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Document 52006PC0256

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

/* COM/2006/256slutlig def. - CNS 2006/0087 */

52006PC0256

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze /* COM/2006/256slutlig def. - CNS 2006/0087 */


IT

Bruxelles, 1.6.2006

COM(2006) 256 definitivo

2006/0087 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La Commissione propone una decisione del Consiglio per la conclusione, per conto della Comunità europea, degli accordi relativi alla partecipazione di tre paesi candidati (Bulgaria, Romania e Turchia) alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. La Commissione ha condotto negoziati con tali paesi sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio, concludendoli nel 2004 con la parafatura dei progetti di accordo.

2. Strategia di preadesione

2.1. Agenda 2000

Nell’Agenda 2000 la Commissione ha espresso il parere che la partecipazione dei paesi candidati ai programmi di attuazione dell’acquis costituirebbe “un utile strumento di preparazione all’adesione, familiarizzando i paesi candidati e i loro cittadini alle politiche e ai metodi operativi dell’Unione”. Tale partecipazione rappresenta uno dei principali strumenti per consentire ai paesi candidati di migliorare la propria capacità di applicazione, oltre che di recepimento, dell’acquis.

2.2. Conclusioni del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha reso la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari uno strumento della strategia rafforzata di preadesione ed è giunto alla conclusione che ai paesi candidati dovrebbe essere consentito, caso per caso, di partecipare alle agenzie comunitarie.

Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato la natura inclusiva del processo di adesione, che comprende in un unico quadro 13 paesi candidati, i quali partecipano a tale processo su un piano di parità. La Turchia beneficia di una strategia di preadesione e avrà la possibilità di partecipare ai programmi e alle agenzie comunitarie nel quadro del processo di adesione.

3. Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a condurre i negoziati per la partecipazione dei paesi candidati alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Basandosi sulla proposta della Commissione SEC(1878) 2000 del 24 luglio 2000, il 19 marzo 2001 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a condurre i negoziati per la partecipazione dei paesi candidati alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. L’obiettivo era di consentire a tali paesi di partecipare alle attività dell’Osservatorio prima dell’adesione all’Unione europea. Ai sensi delle direttive di negoziato gli accordi devono stabilire le condizioni per la partecipazione dei paesi candidati alle attività dell’Osservatorio. Essi, in particolare, devono prevedere che i paesi candidati non beneficeranno del diritto di voto nelle riunioni del Consiglio di amministrazione e avranno l’obbligo di contribuire finanziariamente alle attività dell’Osservatorio; devono inoltre contenere clausole appropriate relative alla protezione dei dati, ai privilegi e immunità da accordare all’Osservatorio e alla giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

4. Negoziati

Sulla base del mandato, la Commissione ha condotto i negoziati con la Bulgaria, la Romania e la Turchia. I progetti di accordo bilaterale sono stati definiti e tali paesi e la Comunità stanno procedendo alla loro ratifica.

5. Progetto di accordo

La Commissione ha concordato con la Bulgaria, la Romania e la Turchia progetti di accordo che stabiliscono condizioni di partecipazione alle attività dell’Osservatorio simili a quelle definite per la partecipazione della Norvegia.

Gli accordi prevedono che la Bulgaria, la Romania e la Turchia partecipino al programma di lavoro dell’Osservatorio e si conformino agli obblighi del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) n. 3294/94, (CE) n. 2220/2000 e (CE) n. 1651/2003.

La Bulgaria, la Romania e la Turchia saranno inserite nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox) e condivideranno i dati con l’Osservatorio nel rispetto dei requisiti di tutela previsti dalla Comunità e dalle normative nazionali. Tali paesi contribuiranno finanziariamente al bilancio dell’Osservatorio, al fine di coprire le spese della loro partecipazione. Essi inoltre siederanno nel Consiglio di amministrazione dell’Osservatorio senza diritto di voto fin quando non saranno diventati Stati membri dell’Unione.

Gli accordi sono conclusi a tempo indeterminato, in attesa che la Bulgaria, la Romania e la Turchia divengano membri dell’Unione europea.

Le parti approveranno l’accordo conformemente alle rispettive procedure. Esso entrerà in vigore quando ciascuna parte avrà notificato all’altra l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Dal canto suo, l’Osservatorio considererà la Bulgaria, la Romania e la Turchia alla stregua degli Stati membri, garantendo loro una parità di trattamento in termini di inserimento nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox) e di disposizioni relative al personale.

6. Conclusione degli accordi

6.1. Base giuridica

I negoziati per consentire all’Osservatorio di aprirsi alla partecipazione dei paesi candidati sono possibili in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Tale articolo definisce le norme necessarie in materia di procedure per l’apertura dell’Osservatorio ai paesi che non sono membri dell’Unione europea ma che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio. Gli accordi conclusi tra tali paesi e la Comunità devono seguire la procedura di cui all’articolo 300 del trattato.

La Commissione europea ha concluso i negoziati con la Bulgaria, la Romania e la Turchia sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio.

Come ulteriore tappa in questo processo, la Commissione propone ora una decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi, con l’obiettivo di consentire ai paesi in questione di partecipare alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

6.2. Incidenza finanziaria

Conformemente a quanto stabilito durante i negoziati, la Bulgaria, la Romania e la Turchia apporteranno un contributo finanziario all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze al fine di coprire le spese necessarie per estendere le attività dello stesso a tali paesi.

Si stima che la Bulgaria, la Romania e la Turchia saranno completamente integrate nelle attività dell’Osservatorio dopo una fase di “rodaggio” di tre anni. È quindi prevedibile che durante questo periodo il contributo finanziario verrà aumentato. La Bulgaria, la Romania e la Turchia possono ottenere sovvenzioni dai pertinenti programmi comunitari di assistenza per finanziare parte dei contributi di adesione all’Osservatorio.

Una volta attuato integralmente il programma di lavoro dell’Osservatorio, il contributo finanziario che ciascuno di tali paesi è tenuto a versare allo stesso sarà pari a 271 000 euro. A partire dal 2008 tale importo verrà aumentato in base al tasso di incremento della sovvenzione comunitaria all’Osservatorio.

7. Benefici degli accordi

I benefici della partecipazione della Bulgaria, della Romania e della Turchia alle attività dell’Osservatorio sono molteplici. Essa infatti:

- aiuterà tali paesi ad adottare e attuare l’acquis in materia di droghe in vista dell’adesione;

- consentirà a tali paesi di familiarizzarsi con le procedure decisionali dell’Osservatorio e di contribuire alla definizione del programma di lavoro;

- permetterà all’Osservatorio di includere tali paesi nella propria relazione sulla situazione dell’uso di droghe e della tossicodipendenza;

- contribuirà a fornire all’Osservatorio e agli Stati membri, nonché alla Bulgaria, alla Romania e alla Turchia, dati più precisi ed esaurienti sulla situazione delle droghe e della tossicodipendenza in Europa; i dati presentati dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Turchia saranno oggetto di una valutazione qualitativa e saranno diffusi ampiamente attraverso la relazione annuale e il sito internet dell’Osservatorio;

- consentirà di includere la Bulgaria, la Romania e la Turchia nel sistema di allarme rapido sulle nuove droghe sintetiche sviluppato dall’Osservatorio.

8. Raccomandazione

I negoziati con la Bulgaria, la Romania e la Turchia per la partecipazione di tali paesi alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sono stati conclusi e gli accordi raggiunti prevedono condizioni di partecipazione simili a quelle disposte per la Norvegia.

La Comunità può pertanto approvare la conclusione degli accordi bilaterali con la Bulgaria, la Romania e la Turchia in merito alla partecipazione di tali paesi alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

2006/0087 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [3], modificato dai regolamenti (CE) n. 3294/94 [4], (CE) n. 2220/2000 [5] e (CE) n. 1651/2003 [6], l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.

(2) La Commissione, per conto della Comunità, ha negoziato con la Romania un accordo relativo alla partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

(3) È opportuno approvare l’accordo siglato il 5 aprile 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome della Comunità europea allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a trasmettere la nota diplomatica di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato

Accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

La COMUNITÀ EUROPEA da un lato,

e la ROMANIA dall’altro,

rammentando che il Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 ha reso la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari uno strumento per rafforzare la strategia di preadesione;

considerando che la Comunità europea, con regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio [7], modificato dai regolamenti (CE) n. 3294/94 [8], (CE) n. 2220/2000 [9] e (CE) n. 1651/2003 [10], in seguito denominato “regolamento”, ha istituito l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, in seguito denominato “Osservatorio”;

considerando che, in virtù dell’articolo 13 del regolamento, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri;

considerando che la Romania condivide gli scopi e gli obiettivi che il regolamento attribuisce all’Osservatorio, in quanto l’obiettivo ultimo di tale paese è di diventare membro dell’Unione europea;

considerando che la Romania accetta la descrizione delle funzioni dell’Osservatorio e il suo metodo di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

considerando che in Romania esiste un’istituzione idonea a essere inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Romania partecipa a pieno titolo alle attività dell’Osservatorio, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1. La Romania è inserita nella Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

2. Entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Romania notifica all’Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazione nazionale, compreso il proprio osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all’attività dell’Osservatorio.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell’Osservatorio invita un rappresentante della Romania a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa a pieno titolo senza diritto di voto. Tuttavia, in casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può convocare una riunione ristretta ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente la Comunità e gli Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in sedute comuni con i rappresentanti della Romania, precisa le modalità della partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio.

Articolo 4

Bilancio

La Romania contribuisce finanziariamente alle attività dell’Osservatorio menzionate all’articolo 1, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 5

Protezione e riservatezza dei dati

1. Qualora, in forza del presente accordo, l’Osservatorio inoltri alle autorità romene, in ottemperanza alla normativa comunitaria e romena, dati personali che non consentono l’identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall’autorità che provvede all’invio.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall’Osservatorio alle autorità romene possono essere pubblicati nel rispetto delle norme comunitarie e romene in materia di diffusione e riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. I centri specializzati designati in Romania non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dalla legislazione romena.

4. In relazione ai dati fornitigli dalle autorità romene, l’Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.

Articolo 6

Status giuridico

L’Osservatorio è dotato di personalità giuridica e gode, in Romania, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto romeno.

Articolo 7

Responsabilità

La responsabilità dell’Osservatorio è disciplinata dalle norme di cui all’articolo 16 del regolamento.

Articolo 8

Privilegi

La Romania applica all’Osservatorio le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee accluso quale allegato II al presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 9

Statuto del personale

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini romeni che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell’Osservatorio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle due note diplomatiche comprovanti l’avvenuto rispetto da parte di ciascuna parte contraente degli obblighi giuridici riguardanti l’entrata in vigore dell’accordo.

Articolo 11

Validità e recesso

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata, fino a quando la Romania diventerà membro dell’Unione europea.

2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione.

ALLEGATO I

Contributo finanziario della Romania all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

1. Il contributo finanziario dovuto dalla Romania al bilancio dell’Unione europea per la sua partecipazione alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in seguito denominato “Osservatorio”) aumenta progressivamente durante i primi quattro anni, nel corso dei quali la Romania estende gradualmente la propria partecipazione alle attività dell’Osservatorio. La Romania contribuisce finanziariamente per gli importi indicati di seguito:

- durante il primo anno di partecipazione | € 100 000 |

- durante il secondo anno di partecipazione | € 150 000 |

- durante il terzo anno di partecipazione | € 210 000 |

- durante il quarto anno di partecipazione | € 271 000 |

A partire dal quinto anno di partecipazione, il contributo annuo dovuto è pari al contributo versato il quarto anno indicizzato in base al tasso di incremento della sovvenzione comunitaria all’Osservatorio.

2. Ai fini del pagamento del contributo, la Romania può in parte avvalersi dell’assistenza della Comunità, nei limiti di una contribuzione comunitaria del 75% per il primo anno di partecipazione, del 60% per il secondo e del 50% per gli anni successivi. Essendo soggetti a una procedura di programmazione distinta, i fondi comunitari richiesti sono trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata.

Il saldo del contributo è a carico della Romania.

3. Il contributo della Romania è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Romania per partecipare alle attività dell’Osservatorio o a riunioni connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell’Osservatorio sono rimborsate da quest’ultimo conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell’Unione europea.

4. Nel primo anno civile di partecipazione, il contributo dovuto dalla Romania è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l’inizio della partecipazione e la fine dell’anno considerato. Negli anni successivi l’importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

ALLEGATO II

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

(a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,

(b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

(a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

(b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

(a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

(b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

(c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

(d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

(e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione della proposta

Partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

2. Linee di bilancio

18 07 01 01: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze – Sovvenzione ai titoli 1 e 2

18 07 01 02: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze – Sovvenzione al titolo 3

3. Incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate – l’effetto è il seguente:

Linea di bilancio | Entrate | | Anno n |

18-07-01-01/18-07-01-02 | € 100,000 (pro rata) | Dall’entrata in vigore del presente accordo fino alla fine dell’anno finanziario nel quale il presente accordo entra in vigore | 1 |

18-07-01-01/18-07-01-02 | € 150,000 | primo anno finanziario completo dall’entrata in vigore del presente accordo | 2 |

18-07-01-01/18-07-01-02 | € 210,000 | secondo anno finanziario completo dall’entrata in vigore del presente accordo | 3 |

18 07 01 01/18 07 01 02 | € 271,000 | terzo anno finanziario completo dall’entrata in vigore del presente accordo | 4 |

4. Misure antifrode

Si applicano a questa voce, con gli opportuni adeguamenti, le disposizioni antifrode previste in generale per le voci di bilancio. Poiché i pagamenti comportano importi forfettari, le possibilità di frode sono estremamente limitate.

5. Altre osservazioni

Nessuna

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

[4] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.

[5] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1.

[6] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.

[7] GU L 36 del 12. 2. 1993, pag. 1.

[8] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.

[9] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1.

[10] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.

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