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Document 52006DC0400

Libro Verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco {SEC(2006) 952}

/* COM/2006/0400 def. */

52006DC0400

Libro Verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco {SEC(2006) 952} /* COM/2006/0400 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.07.2006

COM(2006) 400 definitivo

LIBRO VERDE

SUL CONFLITTO DI LEGGI IN MATERIA DI REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI, COMPRESO IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

(presentato dalla Commissione){SEC(2006) 952}

INTRODUZIONE

Il presente libro verde avvia un'ampia consultazione sulle questioni giuridiche che sorgono a livello internazionale in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e di effetti patrimoniali delle altre forme di unione. Esso espone i vari aspetti della materia per i quali sembra necessario adottare una disciplina comunitaria.

La Commissione invita tutti gli interessati a trasmettere le risposte e ogni ulteriore contributo utile entro il 30 novembre 2006 al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza

Unità C1 - Giustizia civileB – 1049 BruxellesFax: + 32 (0) 2 299 64 57E-mail: jls-coop-jud-civil@ec.europa.eu

I partecipanti alla consultazione dovranno precisare se si oppongono alla diffusione delle risposte e osservazioni sul sito Internet della Commissione.

LESSICO

Competenza giurisdizionale internazionale: Attitudine dei tribunali di uno Stato a pronunciarsi su una controversia internazionale.

Conflitto di leggi: Situazione in cui due o più leggi nazionali possono applicarsi a rapporti (fatti, contratti, rapporti familiari, ecc.) che hanno legami con più Stati. Le norme di conflitto determinano la legge nazionale più adatta a disciplinare il rapporto giuridico in questione.

Contratto di matrimonio: Convenzione conclusa prima della celebrazione del matrimonio per organizzare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Exequatur : Procedura che permette di eseguire nel territorio di uno Stato una decisione giudiziaria, un lodo arbitrale, un atto pubblico o una transazione giudiziaria pronunciati o resi all’estero.

Foro: Tribunale competente o adito.

Regime patrimoniale dei coniugi: Rapporti patrimoniali tra i coniugi (“matrimonial property rights”). I regimi patrimoniali raggruppano le norme giuridiche che disciplinano i rapporti economici sorti tra i coniugi e nei confronti di terzi, in particolare i creditori, a seguito del matrimonio.

Unione registrata: Convivenza di due persone che vivono in coppia e hanno registrato la loro unione davanti a un’autorità pubblica istituita dalla legge dello Stato membro in cui risiedono. Ai fini del libro verde, questa categoria comprenderà anche le relazioni tra coppie non sposate legate da un “contratto registrato” analogo al “pacs” francese[1].

Unione libera (o convivenza more uxorio o coppia di fatto): Situazione in cui due persone vivono insieme in modo stabile e continuo senza aver registrato la loro relazione davanti a un’autorità.

L’adozione di uno strumento europeo in materia di regimi patrimoniali dei coniugi era già prevista nelle priorità del piano d’azione di Vienna[2] del 1998. Il programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[3], adottato dalla Commissione e dal Consiglio alla fine del 2000, prevede l'elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate. Il programma dell’Aia adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che ha fissato come priorità principale l’attuazione del suddetto programma di reciproco riconoscimento, e il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia hanno invitato la Commissione a presentare un libro verde in materia di “regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco”[4] [5].

Al fine di esaminare tutti gli aspetti patrimoniali del diritto di famiglia, il libro verde affronta le questioni dei regimi patrimoniali dei coniugi e degli effetti patrimoniali delle altre forme di unione esistenti. Le coppie non legate da vincoli matrimoniali sono infatti sempre più numerose in tutti gli Stati membri. Per tener conto di questa nuova realtà sociale, il programma di reciproco riconoscimento prevede che venga affrontato anche il problema delle conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate. Lo spazio di giustizia deve infatti rispondere ai bisogni concreti dei cittadini.

La maggiore mobilità delle persone in uno spazio sprovvisto di frontiere interne si risolve, in particolare, in un aumento significativo di tutte le forme di unione tra cittadini di Stati membri diversi o nella presenza di queste coppie in uno Stato membro di cui non sono cittadini, situazioni a cui spesso s’accompagna l’acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati dell’Unione. Dallo studio preliminare ordinato dalla Commissione nel 2002[6] è emerso che più di 5 milioni di stranieri, cittadini di uno Stato membro, vivevano in un altro Stato membro e che gli stranieri non cittadini dell’Unione europea che vivevano nell’Unione erano quasi 14 milioni nel 2000. Stando allo studio, circa 2,5 milioni di immobili sono situati in Stati membri diversi da quello in cui risiedono i coniugi che ne sono proprietari. Lo studio d’impatto[7] della Commissione relativo alla proposta di regolamento sulla legge applicabile e sulla competenza giurisdizionale in materia matrimoniale ha rivelato che ogni anno nell’Unione europea sono circa 170 000 i divorzi internazionali, ossia il 16% dei divorzi totali.

Spesso al momento della ripartizione o della gestione del patrimonio di queste coppie sorgono difficoltà pratiche e giuridiche, dovute nella maggior parte dei casi alla grande diversità delle norme, sia sostanziali che di diritto internazionale privato, che disciplinano gli effetti patrimoniali del matrimonio e delle altre forme di unione negli Stati membri.

I REGIMI PATRIMONIALI DEI CONIUGI

I regimi patrimoniali dei coniugi sono esclusi dagli strumenti comunitari finora adottati. La Convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali dei coniugi è stata ratificata solo da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Poiché allo stato attuale non è possibile armonizzare le norme di diritto sostanziale, il presente libro verde tratterà la questione fondamentale delle norme di conflitto. In allegato figura una sintesi delle norme di diritto interno degli Stati membri.

Il campo d’applicazione delle norme di conflitto potrebbe potenzialmente coprire una vasta serie di questioni (validità dei contratti, liquidazione e ripartizione del patrimonio, ecc.).

Naturalmente sarà affrontato il problema della competenza giurisdizionale, in modo da garantire la coerenza tra le norme future e quelle sui procedimenti giudiziari in materia di divorzio e successioni. Si devono inoltre cercare soluzioni che lascino alle parti una certa autonomia nella scelta del tribunale competente.

Gli aspetti patrimoniali del matrimonio sono spesso regolati in sede non contenziosa. Per semplificare il compito degli operatori del diritto e rispondere efficacemente ai problemi concreti dei cittadini, è inoltre opportuno affrontare la questione del ruolo e della competenza delle autorità non giudiziarie e del riconoscimento dei documenti e degli atti extragiudiziari resi da queste autorità.

Da ultimo, la normativa europea dovrebbe tendere a semplificare la vita dei cittadini, prevedendo la registrazione dei regimi patrimoniali dei coniugi negli Stati membri.

Campo d’applicazione

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio[8], del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in applicazione dal 1º marzo 2005, non disciplina gli effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio.

Le materie già coperte da precedenti strumenti giuridici, come le obbligazioni alimentari, oggetto del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio[9], del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in applicazione dal 1º marzo 2002, e della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari[10], dovrebbero logicamente essere escluse dal campo di applicazione del futuro strumento.

Occorre inoltre valutare se lo strumento debba contemplare anche gli altri aspetti personali del matrimonio, nella misura in cui possono produrre effetti sul patrimonio della coppia (ad esempio, il diritto di rappresentanza tra coniugi, la tutela dell’abitazione familiare, il contributo agli oneri del matrimonio, ecc.).

Tradizionalmente i regimi patrimoniali dei coniugi disciplinano sia gli effetti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio sia quelli che sorgono in sua costanza. Durante la vita in comune, i debiti derivanti da atti compiuti congiuntamente o singolarmente dai coniugi vanno imputati al loro patrimonio comune o individuale, al fine di ripartirne il carico tra loro e nei confronti dei terzi.

Domanda 1: a) Oltre agli effetti patrimoniali del matrimonio è opportuno includere nello strumento futuro anche certi aspetti personali del regime patrimoniale dei coniugi non coperti dagli strumenti sopra citati? Se sì, quali e perché? b) Lo strumento futuro dovrà applicarsi agli effetti patrimoniali del matrimonio sorti in costanza di matrimonio o solo a quelli conseguenti alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale? |

Norme di conflitto

Criteri di collegamento e scelta della legge applicabile

Per semplificare il compito degli operatori del diritto, le norme future dovrebbero essere universali, ossia condurre indifferentemente all’applicazione della legge di uno Stato membro o di uno Stato terzo.

La determinazione della legge applicabile ai regimi patrimoniali dei coniugi presuppone l’individuazione di uno o più criteri di collegamento.

Occorrerà da ultimo stabilire se il criterio di collegamento scelto debba essere lo stesso per tutti gli aspetti dei regimi patrimoniali dei coniugi coperti dalla legge applicabile o se per determinati aspetti si debbano usare criteri diversi (“scissione”).

È il caso, ad esempio, dei beni immobili, per i quali il criterio di collegamento talvolta usato è la legge dello Stato in cui sono situati i beni.

Domanda 2: a) Quali criteri di collegamento si devono usare per determinare la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali dei coniugi? In caso di pluralità, quale ordine di priorità va seguito (ad esempio, la prima residenza abituale dei coniugi, la loro cittadinanza? altri criteri di collegamento?) b) Se lo strumento futuro si applicherà a tutti gli effetti patrimoniali del matrimonio, si dovranno prevedere gli stessi criteri sia per il periodo di vita del matrimonio che per quello successivo al suo scioglimento? Domanda 3: Si dovrebbe usare lo stesso criterio di collegamento per tutti gli aspetti della situazione coperti dalla legge applicabile o si potrebbero usare criteri diversi per aspetti diversi (“scissione”)? Se sì, quali situazioni vanno prese in considerazione? |

È inoltre opportuno trovare una soluzione per i casi in cui il o i criteri di collegamento previsti dalla norma di conflitto (ad esempio la residenza) si modifichino nel tempo. La Convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978, ad esempio, ammette il cambiamento automatico della legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi quando questi cambiano domicilio o cittadinanza (articolo 7), salvo che i coniugi abbiano designato la legge applicabile o stipulato un contratto di matrimonio. Gli effetti del cambiamento della legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi possono essere o meno retroattivi, a seconda delle soluzioni nazionali.

Domanda 4 :

Si dovrebbe ammettere il cambiamento automatico della legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi in caso di modifica di alcuni fattori di collegamento come la residenza abituale dei coniugi?

Se sì, il cambiamento può avere effetto retroattivo?

Autonomia delle parti

Molti Stati membri consentono ai coniugi di scegliere la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali. Se tale scelta verrà concessa anche dallo strumento futuro, sarà necessario prevedere un numero limitato di criteri di collegamento, in particolare quelli con cui i coniugi hanno un legame effettivo (ad esempio, la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, la legge nazionale di uno dei coniugi, ecc.). Occorre inoltre valutare se la scelta della legge applicabile vada sottoposta ad alcune formalità e, in caso affermativo, stabilire quali.

Va deciso se l’accordo tra i coniugi debba essere limitato nel tempo, ossia se si debba applicare solo in caso di scioglimento del matrimonio o anche in sua costanza. In questo caso si dovrebbe fare attenzione a non pregiudicare i diritti dei terzi.

Domanda 5: a) Si dovrebbe consentire ai coniugi di scegliere la legge applicabile al regime patrimoniale? Se sì, in base a quali criteri di collegamento potrebbe essere effettuata la scelta? b) Si dovrebbe permettere una scelta multipla che assoggetti alcuni beni a una legge e altri a un’altra? c) La scelta potrebbe essere fatta o modificata in qualsiasi momento, prima e durante il matrimonio, o solo in un dato momento (al momento dello scioglimento del matrimonio)? d) In questo caso, se la legge applicabile cambia, il cambiamento dovrebbe essere retroattivo? |

Domanda 6 :

Si dovrebbero armonizzare i requisiti formali dell’accordo?

Norme di competenza

Competenza delle autorità giudiziarie

Gli Stati membri hanno adottato criteri molto diversi per determinare la competenza giurisdizionale internazionale in materia di regimi patrimoniali dei coniugi.

Occorre tener conto delle norme comunitarie esistenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 sopra citato, che disciplina alcuni effetti personali del matrimonio. Inoltre, considerati gli interessi su cui incide lo strumento futuro, sarebbe opportuno garantire una certa coerenza tra le norme di competenza e quelle di conflitto, e permettere ai coniugi di scegliere il tribunale competente.

Domanda 7: a) In caso di scioglimento del regime patrimoniale per divorzio e in caso di separazione, il tribunale competente per queste materie ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 dovrebbe essere competente anche a pronunciarsi sulla liquidazione del regime patrimoniale? b) In caso di successione, il tribunale competente per le controversie successorie dovrebbe essere competente anche a pronunciarsi sulla liquidazione del regime patrimoniale? |

Domanda 8: a) In caso negativo, quali norme di competenza giurisdizionale internazionale si dovrebbero adottare, in particolare per le questioni di natura patrimoniale sorte durante il matrimonio (ad esempio, donazioni tra coniugi, contratti tra coniugi)? b) Si dovrebbe prevedere un criterio generale unico o più criteri alternativi come nel regolamento (CE) n. 2201/2003 (ad esempio, residenza abituale, nazionalità comune)? |

Domanda 9: a) Si dovrebbe prevedere un tribunale unico competente a pronunciarsi su tutti i tipi di beni, mobili e immobili, anche quando questi sono situati nel territorio di più Stati membri? b) Se un terzo è parte nel giudizio si dovrebbero applicare le norme di diritto comune? |

Domanda 10: Si potrebbe permettere alle parti di scegliere il tribunale competente? Se sì, in base a quali norme? |

Domanda 11: Sarebbe utile consentire il trasferimento di una causa da un tribunale di uno Stato membro a un tribunale di un altro Stato membro in questo settore? Se sì, a quali condizioni? |

Competenza delle autorità non giudiziarie

Considerata l’importanza delle funzioni esercitate in questo settore dalle autorità non giudiziarie (notai, avvocati, ecc.), sarebbe utile risolvere la questione della loro competenza. Sarebbe inoltre opportuno stabilire se le coppie possano espletare alcune formalità presso le autorità dello Stato membro di residenza, anche se dalla norma di competenza principale sia stata designata un’autorità di un altro Stato membro.

Domanda 12: Si dovrebbero prevedere norme di competenza per le autorità non giudiziarie? Se sì, si dovrebbero usare criteri di competenza analoghi a quelli applicabili alle autorità giudiziarie? A tal fine, ci si potrebbe ispirare alla definizione ampia di “autorità giurisdizionale” di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003? |

Domanda 13: L’autorità responsabile per la liquidazione e la ripartizione del patrimonio dovrebbe essere competente anche quando una parte dei beni è situata fuori dal territorio in cui esercita le sue funzioni? |

Domanda 14: In caso negativo, si dovrebbe prevedere che determinate formalità possano essere espletate presso le autorità di uno Stato membro diverso da quello designato dalla norma principale sul conflitto di competenza giurisdizionale? |

Norme di riconoscimento e di esecuzione

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

Istituendo norme uniformi sulla legge applicabile e sulla competenza giurisdizionale, lo strumento futuro consentirà di raggiungere un livello di fiducia reciproca molto elevato, permettendo così di eliminare le misure intermedie per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Domanda 15: Il futuro strumento europeo dovrebbe eliminare l’exequatur per le decisioni rese nel suo campo di applicazione? In caso negativo, quali dovrebbero essere i motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni? Domanda 16: Si potrebbe prevedere che le decisioni sugli effetti patrimoniali del matrimonio pronunciate in uno Stato membro siano riconosciute automaticamente, in modo da permettere l’aggiornamento dei libri fondiari senza ulteriori procedure negli altri Stati membri? A tal fine, ci si potrebbe ispirare all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/2003? |

Riconoscimento ed esecuzione degli atti non giudiziari

Visto il ruolo importante delle autorità non giudiziarie, sarebbe opportuno facilitare il riconoscimento degli atti emessi da queste autorità.

Domanda 17: Si potrebbe applicare agli atti emessi dalle autorità non giudiziarie, ad esempio i contratti di matrimonio, lo stesso regime di riconoscimento ed esecuzione previsto per le decisioni giudiziarie? In caso negativo, quale regime si dovrebbe applicare? |

2.5. Registrazione e pubblicità dei regimi patrimoniali dei coniugi

Sarebbe opportuno migliorare la pubblicità dei regimi patrimoniali dei coniugi nell’Unione, in modo da garantire la certezza del diritto per tutte le parti interessate, in particolare i creditori. Sarebbe altresì auspicabile esonerare i coniugi dall'obbligo di rinnovare le formalità di pubblicità delle modifiche che intervengono nel loro regime patrimoniale ogni volta che cambiano residenza.

Domanda 18: Come si potrebbe migliorare la registrazione dei regimi patrimoniali dei coniugi nell’Unione? Si dovrebbe prevedere, ad esempio, la creazione di un sistema di registrazione in tutti gli Stati membri? In che modo questo sistema fornirebbe le informazioni agli interessati? |

LE ALTRE FORME DI UNIONE

L’aumento significativo del numero di coppie non sposate negli Stati membri si risolve in un corrispondente aumento delle situazioni giuridiche internazionali che le riguardano. Il diritto comunitario disciplina già la responsabilità genitoriale sui figli di queste coppie con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, e le obbligazioni alimentari con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

Le unioni registrate

Sempre più Stati membri prevedono contratti e unioni registrate davanti a un’autorità pubblica[11]. La questione riveste quindi un interesse particolare per questi Stati; essa tuttavia interessa anche gli altri Stati, che possono essere confrontati a svariati problemi giuridici in caso di scioglimento di queste relazioni registrate, ad esempio quando uno dei partner risiede o possiede beni nel loro territorio.

Norme di conflitto

In generale, le norme di conflitto applicabili ai regimi patrimoniali dei coniugi non sono state estese alle altre forme di unione esistenti. Si potrebbero quindi elaborare criteri diversi per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Domanda 19 :

a) Si dovrebbero prevedere norme di conflitto specifiche per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate?

b) La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbe essere la legge del luogo in cui queste relazioni sono state registrate? altre leggi?

c) La legge designata dovrebbe disciplinare tutto il settore interessato o si dovrebbero usare altri criteri, come la legge del luogo in cui i beni sono situati?

Competenza delle autorità giudiziarie

Pochi Stati membri hanno adottato norme di competenza giurisdizionale specifiche in materia di effetti patrimoniali delle unioni non fondate sul matrimonio. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 non si applica allo scioglimento delle unioni registrate, che non rientrano nel suo campo di applicazione. Il regolamento (CE) n. 44/2001, che non concerne i regimi patrimoniali dei coniugi, potrebbe essere applicato in alcuni casi agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (ad esempio, controversie di natura contrattuale o non contrattuale).

Le autorità dello Stato del luogo di registrazione sono competenti a porre termine alle unioni registrate nel loro territorio. Potrebbe quindi essere utile determinare quali autorità sono competenti a pronunciarsi, ad esempio al momento della separazione, sulla ripartizione dei beni di una coppia il cui status di unione registrata è stato conferito all’estero.

Domanda 20:

Si dovrebbero prevedere norme di competenza giurisdizionale internazionale per disciplinare gli effetti patrimoniali delle unioni registrate?

Se sì, quali? Esclusivamente il tribunale del luogo di registrazione dell’unione (competente per il suo scioglimento)? Oppure tali norme dovrebbero basarsi anche su altri criteri, come la residenza abituale del convenuto o di uno dei partner, o la cittadinanza di uno o entrambi i partner?

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle unioni registrate

Alcuni Stati membri ammettono il riconoscimento dello scioglimento delle unioni registrate secondo le disposizioni generali sul riconoscimento delle decisioni giudiziarie o secondo quelle applicate alle decisioni relative al matrimonio (ad esempio Germania e paesi nordici).

Domanda 21:

In che modo le decisioni sugli effetti patrimoniali di un’unione registrata rese in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute negli altri Stati membri?

Le unioni di fatto

La maggior parte degli Stati membri contempla alcune norme, legislative o giurisprudenziali, che riguardano le coppie non sposate né legate da un’unione registrata. In linea di principio, in mancanza di norme specifiche si applicano le norme di conflitto sui contratti (Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e sulla responsabilità civile o, in generale, la legge del paese in cui si è verificato il danno.

Norme di conflitto

Domanda 22:

a) Si dovrebbero prevedere norme di conflitto specifiche per i rapporti patrimoniali delle unioni di fatto (unioni libere o convivenze non formalizzate)?

b) Se sì, quali?

c) In caso negativo, si dovrebbero prevedere almeno norme specifiche per gli effetti dello scioglimento di queste unioni nei confronti di terzi (responsabilità verso terzi per debiti contratti da queste coppie, diritti dei partner nei confronti di terzi, ad esempio assicurazione vita)?

d) In caso di beni immobili, si dovrebbe applicare esclusivamente la legge del luogo in cui i beni sono situati?

Competenza delle autorità giudiziarie, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

Questi aspetti sono poco disciplinati dal diritto. Generalmente si applicano le norme ordinarie di competenza internazionale, in particolare il regolamento (CE) n. 44/2001 per certe controversie patrimoniali tra i partner.

Domanda 23:

Si dovrebbero prevedere norme di competenza e riconoscimento specifiche per i rapporti patrimoniali delle unioni di fatto?

In caso di risposta negativa alle domande 22 e 23, ai fini della chiarezza e della certezza del diritto per i cittadini e gli operatori del diritto, potrebbe essere comunque utile raggruppare nel futuro strumento le norme sparse che si applicano già agli effetti patrimoniali dello scioglimento di queste coppie (beni comuni, abitazione, ecc.) nelle situazioni internazionali.

[1] Cfr. Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des Etats membres de l'Union, 30 aprile 2003, Consortium ASSER-UCL commissionato dalla Commissione, pagine 206 e seguenti. http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[2] GU C 19 del 23 gennaio 1999.

[3] GU C 12 del 15 gennaio 2001.

[4] Programma dell'Aia, intitolato “Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea”, incluso nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 4 novembre 2004.

[5] Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea (GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1).

[6] Cfr. nota 1.

[7] Lo studio d’impatto sarà pubblicato in concomitanza dell’adozione della proposta della Commissione.

[8] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

[9] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[10] COM (649) 2005 definitivo, del 15.12.2005; 2005/0259 (CNS)

[11] Danimarca (1989), Svezia (1994), Paesi Bassi (1998), Belgio, Spagna e Francia (1999), Germania (2000), Finlandia (2001), Portogallo e Lussemburgo (2004) e Regno Unito (2005).

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