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Document 52006DC0196

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)

/* COM/2006/0196 def. */

52006DC0196

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) /* COM/2006/0196 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.5.2006

COM(2006) 196 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)

Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 22 dicembre 2003, sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)[1] la Commissione ha trattato diversi temi relativi all'applicazione del regolamento in questione.

Considerando gli sviluppi del diritto comunitario e l’esigenza di apportare chiarimenti, la Commissione ritiene necessario ritornare su due temi trattati nella comunicazione summenzionata.

1) Soglia di passeggeri per “piccole isole”

Il punto 5.6 della comunicazione riguarda le procedure semplificate per il trasporto di merci e passeggeri verso “piccole isole”. Con questa definizione si intendono le isole dove il numero annuo totale di passeggeri trasportati via mare da e verso l'isola è inferiore o uguale a circa 100 000 persone.

Il 28 novembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/842/CE sull'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale[2].

La decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale devono essere ritenuti compatibili con il mercato comune e considerati esenti dall'obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione si applica alla compensazione per i collegamenti aerei o marittimi verso le isole con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale.

La Commissione ritiene che la compensazione per servizi di interesse economico generale nel settore del trasporto marittimo e le procedure di selezione delle imprese incaricate di questi servizi siano strettamente connesse e che quindi la stessa soglia di passeggeri debba essere prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2005/842/CE e nel punto 5.6 della comunicazione sul cabotaggio.

Per queste ragioni la Commissione intende applicare una soglia di 300 000 anziché 100 000 passeggeri all’anno ai fini del punto 5.6 della comunicazione sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio.

2) Navi immatricolate a Gibilterra

La sezione 2.2.2 della comunicazione sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio tratta l'accesso al cabotaggio e le condizioni di immatricolazione delle navi negli Stati membri. Il paragrafo 3 della sezione 2.2.2 riguarda le navi immatricolate a Gibilterra. Il paragrafo summenzionato prevede la possibilità di rifiutare l'accesso al cabotaggio alle navi immatricolate a Gibilterra se è accertato che le navi in oggetto non sono effettivamente soggette al trattato e al diritto comunitario derivato.

Poiché le norme comunitarie nel settore del trasporto marittimo sono interamente applicabili alle navi immatricolate a Gibilterra, l’affermazione di cui al summenzionato paragrafo 3 non è corretta e deve quindi essere rettificata.

La Commissione segnala pertanto che le navi immatricolate a Gibilterra hanno diritto di accedere al cabotaggio marittimo alle stesse condizioni di qualsiasi altra nave immatricolata in uno Stato membro.

[1] COM(2003) 595.

[2] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

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