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Document 52006PC0080

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla ratifica, a nome della Comunità europea, del Protocollo “Difesa del suolo”, del Protocollo ”Energia” e del Protocollo “Turismo” della Convenzione alpina

    52006PC0080




    IT

    Bruxelles, 2.3.2006

    COM(2006) 80 definitivo

    2006/0026 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla ratifica, a nome della Comunità europea, del Protocollo “Difesa del suolo”, del Protocollo ”Energia” e del Protocollo “Turismo” della Convenzione alpina

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. ANTEFATTI

    Molti problemi ambientali hanno natura transfrontaliera e possono essere affrontati efficacemente solo mediante la cooperazione internazionale. Per questo motivo l'articolo 174 del trattato CE stabilisce che uno degli obiettivi principali della politica della Comunità in materia ambientale è quello di promuovere sul piano internazionale misure atte ad affrontare i problemi dell'ambiente a livello regionale.

    La Commissione sostiene l'obiettivo di promuovere un livello elevato di tutela dell'ambiente, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle diverse regioni. Poiché la regione alpina è molto sensibile sul piano ambientale, la CE deve dedicarle maggiore attenzione e affrontarne i problemi con metodologie adeguate. Le aree prioritarie del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [1] ─ cambiamento climatico, natura e biodiversità, salute e qualità della vita e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti ─ possono essere promosse e potenziate nelle regioni di montagna mediante accordi internazionali.

    La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) è stata firmata dalla Comunità europea a Salisburgo il 7 novembre 1991 e ratificata il 26 febbraio 1996 [2] con decisione 96/191/CE del Consiglio. Essa è entrata in vigore il 4 aprile 1998. Le altre parti contraenti sono l'Austria, la Francia, la Germania, l'Italia, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Slovenia e la Svizzera.

    Le ragioni alla base della decisione del Consiglio sono tuttora valide. Tali ragioni sono:

    (1) la conclusione della Convenzione si inserisce nel quadro della partecipazione della Comunità alle iniziative internazionali sulla protezione dell'ambiente, raccomandata nel (…) quinto programma d'azione (1992) delle Comunità europee in materia di ambiente e

    (2) la protezione delle Alpi costituisce un aspetto fondamentale per l'insieme degli Stati membri dato il carattere transfrontaliero dei problemi economici, sociali ed ecologici dello spazio alpino.

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione alpina, le misure concrete per conseguire tali obiettivi sono elencate in differenti protocolli. Ratificando la Convenzione alpina la CE si è impegnata a rispettare gli obblighi che ne derivano. La firma e la ratifica dei protocolli rientrano nel quadro della politica ambientale della Comunità europea; in particolare l'articolo 174, paragrafo 4, del trattato CE sancisce espressamente la necessità della cooperazione internazionale in campo ambientale. Tali obblighi sono inoltre coerenti con il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Infine, la Convenzione alpina, e i protocolli che la integrano, forniscono un quadro normativo per lo sviluppo sostenibile basato sui principi di sussidiarietà, prevenzione e cooperazione e sul principio “chi inquina paga”. Sono questi i principi cui si ispirano le politiche della CE.

    La convenzione rientra chiaramente nel quadro della politica ambientale della CE delineata nell'articolo 174 del trattato CE. I protocolli possono essere considerati misure atte a rendere la convenzione operativa. I protocolli, benché accordi internazionali a sé stanti, derivano tutti dalla Convenzione alpina. Ognuno di essi si concentra principalmente sugli aspetti ambientali. Per quanto ciascun protocollo sia relativo a obiettivi specifici, è tuttavia opportuno collocare ciascuno di essi in una prospettiva ambientale e assegnare loro una base giuridica comune, ovvero l'articolo 174 e segg. del trattato CE.

    Tutti i protocolli sono stati firmati dagli Stati membri della Convenzione alpina. La Germania, l'Austria, la Francia, la Slovenia e il Liechtenstein hanno ratificato i protocolli, che sono entrati in vigore. In Italia e Svizzera il processo di ratifica dei protocolli è attualmente in corso.

    2. LA COMUNITÀ E I PROTOCOLLI

    La Comunità europea ha firmato recentemente i Protocolli “Difesa del suolo”, “Energia” e “Turismo” [3]. Dopo la loro firma i suddetti tre Protocolli devono ora essere ratificati. La Commissione europea ha già adottato una proposta ai fini della firma del Protocollo sui trasporti che deve ancora essere sottoscritto dal Consiglio. I Protocolli sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo sostenibile, sull’agricoltura di montagna e la protezione della natura sono già stati firmati dalla Comunità europea. La firma dei Protocolli sulle foreste di montagna e sulla composizione delle controversie sarà presa in considerazione in una fase successiva.

    a) Protocollo “Difesa del suolo”

    Il Protocollo “Difesa del suolo” della Convenzione alpina fornisce alcune significative indicazioni in materia che risultano in linea con le riflessioni della Commissione sulla strategia di “Difesa del suolo” [4] e la risoluzione del Parlamento europeo [5] su di essa. Uno degli obiettivi principali del protocollo, definito all'articolo 1, è la salvaguardia del ruolo multifunzionale del suolo fondata sul concetto di sviluppo sostenibile. Deve essere pertanto garantita la produttività sostenibile del suolo nelle sue funzioni naturali (in quanto base della vita e dello spazio vitale degli uomini, degli animali e delle piante, elemento cruciale della natura e del paesaggio, parte dell'ecosistema e risorsa genetica), come archivio della storia naturale e culturale e allo scopo di garantirne l'impiego in agricoltura e silvicoltura, nell'urbanesimo e nel turismo e in altri settori economici, nei trasporti e nelle infrastrutture e come fonte di materie prime.

    Il protocollo potrebbe contribuire a attuare misure adeguate a livello nazionale e regionale in quanto ogni intervento di difesa del suolo deve tener conto della notevole diversità delle condizioni esistenti nella regione alpina a livello regionale e locale. La ratifica del protocollo costituirebbe una misura concreta per potenziare la strategia della Comunità dato che, come indicato dalle conclusioni del Consiglio sulla difesa integrata del suolo [6], ci si attendono progressi in questo ambito. In effetti, diversi elementi contenuti nel protocollo possono essere utilizzati come pilastri su cui costruire una politica comunitaria di difesa del suolo; a titolo di esempio si possono citare i requisiti di monitoraggio del suolo, l'individuazione delle zone a rischio di erosione, le inondazioni e le frane, l'inventario dei siti contaminati, la creazione di banche dati armonizzate.

    La Commissione propone tuttavia di inserire una dichiarazione relativa all'articolo 12, paragrafo 3, del Protocollo “Difesa del suolo” per quanto concerne i fanghi di depurazione, che dovrebbe essere interpretato alla luce della direttiva del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE) [7] . La Commissione ritiene che i fanghi di depurazione possano avere valide proprietà agronomiche e possano essere utilizzati in agricoltura, a condizione che siano impiegati correttamente. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati allorché sono di giovamento per il suolo o per il nutrimento delle colture e delle piante. Il loro impiego non deve danneggiare la qualità del suolo e della produzione agricola, come affermato dal considerando 7 di tale direttiva, né deve comportare effetti nocivi sull'uomo (conseguenze dirette o indirette sulla salute), gli animali, i vegetali e l'ambiente, come affermato dal considerando 5 e dall'articolo 1 della stessa direttiva. In particolare, il fango proveniente dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rappresenta un pericolo modesto.

    Un'altra dichiarazione proposta riguarda l'articolo 17, paragrafo 2, del Protocollo “Difesa del suolo”. L'articolo dovrebbe essere letto in modo tale da garantire che i piani di gestione per il pretrattamento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali residui siano formulati e attuati in modo da evitare la contaminazione del suolo e da garantirne la compatibilità non solo con l'ambiente ma anche con la salute dell'uomo.

    Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 2 e l'articolo 21, paragrafo 2, una Dichiarazione suggerisce che il sistema di osservazione comune dovrebbe essere compatibile, se del caso, con il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS) e dovrebbe prendere in considerazione la banca dati creata dagli Stati membri conformemente alla normativa CE in materia di osservazione, raccolta dei dati e metadati. I sistemi di osservazione della terra consistono in misurazioni dello spazio, delle acque e dei terreni eseguiti da terra, dall'alto o dallo spazio. Storicamente tali misure venivano effettuate separatamente, ora si cerca invece di guardare a questi elementi nel loro insieme e di studiarne le interazioni. Il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra è previsto come un sistema ripartito di sistemi basato sulla cooperazione attualmente in atto tra sistemi di osservazione e trattamento dei dati, che operano con mandato proprio, e che consenta di istituire un sistema atto a fornire dati, informazioni, prodotti e servizi tempestivi, utili e accurati a tutti gli utenti abilitati in tutto il mondo.

    b) Protocollo “Energia”

    Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [8] sancisce l'impegno della Comunità europea a contrastare il cambio climatico e a perseguire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse naturali. In questo ambito devono essere adottate misure specifiche per aumentare l'efficienza energetica, favorire l'uso delle energie rinnovabili e garantire l'integrazione dei problemi relativi al cambiamento climatico in altre politiche.

    Le parti contraenti del protocollo “Energia” concordano sulla necessità di adottare misure appropriate nel campo del risparmio energetico, della produzione, del trasporto, della fornitura e dell'uso dell'energia per migliorare le condizioni ai fini dello sviluppo sostenibile.

    Le disposizioni del protocollo sono in linea con la politica della Comunità [9] e la ratifica del protocollo permetterebbe di rafforzare la cooperazione transfrontaliera con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Ciò consentirebbe inoltre di garantire che gli obiettivi della Comunità europea siano condivisi dai partner regionali e che le iniziative in questione siano estese all'intera ecoregione alpina. La Comunità europea si è impegnata a perseguire una serie di politiche ambientali che potrebbero e dovrebbero essere promosse anche a livello regionale dalle pertinenti istanze (inter)governative, quali la Convenzione alpina.

    La Convenzione quadra delle NU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il Protocollo di Kyoto prevedono che le parti formulino, realizzino, pubblichino e aggiornino regolarmente i programmi nazionali e regionali contenenti le misure dirette a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle fonti di emissioni causate dall’uomo e prevedendo meccanismi di riduzione di tutti i gas a effetto serra non controllati dal Protocollo di Montreal.

    Le parti contraenti devono adottare misure per agevolare un opportuno adattamento ai cambiamenti climatici. La CE e i suoi Stati membri, la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco sono parti alla UNFCCC e al Protocollo di Kyoto. I protocolli della Convenzione alpina, in particolare il Protocollo “Energia”, affrontano la necessità di ridurre e adeguarsi all’inevitabile cambiamento climatico.

    Tuttavia, la Commissione propone di inserire una Dichiarazione per riserva in relazione all'articolo 9 del Protocollo “Energia” che è attinente a questioni di energia nucleare. Per quanto concerne la Comunità europea, i requisiti di cui all’articolo 9 sono già contemplati dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (EURATOM). La decisione con cui è stata ratificata la Convenzione alpina non era fondata sul trattato EURATOM, bensì solo sul trattato CE. La decisione con cui si autorizza la firma del Protocollo avrà la stessa base giuridica. Di conseguenza, la Comunità europea non sarà vincolata dall’articolo 9 del Protocollo “Energia”, quando esso entrerà in vigore per la Comunità.

    c) Protocollo “Turismo”

    Il turismo è un settore di primaria importanza economica nella maggior parte delle Alpi e risente direttamente degli impatti a livello ambientale e locale. Le attività turistiche sono praticate soprattutto da persone provenienti dall'esterno dello spazio alpino e forniscono un contributo importante al mantenimento di una economia efficiente e quindi di una popolazione stabile. Poiché le regioni montane costituiscono una zona unica e ecologicamente molto sensibile, ai fini di un loro sviluppo sostenibile è estremamente importante trovare un equilibrio tra interessi economici e protezione dell'ambiente.

    L’obiettivo principale del Protocollo “Turismo” consiste nel promuovere il turismo sostenibile, in particolare assicurando che esso si sviluppi e sia gestito tenendo conto del suo impatto sull’ambiente. A questo fine prevede misure e raccomandazioni specifiche che possono essere utilizzate come strumenti diretti a rafforzare l’aspetto ambientale dell’innovazione e della ricerca, il monitoraggio e la formazione, strumenti e strategie di gestione, procedure di programmazione e autorizzazione connesse al turismo e in particolare al suo sviluppo qualitativo.

    Il documento di lavoro di recente adozione, “Relazione sulle misure comunitarie che influiscono sul turismo” [10] , indica chiaramente la portata delle politiche e della legislazione UE che incidono direttamente o indirettamente sul turismo europeo e internazionale.

    Con la sua comunicazione “Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo” [11] la Commissione mira ad avviare un’iniziativa Agenda 21 per la sostenibilità del turismo europeo allo scopo di affrontare con coerenza i vari problemi con il contributo attivo di tutti i partecipanti, dal livello europeo a quello locale. Esso riconosce inoltre che ulteriori sfide specifiche devono essere affrontate in aree geografiche particolari, come le Alpi.

    Il turismo costituisce un fenomeno sempre più globale, ma al tempo stesso rimane una sfera di responsabilità soprattutto locale e regionale. La Convenzione alpina e il Protocollo sul turismo, assieme agli altri protocolli che possono avere un’incidenza sul settore turistico, rappresentano uno strumento che può promuovere e coordinare il contributo degli attori a livello regionale e locale allo scopo di fare della sostenibilità un elemento fondamentale nel migliorare la qualità dell’offerta turistica della regione alpina.

    La ratifica del protocollo costituirebbe un forte segnale politico per la regione alpina e per le regioni di montagna in generale e un passo concreto nel solco del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'Anno internazionale dell'ecoturismo 2002, nonché dell’iniziativa Agenda 21 per la sostenibilità del turismo europeo.

    3. CONCLUSIONI

    La Convenzione alpina [12] e i suoi protocolli costituiscono uno strumento atto a permettere alla Comunità europea di potenziare la protezione dell'ambiente in una zona transfrontaliera estremamente sensibile. La Comunità europea si è impegnata a conseguire gli obiettivi della convenzione e dei protocolli e la firma di questi ultimi [13] è stata un chiaro segnale di tale impegno. La ratifica di questi protocolli da parte della Comunità europea servirà a sottolinearne gli sforzi per promuovere uno sviluppo sostenibile in questa importante regione di montagna.

    2006/0026 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla ratifica, a nome della Comunità europea, del Protocollo “Difesa del suolo”, del Protocollo ”Energia” e del Protocollo “Turismo” della Convenzione alpina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione [14],

    visto il parere del Parlamento europeo [15],

    considerando quanto segue:

    (1) La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) è stata ratificata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 96/191/CE del 26 febbraio 1996 [16].

    (2) Con decisione 2005/923/CE, del 2 dicembre 2005, il Consiglio ha deciso di firmare, a nome della Comunità europea, il Protocollo “Difesa del suolo”, il Protocollo ”Energia” e il Protocollo “Turismo” della Convenzione alpina [17].

    (3) I protocolli costituiscono un passo importante per l'attuazione della Convenzione alpina, i cui obiettivi la Comunità europea si è impegnata a perseguire.

    (4) I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale e ecologico nelle Alpi costituiscono una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

    (5) Le politiche della Comunità, in particolare le aree prioritarie del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [18], devono essere diffuse e potenziate all'interno della regione alpina.

    (6) Uno degli obiettivi principali del Protocollo “Difesa del suolo”, è la salvaguardia del ruolo multifunzionale del suolo fondata sul concetto di sviluppo sostenibile. La produttività sostenibile del suolo deve essere assicurata nella sua funzione naturale, in quanto archivio di storia naturale e culturale e al fine di garantirne l’uso per l’agricoltura e la silvicoltura, l’urbanismo e il turismo, gli altri usi economici, i trasporti e le infrastrutture, nonché in quanto fonte di materie prime.

    (7) Qualsiasi approccio al problema della difesa del suolo deve tener conto della notevole diversità delle condizioni regionali e locali esistenti nella regione alpina. Il Protocollo “Difesa del suolo” può contribuire a realizzare appropriate misure a livello nazionale e regionale.

    (8) In effetti, diversi elementi contenuti nel protocollo possono essere utilizzati come pilastri su cui costruire una politica comunitaria di difesa del suolo; a titolo di esempio si possono citare i requisiti di monitoraggio del suolo, l'individuazione delle zone a rischio di erosione, le inondazioni e le frane, l'inventario dei siti contaminati, la creazione di banche dati armonizzate.

    (9) Il Protocollo “Energia” prevede l’adozione di misure appropriate nel campo del risparmio energetico, della produzione, inclusa la promozione delle energie rinnovabili, del trasporto, della fornitura e dell'uso dell'energia per migliorare le condizioni ai fini dello sviluppo sostenibile.

    (10) Le disposizioni del Protocollo “Energia” sono conformi al Sesto programma di azione ambientale diretto a combattere il cambiamento climatico nonché a promuovere la gestione e l’uso sostenibili delle risorse naturali. Le disposizioni del protocollo sono inoltre coerenti con la politica della Comunità in materia energetica [19]

    (11) La ratifica del protocollo “Energia” rafforzerebbe la cooperazione transfrontaliera con la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco. Ciò consentirebbe inoltre di garantire che gli obiettivi della Comunità europea siano condivisi dai partner regionali e che le iniziative in questione siano estese all'intera ecoregione alpina.

    (12) La priorità sarà attribuita alle Reti transeuropee per l’energia” (TEN-E) e nello sviluppo di nuove connessioni transfrontaliere, in particolare linee ad alto voltaggio, verranno applicate le misure di coordinamento e realizzazione previste negli orientamenti TEN-E [20]

    (13) La CE e i suoi Stati membri, la Svizzera, il Liechtenstein e Monaco sono parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al Protocollo di Kyoto. La Convenzione quadro delle NU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il Protocollo di Kyoto prevedono che le parti formulino, realizzino, pubblichino e aggiornino regolarmente i programmi nazionali e regionali contenenti le misure dirette a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle fonti di emissioni causate dall’uomo e prevedendo meccanismi di riduzione di tutti i gas a effetto serra non controllati dal Protocollo di Montreal.

    (14) Il protocollo “Energia” contribuisce a soddisfare i requisiti previsti dalla UNFCCC per l’adozione di misure dirette ad agevolare un opportuno adeguamento ai cambiamenti climatici.

    (15) Il turismo è un settore di notevole importanza economica nella maggior parte delle Alpi e risente direttamente degli impatti a livello ambientale e sociale.

    (16) Poiché le regioni montane costituiscono una zona unica e ecologicamente molto sensibile, ai fini di un loro sviluppo sostenibile è estremamente importante trovare un equilibrio tra interessi economici, esigenze della popolazione locale e protezione dell'ambiente.

    (17) Il turismo costituisce un fenomeno sempre più globale, ma al tempo stesso esso rimane una sfera di responsabilità soprattutto locale e regionale. La Convenzione alpina e il Protocollo “Turismo”, assieme agli altri protocolli che possono avere un impatto sul settore turistico, rappresentano uno strumento quadro diretto a promuovere e coordinare il contributo degli attori a livello regionale e locale allo scopo di fare della sostenibilità un elemento fondamentale nel miglioramento della qualità della offerta turistica della regione alpina.

    (18) L’obiettivo principale del Protocollo “Turismo” consiste nel promuovere il turismo sostenibile, in particolare assicurando che esso si sviluppi e sia gestito tenendo conto del suo impatto sull’ambiente. A questo fine, esso prevede misure e raccomandazioni specifiche che possono essere utilizzate come strumenti diretti a rafforzare l’aspetto ambientale dell’innovazione e della ricerca, il monitoraggio e la formazione, strumenti e strategie di gestione, procedure di programmazione e autorizzazione connesse al turismo e in particolare al suo sviluppo qualitativo.

    (19) Le parti contraenti ai tre protocolli promuovono l’istruzione e la formazione pertinenti e, inoltre, promuovono la diffusione delle informazioni al pubblico in merito agli obiettivi, alle misure e alla applicazione di ognuno di questi tre protocolli.

    (20) È opportuno che i protocolli siano ratificati dalla Comunità europea,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il Protocollo “Difesa del suolo”, il Protocollo “Energia” e il Protocollo “Turismo” della Convenzione alpina, firmata il 7 novembre 1991 a Salisburgo, sono ratificati a nome della Comunità europea.

    Il testo dei Protocolli è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone incaricate di depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica presso la Repubblica austriaca, conformemente all’articolo 27 del Protocollo sulla “Difesa del suolo”, dell’articolo 21 del Protocollo sull’“Energia” e dell’articolo 28 del Protocollo sul “Turismo”.

    Contemporaneamente la persona o le persone designate depositano la riserva e le dichiarazioni contenute nell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA

    CONVENZIONE DELLE ALPI NELL’AMBITO DELLA

    DIFESA DEL SUOLO

    PROTOCOLLO "DIFESA DEL SUOLO"

    Preambolo

    La Repubblica d’Austria,

    la Repubblica Francese,

    la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché

    la Comunità Europea,

    in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

    in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

    al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsionioso, contenendo l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli;

    tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale;

    considerato che le Alpi sono uno dei pit grandi spazi naturali continui d’Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

    convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale

    consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrità delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

    tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall’altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l’uomo, gli animali e le piante;

    consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonché il traffico puè provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che cia richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni;

    considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;

    convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

    hanno convenuto quanto segue:

    Capitolo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Finalità

    (1) Il presente Protocollo ha come scopo l’attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell’ambito della Convenzione delle Alpi.

    (2) Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile

    1. nelle sue funzioni naturali, come

    a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi, b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio,

    c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive,

    d) mezzo di trasformazione e regolazione per l’apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda,

    e) serbatoio genetico;

    2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;

    3. per garantire il suo utilizzo come:

    a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e l’economia forestale;

    b) spazio abitativo e per attività turistiche;

    c) sito per altri usi economici, per i trasporti, l’approvvigionamento e lo smaltimento; d) giacimento di materie prime.

    Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. E’ necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

    (3) Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.

    (4) In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.

    (5) Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

    Articolo 2

    Impegni fondamentali

    (1) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

    (2) Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.

    (3) Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell’ambiente.

    Articolo 3

    Considerazione delle finalità nelle altre politiche

    Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, cia vale in particolare per l’assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e l’economia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell'aria.

    Articolo 4

    Partecipazione degli enti territoriali

    (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

    (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

    Articolo 5

    Cooperazione internazionale

    (1) Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell’informazione reciproca.

    (2) Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello piu idoneo.

    (3) Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

    Capitolo II

    Misure specifiche

    Articolo 6

    Delimitazione di aree

    Le Parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

    Articolo 7

    Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

    (1) Nella predisposizione e nell’attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.

    (2) Ai fini del contenimento dell’impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinché l’urbanizzazione si sviluppi contenendo l’occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l’interno e ne limitano la crescita all’esterno.

    (3) Nella valutazione dell’impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell’industria, dell’edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell’energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.

    (4) Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non piti utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

    Articolo 8

    Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

    (1) Le Parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.

    (2) Occorre limitare il piu possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all'estrazione delle risorse minerarie.

    Articolo 9

    Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

    (1) Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell’impiego della torba.

    (2) Gli interventi di drenaggio dell’acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.

    (3) I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

    Articolo 10

    Delimitazione e trattamento di aree a rischio

    (1) Le Parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov'è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.

    (2) Le Parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali.

    Articolo 11

    Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpia rischio d'erosione

    (1) Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpiinteressate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.

    (2) L’erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall’erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell’uomo e dei beni.

    (3) In funzione della protezione dell’uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

    Articolo 12

    Agricoltura, pastorizia e economia forestale

    (1) Per la difesa contro l’erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti.

    (2) Riguardo all’immissione di sostanze derivanti dall’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A cia serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.

    (3) Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.

    Articolo 13

    Misure silvicolturali ed altre misure

    (1) Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco.

    (2) Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

    Articolo 14

    Effetti delle infrastrutture turistiche

    (1) Le Parti contraenti si attivano, nel modo pit idoneo, affinché

    – siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi,

    – i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano piti a verificarsi,

    – le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.

    (2) Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l'ambiente.

    (3) Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le Parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

    Articolo 15

    Limitazione degli apporti di inquinanti

    (1) Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l’ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.

    (2) Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

    Articolo 16

    Impiego compatibile con l'ambiente di sostanze antisdrucciolo

    Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l’impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

    Articolo 17

    Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

    (1) Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.

    (2) Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l’ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

    Articolo 18

    Misure integrative

    Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la difesa del suolo.

    Capitolo III

    Ricerca, formazione e informazione

    Articolo 19

    Ricerca e osservazione

    (1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

    (2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

    (3) Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.

    (4) Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all’esame delle rispettive tecnologie pit idonee.

    Articolo 20

    Realizzazione di basi di dati armonizzate

    (1) Le Parti contraenti concordano di creare, nell’ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.

    (2) Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità, e perseguono criteri comparabili di valutazione.

    (3) Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

    Articolo 21

    Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell’osservazione ambientale

    (1) Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.

    (2) Le Parti contraenti concordano di coordinare l’osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all’osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.

    (3) Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.

    Articolo 22

    Formazione e informazione

    Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

    Capitolo IV

    Attuazione, controllo e valutazione

    Articolo 23

    Attuazione

    Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

    Articolo 24

    Controllo del rispetto degli obblighi

    (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

    (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puó chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

    (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

    (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puó adottare raccomandazioni.

    Articolo 25

    Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

    (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

    (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

    Capitolo V

    Norme finali

    Articolo 26

    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

    (1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

    (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

    (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

    Articolo 27

    Firma e ratifica

    (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

    (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

    (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

    Articolo 28

    Notifiche

    Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

    a) ciascun atto di firma;

    b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore;

    d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

    e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

    In fede di cia, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

    Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

    PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA

    CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL’AMBITO

    DELL‘ENERGIA

    PROTOCOLLO "ENERGIA"

    Preambolo

    La Repubblica d'Austria,

    la Repubblica Francese,

    la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché

    la Comunità Europea,

    in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

    in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

    convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

    tenuto conto della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

    convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

    coscienti che il territorio alpino è un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non puè essere soltanto compito degli Stati alpini;

    consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;

    tenuto conto della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;

    considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;

    convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

    convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;

    convinti che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino;

    coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;

    convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;

    convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

    convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

    hanno convenuto quanto segue:

    Capitolo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Finalità

    Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; cosi facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

    Articolo 2

    Impegni fondamentali

    (1) In conformità con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a:

    a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

    b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;

    c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile:

    – la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie pit efficienti,

    – un pit ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,

    – l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;

    d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

    (2) Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell’impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.

    (3) Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.

    (4) Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.

    (5) Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, puó derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.

    (6) Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

    Articolo 3

    Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

    (1) L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.

    (2) Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

    Articolo 4

    Partecipazione degli enti territoriali

    (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

    (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

    (3) Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

    Capitolo II

    Misure specifiche

    Articolo 5

    Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

    (1) Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto:

    a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;

    b) della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;

    c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.

    (2) Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

    (3) Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:

    a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;

    b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;

    c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;

    d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia;

    e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;

    f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;

    g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c;

    h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

    Articolo 6

    Fonti energetiche rinnovabili

    (1) Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio.

    (2) Esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa.

    (3) Esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale.

    (4) Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

    Articolo 7

    Energia idroelettrica

    (1) Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

    (2) Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.

    (3) Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

    (4) Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.

    (5) Le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità.

    Articolo 8

    Energia da combustibili fossili

    (1) Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.

    (2) Le Parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.

    (3) Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo pit efficiente dell'energia.

    (4) Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all‘armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

    Articolo 9

    Energia nucleare

    (1) Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno opotrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

    (2) Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente.

    Articolo 10

    Trasporto e distribuzione di energia

    (1) Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi pit sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino.

    (2) Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

    (3) Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna.

    Articolo 11

    Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

    Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell‘impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

    Articolo 12

    Valutazione dell‘impatto ambientale

    (1) Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell‘impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali.

    (2) Le Parti contraenti concordano sulla opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

    Articolo 13

    Concertazione

    (1) Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.

    (2) Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.

    Articolo 14

    Misure integrative

    Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

    Capitolo III

    Ricerca, formazione e informazione

    Articolo 15

    Ricerca e osservazione

    (1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino.

    (2) Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell'attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.

    (3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

    Articolo 16

    Formazione e informazione

    (1) Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

    (2) Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell‘assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.

    Capitolo IV

    Attuazione, controllo e valutazione

    Articolo 17

    Attuazione

    Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

    Articolo 18

    Controllo del rispetto degli obblighi

    (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

    (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puó chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

    (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

    (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puó adottare raccomandazioni.

    Articolo 19

    Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

    (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

    (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

    Capitolo V

    Norme finali

    Articolo 20

    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

    (1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

    (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

    (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

    Articolo 21

    Firma e ratifica

    (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

    (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

    (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

    Articolo 22

    Notifiche

    Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

    a) ciascun atto di firma;

    b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore;

    d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

    e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

    In fede di cia, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

    Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

    PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA

    CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991

    NELL’AMBITO DEL TURISMO

    PROTOCOLLO "TURISMO"

    Preambolo

    La Repubblica d’Austria,

    la Repubblica Francese,

    la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché

    la Comunità Europea,

    in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

    in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

    considerata la volontà delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile;

    coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

    convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

    considerato il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l’uomo d‘oggi;

    considerato che le Alpi rimangono uno dei piu vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto piu ampio di quello nazionale;

    considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;

    considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;

    considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre piu marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l'ambiente;

    considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;

    coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, cosi come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;

    coscienti del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;

    coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;

    coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversità;

    coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

    desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale;

    convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

    hanno convenuto quanto segue:

    Capitolo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Finalità

    Obiettivo del presente Protocollo è contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

    Articolo 2

    Cooperazione internazionale

    (1) Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.

    (2) Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.

    (3) Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

    Articolo 3

    Considerazione delle finalità nelle altre politiche

    Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

    Articolo 4

    Partecipazione degli enti territoriali

    (1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.

    (2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

    Capitolo II

    Misure specifiche

    Articolo 5

    Pianificazione dell'offerta

    (1) Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello piu appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.

    (2) Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:

    a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali,

    b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi,

    c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.

    Articolo 6

    Orientamenti dello sviluppo turistico

    (1) Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente.

    (2) Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta.

    (3) Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.

    (4) Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti:

    a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;

    b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

    Articolo 7

    Ricerca della qualità

    (1) Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.

    (2) Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:

    a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale,

    b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi),

    c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici,

    d) la diversificazione dell’offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

    Articolo 8

    Controllo dei flussi turistici

    Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

    Articolo 9

    Limiti naturali dello sviluppo

    Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

    Articolo 10

    Zone di quiete

    Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

    Articolo 11

    Politica alberghiera

    Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e 1'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

    Articolo 12

    Impianti di risalita

    (1) Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.

    (2) Nuove autorizzazioni all‘ esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

    Articolo 13

    Traffico e trasporti turistici

    (1) Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche.

    (2) Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne 1'uso da parte dei turisti.

    Articolo 14

    Tecniche particolari di assetto territoriale

    1-Piste da sci

    (1) Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.

    (2) Le modifiche del terreno vanno limitate il piu possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

    2-Impianti di innevamento

    Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere pit sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

    Articolo 15

    Attività sportive

    (1) Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo puó condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

    (2) Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

    Articolo 16

    Deposito da aeromobili

    Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

    Articolo 17

    Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

    Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

    Articolo 18

    Scaglionamento delle vacanze

    (1) Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.

    (2) A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

    Articolo 19

    Incentivazione dell'innovazione

    Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

    Articolo 20

    Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

    Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

    Articolo 21

    Misure integrative

    Le Parti contraenti possone adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

    Capitolo III

    Ricerca, formazione einformazione

    Articolo 22

    Ricerca e osservazione

    (1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l'analisi degli sviluppi futuri.

    (2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

    (3) Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

    Articolo 23

    Formazione e informazione

    (1) Le Parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente Protocollo.

    (2) Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:

    – "animatori ecologici",

    – "responsabili della qualità delle stazioni turistiche",

    – "assistenti turistici per persone disabili".

    Capitolo IV

    Attuazione, controllo e valutazione

    Articolo 24

    Attuazione

    Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

    Articolo 25

    Controllo del rispetto degli obblighi

    (1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

    (2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puó chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

    (3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

    (4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puó adottare raccomandazioni.

    Articolo 26

    Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

    (1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

    (2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

    Capitolo V

    Norme finali

    Articolo 27

    Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

    (1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

    (2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

    (3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

    Articolo 28

    Firma e ratifica

    (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale Depositario.

    (2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

    (3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

    Articolo 29

    Notifiche

    Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

    a) ciascun atto di firma;

    b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore;

    d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

    e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

    In fede di cia, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

    Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998,.in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l’Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario transmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

    ALLEGATO II

    La Comunità europea conferma le Dichiarazioni e la Riserva nei confronti dei Protocolli, già espresse al momento della loro firma.

    DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA In relazione all'articolo 12, paragrafo 3, del protocollo “Difesa del suolo” della Convenzione alpina

    La Comunità europea rileva che l'articolo 12, paragrafo 3, del Protocollo “Difesa del suolo” deve essere interpretato in conformità della vigente normativa comunitaria, in particolare della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura [21]. La Comunità europea ritiene che i fanghi di depurazione possano avere valide proprietà agronomiche e possano essere utilizzati in agricoltura, a condizione che siano impiegati correttamente. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati allorché sono di giovamento per il suolo o per il nutrimento delle colture e delle piante. Il loro impiego non deve danneggiare la qualità del suolo e della produzione agricola, come affermato dal considerando 7 di tale direttiva, né deve comportare effetti nocivi sull'uomo (conseguenze dirette o indirette sulla salute), gli animali, i vegetali e l'ambiente, come affermato dal considerando 5 e dall'articolo 1 della stessa direttiva.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA In relazione all'articolo 17, paragrafo 2, del protocollo “Difesa del suolo” della Convenzione alpina

    L'articolo 17, paragrafo 2, del Protocollo “Difesa del suolo” deve essere letto in conformità della vigente normativa comunitaria e in modo tale da garantire che i piani di gestione per il pretrattamento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali residui siano formulati e attuati in modo da evitare la contaminazione del suolo e da garantirne la compatibilità non solo con l'ambiente ma anche con la salute dell'uomo.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA In relazione all'articolo 19, paragrafo 2 e all’articolo 21, paragrafo 2 del protocollo “Difesa del suolo” della Convenzione alpina

    Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 2 e l'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo “Difesa del suolo”, il sistema di osservazione comune deve essere compatibile, se del caso, con il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS) e deve prendere in considerazione la banca dati creata dagli Stati membri conformemente alla normativa CE in materia di osservazione, raccolta dei dati e metadati.

    riserva della ComUNITÀ europea

    DICHIARAZIONE PER RISERVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA In relazione all'articolo 9 del protocollo “Energia” della Convenzione alpina

    L'articolo 9 del Protocollo “Energia” è attinente a questioni di energia nucleare. Per quanto concerne la Comunità europea, i requisiti di cui all’articolo 9 sono già contemplati dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (EURATOM). La decisione con cui è stata ratificata la Convenzione alpina non era fondata sul trattato EURATOM, bensì solo sul trattato CE. La decisione con cui si autorizza la ratifica del Protocollo avrà la stessa base giuridica. Di conseguenza, la Comunità europea non sarà vincolata dall’articolo 9 del protocollo “Energia”, quando esso entrerà in vigore per la Comunità.

    [1] GU L 242 del 10.09.2002, pag. 1 e segg.

    [2] GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31 e segg.

    [3] GU L 337 del 22.12.2005, pag. 27 e segg.

    [4] COM(2002)179 “Verso una strategia tematica per la “Difesa del suolo””.

    [5] GU C 87E del 07.04.2004, pag. 395 e segg.

    [6] Consiglio “Ambiente” del 25 giugno 2002.

    [7] GU L 181 del 04.07.1986, pag. 6 e segg.

    [8] GU L 242 del 10.09.2002, pag. 1 e segg.

    [9] COM(97)599 def. “Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità”; COM(02)321 Relazione finale sul Libro verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico”; GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33 e segg. Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'“Energia” elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; GU L 1 del 04.01.2003, p. 65 e segg.; direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia; GU L 176 del 15.07.2003, pag. 29 e segg.; decisione n. 1230/2003/CE, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'“Energia”: "“Energia” intelligente — Europa" (2003-2006).

    [10] SEC(2004) 24.

    [11] COM (2003) 716.

    [12] GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31 e segg.

    [13] GU L 337 del 22.12.2005, pag. 27 e segg.

    [14] GU C […] del […], pag. […].

    [15] GU C […] del […], pag. […].

    [16] GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31 e segg.

    [17] GU L 337 del 22.12.2005, pag. 27 e segg.

    [18] GU L 242 del 10.09.2002, pag. 1 e segg.

    [19] COM(97)599 def. “Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità”; COM(02)321 Relazione finale sul Libro verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico”; GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33 e segg. Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'“Energia” elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; GU L 1 del 04.01.2003, p. 65 e segg.; direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia; GU L 176 del 15.07.2003, pag. 29 e segg.; decisione n. 1230/2003/CE, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'“Energia”: "“Energia” intelligente — Europa" (2003-2006).

    [20] GU L 176 del 15.07.2003, pag. 11 e segg.. Decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'“Energia” e che abroga la decisione n. 1254/96/CE.

    [21] GU L 181 del 04.07.1986, pag. 6 e segg.

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