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Document 52006AP0518

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Persone" recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 - C6-0383/2005- 2005/0187(CNS))

    GU C 316E del 22.12.2006, p. 252–265 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52006AP0518

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Persone" recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 - C6-0383/2005- 2005/0187(CNS))

    Gazzetta ufficiale n. 316 E del 22/12/2006 pag. 0252 - 0265


    P6_TA(2006)0518

    Programma specifico "Persone" 2007-2013 (settimo programma quadro CE di RSTD) *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Persone" recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0442 — C6-0383/2005— 2005/0187(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0442) [1] e la proposta modificata (COM(2005)0442/2) [1],

    - visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0383/2005),

    - visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    - viste la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0360/2006);

    1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2. ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio, in conformità alle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [2] del 17 maggio 2006;

    3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |

    Emendamento 1

    Considerando 4

    (4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri e altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente. | (4) Il programma quadro integra le attività svolte negli Stati membri e altre azioni comunitarie necessarie per l'impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione permanente, la competitività e l'innovazione, il lavoro, le pari opportunità e la parità di trattamento, la garanzia di adeguate condizioni di lavoro, l'industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente. |

    Emendamento 2

    Considerando 7

    (7) La dimensione internazionale è un elemento fondamentale delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo in Europa. Come stabilito all'articolo 170 del Trattato, al presente programma specifico possono partecipare i paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, mentre ai progetti possono partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché alle azioni mirate condotte nell'ambito del presente programma specifico possono partecipare singoli ricercatori di paesi terzi. | (7) La cooperazione internazionale e le esperienze internazionali dei ricercatori rivestono un'importanza fondamentale per le attività di ricerca e sviluppo in Europa. Come stabilito all'articolo 170 del Trattato, al presente programma specifico possono partecipare i paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, mentre ai progetti possono partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché alle azioni mirate condotte nell'ambito del presente programma specifico possono partecipare, senza alcuna forma di discriminazione, singoli ricercatori di paesi terzi e ricercatori europei residenti all'estero. A tal fine dovrebbe essere compiuto un particolare sforzo per accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionale acquisite nei paesi terzi, adottando una strategia di incentivazione incentrata non solo sulla retribuzione dei ricercatori ma anche sulle loro condizioni di lavoro. |

    Emendamento 3

    Considerando 8

    (8) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | (8) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come per esempio l'integrità della persona, la parità tra donne e uomini e la possibilità di conciliare la vita familiare e la vita professionale, e devono ribadire il valore civico e umanistico della ricerca, nel rispetto della diversità etica e culturale. |

    Emendamento 4

    Considerando 9

    (9) Il programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile. | (9) Il programma quadro deve contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile. |

    Emendamento 5

    Considerando 9 bis (nuovo)

    | (9 bis) Il programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere la scelta delle facoltà scientifiche, incentivando soprattutto la presenza femminile nelle discipline scientifiche e nelle aree tecnologiche. |

    Emendamento 6

    Considerando 10 bis (nuovo)

    | (10 bis) Onde snellire le procedure di gara e ridurne i costi, la Commissione dovrebbe creare una banca di dati dei partecipanti alla gara quale prerequisito per le notifiche. |

    Emendamento 7

    Considerando 11

    (11) È inoltre opportuno adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e delle eventuali modifiche future, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell' 11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). | (11) È inoltre opportuno adottare misure atte a controllare, da un lato, l'efficacia dei finanziamenti erogati e, dall'altro, l'efficacia dell'utilizzo di tali fondi, a prevenire le irregolarità e le frodi, nonché a intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e delle eventuali modifiche future, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell' 11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). |

    Emendamento 8

    Considerando 13

    (13) In fase di attuazione del presente programma occorre considerare con particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell'ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione dell' 11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. | (13) In fase di attuazione del presente programma occorre considerare con particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la previsione di misure idonee alla conciliazione tra la vita lavorativa e familiare, tra cui ad esempio borse di ricerca a tempo parziale, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell'ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione dell' 11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. |

    Emendamento 9

    Considerando 14

    (14) Il presente programma s'inquadra nella strategia integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa e ne sostiene l'approfondimento e l'attuazione, sulla base della"Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca" e del documento "I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere", e tiene conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S. | (14) Il presente programma s'inquadra nella strategia integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa e mira alla creazione di un vero e proprio Spazio europeo della ricerca secondo quanto previsto nella"Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca" e nel documento "I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere", e tiene conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S. |

    | Al fine di creare un vero e proprio Spazio europeo della ricerca, si invitano gli Stati membri ad applicare la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. |

    Emendamento 10

    Considerando 14 bis (nuovo)

    | (14 bis) Questo programma mira ad aumentare qualitativamente e quantitativamente il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, anche attraverso il riconoscimento della "professione" di ricercatore. In tal modo si favorirebbe il mantenimento dell'eccellenza nella ricerca di base, un organico sviluppo della ricerca tecnologica e si incoraggerebbe fortemente la mobilità dei ricercatori europei da/e per l'Europa. Un simile approccio contribuirebbe inoltre a creare le condizioni adatte per indurre i migliori ricercatori stranieri a effettuare le loro ricerche in Europa. |

    Emendamento 11

    Articolo 2, comma 1

    Il programma specifico sosterrà le attività attinenti al programma "Persone", rafforzando, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa. Le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette "Azioni Marie Curie", saranno potenziate dando maggiore rilievo ad aspetti fondamentali quali le capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali | Il programma specifico sosterrà le attività attinenti al programma "Persone", che incentivano l'accesso del ricercatore alla professione, rafforzando, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano, e in particolare femminile, nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa, e promuovono la parità di accesso al settore, sia per le donne che per gli uomini, tenendo particolarmente conto dei bisogni dei ricercatori disabili. Le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette "Azioni Marie Curie", saranno potenziate, dando maggiore rilievo ad aspetti fondamentali quali le capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali. |

    Emendamento 12

    Articolo 3, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovo)

    | La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate vengano realizzate in modo efficace e in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. |

    | La spesa amministrativa complessiva del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva che si propone di istituire, dovrebbe essere proporzionata alle attività svolte nell'ambito del programma specifico e sottoposta alla decisione delle autorità di bilancio e legislative. |

    | Gli stanziamenti di bilancio vengono utilizzati attenendosi al principio della buona gestione finanziaria, ovvero in conformità ai principi di economia, di efficienza, di efficacia e di proporzionalità. |

    Emendamento 13

    Articolo 4, paragrafo 1

    1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali. | 1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |

    Emendamento 14

    Articolo 4, paragrafo 3

    3. Nell'ambito del presente programma non sono finanziate le seguenti attività di ricerca: | 3. Nell'ambito del presente programma non sono finanziate le seguenti attività di ricerca: |

    —attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri; | —attività di ricerca finalizzate alla clonazione di embrioni umani, |

    —attività di ricerca da svolgere in uno Stato membro in cui sono vietate. | —attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani, in grado di rendere tali modifiche ereditarie, |

    | —attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali e attività di ricerca che utilizzano cellule ottenute da tali embrioni. |

    Emendamento 15

    Articolo 5 bis (nuovo)

    | Articolo 5 bis La Commissione informa anticipatamente l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato al bilancio generale dell'Unione europea. |

    Emendamento 16

    Articolo 6, paragrafo 1

    1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicate in allegato, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di attuazione. | 1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicate in allegato, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di attuazione. È opportuno realizzare tale programma di lavoro anche per semplificare le procedure di accesso al programma quadro e favorire la diffusione delle informazioni in merito alle azioni condotte nel quadro dello stesso. |

    Emendamento 17

    Articolo 6, paragrafo 2

    2. Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e sarà opportunamente aggiornato. | 2. Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca, di formazione dei ricercatori e di sviluppo delle carriere professionali svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali, come pure del contributo previsto, in termini di valore aggiunto europeo, del previsto impatto sulla competitività industriale e dei rapporti con altre politiche comunitarie. Esso è opportunamente aggiornato. |

    Emendamento 18

    Articolo 6, paragrafo 3

    3. Il programma di lavoro stabilirà i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell'ambito degli schemi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri di cui sopra servono a valutare i proponenti (ricercatori/organizzazioni) sotto il profilo della qualità e del loro potenziale di ulteriori progressi, eventualmente della loro capacità di attuazione; la qualità dell'attività proposta nel campo della formazione scientifica e/o del trasferimento delle conoscenze; il plusvalore della partecipazione comunitaria e l'effetto strutturante dell'attività proposta in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi del programma specifico e del programma di lavoro. Detti criteri ed eventuali. possono essere ulteriormente elaborati o completati nel programma di lavoro. | 3. La valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell'ambito degli schemi di finanziamento e la selezione dei progetti sono effettuate nel rispetto dei seguenti principi: |

    | — eccellenza scientifica e/o tecnologica; |

    | —il modo in cui il progetto è legato agli obiettivi del programma specifico; |

    | —la qualità e capacità di esecuzione dei proponenti (ricercatori/organizzazioni) e il loro potenziale per un progresso ulteriore; |

    | —l'attuazione del principio di eguale trattamento e delle pari opportunità per uomini e donne; |

    | —la qualità dell'attività proposta per quanto riguarda gli obiettivi di formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze. |

    | A tale riguardo, nel programma di lavoro sono specificati con dovizia di particolari i criteri di valutazione e di selezione e possono essere aggiunti ulteriori requisiti, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi. |

    Emendamento 19

    Articolo 7, paragrafo 2

    2. Per l'approvazione del programma di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica la procedura stabilita all'articolo 8, paragrafo 2. | 2. Per l'approvazione del programma di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica la procedura di gestione stabilita all'articolo 8, paragrafo 2. |

    Emendamento 20

    Articolo 8, paragrafo 4

    4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è stabilito a due mesi. | 4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è stabilito a due mesi. |

    Emendamento 21

    Articolo 8, paragrafo 5

    5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e lo informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma. | 5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato e alla commissione competente del Parlamento europeo dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e li informa di tutte le azioni di RST finanziate nell'ambito di questo programma. |

    Emendamento 22

    Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

    | 5 bis. La relazione della Commissione contiene una valutazione di affidabilità della gestione finanziaria, nonché dell'efficacia e della regolarità della gestione di bilancio ed economica di questo programma. |

    Emendamento 23

    Articolo 8 bis (nuovo)

    | Articolo 8 bis La Commissione sottopone agli organi competenti la presente decisione e una relazione sull'attuazione del programma specifico, affinché siano riesaminati in tempi tali da consentire che la procedura di modifica della presente direttiva possa essere ultimata entro la fine del 2010. |

    Emendamento 24

    Articolo 8 ter (nuovo)

    | Articolo 8 ter La Commissione vigila sull'indipendenza del controllo, della valutazione e della revisione di cui all'articolo 7 della decisione che istituisce il programma quadro, per quanto riguarda le attività svolte nei settori cui si riferisce il presente programma specifico. |

    Emendamento 25

    Allegato, Introduzione, comma 1

    Nel campo scientifico e tecnologico la quantità e qualità delle risorse umane rappresentano dei vantaggi concorrenziali determinanti. L'obiettivo strategico globale del presente programma è di rendere l'Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell'efficienza dell'Europa nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità — a livello europeo — all'organizzazione, all'esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, nonché alla forte partecipazione delle donne nella ricerca e nello sviluppo. | Nel campo scientifico e tecnologico le risorse umane sono importanti per una competitività e uno sviluppo sempre più basati sulla conoscenza. La presenza di numerosi scienziati di grande levatura rappresenta un vantaggio concorrenziale per l'Europa. L'obiettivo strategico globale del presente programma è anche quello di migliorare costantemente i centri di ricerca universitari per rendere l'Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell'efficienza dell'Europa nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità all'organizzazione, all'esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, promuovendo possibilità di passaggio dal mondo accademico a quello dell'industria e in senso opposto, nonché allo sviluppo attivo della carriera dei ricercatori, tenendo particolarmente conto della partecipazione delle donne nella ricerca e nello sviluppo e promovendo nel contempo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. |

    Emendamento 26

    Allegato, Introduzione, comma 2

    Il programma sarà realizzato mediante investimenti sistematici nel capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di "Azioni Marie Curie", volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione iniziale per la ricerca fino allo sviluppo di carriera e alla formazione permanente. Gli elementi chiave delle "Azioni Marie Curie" sono la mobilità, sia transnazionale che intersettoriale, il riconoscimento delle esperienze acquisite nei vari settori e paesi, nonché la creazione di condizioni di lavoro adeguate. | Delle raccomandazioni formulate nella Carta europea dei ricercatori e nel codice di condotta per l'assunzione di ricercatori si dovrà tener conto nel quadro del programma che sarà realizzato mediante investimenti sistematici sul capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di "Azioni Marie Curie", con particolare riferimento al valore aggiunto europeo che esse generano come effetto strutturante sullo Spazio europeo della ricerca. Queste azioni sono volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori in tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione iniziale per la ricerca fino allo sviluppo professionale e alla formazione permanente nel settore pubblico e privato. Gli elementi chiave delle "Azioni Marie Curie" sono la mobilità, sia transnazionale sia intersettoriale, il riconoscimento delle esperienze acquisite nei vari settori e paesi, la creazione di condizioni di lavoro adeguate, in termini sia di indipendenza nella ricerca, sia di adeguamento delle remunerazioni verso i migliori standard internazionali, nonché di maggiore attenzione alle coperture sociali e assicurative. |

    | Infine, per favorire la mobilità dei ricercatori all'interno dell'Unione europea, è necessario iniziare a prevedere azioni volte all'armonizzazione dei regimi fiscali per i ricercatori. |

    Emendamento 27

    Allegato, "Introduzione", comma 3 bis (nuovo)

    | Può anche essere fornito sostegno a posizioni post-dottorato destinate a permettere a ricercatori dei nuovi Stati membri di partecipare a gruppi di ricerca già istituiti in altri Stati membri. |

    Emendamento 28

    Allegato, Introduzione, comma 4

    Un plusvalore fondamentale di questo programma è costituito dalla forte partecipazione delle imprese, incluse le PMI. Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la cooperazione tra l'industria e le università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, mentre per i partenariati e i percorsi industria-università è prevista un'azione specifica. | Un plusvalore fondamentale di questo programma è costituito dalla partecipazione delle imprese, incluse le PMI. Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la cooperazione tra l'industria e le università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, mentre per i partenariati e i percorsi industria-università è prevista un'azione specifica. Occorre preservare, nell'ambito della cooperazione tra industria e università, la libertà accademica dei ricercatori. |

    Emendamento 29

    Allegato, Introduzione, comma 4 bis (nuovo)

    | Nell'ambito delle azioni Marie Curie, un'attenzione particolare deve essere riservata alla protezione e alla condivisione della proprietà intellettuale prodotta tramite adeguate clausole contrattuali, che tutelino il ricercatore individuale, quando dall'opera d'ingegno derivi un brevetto produttivo di beni immessi sul mercato. |

    Emendamento 30

    Allegato, Introduzione, comma 5

    La dimensione internazionale, componente fondamentale delle risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà integrata nell'ambito dello sviluppo di carriera e realizzata mediante il rafforzamento e l'arricchimento della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori, nonché mediante il richiamo in Europa di talenti della ricerca. La dimensione internazionale sarà integrata in tutte le "Azioni Marie Curie" e sarà anche oggetto di azioni autonome. | La dimensione internazionale, componente fondamentale delle risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà integrata nell'ambito dello sviluppo di carriera, sia per le donne che per gli uomini, e realizzata mediante il rafforzamento e l'arricchimento della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori, nonché mediante il richiamo in Europa di talenti della ricerca, creando a tal fine opportuni incentivi. La dimensione internazionale sarà integrata in tutte le "Azioni Marie Curie" e sarà anche oggetto di azioni autonome. |

    Emendamento 31

    Allegato, Introduzione, comma 6

    Si terrà debito conto dei principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Il programma mira ad assicurare l'integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando la parità di opportunità in tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso valutazioni comparative della partecipazione per genere (con un obiettivo minimo di partecipazione femminile del 40 %). Le azioni saranno altresì concepite in modo da consentire ai ricercatori di trovare un giusto equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata, e da agevolare il reinserimento nel mondo della ricerca dopo un'interruzione. Ove opportuno, il presente programma specifico terrà conto altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più ampi della ricerca che si intende realizzare e delle sue possibili applicazioni, valutando altresì gli effetti a livello socioeconomico dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue prospettive. | Si terrà debito conto dei principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Il programma mira ad assicurare l'integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando la parità di opportunità in tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso valutazioni comparative della partecipazione per genere (con un obiettivo minimo di partecipazione femminile del 40 %). Le azioni saranno altresì concepite in modo da eliminare gli ostacoli alla mobilità e consentire ai ricercatori di trovare un giusto equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata, fornendo opportuni incentivi di sostegno alle loro famiglie e contribuendo sia all'inserimento stabile del ricercatore nel mondo del lavoro sia al suo reinserimento nel mondo della ricerca dopo un'interruzione. Ove opportuno, il presente programma specifico terrà conto altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più ampi della ricerca che si intende realizzare e delle sue possibili applicazioni, valutando altresì gli effetti a livello socioeconomico dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue prospettive. |

    Emendamento 32

    Allegato, Introduzione, comma 7

    Al fine di sfruttare appieno le possibilità dell'Europa di attrarre ricercatori, le "Azioni Marie Curie" creeranno sinergie concrete sia con altre azioni nell'ambito della politica comunitaria della ricerca, sia con azioni avviate nel quadro di altre politiche comunitarie, quali ad es. l'istruzione, la coesione e l'occupazione. Si cercherà di creare tali sinergie anche con le azioni attuate a livello nazionale ed internazionale. | Al fine di sfruttare appieno le possibilità dell'Europa di attrarre ricercatori, le "Azioni Marie Curie" creeranno sinergie concrete sia con altre azioni nell'ambito della politica comunitaria della ricerca, sia con azioni avviate nel quadro delle politiche comunitarie, vigilando a che la dimensione di parità di genere sia integrata in settori quali ad es. l'istruzione, la coesione e l'occupazione. Si cercherà di creare tali sinergie anche con le azioni attuate a livello regionale, nazionale ed internazionale, soprattutto al fine di conseguire la coesione regionale, tenendo conto della necessità che le regioni meno sviluppate attraggano ricercatori per sviluppare le proprie strategie di sviluppo a medio e a lungo termine. |

    Emendamento 33

    Allegato, Introduzione, comma 7 bis (nuovo)

    | Sarà fondamentale rafforzare il legame fra ricerca e i processi di riforma e convergenza dei cicli universitari (il processo di Bologna) in maniera tale da favorire la mobilità dei ricercatori e da evitare che tale convergenza porti ad un modello esclusivamente concentrato sulla rapida conclusione dei cicli universitari, a scapito di esperienze all'estero. |

    Emendamento 34

    Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 1

    Nel quadro di questa azione si finanzia la formazione iniziale dei ricercatori, solitamente i primi quattro anni di carriera dei ricercatori e, se necessario, un ulteriore anno per il completamento della formazione iniziale. L'azione mira a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori nel settore pubblico e privato e a rendere quindi più allettante per i giovani ricercatori la scelta di una carriera nel settore della ricerca, servendosi di un meccanismo transnazionale per la costituzione di reti di contatto, volto a strutturare una condivisione effettiva della formazione iniziale per la ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i paesi associati tanto nel settore pubblico che privato. | Nel quadro di questa azione si finanzia la formazione iniziale dei ricercatori, che è solitamente di quattro anni (tempo pieno equivalente) di carriera e, se necessario, di un ulteriore anno per il completamento della formazione iniziale. L'azione mira a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori nel settore pubblico e privato e a rendere quindi più allettante per i giovani la scelta di una carriera nel settore della ricerca, servendosi di un meccanismo transnazionale per la costituzione di reti di contatto, volto a strutturare una condivisione effettiva della formazione iniziale per la ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i paesi associati tanto nel settore pubblico sia in quello privato. |

    Emendamento 35

    Allegato, Attività "Formazione iniziale dei ricercatori", comma 3

    Il programma comune di formazione per la ricerca dev'essere coerente sotto il profilo del livello qualitativo e contemplare opportuni meccanismi di supervisione e tutorato. Il programma comune di formazione sfrutterà le competenze complementari dei soggetti partecipanti alla rete, comprese quelle delle imprese, nonché altre sinergie. Dovrà esigere il riconoscimento reciproco della qualità della formazione e, ove possibile, dei diplomi e di altri certificati rilasciati nel quadro del programma. | Il programma comune di formazione per la ricerca dev'essere coerente sotto il profilo del livello qualitativo e contemplare opportuni meccanismi di supervisione e tutorato. Il programma comune di formazione sfrutterà le competenze complementari dei soggetti partecipanti alla rete, comprese quelle delle imprese, nonché altre sinergie. Dovrà esigere il riconoscimento reciproco della qualità della formazione e, ove possibile, dei diplomi e di altri certificati rilasciati nel quadro del programma. Un'attenzione particolare sarà prestata alla problematica dell'inserimento a lungo termine dei ricercatori nel mondo del lavoro. |

    Emendamento 36

    Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 5, punto 2 bis (nuovo)

    | —la possibilità di istituire, presso le università, posti a tempo determinato per ricercatori che lavorano nelle imprese, al fine di potenziare la cooperazione tra le università e le imprese e di garantire il trasferimento delle conoscenze; |

    Emendamento 37

    Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 5, punti 3 bis e 3 ter (nuovi)

    | —le azioni di cooperazione con paesi terzi a fini di formazione dei ricercatori ad inizio carriera; |

    | —il sostegno a pubblicazioni, studi e libri ad opera di ricercatori, allo scopo di diffondere conoscenze e favorire la formazione teorico-scientifica dei ricercatori. |

    Emendamento 38

    Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, comma 2

    I ricercatori beneficiari di quest'azione dovrebbero avere un'esperienza di almeno quattro anni di attività di ricerca a tempo pieno; essendo l'azione finalizzata alla formazione permanente e allo sviluppo delle prospettive di carriera, si prevede tuttavia che i ricercatori avranno di norma un'esperienza superiore. | I ricercatori beneficiari di quest'azione dovrebbero avere un'esperienza di almeno quattro anni di attività di ricerca a tempo pieno o equivalente o aver conseguito un dottorato; essendo l'azione finalizzata alla formazione permanente e allo sviluppo delle prospettive di carriera, si prevede tuttavia che i ricercatori avranno di norma un'esperienza superiore. |

    Emendamento 39

    Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, capoverso 5, punto 2

    —altri enti pubblici o privati, comprese le grandi organizzazioni di ricerca, che finanziano e gestiscono programmi di borse di studio o in forza di un mandato ufficiale o in qualità di enti riconosciuti dalle autorità pubbliche, quali ad esempio le agenzie istituite da governi nazionali regolamentate dal diritto privato ma con missione di servizio pubblico, organizzazioni di beneficenza, ecc.; | —altri enti pubblici o privati, comprese le grandi organizzazioni di ricerca, le università o altre organizzazioni che Finanziano e gestiscono programmi di borse di studio o in forza di un mandato ufficiale o in qualità di enti riconosciuti dalle autorità pubbliche, quali ad esempio le agenzie istituite da governi nazionali regolamentate dal diritto privato ma con missione di servizio pubblico, organizzazioni di beneficenza, imprese in collaborazione con le autorità pubbliche, ecc.; |

    Emendamento 40

    Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, comma 6

    Entrambe le modalità di esecuzione saranno inizialmente attuate in parallelo. Nel corso del programma quadro una valutazione d'impatto dei due metodi stabilirà le modalità di attuazione per il periodo restante del programma. | Entrambe le modalità di esecuzione saranno inizialmente attuate in parallelo mediante il meccanismo di cofinanziamento, prevedendo una fase iniziale adeguata che ne consenta la realizzazione. Nel corso del programma quadro una valutazione d'impatto dei due metodi stabilirà le modalità di attuazione per il periodo restante del programma. |

    Emendamento 41

    Allegato, Attività, Partenariati e percorsi professionali industria-università, comma 1

    Obiettivo dell'azione è creare e favorire percorsi professionali dinamici tra organismi pubblici di ricerca e imprese commerciali private, comprese segnatamente le PMI, sulla base di programmi di cooperazione a lungo termine che offrano forti possibilità di intensificare lo scambio di conoscenze e una migliore comprensione reciproca dei differenti contesti culturali e delle diverse esigenze, in termini di capacità, di entrambi i settori. | Obiettivo dell'azione è creare e favorire percorsi professionali dinamici tra organismi pubblici di ricerca e imprese commerciali private, comprese, segnatamente, le PMI, sulla base di programmi di cooperazione a lungo termine che offrano forti possibilità di intensificare lo scambio di conoscenze e una migliore comprensione reciproca dei differenti contesti culturali e delle diverse esigenze, in termini di capacità, di entrambi i settori. L'azione sarà strutturata in modo tale da non limitare la mobilità dei ricercatori partecipanti, mediante restrizioni in materia di pubblicazione dei risultati della ricerca o di svolgimento di attività per talune organizzazioni. |

    Emendamento 42

    Allegato, Attività, Partenariati e percorsi professionali industria-università, comma 2

    L'azione sarà attuata in modo flessibile, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità: | L'azione sarà attuata in modo flessibile, facendo tesoro delle esperienze acquisite con l'attuale partenariato tra l'industria e le università nell'Unione europea, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità: |

    Emendamento 43

    Allegato, Attività, Partenariati e percorsi professionali industria-università, comma 2, punto 3 bis (nuovo)

    | —azioni volte ad agevolare lo sviluppo di aggregati di ricerca regionali; |

    Emendamento 44

    Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 1

    La dimensione internazionale, riconosciuta come una componente fondamentale per le risorse umane nel campo della ricerca e sviluppo in Europa, è promossa mediante azioni specifiche sia in termini di sviluppo di carriera dei ricercatori Europei che in termini d'intensificazione della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori. | La dimensione internazionale, riconosciuta come una componente fondamentale per le risorse umane nel campo della ricerca e sviluppo in Europa, è promossa mediante azioni specifiche sia in termini di sviluppo di carriera dei ricercatori Europei sia in termini d'intensificazione della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori a livello nazionale o regionale. |

    Emendamento 45

    Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 2, punto i)

    i)borse di studio internazionali all'estero, con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, al fine di acquisire nuove capacità e conoscenze; | i)borse di studio internazionali all'estero, adeguatamente finanziate, con obbligo di ritorno nell'Unione europea, destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, nonché a ricercatori ad inizio carriera, per consentire loro di acquisire nuove capacità e conoscenze; |

    Emendamento 46

    Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 2, punto ii)

    ii)contributi per il ritorno e la reintegrazione destinati a ricercatori esperti dopo un'esperienza internazionale. Nell'ambito di quest'azione si finanzierà anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all'estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca. | ii)contributi adeguatamente finanziati per il ritorno e la reintegrazione, destinati a ricercatori esperti o all'inizio di carriera dopo un'esperienza internazionale. Nell'ambito di quest'azione si finanzierà anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all'estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca, nonché come incentivo al rientro di tali ricercatori europei stabilitisi fuori dall'Europa. |

    Emendamento 47

    Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 3, punto i)

    i)borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, dei al fine di promuovere la conoscenza e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro (nel loro paese). Si finanzierà inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d'origine. | i)borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, dei al fine di promuovere la conoscenza e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro (nel loro paese). Si finanzierà inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d'origine, mentre a livello internazionale si offriranno incentivi ai ricercatori competenti per incoraggiarli a stabilirsi in Europa. |

    Emendamento 48

    Allegato, Attività, Azioni Specifiche

    Per sostenere la creazione di un reale mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, è prevista l'attuazione di una serie di misure di accompagnamento, volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità e a migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa. Tali azioni mireranno in particolare a sensibilizzare le parti interessate e l'opinione pubblica, anche attraverso l'aggiudicazione dei premi "Marie Curie", a stimolare e sostenere l'azione condotta a livello di Stati membri e ad integrare le azioni comunitarie. | Per sostenere la creazione di un reale mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, è prevista l'attuazione di una serie di misure di accompagnamento, volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità professionale, soprattutto quelli in materia di previdenza sociale e questioni fiscali dei ricercatori, che spesso fungono da disincentivo al loro ingresso nel settore della ricerca e a migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa, facilitando la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, soprattutto garantendo loro condizioni finanziarie e salariali adeguate, nonché meccanismi di protezione sociale. Tali azioni mireranno in particolare a sensibilizzare le parti interessate e l'opinione pubblica, anche attraverso l'aggiudicazione dei premi "Marie Curie", a stimolare e sostenere l'azione condotta a livello di Stati membri e ad integrare le azioni comunitarie. Inoltre, saranno previste iniziative europee volte a facilitare la mobilità dei ricercatori e delle loro famiglie e il loro inserimento nei paesi di accoglienza. Tutte le azioni "Marie Curie" dovranno garantire le pari opportunità ed eliminare tutti gli ostacoli per i ricercatori disabili. |

    [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    [2] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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