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Document 52006DC0348

Comunicazione della Commissione al Consiglio e ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio per fornire orientamenti alla Commissione relativi alla revisione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro

/* COM/2006/0348 def. */

52006DC0348




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 28.6.2006

COM(2006) 348 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

per fornire orientamenti alla Commissione relativi alla revisione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro

RELAZIONE

L’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (TDCA) è stato firmato nell’ottobre 1999 ed è stato applicato provvisoriamente e parzialmente dal 1º gennaio 2000. Dopo essere stato ratificato da tutte le parti, l’accordo è entrato in vigore a tutti gli effetti il 1º maggio 2004.

Ai sensi dell’articolo 103 del TDCA, le parti riesaminano l’accordo dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese che potrebbero incidere sull’accordo. Tra le “altre intese” a cui si riferivano gli autori dell’accordo rientra senza dubbio l’accordo di Cotonou, che è stato anch’esso riveduto. L’articolo 18 del TDCA prevede misure supplementari nell’ambito del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali ed un riesame delle disposizioni commerciali, in particolare dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui alle ‘liste d’attesa’ del TDCA, ovvero prodotti per i quali nell’accordo non è prevista alcuna liberalizzazione degli scambi o soltanto una liberalizzazione limitata. L’articolo 30 prevede l’estensione della portata dell’accordo alla liberalizzazione della prestazione di servizi.

L’articolo 97, paragrafo 3, stabilisce che il Consiglio di cooperazione è autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dal TDCA, mentre l’articolo 106, paragrafo 1, conferisce al Consiglio di cooperazione il potere di prendere una decisione riguardo alle proposte di modifica presentate da una delle parti. È opportuno ricorrere a questa disposizione per la proposta di revisione.

Nel corso del 2004 la Commissione, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana hanno proceduto ad un riesame del TDCA, concentrandosi principalmente, ma non esclusivamente, su quelle parti dell’accordo applicate provvisoriamente. Questo riesame ha comportato l’adozione da parte del Consiglio di cooperazione, in data 23 novembre 2004, delle “conclusioni comuni” in cui si forniscono gli orientamenti di massima per una revisione del TDCA. Tali conclusioni comuni invitano, tra l’altro, ad un dialogo politico tra le parti per uno scambio di opinioni sulle questioni politiche più attuali, quali le armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo e il Tribunale penale internazionale, e raccomandano di continuare e possibilmente snellire la reciproca liberalizzazione degli scambi, considerando gli aspetti sensibili di entrambe le parti, nonché la dimensione regionale e il calendario dei negoziati in corso sull’accordo di partenariato economico in Sudafrica.

Sulla base delle suddette conclusioni comuni, i servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri nel gruppo di lavoro ACP del Consiglio hanno proseguito il dialogo e perfezionato gli obiettivi e il campo di applicazione del TDCA riveduto.

Nell’effettuare una valutazione globale di queste raccomandazioni in termini di modifiche al TDCA, i servizi della Commissione hanno concluso che non è necessaria una profonda revisione dell’accordo, che deve tuttavia essere aggiornato per riflettere le nuove disposizioni in materia politica e di sicurezza dell’accordo di Cotonou riveduto, nonché un’ulteriore liberalizzazione degli scambi, la cooperazione in settori attinenti al commercio, il rafforzamento della dimensione ambientale e il testo aggiornato di alcuni articoli relativi alla cooperazione in materia economica e in altri settori.

Al termine dei negoziati con le autorità sudafricane, la Commissione proporrà al Consiglio un testo più elaborato in forma di decisione del Consiglio di cooperazione ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare gli orientamenti riportati in allegato per la revisione del TDCA.

ORIENTAMENTI PROPOSTI PER LA REVISIONE DEL TDCA

1. INTRODUZIONE

L’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (TDCA) è stato firmato nell’ottobre 1999 ed è stato applicato provvisoriamente e parzialmente dal 1º gennaio 2000. Dopo essere stato ratificato da tutte le parti, l’accordo è entrato in vigore a tutti gli effetti il 1º maggio 2004.

Ai sensi dell’articolo 103 del TDCA, le parti riesaminano l’accordo dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese che potrebbero incidere sull’accordo. Tra le “altre intese” a cui si riferivano gli autori dell’accordo rientra senza dubbio l’accordo di Cotonou, che è stato anch’esso riveduto.

L’articolo 18 del TDCA prevede la valutazione di misure supplementari nell’ambito del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali ed un riesame delle disposizioni commerciali, in particolare dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui alle ‘liste d’attesa’ del TDCA, ovvero prodotti per i quali nell’accordo non è prevista alcuna liberalizzazione degli scambi o soltanto una liberalizzazione limitata. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, l’obiettivo di una “maggiore liberalizzazione degli scambi di servizi” formerà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di cooperazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

Il riesame del TDCA, che la Commissione, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana hanno effettuato nel corso del 2004, è sfociato nell’adozione da parte del Consiglio di cooperazione, in data 23 novembre 2004, delle “conclusioni comuni” che fissano gli orientamenti di massima per una revisione del TDCA.

2. SCOPO DELLA REVISIONE PROPOSTA

L’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione continua a rappresentare nel complesso una buona base di cooperazione tra le parti contraenti. Negli ultimi sei anni le parti non hanno mai palesato l’intenzione di voler apportare modifiche significative al testo.

Come si evince dagli articoli 18, 30 e 103 dell’accordo, l’obiettivo della revisione consiste nel prendere in esame la possibilità di un’ulteriore liberalizzazione degli scambi e nell’adeguare il TDCA ai recenti impegni internazionali, tra cui l’accordo di Cotonou riveduto, il Tribunale penale internazionale e la lotta mondiale al terrorismo. La revisione consente inoltre di rafforzare la dimensione ambientale dell’accordo, compreso l’impatto ambientale derivante dall’aumento degli scambi di merci, nonché di aggiornare il testo di alcune disposizioni.

3. QUESTIONI AFFRONTATE

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha individuato i punti seguenti da modificare:

- nel preambolo deve essere incluso un riferimento esplicito agli obiettivi di sviluppo del millennio;

- nel titolo I, relativo alla dimensione politica, l’accordo deve essere conformato alle disposizioni del Consiglio sull’inserimento negli accordi internazionali di riferimenti alla lotta al terrorismo, al Tribunale penale internazionale, alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e ad altri impegni internazionali;

- nel titolo II, relativo agli scambi commerciali, e nei suoi allegati, l’ulteriore liberalizzazione degli scambi deve essere conforme all’articolo 18. Inoltre, la risoluzione di questioni commerciali in sospeso rende necessaria qualche lieve modifica;

- nel titolo III, relativo alle questioni collegate agli scambi, occorre prendere in considerazione le norme d’origine, gli scambi di servizi, la cooperazione e l’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale;

- nel titolo IV, relativo alla cooperazione economica, è opportuno procedere ad un aggiornamento del testo per quanto concerne la cooperazione nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’agricoltura e in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie;

- nel titolo V, relativo alla cooperazione allo sviluppo, alcune disposizioni di attuazione devono essere rese conformi al nuovo regolamento finanziario della Commissione;

- nel titolo VI, relativo alla cooperazione in altri settori, è opportuno riformulare e aggiornare il testo in materia di cooperazione culturale, cooperazione su questioni connesse all’ambito di giustizia, libertà e sicurezza, lotta alla droga, riciclaggio del denaro e criminalità organizzata. Deve essere inoltre aggiunta una disposizione sulla cooperazione nel settore della migrazione;

- nel titolo VIII, deve essere migliorato il sistema di composizione delle controversie in materia di scambi commerciali e di questioni collegate agli scambi al fine di renderlo più efficace.

3.1. Obiettivi di sviluppo del millennio

Obiettivo del cambiamento proposto

Affermare l’impegno dei partner nei confronti di questi obiettivi e garantire la coerenza con il preambolo dell’accordo di Cotonou riveduto.

Modifiche proposte

Aggiungere un considerando sugli obiettivi di sviluppo del millennio.

Disposizioni pertinenti : preambolo.

3.2. Aspetti relativi alla sicurezza

Obiettivo del cambiamento proposto

Garantire coerenza con gli impegni politici espressi dall’Unione europea sulla lotta al terrorismo (conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Siviglia, 21-22 giugno 2002), sulla cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2003) e sul sostegno al Tribunale penale internazionale (posizione comune 2003/444/cfsp del 16 giugno 2003 e conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003). Conformare il TDCA all’accordo di Cotonou riveduto.

Modifiche proposte

- un impegno giuridicamente vincolante alla cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, tenendo conto del documento orientativo dell’Unione europea riguardante la clausola di non proliferazione nelle relazioni UE-paesi terzi;

- un impegno giuridicamente vincolante alla lotta contro il terrorismo;

- un riferimento nel preambolo all’impegno congiunto dell’Unione europea e dei partner ACP nei confronti della giustizia internazionale e della lotta contro l’impunità, nonché dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, entrato in vigore il 1º luglio 2002, ed un impegno giuridicamente vincolante alla cooperazione nel settore;

- un impegno giuridicamente vincolante alla cooperazione nella prevenzione di attività mercenarie.

Disposizioni pertinenti : preambolo; nuove disposizioni da inserire nel titolo I.

3.3. Dialogo politico

Obiettivo del cambiamento proposto

Conformare le disposizioni degli articoli 3 (inadempienza) e 4 (dialogo politico) all’accordo di Cotonou riveduto.

Modifiche proposte

Inserire all’articolo 3, paragrafo 4, un impegno al dialogo politico approfondito ai sensi dell’articolo 4, prima di adottare le “misure del caso”; rendere l’articolo 4 più conforme al testo riveduto dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou.

Disposizioni pertinenti : articoli 3 e 4.

3.4. Ulteriore liberalizzazione degli scambi

Obiettivo del cambiamento proposto

Inserire nuove disposizioni per un’ulteriore e reciproca liberalizzazione degli scambi o snellimento dei calendari di liberalizzazione esistenti nel settore delle merci (dazi doganali applicabili ai prodotti figuranti nelle “liste d’attesa”), tenendo conto delle disposizioni concordate nell’ambito dei negoziati CE-SADC sugli accordi di partenariato economico e degli aspetti sensibili di entrambe le parti; garantire la coerenza tra queste disposizioni e quelle concordate nell’ambito dei negoziati CE-SADC sugli accordi di partenariato economico.

Antecedenti/problema da risolvere

Le parti si sono reciprocamente trasmesse documenti circostanziati sulle ambizioni rispettive riguardo alle disposizioni commerciali da sottoporre a revisione, che sono di due tipi:

- anzitutto, migliorare il TDCA nei settori ove già esistono impegni (principalmente scambi di merci). Ciò consentirebbe anche di effettuare alcuni adeguamenti tecnici necessari agli allegati;

- in secondo luogo, estendere la portata del TDCA a settori che non sono attualmente interessati dall’accordo, o che lo sono solo in parte, e che potrebbero ad esempio comprendere impegni “OMC-plus” in diversi nuovi settori di regolamentazione.

Modifiche proposte

Ulteriore liberalizzazione degli scambi di merci (riesame dei prodotti esclusi e snellimento dei calendari di liberalizzazione esistenti riportati agli articoli 11-15 e 17, oltre ai relativi allegati); nuovi impegni giuridicamente vincolanti relativi al riesame della clausola di salvaguardia (articoli 16 e 24-26).

Disposizioni pertinenti : titolo II e allegati I-VII, in particolare gli articoli 11-15 e 17, e gli articoli 16 e 24-26.

3.5. Questioni connesse agli scambi

Obiettivo del cambiamento proposto

Inserire nuovi impegni vincolanti e una cooperazione rafforzata nei settori connessi agli scambi; garantire coerenza tra queste disposizioni e quelle concordate nell’ambito dei negoziati CE-SADC sugli accordi di partenariato economico.

Antecedenti/problema da risolvere

Questi impegni dovrebbero incentivare l’accesso regolamentato al mercato nella regione, nonché garantire maggiore trasparenza e prevedibilità per gli operatori, assicurare l’applicabilità delle norme nella regione e consolidare lo sviluppo.

Modifiche proposte

Inserire impegni vincolanti in settori quali i servizi (articoli 29-30) e gli investimenti (articoli 32-34); inserire nuovi impegni sugli appalti pubblici (articolo 45).

La cooperazione rafforzata ed eventuali impegni supplementari riguarderanno anche altri settori quali la proprietà intellettuale (articolo 46), la concorrenza (articoli 35-39), la normalizzazione e valutazione della conformità e le dogane (articoli 47-48). Per quanto riguarda le norme in materia di origine (articolo 28 e protocollo 1), potrebbe essere necessario rivedere talune norme di origine, specifiche per i prodotti, relative ad un numero limitato di linee tariffarie.

Disposizioni pertinenti : titolo III e protocollo 1.

3.6. Composizione delle controversie in materia di scambi commerciali e di questioni ad essi correlate

Obiettivo del cambiamento proposto

Conformare il sistema di composizione delle controversie a pratiche comunitarie più recenti al fine di accrescerne l’efficacia.

Antecedenti/problema da risolvere

Se all’epoca della loro negoziazione le disposizioni sulla composizione delle controversie inserite nel TDCA avevano rappresentato un grande passo in avanti, oggi esse si rivelano inferiori agli standard raggiunti in accordi più recenti. Nel sistema attuale permangono le possibilità di blocchi procedurali e non sono regolamentati aspetti rilevanti di conformità.

Modifiche proposte

Sviluppare ulteriormente le norme sulla composizione delle controversie in materia di scambi commerciali e di questioni ad essi correlate mediante un protocollo al TDCA che fissi dettagliatamente i principi e le procedure di composizione delle controversie.

Disposizioni pertinenti: articolo 104.

3.7. Disposizioni in materia di cooperazione economica

Obiettivo del cambiamento proposto

Conformare il testo di talune disposizioni al modo di pensare attuale e alla politica dell’Unione.

Antecedenti/problema da risolvere

Il TDCA è stato negoziato alla fine degli anni Novanta. Per alcune questioni ivi trattate si è registrata un’evoluzione della politica dell’Unione e dell’opinione generale. Molti dei cambiamenti proposti sono scarsamente rilevanti, o di natura tecnica, e non renderebbero quindi necessario modificare l’accordo. Poiché le modifiche sono invece necessarie per altre sezioni, si presenterebbe l’opportunità di aggiornare talune disposizioni. Si propongono modifiche sostanziali in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie, che si sono rivelate di grande ostacolo agli scambi e rendono pertanto necessaria una cooperazione rafforzata.

Modifiche proposte

Le modifiche proposte riguardano le questioni sanitarie e fitosanitarie, l’energia, il settore minerario, i trasporti, la cooperazione nel settore postale e il turismo. L’articolo 61 riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e la cooperazione nel settore agricolo. Si propone di dividere l’articolo 61 in due parti, con l’articolo 61 a contenuto prettamente ambientale e l’articolo 61 bis riguardante nello specifico la cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie. Per quanto riguarda i trasporti, si propone di dividere l’articolo 59 in due parti, con l’articolo 59 bis riguardante nello specifico la cooperazione nel trasporto marittimo. L’articolo 55 relativo alla “Società dell’informazione - Telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione” va aggiornato prendendo in considerazione, tra l’altro, l’evoluzione tecnologica, le risultanze del Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione e l’interconnessione tra le reti di ricerca della CE e del Sudafrica. Altre modifiche di minor rilievo riguardano la cooperazione rafforzata in materia di energia, in particolare nel promuovere politiche e tecnologie per l’efficienza energetica e tecnologie pulite del carbone, la cooperazione nel settore postale, il settore minerario e il turismo. È inoltre necessario affrontare l’impatto ambientale di molte di queste disposizioni.

Disposizioni pertinenti: articoli 56-61.

3.8. Cooperazione allo sviluppo

Obiettivo del cambiamento proposto

Alcune disposizioni di attuazione devono essere conformate al nuovo regolamento finanziario del Consiglio e alla proposta di regolamento che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[1] o lo strumento legislativo equivalente, una volta adottato.

Antecedenti/problema da risolvere

Il TDCA contiene talune disposizioni sull’attuazione della cooperazione allo sviluppo che sono diventate obsolete con il nuovo regolamento finanziario. Di fatto esse non sono applicate. Risulta quindi opportuno adeguare tali disposizioni, in quanto il regolamento finanziario generale si applica in tutti i campi.

Modifiche proposte

Riesaminare le disposizioni che sono diventate obsolete con il regolamento finanziario.

Disposizioni pertinenti : titolo V.

3.9. Cooperazione in altri settori

Obiettivo del cambiamento proposto

Conformare il testo di talune disposizioni al modo di pensare attuale e alla politica dell’Unione; rafforzare le disposizioni relative ai settori di giustizia, libertà e sicurezza, riciclaggio del denaro, droga e migrazione.

Antecedenti/problema da risolvere

Il TDCA è stato negoziato alla fine degli anni Novanta. Per alcune questioni ivi trattate si è registrata un’evoluzione della politica dell’Unione e dell’opinione generale. La disposizione sulla cooperazione culturale potrebbe essere aggiornata alla luce degli impegni multilaterali. La lotta alla droga e al riciclaggio del denaro figurano in un unico articolo, a testimonianza del modo di pensare dell’epoca. Poiché le due questioni sono ora considerate correlate ma alquanto distinte, sarebbe opportuno dividere la disposizione in due articoli separati con un testo aggiornato in cui inserire anche il finanziamento del terrorismo. Vanno aggiunte nuove disposizioni sulla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo e sulla cooperazione nel settore della migrazione. È necessario adottare un testo più rigoroso ed aggiornato per le disposizioni in materia ambientale. Si può inoltre prendere in considerazione la possibilità di rivedere la cooperazione rafforzata in materia di ambiente, questioni sociali, informazione, stampa e settore audiovisivo, protezione dei dati e sanità.

Modifiche proposte

Inserire all’articolo 85 un riferimento alla convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, segnatamente in relazione alla ratifica ed applicazione; dividere l’articolo 90 in due parti, con l’articolo 90 bis dedicato al riciclaggio del denaro; aggiungere nuove disposizioni nella suddetta materia; aggiornare il testo degli articoli 84, 86-89, 91 e 92.

Disposizioni pertinenti : titolo VI, articoli 84-92.

[1] COM(2004) 629.

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