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Document 52006AR0316

    Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi

    GU C 146 del 30.6.2007, blz. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 146 del 30.6.2007, blz. 6–6 (MT)

    30.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 146/48


    Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi

    (2007/C 146/06)

    accoglie con favore la strategia tematica della Commissione, la quale prevede un approccio integrato e olistico alla questione dei pesticidi, tale da favorire l'introduzione dei miglioramenti necessari in campo ambientale,

    nutre preoccupazione per il fatto che le disposizioni esistenti non hanno impedito che nel corso degli anni i residui di pesticidi nei prodotti alimentari siano aumentati; si compiace pertanto del previsto rafforzamento della sorveglianza di tali residui nel quadro della strategia,

    ritiene che la prevista suddivisione in zone non tenga conto in misura adeguata delle differenze tra gli aspetti geologici, geografici e idrologici delle zone in questione. Tali differenze comportano una variabilità dei rischi di infiltrazione e di diluizione di pesticidi pericolosi, variabilità che si dovrebbe riflettere nella legislazione; deplora che la definizione delle zone non tenga conto delle norme sull'impiego dei pesticidi vigenti negli Stati membri,

    ritiene che la proposta della Commissione riguardante l'obbligo di riconoscimento reciproco dei pesticidi all'interno delle suddette zone non costituisca una soluzione ideale, in quanto tale misura potrebbe accrescere il grado di inquinamento da pesticidi delle acque di superficie,

    ritiene che si debba estendere la base giuridica del regolamento (COM(2006) 388 def.) per includervi l'articolo 175, che riguarda l'ambiente,

    chiede che vengano elaborati degli obiettivi quantitativi a lungo termine per la riduzione del consumo di pesticidi.

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniStrategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 372 def.), la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 def. — 2006/0132 (COD)) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD),

    vista la decisione della Commissione europea, del 12 luglio 2006, di consultarlo su tale argomento a norma dell'articolo 265, paragrafo 3 (COM(2006) 372 def.), degli articoli 175, paragrafo 1 e 265, paragrafo 1 (COM(2006) 373 def. — 2006/0132 (COD)), nonché degli articoli 152, paragrafo 4 e 265, paragrafo 1 (COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)) del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,

    visto il proprio parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(1997) 49 def. — CdR 171/97 fin (1)),

    visto il proprio progetto di parere del 6 dicembre 2006 in merito alla Comunicazione della CommissioneArrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (COM(2006) 216 def. — CdR 159/2006 fin),

    visto il progetto di parere (CdR 316/2006 riv. 1) adottato il 27 novembre 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: DAHL, sindaco di Roskilde, DK/ALDE),

    ha adottato all'unanimità, il 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria, il seguente parere.

    1.   Punti di vista del Comitato delle regioni

    Osservazioni generali

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.1

    accoglie con favore la strategia tematica della Commissione, la quale prevede un approccio integrato e olistico alla questione dei pesticidi, tale da favorire l'introduzione dei miglioramenti necessari in campo ambientale;

    1.2

    si compiace del fatto che la Commissione aggiorni continuamente le procedure e le funzioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, garantendo così, nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, che la regolamentazione comunitaria in questo campo tenga conto delle ultime scoperte scientifiche;

    1.3

    considera adeguati gli obiettivi della strategia tematica, la quale, limitando l'uso di pesticidi e favorendo la ricerca di alternative meno nocive, mira a realizzare un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute;

    1.4

    si compiace del fatto che le disposizioni in materia di protezione dei dati escludano l'impiego di dati ricavati dalla sperimentazione su animali; ciò servirà ad evitare esperimenti inutili e contribuirà a limitare quanto possibile il ricorso a tale tipo di sperimentazione;

    1.5

    si compiace del fatto che la strategia tematica miri a creare degli orientamenti per l'utilizzazione dei pesticidi per i quali la regolamentazione comunitaria esistente è insufficiente;

    1.6

    valuta favorevolmente il fatto che la strategia contenga degli strumenti di sorveglianza e di rendiconto dei progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione degli obiettivi;

    1.7

    riconosce che un'utilizzazione ragionevole dei pesticidi comporta considerevoli aumenti di produttività, secondo quanto risulta dall'analisi di impatto eseguita dalla Commissione (SEC(2006) 894), pur riconoscendo altresì che l'impatto ambientale dell'uso di questi prodotti risulta ancora grave;

    1.8

    riconosce inoltre che il settore dei pesticidi, con i suoi circa 26.000 addetti, rappresenta un importante datore di lavoro nell'UE; si compiace pertanto del fatto che la strategia tematica, stando all'analisi di impatto, comporterà la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro nel settore, nonché un fatturato aggiuntivo di 380 milioni di euro per il settore agricolo; essa sarà inoltre in sintonia con gli obiettivi della strategia di Lisbona;

    1.9

    si compiace del fatto che attraverso la strategia si intenda accrescere la sicurezza dell'uso dei pesticidi, grazie alla verifica e alla certificazione delle attrezzature, alla promozione dello stoccaggio sicuro dei pesticidi e alle misure di formazione dei distributori e degli utilizzatori professionali. Ciò accrescerà l'efficacia della loro utilizzazione, a beneficio di tutte le parti in causa;

    1.10

    nutre preoccupazione per il fatto che le disposizioni esistenti non hanno impedito che nel corso degli anni i residui di pesticidi nei prodotti alimentari siano aumentati; si compiace pertanto del previsto rafforzamento della sorveglianza di tali residui nel quadro della strategia e chiede che vengano svolti controlli rigorosi su eventuali residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi importati, in particolare in quelli provenienti da paesi dove le restrizioni dell'uso di pesticidi potrebbero essere meno rigide;

    1.11

    si compiace del fatto che la proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi faccia riferimento alla direttiva quadro in materia di acque: tale approccio è inteso a rendere più coerenti gli sforzi dell'UE nel settore dell'ambiente; invita pertanto la Commissione a fare riferimento alla direttiva quadro in materia di acque anche nella proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari;

    1.12

    comprende bene che la Commissione intenda rafforzare la concorrenza, il dinamismo e il libero scambio nell'Unione europea; ritiene tuttavia essenziale che al centro della strategia tematica in materia di pesticidi si trovino l'ambiente e la salute dei cittadini;

    1.13

    giudica pertanto che il riconoscimento comune obbligatorio dei pesticidi all'interno delle tre zone, previsto dalla proposta di regolamento, sia inappropriato se lo si confronta alle disposizioni attualmente in vigore. Negli Stati membri di una medesima zona le condizioni possono essere differenti, ragion per cui ciascuno Stato membro deve poter adottare norme più severe in materia di pesticidi. Per fare un esempio, in diversi Stati membri le acque sotterranee non trattate sono utilizzate come acqua potabile. L'introduzione forzata di pesticidi sinora vietati metterebbe in pericolo tale pratica, con ovvie conseguenze economiche per le amministrazioni locali e regionali e per gli Stati membri. Fa osservare che la fornitura di acqua potabile di buona qualità direttamente dal rubinetto contribuisce alla qualità della vita.

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    2.1

    ritiene che la prevista suddivisione in zone non tenga conto in misura adeguata delle differenze tra gli aspetti geologici, geografici e idrologici delle zone in questione. Tali differenze comportano una variabilità dei rischi di infiltrazione e di diluizione di pesticidi pericolosi, variabilità che si dovrebbe riflettere nella legislazione; deplora che la definizione delle zone non tenga conto delle norme sull'impiego dei pesticidi vigenti negli Stati membri. Se tale ripartizione sarà mantenuta, occorrerà almeno prevedere un numero maggiore di zone. Se il sistema delle zone venisse adottato occorrerebbe anche prevedere delle modalità per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari tra regioni confinanti ma appartenenti a zone differenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori e dell'ambiente;

    2.2

    ritiene che la proposta della Commissione riguardante l'obbligo di riconoscimento reciproco dei pesticidi all'interno delle suddette zone non costituisca una soluzione ideale, in quanto tale misura potrebbe accrescere il grado di inquinamento da pesticidi delle acque di superficie. Questo inquinamento costituirebbe una minaccia per gli organismi acquatici come pure, in alcuni casi, per le popolazioni, uniche nel loro genere, di uccelli e di vertebrati presenti nelle regioni in questione. Reputa che l'approccio proposto non sia compatibile con il requisito generale della direttiva quadro in materia di acque: evitare un aggravamento della situazione delle zone acquatiche;

    2.3

    considera che l'obiettivo generale del mutuo riconoscimento richieda una maggiore cooperazione e uno scambio di informazioni tra Stati membri nelle zone in questione, al fine di permettere una rapida verifica dei mezzi approvati in un altro paese della stessa zona; considera pertanto inopportuno il riconoscimento reciproco obbligatorio dei pesticidi; osserva infine che, qualora tale riconoscimento venga mantenuto, bisognerebbe chiarire l'impatto della ripartizione in zone e tenere conto dell'esigenza di adeguare tale ripartizione alle circostanze;

    2.4

    chiede che vengano applicati criteri più restrittivi per quanto riguarda l'impatto ambientale, tenendo conto del fatto che quelli in vigore sinora non sono sufficienti a mantenere l'attuale elevato livello di protezione; è tuttavia favorevole all'introduzione di criteri di esclusione per l'autorizzazione di sostanze attive. Per quanto riguarda l'impatto sulla salute tali criteri sono accettabili;

    2.5

    ritiene che si debba estendere la base giuridica del regolamento (COM(2006) 388 def.) per includervi l'articolo 175, che riguarda l'ambiente. Tale misura risulterà importante ai fini della ponderazione delle future questioni di interpretazione e per le misure di protezione dell'ambiente adottate dagli Stati membri;

    2.6

    è favorevole all'introduzione di un principio volto a sostituire taluni fitofarmaci con altri meno pericolosi o con metodi differenti da quelli chimici;

    2.7

    chiede che vengano migliorati i criteri di designazione degli eventuali prodotti sostitutivi, in maniera che sia possibile sostituire un numero maggiore di sostanze. Anche le regole dovrebbero essere migliorate, affinché gli Stati membri abbiano la possibilità di sostituire i fitofarmaci sulla base di una valutazione delle caratteristiche degli additivi che vi sono contenuti;

    2.8

    chiede inoltre che i pesticidi che possono infiltrarsi nelle acque sotterranee siano classificati nel gruppo delle sostanze ad alto rischio;

    2.9

    reputa che le autorizzazioni per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari non debbano essere concesse a tempo illimitato dopo il primo rinnovo, vale a dire dopo dieci anni. Qualora venissero introdotti, ad esempio, nuovi requisiti in materia di informazione o nuovi orientamenti per la valutazione, il fatto che non occorra rinnovare l'autorizzazione potrebbe avere ripercussioni negative;

    2.10

    si oppone all'introduzione di una procedura di autorizzazione più flessibile per i fitofarmaci le cui sostanze attive sono considerate a basso rischio; dato che tutti i fitofarmaci possono comportare un certo rischio per la salute umana o per l'equilibrio naturale, è indispensabile che siano sottoposti a una procedura di autorizzazione rigorosa;

    2.11

    raccomanda che la vendita di pesticidi avvenga sotto la supervisione di un professionista accreditato o di personale sanitario competente;

    2.12

    chiede che vengano elaborati degli obiettivi quantitativi a lungo termine per la riduzione del consumo di pesticidi conformemente alle raccomandazioni contenute nel Sesto programma quadro, e che si favoriscano metodi di produzione a ridotto, o nullo, uso di pesticidi, come nell'agricoltura biologica;

    2.13

    chiede che negli articoli 21 e 43 del regolamento venga inserito un riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro in materia di acque;

    2.14

    si compiace della portata della consultazione svolta nel quadro della strategia tematica, e del fatto che essa sia stata estesa anche alle amministrazioni locali e regionali; chiede che tali amministrazioni siano coinvolte maggiormente nel gruppo di esperti sulla strategia tematica, il cui compito è fornire consulenza in materia di buone pratiche e controllare l'attuazione della strategia tematica. Ritiene inoltre che le amministrazioni locali e regionali dovrebbero essere coinvolte maggiormente nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di azione nazionali. Grazie alla loro eccellente conoscenza della situazione sul campo, esse possono infatti fornire un prezioso contributo nel quadro di tale dibattito, che dovrebbe coinvolgere la società civile.

    Raccomandazione 1

    Articolo 30 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari

    COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento

    Articolo 30

    Contenuto

    1.   L'autorizzazione stabilisce su quali colture ed a quale scopo può essere usato il prodotto fitosanitario.

    2.   L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti la commercializzazione e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono le condizioni di impiego che devono essere soddisfatte per rispettare le prescrizioni del regolamento che approva le sostanze attive, i fitoprotettori ed i sinergizzanti. L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE.

    3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

    (a)

    una restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario per proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori interessati;

    (b)

    l'obbligo di informare preventivamente i vicini, i quali potrebbero essere esposti alla nebulizzazione del pesticida ed abbiano chiesto di essere informati, che il prodotto verrà utilizzato.

    Articolo 30

    Contenuto

    1.   L'autorizzazione stabilisce su quali colture ed a quale scopo può essere usato il prodotto fitosanitario.

    2.   L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti la commercializzazione e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono le condizioni di impiego che devono essere soddisfatte per rispettare le prescrizioni del regolamento che approva le sostanze attive, i fitoprotettori ed i sinergizzanti. L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE.

    3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere:

    (a)

    una restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario per proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori interessati, come pure l'ambiente;

    (b)

    l'obbligo di informare preventivamente i vicini, i quali potrebbero essere esposti alla nebulizzazione del pesticida ed abbiano chiesto di essere informati, che il prodotto verrà utilizzato.

    Motivazione

    La menzione dell'ambiente nell'articolo 30, paragrafo 3, serve a garantire la tutela dell'ambiente, comprese le acque sotterranee. La recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee stabilisce dei valori limite per i pesticidi nelle acque sotterranee. La proposta di regolamento non dovrebbe interferire con gli obblighi che ricadono sugli Stati membri nel quadro di tale direttiva. Pertanto gli Stati membri, allorché autorizzano i prodotti fitosanitari, devono poter stabilire limitazioni nazionali, sulla base delle rispettive condizioni specifiche, per potersi conformare alla suddetta direttiva.

    Raccomandazione 2

    Articolo 40 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari

    COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)

    Testo proposto dalla Commissione europea

    Emendamento

    Articolo 40

    Autorizzazione

    1.   Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell'articolo 39 autorizza il prodotto fitosanitario interessato alle stesse condizioni imposte dallo Stato membro di riferimento, compresa la classificazione ai fini della direttiva 1999/45/CE.

    2.   In deroga al paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni supplementari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

    Articolo 40

    Autorizzazione

    1.   Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell'articolo 39 autorizza il prodotto fitosanitario interessato alle stesse condizioni imposte dallo Stato membro di riferimento, compresa la classificazione ai fini della direttiva 1999/45/CE.

    2.   In deroga al paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni supplementari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

    3.   In deroga al paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto comunitario, uno Stato membro può negare l'autorizzazione richiesta a norma dell'articolo 39 qualora vi siano dati scientifici o tecnici che indicano che qualora l'autorizzazione fosse concessa, sul suo territorio non sarebbero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29.

    Motivazione

    La recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee stabilisce dei valori limite per i pesticidi nelle acque sotterranee. La proposta di regolamento in esame non dovrebbe interferire con gli obblighi che ricadono sugli Stati membri nel quadro di tale direttiva.

    La proposta di regolamento che prevede l'obbligo di riconoscimento reciproco si basa sulla supposizione che le condizioni prevalenti in una determinata zona siano relativamente simili. Tuttavia le condizioni possono variare considerevolmente. Bisogna quindi far sì che ciascuno Stato membro possa negare il riconoscimento reciproco nei casi in cui la concessione dell'autorizzazione comporterebbe sul suo territorio una violazione della direttiva sulle acque sotterranee.

    Bruxelles, 13 febbraio 2007.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Michel DELEBARRE


    (1)  GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.


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