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Document 52006DC0356

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea

/* COM/2006/0356 def. */

52006DC0356




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.06.2006

COM(2006) 356 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea

Introduzione

1. Con l’adozione del trattato di Amsterdam e dell’obiettivo insito in quel trattato di creare uno “spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”, la formazione giudiziaria assurge a nuova sfida per l'Unione. Eppure è da tempo che si avverte nell’Unione la necessità di disporre di una formazione di alta qualità per i professionisti della giustizia: la corretta applicazione del diritto comunitario dipende, in larga misura, dai sistemi giudiziari nazionali. La conoscenza di questa materia da parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati è da sempre un elemento essenziale ai fini della corretta applicazione del diritto comunitario e del pieno rispetto delle libertà fondamentali sancite nel trattato[1]. Ciònondimeno, con il trattato di Amsterdam la giustizia, da mero mezzo per applicare il diritto comunitario nel territorio della Comunità, è diventata un obiettivo di per sé. Migliorare la cooperazione giudiziaria è ormai un traguardo e la formazione giudiziaria appare indispensabile per il suo raggiungimento.

2. Dopo anni di sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la questione ha assunto una rilevanza particolare. L’adozione di un corpus normativo divenuto nel frattempo sostanzioso e che i professionisti della giustizia devono ora attuare, insieme con lo sviluppo del principio del reciproco riconoscimento che poggia essenzialmente su un elevato livello di fiducia reciproca fra i sistemi giudiziari degli Stati membri, fanno in effetti della formazione giudiziaria un problema maggiore.

3. Il programma dell’Aia[2] adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004 insiste sulla necessità di rafforzare la fiducia reciproca, il che richiede “sforzi espliciti per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici”. Come già nel dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken[3] sollecitava “la rapida attuazione di una rete europea per incoraggiare la formazione dei magistrati, che contribuirà ad accrescere la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria”, così oggi il programma dell’Aia ritiene che l’Unione debba avvalersi soprattutto della rete europea di formazione giudiziaria. Obiettivo della presente comunicazione è rispondere all’invito rivolto alla Commissione “ad elaborare quanto prima una proposta volta a creare, sulla base delle strutture esistenti, un'efficace rete europea di formazione delle autorità giudiziarie nel settore sia civile che penale, come previsto dagli articoli III-269 e III-270 del trattato costituzionale” e rinnovato nel piano d’azione sull’attuazione del programma dell’Aia[4].

4. Quest’ultimo evidenzia inoltre lo stretto legame tra fiducia reciproca e l'emergere di una “cultura giudiziaria europea” che la formazione deve contribuire a rafforzare. Tale cultura giudiziaria europea poggia sulla consapevolezza di appartenere a uno stesso spazio, che deve accomunare i professionisti della giustizia degli Stati membri. Oltre che dalla diversità e dalla ricchezza dei sistemi giudiziari nazionali questo spazio è caratterizzato da valori fondamentali comuni cui danno corpo la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché un composito corpus normativo comprendente il diritto comunitario e il diritto dell’Unione. Il principio del riconoscimento reciproco, per cui la decisione giudiziaria resa in uno Stato membro è direttamente esecutiva in tutti gli altri Stati membri presuppone che si rafforzi il sentimento di appartenenza comune che quello contribuisce nel contempo a consolidare. Il principio del contatto diretto fra autorità giudiziarie affermato dalla maggior parte degli strumenti di cooperazione giudiziaria è un altro dei componenti.

5. Le professioni giudiziarie sono molteplici e varie. La presente comunicazione si sofferma essenzialmente sugli aspetti inerenti alla formazione dei giudici e dei pubblici ministeri, di competenza diretta degli Stati membri, come anche, sebbene siano responsabilità della categoria, alla formazione degli avvocati. Esamina quindi come funziona la formazione giudiziaria negli Stati membri e in quale modo l’Unione europea ha contribuito al suo sviluppo, specie con i programmi di finanziamento, prima di passare in rassegna gli elementi costitutivi di una futura strategia europea di formazione giudiziaria.

La formazione giudiziaria nell’Unione europea

Una situazione assai diversa da Stato a Stato

6. I sistemi di formazione giudiziaria sono intrinsecamente legati all’organizzazione giudiziaria degli Stati membri e molto diversi fra loro. Elemento fondamentale è il reclutamento dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati.

7. Per quanto riguarda i giudici e talvolta i pubblici ministeri, la formazione iniziale è più o meno approfondita a seconda che siano reclutati dopo l’università o dopo anni di attività professionale. La formazione continua esiste praticamente in tutti gli Stati membri ma a livelli di qualità diversi.

8. Le strutture nazionali di formazione rispecchiano le diversità dei sistemi giudiziari nazionali. A seconda dei sistemi, l’iter formativo può essere comune a giudici, avvocati e pubblici ministeri, oppure distinto. Con riguardo ai giudici e ai pubblici ministeri, la formazione giudiziaria è organizzata, a seconda degli Stati membri, dal ministero della Giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura o della giustizia, eventualmente dai servizi del Procuratore generale dello Stato quando vi è una separazione netta tra giudici e pubblici ministeri, ovvero da istituti specializzati. In molti Stati membri[5], un solo organo è competente per la formazione dei giudici e dei pubblici ministeri, che possono tuttavia appartenere a categorie professionali distinte. Quanto agli avvocati, la formazione dipende spesso direttamente dall’ordine forense, anche in collaborazione con le università.

9. Pure i giudici amministrativi, che appartengano o meno alla stessa categoria professionale dei giudici ordinari, devono essere parte del dibattito europeo sulla formazione, specie in considerazione del ruolo essenziale che svolgono in settori come l’asilo e l’immigrazione. In linea di massima sono coinvolti tutti i giudici, comprese le giurisdizioni speciali (giudici militari, tribunali di prossimità, giudici di pace, giudici commerciali ecc.), potenzialmente chiamati ad applicare il diritto europeo.

10. Sebbene la Commissione non disponga di informazioni esaustive su questo punto, le differenze fra Stati membri in ordine alla durata della formazione sembrano notevoli. L’unico parametro comparabile è la formazione continua, vista la difformità dei sistemi di reclutamento. A volte si osserva una forte disparità di accesso alla formazione fra i giudici, i pubblici miniseri e gli avvocati. Dal punto di vista finanziario, la formazione dei giudici e dei pubblici ministeri è quasi sempre finanziata con fondi pubblici mentre quella degli avvocati dipende dalle organizzazioni professionali.

11. Non sta all’Unione ingerire nell’organizzazione dei sistemi nazionali di formazione, che è espressione delle tradizioni giuridiche e giudiziarie degli Stati membri. Tuttavia, rafforzare la fiducia reciproca significa sviluppare la formazione in misura sufficiente e dedicarle risorse sufficienti. Giudici, avvocati e pubblici ministeri devono ricevere una formazione di livello e di qualità equivalente. Il tempo dedicato alla formazione deve essere sufficiente a garantire un sistema giudiziario di qualità, ma anche lo sviluppo nei programmi di una componente europea significativa.I finanziamenti europei possono solo servire a integrare i finanziamenti nazionali, non già a sollevare gli Stati membri dall'obbligo di provvedere alla formazione adeguata delle professioni legali.

Aspetti europei della formazione giudiziaria

12. La volontà politica di rafforzare la formazione giudiziaria, chiaramente affermata a più riprese, ha assunto la forma del sostegno finanziario. In aggiunta agli organi europei che si occupano di formazione giudiziaria, le strutture nazionali di formazione hanno costituito una rete per rispondere alle sfide del rafforzamento della fiducia reciproca.

Sostegno europeo alla formazione giudiziaria

13. In sede di Consiglio dei ministri, dopo un primo dibattito promosso dall’Italia nel 1991[6], la Francia ha presentato un’iniziativa legislativa nel novembre 2000[7]. Il testo non è stato adottato ma ha permesso alla Commissione di fare un bilancio dei possibili meccanismi per strutturare la rete europea di formazione giudiziaria[8]. Nel giugno 2003 il Consiglio ha così adottato delle conclusioni sulla rete europea di formazione giudiziaria insistendo sul carattere indispensabile della formazione per il successo della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e invitando gli Stati membri e la Commissione a sostenere la rete.

14. Dal canto suo, il Parlamento europeo ha evidenziato, esaminando l’iniziativa francese, l’importanza della formazione dei professionisti della giustizia in diritto comunitario e diritto dell’Unione[9]. Più di recente, con l’adozione della raccomandazione sulla qualità della giustizia penale e l’armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri[10], il Parlamento ha sottolineato “il ruolo centrale della formazione nello sviluppo di una cultura giudiziaria comune, nonché di una cultura dei diritti fondamentali, all'interno dell'Unione, segnatamente tramite l'azione della Rete europea di formazione giudiziaria”.

15. Oltre che negli impulsi politici, lo sviluppo della formazione ha trovato stimolo nel sostegno finanziario. Dal 1996, anno in cui è stato istituito il programma Grotius[11] “allo scopo di favorire la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari e di facilitare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri” a beneficio degli operatori della giustizia, l’Unione europea ha contribuito a rafforzare la formazione dei professionisti della giustizia con una serie di programmi generali e settoriali[12].

16. La volontà del Parlamento europeo di sostenere la formazione si è concretizzata con l'istituzione di un progetto pilota diretto a rafforzare gli scambi fra autorità giudiziarie. Il programma prosegue nel 2006 integrandosi nelle proposte legislative che istituiscono il programma quadro “Diritti fondamentali e giustizia”[13] per il periodo 2007-2013 (vedi infra), il quale rafforzerà ulteriormente, nelle sezioni “Giustizia civile” e “Giustizia penale”, i mezzi dedicati alla formazione giudiziaria.

17. Nel 2005, grazie al sostegno finanziario dell’Unione alla formazione giudiziaria, sono stati numerosi gli incontri tra professionisti[14]. Ciò nondimeno, gli inviti annuali a manifestare interesse possono talvolta privilegiare il finanziamento di progetti singoli non rientranti in un insieme coerente, e rendere difficile il perpetuarsi della formazione.

18. Per questo, il programma “Diritti fondamentali e giustizia” dovrà permettere un incremento dei finanziamenti europei destinati alla formazione giudiziaria e una maggiore correlazione fra le priorità dell’Unione e le formazioni attuate, favorendo così i progetti più ambiziosi, coordinati e comportanti un vero valore aggiunto europeo.

19. Oltre agli strumenti finanziari, i meccanismi predisposti dall’Unione per promuovere la cooperazione, come la rete giudiziaria civile, Eurojust e la rete giudiziaria penale, possono svolgere un ruolo importante in ordine alla formazione diffondendo informazioni sugli strumenti giuridici dell’Unione o organizzando attività formative a livello locale. Un ruolo che potrebbe rafforzarsi in futuro.

Organi di dimensione europea implicati nella formazione giudiziaria

20. Numerosi istituti organizzano regolarmente corsi di formazione per i professionisti della giustizia. Oltre alle università, si ricordano l’Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) di Maastricht, che nel 1992 ha aperto a Lussemburgo il Centro europeo per magistrati e avvocati. Analogamente, l’Europaïsche Rechtacadémie (ERA) fondata nel 1992 a Treviri cerca di diffondere una migliore conoscenza del diritto europeo fra i giuristi e le professioni legali. L’EIPA e l’ERA sono sostenute entrambe dall’Unione europea.

21. Nel 2000 gli organi nazionali responsabili per la formazione giudiziaria negli Stati membri hanno fondato la rete europea di formazione giudiziaria (REFG/EJTN) per lo sviluppo e il coordinamento delle loro attività. L’REFG raggruppa in un’associazione gli organi nazionali di formazione[15] e si ripropone di promuovere, per i membri del corpo giudiziario europeo, un programma di formazione con una dimensione realmente europea e di sviluppare la cooperazione in materia di analisi delle necessità formative, di scambio delle esperienze, elaborazione di programmi e strumenti comuni.

22. L’REFG è uno strumento prezioso per sviluppare la formazione giudiziaria e coordinare l’azione delle diverse strutture nazionali relativamente al diritto dell’Unione. La rete ha ricevuto sovvenzioni di funzionamento a carico del bilancio dell’Unione nel 2003 e nel 2005 e coordina un’ampia parte del programma di scambi per magistrati. Dal 2007 la Commissione propone di conferire alla rete una sovvenzione di funzionamento annuale nell’ambito del programma quadro “Diritti fondamentali e giustizia” (programma specifico “Giustizia penale”).

Azione dell’UE PER LA FORMAZIONE GIUDIZIARIA

Obiettivi e necessità formative

23. L’organizzazione della formazione giudiziaria compete in primo luogo agli Stati membri che devono provvedere a integrare pienamente la dimensione europea nelle attività nazionali. Le necessità sono considerevoli. È quanto risulta, in campo penale, dal primo ciclo di valutazioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale[16]. Anche Eurojust e la rete giudiziaria civile sono giunte puntualmente a questa constatazione.

24. Occorre privilegiare tre tipi d’azione:

25. migliorare la conoscenza degli strumenti giuridici dell’Unione e della Comunità, specie nei settori in cui sono riconosciuti poteri specifici ai giudici nazionali[17];

26. migliorare le competenze linguistiche affinché le autorità giudiziarie possano comunicare direttamente fra loro come prevede la maggior parte degli strumenti;

27. sviluppare una conoscenza dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri che permetta di valutarne le esigenze rispettive nell'ambito della cooperazione giudiziaria.

28. Con riguardo al metodo, la formazione deve insistere sugli aspetti pratici che consentono un'applicazione corretta degli strumenti adottati. Oltre a conferenze e seminari, occorre mettere a punto metodi che permettano una più ampia divulgazione dei risultati. In proposito, andrebbero organizzati più corsi per formatori, affinché si rendano conto della dimensione europea dell’azione giudiziaria e siano spronati a diffonderla. Va ricercato l’uso di strumenti di formazione riutilizzabili e accessibili, anche on line, in particolar modo per quanto riguarda gli strumenti dell’Unione e le informazioni sui sistemi giudiziari nazionali cui dovranno avere accesso i professionisti interessati. Per questo, è auspicabile una stretta cooperazione tra organi di formazione nazionali, organi di formazione europei e REFG, da un lato, e Eurojust e rete giudiziaria civile e rete giudiziaria penale, dall’altro. Inoltre, l’introduzione di una componente multidisciplinare nella formazione, nel rispetto delle tradizioni nazionali, dovrebbe permettere uno scambio di vedute e esperienze fra, per esempio, giudici, pubblici ministeri, avvocati o poliziotti.

29. Il principio della comunicazione diretta fra autorità giudiziarie si scontra regolarmente con le carenti competenze linguistiche dei professionisti. Su questo punto occorre un’azione risoluta che vada incontro soprattutto ai professionisti direttamente coinvolti nella cooperazione giudiziaria.

30. Gli scambi sono un metodo eccellente per sviluppare riferimenti comuni nel rispetto delle identità nazionali. Li si potrebbe integrare con periodi di formazione di una durata adeguata presso la Corte di giustizia e con opportunità di tirocinio presso Eurojust, secondo modalità da concordarsi con ciascuna delle due istituzioni.

31. Il programma dell’Aia insiste sull’importanza di incorporare nei programmi di formazione nazionali una componente europea. Occorre distinguere a seconda del livello di sviluppo della formazione iniziale in ogni Stato membro. In linea di massima, la formazione iniziale dovrebbe anzitutto essere tale da infondere nei futuri professionisti il sentimento di appartenere a uno stesso spazio di diritti e valori. La formazione continua, invece, dovrebbe permettere a professionisti già sperimentati di far propri gli strumenti giuridici adottati dall’Unione europea. Dovrà anzitutto rivolgersi ai professionisti che si occupano di cooperazione giudiziaria, senza beninteso scartare l’obiettivo più ampio di diffondere le conoscenze.

32. Potenziando la componente europea dei programmi di formazione nazionali si dovrebbe ottenere una maggiore diffusione delle nozioni relative ai meccanismi dell'Unione. Parallelamente dovrebbe svilupparsi anche un tipo di formazione più integrata, concepita e messa in pratica a livello europeo. La rete giudiziaria civile, Eurojust, la rete giudiziaria penale e, se lo auspica, la Corte di giustizia andrebbero associate al processo di elaborazione di questo tipo di formazione, in relazione con l'REFG, con organi come l’ERA o l’EIPA e reti accademiche.

Verso una strategia europea di formazione giudiziaria

33. Rafforzare la formazione giudiziaria significa instaurare relazioni più forti fra gli organi nazionali, gli organi che operano a livello europeo e le istituzioni dell’Unione, prima fra tutte la Commissione.

34. A questo stadio, e senza precludere l’ipotesi di uno strumento normativo specifico, la Commissione desidera anzitutto sostenere finanziariamente, con il programma quadro 2007-2013 “Diritti fondamentali e giustizia”, la formazione delle professioni legali in diritto dell’Unione e diritto comunitario.

35. Nell’attuare questa formazione, occorrerà rimediare alle difficoltà dei programmi precedenti. Affinché i finanziamenti alla formazione rispondano effettivamente alle necessità essenziali e per facilitare la programmazione di attività a medio e lungo termine, i principali attori della formazione giudiziaria negli Stati membri e a livello europeo saranno consultati regolarmente, così da elaborare una strategia europea di formazione pluriennale che si rifletta in seguito nei programmi annuali.

36. Parallelamente al sostegno continuo a strutture europee come l’EIPA o l’ERA, occorre potenziare l'REFG per migliorare il coordinamento fra gli organi nazionali e instaurare fra loro legami forti e stabili. Istituire una sovvenzione annuale di funzionamento a favore della rete, da subordinare beninteso alle condizioni previste dal regolamento finanziario, è un elemento importante. L'REFG dovrebbe anche potersi cimentare nella concezione di programmi integralmente europei, insieme con gli altri organi competenti. La rete raggruppa le strutture competenti per la formazione dei giudici anzitutto, e dei pubblici ministeri soltanto nella misura in cui questi fanno parte della magistratura. Nel rispetto delle tradizioni nazionali quanto alla separazione fra giudici e pubblici ministeri, occorrerà consentire a questi ultimi di partecipare pienamente a tutte le attività messe a punto a livello europeo e gestite dalla rete. In effetti, sono numerosi i meccanismi di cooperazione, specie in campo penale, che poggiano su una buona cooperazione tra i pubblici ministeri degli Stati membri e fra questi e Eurojust. Bisognerà inoltre esaminare la questione della partecipazione dei giudici amministrativi e, più in generale, delle giurisdizioni speciali (giudici commerciali, giudici del lavoro, ecc.).

37. Occorre rafforzare anche la formazione delle altre professioni legali, in particolare degli avvocati, che svolgono un ruolo determinante. Già adesso i programmi esistenti contemplano la possibilità di finanziare azioni a loro beneficio. In futuro, il programma quadro “Diritti fondamentali e giustizia” dovrà permettere di rafforzare tali azioni per preservare l’equilibrio tra le autorità giudiziarie e le altre professioni giuridiche.

38. Sul piano finanziario, occorrerà procedere a una semplificazione che consenta di orientare meglio i finanziamenti europei verso progetti che permettano di raggiungere i gruppi target privilegiati (giudici, pubblici ministeri e avvocati). In particolare si terrà conto del ruolo preminente delle istituzioni nazionali la cui implicazione diretta dovrebbe contribuire a rafforzare le componenti europee dei programmi nazionali. Inoltre, per agevolare la pianificazione a medio termine delle attività, si potrebbero stabilire delle convenzioni quadro di partenariato il cui ruolo sarebbe quello di stabilizzare le relazioni con istituti qualificati; si potrà inoltre prevedere il ricorso una tantum a gare d’appalto per certi progetti su più ampia scala.

39. Da ultimo, la formazione giudiziaria deve potersi integrare in un contesto internazionale più ampio e dare il via a una cooperazione che oltrepassi le frontiere dell’Unione, che possa estendersi al Consiglio d’Europa (nell’ambito della rete di Lisbona) e, al di là, contribuire alla cooperazione giudiziaria con i paesi terzi e al rafforzamento dello stato di diritto nel mondo.

Conclusioni

40. La formazione giudiziaria sarà, nei prossimi anni, un tassello essenziale della costruzione dello spazio giudiziario europeo, come ha già evidenziato il programma dell’Aia. Bisogna mobilitare molti attori affinché prestino un contributo, e il programma quadro “Diritti fondamentali e giustizia” dovrebbe fungere da propulsore a tal fine. Quanto al rafforzamento della rete europea di formazione giudiziaria cui il programma dell’Aia allude esplicitamente, il sostegno finanziario risulta essere, allo stato attuale, la soluzione più adeguata. Diversa è la soluzione per cui si è optato nell’ambito della cooperazione di polizia: istituendo la CEPOL[18], l’Unione ha in effetti scelto la struttura dell’agenzia europea. Sebbene una soluzione di questo tipo non sembra imporsi allo stato attuale in ambito giudiziario, la questione dell’evoluzione delle strutture di formazione giudiziaria europea verso altre forme potrebbe essere esaminata di nuovo quando sarà giunto a termine il programma quadro “Diritti fondamentali e giustizia”.

41. L’adozione di questo programma è l’occasione per evidenziare l’importanza che l’Unione attribuisce alla formazione delle professioni giudiziarie apportando un maggiore sostegno finanziario. L’elaborazione di una strategia europea di formazione giudiziaria che coinvolga gli attori nazionali ed europei dovrà permettere un uso ottimale delle nuove risorse. All’attuale stadio di evoluzione dello spazio giudiziario europeo, la formazione dei professionisti è un elemento cruciale in quanto contribuisce a rendere effettivi, nonché visibili per il cittadino europeo, i progressi compiuti nell'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

[1] Cfr. COM(1993) 632 definitivo.

[2] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[3] SN (2001) 1200

[4] GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

[5] Austria, Belgio, Francia, Italia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.

[6] Doc. 9090/91 del 31 ottobre 1991, JUR 107, COUR 13.

[7] GU C 18 del 19.1.2001, pag. 9.

[8] SEC(2002) 635.

[9] Relazione di Evelyne Gebhardt A5-0276/2002, GU C 273 E del 14.11.2003 pag. 999.

[10] P6-TA(2005)0030 GU C 304 E dell’1.12.2005, pag. 109.

[11] Azione comune 96/636/GAI del 28 ottobre 1996 (GU L 287 dell’8.11.1996).

[12] Vedi i programmi STOP ( GU L 322 del 12.12.1996 ) e Falcone (GU L 99 del 31.3.1998) raggruppati nel 2002 nel programma AGIS ( GU L 203 dell’1.8.2002); in materia civile (GU L 115 dell’1.5.2002); nel diritto della concorrenza (decisione n. 792/2004/CE del 21 aprile 2004) e , dal 2004, il programma Hercule per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 143 del 30.4.2004) e, beninteso, l’azione Robert Schuman ( GU L 196 del 14.7.1998).

[13] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro “Diritti fondamentali e giustizia” ( GU C 211 del 30.8.2005 pag. 6 ).

[14] Nel 2005 hanno preso parte a un’azione di formazione in un altro Stato membro, nell’ambito della REFG, 1000 professionisti fra giudici e pubblici ministeri.

[15] Sono rappresentati 23 Stati membri, la Bulgaria e la Romania. Sono in corso contatti con l’Estonia e Cipro. Anche l’ERA è membro dell’REFG, mentre la rete di Lisbona, costituita nell’ambito del Consiglio d’Europa, è associata.

[16] GU C 216 dell’1.8.2001, pag. 14.

[17] Ciò vale per settori specifici come la concorrenza (si veda per esempio il regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, che conferisce alle giurisdizioni nazionali la competenza a applicare tali articoli), ma anche più generalmente nella giustizia civile e penale, specie per l’attuazione del riconoscimento reciproco.

[18] Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI, GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

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