4. Per la prima pubblicazione della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione può basarsi sulle informazioni più recenti e coerenti con le indicazioni di cui all'allegato II, da essa raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE, in ottemperanza al proprio compito di monitoraggio dell'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002.

    5. Le imprese soggette alle disposizioni del presente regolamento assicurano che eventuali modifiche delle tariffe praticate, rese necessarie per garantire il rispetto degli articoli 3, 4 e 6, entrino in vigore entro due mesi dalle rispettive pubblicazioni previste dai precedenti paragrafi del presente articolo.

    6. Le modifiche necessarie per adattare l'allegato II ai progressi tecnici o all'andamento del mercato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

    Articolo 11

    Modifica della direttiva 2002/21/CE

    All'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

    “5. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale per le chiamate di telefonia vocale mobile."

    Articolo 12

    Procedura di riesame

    La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione la Commissione spiega i motivi per cui, alla luce dell'andamento del mercato e della concorrenza, ritiene che il regolamento debba rimanere in vigore oppure possa essere abrogato. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni che devono esserle fornite senza indugio.

    Articolo 13

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 14

    Comunicazioni

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

    Articolo 15

    Attuazione

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate di cui all'articolo 3

    Le tariffe all'ingrosso complessive che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore della rete del paese d'origine del cliente in roaming per l'effettuazione di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante non possono superare, per minuto di conversazione, un importo pari alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata:

    a) per un fattore pari a due, nel caso di una chiamata in roaming regolamentata ad un numero assegnato a una rete telefonica pubblica dello stesso Stato membro in cui si trova la rete ospitante; oppure

    b) per un fattore pari a tre, nel caso di una chiamata in roaming regolamentata ad un numero assegnato a una rete telefonica pubblica di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la rete ospitante.

    I limiti tariffari di cui al presente allegato comprendono tutti i costi fissi, come lo scatto alla risposta.

    ALLEGATO II

    Metodo per determinare la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili di cui all'articolo 10

    1) Ai fini del presente allegato si intende per:

    a) “media nazionale ponderata delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili”, la media delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili per operatore SPM, ponderata in funzione del numero di abbonati attivi per operatore SPM;

    b) “tariffa di terminazione delle chiamate mobili per operatore SPM”, la tariffa media al minuto (compreso lo scatto alla risposta) in base ad una chiamata di tre minuti nelle ore di punta, IVA esclusa, nella moneta nazionale dello Stato membro interessato, per la terminazione di chiamate vocali sulla sua rete mobile, praticata da ciascun operatore SPM determinato in base a un metodo riconosciuto dall’autorità nazionale di regolamentazione competente;

    c) “operatore SPM”, un operatore di reti mobili pubbliche terrestri designato come detentore di un significativo potere di mercato in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE in un mercato per la terminazione delle chiamate su tale rete nello Stato membro interessato;

    d) “abbonati attivi per operatore SPM”, la somma del numero di abbonati attivi di ogni operatore SPM e del numero di abbonati attivi di ogni altro operatore di telefonia mobile che utilizzi la rete dell’operatore SPM per la terminazione delle chiamate vocali dei suoi clienti;

    e) “abbonati attivi”, gli abbonati a servizi di telefonia mobile (sia che usino schede ricaricabili o che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento), determinati in base a un metodo riconosciuto dall'autorità nazionale di regolamentazione competente.

    2) La tariffa media di terminazione delle chiamate mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, è la media delle tariffe medie nazionali ponderate di terminazione delle chiamate mobili, a sua volta ponderata in base al numero di abbonati attivi di ogni Stato membro. Essa è calcolata sulla scorta delle informazioni specificate al seguente punto 3), comunicate alla Commissione dalle autorità nazionali di regolamentazione su sua richiesta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 4.

    3) Le informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare alla Commissione sono:

    a) la media nazionale ponderata delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili e

    b) la somma degli abbonati attivi per operatore SPM nel loro Stato membro

    in ogni caso alla data indicata a tal fine dalla Commissione nella sua richiesta.

    4) Per gli Stati membri con una moneta diversa dall'euro, la Commissione converte in euro la media nazionale ponderata della tariffa di terminazione delle chiamate mobili utilizzando il tasso di cambio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore alla data indicata dalla Commissione ai sensi del precedente punto 3).

    [1] La prima consultazione si è protratta dal 20.2.2006 al 22.3.2006, mentre la seconda dal 3.4.2006 al 12.5.2006. I risultati sono disponibili al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/internal_market/consultation/index_it.htm

    [2] GU C del , pag. .

    [3] GU C del , pag. .

    [4] GU C del , pag. .

    [5] Cfr. la decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica" (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38), modificata dalla decisione 2004/641/CE della Commissione, del 14 settembre 2004 (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30).

    [6] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33

    [7] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7

    [8] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21

    [9] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51

    [10] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 .

    [11] Cfr., in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 della direttiva quadro, gli articoli 7 e 8 della direttiva accesso e gli articoli 16 e 17 della direttiva servizio universale.

    [12] Raccomandazione della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - C(2003) 497, GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45.

    [13] Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6.

    [14] Il mercato 17 nell'allegato.

    [15] Risoluzione PE 2005/2052(INI).

    [16] Comunicazione al Consiglio Europeo di Primavera - Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona, COM (2005) 24 del 2.2.2005 e conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005.

    [17] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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