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Document 52006PC0339
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending and extending Decision No 804/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule II programme) {SEC(2006) 826}
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”) {SEC(2006) 826}
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”) {SEC(2006) 826}
/* COM/2006/0339 def. - COD 2006/0114 */
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”) {SEC(2006) 826} /* COM/2006/0339 def. - COD 2006/0114 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.6.2006 COM(2006) 339 definitivo 2006/0114 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all’attuazione del programma Hercule e alla sua proroga per il periodo 2007-2013 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”) (presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 826} COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa all’attuazione del programma Hercule e alla sua proroga per il periodo 2007-2013 La decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma HERCULE”). Essa costituisce un atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. I. Valutazione sull’esecuzione del programma Hercule 2004 – 2005 (cfr. allegato)[1]: Ai sensi dell’articolo 7, lettera a), della decisione n. 804/2004/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione dell’OLAF sull’attuazione del programma e sull’opportunità del suo proseguimento. La presente comunicazione espone le conclusioni di tale relazione, e, in base ad esse, presenta una proposta di proroga e di modifica della decisione attualmente in vigore. Le conclusioni di questa valutazione sono le seguenti: - Nel settore “assistenza tecnica”, sono state assegnate sovvenzioni a 10 Stati membri, tra cui 4 nuovi Stati membri. Queste sovvenzioni hanno finanziato l’assistenza tecnica in operazioni riguardanti: a) casi di lotta contro la frode, per un importo complessivo stimato di circa 800 000 000 euro; b) casi di lotta contro il contrabbando e la contraffazione di 100 milioni di sigarette; c) casi di lotta contro il contrabbando di oltre 2 000 milioni di litri di benzina o alcool. Sono state organizzate, inoltre, due riunioni internazionali sullo scambio di informazioni nel settore dell’assistenza tecnica. Alla seconda riunione hanno assistito 109 partecipanti che rappresentavano 54 autorità nazionali competenti dei 25 Stati membri. - Nel settore “Formazione” sono state concesse sovvenzioni per 19 azioni di formazione, di cui 3 realizzate nei nuovi Stati membri. In questo contesto, hanno potuto assistere alle azioni organizzate, o beneficiarne, 2 236 partecipanti provenienti dai 25 Stati membri, da altri paesi terzi e dalle istituzioni europee. - Nel settore “Associazioni di giuristi europei”, sono state concesse sovvenzioni per la promozione di 28 azioni. In questo contesto, hanno potuto assistere alle azioni organizzate, o beneficiarne, 1 852 partecipanti provenienti dai 25 Stati membri, da 5 paesi terzi e da altre istituzioni europee. È stato promosso un rafforzamento generale della tutela degli interessi finanziari della Comunità sul territorio dell’Unione e oltre i suoi confini. È stata promossa e consolidata la cooperazione con i partner nazionali, tramite un’assistenza tecnica focalizzata, tra l’altro, sullo scambio di informazioni e di conoscenze tecniche specializzate; si è registrato un miglioramento continuo nella qualità della formazione delle parti impegnate nella lotta contro la frode; è stata inoltre approfondita l’analisi giuridica, con un conseguente miglioramento della legislazione comunitaria in materia. In base a questa analisi, la relazione sull’attuazione del programma Hercule ha presentato le seguenti raccomandazioni: 1. prorogare il programma Hercule per garantire il consolidamento del lavoro svolto finora e permettere che i nuovi Stati membri possano beneficiare maggiormente delle opportunità offerte dal programma; 2. nominare un coordinatore o istituire un comitato con il compito di controllare l’attuazione del programma; individuare indicatori per il miglioramento della valutazione delle attività; garantire lo scambio di informazioni per la realizzazione, in futuro, di analisi d’impatto in questo settore; assicurare il nesso tra gli obiettivi del programma, la diffusione geografica dei beneficiari e i risultati realizzati; 3. promuovere la partecipazione di beneficiari dei nuovi Stati membri nonché di parti interessate che non sono state selezionate in passato, onde garantire che tutti gli obiettivi del programma possano essere realizzati; 4. garantire il mantenimento degli stanziamenti attuali iscritti nelle linee di bilancio interessate dal programma; nel caso in cui nuove attività dovessero essere inserite nel programma, le spese necessarie devono essere aggiunte in una dotazione finanziaria riveduta del programma; 5. stabilire che la durata di un nuovo programma Hercule sia superiore ai tre anni attualmente previsti dal programma in vigore. II. La proposta di decisione che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”) riguarda in particolare queste raccomandazioni. Si propone, tra l’altro, di ampliare il programma ai contratti attribuiti in questo settore mediante invito a presentare proposte, al fine di includere ogni tipo di finanziamento nel settore della tutela degli interessi finanziari. Il programma Hercule II dovrà coprire, in particolare, le azioni nel settore della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette e sarà anche ampliato per coprire meglio alcuni paesi terzi. Allegato: Relazione dell’OLAF sull’attuazione del programma Hercule - Articolo 7, lettera a), della decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. RELAZIONE La decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ha istituito un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule”). Tale programma costituisce un atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Il programma Hercule mira a garantire livelli efficaci ed equivalenti di tutela degli interessi finanziari della Comunità nonché lo scambio di buone pratiche. A tale scopo, il programma eroga sovvenzioni per azioni specifiche, quali ad esempio studi, conferenze o formazioni, e, al contempo, concede sovvenzioni di funzionamento per organismi attivi in questo settore, quali le associazioni istituite per la promozione della tutela degli interessi finanziari comunitari. Ai sensi dell’articolo 7, lettera a), della decisione n. 804/2004/CE, l’OLAF ha elaborato una relazione sull’attuazione del programma e sull’opportunità del suo proseguimento. Dal momento che la relazione sull’attuazione ha confermato il conseguimento dell’obiettivo del programma, ossia il miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità, nelle conclusioni si raccomanda una sua proroga. In base alle raccomandazioni della presente relazione, la Commissione ha deciso di presentare una proposta che proroga e modifica la decisione n. 804/2004/CE per il periodo 2007-2013. L’obiettivo principale del programma Hercule II resta invariato, mentre le modifiche adottate nella proposta di decisione riguardano i seguenti elementi: - Nell’atto di base, che attualmente copre unicamente le sovvenzioni, sono inseriti gli “appalti”. In questo modo, tutte le spese operative relative alle azioni generali di lotta antifrode sono riprese in un atto di base unico, il che consente una razionalizzazione e semplificazione delle basi giuridiche in vigore fino ad oggi. Gli appalti mirano a raggiungere gli obiettivi del programma, come complemento di quelli ottenuti tramite gli inviti a presentare proposte. Infatti, ai sensi dell’articolo 280, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri, nel quadro del coordinamento della loro azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode, devono organizzare, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. Dal canto suo, la Commissione attua questa cooperazione tramite azioni quali lo sviluppo e la messa a disposizione di strumenti informatici specifici, lo scambio e l’elaborazione di dati, l’acquisto di materiale specializzato e il sostegno tecnico per il monitoraggio di attività illegali, nonché l’organizzazione, da parte della Commissione (OLAF), di seminari e di conferenze. L’aggiudicazione di appalti nel settore della lotta antifrode consente, quindi, di acquisire beni e servizi (che restano di proprietà della Comunità) e di promuovere il coordinamento con gli Stati membri in questo settore. Gli appalti previsti dal programma Hercule riguardano i settori “Sostegno informatico”, “Assistenza tecnica” e “Formazione, seminari e conferenze”. - In questa prospettiva, e ad eccezione della linea di bilancio “AFIS” (linea di bilancio 24 02 03), è stato giudicato opportuno fondere le linee di bilancio dell’OLAF a partire dal 2007. In questo modo, gli stanziamenti d’impegno e quelli per le spese relative alle azioni generali di lotta antifrode saranno imputati, nel periodo 2007-2013, ad una sola linea di bilancio dell’Ufficio. Ciò consentirà di aumentare la trasparenza nell’assegnazione dei fondi tramite sovvenzioni o appalti e conferma l’importanza data alla qualità delle offerte e alla selezione competitiva. - Non essendo state assegnate nel quadro del programma Hercule 2004-2006, le sovvenzioni di funzionamento sono eliminate dall’atto di base. Si è ritenuto opportuno concentrare le risorse finanziarie disponibili principalmente sulla promozione di azioni e non sul sostegno a organismi. - Gli obiettivi settoriali del programma sono chiaramente definiti. L’obiettivo generale di lotta contro la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità è attuato da obiettivi specifici legati a tre settori di attività, quali: “Assistenza tecnica”; “Formazione, seminari e conferenze”; “Sostegno informatico”. - Alla luce degli sforzi e dell’impegno più intensi profusi nella lotta contro il contrabbando di sigarette, che hanno visto la conclusione di un accordo della Commissione e di numerosi Stati membri con un grande fabbricante, è necessario dare un’espressione più chiara agli obiettivi di lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Quest’obiettivo è, d’altronde, conforme alle conclusioni dell’analisi dei rischi effettuata dall’OLAF in collaborazione con gli Stati membri. Un’analisi svolta dall’OLAF della situazione a rischio di frode giunge alle seguenti constatazioni: 1) un aumento sicuro del contrabbando di sigarette contraffatte in futuro; 2) l’emergere della produzione di sigarette contraffatte sul territorio europeo; 3) la necessità che le autorità nazionali competenti promuovano una maggiore cooperazione; 4) l’individuazione di alcune frontiere esterne come zone “ad alto rischio” in quanto canali di importazione di sigarette contraffatte nel mercato interno dell’UE; 5) la necessità più urgente di cooperazione e di sostegno delle attività antifrode degli Stati membri in questo settore è illustrata dalla conclusione dell’accordo tra un produttore, da un lato, e gli Stati membri e la Commissione, dall’altro, per il rafforzamento delle azioni nel settore del contrabbando e della contraffazione di sigarette. - I paesi in via d’adesione che il 25 aprile 2005 hanno firmato il trattato di adesione e i paesi candidati possono partecipare al programma secondo un memorandum d’intesa da stabilire conformemente ai rispettivi accordi quadro. Inoltre, per garantire la promozione di azioni di lotta contro la frode ed ogni attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione delle sigarette, al di là del territorio dell’Unione, sono altresì considerati ammissibili i costi legati alla partecipazione di rappresentanti di altri paesi terzi nonché dei paesi facenti parte della politica europea di vicinato. - La proroga del programma garantisce il consolidamento dei progressi già ottenuti finora. Una proroga che si inserisce nelle prospettive finanziarie 2007-2013, e, in ogni caso, superiore ai tre anni, periodo coperto dal programma Hercule, dovrà garantire quindi la continuità e la stabilità delle attività della Commissione (OLAF) nella lotta antifrode. La valutazione ha dimostrato anche la necessità di migliorare la sorveglianza dell’attuazione del programma, ad esempio tramite l’istituzione di un comitato di sorveglianza o la definizione di indicatori. Queste raccomandazioni saranno applicate nella gestione ma non richiedono alcuna modifica della base giuridica. 2006/0114 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 280, vista la proposta della Commissione[2], visto il parere della Corte dei conti[3], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. (2) Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un’assistenza tecnica contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità. (3) Il sostegno dato a tali iniziative mediante la concessione di sovvenzioni ha permesso, in passato, di rafforzare l’azione della Comunità e degli Stati membri nella lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari comunitari e di realizzare gli obiettivi previsti nel programma Hercule per il periodo 2004-2006. (4) Ai sensi dell’articolo 7, lettera a), della decisione n. 804/2004/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dell’OLAF sull’attuazione del programma Hercule e sull’opportunità del suo proseguimento. Nelle conclusioni della relazione si sottolinea che gli obiettivi fissati dal programma Hercule sono stati conseguiti e se ne raccomanda la proroga per il periodo 2007-2013. (5) Al fine di consolidare l’azione della Comunità e degli Stati membri nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. In particolare, compreso nella lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, il nuovo programma dovrebbe riunire tutte le spese operative relative alle azioni generali di lotta antifrode della Commissione (OLAF) in un unico atto di base. (6) La concessione di sovvenzioni a favore di azioni e l’aggiudicazione di appalti pubblici per la promozione e l’attuazione del programma devono avvenire in conformità delle disposizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e delle relative modalità di applicazione. Si ritiene opportuno escludere le sovvenzioni di funzionamento, poiché non sono state utilizzate in passato per il sostegno di iniziative. (7) I paesi in via d’adesione che il 25 aprile 2005 hanno firmato il trattato di adesione e i paesi candidati devono poter partecipare al programma Hercule secondo un memorandum d’intesa da stabilire conformemente ai rispettivi accordi quadro, DECIDONO: Articolo 1 - Modifiche La decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma “Hercule”) è modificata nel modo seguente: 6. L’articolo 1 è modificato come segue: 7. Il titolo è sostituito dal testo seguente: “Obiettivi generali del programma” 8. Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente: “Il programma mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni secondo i criteri generali che figurano nell’allegato”. 9. È inserito il seguente articolo 1 bis con il titolo: “Obiettivi settoriali del programma”: “All’interno degli obiettivi generali, il programma promuove i seguenti obiettivi settoriali nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette: 10. Per il settore “Assistenza tecnica”: sviluppo e miglioramento dei metodi di indagine e degli strumenti tecnici utilizzati nella lotta contro la frode, nonché miglioramento della qualità del sostegno tecnico e operativo nelle indagini. 11. Per il settore “Formazione, seminari e conferenze”, ci sono due aspetti: 1) promozione e miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità mediante una migliore comprensione dei meccanismi comunitari e nazionali, attraverso lo scambio di esperienze tra le autorità degli Stati membri e la divulgazione delle conoscenze, in particolare operative; 2) promozione e miglioramento della cooperazione tra gli esperti sul campo e i teorici; sensibilizzazione dei giudici, dei magistrati e degli altri giuristi. 12. Per il settore “Sostegno informatico”: fornitura di informazioni e sostegno alle azioni riguardanti l’accesso alle informazioni, ai dati e alle fonti di dati. 13. L’articolo 2 è modificato come segue: 14. Il titolo è sostituito dal testo seguente: “Finanziamento comunitario” 15. È aggiunto un paragrafo uno: “1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche: - sovvenzioni; - contratti di appalto pubblico.” 16. I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: “Il finanziamento comunitario copre, tramite l’aggiudicazione di appalti pubblici o la concessione di sovvenzioni, le spese operative relative alle azioni attuate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità”. 17. L’articolo 3 è modificato come segue: 18. La lettera a) è sostituita dal testo seguente: “Nei paesi in via d’adesione che il 25 aprile 2005 hanno firmato il trattato di adesione”. 19. Le lettere c) e d) sono eliminate e sostituite dal testo seguente: “Nei paesi candidati associati all’Unione conformemente alle condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con questi paesi”. 20. L’articolo 4 è modificato come segue: 21. Il titolo è sostituito dal testo seguente: “Attuazione” 22. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: “1. Il finanziamento comunitario viene effettuato in conformità del regolamento CE/Euratom n. 605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002”. 23. Il paragrafo 3 è eliminato. 24. L’articolo 5 è modificato come segue: Il paragrafo 2 è eliminato. 25. L’articolo 6 è modificato come segue: 26. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: “Il presente programma è prorogato dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013”. 27. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: “La dotazione finanziaria per l’esecuzione del presente programma, per il periodo 2007-2013, è di 98 525 000 EUR». 28. L’articolo 7 è modificato come segue: 29. La lettera a) è sostituita dal testo seguente: “Entro il 31 dicembre 2010 una relazione dell’OLAF sull’attuazione del presente programma e sull’opportunità del suo proseguimento”. 30. La lettera b) è sostituita dal testo seguente: “Entro il 31 dicembre 2014 una relazione dell’OLAF sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma. In detta relazione, che si basa sui risultati conseguiti dai beneficiari delle sovvenzioni, si procede in particolare a una valutazione dell’efficienza con cui essi operano alla luce del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e all’allegato”. 31. Il punto 1 dell’allegato “Attività sovvenzionate” è sostituito dal testo seguente: “L’obiettivo generale di cui all’articolo 1 e gli obiettivi settoriali di cui all’articolo 1 bis mirano a rafforzare l’azione comunitaria nel settore della prevenzione e della lotta alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, in particolare della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette, promuovendo le azioni in questo settore degli enti che operano in quest’ultimo”. Le azioni suscettibili di contribuire al rafforzamento e all’efficacia dell’attività comunitaria, ai sensi dell’articolo 2, sono in particolare le seguenti: 32. organizzazione di seminari e conferenze; 33. promozione di studi scientifici sulle politiche comunitarie nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità; 34. coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità (riunioni); 35. formazione e sensibilizzazione, in particolare in materia di operazioni congiunte di sorveglianza; 36. promozione dello scambio di personale specializzato; 37. sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici e elaborazione di dati; 38. assistenza tecnica, in particolare l’acquisto di attrezzature; 39. promozione e rafforzamento dello scambio di dati; 40. fornitura di informazioni e sostegno alle azioni riguardanti l’accesso alle informazioni, ai dati e alle fonti di dati; 41. acquisto di materiale tecnico specializzato e sostegno tecnico per il monitoraggio di attività illegali nel settore della lotta contro la frode.”. 42. Il punto 2 dell’allegato è modificato come segue: 43. L’espressione “sovvenzione comunitaria” contenuta nel primo paragrafo è sostituita dalla seguente: “Finanziamento comunitario (appalto o sovvenzione)” 44. Il terzo paragrafo è eliminato. 45. Il punto 3 dell’allegato è modificato come segue: Il paragrafo è sostituito dal seguente: “Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un’azione ai sensi del punto 2 sono scelti mediante inviti a presentare proposte”. 46. Il punto 4 dell’allegato è modificato come segue: Il paragrafo è sostituito dal seguente: “Le domande di sovvenzione per le azioni sono valutate secondo i seguenti criteri:” 47. Il punto 5 dell’allegato è modificato come segue: 48. Il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: “Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione dei rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell’Europa sudorientale (1), della Federazione russa, dei paesi facenti parte della politica europea di vicinato (2) nonché di alcuni altri paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di reciproca assistenza nel settore doganale. 49. La seconda nota in calce è sostituita dalla seguente: “Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Moldova, Siria, Tunisia, Ucraina” 50. Il punto 6 dell’allegato è modificato come segue: 51. La prima frase del paragrafo 6.1 è eliminata. 52. Il paragrafo 6.2 è sostituito dal seguente: “La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzo che è stato fatto del finanziamento comunitario. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento finale. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.” Articolo 2 - Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, (…) Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule") 2. QUADRO ABM/ABB Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa: 24.02 Lotta contro la frode 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione: 24.0201 Azioni generali di lotta contro la frode – Hercule II 3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: 7 anni (2007–2013) 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 24.0201 | SNO | SD | NO | SÌ | SÌ | n. 1a) | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR ( al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | Spese operative[4] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 13,725 | 13,8 | 14 | 14,1 | 14,2 | 28,7 | 98,525 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 41,925 | 98,525 | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[5] | Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4. | c | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 13,725 | 13,8 | 14 | 14,1 | 14,2 | 28,7 | 98,525 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 41,925 | 98,525 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[6] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 1,728 | 6,0480 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,070 | 0,245 | Totale del costo indicativo dell’intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 14,624 | 14,699 | 14,899 | 14,999 | 15,099 | 30,498 | 104,818 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 11,899 | 11,899 | 12,399 | 12,399 | 12,499 | 43,723 | 104,818 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[7] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) Prima dell’azione [Anno n -1] | Situazione a seguito dell’azione | Totale risorse umane | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine La Commissione (attraverso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) fornisce agli Stati membri l'assistenza e il know-how tecnico pluridisciplinare necessari per aiutarli nella loro attività di lotta contro la frode, compreso il contrabbando di sigarette. Essa contribuisce all’elaborazione della strategia di lotta contro le frodi e le attività illegali dell'Unione europea prendendo le iniziative che si impongono per rafforzare il quadro legislativo. In questo contesto i principali obiettivi consistono nel: 1. migliorare la cooperazione tramite una maggiore comprensione dei meccanismi nazionali, internazionali e comunitari attuati ai fini della lotta contro la frode. La Commissione ritiene essenziale sostenere le misure antifrode degli Stati membri, tra cui la lotta contro il contrabbando di sigarette, in particolare tramite il cofinanziamento di azioni di formazione sotto forma di workshop, seminari, conferenze e scambio di personale; 2. migliorare la cooperazione tra le competenti autorità nazionali nel settore della lotta contro la frode. In questo contesto, la Commissione (OLAF) ritiene sia fondamentale sostenere i servizi nazionali antifrode, in particolare cofinanziando l’acquisizione di strumenti tecnici avanzati da utilizzare nella lotta contro la frode. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Formazione, conferenze e seminari nel settore della lotta contro la frode: Il ruolo importante di questa attività è informare i funzionari dei servizi dello Stato membro in merito alla missione dell’OLAF e alla necessità di tutelare attivamente gli interessi finanziari della Comunità. Le azioni complementari sono finanziate dai programmi AGIS e FISCALIS. Assistenza tecnica nel settore della lotta contro la frode: Il ruolo importante di questa attività è sostenere le agenzie nazionali responsabili dell’applicazione della legge, offrendo loro la possibilità di utilizzare nuovi strumenti e metodologie nella lotta contro la frode e assistendole in questa lotta. L’attività rafforza inoltre la cooperazione tra queste agenzie procurando loro strumenti tecnici avanzati per combattere la frode. Essa offre inoltre un forum di discussione in merito agli strumenti tecnici per la lotta contro la frode, anche per il contrabbando di sigarette e i problemi di corruzione che non sono trattati in altre istanze. Si terrà conto della complementarità con gli obiettivi e i compiti di Europol, al fine di evitare sovrapposizioni tra le proposte formulate nell’ambito di questo programma e il ruolo di Europol. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Sensibilizzazione, maggiore cooperazione, numero di partecipanti formati, creazione di nuove reti di cooperazione, organizzazione di incontri, divulgazione di informazioni, studi di diritto comparato, maggiori possibilità di risolvere le difficoltà tecniche, informazione sui nuovi approcci. 5.4. Modalità di attuazione (indicativa) ( Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( G estione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Il controllo e la valutazione sono processi continui che vengono costantemente riveduti. Il sistema di controllo è e resta pienamente operativo dall’inizio, e per tutto il processo, fino alla relazione finale. I tipi di valutazione richiesti sono: • la valutazione ex-ante di ogni proposta da parte di un comitato composto da esperti del settore oggetto della proposta di sovvenzione e di questioni di bilancio. Ogni proposta è evidenziata e ponderata e nell’ambito delle riunioni dei comitati di valutazione si traggono conclusioni definitive; • la valutazione effettuata dal beneficiario sulla base di un modulo di valutazione standard fornito dalla Commissione (OLAF); • la valutazione in loco per garantire che l’evento si è realizzato, che riguarda gli argomenti di cui alla proposta e che corrisponde al progetto/programma indicato nella stessa; • la valutazione in loco per garantire che l’acquisizione è avvenuta e per assicurare che le attrezzature sono operative e conformi alle disposizioni. Nel quadro dei controlli si verifica in modo aleatorio anche la componente nazionale; • una valutazione finale dell’azione e dell'assistenza tecnica da parte della Commissione (OLAF). 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante La valutazione interna ex-ante del programma Hercule del 2005 si è basata sulle relazioni di valutazione dei progetti svolti tra il 2003 e il 2005. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Gli insegnamenti tratti sono parte integrante di ogni valutazione effettuata. Al fine di migliorare l’attuazione del programma relativamente ai settori di attività, i risultati sono stati utilizzati come riferimento per eventi futuri. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive In corso (ogni progetto, ogni anno) 7. MISURE ANTIFRODE Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e verifiche sul posto nell’ambito del presente programma, in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve svolgere indagini, in conformità del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 | Funzionari o agenti temporanei[8] (XX 01 01) | A*/AD | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | B*, C*/AST | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Personale finanziato[9] con l’art. XX 01 02 | Altro personale[10] finanziato con l’art. XX 01 04/05 | TOTALE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso al servizio incaricato della gestione nell’ambito della procedura di allocazione annuale. 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione Personale AD: Ordinatore, redazione dell’atto di base, redazione delle decisioni di finanziamento, supervisione dell’attuazione del programma, nomina del comitato di valutazione, decisioni sul finanziamento. Personale AST: Attuazione del programma/Gestione dei progetti • Attuazione delle decisioni di finanziamento (redazione e aggiornamento della documentazione per gli inviti a presentare proposte, la guida del candidato e i moduli di candidatura); • Pubblicazione degli inviti a presentare proposte sul sito Internet della Commissione (OLAF); • Consulenza ai candidati; • Fornitura di tutta la documentazione necessaria per effettuare la valutazione ai membri del comitato; • Follow-up della raccomandazione del comitato di valutazione; • Elaborazione e verifica dei documenti necessari per i candidati ammessi; • Assistenza e contatti regolari con i beneficiari su tutte le questioni attinenti all’attuazione dei progetti (questioni tecniche e finanziarie); • Valutazione dei progetti in base alle missioni di valutazione, alle relative relazioni, alle opinioni dei partecipanti e del personale della Commissione (OLAF) che partecipa alla formazione; • Divulgazione dei risultati dei progetti all’interno della Commissione (OLAF); • Verifica di tutti i documenti finanziari e delle relazioni al fine di convalidare le transazioni finanziarie (impegni, pagamenti e eventuali ordini di recupero); • Attività di segreteria e di sostegno per tutti i compiti connessi all’azione; • Impegni, pagamenti e eventuali ordini di recupero. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 1,728 | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 1,728 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei | 8 tempo del personale * 108.000€ = 864.000€ * 7 anni =6.048.000€ | Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 | 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,070 | 0,245 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,070 | 0,245 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento | Costi di missione in base all’esecuzione dei bilanci 2004 e 2005 e alle previsioni per il 2006. | [1] Relazione dell’OLAF sull’attuazione del programma Hercule – Articolo 7, lettera a), della decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (SEC 2006/826). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx.. [5] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. [6] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [7] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [8] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [9] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [10] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.