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Document 52006PC0233
Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 104/2000 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
/* COM/2006/0233 def. - CNS 2006/0081 */
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura /* COM/2006/0233 def. - CNS 2006/0081 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 7.6.2006 COM(2006) 233 definitivo 2006/0081 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Le spese sostenute per l'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sono state finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune. La Commissione ha eseguito il bilancio relativo a tale spesa mediante gestione concorrente con gli Stati membri. 2. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, a decorrere dal 16 ottobre 2006 la sezione "garanzia" del FEAOG sarà sostituita dal nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), istituito dal medesimo regolamento. Il FEAGA finanzierà le misure relative ai mercati della pesca mediante gestione centralizzata. 3. Per permettere l'applicazione del FEAGA con riguardo al finanziamento delle spese relative ai mercati della pesca occorre modificare il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Il Consiglio è invitato ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di assicurare la continuità del finanziamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2006/0081 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Le spese sostenute dagli Stati membri in conformità di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio[3] sono attualmente soggette alle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune[4]. Quest'ultimo è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[5], che si applicherà alle spese degli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 2006. (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005 istituisce un Fondo europeo agricolo di garanzia (in appresso ''FEAGA"). (3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEAGA finanzia le spese relative ai mercati della pesca in modo centralizzato. (4) Il finanziamento delle spese relative ai mercati della pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005, costituisce un’esecuzione del bilancio in modo centralizzato e come tale deve attenersi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[6], e alle relative modalità di esecuzione, stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione[7]. (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 104/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento (CE) n. 104/2000, l'articolo 35 è sostituito dal seguente: "Articolo 35 1. Le spese sostenute dagli Stati membri in conformità degli articoli 10, 21, 23, 24, 25 e 27 del presente regolamento sono considerate spese di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005. 2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 17, del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 2003 [4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. [5] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. [6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [7] GU L 347 del 31.12.2002, pag. 1.