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Document 52006PC0123

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (Versione codificata)

/* COM/2006/0123 def. - CNS 2006/0040 */

52006PC0123

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (Versione codificata) /* COM/2006/0123 def. - CNS 2006/0040 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.3.2006

COM(2006) 123 definitivo

2006/0040 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

(Versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 69/466/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1969 concernente la lotta contro la cocciniglia di San José[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 69/466/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

ê 69/466/CEE (adattato)

2006/0040 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli Ö 37 Õ e Ö 94 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

1. La direttiva 69/466/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1969 concernente la lotta contro la cocciniglia di San José[7] è stata modificata in modo sostanziale[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 69/466/CEE considerando 1

2. La produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità.

ê 69/466/CEE considerando 2

3. La resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi.

ê 69/466/CEE considerando 3

4. La protezione di tali piante da detti organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione, ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura.

ê 69/466/CEE considerando 4

5. Le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbe di effetto limitato se detti organismi non venissero cambattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione.

ê 69/466/CEE considerando 5

6. Uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose è la cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

ê 69/466/CEE considerando 6

7. Questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate.

ê 69/466/CEE considerando 7

8. Le colture di piante dicotiledoni legnose su tutto il territorio della Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.

ê 69/466/CEE considerando 8

9. Per debellare detto organismo nocivo è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità. Gli Stati membri devono poter adottare, ove siano necessarie, disposizioni supplementari o più rigorose.

ê

10. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

ê 69/466/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) ed impedirne la propagazione.

ê 69/466/CEE (adattato)

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si Ö applicano le seguenti definizioni Õ:

a) vegetali, sono le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi;

b) vegetali o frutti contaminati, sono i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José, di cui non sia data la prova che sono morte;

c) piante ospiti della cocciniglia di San José, sono i vegetali dei generi Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d) vivai, sono le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto, alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici.

ê 69/466/CEE

è1 77/93/CEE Art. 19 a)

Articolo 3

Non appena costatata la presenza della cocciniglia di San José, gli Stati membri delimitano la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

Articolo 4

Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che:

a) tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti;

b) tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti, se posti in circolazione, non siano più contaminati;

c) tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José, nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona, devono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata costatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza le piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all'anno al fine di rilevare la comparsa della cocciniglia di San José.

Articolo 7

è1 1. ç Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi, sulla quale è stata costatata una contaminazione, i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o trasformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti.

ê 77/93/CEE Art. 19 a)

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle partite di frutti freschi leggermente contaminati.

ê 69/466/CEE

Articolo 8

Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la cocciniglia di San José o per prevenirne la propagazione solo se la presenza della cocciniglia di San José non è più costatata.

Articolo 9

Gli Stati membri vietano la detenzione della cocciniglia di San José.

ê 69/466/CEE (adattato)

è1 77/93/CEE Art. 19 b)

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono autorizzare:

a) deroghe alle misure di cui agli articoli 4 Ö e Õ 5, è1 7, paragrafo 1, ç e 9 a fini scientifici e di lotta fitosanitaria, per esperimenti e per lavori di selezione;

b) in deroga agli articoli 5, lettera b), e è1 7, paragrafo 1 ç, la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati;

c) in deroga agli articoli 5, lettera b), e è1 7, paragrafo 1 ç, la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati.

ê 69/466/CEE

2. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli sufficienti garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo.

Articolo 11

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di lotta contro la cocciniglia di San Joseé o di prevenzione della sua propagazione, ove ciò sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione.

ê

Articolo 12

La direttiva 69/466/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ê 69/466/CEE Art. 13

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

é

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva(di cui all'articolo 12)

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5) |

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio (GU L 26 del 31.1.1977, pag 20) | Limitatamente all’articolo 19 |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 12)

Direttiva | Termine di attuazione |

69/466/CEE (1) | 9 dicembre 1971 |

77/93/CEE (2) (3) (4) | 1° maggio 1980 |

(1) Per l’Irlanda e il Regno Unito: 1° luglio 1973.

(2) Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a conformarsi ad alcune delle disposizioni della presente direttiva ad una data posteriore al 1° maggio 1980, ma non oltre il 1º gennaio 1981.

(3) Per la Grecia: 1° gennaio 1983.

(4) Per la Spagna e il Portogallo: 1° marzo 1987.

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 69/466/CEE | Presente direttiva |

Articoli 1-11 | Articoli 1-11 |

Articolo 12 | ___ |

___ | Articolo 12 |

___ | Articolo 13 |

Articolo 13 | Articolo 14 |

___ | Allegato I |

___ | Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I, Parte A, della presente proposta.

[5] GU C (…( del (…(, pag. (…(.

[6] GU C (…( del (…(, pag. (…(.

[7] GU L 323 del 24.12.1969, pag. 5. Direttiva modificata dalla direttiva 77/93/CEE (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20).

[8] V. allegato I, Parte A.

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