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Document 52006DC0500

Relazione della Commissione al Consiglio sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche [ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori] {SEC(2006) 1167}

/* COM/2006/0500 def. */

52006DC0500

Relazione della Commissione al Consiglio sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche [ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori] {SEC(2006) 1167} /* COM/2006/0500 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.9.2006

COM(2006) 500 definitivo

2006/0172 (CNS)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche [ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori] {SEC(2006) 1167}

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche[ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. AMBITO DELLA RELAZIONE 3

3. SITUAZIONE ATTUALE E SVILUPPI RECENTI NELL'UE-15 4

3.1. Utilizzo del regime 4

3.2. Colture e superfici che beneficiano del regime a favore delle colture energetiche 5

3.3. Prospettive di sviluppo a breve termine per le colture energetiche nell'UE-15 5

3.4. Risultati preliminari della relazione di valutazione 5

4. SITUAZIONE NEI NUOVI STATI MEMBRI E ADATTAMENTO DEL REGIME 7

4.1. Aspetti giuridici dell'aiuto per le colture energetiche 7

4.2. Attuazione dell'iniziativa sui biocarburanti 7

4.3. Prospettive di sviluppo a breve termine per le colture energetiche negli Stati membri 8

5. IL FUTURO: POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DEL REGIME 8

5.1. Estensione dell'aiuto per le colture energetiche a tutti i nuovi Stati membri 8

5.2. Adeguamento alla superficie massima garantita (SMG) 8

5.3. Introduzione di aiuti nazionali all'avvio di colture pluriennali 9

5.4. Possibilità di semplificazione del regime a favore delle colture energetiche 9

6. CONCLUSIONI 10

1. INTRODUZIONE

Nell'elaborazione della riforma della PAC del 2003 la Commissione ha proposto di sostituire gli accordi esistenti del regime a favore di colture non alimentari prodotte su superfici ritirate dalla produzione (NFSA) con il cosiddetto "credito di carbonio", un aiuto finanziario non specifico a favore di colture energetiche destinate a sostituire le fonti di emissione del biossido di carbonio, mentre il regime di messa a riposo dei seminativi sarebbe stato convertito in un ritiro obbligatorio dei terreni dalla produzione, a lungo termine e senza rotazione delle colture.

La riforma della PAC del 2003 ha portato al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che conferma il regime esistente di ritiro dei seminativi (e l'NFSA) e introduce, al capitolo 5 del medesimo regolamento, un nuovo aiuto per le colture energetiche. L'importo di detto aiuto ammonta a 45 EUR per ettaro per una superficie massima garantita (SMG) di 1 500 000 ettari, non suddivisi tra gli Stati Membri.

I due regimi ( colture non alimentari su superfici ritirate dalla produzione e colture energetiche ) sono gestiti parallelamente e contribuiscono entrambi allo sviluppo delle colture energetiche. Le aziende possono optare per l'uno o per l'altro, a seconda della loro situazione specifica. Sebbene l'aiuto per le colture energetiche non possa essere concesso per superfici ritirate dalla produzione, le aziende produttrici di materie prime a fini energetici su superfici ritirate dalla produzione nell'ambito del regime NFSA possono beneficiare del pagamento per il ritiro dalla produzione o dell'importo corrispondente al diritto di ritiro.

Ai sensi dell'articolo 92 del regolamento del Consiglio, entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del regime, corredata, se del caso, di proposte che tengano conto dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

2. Ambito della relazione

La presente relazione tiene conto dell'esperienza acquisita nei primi due anni di attuazione del regime e degli ultimi sviluppi dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti, compresi il Piano d'azione per la biomassa[1] e la comunicazione della Commissione sui biocarburanti[2], le conclusioni della 2708a sessione del Consiglio del 20 febbraio 2006, durante la quale le delegazioni " invitano la Commissione, all'atto del riesame del regime relativo alle colture energetiche, a garantire che esso sia coerente con la politica globale dell'UE in materia di biocarburanti e che siano previsti incentivi adeguati allo sviluppo delle colture energetiche in tutti gli Stati membri, nonché a prevedere la semplificazione del regime delle colture energetiche ", nonché le conclusioni del Consiglio Energia dell'8 giugno 2006, che ha invitato la Commissione a "semplificare le procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo di bioenergie nel contesto della PAC e valutare l'estensione dell'applicazione in tutti gli Stati membri del regime relativo alle colture energetiche".

Su tali basi, la relazione studia il modo di rendere il regime ancor più efficace a partire dal 2007. Di conseguenza, e per motivi di tempistica, la relazione non può esaminare la correlazione tra il regime a favore delle colture energetiche e la revisione in corso della direttiva sui biocarburanti. Essa non può tenere conto nemmeno delle conclusioni del Consiglio della primavera 2006, in cui i capi di Stato e di governo hanno concordato di aggiungere un nuovo obiettivo dell'8% per i biocarburanti da raggiungere entro il 2015. Le possibili conseguenze di tali sviluppi sul regime relativo alle colture energetiche e su altre misure della PAC sui biocarburanti e sulla biomassa dovranno essere prese in esame in una fase successiva.

A causa di questi vincoli di tempo, non sono affrontate in questa sede alcune questioni che richiederebbero un'analisi più approfondita (ad esempio, il rapporto che intercorre tra il regime NFSA e il regime a favore delle colture energetiche o il contributo del regime ai redditi agricoli). Con tutta probabilità, queste problematiche saranno prese in esame in occasione della revisione globale della PAC nel 2008, la quale dovrebbe tenere conto anche dell'esito della revisione della direttiva sui biocarburanti, ad esempio relativamente ai seguenti aspetti:

- la necessità di ulteriori interventi atti a promuovere l'uso dei biocarburanti;

- in che grado necessario adottare misure relative all'offerta accompagnate da misure relative alla domanda;

- la necessità di ulteriori incentivi agli agricoltori a preferire colture pluriennali.

3. Situazione attuale e sviluppi recenti nell 'UE-15

3.1 . Utilizzo del regime

L'aiuto per le colture energetiche stato attuato per la prima volta nel 2004. Nei primi due anni di attuazione del regime le superfici per le quali stata presentata domanda di pagamento diretto sono state di gran lunga inferiori alla superficie massima garantita di 1,5 milioni di ettari: la superficie complessiva si approssimata a 300 000 ettari nel 2004 (20% circa) e a 570 000 ettari nel 2005 (38%). I paesi che si sono maggiormente avvalsi del regime nel 2005 sono stati la Germania, la Francia e il Regno Unito. I dati preliminari disponibili per il 2006 sembrano confermare una marcata tendenza all'aumento in questo senso. Gli Stati membri trasmetteranno dati precisi riguardanti il 2006 a metà settembre 2006.

Tuttavia, una parte della produzione di colture energetiche non beneficia né dell'aiuto per il ritiro dei seminativi né di quello per le colture energetiche. Secondo le stime della DG AGRI, il 24% circa delle superfici seminate a colza e ravizzone per la produzione di biodiesel nella campagna 2004/2005 e il 38% nel 2005/2006 non hanno presentato domanda di aiuto.

Le possibili motivazioni di tale situazione possono essere sintetizzate come segue.

a. L'aiuto per le colture energetiche e il regime NFSA sono complementari. Laddove nell'ambito del regime NFSA non vi alcun costo-opportunità per le materie prime, nel regime a favore delle colture energetiche le materie prime sono in concorrenza sul mercato con le colture alimentari e foraggere. Il regime a favore delle colture energetiche non sostituisce pertanto la produzione di culture a fini energetici su terreni messi a riposo, ma offre agli agricoltori un'ulteriore possibilità di ottenere un sostegno finanziario specifico.

b. Le norme gestionali del regime possono sembrare complesse, il che potrebbe limitarne lo sviluppo. La possibilità per il collettore di partecipare alla gestione del regime, introdotta in concomitanza della riforma del settore saccarifero, attenuerà probabilmente alcune di queste difficoltà.

c. L'obbligo degli agricoltori a concludere un contratto con un collettore/trasformatore prima di inviare la domanda unica implica la perdita, da parte degli agricoltori, di flessibilità e di libertà nel prendere decisioni in merito allo sbocco commerciale dei raccolti (alimentari o non alimentari, in funzione del prezzo di mercato). Probabilmente ciò porterà alcuni agricoltori a produrre colture energetiche al di fuori sia del regime a favore delle colture energetiche sia dell'NFSA, ossia senza un sostegno specifico, in quanto considerano che gli svantaggi dell'obbligo contrattuale non siano pienamente compensati dai benefici finanziari offerti dal regime. L'obbligo contrattuale tuttavia un aspetto fondamentale di entrambi i regimi, in termini di controllabilità e di gestione delle attività dei trasformatori.

3.2 . Colture e superfici che beneficiano del regime a favore delle colture energetiche

Le superfici seminate a colture energetiche nel 2004 e 2005 negli Stati membri che non applicano l'RPUS[3] (UE-15, Malta e Slovenia) sono riportate nell'allegato I; le colture prodotte nel 2004 dagli Stati membri nell'ambito di tale regime figurano nell'allegato II alla presente relazione.

3.3 . Prospettive di sviluppo a breve termine per le colture energetiche nell'UE-15

I dati sullo sviluppo della produzione di bioetanolo e biodiesel e sulle capacità acquisite di recente evidenziano un deciso aumento della domanda per le colture energetiche entro i prossimi anni (si vedano i dati forniti negli allegati III e IV alla presente relazione)[4].

Ad esempio, nel caso del bioetanolo, probabile che le capacità produttive si quadruplichino tra il 2005 e il 2008, in particolare in Francia, Germania e Spagna. Complessivamente, nel 2008 ci potrebbero essere 42 impianti di produzione di bioetanolo, mentre nel 2005 vi erano solamente 13 impianti funzionanti. Analogamente, la capacità di produzione di bioetanolo potrebbe quasi raddoppiarsi tra il 2005 e il 2007, con importanti investimenti in Germania, Francia e Spagna.

3.4 . Risultati preliminari della relazione di valutazione

La DEIAgra – Università degli Studi di Bologna , per conto della DG AGRI, sta svolgendo, al momento in cui si scrive la presente relazione, uno studio sull'attuazione delle misure relative alle colture energetiche nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e sul mercato delle bioenergie. I risultati preliminari si fondano essenzialmente su dati regionali concernenti un numero limitato di tipi di produzioni energetiche, considerate le più rappresentative. La validità dei risultati riguarda pertanto esclusivamente le regioni e ai tipi di produzioni bioenergetiche prese in esame[5].

L'aiuto per le colture energetiche può rappresentare una percentuale significativa del margine di mercato[6] ottenibile da un agricoltore con la medesima coltura a condizione che il margine di mercato sia ridotto o negativo. In particolare, vi un'indicazione in tal senso per: il granturco per il biogas nella Bassa Sassonia, i semi di girasole per il biodiesel e l'orzo per il bioetanolo in Castilla y Leon, la fettuccia d'acqua per la combustione diretta in centrali elettriche in Oulu (Finlandia). Quando il margine di mercato elevato, gli aiuti a favore delle colture energetiche rappresentano una percentuale inferiore, per quanto non trascurabile[7], di tale margine, come rilevato nei seguenti studi: granturco per biogas in Carinzia, colza per biodiesel in Bassa Sassonia, grano per bioetanolo in Champagne-Ardennes, colza per biodiesel in Haute-Normandie. Ciò significa che gli aiuti a favore delle colture energetiche costituiscono un incentivo per gli agricoltori con scarsi margini di mercato, e aventi colture adatte alla produzione energetica, a destinare tali colture a fini energetici anziché ad altre finalità. Le superfici seminate a colture energetiche mostrano una dinamica positiva: tra il 2004 e il 2005 si sono registrati tassi di crescita di almeno tre cifre in quasi tutti gli Stati membri dell'UE-15. Tuttavia, nei primi due anni di attuazione la superficie massima garantita non stata raggiunta.

Consentendo agli agricoltori di produrre colture non alimentari su superfici soggette al ritiro obbligatorio dalla produzione, il regime NFSA costituisce, nella pratica, una misura importante a favore delle colture energetiche: in effetti, oltre il 95% delle superfici che hanno beneficiato di tale regime erano destinate a colture energetiche.

Tuttavia, lo sviluppo delle colture energetiche non dipende solamente dagli aiuti specifici, quali l'aiuto per le colture energetiche e il regime NFSA. Va sottolineato che l'aiuto per le colture energetiche associato ad un considerevole onere amministrativo e una certa rigidità rispetto alla scelta dello sbocco finale. Nell'inoltrare domanda di aiuto per le colture energetiche, gli agricoltori perdono la facoltà di scegliere liberamente tra le diverse destinazioni possibili delle colture (alimentari; foraggere; non alimentari comprese le colture energetiche) al momento del raccolto. L'eventuale perdita di profitto potrebbe limitare la popolarità dell'aiuto per le colture energetiche. Oltre a ciò, negli ultimi anni[8] le superfici seminate a colture energetiche senza l'aiuto specifico e al di fuori del regime NFSA sono considerevoli. I margini di mercato delle colture energetiche sono effettivamente elevati in taluni casi. Inoltre, fino all'introduzione del regime di pagamento unico, la maggior parte delle colture a fini energetici hanno potuto beneficiare del sostegno concesso sotto forma di pagamenti per i seminativi.

4. Situazione nei nuovi Stati membri e adattamento del regime

4.1. Aspetti giuridici dell 'aiuto per le colture energetiche

Nell'ambito della riforma della PAC [articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio], i nuovi Stati membri possono decidere di applicare il regime di pagamento unico per superficie (RPUS), che comporta il pagamento di importi costanti per ettaro di terreno agricolo, fino a raggiungere il massimale nazionale, fissati sulla base del totale dei pagamenti diretti cui avrebbe diritto quel nuovo Stato membro nell'anno in questione.

Stando alle attuali norme relative all'RSUP, gli Stati membri che applicano tale regime non possono applicare quello a favore delle colture energetiche. In mancanza dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, tali Stati membri non hanno nemmeno la possibilità di coltivare colture energetiche su terreni messi a riposo.

Ciononostante, ai sensi dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, un nuovo Stato membro che applica l'RSUP può decidere, previa autorizzazione della Commissione, di concedere agli agricoltori pagamenti diretti complementari nazionali (pagamenti complementari) per le colture energetiche. Conformemente all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il massimale per tali aggiunte nazionali dovrebbe tener conto del livello effettivo di "introduzione progressiva".

I nuovi Stati membri che hanno scelto di non applicare l'RSUP (Slovenia e Malta) sono assoggettati alle medesime condizioni generali degli Stati membri dell'UE-15, ad eccezione del fatto che applicabile l'"introduzione progressiva" prevista all'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. Il regime a favore delle colture energetiche, con la sua superficie massima garantita e il ritiro obbligatorio dei seminativi (compresa la possibilità di produrre colture energetiche su tali superfici) sono pertanto applicabili.

4.2. Attuazione dell 'iniziativa sui biocarburanti

Stando ai dati disponibili sul consumo di biocarburanti e gli obiettivi indicativi nazionali per l'UE-25, numerosi nuovi Stati membri hanno fissato obiettivi corrispondenti o addirittura superiori a quelli degli Stati membri dell'UE-15. Tutti i nuovi Stati membri hanno anche già adottato misure nazionali (ad esempio, le esenzioni dalle accise) a sostegno della produzione e l'utilizzo di biocarburanti.

Il fatto che alcuni dei nuovi Stati membri concedano già aiuti nazionali nell'ambito dei pagamenti diretti complementari nazionali a favore della produzione di colture energetiche[9] rivela un considerevole interesse per queste colture in tali paesi.

Tali dati dimostrano che i nuovi Stati membri compiono sforzi significativi per attuare l'iniziativa sui biocarburanti. Essi sono assoggettati ai medesimi obblighi e hanno assunto i medesimi impegni degli altri Stati membri.

I dati disponibili sulle superfici seminate a colture energetiche nei nuovi Stati membri sono limitati. Ciononostante, i dati sulle capacità di produzione di biodiesel (cfr. allegato III alla presente relazione) indicano che, laddove la proporzione di seminativi nei nuovi Stati membri di circa il 30% della superficie complessiva a seminativi dell'UE-25, le capacità di produzione di biodiesel corrispondono solo all'8–10% della capacità totale dell'UE-25. Inoltre, se le capacità produttive sono aumentate di circa il 50% dal 2005 al 2006, nei nuovi Stati membri tale incremento stato solo del 20%.

4.3 . Prospettive di sviluppo a breve termine per le colture energetiche negli Stati membri

Negli allegati III e IV figurano i dati e l'analisi delle tendenze nelle superfici destinate alle colture energetiche, le capacità di trasformazione e la produzione di biocarburanti, nonché i dati sulle capacità produttive future nei nuovi Stati membri.

Nei nuovi Stati membri si stanno creando nuove capacità per la produzione di bioetanolo. Mentre nel 2005 solamente la Polonia (due impianti) e l'Ungheria (due impianti) disponevano di una capacità complessiva di 135 000 tonnellate, nel 2008 la capacità potrà probabilmente raggiungere 1 128 000 tonnellate in sei nuovi Stati membri con una ventina di unità funzionanti. In particolare, l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca potrebbero emergere come nuovi principali produttori di bioetanolo. Allo stesso modo, la capacità di produzione di biodiesel potrebbe risultare raddoppiata tra il 2005 e il 2007, con un quota di circa il 10% nei nuovi Stati membri, essenzialmente la Polonia e la Repubblica ceca.

5. Il futuro: Possibilità di miglioramento del regime

5.1. Estensione dell 'aiuto per le colture energetiche a tutti i nuovi Stati membri

Sulla base degli obiettivi strategici stabiliti nella Strategia comunitaria per i biocarburanti, dell'esperienza acquisita nei due anni di attuazione del regime e dello sviluppo del settore delle colture energetiche a livello comunitario, e a seguito delle conclusioni della 2708a sessione del Consiglio del 20 febbraio 2006, la Commissione propone l'estensione, a partire dal 2007, del regime a favore delle colture energetiche a tutti gli Stati membri, compresi i nuovi Stati membri in cui applicato l'RSUP. La Commissione considera che nei nuovi Stati membri dovrebbe essere fornito il medesimo tipo di incentivi alla produzione delle colture energetiche che nell'UE-15. Il regime dovrebbe essere pertanto introdotto alle medesime condizioni in cui si applica attualmente nell'UE-15, compreso il pagamento integrale dell'aiuto per le colture energetiche.

5.2 . Adeguamento alla superficie massima garantita (SMG)

I nuovi Stati membri possiedono circa 30 milioni di ettari di seminativi, corrispondenti approssimativamente al 30% dei seminativi totali dell'UE-25 (104,3 milioni di ettari). Sulla base dei presupposti della presente relazione, non vi sono motivi che inducano a pensare che le potenzialità per la produzione nei nuovi Stati membri siano inferiori a quelle dell'UE-15. Se si considera il fatto che il regime NFSA non riguarda i nuovi Stati membri in cui applicato l'RSUP e che nei paesi privi di sbocchi al mare (Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia)[10] potrebbe essere destinata alla produzione di colture energetiche una maggiore proporzione delle superfici agricole, un'estensione del regime di aiuti a favore di tali colture energetiche potrebbe aumentare significativamente questa proporzione.

Tenendo conto delle tendenze dello sviluppo dei terreni investiti a colture energetiche tra il 2004 e il 2006 nell'UE-15 e del fatto che la revisione della PAC prevista per il 2008, ci si chiede se l'attuale SMG sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda nel 2007–2008 senza comportare un superamento che si tradurrebbe, per le colture energetiche, in una riduzione del pagamento per ettaro. Dopo la riforma del settore saccarifero, la barbabietola da zucchero può beneficiare dell'aiuto per le colture energetiche. Ciò significherebbe un potenziale aumento delle superfici a colture energetiche.

La Commissione ritiene che l'estensione del regime a favore delle colture energetiche ai nuovi Stati membri a partire dal 2007 richiederebbe un aumento della SMG per le colture energetiche, quanto meno proporzionale ai loro seminativi.

5.3. Introduzione di aiuti nazionali all 'avvio di colture pluriennali

L'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio prevede la possibilità, per gli Stati membri, di corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50% dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione. Estendere tale possibilità alle superfici investite a colture energetiche permetterebbe di aumentare il livello degli aiuti senza incrementare la spesa a carico della PAC. Data l'attuale scarsa proporzione di colture pluriennali nelle superfici investite a colture energetiche, siffatta misura potrebbe altresì attenuare l'attuale squilibrio a favore dei semi oleosi. Tali aiuti potrebbero inoltre incoraggiare un uso alternativo e meno intensivo di seminativi di qualità inferiore caratterizzati da un alto rischio di erosione; l'applicazione del regime presenterebbe in tal modo ulteriori benefici ambientali.

5.4. Possibilità di semplificazione del regime a favore delle colture energetiche

Il regime a favore delle colture energetiche teso ad incentivare colture destinate principalmente alla produzione di taluni prodotti energetici, quali i biocarburanti o l'energia prodotta dalla biomassa [cfr. articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003].

Nei due anni di attuazione del regime, il settore ne ha deplorato in più occasioni la complessità, che potrebbe avere, tra l'altro, un impatto negativo sulla partecipazione al medesimo degli agricoltori e dei trasformatori/collettori. Sarebbe pertanto opportuno studiare ulteriori possibilità di semplificarne le modalità di applicazione senza comprometterne l'efficacia.

A seguito delle conclusioni della 2708a sessione del Consiglio (cfr. sezione 2), la Commissione intende presentare proposte per semplificare l'attuazione del regime a favore delle colture energetiche al comitato di gestione per i pagamenti diretti entro la fine del 2006. Le modalità di applicazione del regime a favore delle colture energetiche che potrebbero essere semplificate sono:

- revisione del sistema di garanzie per i trasformatori: si potrebbe considerare di sostituire l'attuale sistema che impone ai collettori e/o trasformatori di corrispondere una garanzia per ciascun contratto e per ciascun tipo di materia prima con un sistema in cui gli agricoltori siano tenuti a fornire le materie prime a collettori/trasformatori autorizzati per poter beneficiare dell'aiuto per le colture energetiche;

- semplificazione a livello degli agricoltori: revisione delle attuali misure di controllo nel caso in cui cereali e semi oleosi siano usati a fini energetici nell'azienda agricola.

6. Conclusioni

a. Sarebbe opportuno rendere il regime a favore delle colture energetiche accessibile a tutti gli Stati membri, inclusi i nuovi Stati membri, al fine di offrire un adeguato sostegno finanziario al loro contributo all'iniziativa comunitaria per i biocarburanti. Ciò richiede, in particolare, un adeguamento della superficie massima garantita. Il costo aggiuntivo a carico del bilancio comunitario ammonta ad un massimo di 4,5 milioni di euro per ogni aumento di 100 000 ettari della SMG. La Commissione intende adottare a tempo debito la relativa proposta al Consiglio. L'adeguamento della superficie massima garantita dovrà tener conto del potenziale utilizzo del regime nel 2007 e 2008 e sarà rivista nell'ambito della revisione generale della PAC nel 2008.

b. Una semplificazione significativa delle modalità di applicazione renderebbe il regime più interessante tanto per gli agricoltori che per i trasformatori e ne aumenterebbe l'impatto in termini di incentivazione allo sviluppo delle colture energetiche. La Commissione studierà attentamente come semplificare le modalità di applicazione assicurandosi al contempo che i rischi di abuso del regime rimangano sotto controllo.

RELAZIONE

Tre anni fa il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla riforma della PAC 2003 che apriva la strada a una riorganizzazione radicale delle modalità di concessione dell'aiuto al reddito per gli agricoltori comunitari e introduceva un nuovo sostegno alla produzione di colture energetiche, in vista di promuovere uno sviluppo più sostenibile dell'agricoltura e delle regioni rurali dell'UE.

È ancora troppo presto per procedere a una valutazione completa dell'impatto di questa riforma. Tuttavia, tenuto conto dell'esperienza già acquisita appare evidente che, sebbene in generale la riforma sia stata attuata con successo, sono possibili specifici miglioramenti in termini di efficienza e/o semplificazione.

Obiettivo della presente proposta l'applicazione, a partire dal 2007, dei miglioramenti specifici evidenziati, riguardanti:

- le conclusioni della relazione della Commissione al Consiglio in merito all'attuazione del regime delle colture energetiche, ossia rendere tale regime applicabile nei nuovi Stati membri alle stesse condizioni che negli altri e autorizzare gli aiuti nazionali volti a sostenere l'avvio di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa su terreni che beneficiano del regime delle colture energetiche;

- la possibilità, per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, di continuare ad utilizzare questo semplice sistema per concedere un aiuto al reddito agli agricoltori fino al termine del 2010. La deroga relativa all'obbligo di introdurre nella condizionalità criteri di gestione obbligatori, attualmente prevista per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, non sarà tuttavia prorogata oltre il 2008. Per garantire la coerenza della pratica abituale (soggetta a eventuali sanzioni) per le misure dell'asse n. 2 relative allo sviluppo rurale con questa mancata proroga, opportuno modificare di conseguenza l'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

- la semplificazione delle norme di ammissibilità nell'ambito del regime di pagamento unico per le superfici a oliveto;

- l'introduzione di alcune norme necessarie relative ai pagamenti diretti connessi al settore dello zucchero.

2006/0172 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,[11]

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio[12] stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(2) L'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 vieta il trasferimento di diritti fissati utilizzando la riserva nazionale, tranne in caso di trasferimenti per via ereditaria. In caso di fusioni o scissioni, ugualmente opportuno autorizzare gli agricoltori a trasferire alla nuova o alle nuove aziende risultanti i diritti di pagamento attinti alla riserva nazionale.

(3) L'esperienza mostra che, nel caso di un sostegno ai redditi disaccoppiato, le norme che regolano l'ammissibilità delle superfici agricole possono essere semplici. In particolare, opportuno semplificare le norme di ammissibilità applicabili al regime di pagamento unico per le superfici agricole coltivate ad olivi.

(4) Sono attualmente esclusi dall'aiuto comunitario a favore delle colture energetiche alcuni Stati membri come la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ("i nuovi Stati membri"), che applicano il regime di pagamento unico per superficie. La revisione del regime a favore delle colture energetiche ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha indicato che opportuno estendere l'aiuto a favore delle colture energetiche a tutti gli Stati membri e alle stesse condizioni a partire dal 2007. Di conseguenza, la superficie massima garantita deve essere estesa proporzionalmente, la tabella degli incrementi prevista per l'introduzione dei regimi di aiuto nei nuovi Stati membri non deve essere applicata al regime a favore delle colture energetiche e le norme sul regime del pagamento unico per superficie devono essere modificate.

(5) Al fine di rafforzare il ruolo delle colture energetiche pluriennali e di incentivarne la produzione, gli Stati membri devono poter concedere un aiuto nazionale fino a un massimo del 50% dei costi di avviamento di colture pluriennali per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche.

(6) A partire dall'adesione, i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero dei nuovi Stati membri hanno beneficiato di un sostegno ai prezzi nel quadro del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 luglio 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[13]. L'aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non deve essere pertanto soggetto all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis del medesimo regolamento, con effetto a partire dal giorno in cui si applica l'aiuto a favore di tali produttori.

(7) L'esperienza dimostra che il regime di pagamento unico per superficie un sistema semplice ed efficace per concedere agli agricoltori un sostegno ai redditi disaccoppiato dalla produzione. A fini di semplificazione, opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a continuarne l'applicazione fino al termine del 2010. Non sembra tuttavia opportuno estendere oltre il 2008 la deroga, attualmente prevista per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, riguardante l'obbligo di introdurre nella condizionalità alcuni criteri di gestione obbligatori. Per garantire la coerenza di talune misure di sviluppo rurale con questa mancata proroga, opportuno che l'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005[14] tenga conto di questo elemento.

(8) In circostanze normali, gli agricoltori possono convenire tra loro le condizioni di trasmissione dell'azienda (o parte di essa) che ha beneficiato del pagamento separato per lo zucchero. Tuttavia, in caso di trasferimento per via ereditaria, opportuno prevedere che all'erede venga concesso il pagamento separato per lo zucchero.

(9) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1698/2005.

(10) Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione[15], ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. A causa di un errore, le voci relative all'olio d'oliva e al luppolo non hanno tenuto conto delle modifiche apportate al suddetto allegato dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio[16]. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere pertanto rettificato di conseguenza, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 così modificato:

1) All'articolo 42, paragrafo 8, il testo del primo comma sostituito dal seguente:

"Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, o in caso di fusione o scissione, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore/gli agricoltori a capo della nuova azienda/delle nuove aziende conserva(no) i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni."

2) All'articolo 44, paragrafo 2, il testo del secondo comma sostituito dal seguente:

"Per «ettari ammissibili» si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto."

3) Il testo dell'articolo 51, lettera a), sostituito dal seguente:

"(a) colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti;"

4) All'articolo 60, il paragrafo 1 sostituito dal seguente:

"1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a)."

5) All'articolo 71 octies , il paragrafo 1 sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a)."

6) All'articolo 88 aggiunto il seguente paragrafo:

"Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per le colture energetiche."

7) All'articolo 89, il paragrafo 1 sostituito dal seguente:

"1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 2 000 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto."

(8) È inserito il seguente articolo 90 bis :

"Articolo 90 bis Aiuti nazionali

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50% dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per le superfici che sono state oggetto di domanda per un aiuto a favore delle colture energetiche."

9) All'articolo 110 vicies aggiunto il paragrafo seguente:

"Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero."

10) L'articolo 143 ter modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1 sostituito dal seguente:

"1. Durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i nuovi Stati membri possono decidere, non oltre la data di adesione, di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell'aiuto a favore delle colture energetiche, istituito al titolo IV, capitolo 5, con un pagamento unico per superficie che calcolato a norma del paragrafo 2."

b) Al paragrafo 6, il testo del terzo comma sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1°gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 facoltativa per i nuovi Stati membri in relazione a quanto concerne i criteri di gestione obbligatori."

c) Il testo del paragrafo 9 sostituito dal seguente:

"9. Fatto salvo il disposto del paragrafo 11, per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione."

d) Al paragrafo 11, il testo del terzo comma sostituito dal seguente:

"Fino al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al paragrafo 9, si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis . Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prorogata oltre la fine del 2010 in seguito ad una decisione adottata ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2010 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie."

11) L'articolo 143 ter bis modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 143 ter , i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, al massimo entro il 30 aprile 2006, di concedere per il periodo 2006–2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie."

b) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. In caso di eredità effettiva o anticipata, il pagamento separato per lo zucchero concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie."

12) L'allegato I modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 aggiunto il seguente comma:

"La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 9, 11, e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 così modificato:

1) Il testo della voce "Olio d'oliva" sostituito dal seguente:

"

Olio d'oliva | Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

Articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione1 | Per Malta e la Slovenia nel 2006 |

1 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. |

"

2) Il testo della voce "Luppolo" sostituito dal seguente:

"

Luppolo | Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***)(*****) | Aiuto alla superficie |

Articolo 48 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 795/2004 | Per la Slovenia nel 2006 |

"

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 03 02 27 | STANZIAMENTI (PPB 2007): 34,6 milioni di EUR |

2. | TITOLO: Regolamento del Consiglio recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 36 e articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato |

4. | OBIETTIVI: Offrire ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie la possibilità di beneficiare del regime a favore delle colture energetiche e accrescere al tempo stesso la SMG per l'intera Comunità (da 1,5 milioni di ha a 2,0 milioni di ha). Nel settore dello zucchero è aggiunta una norma che dispensa dall'introduzione progressiva del pagamento transitorio accoppiato, il cui principio era stato introdotto al momento della riforma del settore dello zucchero. I nuovi Stati membri sono autorizzati a proseguire l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie fino al termine del 2010 e vengono precisate le norme del regime di pagamento unico per l'olio d'oliva. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO (2006) (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO (2007) (Mio EUR) |

5.0 | SPESE – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | 22,5 | – | – |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLA CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2008 | 2009 | 2010 | 2011+ |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO |

OSSERVAZIONI: 1) Data l'attuazione piuttosto lenta del regime a favore delle colture energetiche nell'UE-15, si ritiene attualmente che la SMG non sarà totalmente utilizzata nel 2007 e nel 2008, il che potrebbe tradursi in un risparmio per il bilancio comunitario (fino a 20 milioni di euro nel 2008 e fino a 10 milioni di euro nel 2009). 2) Il fatto che i nuovi Stati membri applicheranno le disposizioni di ritiro dei seminativi solo dopo il 2010 potrebbe avere alcuni effetti indiretti sul mercato dei cereali, dando luogo a costi non quantificabili per il bilancio comunitario nel 2010 e nel 2011. |

[1] COM(2005) 628 del 7.12.2005.

[2] COM(2006) 34 dell'8.2.2006.

[3] RPUS: Regime di pagamento unico per superficie. Per maggiori dettagli, cfr. punto 1.4.

[4] Ad esempio, le cifre fornite dalla European Biodiesel Board mostrano che la produzione globale di biodiesel nell'EU-25 salita del 65% tra il 2004 e il 2006. Le stime relative alla capacità del biodiesel mostrano un aumento del 43,5% tra il 2005 e il 2006.

[5] Carinzia (biogas prodotto dal granturco), Bassa Sassonia (biodiesel prodotto dalla colza, biogas prodotto dal granturco), Castilla y Leon (biodiesel prodotto dai semi di girasole, in coltura secca o irrigata, bioetanolo prodotto a partire dall'orzo, in coltura secca o irrigata), Oulu (Finlandia) (combustione diretta di fettuccia d'acqua in centrali elettriche), Champagne-Ardennes (bioetanolo prodotto dal grano), Haute-Normandie (biodiesel prodotto dalla colza).

[6] Margine di mercato: margine risultante dall'azione combinata delle forze di mercato e dalla variabilità naturale della produttività delle colture, espresso in EUR/ha.

[7] Non trascurabile: l'aiuto per le colture energetiche rappresenta oltre il 10% del margine di mercato delle medesime colture.

[8] Cfr. punto 3.1.

[9] Polonia: 7 500 ha per il bosco ceduo a rotazione rapida; Ungheria: seminativi: 30 000 ha, canna cinese (Miscantus): 11 000 ha, bosco ceduo a rotazione rapida: 2 500 ha.

[10] Stati membri privi di un accesso diretto ad un porto marittimo.

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

[13] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

[14] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../2006 (GU L ..., del ... 2006, pag. ...).

[15] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

[16] GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56.

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